045U0399
045U0399
Modificazioni del trattamento tributario e degli emolumenti dovuti agli atti da prodursi al Pubblico Registro Automobilistico. (045U0399) (DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 18 giugno 1945 n. 399)
Premessa
UMBERTO DI SAVOIA Principe di Piemonte Luogotenente Generale del Regno In virtu' dell'autorita' a Noi delegata; Visto il R. decreto 15 marzo 1927, n. 436 , sulla disciplina dei contratti di compravendita degli autoveicoli e sulla istituzione del Pubblico Registro Automobilistico presso la sede dell'Automobile Club d'Italia; Visto il decreto 29 luglio 1927, n. 1814, recante disposizioni di attuazione e transitorie del citato R. decreto-legge 15 marzo 1927, n. 436 ; Vista 1a legge 14 luglio 1941, n. 700 , che approva le nuove tariffe delle tasse e degli emolumenti dovuti sugli atti da prodursi al Pubblico Registro Automobilistico; Visto l' art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151 ; Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58 ; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per le finanze; Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
Art. 1
Gli atti che, a termini dell'art. 6 del decreto 29 luglio 1927, n. 1814, devono essere prodotti ai fini della prima iscrizione della proprieta' di un autoveicolo nuovo di fabbrica nel Pubblico Registro Automobilistico sono redatti in carta libera ed esenti dalla formalita' della registrazione.
Sono anche redatte in carta libera le dichiarazioni rilasciate dalla ditta fabbricante per comprovare tale requisito tecnico dell'autoveicolo.
Art. 2
Gli atti indicati negli articoli 3, 4, 5, 6, 7 e 9 che devono essere prodotti per conseguire le formalita' di iscrizione e di annotamento nel Pubblico Registro Automobilistico vanno redatti in carta da bollo prescritta per gli atti pubblici e privati dalla legge del bollo 30 dicembre 1923, n. 3268, e successive modificazioni e sono soggetti a registrazione in termine fisso a norma della legge del registro 30 dicembre 1923, n. 3269.
Le copie dei fogli dei registri del Pubblico Registro Automobilistico, i loro estratti, i certificati, anche negativi, relativi alle varie specie di formalita', sono rilasciati in carta libera.
Tutte le tasse contemplate nel presente decreto sono comprensive della imposta di registro e dell'addizionale per la assistenza sociale.
Art. 3
Gli atti pubblici e privati e le dichiarazioni anche se autenticate, che fanno seguito alle vendite eseguite verbalmente, le transazioni, le sentenze e i provvedimenti recanti trasferimenti di autoveicoli sono soggetti alla tassa stabilita nella tabella allegato A al presente decreto, vistata, d'ordine Nostro, dal Ministro per le finanze.
Art. 4
Gli atti e le sentenze che costituiscono, modificano o trasferiscono i diritti di usufrutto o di uso di un autoveicolo, quelli di transazione o di rinunzia ai diritti stessi, e gli atti di assegnazione in divisione di autoveicoli sono soggetti alla tassa proporzionale stabilita nella tabella allegato A al presente decreto ridotta ad un quarto.
Art. 5
Gli atti costitutivi di privilegio legale o convenzionale sull'autoveicolo a garanzia di crediti che abbiano gia' scontate le imposte di registro sono soggetti alla tassa di iscrizione e di annotazione del 10 per mille da applicarsi sull'ammontare del creditore degli accessori.
Sono soggetti alla tassa del 2 % da applicarsi sull'ammontare del credito ed accessori gli atti relativi:
a) alla annotazione della costituzione o cessione del credito garantito da privilegio sull'autoveicolo;
b) all'annotazione della surrogazione di un terzo nei diritti del creditore;
c) all'annotazione della sostituzione di un debitore all'altro con o senza novazione del credito; d) all'annotazione della costituzione in pegno del credito o di altri negozi dispositivi del credito ed insieme della garanzia sull' autoveicolo.
Nei casi di contemporaneo trasferimento dell'autoveicolo e costituzione di privilegio pel prezzo dilazionato le tasse previste dal presente articolo non possono essere inferiori a quella prevista per i trasferimenti dall'art. 3.
Art. 6
Gli atti che danno luogo alla rinnovazione del privilegio sono soggetti alla tassa fissa di L. 40.
