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045U0340

IT - Decreti Legislativi Luogotenenziali

045U0340

Statuto Associazione nazionale famiglie caduti aeronautica e i mutilati del volo (DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 10 maggio 1945 n. 340)

Premessa

UMBERTO DI SAVOIA PRINCIPE DI PIEMONTE LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO In virtu' dell'autorita' a Noi delegata; Visto il R. decreto 27 ottobre 1937, n. 2226 , che erige in ente morale l'Associazione nazionale famiglie caduti dell'Aeronautica; Visto il R. decreto 11 agosto 1939, n. 1629 , concernente l'Associazione nazionale famiglie caduti dell'Aeronautica; Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151 ; Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febraio 1945, n. 58; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'aeronautica; Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico

Lo statuto dell'Associazione nazionale fra le famiglie caduti dell'Aeronautica e fra mutilati del volo, annesso al R. decreto 11 agosto 1939, n. 1629 , e' sostituito da quello allegato al presente decreto; visto e firmato d'ordine Nostro, dal Ministro per l'aeronautica.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 10 maggio 1945
UMBERTO DI SAVOIA
Gasparotto
Visto, il Guardasigilli: Tupini
Registrato alla Corte dei conti, addi' 28 giugno 1945
Atti del Governo, registro n. 4, foglio n. 166. - Frasca

Art. 1

Statuto dell'Associazione nazionale fra le famiglie caduti dell'Aeronautica e fra i mutilati del volo
Art. 1.
L'Associazione nazionale fra le famiglie dei caduti dell'Aeronautica e mutilati del volo ha la sede centrale in Roma e sezioni periferiche nelle varie provincie d'Italia.
Essa e' formata da due sezioni corrispondenti alle categorie:
a) Sezione famiglie caduti aeronautica;
b)Sezione mutilati del volo.
L'Associazione e' apolitica.

Art. 2

Art. 2.
Per caduti d'aeronautica si intende tutti coloro che praticando l'esercizio del volo siano morti o in seguito ad incidente di volo, avvenuto nell'esercizio di un servizio aeronavigante comandato, o per eventi comunque direttamente conseguenti l'esercizio del volo.
Per mutilati del volo si intendono coloro che siano stati riconosciuti tali dal Ministero dell'aeronautica.

Art. 3

Art. 3.
L'Associazione nazionale per il raggiungimento dei propri fini:
a) promuove tutte le iniziative tendenti a sollevare le sofferenze morali e materiali di chi e' stato colpito nel propri affetti familiari o nella persona in seguito all'esercizio del volo; ,
b) promuove tutte le iniziative tendenti a creare ed a moltiplicare i contatti fra i soci e gli aviatori di Italia;
c) raccoglie il materiale biografico e statistico dei caduti e dei mutilati.

Art. 4

Art. 4.
Hanno diritto ad essere soci dell'Associazione, presentando domanda ai Consigli direttivi sezionali:
a) in rappresentanza di ogni caduto, uno solo dei parenti nel seguente ordine di precedenza:
1) vedova ed orfano;
2) genitore
3) fratello o sorella;
b) ogni singolo mutilato.

Art. 5

Art. 5.
A domanda hanno diritto alle iscrizione all'Associazione i parenti del caduto (genitori, figli, fratelli, sorelle) oltre alla persona che a sensi dell'art. 4 ne ha assunto la rappresentanza.
Detti soci costituiscono la categoria dei soci allegati,
I diritti morali e materiali spettano solo ai soci che rappresentano il caduto di cui all'art. 4.

Art. 6

Art. 6.
Possono essere soci benemeriti quelle persone e quegli enti che se ne siano resi particolarmente degni per avere comunque contribuito al conseguimento degli scopi sociali.
I soci benemeriti saranno iscritti in un albo d'onore.

Art. 7

Art. 7.
I soci devono:
a) osservare le disposizioni statutarie e regolamentari deliberate dagli organi dell'Associazione;
b) cooperate nei limiti delle proprie possibilita' all'attuazione degli scopi sociali.

