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043U0381

IT - Decreti Legislativi Luogotenenziali

043U0381

Statuto (DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 04 febbraio 1943 n. 381)

Premessa

Entrata in vigore del provvedimento: 09/06/1943 VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE RE D'ITALIA E DI ALBANIA IMPERATORE D'ETIOPIA Veduto l'art. 4 del R. decreto-legge 1° luglio 1937-XV, n. 1335, convertito nella legge 20 dicembre 1937-XV1, n. 2255, con il quale venne istituito in Recanati un Centro nazionale di studi Leopardiani; Veduto l'art. 1, nn. 1 e 3 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100; Veduto il R. decreto-legge 21 settembre 1933-X1 , n. 1333 , convertito nella legge 12 gennaio 1934-XII, n. 90; Veduto il R. decreto-legge 26 settembre 1935-XIII, n. 1803, convertito nella legge 2 gennaio 1936-XIV, n. 4; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con il Ministro per le finanze; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

E' approvato lo statuto del Centro nazionale di studi Leopardiani, con sede in Recanati, annesso al presente decreto e firmato, d'ordine Nostro, dai Ministri per l'educazione nazionale e per le finanze.

Art. 2

L'impiegato statale, incaricato di esercitare le funzioni di bibliotecario a' sensi dell'art. 14 del detto statuto, e' collocato nella posizione di comando e conserva il trattamento economico di cui risulta organicamente fornito presso l'Amministrazione di appartenenza.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 4 febbraio 1943-XXI
VITTORIO EMANUELE
MUSSOLINI - BOTTAI - DI REVEL
Visto, il Guardasigilli: DE MARSICO
Registrato alla Corte dei conti, addi' 20 maggio 1943-XXI
Atti del Governo, registro n. 457, foglio 63. - MANCINI

Art. 1

Statuto del Centro nazionale di studi Leopardiani
in Recanati
Art. 1.
Il Centro nazionale di studi Leopardiani, istituito In Recanati con R. decreto-legge 1° luglio 1937-XV, numero 1335, convertito nella legge 20 dicembre 1937-XVI, n. 2255, ha per fine di promuovere e favorire gli studi e le ricerche intorno alla vita e alle opere di Giacomo Leopardi e ai movimenti culturali e all'ambiente storico che si connettono alla sua persona e all'opera sua.
La tutela e la vigilanza sul Centro spettano al Ministero dell'educazione nazionale.

Art. 2

Art. 2.
Per conseguire i suoi scopi l'Istituto:
a) raccoglie e conserva in sede opportuna autografi, libri, facsimili, cimeli e documenti iconografici;
b) promuove conferenze e lezioni, cura e incoraggia pubblicazioni di interesse leopardiano.

Art. 3

Art. 3.
Il patrimonio dell'Istituto e' costituito:
a) da donazioni, lasciti, oblazioni e sussidi, di enti e di privati, espressamente diretti a tale scopo;
b) dalle cose mobili e immobili di proprieta' dell'Istituto.

Art. 4

Art. 4.
I mezzi di cui l'Istituto dispone per il conseguimento dei suoi fini sono:
a) gli eventuali redditi del patrimonio;
b) il contributo statale ( art. 3 del R. decreto-legge 1° luglio 1937, n. 1335 );
c) le oblazioni, i sussidi, i lasciti e le donazioni che non siano espressamente destinati alla costituzione del patrimonio;
d) le entrate comunque derivanti dall'attivita' dell'Ente.

Art. 5

Art. 5.
I beni dell'Istituto sono descritti in speciali inventari.
Le somme provenienti dall'alienazione di beni, da lasciti, donazioni o altro, espressamente destinate all'incremento del patrimonio, devono, salvo il disposto del terzo comma del presente articolo, essere impiegate subito in titoli nominativi di Stato o garantiti dallo Stato.
Ogni altro diverso impiego delle somme di cui sopra, da farsi in vista dei bisogni dell'Istituto, deve essere preventivamente autorizzato dal Ministro per l'educazione nazionale, salvo, ove occorra, l'autorizzazione Sovrana, ai sensi della legge 5 giugno 1850, n. 1037, sull'acquisto degli Enti morali.
Le somme necessarie ai bisogni ordinari dell'Istituto devono essere depositate a interesse presso una delle aziende di credito indicate nell'art. 5 del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636 e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933.
Della inosservanza, delle disposizioni di cui sopra e' personalmente responsabile il Direttore.

Art. 6

Art. 6.
Il Direttore e i membri del Comitato, di cui all'art. 2 del R. decreto-legge 15 luglio 1937-XV, n. 1335, convertito nella legge 20 dicembre 1937-XVI, n. 2255, durano in carica un quinquennio o possono essere confermati.
In caso di assenza o impedimento, il Direttore e' sostituito da quello dei membri del Comitato, che sia piu' anziano di eta'.

