045U0160
045U0160
Riorganizzazione e gestione de «La Provvida». (045U0160) (DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 15 marzo 1945 n. 160)
Premessa
UMBERTO DI SAVOIA PRINCIPE DI PIEMONTE LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO In virtu' dell'autorita' a Noi delegata; Visto il R. decreto-legge 5 marzo 1925, n. 342 , riguardante la istituzione e la gestione del servizio rifornimento viveri a pagamento al personale dipendente dal Ministero delle comunicazioni; Visto il decreto del Ministro per le comunicazioni 25 aprile 1925, n 2343 , col quale veniva nominato un comitato amministratore per regolare la gestione viveri di cui al Regio decreto-legge anzidetto; Visto il decreto del Ministro per le comunicazioni 19 agosto 1925, n. 494 , col quale venivano apportate varianti alle norme contabili per il funzionamento dei distributori viveri; Visto il R. decreto 4 febbraio 1932, n. 125 , concernente l'assegnazione della denominazione «La Provvida» alla gestione stessa; Visto l' art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151 ; Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B , successive modificazioni; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i trasporti d'intesa con il Presidente del Consiglio del Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, e del Ministro Segretario di Stato per il tesoro; Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
Art. 1
La gestione viveri «La Provvida» costituisce un servizio dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato con gestione autonoma.
((Essa e' retta, da un Comitato di amministrazione nominato e presieduto dal Ministro o per sua delega dal Sottosegretario di Stato ai trasporti.)) ((Le funzioni di vice-presidente del Comitato sono assolte dal Sottosegretario ai trasporti, se la presidenza e' tenuta dal Ministro, dal membro piu' anziano del Comitato, se la presidenza e' tenuta per delega dal Sottosegretario)) .
Art. 2
Il comitato di amministrazione:
a) da' le direttive di carattere generale per il funzionamento della gestione e ne fissa le norme amministrative;
b) autorizza le spese per acquisto di generi per importi superiori a L. 2.000.000 se a trattativa privata, ed a L. 5.000.000 se a licitazione privata;
c) autorizza le spese di carattere patrimoniale e quelle eccedenti la gestione ordinaria ed esamina per l'approvazione tutte le spese effettuate;
d) propone ogni provvedimento relativo al personale;
e) predispone i bilanci preventivi e consuntivi della gestione, da presentare al Ministro per i trasporti per l'approvazione, previo esame del Ministro per il tesoro, e l'inclusione nei bilanci delle Ferrovie dello Stato;
f) approva tutti gli altri provvedimenti interessanti la gestione.
Art. 3
Il comitato di amministrazione nomina nel suo seno una giunta esecutiva composta di tre membri, di cui almeno uno appartenente all'Amministrazione ferroviaria.
La giunta cura l'esecuzione delle deliberazioni del comitato di amministrazione, vigila l'andamento della gestione ed effettua, sentito il Ministro per i trasporti, acquisti di generi per importi fino a L. 2.000.000 se a trattativa privata, e fino a L. 5.000.000 se a licitazione privata.
Art. 4
In esecuzione dei compiti e delle facolta' di cui all'articolo precedente la giunta esecutiva:
a) provvede al servizio rifornimento direttamente od a mezzo dell'ufficio gestione viveri e stipula gli atti d'impegno per gli acquisti direttamente eseguiti;
b) esamina i bilanci, i provvedimenti e le proposte da sottoporre al comitato di amministrazione;
c) vigila, in genere, sul servizio e sul funzionamento di tutti gli organi ed impianti della gestione.
Nella stipulazione dei contratti puo' essere rappresentata da un membro da essa espressamente delegato.
Art. 5
La direzione amministrativa della gestione e' tenuta dal capo dell'ufficio gestione viveri secondo le direttive impartite dal comitato di amministrazione e dalla giunta esecutiva.
Il capo dell'ufficio gestione viveri e' nominato dal Ministro per i trasporti, sentito il comitato di amministrazione, fra i funzionari di grado non inferiore al terzo dell'Amministrazione ferroviaria.
Art. 6
Il capo dell'ufficio gestione viveri:
a) provvede a dare esecuzione alle deliberazioni ed alle pratiche relative agli acquisti;
b) liquida tutte le spese, dispone e contabilizza le entrate, firma tutti i documenti contabili emessi e contabilizzati dall'ufficio e predispone i prescritti bilanci e le relative relazioni annuali;
c) effettua ogni altra operazione che non rientri nella competenza del comitato di amministrazione e della giunta esecutiva e provvede direttamente alle spese necessarie all'andamento dell'ufficio, salvo ratifica della giunta;
d) propone i provvedimenti alla giunta ed impartisce le istruzioni per il regolare andamento e miglioramento della gestione.
Il capo dell'ufficio stesso puo' essere altresi' autorizzato dalla giunta esecutiva a compiere gli acquisti nei limiti di competenza della giunta stessa.
Art. 7
Alle ordinarie attribuzioni in materia di controllo, provvede un collegio di tre revisori, composto da un rappresentante del Ministero dei trasporti, da un rappresentante del Ministero del tesoro, designato dal Ministro per il tesoro, e da un funzionario della Corte dei conti, designato dal Presidente della Corte dei conti.
I revisori sono nominati con decreto del Ministro per i trasporti e durano in carica due anni.
Art. 8
Dal 1° gennaio 1945 l'ufficio gestione viveri viene costituito in sede contabile autonoma.
Art. 9
Il comitato di amministrazione puo' autorizzare i capi compartimento delle Ferrovie dello Stato ad effettuare acquisti di generi fissando l'importo massimo della spesa.
Agli effetti del comma che precede i capi compartimento sono autorizzati ad avvalersi dell'opera dei capo reparti viveri e sono coadiuvati da tre esperti dell'Amministrazione ferroviaria, eletti dai ferrovieri del compartimento.
Art. 10
Restano in vigore tutte le disposizioni non incompatibili con quelle del presente decreto.
Art. 11
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno.
Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.
Dato a Roma, addi' 15 marzo 1945
UMBERTO DI SAVOIA
BONOMI - CERABONA - SOLERI
Visto, il Guardasigilli: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addi' 30 aprile 1945
Atti del Governo, registro n. 3, foglio n. 147. - FRASCA