046U0513
046U0513
Norme integrative in merito allo scioglimento dei contratti di utilizzazione di boschi. (DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 23 marzo 1946 n. 513)
Premessa
UMBERTO DI SAVOIA PRINCIPE DI PIEMONTE LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO In virtu' dell'autorita' a Noi delegata; Visto l' art. 8 del decreto legislativo Luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 157 ; Visto l' art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151 ; Visto l' art. 2 del decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58 ; Udito il parere della Consulta Nazionale; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e foreste, di intesa con i Ministri per l'interno, per la grazia e giustizia, per le finanze, per l'industria e commercio e per il lavoro e previdenza sociale; Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
Art. 1
I contratti di utilizzazione di boschi stipulati dagli enti pubblici di qualsiasi natura e dagli istituti di assistenza e beneficenza, la cui risoluzione e' stata autorizzata dall' art. 8 del decreto legislativo Luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 157 , sono tutti quelli per i quali una qualsiasi utilizzazione, e percio' anche vendita di tagli boschivi e piante sparse, sia stata concessa a qualunque titolo e per qualunque durata.
La data di decorrenza dello scioglimento dei contratti e' quella del termine dell'annata silvana 1944-45.
Art. 2
Il Real Corpo delle foreste e' autorizzato a pronunciare su richiesta, fatta con deliberazione regolarmente approvata, degli enti e istituti anzidetti, la cessazione delle utilizzazioni boschive che in virtu' di requisizioni disposte in qualsiasi tempo dall'Amministrazione forestale, vengano eseguite da terzi, sia per affidamento diretto che a seguito di contratto stipulato con l'ente proprietario cui l'utilizzazione era stata affidata.
Art. 3
Le controversie derivanti dall'applicazione del presente decreto saranno, come quelle derivanti dall'applicazione dell' art. 8, comma 3ª del decreto legislativo Luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 157 , decise in primo e secondo grado rispettivamente dalle Commissioni previste negli articoli 4 e 5 del decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 311 .
Art. 4
Nei territori non ancora restituiti all'Amministrazione italiana, il presente decreto entrera' in vigore dalla data di tale restituzione o da quella in cui esso diverra' esecutivo con ordinanza del Governo Militare Alleato.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello stato.
Dato a Roma, addi' 23 marzo 1946
UMBERTO DI SAVOIA
DE GASPERI - GULLO - ROMITA - TOGLIATTI - SCOCCIMARRO - GRONCHI - BARBARESCHI
Visto, il Guardasigilli: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addi' 9 giugno 1946
Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 277. - FRASCA.