Monitoring Gesetzessammlung

046U0121

IT - Decreti Legislativi Luogotenenziali

046U0121

Ricostituzione dei comuni di Settimo S. Pietro e Maracalagonis (Cagliari). (DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 24 gennaio 1946 n. 121)

Premessa

UMBERTO DI SAVOIA PRINCIPE DI PIEMONTE LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO In virtu' dell'autorita' a noi delegata; Visto il R. Decreto 20 maggio 1928, n. 1195 ; Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151 ; Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58 ; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno; Abbiamo sanzioniato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1

I comuni di Settimo S. Pietro e Maracalagonis, aggregati con R. decreto 20 maggio 1928, n. 1195 , al comuni di Sinnai, sono ricostituiti con la circoscrizione preesistente all'entrata in vigore del decreto medesimo.
Il Prefetto di Cagliari, sentita la Giunta provincie amministrativa, provvedera' al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra i comuni di Settimo S. Pietro, Maracalagonis e Sinnai.

Art. 2

Gli organici dei ricostituiti comuni di Settimo S. Pietro e Maracalagonis e quello del comune di Sinnai, sono stabiliti dal Prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa.
Il numero dei posti ed i gradi relativi non potranno essere superiori rispettivamente a quelli organicamente assegnati ai comuni di Settimo S. Pietro, Maracalagonis e Sinnai anteriormente alla loro fusione disposta con R. decreto 20 maggio 1928, n. 1195 .
Al personale gia' in servizio presso il comune di Sinnai che, eventualmente, sara' inquadrato nei predetti organici, non potranno essere attribuiti posizione gerarchica e trattamento economico superiori a quelli goduti l'atto dell'inquadramnento medesimo.

Art. 3

Il presente decreto entrera' in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale Regno.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.
Dato a Roma, addi' 24 gennaio 1946
UMBERTO DI SAVOIA
DE GASPERI - ROMITA
Visto, il Guardasigilli: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei Conti, addi' 2 marzo 1946
Atti del Governo, registro n. 9, foglio n. 81. - FRASCA
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