Art. 7
Gli atti, le dichiarazioni rilasciate dal creditore per la cancellazione della iscrizione del privilegio con o senza formale dichiarazione di quietanza sono soggetti alla tassa proporzionale in ragione del 0,50 per cento sull'importo della somma per cui la formalita' e' chiesta.
Quando l'ammontare della tassa presenta una frazione minore di una lira questa frazione si computa per una lira intera.
Art. 8
Oltre alla prescritta tassa di bollo sono soggette alla tassa fissa di L. 40 le domande giudiziali di sequestro conservativo, il pegnoramento ed altri atti e provvedimenti concernenti l'autoveicolo soggetti a trascrizione a norma del Codice civile , e non contemplati negli articoli precedenti.
Tale tassa si corrisponde all'Ufficio del registro mediante rilascio di quietanza.
Art. 9
Alla tassa stabilita dalla tabella allegato A sono soggetti anche i trasferimenti per causa di morte. Tale tassa assorbe le imposte di successione.
Per conseguire l'annotamento occorre produrre un atto di notorieta' ricevuto da notaio attestante il trasferimento.
Art. 10
Gli emolumenti dovuti al Reale Automobile Club d'Italia per le prestazioni degli uffici del Pubblico Registro Automobilistico sono stabiliti nella tabella allegato B al presente decreto, vistata, d'ordine Nostro, dal Ministro per le finanze.
Art. 11
Per l'applicazione delle tasse previste dal presente decreto valgono le disposizioni stabilite dalla legge del registro 30 dicembre 1923, n. 3269, e successive modificazioni, anche per quanto riguarda le sanzioni ed i termini di prescrizione e di decadenza.
La decisione delle controversie in via amministrativa spetta alle Intendenze di finanza e al Ministero delle finanze secondo la rispettiva competenza a norma delle disposizioni vigenti.
Art. 12
Il presente decreto entra in vigore nel decimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno.
Nei territori non ancora ritornati all'Amministrazione italiana, il decreto stesso entrera' in vigore dalla data di tale ritorno o da quella in cui esso divenga esecutivo con ordinanza del Governo Militare Alleato.
Ordiniamo che il presente decreto, munito dei sigilli dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.
Dato a Roma, addi' 18 giugno 1945
UMBERTO DI SAVOIA
Bonomi - Pesenti
Visto, il Guardasigilli: Togliatti
Registrato alla Corte dei conti, addi' 19 luglio 1945
Atti del Governo, registro n. 5, foglio n. 55. - Frasca
Allegato A
ALLEGATO A.
Tabella
Tassa fissa -
a) Motocicli e trattrici agricole . . . . . . . . . . . . L. 500 Motocarrozzette . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 1.500 b) Automobili di potenza:
A) fino a 8 C.V. . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 2.500 B) da 9 a 12 C.V. . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 5.000 C) da 12 a 20 C.V. . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 7.500 D) da 20 a 30 C. V. . . . . . . . . . . . . . . . . . » 10.000 E) da 30 a 40 C.V. . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 15.000 F) oltre i 40 C.V. . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 20.000 c) Autoveicoli industriali, di portata:
A) fino a 7 q.li . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 5.000 B) da 7 a 15 q.li . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 12.500 C) da 15 a 30 q.li . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 15.000 D) da 30 a 45 q.li. . . . . . . . . . . . . . . . . . » 20.000 E) da 45 a. 60 q.li . . . . . . . . . . . . . . . . . » 25.000 F) da 60 a 80 q.li . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 30.000 G) oltre 80 q.li . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 40.000 d) Rimorchi, di portata:
A) fino a 20 q.li . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 10.000 B) da 20 a 50 q.li. . . . . . . . . . . . . . . . . . » 17.500 C) oltre i 50 q.li . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 25.000
Per gli autoveicoli provvisti di licenza di circolazione ad uso speciale e per i rimorchi destinati esclusivamente a servire tali automezzi, sempre e che non atti comunque al trasporto di cose, la tassa stabilita alle lettere c) e d) e' ridotta di un quarto (1/4).
Negli atti di trapasso devono essere riportate le indicazioni descrittive dei dati tecnici risultanti dalle licenze di circolazione che riflettono il numero distintivo del motore e del telaio, della potenza, espressa in cavalli vapore e della portata utile in quintali per i veicoli destinati al trasporto di cose.
