044U0340
044U0340
Disposizioni circa la nomina di commissari straordinari a Enti parasindacali e sostituzione in Commissioni od organi dei membri di nomina o designazione sindacale. (044U0340) (DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 02 novembre 1944 n. 340)
Premessa
Entrata in vigore del provvedimento: 03/12/1944 UMBERTO DI SAVOIA PRINCIPE DI PIEMONTE LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO In virtu' dell'autorita' a Noi delegata; Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151 , relativo all'assemblea per la nuova costituzione dello Stato, al giuramento dei membri del Governo e alla facolta' del Governo di emanarme norme giuridiche; Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B , modificato con R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141 , concernente la sospensione delle norme relative all'emanazione, promulgazione, registrazione e pubblicazione dei Regi decreti e' di altri provvedimenti; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per l'industria, il commercio e il lavoro, di concerto con i Ministri per le finanze, per il tesoro e per la grazia e giustizia.; Abbiamo sanzionato o promulghiamo quanto segue:
Art. 1
Il Ministro per l'industria, il commercio e il lavoro ha facolta' di sciogliere gli organi deliberativi:
1) degli enti che si propongono scopi di previdenza o di assistenza a favore di determinate categorie di datori di lavoro e di lavoratori ovvero, in generale, le finalita' previste nell'Art. 4, ultimo comma, della legge 3 aprile 1926, n. 563 ;
2) delle associazioni costituite allo scopo di favorire lo sviluppo delle relazioni economiche, i cui organi direttivi debbono essere formati in tutto o in parte da rappresentanti delle associazioni sindacali riconosciute ai sensi della predetta legge 3 aprile 1926, n. 563 .
La facolta' prevista nel comma precedente puo' essere esercitata quand'anche trattasi di associazioni o di fondazioni non ancora riconosciute.
Art. 2
Nei casi previsti dalle disposizioni dell'articolo precedente il Ministro nomina un commissario per la gestione straordinaria o ne stabilisce i poteri.
La gestione del commissario e' sottoposta alla vigilanza, del Ministro per l'industria, il commercio o il lavoro, il quale ne determina la durata.
I collegi sindacali continuano ad esercitare le loro funzioni.
Tuttavia i sindaci in carica possono essere in tutto o in parte sostituiti dai Ministri ai quali spetta il potere di nomina.
Art. 3
Il Ministro per l'industria, il commercio e il lavoro ha facolta' di sostituire nelle commissioni o negli organi di enti od organizzazioni, i membri che vi partecipano a motivo delle funzioni esercitate nelle associazioni sindacali riconosciute ai sensi della legge 3 aprile 1926, n. 563 ovvero che siano stati nominati o designati dalle associazioni stesse.
Se trattasi di commissioni o di organi di enti a carattere provinciale o comunale, la sostituzione e' fatta dal prefetto.
Nel caso di cessazione dalla carica dei membri indicati nel primo comma, il potere di nomina spetta ugualmente al Ministro e al Prefetto.
Art. 4
Le facolta' prevedute nei precedenti articoli possono essere esercitate fino a sei mesi dopo la cessazione dello stato di guerra.(1)(2)(3) ((4)) ----------- AGGIORNAMENTO (1)
Il D.Lgs. del Capo Provvisorio dello Stato 14 ottobre 1946, n. 335 , ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "Il termine previsto dall' art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 2 novembre 1944, n. 340 , e' prorogato sino al 30 giugno 1947". ----------- AGGIORNAMENTO (2)
Il D.Lgs. del Capo Provvisorio dello Stato 3 luglio 1947, n. 881 , ha disposto (con l'articolo unico) che "Le facolta' di cui agli articoli 1 , 2 e 3 del decreto legislativo luogotenenziale 2 novembre 1944, n. 340 , il cui esercizio fu prorogato al 30 giugno 1947 con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 ottobre 1946, n. 335 , possono essere ulteriormente esercitate dal 1° luglio 1947 al 30 settembre 1947". ---------- AGGIORNAMENTO (3)
Il D.Lgs. del Capo Provvisorio dello Stato 30 settembre 1947, n. 1213 , ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Le facolta' di cui agli articoli 1 , 2 e 3 del decreto legislativo luogotenenziale 2 novembre 1944, n. 340 , il cui esercizio fu prorogato al 30 settembre 1947, con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 luglio 1947, n. 881 , possono essere ulteriormente esercitate fino al 31 dicembre 1947." ---------- AGGIORNAMENTO (4)
Il D.Lgs. 23 gennaio 1948, n. 115 , ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Le facolta' di cui agli articoli 1 , 2 e 3 del decreto legislativo luogotenenziale 2 novembre 1944, n. 340 , il cui esercizio fu prorogato al 31 dicembre 1947, con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 30 settembre 1947, n. 1213 , possono essere ulteriormente esercitate fino, al 30 giugno 1948."
Art. 5
Il presente decreto entra in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno.
Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.
Dato a Roma, addi' 2 novembre 1944
UMBERTO DI SAVOIA
BONOMI - GRONCHI - SIGLIENTI -
SOLERI - TUPINI
Visto, il Guardasigilli: Tupini
Registrato alla Corte del conti, addi' 29 novembre 1944
Atti del Governo, registro n. 1, foglio n. 39. - PETIA