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044U0339

IT - Decreti Legislativi Luogotenenziali

044U0339

Disposizioni per da riparazione e ricostruzione delle opere pubbliche di bonifica danneggiate o distrutte a causa della guerra. (044U0339) (DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 12 ottobre 1944 n. 339)

Premessa

Entrata in vigore del provvedimento: 02/12/1944 UMBERTO DI SAVOIA PRINCIPE DI PIEMONTE LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO In virtu' dell'autorita' a Noi delegata; Visto il R. decreto 13 febbraio 1933, n. 215 ; Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151 ; Ritenuta la necessita di provvedere all'urgente riparazione e ricostruzione delle opere pubbliche di bonifica danneggiate o distrutte in causa di guerra; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto col Ministro per il tesoro; Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1

((Il Ministro per l'agricoltura e le foreste e' autorizzato fino al 31 dicembre 1950, a disporre l'esecuzione di lavori per la riparazione e ricostruzione di opere pubbliche di bonifica danneggiate o distrutte in conseguenza di azioni belliche, secondo quanto e' stabilito dal successivo art. 3)) .
----------- AGGIORNAMENTO (1)
Il D.Lgs. Luogotenenziale 7 settembre 1945, n. 591 , ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Il fondo di L. 500.000.000 autorizzato con il decreto legislativo Luogotenenziale 12 ottobre 1944, n. 339 , per la riparazione e ricostruzione di opere pubbliche di bonifica danneggiate o distrutte in conseguenza di azioni belliche, e' aumentato di L. 300.000.000." ------------ AGGIORNAMENTO (2)
Il D.Lgs. Luogotenenziale 21 settembre 1945, n. 671 , ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Il fondo di lire 500 milioni autorizzato con il decreto legislativo Luogotenenziale 12 ottobre 1944, n. 339 , per la riparazione, ricostruzione di opere pubbliche di bonifica danneggiate o distrutte in conseguenza di azioni belliche, aumentato di L. 300.000.000 con il decreto legislativo Luogotenenziale 7 settembre 1945, n. 591 , e' ulteriormente aumentato di lire un miliardo".

Art. 2

((IL D.LGS. DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 13 MAGGIO 1947, N. 491 , HA DISPOSTO (CON L'ART. 1) CHE, IL PRESENTE ARTICOLO E' SOSTITUITO DALL'ATTUALE ART. 1 DEL D.LGS. LUOGOTENENZIALE 12 OTTOBRE 1944, N. 339)) .

Art. 3

La spesa per i lavori di ripristino di cui all'art. 1 e' anticipata per intero dallo Stato, salvo rivalsa' della quota a carico dei proprietari, se e in quanto dovuta, con le modalita' che saranno successivamente stabilite.

Art. 4

L'Art. 83 delle norme per la bonifica integrale approvate col R. decreto 13 febbraio 1933, n. 215 , e' applicabile anche quando il Ministro per l'agricoltura e le foreste, in attesa del provvedimento di concessione, autorizzi nei casi di urgenza l'inizio dei lavori. ((3)) ---------- AGGIORNAMENTO (3)
Il D.Lgs. del Capo Provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 491 , ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "La disposizione contenuta nell' art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale del 12 ottobre 1944, n. 339 , si applica fino al 31 dicembre 1950".

Art. 5

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno.
Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto o di farlo osservare come legge dello Stato,
Dato a Roma, addi' 12 ottobre 1944
UMBERTO DI SAVOIA
BONOMI - GULLO - SOLERI
Visto, il Guardasigilli: Tupini
Registrato, alla Corte dei conti; addi' 28 novembre 1944
Atti del Governo, registro n. 1, foglio n. 36. - PETIA
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