005G0061
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Esercizio delle opzioni previste dall'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1606/2002 in materia di principi contabili internazionali. (DECRETO LEGISLATIVO 28 febbraio 2005 n. 38)
Premessa
Entrata in vigore del provvedimento: 22/3/2005 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione ; Visto il regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002 , relativo all'applicazione dei principi contabili internazionali; Vista la legge 31 ottobre 2003, n. 306 , recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee (legge comunitaria 2003), ed in particolare l'articolo 25, recante delega al Governo per l'esercizio delle opzioni previste dall'articolo 5 del citato regolamento (CE) n. 1606/2002 ; Vista le sezione IX del capo V del titolo V del libro V del codice civile ; Visto il decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127 , recante attuazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE , in materia societaria, relative ai conti annuali e consolidati, ai sensi dell' articolo 1, comma 1, della legge 26 marzo 1990, n. 69 ; Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87 , recante attuazione della direttiva 86/635/CEE , relativa ai conti annuali ed ai conti consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari, e della direttiva 89/117/CEE , relativa agli obblighi in materia di pubblicita' dei documenti contabili delle succursali, stabilite in uno Stato membro, di enti creditizi ed istituti finanziari con sede sociale fuori di tale Stato membro; Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173 , recante attuazione della direttiva 91/674/CEE , in materia di conti annuali e consolidati delle imprese di assicurazione; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 26 novembre 2004; Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 25 febbraio 2005; Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia; Emana il seguente decreto legislativo:
Art. 1
Principi contabili internazionali 1. Ai fini dell'applicazione del presente decreto, per «principi contabili internazionali» si intendono i principi contabili internazionali e le relative interpretazioni adottati secondo la procedura di cui all' articolo 6 del regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002 .
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee (GUCE).
Note alle premesse:
- L' art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.
- L' art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.
- Il regolamento (CE) n. 1606/2002 e' pubblicato in GUCE n. L. 243 dell'11 settembre 2002.
- L' art. 25 della legge 31 ottobre 2003, n. 306 : (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - legge comunitaria 2003), cosi' recita:
«Art. 25 (Opzioni previste dall' art. 5 del regolamento (CE) n. 1606/2002 del 19 luglio 2002, del Parlamento europeo e del Consiglio , relativo all'applicazione dei principi contabili internazionali). - 1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro per le politiche comunitarie o del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia, previo parere dei competenti organi parlamentari, ai sensi dell'art. 1, comma 3, salva la facolta' prevista dall'art. 1, comna 4, uno o piu' decreti legislativi per l'esercizio delle facolta' previste dall' art. 5 del regolamento (CE) n. 1606/2002 del 19 luglio 2002, del Parlamento europeo e del Consiglio , relativo all'applicazione dei principi contabili internazionali, nelrispetto dei principi e delle disposizioni comunitarie in materia, secondo i principi e criteri direttivi appresso indicati:
a) obbligo di adottare i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio di esercizio delle societa' quotate, salvo quanto previsto alla lettera e);
b) obbligo di adottare i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio di esercizio e consolidato delle societa' aventi strumenti finanziari diffusi presso il pubblico di cui all'art. 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 , salvo quanto previsto alla lettera e);
c) obbligo di adottare i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio di esercizio e consolidato delle banche e degli intermediari finanziari sottoposti a vigilanza da parte della Banca d'Italia;
d) obbligo di adottare i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio consolidato delle societa' che esercitano le imprese incluse nell'ambito di applicazione del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173 ;
e) obbligo di adottare i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio di esercizio delle societa' che esercitano le imprese incluse nell'ambito di applicazione del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173 , solo nel caso in cui sono quotate e non redigono il bilancio consolidato;
f) facolta' di adottare i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio di esercizio o consolidato delle societa' che non ne hanno l'obbligo ai sensi delle lettere precedenti, diverse da quelle che esercitano le imprese incluse nell'ambito di applicazione del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173 , e diverse da quelle che possono redigere il bilancio in forma abbreviata, ai sensi dell' art. 2435-bis del codice civile ;
g) eventuale modifica della normativa fiscale in materia di reddito d'impresa al fine di armonizzarla con le innovazioni derivanti dall'applicazione dei principi contabili internazionali;
h) nell'ambito di applicazione soggettivo sopra individuato, coordinamento delle disposizioni vigenti in materia di bilancio con quelle derivanti dall'adozione dei principi contabili internazionali.
