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045U0337

IT - Decreti Legislativi Luogotenenziali

045U0337

Proroga dei termini per il deposito delle opere dell'ingegno e dei prodotti tutelati dalla legge 22 aprile 1941, n. 633. (045U0337) (DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 07 giugno 1945 n. 337)

Premessa

UMBERTO DI SAVOIA Principe di Piemonte Luogotenente Generale del Regno In virtu' dell'autorita' a Noi delegata; Vista la legge 22 aprile 1941, n. 633 , sulla protezione del diritto di autore e degli altri diritti connessi al suo esercizio; Visto il R. decreto 18 maggio 1942, n. 1369 , con il quale e' stato approvato il regolamento per l'esecuzione della legge suddetta; Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151 ; Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58 ; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per gli affari esteri, per la grazia e giustizia e per le finanze; Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1

I termini stabiliti dall'art. 35 del regolamento approvato con R. decreto 18 maggio 1942, n. 1369 , per i depositi di cui all' art. 105 della legge 22 aprile 1941, n. 633 , sono prorogati fino alla data da stabilirsi con successivo provvedimento, purche' non siano decorsi i termini per la tutelabilita' dell'opera o del prodotto. ((1)) ---------------- AGGIORNAMENTO (1)
Il D.Lgs. Luogotenenziale 20 luglio 1945, n. 440 ha disposto (con l'art. 8, comma 1) che "La proroga dei termini per il deposito delle opere e dei prodotti tutelati dalla legge 22 aprile 1941, n. 633 , disposta con decreto legislativo Luogotenenziale 7 giugno 1945, n. 337 , scadra' alla fine dell'anno solare successivo a quello della data di entrata in vigore del presente decreto."

Art. 2

I terzi che avessero proceduto alla riproduzione di opere o prodotti per i quali non sia stato effettuato il prescritto deposito per l'acquisto e l'esercizio del diritto, potranno tenerli in commercio, per il periodo di un anno dal giorno in cui sara' effettuato il deposito stesso.

Art. 3

Le disposizioni che precedono sono applicabili anche nei confronti di titolari stranieri di diritti sulle opere e i prodotti suddetti, a condizione di reciprocita'.

Art. 4

Il presente decreto entra in vigore, il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.
Dato a Roma, addi' 7 giugno 1945
UMBERTO DI SAVOIA
Bonomi - De Gasperi - Tupini
- Pesenti
Visto, il Guardasigilli: Tupini
Registrato alla Corte dei conti, addi' 28 giugno 1945
Atti del Governo, registro n. 4, foglio n. 164. - Frasca
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