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045U0278

IT - Decreti Legislativi Luogotenenziali

045U0278

Statuto (DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 10 maggio 1945 n. 278)

Premessa

UMBERTO DI SAVOIA PRINCIPE DI PIEMONTE LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO In virtu' dell'autorita' a Noi delegata; Vista la legge 22 luglio 1906, n. 623 , sul conferimento dei banchi lotto; Visto il R. decreto 11 maggio 1911, n. 512 , che approva il regolamento sul «Fondo di previdenza dei ricevitori del lotto»; Visto il decreto 30 luglio 1940, n. 1282, che approva lo statuto dell'ente «Fondo di previdenza dei ricevitori del lotto»; Vista la legge 24 maggio 1943, n. 420 , che apporta modificazioni al R. decreto-legge 19 ottobre 1938, numero 1933 , sul lotto pubblico; Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58 , recante nuove norme sull'emanazione, promulgazione e pubblicazione dei decreti Luogotenenziali e di altri provvedimenti; Visto l' art. 5 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151 ; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per le finanze; Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico

E' approvato l'unito statuto dell'ente «Fondo per gli assegni vitalizi e straordinari al personale del lotto», vistato, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 10 maggio 1945
UMBERTO DI SAVOIA
BONOMI - PESENTI
Visto, il Guardasigilli: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addi' 2 giugno 1945
Atti del Governo, registro n. 4, foglio n. 103. - FRASCA

Art. 1

Statuto dell'Ente "Fondo per gli assegni vitalizi
e straordinari al personale del lotto".
Art. 1.
L'Ente morale «Fondo per gli assegni vitalizi, e straordinari al personale del lotto», previsto dalla legge sul lotto pubblico, ha sede e domicilio legale in Roma presso il Ministero delle finanze - Ispettorato generale per il lotto e le lotterie.

Art. 2

Art. 2.
L'Ente provvede, con le modalita' e nei limiti stabiliti dal regolamento per l'applicazione della predetta legge:
1) a corrispondere assegni vitalizi ai ricevitori collocati a riposo per avanzata eta' o per non idoneita' al servizio e agli aiuto ricevitori dispensati dal servizio, nonche' ai ricevitori revocati;
2) a corrispondere assegni continuativi alle vedove ed agli orfani dei ricevitori o degli aiuto ricevitori morti in servizio od in pensione (figli minorenni, figlie nubili, anche se maggiorenni, e figli maggiorenni permanentemente inabili al lavoro) nonche' al coniuge e ai figli dei ricevitori destituiti;
3) a corrispondere agli iscritti all'Ente assegni straordinari, sempre che le condizioni del fondo lo consentano;
4) a corrispondere indennita' agli aiuto ricevitori nei casi di disoccupazione involontaria;
5) ad amministrare il Fondo di garanzia costituito ai sensi della legge sul lotto pubblico;
6) a stanziare le somme occorrenti per esercitare altre forme di assistenza e previdenza a favore del personale iscritto all'Ente.

Art. 3

Art. 3.
All'Ente sono iscritti tutti i ricevitori ed aiuto ricevitori del lotto.

Art. 4

Art. 4.
Il patrimonio dell'Ente e' costituito:
a) dal complesso delle attivita' esistenti alla data della pubblicazione del presente statuto;
b) dagli eventuali avanzi di gestione accertati alla chiusura del bilancio consuntivo dell'Ente;
c) dal complesso dei contributi assicurativi obbligatori per l'invalidita' e vecchiaia, pagati dagli aiuto ricevitori anteriormente alla data di iscrizione all'Ente e versati coi relativi interessi all'Ente dall'I.N.P.S. a norma della legge sul lotto pubblico.

Art. 5

Art. 5.
Le entrate dell'Ente sono costituite:
a) dalla ritenuta sugli aggi netti dei gestori delle ricevitorie e dai contributi sulle retribuzioni, lorde degli aiuto ricevitori, nella misura rispettivamente stabilita dalla legge sul lotto pubblico;
b) dagli interessi maturati sui titoli di proprieta' dell'Ente;
c) dagli importi delle sanzioni pecuniarie e delle riduzioni di aggio inflitte al personale del lotto per motivi disciplinari;
d) dai proventi eventuali del lotto, quali il ricavato della vendita delle matrici dei bollettari e degli oggetti fuori uso; le somme dovute per i bollettari predisposti in eccedenza alla tolleranza;
e) dalle obbligazioni volontarie di ricevitori e di privati, da entrate devolute per disposizioni legislative, nonche' da altre eventuali.

