046U0038
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Ricostituzione dei comuni di Santa Marina e Ispani (Salerno). (DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 24 gennaio 1946 n. 38)
Premessa
UMBERTO DI SAVOIA PRINCIPE DI PIEMONTE LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO In virtu' dell'autorita' a Noi delegata; Visto il R. decreto 1° marzo 1928, n. 409 ; Visto il R. decreto 10 marzo 1938, n. 294 ; Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151 ; Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58 ; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno; Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
Art. 1
Il R. decreto 1° marzo 1928, n. 409 , con il quale veniva costituito il comune di Policastro del Golfo, e il R. decreto 10 marzo 1938, n. 294 , con il quale si cambiava la denominazione di detto Comune in quella di Capitello, sono abrogati.
I comuni di Santa Marina e Ispani sono ricostituiti con il territorio ad essi pertinente prima dell'emanazione del R. decreto 1° marzo 1928, n. 409 .
Il Prefetto della provincia di Salerno, sentita la Giunta, provinciale amministrativa, provvedera' al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra i comuni di Santa Marina e Ispani.
Art. 2
Gli organici dei ricostituiti comuni di Santa Marina e Ispani saranno stabiliti dal Prefetto, sentita, la Giunta provinciale amministrativa.
Il numero dei posti ed i gradi relativi non potranno essere superiori rispettivamente a quelli organicamente assegnati ai Comuni suddetti anteriormente alla loro fusione disposta con R. decreto 1° marzo 1928, n. 409 .
Al personale in servizio presso il soppresso comune di Capitello che per effetto del presente decreto sara' inquadrato nei predetti organici, non potranno essere attribuiti posizione gerarchica e trattamento economico superiori a quelli goduti all'atto dell'inquadramento medesimo.
Art. 3
Il presente decreto entrera' in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale dello leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.
Dato a Roma, addi' 24 gennaio 1946
UMBERTO DI SAVOIA
DE GASPERI - ROMITA.
Visto, Il Guardasigilli: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addi' 23 febbraio 1946
Atti del Governo, registro n. 8, foglio n. 142. - FRASCA