044U0213
044U0213
Istituzione del Consorzio nazionale canapa e soppressione del Consorzio nazionale esportazione canapa. (044U0213) (DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 17 settembre 1944 n. 213)
Premessa
UMBERTO DI SAVOIA PRINCIPE DI PIEMONTE LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO In virtu' dell'autorita' a Noi delegata; Vista la legge 18 giugno 1931, n. 987 , recante disposizioni per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche e per i servizi relativi; Visto il R. decreto-legge 8 novembre 1936, n. 1955 , sulla disciplina della produzione ed utilizzazione della canapa, convertito nella legge 18 gennaio 1937, n. 243 ; Vista, la, legge 18 maggio 1942, n. 566 , contenente il riordinamento degli enti economici dell'agricoltura e dei consorzi agrari; Visto il decreto 16 luglio 1942 del Ministro per l'agricoltura e foreste, con cui venne determinata la sfera di competenza degli enti economici dell'agricoltura; Visto il R. decreto-legge 17 luglio 1941, n. 969 , che istituisce l'Ente nazionale esportazione canapa; Visto l' art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151 , riguardante l'assemblea per la nuova costituzione dello Stato, il giuramento dei Membri del Governo, la facolta' del Governo di emanare norme giuridiche; Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B , modificato con R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141 , che sospende l'applicazione delle norme relative all'emanazione, promulgazione, registrazione e pubblicazione dei Regi decreti e degli altri provvedimenti; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per l'industria, il commercio e il lavoro, di concerto col Ministro per le finanze, col Ministro per il tesoro e col Ministro per l'agricoltura e le foreste; Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
Art. 1
E' istituito il Consorzio nazionale canapa, allo scopo di provvedere alla tutela economica, alla disciplina e al miglioramento della produzione della canapa e delle altre fibre vegetali, nonche' delle attivita' industriali e commerciali che vi sono connesse.
Art. 2
Il Consorzio nazionale canapa e' ente di diritto pubblico, e svolge la sua attivita' sotto la vigilanza e il controllo del Ministro per la industria, il commercio e il lavoro e del Ministro per l'agricoltura e le foreste ciascuno per la parte di sua competenza.
Art. 3
Le attribuzioni spettanti all'Ente economico fibre tessili per il settore della canapa e delle altre fibre vegetali sono devolute al Consorzio nazionale canapa.
I poteri relativi a tali attribuzioni, gia' spettanti al Commissario dell'Ente economico fibre tessili, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 8 agosto 1944, per i territori liberati e per quelli che saranno successivamente liberati, sono trasferiti al Commissario del Consorzio nazionale canapa, di cui al successivo art. 7. ((3)) ------------- AGGIORNAMENTO (3)
La Corte Costituzionale con sentenza 4 - 9 aprile 1963, n. 46 (in G.U. 1a s.s. 13/4/1963, n. 101) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale delle norme contenute nel presente articolo.
Art. 4
L'Ente nazionale esportazione canapa e' soppresso.
Le sue attribuzioni sono devolute al Consorzio nazionale canapa. ((3)) ------------- AGGIORNAMENTO (3)
La Corte Costituzionale con sentenza 4 - 9 aprile 1963, n. 46 (in G.U. 1a s.s. 13/4/1963, n. 101) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale delle norme contenute nel presente articolo.
Art. 5
La gestione dei patrimoni dell'Ente economico fibre tessili e dell'Ente nazionale esportazione canapa e' affidata al Consorzio nazionale canapa.
I patrimoni medesimi saranno definitivamente attribuiti secondo le disposizioni che verranno emanate con decreti, rispettivamente, del Ministro per l'agricoltura e le foreste, e del Ministro per l'industria, il commercio e il lavoro, di concerto con i Ministri interessati, salvi, in ogni caso, i diritti dello Stato per le somme versate ai sensi del R. decreto-legge 17 agosto 1941, n. 969 , allo scopo di formale il capitale dell'Ente nazionale esportazione canapa.
