045U0524
045U0524
Istituzione di un Ufficio amministrativo-contabile nel Nord Italia per il collegamento con le Amministrazioni centrali. (045U0524) (DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 21 agosto 1945 n. 524)
Premessa
Entrata in vigore del provvedimento: 28/09/1945 UMBERTO DI SAVOIA Principe di Piemonte Luogotenente Generale del Regno In virtu' dell'autorita' a Noi delegata; Visto l' art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151 ; Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58 ; Visto il R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440 , sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita' generale dello Stato, il relativo regolamento approvato con il R. decreto 23 maggio 1924, n. 827 , e successive modificazioni; Visti il R. decreto-legge 9 febbraio 1939, n. 273, ed il parere della Corte dei conti a sezioni riunite; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro per l'interno e del Ministro per il tesoro, di concerto; coi Ministri per la grazia e giustizia, per le finanze, per la guerra, per la marina, per l'aeronautica, per la pubblica istruzione, per i lavori pubblici, per l'agricoltura e foreste, per i trasporti, per le poste e telecomunicazioni, per l'industria e commercio, per il lavoro e la previdenza sociale e per l'assistenza post-bellica; Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
Art. 1
E' istituito un «Ufficio amministrativo-contabile nel Nord Italia per il collegamento con le Amministrazioni centrali», con sede in Milano.
Tale Ufficio ha carattere transitorio, con durata limitata all'esercizio finanziario 1945-1946 e provvede al disimpegno di funzioni amministrativo-contabili, nei modi e limiti di cui agli articoli successivi.
Il territorio al quale si estende la competenza del detto Ufficio verra' determinato con decreto del Ministro per il tesoro.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a disporre, con propri decreti, la costituzione di uffici staccati dell'organo di cui trattasi, determinandone la competenza territoriale.
Art. 2
Il capo dell'Ufficio di cui al precedente art. 1 e' nominato con decreto del Ministro per il tesoro ed e' tratto dal personale del ruolo di gruppo A della Ragioneria generale dello Stato - Servizi centrali - di grado non inferiore al 5°.
Il funzionamento dell'Ufficio verra' assicurato con personale comandato dalle diverse Amministrazioni dello Stato ed eventualmente con personale non di ruolo assunto in base alle norme e con le modalita' stabilite dal R. decreto 4 febbraio 1937, n. 100 , e successive modificazioni.
Il numero del personale comandato per ciascuna Amministrazione verra' stabilito con decreti del Ministro per il tesoro, sentiti gli altri Ministri interessati. Del pari, con decreti del Ministro per il tesoro, verra' determinata l'eventuale aliquota di personale non di ruolo da assumere per il detto Ufficio.
Art. 3
L'Ufficio amministrativo-contabile nel Nord Italia per il collegamento con le Amministrazioni centrali e' alle dipendenze del Ministro per il tesoro. Esso potra' peraltro corrispondere direttamente con le altre Amministrazioni dello Stato, nel disimpegno delle proprie attribuzioni nei riguardi dei rispettivi organi periferici delle Amministrazioni medesime.
Art. 4
I fondi occorrenti per provvedere alle spese di funzionamento di detto Ufficio verranno inscritti con decreti del Ministro per il tesoro nel proprio stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1945-46.
Art. 5
Ai pagamenti da effettuare nei territori di cui all'ultimo comma del precedente art. 1, durante l'esercizio finanziario 1945-1946, per le spese cui si provvede normalmente con mandati diretti e con ordini di accreditamento, potra' provvedersi con aperture di credito presso le Sezioni di tesoreria, a favore del funzionario, di grado piu' elevato, delle singole Amministrazioni, residente in loco.
I detti ordini di accreditamento potranno comprendere anche piu' capitoli, ma dovranno contenere la ripartizione della somma per i singoli capitoli di spesa.
Per l'emissione di essi sono sospesi tutti i limiti di materia e di somma stabiliti dalle disposizioni vigenti.
((2)) ------------ AGGIORNAMENTO (2)
Il D.Lgs. del Capo Provvisorio dello Stato 18 gennaio 1947, n. 9 , ha disposto (con l'art. 10, comma 1) che "La facolta' stabilita dall' art. 5 del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 524 , per l'emissione di ordini di accreditamento senza limiti di materia e di somma, per i pagamenti da effettuare nei territori di cui all'art. 1 del decreto medesimo, e' prorogata fino al 30 giugno 1947 per le aperture di credito da disporre ai fini della regolazione degli scoperti esistenti sulle contabilita' speciali istituite in applicazione dell'art. 9 dello stesso decreto".
Art. 6
L'Ufficio amministrativo-contabile nel Nord Italia per il collegamento con le Amministrazioni centrali, potra' provvedere alla emissione degli ordini di accreditamento suddetti, per i capitoli e nei limiti degli importi complessivi per capitolo, che verranno stabiliti con decreti dei singoli Ministri interessati, di concerto con il Ministro per il tesoro.
Gli ordini di accreditamento emessi da tale Ufficio, muniti della dichiarazione del titolare dell'Ufficio stesso che il loro ammontate e' contenuto nei limiti delle disponibilita' esistenti sulle somme autorizzate con decreti interministeriali di cui al precedente comma, verranno inviati direttamente alle Sezioni di tesoreria provinciale, senza essere soggetti a riscontri preventivi.
