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045U0453

IT - Decreti Legislativi Luogotenenziali

045U0453

Assunzione obbligatoria dei reduci di guerra nelle pubbliche Amministrazioni e nelle imprese private. (045U0453) (DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 04 agosto 1945 n. 453)

Premessa

UMBERTO DI SAVOIA PRINCIPE DI PIEMONTE LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO In virtu' dell'autorita' a Noi delegata; Visto l' art. 4 del decreto legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151 ; Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58 ; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per l'assistenza postbellica, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per il tesoro, per l'industria e commercio e per il lavoro e la previdenza sociale; Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1

Nelle nomine ad impiego non di ruolo presso le Amministrazioni dello Stato e degli Enti pubblici il 50% delle assunzioni che saranno disposte nei due anni successivi all'entrata in vigore del presente decreto e' riservato in favore del mutilati, invalidi e combattenti della guerra 1940-1943 e della guerra di liberazione, nonche' dei patrioti, del militari e civili reduci dalla prigionia, dei deportati dal nemico e degli orfani e delle vedove dei caduti.

Art. 2

Nei due anni successivi all'entrata in vigore del presente decreto, le imprese private in qualsiasi forma costituite, che occupino oltre 20 dipendenti, sono obbligate a dare impiego in misura del 50%, nelle assunzioni di nuovo personale, alle categorie di persone indicate nell'art. 1.
Non sono considerate come nuove assunzioni le riassunzioni disposte in applicazione dei contratti collettivi.

Art. 3

Le assunzioni di cui ai precedenti articoli sono subordinate al possesso della idoneita' richiesta per l'impiego e le relative aliquote si computano distintamente per le singole qualifiche professionali o categorie.

Art. 4

Agli effetti delle aliquote previste dai precedenti articoli sono computate le assunzioni di mutilati, invalidi e orfani di guerra ai sensi delle disposizioni vigenti.

Art. 5

Il computo delle nuove assunzioni ai sensi dei precedenti articoli e' fatto per periodi semestrali.

Art. 6

Il Ministero dell'assistenza post-bellica puo' richiedere l'intervento degli organi ispettivi del Ministero del lavoro e della previdenza sociale presso le imprese private per accertare l'osservanza delle norme contenute nel presente decreto e nelle disposizioni precedenti relative all'obbligo di assunzione del personale menzionato negli articoli 1 e 3 del presente decreto.

Art. 7

Agli effetti del presente decreto, la condizione di reduce dalla, deportazione e di civile reduce dalla prigionia deve risultare da attestazione del Comune di residenza.

Art. 8

I datori di lavoro che non osservino le disposizioni del presente decreto sono puniti con l'ammenda da L. 1000 a L. 20.000.
L'ammenda prevista dall' art. 18 della legge 21 agosto 1921, n. 1312 , e' elevata a L. 50.

Art. 9

Nei territori soggetti al Governo Militare Alleato, il presente decreto entra in vigore dal giorno in cui venga reso esecutivo con disposizioni del Governo medesimo, o, in mancanza di tali, disposizioni, dal giorno del ritorno dei territori stessi all'Amministrazione italiana.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.
Dato a Roma, addi' 4 agosto 1945
UMBERTO DI SAVOIA
PARRI - LUSSU - TOGLIATTI -
RICCI - GRONCHI - BARBARESCHI
Visto, il Guardasigilli: Togliatti
Registrato atta Carte dei conti, addi' 20 agosto 1945
Atti del Governo, registro n. 5, foglio n. 130 - FRASCA
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