Monitoring Gesetzessammlung

045U0216

IT - Decreti Legislativi Luogotenenziali

045U0216

Provvedimenti per l'industria assicurativa. (045U0216) (DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 26 aprile 1945 n. 216)

Premessa

UMBERTO DI SAVOIA PRINCIPE DI PIEMONTE LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO In virtu' dell'autorita' a Noi delegata; Visti il R. decreto-legge 19 giugno 1940, n. 953 , conertito nella legge 28 novembre 1940, n. 1727 , ed i Regi decreti-legge 12 marzo 1941, n. 142 , e 11 marzo 1943, n. 100 , concernenti il blocco dei prezzi delle merci e dei servizi, delle costruzioni edilizie, degli impianti indutriali e delle pigioni; Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogoteneuziale 25 giugno 1944, n. 151; Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58 ; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'industria, il commercio ed il lavoro, di concerto con i Ministri per il tesoro e per la grazia e giustizia; Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1

A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto le disposizioni relative al blocco dei prezzi delle merci e dei servizi, emanate con i Regi decreti-legge 19 giugno 1940, n. 953 , 12 marzo 1941, n. 142 , e 11 marzo 1943, n. 100 , non sono applicabili ai contratti di assicurazione.
L'ultimo comma dell'art. 1 del citato R. decreto-legge 12 marzo 1941, n. 142 , e' abrogato.

Art. 2

Agli istituti e alle imprese che esercitano le assicurazioni in Italia a norma del R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966 , convertito nella legge 17 aprile 1925, n, 473, e delle successive disposizioni integrative e regolamentari, e' data facolta' di applicare e riscuotere, per i contratti di assicurazione in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, un diritto di contingenza da calcolarsi sull'importo dei premi e degli accessori dovuti in base alle condizioni di polizza escluse le tasse e le imposte. Tale diritto non potra' superare:
a) per tutte le forme di assicurazione sulla vita, escluse le assicurazioni collettive, il sei per cento;
b) per le assicurazioni contro i danni, escluse le assicurazioni grandine e trasporti, il venticinque per cento.
Nessun aumento puo' essere invece applicato ai premi dei contratti in corso per le assicurazioni collettive sulla vita umana e per le assicurazioni grandine e trasporti.

Art. 3

((Il diritto di contingenza gia' applicato e riscosso dagli istituti e dalle imprese predetti fino all'entrata in vigore del presente decreto, non e' ripetibile se non per l'eventuale eccedenza del suo ammontare rispetto alle seguenti misure massime, da calcolarsi nel modo indicato nel precedente art. 2:
1) per le assicurazioni sulla vita in forma ordinaria, escluse le assicurazioni collettive, il 4%;
2) per le assicurazioni sulla vita in forma popolare, il 3%;
3) per le assicurazioni contro i danni, escluse le assicurazioni grandine, il 15% Sono invece ripetibili per intero le somme eventualmente riscosse dagli istituiti e dalle imprese assicuratrici a titolo di diritto di contingenza, fino all'entrata in vigore del presente decreto, sui contratti di assicurazione sulla vita in forma collettiva e sui contratti di assicurazione grandine)) . ((1)) ------------- AGGIORNAMENTO (1)
Il D.Lgs. Luogotenenziale 26 aprile 1946, n. 461 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che la predetta modifica ha effetto dall'entrata in vigore del decreto legislativo Luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 216 .

Art. 4

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno.
Nei territori non ancora restituiti all'Amministrazione italiana il presente decreto entrera' in vigore dalla data di tale restituzione o da quella in cui esso divenga esecutivo con ordinanza del Governo Militare Alleato.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.
Dato a Roma, addi' 26 aprile 1945
UMBERTO DI SAVOIA
BONOMI - GRONCHI - SOLERI - TUPINI
Visto, il Guardasigilli: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addi' 18 maggio 1945
Atti del Governo, registro n. 4, foglio n. 54. - Frasca
Verwendung von Cookies.

Durch die Nutzung dieser Website akzeptieren Sie automatisch, dass wir Cookies verwenden. Cookie-Richtlinie

Akzeptieren
Markierungen
Leseansicht