Art. 6

Art. 6.
Le spese dell'Ente sono costituite:
a) dagli assegni vitalizi concessi agli iscritti all'Ente e da quelli continuativi concessi ai superstiti, nonche' al coniuge e ai figli dei ricevitori destituiti;
b) dagli assegni straordinari;
c) dalle indennita' spettanti agli aiuto ricevitori nei casi di disoccupazione involontaria;
d) dalle spese di amministrazione e di lite;
e) dai pagamenti per altre forme di assistenza e previdenza.

Art. 7

Art. 7.
Le ritenute da prelevarsi sugli aggi di riscossione per contribuzione all'Ente, per riduzione d'aggio e sanzioni pecuniarie inflitte al personale del lotto, vengono eseguite al termine dell'esercizio finanziario.
Entro il mese di luglio di ciascun anno finanziario il Ministero delle finanze paghera', all'Ente, a titolo di acconto sulle ritenute di competenza dell'esercizio, una somma pari a due terzi dell'importo delle ritenute afferenti al penultimo anno finanziario e liquidate nel precedente.

Art. 8

Art. 8.
Al pagamento delle spese dell'Ente suddetto provvedono le Sezioni di Regia tesoreria provinciale in base a mandati diretti ed a ruoli di spese fisse firmati dall'ispettore generale per i servizi del lotto e delle lotterie, previa deliberazione del Consiglio d'amministrazione dell'Ente.

Art. 9

Art. 9.
Sono organi dell'Ente:
1) Il presidente;
2) Il Consiglio di amministrazione;
3) Il Collegio sindacale.

Art. 10

Art. 10.
Il presidente ha la legale rappresentanza dell'Ente. Spetta al presidente:
a) deliberare l'erogazione di tutte le spese, che non debbono essere, a norma del successivo art. 12, preventivamente autorizzate dal Consiglio d'amministrazione;
b) firmare, per la parte che non abbia delegato, gli atti e i documenti che importano impegni per l'Ente;
c) ordinare, nei limiti del bilancio, le spese inferiori a L. 50.000;
d) disporre la stipula dei contratti per le forniture inferiori a L. 50.000;
e) disporre nei casi d'urgenza a favore dei ricevitori da collocare a riposo, degli aiuto ricevitori dispensati dal servizio e loro superstiti il pagamento di somme in acconto dell'assegno vitalizio o straordinario fino al limite della meta' della somma presuntiva dovuta, con riserva di riferirne al Consiglio di amministrazione nella prima adunanza.
In caso di impedimento o di assenza il presidente puo' farsi sostituire dal direttore capo della Divisione lotterie o da chi ne fa le veci.

Art. 11

Art. 11.
((Il Consiglio d'amministrazione, nominato dal Ministro per le finanze, e' composto:
a) dall'ispettore generale per il lotto e le lotterie, presidente;
b) da tre direttori di divisione dell'Ispettorato suddetto o dai funzionari che ne disimpegnano le funzioni;
c) da un funzionario della carriera direttiva della Ragioneria generale dello Stato, di qualifica non superiore a direttore di divisione, ne' inferiore a consigliere di 1ª classe;
d) da un avvocato dello Stato;
e) da due rappresentanti del sindacato lottisti, di cui uno ricevitore e l'altro aiuto ricevitore.
Un funzionario della carriera direttiva, di qualifica non inferiore a consigliere di 2ª classe, dell'Ispettorato generale per il lotto e le lotterie, esercita le funzioni di segretario.
I componenti di cui alle lettere c), d) ed e) durano in carica tre anni e sono riconfermabili)) .

Art. 12

Art. 12.
Il Consiglio di amministrazione delibera:
a) sul bilancio preventivo, sul conto consuntivo, sui bilanci tecnici e sui regolamenti interni;
b) sui provvedimenti riguardanti il personale, sulla costituzione ed incremento dei fondi di riserva, investimenti ed impiego di essi, sull'acquisto, alienazione e permuta dei beni immobili, accettazione delle donazioni e legati, sulla corresponsione di assegni vitalizi, continuativi e straordinari, sull'assegnazione di fondi in contanti al presidente per provvedere a pagamenti urgenti;
c) autorizza le azioni giudiziarie, le transazioni e le spese superiori a L. 50.000;
d) approva i contratti per le forniture di spese superiori a L. 50.000;
e) propone al Ministro, per la sua approvazione, le indennita' spettanti ai membri del Consiglio di amministrazione e ai sindaci, nonche' i compensi da conferirsi al personale;
f) provvede infine su quanto riflette l'amministrazione del Fondo di garanzia e su quanto concerne norme di carattere generale e regolamentare.
Le deliberazioni di cui alle lettere a) b) ed e) sono sottoposte all'approvazione del Ministro per le finanze.