Art. 8

Art. 8.
Decade dalla qualita' di socio la vedova che contragga nuove nozze.
La decadenza e' pronunciata dalla competente Sezione. Puo' subentrare nella qualita' di socio altro rappresentante a norma dell'art. 4.

Art. 9

Art. 9.
Incorre nella perdita della qualita' di socio chi si rende comunque indegno di appartenere all'Associazione.
L'indegnita' e' segnalata, con motivata proposta, dalle Sezioni al Comitato centrale che si pronuncia sulla decadenza.
Per la decadenza pronunciata, l'interessato puo' ricorrere entro 30 giorni dalla comunicazione contro il deliberato del Comitato centrale. In tal caso il verdetto definitivo e' devoluto al Collegio dei probiviri di cui all'art. 14.

Art. 10

Art. 10.
Sono organi dell'Associazione:
a) il Comitato centrale;
b) la Presidenza;
c) i Consigli direttivi delle Sezioni periferiche.

Art. 11

Art. 11.
Il Comitato centrale e' formato da undici membri, dei quali dieci nominati dall'assemblea dei Consigli direttivi sezionali e uno dal Ministero dell'aeronautica.
Il Comitato centrale ellegge fra i propri componenti nella seduta di insediamento, il presidente ed i vice presidenti dell'Associazione.
Il Comitato centrale dura in carica un biennio con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno in corso.

Art. 12

Art. 12.
Il Comitato centrale e' investito di tutti i poteri deliberativi atti a conseguire gli scopi sociali.
Ad esso compete:
a) curare l'osservanza dello statuto;
b) determinare i provvedimenti da seguire per il miglior conseguimento degli scopi sociali, in armonia ai voti dell'assemblea dei Consigli direttivi sezionali;
c) approvare i regolamenti per il funzionamento dell'Ente;
d) l'esame e l'approvazione dei bilanci;
e) controllare e vigilare la gestione finanziaria sia al centro che alla periferia
f) risolvere ogni questione o vertenza che interessi direttamente o indirettamente l'Associazione;
g) pronunciarsi sulla radiazione dei soci per indegnita';
h) la nomina del presidente e dei vice presidenti;
i) la nomina dei tre membri del Consiglio dei probiviri;
l) la nomina dei soci benemeriti di cui all'art. 6;
m) proporre eventuali modifiche statutarie ai Consigli direttivi sezionali riuniti, in assemblea;
n) l'accettazione di lasciti donazioni e simili;
o) l'investimento di somme liquide comunque concernenti il patrimonio dell'Associazione.

Art. 13

Art. 13.
Il Comitato centrale si riunisce non meno di una volta ogni trimestre ad invito del presidente o del vice presidente qualora questi ne sia stato delegato.
Il Comitato centrale si convoca pure qualora tre dei suoi componenti lo richiedano.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta.

Art. 14

Art. 14.
Il Collegio dei probiviri e' composto di tre membri, scelti fra i soci dell'Associazione stessa, nominati dal Comitato centrale.
I probiviri durano in carica un biennio; con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno in corso.

Art. 15

Art. 15.
E' di competenza del Collegio dei probiviri pronunciarsi su ogni divergenza che possa sorgere fra membri ed organi o fra membri e membri la cui modalita' di definizione non sia prevista dallo statuto sociale e dai regolamenti interni dell'Associazione.

Art. 16

Art. 16.
La Presidenza e' l'organo centrale esecutivo dell'Associazione. E' costituita da:
a) il presidente;
b) due vice presidenti;
c) il segretario generale.
Il presidente ed i vice presidenti - appartenenti questi ultimi rispettivamente alle categorie a) e b) di cui all'art. 4 - sono nominati in carica dal Comitato centrale.
Il segretario generale e' nominato dal Comitato centrale, fra i soci dell'Associazione che possono assicurare continuita' di servizio. Dura in carica un biennio e puo' essere rieletto.
Esiste incompatibilita' fra le cariche della presidenza e quelle sezionali.
Durano in carica un biennio.