Visto, d'ordine di S.A.R. il Luogotenente Generale del Regno
Il Ministro per le finanze
Pesenti
Allegato B
Allegato B.
Tabella degli emolumenti dovuti agli uffici
del Pubblico Registro Automobilistico
Art. 1. - Prima iscrizione di un autoveicolo nel Pubblico
Registro Automobilistico:
a) autovetture, autocarri, motocarri ed altri veicoli ad
essi assimilabili ovvero rimorchi, per ogni formalita' . . L. 100 b) motocicli, motocarrozzette, motofurgoncini e veicoli
ad essi assimilabili, per ogni formalita' . . . . . . . . » 60 c) trattrici agricole, per ogni formalita' . . . . . . . . » 40
Art. 2. - Rinnovazione dell'iscrizione di un autoveicolo
nel Pubblico Registro Automobilistico in seguito a
trasferimento da una ad altra provincia o in seguito a
rilascio di nuova licenza o autorizzazione alla circolazione:
a) per gli autoveicoli indicati al n. 1, lettera a), per
ogni formalita' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 100 b) per i motocicli, motocarrozzette, ecc. indicati al
n. 1, lett. b), per ogni formalita' . . . . . . . . . . . » 60 c) per le trattrici agricole, per ogni formalita' . . . . » 40
Art. 3. - Annotazione dei trasferimenti di proprieta' e
delle radiazioni qualunque sia la specie degli autoveicoli,
per ogni formalita' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 40
Art. 4. - Rettitica dell'iscrizione di proprieta',
rettifica dei dati di individuazione degli autoveicoli
iscritti e della residenza del proprietario, per ogni
formalita' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 25
Art. 5. - Annotazione della costituzione di una
garanzia sull'autoveicolo iscritto:
a) se l'ammontare del credito garantito non supera
L. 100.000, per ogni formalita' . . . . . . . . . . . . . » 115 b) se l'ammontare del credito garantito supera le
L. 100.000, per ogni formalita' . . . . . . . . . . . . . » 210
Art. 6. - Annotazione della cessione, riduzione,
restrizione, rinnovazione o cancellazione della garanzia;
della surrogazione di un terzo nei diritti del creditore
garantito e di altre modificazioni nei rapporti aventi per
oggetto la garanzia costituita; per ogni formalita' . . . . . » 40
Art. 7. - Ispezione del Pubblico Registro; per ogni
ispezione concernente un solo autoveicolo . . . . . . . . . . » 20
Art. 8. - Ispezione dei titoli e delle note conservate
nel fascicolo di inserzione riferentisi ad un solo
autoveicolo; per ogni ispezione . . . . . . . . . . . . . . . » 20
Art. 9. - Copia delle iscrizioni ed annotazioni
riferentisi ad un autoveicolo, certificato conforme
dal Conservatore del Pubblico Registro Automobilistico:
per ogni articolo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 10 con un minimo per ogni copia rilasciata di . . . . . . . . » 20
Art. 10. - Certificato negativo riguardante la
costituzione di garanzia sull'autoveicolo:
per ogni certificato . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 25
Art. 11. - Copia integrale autentica del foglio del
Pubblico Registro, rilasciata ai fini del trasferimento
dell'iscrizione, compreso il diritto di scritturazione,
per ogni copia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 40
Art. 12. - Formazione e rilascio della copia autentica
degli atti e documenti depositati in originale negli
archivi del Pubblico Registro Automobilistico:
a) diritto fisso per ciascun atto . . . . . . . . . . . . » 30 b) diritto di scritturazione; per ogni facciata
o porzione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 10
Art. 13. - Copia delle note, delle dichiarazioni e
dei certificati di origine, depositati in originale
negli Archivi del Pubblico Registro Automobilistico:
a) diritto fisso per ogni copia . . . . . . . . . . . . . » 30 b) diritto di scritturazione per ogni facciata o porzione » 10
Art. 14. - Iscrizione della proprieta',
rinnovazione della iscrizione, annotazione dei
trasferimenti di proprieta' e radiazione
di autoveicolo:
diritto fisso di statistica, per ciascuna formalita' . . » 10
Art. 15. - Diritto fisso d'urgenza . . . . . . . . . . . . » 50
Visto, d'ordine di S.A.R. il Luogotenente Generale del Regno
Il ministro per le finanze
Pesenti