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045U0677

IT - Decreti Legislativi Luogotenenziali

045U0677

Disposizioni a favore dell'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato (I.N.C.I.S.) e per gli Istituti autonomi per le case popolari. (045U0677) (DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 05 ottobre 1945 n. 677)

Premessa

UMBERTO DI SAVOIA PRINCIPE DI PIEMONTE LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO In virtu' dell'autorita' a Noi delegata; Visto il testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica, approvato con R. decreto 28 aprile 1938, n. 1165 ; Visto l' art. 38 del decreto legislativo Luogotenenziale 12 ottobre 1945, n. 669 , concernente la disciplina delle locazioni degli immobili urbani; Visto l' art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151 ; Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58 ; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, e dei Ministri per il tesoro e per i lavori pubblici, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia e per l'industria ed il commercio; Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1

L'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato (I.N.C.I.S.) e' autorizzato a provvedere all'adeguamento delle pigioni per le case date in locazione, a norma del secondo comma dell'art. 379 del testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica, approvato con il R. decreto 28 aprile 1938, n. 1165 .
Il predetto Istituto e' altresi' autorizzato a procedere alla perequazione delle pigioni ad esso dovute per case costruite in localita', in tempi ed a costi diversi, tenendo conto delle loro speciali condizioni, a norma del penultimo comma dell'art. 379, del citato testo unico.
La disposizione del comma precedente non si applica relativamente agli alloggi gia' di proprieta' dell'Istituto romano cooperativo per le case degli impiegati dello Stato.

Art. 2

Gli Istituti autonomi per le case popolari sono anche essi autorizzati a procedere all'adeguamento delle pigioni e alla loro perequazione per la totalita' degli alloggi da ciascuno di essi gestiti.

Art. 3

L'adeguamento e la perequazione delle pigioni, sia da parte dell'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato, sia degli Istituti autonomi per le case popolari, saranno fatti in base a piani finanziari, da approvarsi con decreto del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con il Ministro per il tesoro.
Le nuove pigioni risultanti, dai piani finanziari saranno applicate dalla data di approvazione dei piani stessi.
Il Ministro per i lavori pubblici, di concerto, con il Ministro per il tesoro, puo' rifiutare l'approvazione dei piani finanziari quando gli aumenti siano molto onerosi per gli inquilini.

Art. 4

Il Ministro per il tesoro, di concerto con quello per i lavori pubblici, e' autorizzato a consentire, previo esame dei bilanci, la sospensione del pagamento delle annualita' di ammortamento dei mutui concessi dagli Istituti di credito e di previdenza agli Istituti autonomi per le case popolari.
La sospensione potra' avere effetto nei riguardi delle annualita' che verranno a maturare sino a due anni dopo la cessazione dello stato di guerra, nonche' di quelle gia' maturate all'entrata, in vigore del presente decreto e non ancora corrisposte.
Rimane ferma la corresponsione del contributo dello Stato nel pagamento degli interessi sui mutui per i quali il contributo stesso sia stato gia' accordato.

Art. 5

Sulle annualita' di ammortamento non corrisposte ai termini del precedente articolo decorreranno, a carico degli Istituti mutuatari, gli interessi nella stessa misura stabilita nei contratti di mutuo.
((L'ammontare delle annualita' differite, con i relativi interessi, sara' accertato alla fine del periodo di sospensione e sara' estinto, alle stesse condizioni dei mutui originari, nella residua durata dei mutui medesimi con inizio dell'ammortamento a decorrere dalla data di cessazione della sospensione del pagamento)) .
Rimangono fermi, per i pagamenti differiti, le garanzie, le condizioni e tutte le modalita' di pagamento stabilite per il mutuo originario.

Art. 6

Le disposizioni dei precedenti articoli si applicano anche per la sospensione del pagamento delle annualita' di ammortamento per i mutui concessi all'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato dalla Cassa depositi e prestiti, con fondi propri o con fondi somministratile da altri Istituti.

Art. 7

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale dello leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.
Dato a Roma, addi' 5 ottobre 1945
UMBERTO DI SAVOIA
PARRI - RICCI - ROMITA -
TOGLIATTI - GRONCHI
Visto, il Guardasigilli: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addi' 30 ottobre 1945
Atti del Governo, registro n. 6, foglio n. 168. - FRASCA
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