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044U0264

IT - Decreti Legislativi Luogotenenziali

044U0264

Modificazioni al vigente ordinamento universitario. (044U0264) (DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 07 settembre 1944 n. 264)

Premessa

Entrata in vigore del provvedimento: 12/11/1944 UMBERTO DI SAVOIA PRINCIPE DI PIEMONTE LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO In virtu' dell'autorita' a Noi delegata: Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato col R. decreto 31 agosto 1933, n. 1502 ; Veduto il R. decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 ; Veduto il R. decreto-legge 6 gennaio 1944, n. 9 , modificato col R. decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25 ; Veduto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151 ; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quello pel tesoro; Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1

Nell'elenco delle Autorita' accademiche, a cui e' commesso il governo delle Universita' e degli Istituti di Istruzione superiore, indicato nell' art. 6 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592 , e' inserito tra il n. 1 e il n. 2 il «Corpo accademico», composto di tutti i professori di ruolo dell'Universita' o Istituto superiore e presieduto dal professore piu' anziano.

Art. 2

I rettori delle Universita' o i direttori degli Istituti superiori governativi sono eletti a maggioranza di voti dal Corpo accademico e nominati con decreto del Ministro per la pubblica istruzione. Durano in carica un triennio e possono essere rieletti. Anche prima della scadenza del triennio, il Ministro puo', per gravi motivi, sentito il Consiglio dei Ministri, revocare il rettore o direttore, invitando il Corpo accademico a procedere ad una nuova elezione. Nel frattempo il professore piu' anziano del Corpo accademico assume le funzioni di rettore o direttore. ((2))
E' revocata la facolta' del Ministro di far luogo con suo decreto alla nomina di pro-rettori o pro-direttori.
--------------- AGGIORNAMENTO (2)
La L. 29 ottobre 1971, n. 866 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "I rettori delle universita', i direttori degli istituti universitari e i presidi delle facolta' universitarie in funzione all'entrata in vigore della presente legge sono mantenuti nel loro ufficio nel corso dell'anno accademico 1971-1972, anche oltre il termine del triennio previsto dagli articoli 2 e 3 del decreto legislativo luogotenenziale 7 settembre 1944, n. 264 , fino alla costituzione degli organi accademici previsti dalla riforma universitaria".

Art. 3

I presidi delle Facolta' o Scuole universitarie governative sono eletti a maggioranza di voti dal Consiglio della Facolta' o Scuola fra i professori di ruolo della stessa e nominati con decreto del Ministro per la pubblica istruzione. Durano in carica un triennio e possono essere rieletti. Anche prima della scadenza del triennio il Ministro puo', per gravi motivi, sentito Senato accademico, revocare il preside, invitando il Consiglio della Facolta' o Scuola a procedere ad una nuova elezione. ((2))
Nel frattempo il professore di ruolo piu' anziano della Facolta' o Scuola assume le funzioni di preside.
--------------- AGGIORNAMENTO (2)
La L. 29 ottobre 1971, n. 866 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "I rettori delle universita', i direttori degli istituti universitari e i presidi delle facolta' universitarie in funzione all'entrata in vigore della presente legge sono mantenuti nel loro ufficio nel corso dell'anno accademico 1971-1972, anche oltre il termine del triennio previsto dagli articoli 2 e 3 del decreto legislativo luogotenenziale 7 settembre 1944, n. 264 , fino alla costituzione degli organi accademici previsti dalla riforma universitaria".

Art. 4

A parziale deroga dell' art. 6, comma 1, del R. decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 , nel caso che si debba provvedere per trasferimento ad una cattedra universitaria, la Facolta' designera' un solo professore, esclusa qualsiasi, designazione di piu' professori ex aequo.

Art. 5

La riassunzione in servizio dei professori universitari nei casi previsti sotto le lettere a , c , e d, dell'art. 2 del R. decreto-legge 6 gennaio 1944, n. 9 , modificato col R. decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25 , e' disposta con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, a cui viene senz'altro demandata la valutazione delle condizioni accennate nel successivo art. 3, n. 1, dello stesso.

Art. 6

Sino a due anni dalla entrata in vigore del presente decreto, potra' essere concessa la nomina a una cattedra universitaria, previa deliberazione favorevole del Consiglio di facolta' e del Consiglio superiore, con esclusione di qualsiasi effetto retroattivo, a coloro che, riusciti vincitori per tale cattedra, furono esclusi dalla nomina in base all' art. 1 del R. decreto-legge 13 gennaio 1927, n. 38 , per asserita mancanza del requisito della regolare condotta morale e politica.

Art. 7

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. LUOGOTENENZIALE 5 APRILE 1945, N. 238))

Art. 8

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. LUOGOTENENZIALE 5 APRILE 1945, N. 238))

Art. 9

Il Ministro per la pubblica istruzione ha facolta' di deferire al giudizio della Corte di disciplina istituita presso il Consiglio superiore, di propria iniziativa o su richiesta dei rettori o direttori, i professori universitari che dopo il 28 ottobre 1922 abbiano dalla cattedra o nelle loro pubblicazioni o col loro comportamento seguito una linea di condotta contraria alle esigenze di indipendenza e di dignita' proprie dell'insegnamento universitario, senza pregiudizio di quanto e' stabilito nella legge di defascistizzazione.
Ordiniamo, a, chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.
Dato a Roma, addi' 7 settembre 1944
UMBERTO DI SAVOIA
BONOMI - DE RUGGIERO - SOLERI
Visto, il Guardasigilli: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addi' 24 ottobre 1944
Registro Pubblica istruzione n. 1, foglio n. 282. - MAGNASCO
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