Monitoring Gesetzessammlung

046U0213

IT - Decreti Legislativi Luogotenenziali

046U0213

Modificazioni delle vigenti disposizioni sulla assicurazione di malattia per i lavoratori nell'industria. (DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 19 aprile 1946 n. 213)

Premessa

UMBERTO DI SAVOIA PRINCIPE DI PIEMONTE LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO In virtu' dell'autorita' a Noi delegata; Vista la legge 11 gennaio 1943, n. 138 , sull'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie; Visti i contratti collettivi vigenti per l'assicurazione contro le malattie dei lavoratori dell'industria; Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151 ; Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58 ; Udito il parere della Consulta nazionale; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Presidente del Consiglio dei Ministri e i Ministri per la grazia e giustizia, per il tesoro, e per l'industria e commercio; Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1

Le prestazioni in danaro dell'assicurazione obbligatoria contro le malattie per i lavoratori dell'industria, regolate dai contratti collettivi 3 gennaio 1939, 5 giugno 1940, 1° luglio 1936 e 23 dicembre 1939 e i contributi dovuti per l'assicurazione predetta ai sensi dei contratti collettivi 3 gennaio 1939, 1° luglio 1936 e 23 dicembre 1939, sono stabiliti nella misura indicata nella tabella allegata al presente decreto, firmata, d'ordine Nostro, dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.
La tabella predetta puo' essere modificata in tutto o in parte con decreto legislativo su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, d'intesa coi Ministri per il tesoro e per l'industria e commercio, sentito l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie e le organizzazioni sindacali nazionali interessate ai sensi dell' art. 3, n. 1, della legge 31 gennaio 1926, n. 100 .

Art. 2

Il diritto al ricovero in ospedale e in case private di cura, convenzionate con l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie, e' esteso agli impiegati dell'industria con le stesse modalita', condizioni e limiti stabiliti per gli operai dello stesso settore.
Qualora gli impiegati predetti non ritengano di avvalersi della facolta' di cui al comma precedente, hanno diritto al rimborso delle spese per ricovero nei limiti fissati nella tabella annessa al presente decreto.

Art. 3

Ai fini del calcolo dei contributi e delle, prestazioni dell'assicurazione obbligatoria contro le malattie prevista dal presente decreto si applicano per la determinazione degli elementi della retribuzione le norme stabilite dal decreto Luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692 , per la determinazione degli elementi della retribuzione da considerare ai fini del calcolo dei contributi per gli assegni familiari.

Art. 4

Il presente decreto entra in vigore nel giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno.
Esso avra' effetto per l'applicazione della misura dei contributi e delle prestazioni di cui all'art. 1 dal 1° maggio 1946 nei territori gia' restituiti all'Amministrazione italiana e nelle provincie ancora soggette al Governo Militare Alleato dall'inizio del periodo di paga immediatamente successivo al giorno in cui vi venga reso esecutivo con disposizione del Governo medesimo o in mancanza dall'inizio del primo periodo di paga successivo al giorno del loro ritorno all'Amministrazione italiana.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.
Dato a Roma, addi' 19 aprile 1946
UMBERTO DI SAVOIA
DE GASPERI - BARBARESCHI - GRONCHI - CORBINO - TOGLIATTI
Visto il Guardasigilli: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addi' 30 aprile 1946
Atti del Governo, registro n. 9, foglio n. 205. - FRASCA

