Monitoring Gesetzessammlung

046U0087

IT - Decreti Legislativi Luogotenenziali

046U0087

Riammissione in servizio del personale militare della Regia guardia di finanza gia' dispensato per motivi politici e razziali. (DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 18 gennaio 1946 n. 87)

Premessa

UMBERTO DI SAVOIA PRINCIPE DI PIEMONTE LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO In virtu' dell'autorita', a Noi delegata; Visto il R. decreto-legge 6 gennaio 1944, n. 9 , concernente la riammissione in servizio degli appartenenti alle Amministrazioni dello Stato, degli Enti locali e parastatali e controllati dallo Stato, Aziende che gestiscono servizi pubblici o d'interesse nazionale, gia' licenziati per motivi politici; Visto il R. decreto-legge 12 aprile 1944, n. 101 ,recante norme integrative dei Regi decreti-legge 28 dicembre 1943, n. 29-B e 6 gennaio 1944, n. 9 , sulla defascistizzazione delle Amministrazioni dello Stato, degli Enti locali e parastatali, degli Enti comunque sottoposti a vigilanza, o tutela dello Stato e delle Aziende private esercenti servizi pubblici o di interesse nazionale e sulla riammissione in servizio degli appartenenti a dette Amministrazioni, Enti ed Aziende gia' licenziati per motivi politici; Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 10 agosto 1944, n. 190 , recante modifiche ai Regi decreti-legge 6 gennaio 1944, n. 9 e 12 aprile 1944, n. 101 , sulla riamissione in servizio del personale gia' licenziato per motivi politici; Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 14 , che stabilisce la cessazione delle Commissioni uniche per gli affari del personale, istituite transitoriamente presso i Ministeri e il ripristino degli organi normali per l'amministrazione e la disciplina del personale; Visto l' art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151 ; Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58 ; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per le finanze, d'intesa con il Ministro per il tesoro; Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico

Le valutazioni previste dall' art. 2 del R. decreto-legge 6 gennaio 1944, n. 9 , e dall' art. 7 del R. decreto-legge 12 aprile 1944, n. 101 , per la riammissione in servizio dei sottufficiali della Regia guardia di finanza, qui dispensati per motivi politici e razziali, sono demandate alla Commissione di avanzamento per merito di guerra prevista dall' art. 13 della legge 29 gennaio 1942, n. 64 .
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.
Dato a Roma, addi' 18 gennaio 1946
UMBERTO DI SAVOIA
Da GASPERI - SCOCCIMARRO - CORBINO
Visto, il Guardasigilli: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addi' 15 marzo 1946
Atti del Governo, registro n. 9, Foglio n. 46. - FRASCA
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