046U0030
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Rivalutazione degli estimi catastali dei terreni e del reddito agrario. (DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 07 febbraio 1946 n. 30)
Premessa
UMBERTO DI SAVOIA PRINCIPE DI PIEMONTE LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO In virtu' dell'autorita' a Noi delegata; Visto il R. decreto-legge 4 aprile 1939, n 589 , convertito, con modificazioni, nella legge 29 giugno 1939, n. 976 , concernente la revisione generale degli estimi dei terreni; Visto il R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743 , convertito nella legge 14 gennaio 1937, n. 151 , e successive modificazioni, concernente l'emissione di un prestito redimibile 5 per cento e l'istituzione di una imposta straordinaria sulla proprieta' immobiliare per il servizio del prestito medesimo; Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151 ; Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58 ; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri; Udito il parere della Consulta Nazionale; Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con il Ministro per il tesoro; Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
Art. 1
A decorrere dal 1° gennaio 1946 i redditi imponibili dominicale ed agrario dei terreni, determinati in applicazione del R. decreto-legge 4 aprile 1939, numero 589 , convertito nella legge 29 giugno 1939, numero 976 , sono rivalutati moltiplicandoli per il coefficiente tre.(1) ((2)) --------------- AGGIORNAMENTO (1) Il Decreto Legislativo del Capo provvisorio dello Stato 31 ottobre 1946, n. 364 ha disposto (con l'articolo unico) che "A decorrere dal 1° gennaio 1947, il coefficiente di rivalutazione dei redditi imponibili dominicale ed agrario dei terreni disposto dall' art. 1 del decretolegislativo luogotenenziale 7 febbraio 1946, n. 30 , e' elevato da tre a sei". --------------- AGGIORNAMENTO (2) Il Decreto Legislativo del Capo provvisorio dello Stato 31 ottobre 1946, n. 364 come modificato dal Decreto Legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 maggio 1947, n. 356 ha disposto (con l'articolo unico) che "A decorrere dal 1° gennaio 1947, il coefficiente di rivalutazione dei redditi imponibili dominicale ed agrario dei terreni disposto dall'articolo unico del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 31 ottobre 1946, n. 364 , e' elevato da 6 a 12".
Art. 2
Ai fini dell'applicazione dell'imposta straordinaria immobiliare di cui il R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743 , convertito nella legge 14 gennaio 1937, n. 151 , e successive modificazioni, il valore dei terreni continua ad essere stabilito in base agli imponibili di reddito dominicale vigenti prima della rivalutazione disposta col precedente articolo.
Art. 3
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 29 GENNAIO 1958, N. 645 ))
Art. 4
E' autorizzata, l'iscrizione, nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, delle somme occorrenti per le spese inerenti all'applicazione del presente decreto ed alla revisione generale dei redditi soggetti all'imposta di ricchezza mobile e complementare prevista, dal decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 384 .
Con decreto del Ministro per il tesoro saranno introdotte in bilancio le necessarie variazioni.
Art. 5
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.
Dato a Roma, addi' 7 febbraio 1946
UMBERTO DI SAVOIA
DE GASPERI - SCOCCIMARRO - CORBINO
Visto, il Guardasigilli: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addi' 20 febbraio 1946
Atti del Governo, registro n. 8, foglio n. 135. - FRASCA