Tabella

Tabella per le prestazioni in danaro e per i contributi dell'assicurazione contro le malattie dei lavoratori dell'industria.
A) Prestazioni in danaro.
1. Indennita' giornaliera di malattia per operai: in misura pari
alla meta' della retribuzione media globale giornaliera percepita nei due ultimi periodi di paga precedenti al giorno d'inizio della malattia e, in caso di un'attivita' non continuativa, nei periodi predetti, in misura eguale al triplo della retribuzione media oraria globale percepita.
2. Indennita' per parto, L. 1000.
3. Assegno funerario, L. 2000.
4. Massimo della spesa rimborsabile agli impiegati:
a) per ricovero interventi chirurgici e cure in ospedale o in
case di cura private, L. 2500, oltre il 50 per cento della eccedenza, purche' il ricovero avvenga in ospedali o case private di cura, autorizzati dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie;
b) per intervento chirurgico a domicilio, L. 3000.
B) Contributi.
1. Cinque per cento della retribuzione lorda per l'assicurazione
degli operai e loro familiari.
2. Tre per cento della retribuzione lorda per l'assicurazione degli
impiegati e loro familiari. (1) (2) (3) (4)
((5))
Visto, d'ordine di S.A.R. il Luogotenente Generale del Regno
Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
BARBARESCHI
----------------
AGGIORNAMENTO (1)
La L. 19 febbraio 1951, n. 74 ha disposto (con l'art. 1) che "Le aliquote dei contributi dovuti per l'assicurazione contro le malattie dei lavoratori dell'industria previste nella tabella B) allegata al decreto legislativo luogotenenziale 19 aprile 1946, n. 213 , sono sostituite dalle seguenti:
a) per l'assicurazione degli operai e loro familiari: 6 per cento della retribuzione lorda;
b) per l'assicurazione degli impiegati e loro familiari: 4 per cento della retribuzione lorda.
Per la determinazione degli elementi della retribuzione da considerarsi ai fini del calcolo dei contributi dovuti per l'assicurazione obbligatoria contro le malattie gestita dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie, si applicano le norme contenute nel decreto luogotenenziale 1 agosto 1945, n. 692 , concernente la determinazione degli elementi della retribuzione da considerare ai fini del calcolo dei contributi dovuti per gli assegni familiari.
Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano anche ai contributi dovuti all'Ente di previdenza per i dipendenti dagli enti di diritto pubblico; all'Ente di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo e alla Cassa nazionale di assistenza per gli impiegati agricoli e forestali."
--------------- AGGIORNAMENTO (2)
La L. 4 agosto 1955, n. 692 ha disposto (con l'art. 6) che "A decorrere dalla data di inizio del primo periodo di paga successivo all'entrata in vigore della legge 692/1955 [...]le aliquote dei contributi, dovuti per l'assicurazione obbligatoria contro le malattie per i lavoratori assistiti dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie, previste dalla tabella B allegata al decreto legislativo luogotenenziale 19 aprile 1946, n. 213 , modificata dall' art. 1 della legge 19 febbraio 1951, n. 74 , e dalla tabella B allegata al decreto legislativo 31 ottobre 1947, n. 1304 , sono aumentate dello 0,40 per cento della retribuzione soggetta a contribuzione, a norma delle disposizioni in vigore.
L'aliquota di aumento prevista dal precedente comma e' ripartita nelle seguenti misure: 0,25 per cento a carico dei datori di lavoro e 0,15 per cento a carico dei lavoratori.
Ha inoltre disposto (con l'art. 9) che "per quanto riguarda i contributi, a decorrere dal primo periodo di paga successivo alla sua entrata in vigore".
----------------
AGGIORNAMENTO (3)
Il D.P.R. 11 marzo 1958, n. 371 ha disposto (con l'articolo unico) che "Per il periodo di un anno a decorrere dal periodo di paga successivo a quello corrente alla data di entrata in vigore del presente decreto, le misure dei contributi dovuti per l'assicurazione obbligatoria contro le malattie per i lavoratori assistiti dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie, previste dalle tabelle B, allegate ai decreti legislativi 19 aprile 1946, n. 213 e 31 ottobre 1947, n. 1304 , e modificate dall' art. 1 della legge 19 febbraio 1951, n. 74 e dall' art. 6 della legge 4 agosto 1955, n. 692 , sono aumentate dell'uno per cento della retribuzione soggetta a contribuzione a norma delle disposizioni in vigore.
L'aliquota di aumento prevista dal precedente comma e' interamente a carico dei datori di lavoro."
------------------
AGGIORNAMENTO (4)
Il D.P.R. 26 agosto 1959, n. 870 ha disposto (con l'articolo unico) che "A decorrere dal periodo di paga successivo a quello corrente alla data del 7 maggio 1959, le misure dei contributi dovuti per l'assicurazione contro le malattie per i lavoratori assistiti dall'Istituto nazionale per la assicurazione contro le malattie, previste dalle tabelle B, allegate ai decreti legislativi 19 aprile 1946, n. 213, e 31 ottobre 1947, n. 1304 , modificate dall' articolo 1 della legge 19 febbraio 1951, n. 74 , e dall' art. 6 della legge 4 agosto 1955, n. 692 , sono aumentate dello 0,90 per cento della retribuzione soggetta a contribuzione a norma delle disposizioni in vigore."
------------------
AGGIORNAMENTO (5)
La L. 31 dicembre 1961, n. 1443 ha disposto (con l'art. 6) che "A decorrere dalla data indicata al primo comma del precedente articolo 1, le misure dei contributi dovuti per l'assicurazione contro le malattie per i lavoratori assistiti dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie, previste dalle tabelle B, allegate ai decreti legislativi 19 aprile 1946, n. 213, e 31 ottobre 1947, n. 1304 , modificate dall' articolo 1 della legge 19 febbraio 1951, n. 74 , dall' articolo 6 della legge 4 agosto 1955, n. 692 , e dal decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1959, n. 870 , sono aumentate dello 0,40 per cento della retribuzione soggetta a
contribuzione a norma delle disposizioni in vigore."
Verwendung von Cookies.

Durch die Nutzung dieser Website akzeptieren Sie automatisch, dass wir Cookies verwenden. Cookie-Richtlinie

Akzeptieren
Markierungen
Leseansicht