Art. 13

Art. 13.
Il Consiglio di amministrazione e' convocato, di regola, due volte al mese, e in seduta straordinaria tutte le volte che il presidente lo ritenga opportuno e quando gliene sia fatta richiesta da almeno un terzo dei componenti o dal Collegio dei sindaci.

Art. 14

Art. 14.
Le adunanze del Consiglio di amministrazione sono valide se intervengono almeno sei componenti; in caso di parita' prevale il voto del presidente.

Art. 15

Art. 15.
Di ogni seduta e' redatto apposito verbale, che e' sottoposto alla approvazione del Consiglio nella seduta successiva.

Art. 16

Art. 16.
((Presso l'Ente e' costituito Collegio sindacale composto:
a) da un rappresentante della Ragioneria generale dello Stato della carriera direttiva, di qualifica non superiore a direttore di divisione, ne' inferiore a consigliere di 1ª classe;
b) da un funzionario della carriera direttiva, di qualifica non superiore a direttore di divisione, ne' inferiore a consigliere di 1ª classe, dell'Ispettorato generale per il lotto e le lotterie;
c) da un rappresentante del sindacato lottisti.
Il Collegio dei sindaci e' nominato con decreto del Ministro per le finanze ed i suoi componenti durano in carica tre anni)) .

Art. 17

Art. 17.
Il Collegio dei sindaci deve:
1) rivedere e controllare la gestione e le scritture contabili, segnalando al Consiglio d'amministrazione le eventuali irregolarita';
2) rivedere i bilanci, riferendone al Consiglio di amministrazione.
I sindaci devono partecipare alle sedute del Consiglio di amministrazione.

Art. 18

Art. 18.
L'Ente amministra inoltre il fondo di garanzia di cui alla legge sul lotto pubblico.

Art. 19

Art. 19.
Il patrimonio del fondo di garanzia e' costituito:
a) dalla anticipazione della somma di L. 500.000 gia' eseguita dal Fondo per gli assegni vitalizi e straordinari al personale del lotto;
b) dall'importo dei titoli di rendita in cui vengono investiti gli avanzi netti delle gestioni annuali.

Art. 20

Art. 20.
Le entrate del fondo di garanzia sono costituite dalla ritenuta prevista dalla legge sul lotto pubblico.

Art. 21

Art. 21.
Le spese del fondo di garanzia sono costituite:
a) dai debiti di gestori;
b) dalle spese di amministrazione e di lite.

Art. 22

Art. 22.
L'esercizio finanziario comincia col primo luglio di ogni anno e termina col 30 giugno dell'anno successivo.
Entro il mese di maggio di ciascun anno verra' presentato all'approvazione del Consiglio il bilancio preventivo della gestione dell'esercizio successivo, accompagnato da una relazione del Collegio dei sindaci.
Le spese dell'Ente devono essere contenute negli stanziamenti approvati per ciascun capitolo.
Qualsiasi variazione che occorra effettuare agli stanziamenti di bilancio deve essere preventivamente approvata dal Consiglio di amministrazione.
Entro il mese di dicembre di ciascun anno il presidente presentera' all'approvazione del Consiglio d'amministrazione il rendiconto consuntivo dell'esercizio precedente, accompagnato dalla relazione del Collegio dei sindaci.
Nei termini sopra stabiliti saranno presentati al Consiglio per l'approvazione, anche il bilancio e il rendiconto consuntivo del fondo di garanzia per le cauzioni.
Il rendiconto dell'Ente e quello del fondo di garanzia, entro un mese dalla loro approvazione da parte del Consiglio di amministrazione, dovranno essere presentati al Ministro per le finanze, con una relazione sui funzionamento dell'uno e dell'altro fondo.

Art. 23

Art. 23.
La compilazione del bilancio tecnico del fondo per gli assegni vitalizi e straordinari viene eseguito ogni quinquennio.
Il Ministro per le finanze
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