046U0122
046U0122
Modificazioni alla competenza degli uscieri addetti agli uffici di conciliazione e miglioramenti economici a favore dei medesimi. (DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 01 febbraio 1946 n. 122)
Premessa
UMBERTO DI SAVOIA PRINCIPE DI PIEMONTE LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO In virtu' dell'autorita' a Noi delegata; Visto il R. decreto 28 dicembre 1924, n. 2271 ; Vista la legge 22 dicembre 1932, n. 1675 ; Visto il R. decreto 8 giugno 1933, n. 621 ; Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151 ; Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58 ; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia, di concerto con i Ministri per il tesoro e per le finanze; Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
Art. 1
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 16 DICEMBRE 1999, N. 479 ))
Art. 2
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 16 DICEMBRE 1999, N. 479 ))
Art. 3
((Al messo di conciliazione, chiamato, nei casi previsti dalla legge, ad adempiere le funzioni di ufficiale giudiziario, competono i diritti, la indennita' di trasferta e la percentuale sui crediti recuperati e sulle somme introitate dall'Erario che spetterebbero all'ufficiale giudiziario sostituito)) .
Art. 4
Nei territori non ancora restituiti all'Amministrazione italiana il presente decreto entrera' in vigore dalla data di tale restituzione o da quella in cui esso divenga esecutivo con ordinanza del Governo Militare Alleato.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.
Dato a Roma, addi' 1° febbraio 1946
UMBERTO DI SAVOIA
DE GASPERI - TOGLIATTI - CORBINO - SCOCCIMARRO
Visto, il Guardasigilli: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei Conti addi' 27 marzo 1946
Atti del Governo, registro n. 9, foglio n. 83. - FRASCA