Monitoring Gesetzessammlung

046U0021

IT - Decreti Legislativi Luogotenenziali

046U0021

Approvazione dell'Accordo supplementare stipulato in Roma il 19 gennaio 1946 tra il Governo italiano e l'U.N.R.R.A. (DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 01 febbraio 1946 n. 21)

Premessa

UMBERTO DI SAVOIA PRINCIPE DI PIEMONTE LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO In virtu' dell'autorita' a Noi delegata; Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 19 marzo 1945, n. 79 , con il quale e' stato approvato l'Accordo stipulato in Roma l'8 marzo 1945 tra il Governo italiano e l'United Nations Relief and Rehabilitation Administration (U.N.R.R.A); Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 4 gennaio 1946, n. 5 , che detta norme di attuazione del sopra citato accordo; Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151 ; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro per gli affari esteri, di concerto con i Ministri per l'interno, per la grazia e giustizia, per le finanze, per il tesoro, per la marina, per l'aeronautica, per i lavori pubblici, per l'agricoltura e foreste, per i trasporti, per le poste e le telecomunicazioni, per l'industria ed il commercio, per il lavoro e la previdenza sociale, per il commercio con l'estero e per l'assistenza post-bellica; Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1

E' approvato l'Accordo supplementare stipulato in Roma il 19 gennaio 1946 tra il Governo italiano e la United Nations Relief and Reabilitation Administration (U.N.R.R.A.).

Art. 2

I funzionari dell'U.N.R.R.A., che viaggiano per motivi di servizio, hanno diritto al trasporto gratuito sulle linee ferroviarie, marittime e automobilistiche e, in casi da stabilirsi, anche aeree.

Art. 3

Il collegamento tra il Governo italiano e l'U.N.R.R.A. ai fini dell'applicazione dell'Accordo approvato con il presente decreto, e' attuato dalla Delegazione del Governo italiano per i rapporti con l'U.N.R.R.A.
Le direttive relative all'applicazione dell'Accordo sono concordate per conto del Governo italiano dalla Delegazione prevista nel comma precedente.
Le convenzioni occorrenti per l'attuazione dell'Accordo sono stipulate per conto del Governo italiano dal presidente della Delegazione.

Art. 4

La Delegazione del Governo italiano per i rapporti con l'U.N.R.R.A., prevista nel precedente articolo, e' nominata dal Presidente del Consiglio dei Ministri ed e' composta dal presidente e da:
un delegato del Ministero degli affari esteri;
due delegati del Ministero del tesoro;
un delegato del Ministero dell'industria e commercio;
un delegato del Ministero del commercio con l'estero;
il segretario generale del Comitato Interministeriale per la Ricostruzione C.I.R.;
un delegato della Corte dei conti.
A seconda degli argomenti da trattare la Delegazione e' integrata con membri aggregati.
Sono membri aggregati:
un delegato del Ministero delle finanze;
un delegato del Ministero dei lavori pubblici;
un delegato del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;
un delegato del Ministero dei trasporti;
un delegato del Ministero del lavoro e della previdenza sociale; un delegato del Ministero dell'assistenza post-bellica;
un delegato dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanita' pubblica;
un delegato dell'Alto Commissariato dell'alimentazione;
un esperto giuridico.
Per determinate questioni la Delegazione potra' essere suddivisa dal presidente di essa in speciali Sottocommissioni.
I membri della Delegazione del Governo italiano per i rapporti con l'U.N.R.R.A. debbono essere scelti tra funzionali di grado non inferiore al 6°.

Art. 5

Le disposizioni del decreto legislativo Luogotenenziale 4 gennaio 1946, n. 5 , contenente norme per l'attuazione dell'Accordo 8 marzo 1945, approvato, con il decreto legislativo Luogotenenziale 19 marzo 1945, n. 79 , sono applicabili anche per l'attuazione dell'Accordo approvato con il presente decreto.

Art. 6

Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le necessarie variazioni di bilancio.

Art. 7

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ed ha effetto dal 19 gennaio 1946.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.
Dato a Roma, addi' 1° febbraio 1946
UMBERTO DI SAVOIA
DE GASPERI - ROMITA - TOGLIATTI - SCOCCIMARRO - CORBINO - DE COURTEN - CEVOLOTTO - CATTANI - GULLO - LOMBARDI - SCELBA - GRONCHI - BARBARESCHI - LA MALFA - GASPAROTTO
Visto, il Guardasigilli: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addi' 14 febbraio 1946
Atti del Governo, registro n. 8, foglio n. 115. - FRASCA
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