Art. 7

Art. 7.
Il Direttore, entro tre mesi dalla comunicazione della propria nomina deve prestare, sotto pena di decadenza, nelle mani del Ministro per l'educazione nazionale, il giuramento accademico nella seguente formula:
«Giuro di essere fedele al Re Imperatore ai Suoi Reali Successori e al Regime Fascista, di osservare lealmente lo Statuto e le altre leggi dello Stato, e di esercitare l'ufficio affidatomi con animo di concorrere al maggiore sviluppo della cultura nazionale».

Art. 8

Art. 8.
Il Direttore:
a) ha la rappresentanza legale dell'Istituto;
b) presiede le adunanze del Comitato e da' esecuzione alle sue deliberazioni;
c) sovrintende alla gestione economica o amministrativa dell'Istituto.

Art. 9

Art. 9.
Il Comitato:
a) approva i bilanci preventivi e consuntivi;
b) provvede a tutto quanto si attiene all'attivita' dell'Istituto.

Art. 10

Art. 10.
L'anno finanziario s'inizia il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre.
Non oltre il mese di novembre il Direttore trasmette, per l'approvazione, al Ministero dell'educazione nazionale, il bilancio preventivo per il successivo anno finanziario gia' deliberato dal Comitato.
Non oltre il mese di marzo il Direttore trasmette, per l'approvazione, al Ministero dell'educazione nazionale, il conto consuntivo dell'esercizio scaduto, gia' deliberato dal Comitato, corredato della relazione dei revisori dei conti.
Il suddetto Ministero curera' a sua volta che una copia del consuntivo accompagnata della relazione dei revisori dei conti, sia trasmessa al Ministero delle finanze.

Art. 11

Art. 11.
Per ciascun anno finanziario il Ministro per l'educazione nazionale nomina un collegio di 2 revisori dei conti. Uno dei 2 revisori viene designato dal Ministro per le finanze.
Essi effettuano il riscontro della gestione, esaminano il bilancio preventivo ed il conto consuntivo, che saranno loro rispettivamente presentati non oltre il mese di ottobre e non oltre il mese di febbraio.

Art. 12

Art. 12.
All'Istituto e' addetto un segretario-economo, un bibliotecario e personale di servizio.
Il segretario-economo:
a) ha le funzioni di segretario del Comitato e del presidente;
b) ha in custodia il patrimonio dell'Istituto;
c) ha la direzione di tutti i servizi;
d) compie tutti gli atti d'ordinaria amministrazione, cassa e contabilita'.
Il bibliotecario governa e custodisce la biblioteca-museo del Centro, provvede al suo ordinamento e al suo incremento, cura la compilazione di una annuale bibliografia leopardiana, assiste e sorveglia gli studiosi ammessi alla biblioteca e al museo.
Il regolamento interno dell'Istituto, di cui al successivo art. 16, stabilira' i rapporti fra la biblioteca-museo e il pubblico dei visitatori e degli studiosi.

Art. 13

Art. 13.
Le funzioni di segretario-economo saranno affidate dal Comitato per incarico da rinnovarsi anno per anno a persona che per titolo di studi e per uffici esercitati dia assoluta garanzia di capacita' ed operosita'.
Per il personale di servizio provvedera' il Direttore a seconda dei bisogni e dello sviluppo del Centro; ma l'assunzione di esso personale andra' contenuta nei limiti della somma da stanziare annualmente in bilancio.
I requisiti e le modalita' per il conferimento a titolo di incarico annuale, delle funzioni di segretario-economo e per la eventuale conferma dell'incarico medesimo allo scadere di essa, nonche' l'importo massimo della retribuzione relativa, saranno stabiliti nel regolamento interno, di cui al successivo art. 16.
I requisiti, le modalita' di assunzione, la misura del trattamento economico di attivita' e di licenziamento del personale di servizio che fosse eventualmente assunto dal Centro saranno stabiliti a' sensi del R. decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100 e 2 marzo 1924, n. 319 , e successive rispettive modificazioni.

Art. 14

Art. 14.
Le funzioni di bibliotecario del Centro saranno esercitate per incarico da un funzionario di grado non superiore al 9° del ruolo di gruppo A delle biblioteche pubbliche governative.

Art. 15

Art. 15.
Entro il mese di gennaio di ogni anno il Direttore trasmette al Ministro per l'educazione nazionale una relazione sull'attivita' svolta dall'Istituto nell'anno precedente.

Art. 16

Art. 16.
Un regolamento interno conterra', oltre le norme cui si fa espresso rinvio negli articoli precedenti, ogni altra disposizione concernente il funzionamento interno dell'Istituto e tutte le altre norme per la gestione del bilancio e per l'ordinamento amministrativo e contabile.
Il regolamento di cui al precedente comma e le eventuali modificazioni che ad esso dovessero apportarsi saranno deliberati dal Comitato e saranno sottoposti all'approvazione del Ministro per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze.
Visto, d'ordine di Sua Maesta' il Re d'Italia e di Albania
Imperatore d'Etiopia
Il Ministro per l'educazione nazionale
BOTTAI
Il Ministro per le finanze
DI REVEL
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