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046U0085

IT - Decreti Legislativi Luogotenenziali

046U0085

Modificazioni all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro in agricoltura. (DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 08 febbraio 1946 n. 85)

Premessa

UMBERTO DI SAVOIA PRINCIPE DI PIEMONTE LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO In virtu' dell'autorita' a Noi delegata; Visto il decreto-legge Luogotenenziale 23 agosto 1917 n. 1450 , sull'assicurazione per gli infortuni sul lavoro in agricoltura, e la legge 24 marzo 1921, n. 297 e successive modificazioni; Visto il R. decreto 17 agosto 1935, n. 1765 , contenente disposizioni per la assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali e successive modificazioni; Visto il R. decreto-legge 25 marzo 1943, n. 315 , concernente la unificazione della assicurazione obbligatoria contro gli infortuni nell'industria e nell'agricoltura; Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944 n. 151 ; Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58 ; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per il tesoro e per l'agricoltura e foreste; Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1

All' art. 1 del decreto-legge Luogotenenziale 23 agosto 1917, n. 1450 , e' sostituita alla lettera c), la seguente:
"c) i sovrastanti ai lavori di aziende agricole e forestali, qualora abbiano una rimunerazione media giornaliera, compresi i compensi in natura, da chiunque dovuti non superiore a L. 150 calcolando l'anno".

Art. 2

La tabella delle indennita' per gli infortuni sul lavoro in agricoltura, annessa al decreto-legge Luogotenenziale 23 agosto 1917, n. 1450 , e modificata dalla legge 24 marzo 1921, n. 297 , e dal decreto-legge 11 febbraio 1923, n. 432 , e' sostituita dalla tabella allegata al presente decreto, firmata, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.
Alle indennita' stabilite per i casi di inabilita' permanente e di morte va aggiunto un decimo quando i figli minori degli anni 15 siano da uno a tre e due decimi quando siano piu' di tre.
Nel caso di morte la ripartizione delle indennita' fra gli aventi diritto, a norma dell' art. 11 del decreto-legge Luogotenenziale 23 agosto 1917, n. 1450 , sara' fatta dopo l'eventuale aggiunta dei decimi di cui al comma precedente.
Le vedove che siano a capo di famiglia sono equiparate, per quanto riguarda la misura delle indennita', agli uomini.

Art. 3

Le indennita' sono pagate in capitale: esse sono trattenute dall'istituto gestore dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro in agricoltura per essere convertite in rendita vitalizia, quando questa risulti almeno di L. 2500 all'anno per gli uomini e di L. 1800 per le donne. La rendita vitalizia e' stabilita in conformita' della tariffa per la costituzione delle rendite vitalizie immediate, approvata col R. decreto 9 ottobre 1922, n. 1403 .

Art. 4

L'istituto assicuratore 2 qualora ritenga di fare uso della facolta' consentita dall'ultimo comma dell' art. 11 del decreto-legge Luogotenenziale 23 agosto 1917, numero 1450 , tratterra' la meta' delle indennita' liquidate e corrispondera' all'infortunato gli interessi sulla meta' anzidetta nella misura del 5%, dalla data di accettazione della liquidazione fino al compimento del biennio dal giorno dell'infortunio o fino alla definizione del giudizio di revisione.

Art. 5

L'istituto assicuratore e' tenuto a prestare a proprie spese nei casi d'infortunio sul lavoro e salvo quanto dispongono gli articoli 33 e 34 del R. decreto 17 agosto 1935, n. 1765 , sull'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro nella industria, le cure mediche e chirurgiche necessarie per tutta la durata della inabilita' temporanea ed anche dopo la guarigione chirurgica, in quanto occorrano a recuperare la capacita' lavorativa e con le stesse norme, modi e limiti di cui agli articoli 32, 33, 34, 36 del precitato R. decreto 17 agosto 1935, n. 1765 .
Le cure predette sono dovute agli infortunati di cui alle lettere a) e c) dell'art. 1 del decreto-legge Luogotenenziale 23 agosto 1917, n. 1450 , nonche' a quelli di cui alla lettera b) dello stesso articolo i quali si trovino che non si trovino in stato di bisogno sara' rimborsata la spesa per le cure mediche chirurgiche e protetiche nella misura che l'istituto avrebbe sostenuto se avesse dovuto provvedere direttamente alle cure stesse.

Art. 6

L'istituto assicuratore, anche dopo la liquidazione della indennita', puo' disporre che l'infortunato si sottoponga a speciali cure mediche e chirurgiche, compresi gli atti operativi, quando siano ritenute utili per la restaurazione della sua capacita' lavorativa.
Durante il periodo delle cure e fin quando l'infortunato non possa attendere al proprio lavoro, l'istituto assicuratore liquida la indennita' per l'inabilita' temporanea senza limitazione di durata, qualora si tratti di lavoratore di cui alla lettera a) o c) dell' art. 1 del decreto-legge Luogotenenziale 23 agosto 1917, n. 1450 , e sempre che il lavoratore stesso, per patto contrattuale, non abbia diritto a percepire, per un determinato periodo di astensione dal lavoro e durante tale periodo, tutta la remunerazione o parte di questa non inferiore alla meta'.
In caso di rifiuto dell'infortunato a sottostare alle cure di cui al 1° comma, si provvede a norma dell' articolo 32 del R. decreto 17 agosto 1935; n. 1765 .
Sono applicabili per gli atti operativi di cui nel presente articolo le disposizioni dell'art. 33 del decreto precitato.