2. Dai principi e criteri di cui al comma 1 non devono derivare oneri o minori entrate per il bilancio dello Stato.
3. I poteri della Banca d'Italia di cui all' art. 5, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87 , sono esercitati, per gli enti creditizi e finanziari di cui al comma 1, lettera c), nel rispetto dei principi contabili internazionali adottati secondo la procedura di cui all' art. 6 del regolamento (CE) n. 1606/2002 del 19 luglio 2002 del Parlamento europeo e del Consiglio .».
- L' art. 5, del regolamento (CE) n. 1606/2002 , reca: «Opzioni relative ai conti annuali e alle societa' i cui titoli non sono negoziati in un mercato pubblico.».
- La sezione IX del capo V del titolo V del libro V del codice civile reca: «Del Bilancio».
- Il decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127 , reca: «Attuazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE , in materia societaria relative ai conti annuali e consolidati, ai sensi dell' art. 1, comma 1, della legge 26 marzo 1990, n. 69 .».
- La direttiva 78/660/CEE e' pubblicata in GUCE n. L 222 del 14 agosto 1978.
- La direttiva 83/349/CEE e' pubblicata in GUCE n. L 193 del 18 luglio 1983.
- L' art. 1, comma 1, della legge 26 marzo 1990, n. 69 (Delega al Governo per l'attuazione di direttive comunitarie in materia societaria), cosi' recita:
«Art. 1. - 1. Il Governo della Repubblica e' delegato ad emanare, entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con uno o piu' decreti aventi forza di legge, le norme necessarie per dare attuazione alle direttive del Consiglio delle Comunita' europee n. 78/660 del 25 luglio 1978 e n. 83/349 del 13 giugno 1983, esercitando le opzioni in esse previste in conformita' dei seguenti principi e criteri direttivi e fissando congrui termini per l'entrata in vigore delle norme delegate nei limiti consentiti dalle due direttive:
a) realizzare l'obiettivo della completezza e analiticita' dell'informazione del bilancio, con le semplificazioni consentite dalla direttiva per le societa' di minori dimensioni, facendo salvo il livello di chiarezza e capacita' informativa assicurato dalle disposizioni vigenti;
b) adottare schemi di conti annuali corrispondenti a quelli previsti dagli articoli 9 o 23 della direttiva n. 78/660 , con facolta' di utilizzare anche le previsioni dell'art. 2, paragrafo 6, e dell'art. 4, paragrafo 1, della stessa direttiva per il rispetto di quanto indicato alla lettera a);
c) adottare, per quanto riguarda la valutazione delle voci dei conti annuali, le regole detrate dagli articoli 31 e 42 della direttiva n. 78/660 e dall'art. 59 della medesima direttiva, come modificato dall' art. 45 della direttiva n. 83/349 del 13 giugno 1983 , riservando a specifici interventi legislativi la disciplina dei metodi di valutazione di cui all'art. 33;
d) assicurare, nella misura compatibile con le leggi vigenti in materia tributaria, l'autonomia delle disposizioni tributarie di quelle dettate in attuazione della direttiva, comunque prevedendo che nel conto profitti e perdite sia indicato in quale misura la valutazione di singole voci sia stata influenzata dall'applicazione della normativa tributaria;
