046U0296
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Approvazione dell'Accordo aggiuntivo alla Convenzione Italo=sammarinese del 31 marzo 1939, stipulata in Roma il 16 luglio 1945. (DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 06 marzo 1946 n. 296)
Premessa
UMBERTO DI SAVOIA PRINCIPE DI PIEMONTE LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO In virtu' dell'autorita' a Noi delegata; Visto il decreto-Legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151 ; Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58 ; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro e Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, di concerto col Ministro Segretario di Stato per il tesoro; Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
Art. 1
Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo aggiuntivo alla Convenzione di amicizia e buon vicinato italosammarinese del 31 marzo 1939, stipulata in Roma il 16 luglio 1945 per la revisione o l'adeguamento del canone corrisposto alla Repubblica di San Marino in base all'art. 52 della Convenzione medesima.
Art. 2
Il presente decreto entra in vigore nei modi e nei termini di cui all'Accordo anzidetto.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.
Dato a Roma, addi' 6 marzo 1946
UMBERTO DI SAVOIA
DE GASPERI - CORBINO
Visto, il Guardasigilli: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addi' 14 maggio 1946
Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 62. - FRASCA
Accordo
Accordo aggiuntivo alla Convenzione di amicizia e di buon vicinato fra il Regno d'Italia e la Repubblica di San Marino.
Il Regno d'Italia e la Repubblica di San Marino hanno convenuto di modificare l'art. 52 della Convenzione di amicizia e di buon vicinato firmata a Roma il 31 marzo 1939, gia' modificato con l'Accordo aggiuntivo alla detta Convenzione firmato a Roma il 12 aprile 1942, come segue:
"In corrispettivo, delle rinuncie fatte dal Governo della Repubblica negli articoli 44, primo comma, 45, primo comma e 47, il Governo stesso ricevera': dal Governo Italiano otto milioni per il 1943, dodici milioni per il 1944 e quindici milioni di lire annue dal 1945 in poi, in esenzione di qualsiasi imposta o tassa, ivi comprese quelle di bollo e di quietanza".
Il presente Accordo sara' ratificato. Esso entrera' in vigore con lo scambio delle ratifiche che avra' luogo a Roma al piu' presto possibile.
In fede di che i Plenipotenziari italiano e sammarinese hanno firmato il presente Accordo.
Fatto a Roma, il 16 luglio 1945
p. L'Italia: DE GASPERI
p. La Repubblica di San Marino: GINO GIACOMINI
Visto, d'ordine di S. A. R. il Luogotenente Generale del Regno
DE GASPERI