Monitoring Gesetzessammlung

044U0266

IT - Decreti Legislativi Luogotenenziali

044U0266

Elevazione del limite di competenza delle Intendenze di finanza per operazioni sui depositi amministrati dalla Cassa depositi e prestiti. (044U0266) (DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 21 settembre 1944 n. 266)

Premessa

Entrata in vigore del provvedimento: 28/10/1944 UMBERTO DI SAVOIA PRINCIPE DI PIEMONTE LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO In virtu' dell'autorita' a Noi delegata; Visto il testo unico di leggi sulla Cassa depositi e prestiti approvato con R. decreto 2 gennaio 1913, n. 453 , ed il relativo regolamento approvato con decreto Luogotenenziale 23 marzo 1919, n. 1058 ; Visto il R. decreto 31 dicembre 1923, n. 2940 , concernente, fra l'altro, l'elevazione a L. 30.000 del limite di competenza delle Intendenze di finanza per operazioni sui depositi; Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151 , concernente la nuova costituzione dello Stato, il giuramento dei Membri del Governo o la facolta' del Governo di emanare norme giuridiche; Visti i Regi decreti-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B , e 29 maggio 1944, n. 141 ; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro pel tesoro; Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1

Il limite massimo di L. 30.000 stabilito dal R. decreto 31 dicembre 1923, n. 2940 , per le operazioni sui depositi iscritti presso le Intendenze di finanza, eccedenti la semplice amministrazione, e' elevato a L. 1.000.000, ferme restando le altre disposizioni degli articoli 13 e 14, libro II, parte I, del testo unico di leggi approvato con R. decreto 2 gennaio 1913, n. 453, ed articoli 104 , 106 , 107 e 108 del relativo regolamento 23 marzo 1919, n. 1058 . (1) ((2)) ------------ AGGIORNAMENTO (1)
Il D.P.R. 30 giugno 1955, n. 1544 ha disposto (con l'art. 5, comma 1) che "Il limite massimo di lire 1.000.000 stabilito dal decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 266 , per le operazioni sui depositi iscritti presso gli Uffici provinciali del tesoro, eccedenti la semplice amministrazione, e' elevato a lire 5.000.000". ------------ AGGIORNAMENTO (2)
Il D.L. 28 febbraio 1981, n. 38 , convertito con modificazioni dalla L. 23 aprile 1981, n. 153 , nel modificare l' art. 5, comma 1 del D.P.R. 30 giugno 1955, n. 1544 ha conseguentemente disposto (con l'art. 10, comma 2) che "Il limite massimo di lire 5 milioni stabilito dall' articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1544 , per le operazioni sui depositi iscritti presso le direzioni provinciali del tesoro, eccedenti la semplice amministrazione e' elevato ai limiti di competenza dei dirigenti preposti alle direzioni stesse, ai sensi degli articoli 8 e 9, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748 ".

Art. 2

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno.
Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.
Dato a Roma, addi' 21 settembre 1944
UMBERTO DI SAVOIA
BONOMI - SOLERI
Visto, il Guardasigilli: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addi' 26 ottobre 1944
Registro Tesoro n. 1, foglio n. 125. - LONGO
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