e) prevedere e regolare la redazione di bilanci consolidati, salvaguardate le esigenze delle imprese di minori dimensioni nei limiti di quanto consentito dall' art. 6 della direttiva n. 83/349 , con riferimento alle societa' di capitali, alle cooperative e alle mutue assicuratrici che controllino altre imprese;
f) estendere la disciplina di cui alla lettera e) ad altri enti a carattere imprenditoriale, in relazione ai quali si presentano esigenze analoghe in rapporto alle finalita' della direttiva;
g) considerare fattispecie di controllo, per gli effetti stabiliti dalla lettera f), almeno quelle in cui un'impresa dispone della maggioranza dei voti o comunque di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria di altra impresa, computando a tali fini anche i voti spettanti a societa' controllate, a societa' fiduciarie e a persone interposte, ma non anche quelli spettanti per conto di terzi;
h) prevedere la possibilita' di effettuare un consolidamento proporzionale alla partecipazione posseduta, secondo quanto previsto dall' art. 32 della direttiva n. 83/349 ;
i) esonerare dalla disciplina di attuazione delle direttive sopra indicate, indipendentemente dalla loro forma giuridica, gli enti creditizi e le imprese che svolgono in via esclusiva o prevalente, indirettamente, attivita' di raccolta e collocamento di pubblico risparmio o attivita' finanziaria, o ad essa assimilabile, come definita dall' art. 1 della legge 17 aprile 1986, n. 114 , salvo che essa non consista nella detenzione in via esclusiva o prevalente di partecipazioni in societa' esercenti attivita' diversa da quella creditizia o finanziaria;
l) modificare la formulazione dell' art. 2359 del codice civile , in modo da assicurarne il coordinamento con le disposizioni che individuano i casi in cui ricorre l'obbligo di redazione dei bilanci consolidati;
m) apportare le ulteriori modificazioni necessarie per il coordinato adattamento del sistema vigente alle innovazioni conseguenti all'attuazione delle direttive previste dal presente articolo.».
- Il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87 reca: «Attuazione della direttiva 86/635/CEE relativa ai conti annuali ed ai conti consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari, e della direttiva 89/117/CEE , relativa agli obblighi in materia di pubblicita' dei documenti contabili delle succursali, stabilite in uno Stato membro, di enti creditizi ed istituti finanziari con sede sociale fuori di tale Stato membro.».
- La direttiva 86/635/CEE e' pubblicata in GUCE n. L 372 del 31 dicembre 1986.
- La direttiva 89/117/CEE e' pubblicata in GUCE n. L 44 del 16 febbraio 1989.
- Il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173 , reca: «Attuazione della direttiva 91/674/CEE , in materia di conti annuali e consolidati delle imprese di assicurazione.».
- La direttiva 91/674/CEE e' pubblicata in GUCE n. L 374 del 31 dicembre 1991.
Nota all' art. 1:
- Per il regolamento (CE) n. 1606/2002 , vedi note alle premesse.
