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045U0467

IT - Decreti Legislativi Luogotenenziali

045U0467

Estensione delle vigenti disposizioni concernenti i reduci ed i congiunti dei caduti in guerra, ai reduci ed ai congiunti dei caduti per la lotta di liberazione. (045U0467) (DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 04 agosto 1945 n. 467)

Premessa

UMBERTO DI SAVOIA PRINCIPE DI PIEMONTE LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO In virtu' dell'autorita' a Noi delegata; Vista la legge 25 settembre 1940, n. 1458 , che ha esteso agli invalidi ed agli orfani e congiunti dei caduti nell'attuale guerra le disposizioni vigenti a favore degli invalidi, degli orfani e congiunti dei caduti in guerra; Visto il R. decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868 , recante benefici a favore dei combattenti dell'attuale guerra; Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 158 , concernente l'assistenza ai patrioti; Visto l' art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151 ; Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58 ; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri; Sula proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con i Ministri per il tesoro, per l'industria ed il commercio, per il lavoro e la previdenza sociale e per l'assistenza post-bellica; Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1

Le disposizioni della legge 18 agosto 1942, n. 1175 , relativa all'Opera nazionale per gli invalidi di guerra, e delle leggi 21 agosto 1921, n. 1312, e 3 dicembre 1925, n. 2151 , sull'assunzione obbligatoria al lavoro di detti invalidi, nonche' ogni altra disposizione legislativa o regolamentare che alle leggi medesime si ricolleghi o che, comunque, concerna la protezione e l'assistenza agli invalidi di guerra, sono estese ai mutilati ed agli invalidi per la lotta di liberazione.

Art. 2

Le disposizioni della legge 26 luglio 1929, n. 1397 , relativa all'Opera nazionale per gli orfani di guerra, del regolamento di detta legge, approvato con R. decreto 13 novembre 1930, n. 1642 , ed ogni altra disposizione legislativa e regolamentare che si riferisca alla protezione ed all'assistenza degli orfani di guerra, nonche' tutte le provvidenze emanate in favore dei congiunti dei caduti in guerra, sono estese agli orfani ed agli altri congiunti dei caduti per la lotta di liberazione.

Art. 3

Le disposizioni concernenti le pensioni di guerra, sono estese ai patrioti combattenti ed ai congiunti dei caduti per la lotta di liberazione.
Con successivo decreto saranno stabilite le modalita' per il riconoscimento e in liquidazione delle pensioni concesse ai sensi del comma precedente.

Art. 4

Le vigenti disposizioni recanti benefici in favore dei combattenti, per le assunzioni, la carriera ed il trattamento economico negli impieghi dello Stato e degli enti pubblici, sono estese ai patrioti combattenti ed ai cittadini deportati dal nemico.

Art. 5

Ai fini dell'applicazione del presente decreto, le qualifiche di mutilato, invalido e caduto per la lotta di liberazione e quella di patriota combattente debbono essere riconosciute ai sensi delle disposizioni vigenti.
La condizione di reduce dalla deportazione deve risultare da attestazione del Comune di residenza.

Art. 6

Nei territori attualmente soggetti al Governo Militare Alleato, il presente decreto entrera' in vigore il giorno in cui vi venga reso esecutivo con disposizioni del Governo medesimo.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare conte legge dello Stato.
Dato a Roma, addi' 4 agosto 1945
UMBERTO DI SAVOIA
PARRI - RICCI - GRONCHI - BARBARESCHI - LUSSU
Visto, il Guardasigilli: Togliatti
Registrato alla Corte dei conti, addi' 22 agosto 1945
Atti del Governo, registro n. 5, foglio n. 135. - VENTURA
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