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045U0322

IT - Decreti Legislativi Luogotenenziali

045U0322

Agevolazioni tributarie per la ricostruzione edilizia. (045U0322) (DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 07 giugno 1945 n. 322)

Premessa

UMBERTO DI SAVOIA PRINCIPE DI PIEMONTE LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO In virtu' dell'autorita' a Noi delegata; Vista la legge 30 dicembre 1923, n. 3269 , e successive modificazioni; Vista la legge 30 dicembre 1923, n. 3272 , e successive modificazioni; Vista la legge 19 giugno 1940, n. 762 , e successive modificazioni; Visto l' art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151 ; Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58 ; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, d'intesa con i Ministri per le finanze e per i lavori pubblici; Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1

Alle case di abitazione, anche se rurali o coloniche, od altri edifici pubblici e privati, distrutti o danneggiati, per eventi bellici che saranno ricostruiti o riparati entro cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono applicabili le agevolazioni tributarie di cui agli articoli seguenti.(2)(3)(4)(5) ((6))
Per le case e gli edifici contemplati dal precedente comma la classifica di distrutti o danneggiati da eventi bellici, agli effetti del presente decreto, deve risultare da attestazione, in carta libera del sindaco del comune in cui si trova il fabbricato oppure dei capi degli Uffici del genio civile o degli Uffici tecnici erariali competenti per territorio.
------------ AGGIORNAMENTO (2)
La L. 10 agosto 1950, n. 665 , ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che " Il termine di un quinquennio stabilito per il godimento delle agevolazioni tributarie previste dal decreto legislativo luogotenenziale 7 giugno 1945, n. 322 , e successive modificazioni e integrazioni, e' prorogato ad 30 giugno 1953." ------------ AGGIORNAMENTO (3)
La L. 6 ottobre 1953, n. 823 , ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che " Il termine stabilito con la legge 10 agosto 1950, numero 665 , per il godimento delle agevolazioni tributarie previste dal decreto legislativo luogotenenziale 7 giugno 1945, n. 322 , e successive modificazioni e integrazioni, e' prorogato al 30 giugno 1955".
Ha inoltre disposto (con l'articolo unico, comma 2) che la presente modifica ha effetto dal 10 luglio 1953. ------------ AGGIORNAMENTO (4)
La L. 31 marzo 1956, n. 289 , ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "Il termine stabilito con la legge 6 ottobre 1953, n. 823 , per il godimento delle agevolazioni tributarie previste dal decreto legislativo luogotenenziale 7 giugno 1945, n. 322 , e successive modificazioni e integrazioni, e' prorogato al 31 dicembre 1957."
Ha inoltre disposto (con l'articolo unico comma 3) che la presente modifica ha effetto dal 1 luglio 1955. ------------ AGGIORNAMENTO (5)
La L. 27 dicembre 1956, n. 1416 , ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che " I termini stabiliti dal decreto legislativo luogotenenziale 7 giugno 1945, n. 322, dall'art. 33 della legge 25 giugno 1949, n. 409, dagli articoli 13 , 14 , 16 e 19 della legge 2 luglio 1949, n. 408, nonche' dagli articoli 10 e 11 della legge 10 agosto 1950, n. 715 , e successive modificazioni ed integrazioni, sono prorogati al 31 dicembre 1957, ai fini delle agevolazioni tributarie previste dalle stesse leggi."
Ha inoltre disposto (con l'articolo unico comma 2) che la presente modifica ha effetto dal 1 gennaio 1957. ----------- AGGIORNAMENTO (6)
La L. 2 febbraio 1960, n. 35 , ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "I termini per le agevolazioni previste in materia di tasse ed imposte indirette sugli affari dal decreto legislativo luogotenenziale 7 giugno 1945, n. 322 , dalla legge 25 giugno 1949, n. 409 , dalla legge 2 luglio 1949, n. 408 , dalla legge 10 agosto 1950, n. 715 , e successive modificazioni ed integrazioni, sono prorogati dal 1 gennaio 1960 al 31 dicembre 1967."

Art. 2

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. LUOGOTENENZIALE 26 MARZO 1946, N. 221))

Art. 3

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. LUOGOTENENZIALE 26 MARZO 1946, N. 221))

Art. 4

Fermi rimanendo i maggiori benefici contenuti in leggi speciali, gli atti di finanziamento occorrenti per la esecuzione delle opere previste dal presente decreto sono soggetti alla ordinaria imposta di registro ridotta ad un quarto ed a quella fissa ipotecaria.

Art. 5

I conferimenti degli immobili indicati nell'art. 2, nonche' i conferimenti di danaro, merci ed altra cosa mobile in societa' che abbiano l'unico ed esclusivo scopo della ricostruzione edilizia prevista dal presente decreto sono soggetti alle imposte fisse di registro ed ipotecaria.

Art. 6

Per conseguire le agevolazioni tributarie stabilite dal presente decreto occorre che ogni singolo atto contenga contestualmente la dichiarazione che esso e' stipulato ai fini del presente decreto.

Art. 7

Su tutti gli atti soggetti alla riduzione dell'imposta ipotecaria sono salvi gli emolumenti dovuti ai conservatori dei registri immobiliari.

Art. 8

Le disposizioni di cui al primo e secondo comma dell'art. 3, nonche' quelle dell'art. 5 si applicano anche ai contratti, stipulati a decorrere dal 1° maggio 1945, aventi per oggetto la ricostruzione o riparazione previste dal presente decreto purche' siano stati registrati in termine.
Il rimborso delle imposte pagate in piu' dovra' essere richiesto, a pena di decadenza, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
Le disposizioni di cui al primo e secondo comma dell'art. 3 si estendono altresi' ai contratti scritti di appalto per ricostruzione o riparazione di opere pubbliche distrutte o danneggiate da azioni belliche stipulati successivamente alla legge 26 ottobre 1940, n. 1543 , anche se non registrati, purche' la registrazione o il rimborso siano richiesti entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto e l'Amministrazione contraente dichiari per iscritto, sotto la propria responsabilita', che il minore onere tributario e' stato tenuto a calcolo nella formulazione dei prezzi e dei corrispettivi.

Art. 9

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno.
Nei territori non ancora ritornati all'Amministrazione italiana, il decreto stesso entrera' in vigore dalla dota di tale ritorno o da quella in cui esso divenga esecutivo con ordinanza del Governo Militare Alleato.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.
Dato a Roma, addi' 7 giugno 1945
UMBERTO DI SAVOIA
BONOMI - PESENTI - RUINI
Visto, il Guardasigilli: TUPINI
Registrato alla Corte dei Conti, addi' 26 giugno 1945
Atti del Governo, registro n. 4, foglio n. 158. - FRASCA.
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