Art. 2
Ambito di applicazione 1. Il presente decreto si applica a:
a) le societa' emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in mercati regolamentati di qualsiasi Stato membro dell'Unione europea, diverse da quelle di cui alla lettera d);
a-bis) le societa' emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione di cui all'articolo 1, comma 5-octies, lettera a), del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 ;
b) ((LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 27 MARZO 2026, N. 47 )) ;
c) le banche italiane di cui all' articolo 1 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 ; le societa' finanziarie italiane di cui all' articolo 59, comma 1 ), lettera b), del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 , che controllano banche o gruppi bancari iscritti nell'albo di cui all' articolo 64 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 , ad eccezione delle imprese di cui alla lettera d); le societa' di partecipazione finanziaria mista italiane di cui all' articolo 59 comma 1 ), lettera b-bis), del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 , che controllano una o piu' banche o societa' finanziarie ovunque costituite qualora il settore di maggiore dimensione all'interno del conglomerato finanziario sia quello bancario determinato ai sensi del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142 ; le societa' di intermediazione mobiliare di cui all' articolo 1, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (SIM); le societa' finanziarie italiane che controllano SIM o gruppi di SIM iscritti nell'albo di cui all' articolo 11, comma 1-bis, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 ; le societa' di gestione del risparmio di cui all' articolo 1, comma 1, lettera o), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 ; ((, a eccezione di quelle sotto soglia registrate di cui al medesimo articolo 1, comma 1, lettera o.2), del decreto legislativo n. 58 del 1998 ,)) le societa' finanziarie iscritte nell'albo di cui all' articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 ; le societa' finanziarie che controllano societa' finanziarie iscritte nell'albo di cui all' articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 , o gruppi finanziari iscritti nell'albo di cui all' articolo 110 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 ; le agenzie di prestito su pegno di cui all' articolo 112 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 ; gli istituti di moneta elettronica di cui al titolo V-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 ; gli istituti di pagamento di cui al titolo V-ter del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 , gli emittenti di token collegati ad attivita' autorizzati ai sensi dell' articolo 21 del regolamento (UE) 2023/1114, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023 ; i prestatori di servizi per le cripto-attivita' autorizzati ai sensi dell' articolo 63 del regolamento (UE) 2023/1114 ; (6)
d) le societa' che esercitano le imprese incluse nell'ambito di applicazione dell' articolo 88, commi 1 e 2, e quelle di cui all' articolo 95, commi 2 e 2-bis), del codice delle assicurazioni private ; (6)
e) le societa' incluse, secondo i metodi di consolidamento integrale, proporzionale e del patrimonio netto, nel bilancio consolidato redatto dalle societa' indicate alle lettere da a) a d), diverse da quelle che possono redigere il bilancio in forma abbreviata, ai sensi dell' articolo 2435-bis del codice civile , e diverse da quelle indicate alle lettere da a) a d);
f) le societa' diverse da quelle indicate alle lettere da a) ad e) e diverse da quelle che possono redigere il bilancio in forma abbreviata, ai sensi dell' articolo 2435-bis del codice civile , che redigono il bilancio consolidato;
g) le societa' diverse da quelle indicate alle lettere da a) ad f) e diverse da quelle che possono redigere il bilancio in forma abbreviata, ai sensi dell' articolo 2435-bis del codice civile .
--------------- AGGIORNAMENTO (6)
Il D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 139 ha disposto (con l'art. 12, comma 1) che le presenti modifiche si applicano ai bilanci relativi agli esercizi finanziari aventi inizio a partire dal 1 gennaio 2016.
Art. 2-bis
(( (Facolta' di applicazione) )) ((1. I soggetti di cui all'articolo 2 i cui titoli non siano ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato hanno facolta' di applicare i principi contabili di cui al presente decreto))
Art. 3
Bilancio consolidato 1. Le societa' di cui alle lettere a), b), c) e d) dell'articolo 2 redigono il bilancio consolidato in conformita' ai principi contabili internazionali, a partire dall'esercizio chiuso o in corso al 31 dicembre 2005.
2. Le societa' di cui alle lettere e) ed f) dell'articolo 2 hanno la facolta' di redigere il bilancio consolidato in conformita' ai principi contabili internazionali, a partire dall'esercizio chiuso o in corso al 31 dicembre 2005.
3. La scelta effettuata in esercizio della facolta' prevista dal comma 2 non e' revocabile, salvo circostanze eccezionali, adeguatamente illustrate nella nota integrativa, unitamente all'indicazione degli effetti sulla rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico consolidati. In ogni caso, il bilancio relativo all'esercizio nel corso del quale e' deliberata la revoca della scelta e' redatto in conformita' ai principi contabili internazionali.
Art. 4
Bilancio di esercizio 1. Le societa' di cui alle lettere a), b) e c) dell'articolo 2 redigono il bilancio di esercizio in conformita' ai principi contabili internazionali, a partire dall'esercizio chiuso o in corso al 31 dicembre 2006.