Degli ordini di accreditamento emessi, distintamente per capitolo con indicazione delle somme e dei funzionari delegati, l'Ufficio predetto trasmettera' mensilmente l'elenco alle singole Amministrazioni centrali ed alla Direzione generale del tesoro.
Art. 7
Per i capitoli diversi da quelli di cui al precedente art. 6, gli ordini di accreditamento verranno emessi dalle Amministrazioni centrali, nei modi stabiliti dalle orme in vigore, e con la detta esclusione di limiti.
La Direzione generale del tesoro ha facolta' di trattenere l'ordine di accreditamento pervenutole dalla Corte dei conti e di ordinare per telegramma l'apertura di credito.
Art. 8
Per la resa dei conti da effettuarsi separatamente pei i singoli capitoli, il Ministro per il tesoro, sentita la Corte dei conti, e' autorizzato a dare particolari disposizioni anche in deroga a quelle stabilite dalle norma in vigore.
Art. 9
In casi particolari, nei quali non sia possibile, per ragioni di urgenza, di attendere l'emissione delle aperture di credito di cui agli articoli precedenti, l'Ufficio amministrativo-contabile nel Nord Italia per il collegamento con le Amministrazioni centrali potra' autorizzare, come provvedimento eccezionale, il pagamento di spese determinate, per importi prestabiliti, in contabilita' speciali da istituirsi dal Prefetto della provincia o dall'autorita' che lo sostituisce.
Dette autorizzazioni potranno essere concesse esclusivamente per spese riguardanti:
a) retribuzioni, indennita' e competenze varie al personale;
b) occorrenze per il normale funzionamento dei servizi;
c) erogazioni attinenti ad autorizzazioni di spesa o provvidenze stabilite mediante norme legislative;
d) misure conservative di carattere indilazionabile, nell'attesa di provvedimenti da parte delle Amministrazioni centrali.
Per le autorizzazioni che, cumulate anche con quelle precedentemente concesse a favore dello stesso organo e per il medesimo oggetto e non ancora regolate nei modi di cui al penultimo comma del presente articolo, eccedano l'importo di L. 10.000.000, dovra' essere richiesto il preventivo assenso della competente Amministrazione centrale, che potra' darlo anche telegraficamente, sentito il Ministero del tesoro.
Il complesso delle autorizzazioni concesse, per qualunque oggetto ed a favore di qualsiasi organo, dall'Ufficio suddetto, comprese quelle per le quali e' richiesto l'assenso delle Amministrazioni centrali, e non ancora regolate in conformita' del penultimo comma del presente articolo, non potra' comunque mai superane l'importo di lire 5 miliardi.
Di tutte le autorizzazioni date il detto Ufficio dovra' informare immediatamente l'Amministrazione centrale interessata ed il Ministero del tesoro.
Le Prefetture terranno distinte le somme erogate su dette contabilita' speciali, per Amministrazioni e capitoli.
Gli scoperti che verranno a costituirsi presso le Tesorerie provinciali per effetto della istituzione delle contabilita' speciali medesime verranno eliminati al piu' presto con le aperture di credito effettuate a suo favore, dal funzionario delegato interessato, il quale ne dara' immediata comunicazione all'Ufficio suindicato.
Tale Ufficio vigilera' perche' la regolazione abbia luogo con i primi fondi disponibili.
Art. 10
Per le piu' urgenti necessita' relative ai territori dei Nord restituiti all'amministrazione del Governo italiano, il Ministro per il tesoro e' autorizzato a disporre, entro il 31 dicembre 1945, con propri decreti, stanziamenti di fondi, negli stati di previsione dei diversi Ministeri, in relazione al fabbisogno, fino all'importo massimo complessivo di lire 5 miliardi. ((1)) ----------- AGGIORNAMENTO (1)
Il D.Lgs. Luogotenenziale 23 marzo 1946, n. 184 , ha disposto (con l'art. 5, comma 1) che "E' prorogata al 30 giugno 1946 la facolta' concessa al Ministro per il tesoro, con l' art. 10 del decreto legislativo Luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 524 , di disporre con propri decreti stanziamenti di fondi negli stati di previsione dei diversi Ministeri, in relazione a fabbisogno, per le necessita' piu' urgenti relative ai territori del Nord restituiti all'amministrazione del Governo italiano, entro l'importo massimo di lire 5 miliardi".
Art. 11
Nei territori non ancora restituiti all'Amministrazione italiana, il presente decreto entrera' in vigore il giorno in cui vi venga reso esecutivo con disposizione del Governo Militare Alleato o, in mancanza di questa, il giorno di detta restituzione.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.
Dato a Roma, addi' 21 agosto 1945
UMBERTO DI SAVOIA
Parri - Ricci - Togliatti - Scoccimarro -
Jacini - De Courten - Cevolotto -
Arango Ruiz - Romita - Gullo - La Malfa -
Scelba - Gronchi - Barbareschi - Lussu
Visto, il Guardasigilli: Togliatti
Registrato alla Corte dei conti, addi' 12 settembre 1945
Atti del Governo, registro n. 6, foglio n. 27. - Frasca