045U0117
045U0117
Disponibilita' degli immobili destinati ad uso alberghiero. (045U0117) (DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 19 marzo 1945 n. 117)
Premessa
UMBERTO DI SAVOIA PRINCIPE DI PIEMONTE LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO In virtu' dell'autorita' a Noi delegata; Visto il R. decreto-legge 2 gennaio 1936, n. 274 , contenente norme per la vendita e la locazione degli immobili adibiti ad uso alberghiero, convertito con modificazione nella legge 24 luglio 1936, n. 1692 ; Visto l' art. 4 del R. decreto-legge 16 giugno 1938, n. 1280 , convertito nella legge 18 gennaio 1939, n. 376 , che ha prorogato fino al 31 dicembre 1943 la validita' della citata legge 24 luglio 1936, n. 1692 ; Visto l' art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151 ; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con i Ministri per l'interno', per la grazia e giustizia, per le finanze, per il tesoro e per l'industria, il commercio e il lavoro; Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
Art. 1
Le norme di cui all' art. 4 del R. decreto-legge 16 giugno 1938, n. 1280 , convertito nella legge 1s gennaio 1939, n. 376, sono richiamate in vigore con la seguente modificazione:
La legge 24 luglio 1936, n. 1692 , avra' attuazione fino a cinque anni dalla cessazione dello stato di guerra, fermi restando gli effetti degli atti e dei provvedimenti che siano stati presi a termini della legge stessa. (2) (3) ((4)) ------------ AGGIORNAMENTO (2)
La L. 29 maggio 1951, n. 358 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Il termine di scadenza del vincolo alberghiero previsto dall' art. 1, comma secondo, del decreto legislativo 19 marzo 1945, n. 117 , e' prorogato al 31 dicembre 1951". ------------ AGGIORNAMENTO (3)
Il D.L. 21 dicembre 1951, n. 1356 , convertito con modificazioni dalla L. 16 febbraio 1952, n. 58 , ha disposto (con l'art. 6, comma 1) che "Il termine di scadenza del vincolo alberghiero previsto dall' art. 1, comma secondo, del decreto legislativo 19 marzo 1945, n. 117 , gia' prorogato al 31 dicembre 1951 con la legge 29 maggio 1951, n. 358 , e' ulteriormente prorogato sino alla data di entrata in vigore della nuova legge sulla proroga delle disposizioni relative al vincolo alberghiero, ferme rimanendo le altre disposizioni vigenti sul vincolo alberghiero". ------------ AGGIORNAMENTO (4)
La L. 5 aprile 1952, n. 234 , ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Il termine di scadenza del vincolo alberghiero previsto dall' art. 1, comma secondo, del decreto legislativo 19 marzo 1945, n. 117 , gia' prorogato al 31 dicembre 1951 con la legge 29 maggio 1951, n. 358 , e' ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1955".
Art. 2
La legge anzidetta sara' applicata, oltre che ai casi di vendita e di locazione, a qualsiasi altro contratto che importi mutamento di destinazione degli immobili adibiti ad uso alberghiero.
Avra', inoltre, applicazione anche nei confronti degli immobili che, successivamente alla data di pubblicazione del presente decreto, siano destinati ad uso di albergo, pensione o locanda, nonche' dei contratti nuovi o rinnovati, stipulati dopo la medesima data di pubblicazione.
Art. 3
Alle dizioni «Ministero per la stampa e la propaganda» e «Ministero della cultura popolare», contenute rispettivamente nella legge 24 luglio 1936, numero 1692 , e nel R. decreto-legge 16 giugno 1938, n. 1280 , e' sostituita quella di «Sottosegretariato per la stampa, lo spettacolo e il turismo».
Alle dizioni «Federazione nazionale fascista dei proprietari di fabbricati» e «Federazione nazionale fascista alberghi e turismo», contenute nel secondo comma dell'art. 3 della stessa legge, e' sostituita quella di «Associazioni nazionali di categoria».
Art. 4
Il termine per l'esercizio del diritto di prelazione, di cui all'art. 3 della citata legge 24 luglio 1936, n. 1692 , e' esteso da tre a quattro mesi.
Nei casi in cui il Sottosegretariato per la stampa, lo spettacolo e il turismo riterra' di esercitare tale diritto, ne sara' data notizia nel Bollettino ufficiale dell'Associazione italiana degli albergatori e nel Foglio degli annunzi legali della provincia in cui si trova l'esercizio alberghiero, con l'indicazione delle modalita' e dei termini entro cui gli enti o le persone interessate potranno presentare le offerte.
Anche della decisione sara' data notizia negli stessi periodici.
Art. 5
Il procedimento di esecuzione davanti all'autorita' giudiziaria, relativo ai casi previsti dall' art. 4 della legge 24 luglio 1936, n. 1692 , rimarra' sospeso fino alla definizione della procedura amministrativa pendente sugli stessi beni davanti al Sottosegretariato per la stampa, lo spettacolo e il turismo.
Art. 6
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno.
Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.
Dato a Roma, addi' 19 marzo 1945
Umberto di Savoia
Bonomi - Tupini - Pesenti - Soleri - Gronchi
Visto, il Guardasigilli: Tupini
Registrato alla Corte dei conti, addi' 7 aprile 1945
Atti del Governo, registro n. 3, foglio n. 99. - Petia