2. Le societa' di cui alle lettere a), b) e c) dell'articolo 2 hanno la facolta' di redigere il bilancio di esercizio in conformita' ai principi contabili internazionali, per l'esercizio chiuso o in corso al 31 dicembre 2005.
3. Le societa' di cui alla lettera d) dell'articolo 2, che emettono strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in mercati regolamentati di qualsiasi Stato membro dell'Unione europea e che non redigono il bilancio consolidato, redigono il bilancio di esercizio in conformita' ai principi contabili internazionali, a partire dall'esercizio chiuso o in corso al 31 dicembre 2006.
4. Le societa' di cui alla lettera e) dell'articolo 2 hanno la facolta' di redigere il bilancio di esercizio in conformita' ai principi contabili internazionali, a partire dall'esercizio chiuso o in corso al 31 dicembre 2005.
5. Le societa' di cui alla lettera f) dell'articolo 2 che esercitano la facolta' di cui all'articolo 3, comma 2, e le societa' di cui alla lettera g) dell'articolo 2 incluse, secondo i metodi di consolidamento integrale, proporzionale e del patrimonio netto, nel bilancio consolidato dalle prime redatto hanno la facolta' di redigere il bilancio di esercizio in conformita' ai principi contabili internazionali, a partire dall'esercizio chiuso o in corso al 31 dicembre 2005.
6. Le societa' di cui alla lettera g) dell'articolo 2, diverse da quelle di cui al precedente comma, hanno la facolta' di redigere il bilancio di esercizio in conformita' ai principi contabili internazionali.
6-bis. Le societa' di cui ai commi 1, 2 e 3 per le quali, successivamente alla redazione di un bilancio in conformita' ai principi contabili internazionali, vengono meno le condizioni per l'applicazione obbligatoria di tali principi, hanno la facolta' di continuare a redigere il bilancio in conformita' ai principi contabili internazionali.
7. La scelta effettuata in esercizio delle facolta' previste dai commi 4, 5, 6 e 6-bis non e' revocabile, salvo che ricorrano circostanze eccezionali, adeguatamente illustrate nella nota integrativa, unitamente all'indicazione degli effetti sulla rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico della societa'. In ogni caso, il bilancio relativo all'esercizio nel corso del quale e' deliberata la revoca della scelta e' redatto in conformita' ai principi contabili internazionali.
7-bis. I principi contabili internazionali, che sono adottati con regolamenti UE entrati in vigore successivamente al 31 dicembre 2010, si applicano nella redazione dei bilanci d'esercizio con le modalita' individuate a seguito della procedura prevista nel comma 7-ter.
7-ter. Con decreto del Ministro della giustizia, emanato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore dei regolamenti UE di cui al comma 7-bis, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, acquisito il parere dell'Organismo italiano di contabilita' e sentiti la Banca d'Italia, la CONSOB e l'ISVAP, sono stabilite eventuali disposizioni applicative volte a realizzare, ove compatibile, il coordinamento tra i principi medesimi e la disciplina di cui al titolo V del libro V del codice civile , con particolare riguardo alla funzione del bilancio di esercizio.
7-quater. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede, ove necessario, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 7-ter, ad emanare eventuali disposizioni di coordinamento per la determinazione della base imponibile dell'IRES e dell'IRAP. In caso di mancata emanazione del decreto di cui al comma 7-ter, le disposizioni di cui al periodo precedente sono emanate entro centocinquanta giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento UE.
((7-quinquies. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede, ove necessario, entro centocinquanta giorni dalla data di approvazione o aggiornamento dei principi contabili di cui al comma 1 dell'articolo 9-bis, ad emanare eventuali disposizioni di coordinamento per la determinazione della base imponibile dell'IRES e dell'IRAP))
Art. 5
Redazione del bilancio di esercizio e consolidato secondo i principi contabili internazionali 1. Se, in casi eccezionali, l'applicazione di una disposizione prevista dai principi contabili internazionali e' incompatibile con la rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, di quella finanziaria e del risultato economico, la disposizione non e' applicata. Nel bilancio d'esercizio gli eventuali utili derivanti dalla deroga sono iscritti in una riserva non distribuibile se non in misura corrispondente al valore recuperato.
