046U0276
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Approvazione dell'Accordo firmato a Roma tra l'Italia e San Marino il 28 febbraio 1946 per le modificazioni degli articoli 5 e 6 della Convenzione di amicizia e di buon vicinato. (DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 12 aprile 1946 n. 276)
Premessa
UMBERTO DI SAVOIA PRINCIPE DI PIEMONTE LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO In virtu' dell'autorita' a Noi delegata; Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151 ; Visto Il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58 ; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia; Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
Art. 1
Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo tra il Regno d'Italia e la Repubblica di San Marino, stipulato in Roma, il 28 febbraio 1946, che modifica gli articoli 5 e 6, ultimo comma, della Convenzione di amicizia e di buon vicinato italo-sammarinese del 31 marzo 1939.
Art. 2
Il presente decreto entra in vigore nei modi e nel termini di cui all'Accordo anzidetto.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.
Dato a Roma, addi' 12 aprile 1946
UMBERTO DI SAVOIA
DE GASPERI - TOGLIATTI
Visto, il Guardasigilli: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addi' 9 maggio 1946
Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 43. - FRASCA
Accordo
Accordo che modifica gli articoli 5 e 6, ultimo comma, della Convenzione di amicizia e di buon vicinato fra il Regno d'Italia e la Repubblica di San Marino.
Il Regno d'Italia e la Repubblica di San Marino hanno convenuto di modificare gli articoli 5 e 6 (ultimo comma) della Convenzione di amicizia e buon vicinato firmata a Roma il 31 marzo 1939 come segue:
Art. 5. - Le decisioni in materia civile, commerciale e amministrativa, pronunciate da autorita' giurisdizionali di uno dei due Stati, hanno l'autorita' della cosa giudicata nel territorio dell'altro, quando concorrono le seguenti condizioni:
1° che le autorita' giurisdizionali dello Stato nel quale la decisione e' stata pronunciata potevano conoscere della causa secondo le norme sulla competenza giudiziaria internazionale vigenti nello Stato, nel quale e' invocata, salva la disposizione dell'ultimo comma del presente articolo;
2° che la decisione sia stata regolarmente notificata ed abbia acquistato forza di giudicato nello Stato nel quale e stata emanata; 3° che la decisione non sia in contraddizione con altra gia' pronunciata, sulla stessa controversia, da una autorita' giurisdizionale dello Stato nel quale la decisione e' invocata;
4° che, al momento della emanazione della decisione, non fosse pendente, nello Stato ove essa e' invocata, un giudizio per la stessa controversia;
5° che la decisione non contenga disposizioni contrarie all'ordine pubblico dello Stato nel quale e' invocata.
Quando la decisione concerne una causa matrimoniale fra cittadini dello Stato, in cui e' invocata, la condizione enunciata nel n. 1 non concorre se tutte le parti avevano il domicilio e la residenza nel detto Stato.
Art. 6 (ultimo comma). - La decisione della Corte di appello o del giudice di appello e' soggetta alle impugnazioni consentite dalla legge alle parti ed ai terzi interessati contro le sentenze pronunziate in grado di appello.
Il presente Accordo sara' ratificato ed entrera' in vigore con lo scambio delle ratifiche che avra' luogo a Roma al piu' presto possibile. Esso si applichera' alle decisioni che saranno pronunciate posteriormente alla sua firma.
In fede di che, i Plenipotenziari italiano e sanmarinese hanno firmato il presente Accordo.
Fatto a Roma, in due originali, il 28 febbraio 1946
p. San Marino: GINO GIACOMINI
p. l'Italia: DE GASPERI
Visto, d'ordine del Luogotenente Generale del Regno
DE GASPERI