Art. 17

Art. 17.
Il presidente e' investito della rappresentanza dell'Associazione a tutti gli effetti morali e legali. A lui sono affidate le funzioni esecutive. Puo' ove lo ritenga opportuno e necessario - delegare tali rappresentanze e funzioni al vice presidente.

Art. 18

Art. 18.
Lo Sezioni (Regionali - Provinciali - Locali) costituiscono l'elemento fondamentale dell'Associazione. Esse sono costituite nelle localita' dove il numero dei soci non sia inferiore a 200.
Quando non si raggiunga tale numero, la Sezione sara' costituita nell'ambito della provincia o della regione.
Qualora anche nell'ambito di una regione non si raggiunga tale numero, la Sezione sara' ugualmente costituita.
Qualora il numero dei soci di una regione lo richieda, potranno essere costituite piu' Sezioni nella medesima regione raggruppando opportunamente le provincie.
Le Sezioni prendono il, nome di:
A.N.F.C.A.M.V. - Sezione di . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.
Le Sezioni potranno essere ospitate, sempre che possibile dai locali Enti aeronautici.

Art. 19

Art. 19.
Le sedi delle Sezioni sono scelte liberamente dai soci qualora il numero degli iscritti sia riconosciuto numericamente sufficiente ai sensi dell'art. 18. Negli altri casi la sede e l'eventuale raggruppamento di provincie, ponti determinati dal Comitato centrale.

Art. 20

Art. 20.
Ogni Sezione e' retta da un Consiglio direttivo composto da un numero vario di membri - da tre a sette a seconda del numero dei soci secondo quanto segue:
non oltre i 200 soci: 3 membri (compresi il presidente e il vice presidente);
da 200 a 400 soci: 5 membri (compresi il presidente e il vice presidente;
oltre 400 soci: 7 membri (compresi il presidente ed il vice presidente).
Il Consiglio direttivi e' assistito da un segretario.
I membri del Consiglio direttivo Sono nominati dall'assemblea dei soci della Sezione.
I membri del Consiglio direttivo nominano nel proprio interno il presidente ed il vice presidente.
Durano in carica un biennio, con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno in corso.

Art. 21

Art. 21.
Il segretario della Sezione e' scelto dal Consiglio direttivo fra i soci che siano in grado di accudire alla funzione con la necessaria continuita'.

Art. 22

Art. 22.
L'assemblea dei soci e' convocata dal Consiglio direttivo una volta all'anno in seduta ordinaria entro il 1° bimestre dell'anno - per l'approvazione del bilancio consuntivo e la nomina, ogni biennio, delle cariche sezionali e discutere tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno.

Art. 23

Art. 23.
Su richiesta di almeno un decimo dei soci della Sezione il Consiglio direttivo e' tenuto a convocare l'assemblea in riunione straordinaria. Nella richiesta dovranno essere specificati gli argomenti che i richiedenti ritengano debbano essere sottoposti all'esame dell'assemblea.
Il Consiglio direttivo puo' convocare l'assemblea in riunione straordinaria ogni qual volta lo ritenga necessario.

Art. 24

Art. 24.
Il Comitato centrale puo' disporre per la convocazione in riunione straordinaria dell'assemblea sezionale di qualsiasi Sezione, qualora ritenga cio' necessario per la determinazione di particolari situazioni

Art. 25

Art. 25.
Nelle assemblee sezionali sono ammesse:
la votazione per delega;
la votazione per corrispondenza.
Il Consiglio direttivo dovra' rendere noto l'ordine del giorno ai soci con l'avviso di convocazione.
L'assemblea e' valida in prima riunione qualora siano presenti, di persona o per delega, o per corrispondenza, almeno un quarto dei soci. Mancando la validita' per deficienza di intervenuti, entro 15 giorni l'assemblea sara' indetta in seconda convocazione, valida qualora siano presenti di persona o per delega o per corrispondenza, almeno un sesto dei soci.