2. Il bilancio di esercizio e il bilancio consolidato secondo i principi contabili internazionali sono redatti in euro, in conformita' a quanto disposto dall' articolo 16 del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213 .
Nota all'art. 5:
- Si riporta il testo dell' art. 16 del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213 (Disposizioni per l'introduzione dell'EURO nell'ordinamento nazionale, a norma dell' art. 1, comma 1, della legge 17 dicembre 1997, n. 433 ).
«Art. 16 (Adozione dell'euro quale moneta di conto). - 1. A decorrere dal 1° gennaio 1999 le imprese possono ad ogni effetto adottare l'euro quale moneta di conto al posto della lira. A decorrere dal 1° gennaio 2002 l'adozione dell'euro e' obbligatoria.
2. Quando l'euro e' utilizzato come moneta di conto, i documenti contabili obbligatori a rilevanza esterna riferiti ad una data compresa tra il 1° gennaio 1999 e il 31 dicembre 2001 possono essere ad ogni effetto redatti e pubblicati in euro. I documenti contabili obbligatori a rilevanza esterna riferiti a date successive devono essere redatti e pubblicati in euro.
3. Per le banche, le societa' finanziarie, le imprese di assicurazione, le societa' emittenti gli strumenti finanziari negoziati sui mercati regolamentati italiani di cui all' art. 1, comma 2, lettere a) e b), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e le rispettive imprese controllate, cosi' come definite dalle norme che disciplinano il bilancio consolidato, la facolta' di redigere e pubblicare ad ogni effetto in euro i documenti contabili obbligatori a rilevanza esterna riferiti al periodo transitorio puo' essere esercitata anche quando l'euro non e' utilizzato come moneta di conto.
4. Nel periodo transitorio, dalla data di riferimento del primo documento contabile obbligatorio a rilevanza esterna redatto in euro, tutti i documenti riferiti a quella data e a date successive sono redatti in euro, salvo che ricorrano particolari ragioni da illustrare nei documenti anzidetti.
5. I dati comparativi, originariamente espressi in lire, da includere nei documenti contabili obbligatori a rilevanza esterna espressi in euro sono convertiti in euro adottando il tasso di conversione con la lira.
6. Il saldo delle differenze dovute alla traduzione in euro dei valori di conto espressi in lire puo' essere imputato direttamente in una riserva.
7. Ai documenti contabili obbligatori a rilevanza esterna redatti in euro nel periodo transitorio si applicano le disposizioni del comma 8.
8. A decorrere dal 1° gennaio 2002:
a) - f) (omissis);
g) alle societa' quotate, diverse da quelle soggette alle norme di cui alle lettere da c) ad f), la Consob puo' imporre che la nota integrativa del bilancio d'impresa e il bilancio consolidato siano redatti in migliaia di euro oppure consentire o imporre un grado di sintesi maggiore delle migliaia.».
Art. 6
Distribuzione di utili e riserve 1. Le societa' che redigono il bilancio di esercizio secondo i principi contabili internazionali non possono distribuire:
a) utili d'esercizio in misura corrispondente alle plusvalenze iscritte nel conto economico, al netto del relativo onere fiscale e diverse da quelle riferibili agli strumenti finanziari di negoziazione ((se risultanti dal bilancio)) e all'operativita' in cambi e di copertura, che discendono dall'applicazione del criterio del valore equo (fair value) o del patrimonio netto; ((9)) b) riserve del patrimonio netto costituite e movimentate ((a seguito della valutazione delle attivita' e passivita' al valore equo (fair value) rilevata nelle altre componenti del prospetto della redditivita' complessiva)) . ((9)) 2. Gli utili corrispondenti alle plusvalenze di cui al comma 1, lettera a), sono iscritti in una riserva indisponibile. In caso di utili di esercizio di importo inferiore a quello delle plusvalenze, la riserva e' integrata, per la differenza, utilizzando le riserve di utili disponibili o, in mancanza, accantonando gli utili degli esercizi successivi.
