045U0475
045U0475
Divieto di abbattimento di alberi di olivo. (045U0475) (DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 27 luglio 1945 n. 475)
Premessa
UMBERTO DI SAVOIA PRINCIPE DI PIEMONTE LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO In virtu' dell'autorita' a Noi delegata; Ritenuta la necessita' di vietare l'ingiustificato abbattimento degli alberi di olivo; Visto l' art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151 , concernente la facolta' del Governo di emanare norme giuridiche; Visto l' art. 2 del decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58 , recante norme sull'emanazione promulgazione e pubblicazione di decreti Luogotenenziali e di altri provvedimenti; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia e per l'interno; Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
Art. 1
((E' vietato l'abbattimento degli alberi di olivo oltre il numero di cinque ogni biennio, salvo quanto e' previsto nell'art. 2.)) ((Il divieto riguarda anche le piante danneggiate da operazioni belliche o in stato di deperimento per qualsiasi causa, sempre che possano essere ricondotte a produzione con speciali operazioni colturali)) .
Art. 2
((L'abbattimento degli alberi di olivo per i quali sia accertata la morte fisiologica ovvero la permanente improduttivita', dovute a cause non rimovibili, e di quelli che, per eccessiva fittezza dell'impianto, rechino danno all'oliveto, puo' essere autorizzato dalla Camera di commercio, industria e agricoltura, che provvedera' con deliberazione della Giunta camerale, a seguito di accertamento sull'esistenza delle condizioni stesse, eseguito dall'Ispettorato provinciale dell'agricoltura)) .
Art. 3
((La Camera di commercio, industria ed agricoltura, sui proposta dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura ha facolta' di imporre, con deliberazione della Giunta camerale, ai proprietari o conduttori di fondi ove si trovino gli alberi di olivo da abbattere, l'obbligo di impiantare, anche in altri fondi di loro proprieta' o da essi condotti, altrettanti alberi di olivo in luogo di quelli da abbattere, stabilendo le modalita' ed il termine del reimpianto.))
Art. 4
Chiunque abbatte alberi di olivo senza averne ottenuta la preventiva autorizzazione, o nel caso previsto dall'art. 3, non esegue il reimpianto con le modalita' e nel termine prescritti, e' punito con l'ammenda per un importo uguale al decuplo del valore delle piante abbattute, considerate pero' in piena produttivita', da stabilirsi dall'Ispettorato provinciale dell'agricoltura,
Art. 5
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno.
Nei territori non ancora restituiti all'Amministrazione italiana, entrera' in vigore dalla data di tale restituzione o da quella in cui esso divenga esecutivo con ordinanza del Governo Militare Alleato.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.
Dato a Roma, addi' 27 luglio 1945
UMBERTO DI SAVOIA
PARRI - GULLO - TOGLIATTI
Visto, il Guardasigilli: Togliatti
Registrato alla Corte dei conti, addi' 28 agosto 1945
Atti del Governo, registro n. 5, foglio n. 151. - VENTURA