Art. 26

Art. 26.
Al Consiglio direttivo delle sezioni compete:
a) curare, nell'ambito della propria giurisdizione, l'osservanza delle statuto e la realizzazione degli scopi sociali;
b) amministrare le proprie entrate;
e) sottoporre al Comitato centrale i casi previsti dalle lettere g) ed i) dell'art. 12 ed in genere ogni questione che riguardi gli scopi ed il funzionamento dell'Associazione;
d) mantenere continuo contatto col Comitato centrale trasmettendo ogni proposta ritenga meritevole sia presa in considerazione ai fini della migliore realizzazione degli scopi sociali;
c) inoltrare al Comitato centrale eventuali proposte di modifiche statutarie che ritiene detto Comitato centrale debba sottoporre al deliberato dei Consigli direttivi sezionali riuniti in assemblea;
f) compilare il bilancio consuntivo della Sezione, sottoponendolo alla approvazione dell'assemblea dei soci e rimettendolo alla Presidenza dell'associazione;

Art. 27

Art. 27.
Tutte le cariche sono onorifiche e gratuite. Il Comitato centrale puo' tuttavia concedere che sia corrisposta una retribuzione, nella misura che riterra' opportuna, in relazione alle entrate ordinarie, ai soci che esercitano funzioni di segretario sia nel Comitato centrale come nei Consigli direttivi sezionali.

Art. 28

Art. 28.
In caso di dimissioni o di morte di membri del Consiglio direttivo sezionale per cui lo stesso fosse ridotto a meno della meta', si provvedera' alla sostituzione a mezzo di elezioni suppletive.

Art. 29

Art. 29.
Della Convocazione Dei Consigli Direttivi Sezionali n Assemblea
I Consigli direttivi sezionali sono convocati entro il primo trimestre - a cura del Comitato centrale in assemblea ordinaria ogni biennio per:
a) la definizione delle direttive di massima riguardanti il conseguimento degli scopi sociali, che il Comitato centrale dovra' considerare quale base del proprio lavoro;
b) la nomina dei componenti del Comitato centrale (10 membri);
c) la nomina di due membri effettivi e due suppletivi dei Collegio sindacale;
d) per le eventuali deliberazioni relative allo statuto sociale.
Il Comitato centrale diramera' l'avviso di convocazione.- unitamente all'ordine del giorno - con almeno giorni di anticipo sulla data prescelta.
Nell'ordine del giorno dovra' essere tenuto conto di ogni questione od argomento - definitosi nei contatti fra la Presidenza, Comitato centrale e Sezione - che si ritenga debba richiedere una decisione dell'assemblea rappresentante la totalita' dei soci.

Art. 30

Art. 30.
Su richiesta di un numero di Sezioni rappresentanti un quinto dei soci, il Comitato centrale e' tenuto a convocare i Consigli direttivi sezionali in assemblea straordinaria. Nella richiesta debbono essere precisati gia' gli argomenti che si vuole siano posti all'ordine del giorno.
Il Comitato centrale puo' deliberare la riunione dei Consigli direttivi sezionali in assemblea generale straordinaria, ogni qual volta lo ritenga necessario.
L'avviso di convocazione delle riunioni straordinarie - con relativo ordine del giorno - dovra' essere diramato con almeno 60 giorni di anticipo sulla data prescelta.

Art. 31

Art. 31.
Alle riunioni dei Consigli direttivi sezionali - ordinarie e straordinarie - sono ammesse:
le votazioni per delega
le votazioni per corrispondenza.
In casi particolari - quando gli argomenti all'ordine del giorno si presume richiedano particolari discussioni - il Comitato puo' deliberare che i membri dei Consigli direttivi sezionali esprimono nella loro totalita' il loro voto per corrispondenza.

Art. 32

Art. 32.
Le decisioni dei membri dei Consigli direttivi sezionali riuniti in assemblea, sono prese a maggioranza di voti rappresentati. Ogni membro del Consiglio direttivo sezionale rappresenta un numero di soci pari a quello della Sezione - della cui rappresentanza fa parte diviso per il numero dei membri del Consiglio direttivo della stessa.
Le riunioni sono valide quando siano presenti, o comunque votanti, i rappresentanti di oltre la meta' dei soci.
Le assemblee dei Consigli direttivi sezionali si riuniscono di norma a Roma.