3. La riserva di cui al comma 2 si riduce in misura corrispondente all'importo delle plusvalenze realizzate, anche attraverso l'ammortamento, o divenute insussistenti per effetto della svalutazione.
((3-bis. Le riserve di cui al comma 1, lettera b), si riducono in maniera corrispondente all'importo delle plusvalenze e minusvalenze realizzate)) ((9)) 4. Le riserve di cui ai commi 1, lettera b), e 2 sono indisponibili anche ai fini dell'imputazione a capitale e degli utilizzi previsti dagli articoli 2350, terzo comma, 2357, primo comma, ((2358, sesto comma)) , 2359-bis, primo comma, 2432, 2478-bis, quarto comma, del codice civile . ((9)) ((5. Le riserve di cui ai commi 1, lettera b), e 2 possono essere utilizzate per la copertura delle perdite di esercizio solo dopo aver utilizzato le riserve di utili disponibili e la riserva legale. In tale caso esse sono reintegrate accantonando gli utili degli esercizi successivi)) ((9)) 6. Non si possono distribuire utili fino a quando la riserva di cui al comma 2 ha un importo inferiore a quello delle plusvalenze di cui al comma 1, lettera a), esistenti alla data di riferimento del bilancio.
-------------- AGGIORNAMENTO (9)
Il D.L. 25 marzo 2019, n. 22 , convertito con modificazioni dalla L. 20 maggio 2019, n. 41 , ha disposto (con l'art. 19-quater, comma 5) che "Le disposizioni del presente articolo si applicano al bilancio di esercizio e al bilancio consolidato a partire dal primo esercizio successivo a quello chiuso o in corso al 31 dicembre 2018".
Art. 7
Disciplina delle variazioni di patrimonio netto rilevate nello stato patrimoniale di apertura del primo bilancio di esercizio redatto secondo i principi contabili internazionali 1. Alle variazioni di patrimonio netto rilevate nello stato patrimoniale di apertura del primo bilancio di esercizio redatto secondo i principi contabili internazionali si applicano le disposizioni dei commi seguenti.
2. Le riserve da valutazione relative ((alle attivita' e passivita')) valutate al valore equo (fair value) ((nelle altre componenti del prospetto della redditivita' complessiva)) hanno il regime di movimentazione e indisponibilita' previsto per le riserve di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b). ((9)) 3. Il saldo delle differenze positive e negative di valore relative agli strumenti finanziari di negoziazione e all'operativita' in cambi e di copertura e' imputato alle riserve disponibili di utili.
4. L'incremento patrimoniale dovuto al ripristino del costo storico delle attivita' materiali ammortizzate negli esercizi precedenti quello di prima applicazione dei principi contabili internazionali e che per i principi contabili internazionali non sono soggette ad ammortamento e' imputato alle riserve disponibili di utili.
5. L'incremento patrimoniale dovuto all'insussistenza di svalutazioni e accantonamenti per rischi e oneri iscritti nel conto economico degli esercizi precedenti quello di prima applicazione dei principi contabili internazionali e' imputato alle riserve disponibili di utili.
6. L'incremento patrimoniale dovuto alla iscrizione delle attivita' materiali al valore equo (fair value) quale sostituto del costo e' imputato a capitale o a una specifica riserva. La riserva, ove non venga imputata al capitale, puo' essere ridotta soltanto con l'osservanza delle disposizioni dei commi secondo e terzo dell'articolo 2445 del codice civile . In caso di utilizzazione della riserva a copertura di perdite, non si puo' fare luogo a distribuzione di utili fino a quando la riserva non e' reintegrata o ridotta in misura corrispondente con deliberazione dell'assemblea straordinaria, non applicandosi le disposizioni dei commi secondo e terzo dell'articolo 2445 del codice civile .