Art. 7

L'istituto assicuratore ha il diritto di controllare l'andamento delle cure in qualsiasi luogo esse siano praticate e di disporre il trasferimento dell'infortunato in luogo di cura designato dall'istituto medesimo. A tale fine i luoghi di cura presso i quali le cure sono praticate ed i medici privati devono permettere tutti gli accertamenti disposti dall'istituto e fornire allo stesso tutte le notizie ed elementi da esso richiesti. In caso di contestazione si applicano le disposizioni di cui ai commi 2° , 3° e 4° dell'art. 32 del R. decreto 17 agosto 1935, n. 1765 .

Art. 8

Se nel comune o nella provincia esistono medici o stabilimenti di cura preventivamente designati dall'istituto e resi noti dal medesimo a mezzo dell'autorita' comunale e l'infortunato si avvale di altro medico o stabilimento di cura, le spese relative sono a carico dell'infortunato, salvo quanto dispone il secondo comma del citato art. 33 del R. decreto 17 agosto 1935, n. 1765 .

Art. 9

Il presente decreto entra in vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Esso avra' effetto per gli infortuni verificatisi dopo il 31 dicembre 1945, nei territori gia' restituiti alla Amministrazione italiana e, nelle provincie ancora soggette al Governo Militare Alleato, per gli infortuni verificatisi dopo il giorno che sara' stabilito con disposizione del Governo medesimo o, in mancanza, per gli infortuni verificatisi dopo il giorno del loro ritorno.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.
Dato a Roma, addi' 8 febbraio 1946
UMBERTO DI SAVOIA
DE GASPERI - BARBARESCHI - TOGLIATTI - CORBINO - GULLO
Visto, il Guardasigilli: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addi' 9 marzo 1946
Atti del Governo, registro n. 9, foglio n. 34. - FRASCA

Tabella

ALLEGATO
Tabella delle indennita' per gli infortuni sul lavoro
in agricoltura
Indennita'
una volta tanto
Eta' della vittima dell'infortunio Uomini Donne
Infortuni mortali:
dai 12 ai 15 anni compiuti 20.000 14.000
" 15 " 23 " " 38.000 19.000
" 23 " 55 " " 48.000 24.000
" 55 " 65 " " 28.000 14.000
Infortuni che producono inabilita'
assoluta:
dai 12 ai 15 anni compiuti 34.000 23.000
" 15 " 23 " " 48.000 28.000
" 23 " 55 " " 62.000 38.000
" 55 " 65 " " 38.000 19.000
Infortuni che producono inabilita' L'indennita' e' calcola-
permanente parziale che diminuisca ta sulla base di quella
di piu' del 15% l'attitudine al stabilita per l'inabi-
lavoro lita' permamente asso-
luta ridotta in propor-
zione alla residua atti-
tudine al lavoro
Indennita giornaliera
Uomini Donne
Infortuni che producono inabilita'
temporanea:
dai 12 ai 15 anni compiuti 15 10
" 15 " 65 " " 30 20
(1) (2) (3) ((4))
Visto, d'ordine di S.A. il Luogotenente Generale del Regno
IL Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
--------------- AGGIORNAMENTO (1)
Il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 9 settembre 1947, n. 928 ha disposto (con l'art. 1) che "Per gli infortuni sul lavoro in agricoltura verificatisi dopo il 30 giugno 1947, le indennita' giornaliere per inabilita' temporanea assoluta sono corrisposte nelle seguenti misure, in sostituzione di quelle fissate dalla tabella annessa al decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1946, n. 85 :
per gli uomini dai 15 ai 65 anni compiuti................L. 100
per le donne dai 15 ai 65 anni compiuti..................L. 70
per gli uomini dai 12 ai 15 anni compiuti................L. 50
per le donne dai 12 ai 15 anni compiuti..................L. 40". --------------- AGGIORNAMENTO (2)
Il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 9 settembre 1947, n. 928 , come modificato dalla L. 20 febbraio 1950, n. 64 ha disposto (con l'art. 1) che Le indennita' giornaliere per inabilita' temporanea assoluta derivante da infortunio sui lavoro in agricoltura, che comporti l'astensione dal lavoro per piu' di sei giorni, sono corrisposte a partire dal settimo giorno, per i casi che avverranno dall'entrata in vigore della presente legge, nelle seguenti misure [...]:
per gli uomini di eta' superiore a 16 anni. . . . . . . . . . . L 250 per le donne di eta' superiore a 16 anni . . . . . . . . . . . .L.165
per i ragazzi di ambo i sessi dal eta' non superiore a 16
anni. L. 85. --------------- AGGIORNAMENTO (3)
Il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 9 settembre 1947, n. 928 , come modificato dalla L. 20 febbraio 1950, n. 64 , a sua volta modificata dalla L. 3 aprile 1958, n. 499 ha disposto (con l'art. 1) che le misure della indennita' giornaliera per inabilita' temporanea assoluta sono sostituite dalle seguenti:
per gli uomini di eta' superiore a 16 anni, lire 400;
per le donne di eta' superiore a 16 anni, lire 300;
per i ragazzi di ambo i sessi di eta' non superiore ai 16 anni,
lire 150. --------------- AGGIORNAMENTO (4)
Il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 9 settembre 1947, n. 928 , come modificato dalla L. 20 febbraio 1950, n. 64 , a sua volta modificata dalla L. 19 gennaio 1963, n. 15 ha disposto (con l'art. 1) che le misure della indennita' giornaliera per inabilita' temporanea assoluta sono sostituite dalle seguenti:
per i lavoratori di eta' superiore a sedici anni 2 lire 700;
per i lavoratori di eta' non superiore a sedici anni, lire 400.
Quando la durata dell'inabilita' si prolunghi il novantesimo giorno continuativo, le predette misure sono elevate a decorrere dal novantunesimo giorno rispettivamente a lire 900 ed a lire 525.
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