Con decreto Luogotenenziale verra' disciplinata la situazione del personale eventualmente ancora in servizio presso gli Enti di cui sopra.
Art. 6
Il Consorzio nazionale canapa ha la gestione degli ammassi della canapa e dispone di tutto il prodotto conferitovi.
Le operazioni di compra vendita, consegna, spedizione o trasporto di canapa allo stato greggio semilavorato possono essere effettuate soltanto per il tramite del Consorzio o con il consenso di questo.
Le disposizioni dei due commi precedenti si osservano anche per i manufatti di canapa di qualsiasi specie, prodotti dall'industria nazionale. ((3)) ------------- AGGIORNAMENTO (3)
La Corte Costituzionale con sentenza 4 - 9 aprile 1963, n. 46 (in G.U. 1a s.s. 13/4/1963, n. 101) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale delle norme contenute nel presente articolo.
Art. 7
La temporanea gestione e amministrazione del Consorzio e' affidata a un Commissario e a due Vice-commissari nominati dal Ministro per l'industria, il commercio e il lavoro, di concerto col Ministro per l'agricoltura e le foreste.
Il Commissario e' assistito da un Comitato provvisorio di otto membri, scelti, tre fra i produttori, tre fra gli industriali della canapa, uno fra i lavoratori agricoli della canapa e uno fra i lavoratori industriali della canapa stessa. I tre membri del Comitato scelti fra i produttori canapieri sono nominati dal Ministro per l'agricoltura e le foreste, gli altri dal Ministro per l'industria, il commercio ed il lavoro.
Art. 8
Lo statuto del Consorzio verra' predisposto dal Commissario entro il termine che gli sara' stabilito nel provvedimento di nomina. Nello statuto verranno fissati la sede e gli organi deliberativi, esecutivi e di controllo; vi saranno pure disciplinati, la partecipazione degli interessati, le quote di partecipazione, il diritto di recesso, l'esercizio finanziario e l'impiego degli utili.
Lo statuto verra' approvato con decreto del Ministro per l'industria, il commercio e il lavoro, di concerto col Ministro per le finanze, col Ministro per il tesoro e con il Ministro per l'agricoltura e le foreste.
Art. 9
Per lo svolgimento della sua attivita', il Consorzio puo' istituire uffici regionali e' provinciali.
Presso ciascuno di tali uffici e' istituito, con funzioni di consulenza e di assistenza, un Comitato composto dagli esponenti delle categorie interessate all'attivita' del Consorzio. Nello statuto previsto dell'articolo precedente saranno stabiliti il numero dei membri, le modalita' della loro nomina e la durata in carica, nonche' le norme che dovranno regolare il funzionamento del Comitato.
Art. 10
Per la disciplina della produzione ed utilizzazione della canapa e delle altre fibre vegetali e per quanto altro non e' previsto nel presente decreto, rimangono in vigore le norme precedentemente emanate, che non siano incompatibili con quelle del presente decreto.
Con decreto legislativo, su proposta del Ministro per l'industria, il commercio e il lavoro, di concerto con il Ministro per le finanze, con il Ministro per il tesoro e con il Ministro per l'agricoltura e le foreste, saranno emanate le norme integrative del presente decreto. ((3)) ------------- AGGIORNAMENTO (3)
La Corte Costituzionale con sentenza 4 - 9 aprile 1963, n. 46 (in G.U. 1a s.s. 13/4/1963, n. 101) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale delle norme contenute nel presente articolo.
Art. 11
Il presente decreto entra in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno.
Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.
Dato a Roma, addi' 17 settembre 1944
UMBERTO DI SAVOIA
BONOMI - GRONCHI - SIGLIENTI -
SOLERI - GULLO
Visto, il Guardasigilli: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addi' 26 settembre 1944
Registro Industria n. 1, foglio n. 197. - BRUNO