Monitoring Gesetzessammlung

046U0238

IT - Decreti Legislativi Luogotenenziali

046U0238

Determinazione degli elementi della retribuzione da considerare ai fini del calcolo dei presi e delle indennita' per inabilita' temporanea nell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. (DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 19 aprile 1946 n. 238)

Premessa

UMBERTO DI SAVOIA PRINCIPE DI PIEMONTE LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO Visti gli articoli 39 , 40 , 41 e 42 del R. decreto 17 agosto 1935, n. 1765 , concernente l'assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali; Visti gli articoli 15, 37, 71 e 72 del regolamento relativo al Regio decreto precitato, approvato col R. decreto 25 gennaio 1937, n. 200 , Visto l'art. 1, paragrafo VI, della legge 10 giugno 1939, n. 1012 , che reca modifiche al predetto R. decreto 17 agosto 1935, n. 1765 ; Visto il decreto Luogotenenziale 1° agosto 1945, numero 692 , concernente la determinazione degli elementi della retribuzione da considerare ai fini del calcolo dei contributi per gli assegni familiari; Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151 ; Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58 ; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con i Ministri per il tesoro, per la grazia e giustizia, per la marina, per i trasporti e per le poste e telecomunicazioni; Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1

((Ai fini del calcolo dei premi e dei contributi e delle indennita' per inabilita' temporanea o permanente e per i casi mortali, previsti dall'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali si applicano, per la determinazione della retribuzione, le disposizioni di cui agli articoli 1 , 3 , 4 e 5 del decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692 , sulla determinazione dagli elementi della retribuzione da considerare ai fini del calcolo dei contributi per gli assegni familiari.
Le indennita' dell'assicurazione predetta assorbono e sostituiscono, fino alla concorrenza del loro ammontare, gli assegni e le indennita' che debbono per legge o per contratti o per accordi collettivi essere direttamente corrisposte o sono di fatto corrisposte dal datore di lavoro al lavoratore in caso di infortunio o di malattia professionale, salvo nei casi in cui in virtu' di contratti o di accordi collettivi i datori di lavoro sono tenuti a corrispondere direttamente ai propri dipendenti un supplemento di indennita' sino alla copertura dell'intera retribuzione)) .

Art. 2

Il presente decreto entra in vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Esso avra' effetto dal giorno predetto nei territori gia' restituiti all'Amministrazione italiana e nelle provincie ancora soggette al Governo Militare Alleato dal giorno in cui venga reso esecutivo con disposizione del Governo medesimo o, in mancanza, dal giorno del loro ritorno all'Amministrazione italiana.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.
Dato a Roma, addi' 19 aprile 1946
UMBERTO DI SAVOIA
DE GASPERI BARBARESCHI - CORBINO - TOGLIATTI -
DE COURTEN - SCELBA -
LOMBARDI
Visto, il Guardasigilli: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addi' 4 maggio 1946
Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 25. - FRASCA
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