044U0224
044U0224
Abolizione della pena di morte nel Codice penale. (044U0224) (DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 10 agosto 1944 n. 224)
Premessa
Entrata in vigore del provvedimento: 05/10/1944 UMBERTO DI SAVOIA PRINCIPE DI PIEMONTE LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO In virtu' dell'autorita', a Noi delegata; Visto il Codice penale , approvato con R. decreto 19 ottobre 1930, n. 1898 ; Visto l' art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151 ; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Guardasigilli Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia; Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
Art. 1
Per i delitti preveduti nel Codice penale e' soppressa la pena di morte. ((1))
Quando nelle disposizioni del detto Codice e' comminata la pena di morte, in luogo di questa si applica la pena dell'ergastolo. ((1)) ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 22 GENNAIO 1948, N. 21 )) .
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 22 GENNAIO 1948, N. 21 )) .
------------ AGGIORNAMENTO (1)
Il D.Lgs. 22 gennaio 1948, n. 21 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Le disposizioni dei commi primo e secondo dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 10 agosto 1944, n. 224 , sono estese ai delitti previsti dalle leggi speciali, diverse da quelle militari di guerra".
Art. 2
Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno.
Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.
Dato a Roma, addi' 10 agosto 1944
UMBERTO DI SAVOIA
BONOMI - TUPINI
Visto, il Guardasigilli: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addi' 29 settembre 1944
Registro Giustizia n. 1, foglio n. 179. - TESTA