046U0426
046U0426
Soppressione dell'Ente nazionale per la cooperazione. (DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 09 aprile 1946 n. 426)
Premessa
UMBERTO DI SAVOIA PRINCIPE DI PIEMONTE LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO In virtu' dell'autorita', a Noi delegata; Visto l' art. 8 del R. decreto-legge 30 dicembre 1926, n. 2288 , che istituisce l'Ente nazionale della cooperazione; Visto l' art. 5 del R. decreto-legge 3 marzo 1931, numero 324 ; Visto il R. decreto 28 agosto 1931, n. 1302 , che approva lo statuto per l'Ente predetto; Visto l' art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151 ; Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58 ; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto coi Ministri per l'interno, per la grazia e giustizia, per l'industria e il commercio e per il tesoro; Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
Art. 1
L'Ente nazionale per la cooperazione e' soppresso.
Art. 2
Alla liquidazione dell'Ente si procede con le norme previste dal decreto legislativo Luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 369 , in quanto compatibili con le disposizioni degli articoli seguenti.
Art. 3
Il Ministro per il lavoro e la previdenza, sociale nomina, con decreto da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale del Regno, un commissario liquidatore e due vice commissari.
Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con ii Ministro per l'industria e il commercio, viene nominato un Comitato di sorveglianza di cinque membri scelti fra i creditori e i rappresentanti delle societa' assistite. ((1))
Il commissario e i vice commissari sono pubblici ufficiali per quanto attiene alle loro funzioni.
--------------- AGGIORNAMENTO (1) La L. 15 novembre 1952, n. 1974 ha disposto (con l'art. 2) che "Il Comitato di sorveglianza previsto dall' art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 9 aprile 1946, n. 426 , e' composto di cinque membri di cui due nominati in rappresentanza rispettivamente del Ministero del tesoro e del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, uno scelto fra i creditori e due designati dalle associazioni di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo riconosciute.
Il Comitato e' nominato con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale."
Art. 4
Il commissario liquidatore procede alle operazioni inerenti alla liquidazione dell'Ente, sotto la vigilanza e il controllo del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale. II commissario liquidatore presenta alla fine di ogni trimestre al Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, una relazione sulla situazione patrimoniale dell'Ente e sull'andamento della gestione accompagnata da un rapporto del Comitato di sorveglianza.
Copia di detta relazione potra' essere chiesta al commissario dal Ministro per l'industria e il commercio.
Art. 5
La sostituzione del commissario prevista dall' art. 6 del decreto legislativo Luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 369 , e' operata dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale. L'azione di responsabilita' prevista dallo stesso articolo, e' soggetta all'autorizzazione del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto col Ministro per l'industria e il commercio.
Art. 6
Il commissario liquidatore puo' esercitare le sue funzioni personalmente e con delega ai vice commissari.
A parziale deroga dell' art. 3 del decreto legislativo Luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 369 , egli puo' conservare in servizio quegli impiegati assolutamente indispensabili per le operazioni di liquidazione, previa autorizzazione del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.
Art. 7
Il compenso dovuto al commissario e ai vice commissari e' stabilito dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro, sentito il Comitato di sorveglianza.
Art. 8
Le autorizzazioni e i provvedimenti previsti dagli articoli 18 , 19 , 25 , 30 , 37 e 38 del decreto legislativo Luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 369 , sono di competenza del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, osservate le norme in ciascun articolo indicate, e ad esso vanno fatte le comunicazioni di cui agli articoli 24 e 29.
Art. 9
Copia dell'inventario iniziale e di quello finale, del rendiconto della relazione del Comitato di sorveglianza e del decreto di approvazione di cui all' art. 28 del decreto legislativo Luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 369 , e' trasmessa dal commissario al Ministro per il lavoro e la previdenza sociale e al Ministro per l'industria e commercio.
Art. 10
L'approvazione del rendiconto a cui sono tenute le persone di cui all' art. 21 del decreto legislativo Luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 369 , e' data dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per l'industria e commercio.
Art. 11
Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale puo' prorogare i termini previsti dal decreto legislativo Luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 369 , per la liquidazione.
Art. 12
((Alla devoluzione dei beni rimasti disponibili dopo il pagamento dei creditori si fa luogo con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto coi Ministri per l'industria e il commercio, per l'interno, per le finanze e per il tesoro, sentita la Commissione centrale delle cooperative, in favore di enti che perseguono fini di incremento della cooperazione e di societa' cooperative)) .
Art. 13
Il presente decreto entra in vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno.
Nelle provincie non ancora restituite all'Amministrazione del Governo italiano, il presente decreto entrera' in vigore dalla data di tale restituzione o da quella mi cui esso divenga esecutivo con ordinanza del Governo Militare Alleato.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.
Dato a Roma, addi' 9 aprile 1946
UMBERTO DI SAVOIA
DE GASPERI - BARBARESCHI - ROMITA - TOGLIATTI - GRONCHI - CORBINO
Visto, il Guardasigilli: TOGLIATTI.
Registrato alla Corte dei conti, addi' 7 giugno 1946
Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. -209. - FRASCA