046U0618
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Premi di arruolamento e di rafferma al componenti il Corpo delle guardie di pubblica sicurezza. (DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 29 marzo 1946 n. 618)
Premessa
UMBERTO DI SAVOIA PRINCIPE DI PIEMONTE LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO In virtu' dell'autorita' a Noi delegata; Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151 ; Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58 ; Visto il R. decreto-legge 9 gennaio 1927, n. 33 , concernente il riordinamento del personale dell'Amministrazione della pubblica sicurezza e dei servizi di polizia; Visto il regolamento per il Corpo degli agenti di pubblica sicurezza approvato con R. decreto 30 novembre 1930, n. 1629 ; Visto il R. decreto 3 gennaio 1944, n. 6 , concernente l'organico ed il trattamento economico dei sottufficiali e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri Reali; Udito il parere della Consulta Nazionale; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri; Sulla proposta, del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, d'intesa, con i Ministri per la guerra, e per il tesoro; Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
Art. 1
Alle guardie, che arruolandosi nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza contraggono la ferma di anni tre, viene corrisposto un premio di L. 6000.
Le disposizioni dell' art. 3 del R. decreto 3 gennaio 1944, n. 6 , relative ai premi di rafferma dei sottufficiali e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri Reali, sono estese al personale di pari grado del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.
Art. 2
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno ed ha effetto dal 1° maggio 1945 nei territori che a tale data gia' risultavano restituiti all'Amministrazione italiana e negli altri territori dal giorno in cui le rispettive provincie siano state restituite all'Amministrazione stessa.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque, spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.
Dato a Roma, addi' 29 marzo 1946
UMBERTO DI SAVOIA
DE GASPERI - ROMITA - BROSIO
Visto, il Guardasigilli: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addi' 9 giugno 1946
Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 378. - FRASCA