Monitoring Gesetzessammlung

046U0191

IT - Decreti Legislativi Luogotenenziali

046U0191

Ricostituzione del comuni di Orta di Atella, Succivo e S. Arpino. (DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 29 marzo 1946 n. 191)

Premessa

UMBERTO DI SAVOIA PRINCIPE DI PIEMONTE LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO In virtu' dell'autorita', a Noi delegata; Visto il R. decreto 15 aprile 1928, n. 948 ; Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151 ; Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58 ; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell' interno; Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1

I comuni di Orta di Atella, Succivo e S. Arpino, riuniti nell'unico comune di Atella di Napoli con R. decreto 15 aprile 1928, n. 948 , sono ricostituiti con la circoscrizione preesistente all'entrata in vigore del decreto medesimo, fatta eccezione per la striscia di territorio appartenente al comune di Frattaminore ed aggregata al comune di Atella in virtu' del Regio decreto suddetto, che viene assegnata al ricostituito comune di Orta di Atella.
Il Prefetto di Caserta, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvedera' al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra i Comuni suddetti.

Art. 2

Gli organici dei ricostituiti comuni di Orta di Atella, Succivo e S. Arpino saranno stabiliti dal Prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa.
Il numero dei posti ed i gradi relativi non potranno essere superiori, rispettivamente, a quelli organicamente assegnati ai Comuni predetti anteriormente alla loro fusione disposta con R. decreto 15 aprile 1928, n. 948 .
Al personale gia' in servizio presso il comune di Atella che sara' inquadrato nei predetti organici, non potranno essere attribuiti posizione gerarchica e trattamento economico superiori a quelli goduti all'atto dell'inquadramento medesimo.

Art. 3

Il presente decreto entrera' in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.
Dato a Roma, addi' 29 marzo 1946
UMBERTO DI SAVOIA
DE GASPERI - ROMITA
Visto, il Guardasigilli: TOGLIATTI
Registrato alla Corte del conti, addi' 20 aprile 1946
Atti del Governo, registro n. 9, foglio n. 156. - FRASCA
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