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045U0560

IT - Decreti Legislativi Luogotenenziali

045U0560

Ripartizione dei servizi dell'Amministrazione centrale della guerra. (045U0560) (DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 31 luglio 1945 n. 560)

Premessa

Entrata in vigore del provvedimento: 07/10/1945 UMBERTO DI SAVOIA Principe di Piemonte Luogotenente Generale del Regno In virtu' dell'autorita' a Noi delegata; Visto il R. decreto 9 marzo 1942, n. 335 , e successive modificazioni; Visto l' art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926, n.100 ; Visto l' art. 5 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151 ; Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58 ; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per la guerra, di concerto col Ministro per il tesoro; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

L' art. 1 del R. decreto 9 marzo 1942, n. 335 , quale risulta modificato dal R. decreto 18 maggio 1943, n. 650 , e dal decreto Luogotenenziale 7 settembre 1944, n. 274 , e' sostituito dal seguente:
«La ripartizione dei servizi dell'Amministrazione centrale della guerra e' la seguente:
Gabinetto;
Direzione generale personale ufficiali;
Direzione generale personali civili e affari generali;
Direzione generale leva, sottufficiali e truppa;
Direzione generale di artiglieria e della motorizzazione;
Direzione generale del genio;
Direzione generale dei servizi di commissariato ed amministrativi;
Direzione generale di sanita' militare;
Ispettorato del servizio ippico e veterinario;
Ispettorato delle pensioni.
I seguenti enti dipendono direttamente dal Gabinetto:
Quartier generale;
Reparto autonomo carabinieri Reali.
((1)) -------------- AGGIORNAMENTO (1)
Il Decreto del Capo Provvisorio dello Stato 21 novembre 1946, n. 425 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che " Nella ripartizione dei servizi dell'Amministrazione centrale della guerra di cui all' art. 1 del decreto luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 560 , e' soppressa la Direzione generale di artiglieria e della motorizzazione e sono costituiti la Direzione generale di artiglieria e l'ispettorato generale della motorizzazione".

Art. 2

Con successivo provvedimento, da emanare di concerto con il Ministro per il tesoro, saranno introdotte nei ruoli organici del personale dipendente dall'Amministrazione della guerra le variazioni riduttive conseguenti alla nuova organizzazione dei servizi di cui ad precedente art. 1, nonche' ogni altra variazione dipendente dall'ulteriore assetto che potra' essere conferito ai servizi di pertinenza dell'Amministrazione della guerra.

Art. 3

Il presente decreto ha effetto dal 1° marzo 1945.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.
Dato a Roma, addi' 31 luglio 1945
UMBERTO DI SAVOIA
Parri - Jacini - Ricci
Visto, il Guardasigilli: Togliatti
Registrato alla Corte dei conti, addi' 17 settembre 1945
Atti del Governo, registro n. 6, foglio n. 44. - Frasca
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