Art. 33

Art. 33.
Il patrimonio dell'Ente e' costituito:
a) da tutti i beni mobili ed immobili;
b) dai lasciti e dalle donazioni;
c) dal contributo del Ministero dell'aeronautica;
d) dai contributi di persone ed enti benemeriti;
e) da tutti gli altri valori di cui viene in possesso.

Art. 34

Art. 34.
Il movimento dei fondi puo' essere solo disposto a firma del presidente o del vice presidente quando questo sia stato all'uopo delegato.

Art. 35

Art. 35.
Le rendite annullate per provvedere all'ordinaria gestione dell'Associazione comprendono:
a) il reddito del patrimonio;
b) le eventuali sovvenzioni del Ministero dell'aeronautica;
c) i contributi volontariamente assegnati all'Associazione da enti o persone;
d) i profitti, rimborsi e recuperi vari.

Art. 36

Art. 36.
Il controllo generale della gestione amministrativa e contabile e' devoluta a tre sindaci effettivi e due supplenti. Dei sindaci effettivi uno e' nominato dal Ministero dell'aeronautica; i rimanenti ed i supplenti sono designati dall'assemblea dei Consigli direttivi sezionali.
I sindaci rimangono in carica un biennio e possono essere riconfermati. Essi esaminano gli inventarii bilanci di previsione ed i conti consuntivi annuali della Sede centrate e delle Sezioni e presentano una relazione conclusiva al Comitato centrale. Essi possono in qualsiasi epoca verificare lo stato di cassa della Sede centrale come delle Sezioni.

Art. 37

Art. 37.
La Presidenza dell'associazione compila, nel mese di novembre di ogni anno, il proprio bilancio di previsione. Tale bilancio sara' sottoposto al Comitato centrale.
Un esemplare del bilancio generale di previsione e' trasmesso al Ministero dell'aeronautica.

Art. 38

Art. 38.
L'anno finanziario sociale coincide con l'anno solare. Entro il 10 marzo ogni Sezione trasmette alla Presidenza il proprio bilancio consuntivo approvato dall'assemblea ordinaria dei soci.
La Presidenza compila a sua volta il rendiconto economico e patrimoniale generale dell'Associazione da sottoporre all'approvazione del Comitato centrale.

Art. 39

Art. 39.
Il presente statuto ha valore - in via transitoria in quanto approvato dall'assemblea dei soci della Sezione di Roma e sottoposto al visto del Ministero dell'aeronautica, cui compete la abrogazione del Regio decreto-legge n. 1629, in data 11 agosto 1939 , che rendeva valido il precedente statuto.

Art. 40

Art. 40.
Il Consiglio direttivo della Sezione, di Roma assumera' - in via transitoria - le funzioni del Comitato centrale previste dallo statuto. Provvedera' quindi alla nomina del presidente e di un vice presidente della Associazione in base all'art. 12.
Per tale particolare funzione il Consiglio direttivo della Sezione di Roma sara' eletto su nove membri anziche' su sette.

Art. 41

Art. 41.
Il Comitato centrale provvisorio adottera' tutti i provvedimenti che riterra' opportuno per la graduale estensione delle norme statutarie alle Sezioni.

Art. 42

Art. 42.
Quando le Sezioni d'Italia - in numero considerato sufficiente dal Comitato centrale provvisorio - saranno in grado di eleggere i propri Consigli direttivi - a norma dello statuto - e si potra' procedere alla riunione degli stessi in assemblea, questa sara' chiamata:
a) ad approvare in via definitiva lo statuto sociale apportandovi le eventuali modificazioni;
b) alla regolare e definitiva nomina, per un biennio, del Comitato di cui all'art. 11 in base al disposto dell'art. 29.
Visto, d'ordine di S. A. R. il Luogotenente Generale del Regno
Il Ministro per l'aeronautica
GASPAROTTO
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