7. Il saldo delle differenze positive e negative di valore sulle attivita' e passivita' diverse da quelle indicate ai commi da 1 a 6 e' imputato, se positivo, a una specifica riserva indisponibile del patrimonio netto. Negli esercizi successivi la riserva si libera per la parte che eccede le differenze positive sussistenti alla data di riferimento del bilancio.
-------------- AGGIORNAMENTO (9)
Il D.L. 25 marzo 2019, n. 22 , convertito con modificazioni dalla L. 20 maggio 2019, n. 41 , ha disposto (con l'art. 19-quater, comma 5) che "Le disposizioni del presente articolo si applicano al bilancio di esercizio e al bilancio consolidato a partire dal primo esercizio successivo a quello chiuso o in corso al 31 dicembre 2018".
Art. 7-bis
(Disciplina degli effetti contabili connessi con il passaggio dai principi contabili internazionali alla normativa nazionale) 1. Agli effetti contabili connessi con il passaggio dai principi contabili internazionali alla normativa nazionale, rilevati dai soggetti indicati nell'articolo 2-bis, si applicano le disposizioni dei commi seguenti.
2. Se il saldo degli effetti contabili connessi con il passaggio dai principi contabili internazionali alla normativa nazionale e' positivo, il saldo e' iscritto in una riserva indisponibile.
Quest'ultima:
a) si riduce in misura corrispondente all'importo delle plusvalenze realizzate, anche attraverso l'ammortamento, o divenute insussistenti per effetto della svalutazione;
b) e' indisponibile anche ai fini dell'imputazione a capitale e degli utilizzi previsti dagli articoli 2350, terzo comma, 2357, primo comma, 2358, sesto comma, 2359-bis, primo comma, 2432 e 2478-bis, quarto comma, del codice civile ;
c) puo' essere utilizzata per la copertura delle perdite di esercizio solo dopo l'utilizzo delle riserve di utili disponibili e della riserva legale. In tale caso essa deve essere reintegrata accantonando gli utili degli esercizi successivi.
3. Alle fattispecie di cui al presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 13 del presente decreto e quelle di cui all' articolo 15, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 , convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 . (14) ((16))
(9)
-------------- AGGIORNAMENTO (9)
Il D.L. 25 marzo 2019, n. 22 , convertito con modificazioni dalla L. 20 maggio 2019, n. 41 , ha disposto (con l'art. 19-quater, comma 5) che "Le disposizioni del presente articolo si applicano al bilancio di esercizio e al bilancio consolidato a partire dal primo esercizio successivo a quello chiuso o in corso al 31 dicembre 2018". -------------- AGGIORNAMENTO (14)
Il D.Lgs. 13 dicembre 2024, n. 192 , ha disposto (con l'art. 13, comma 1, lettera a)) che dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023 non trova piu' applicazione il comma 3 del presente articolo. -------------- AGGIORNAMENTO (16)
Il D.Lgs. 19 giugno 2026, n. 117 ha disposto (con l'art. 374, comma 7, lettera a)) che dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023 non trova piu' applicazione il comma 3 del presente articolo.
Art. 8
Patrimoni destinati 1. Se il bilancio di esercizio o il bilancio consolidato sono redatti, ai sensi del presente decreto, in conformita' ai principi contabili internazionali, ad essi e' allegato, per ciascun patrimonio destinato costituito ai sensi dell' articolo 2447-bis, primo comma, lettera a), del codice civile , un separato rendiconto redatto in conformita' ai principi contabili internazionali.
(( 1-bis. In deroga a quanto previsto dal comma 1, i rendiconti dei patrimoni destinati costituiti ai sensi dell' articolo 114-novies, comma 4, del decreto legislativo n. 385 del 1993 sono sempre redatti in conformita' ai principi contabili internazionali. ))
Art. 9
Poteri delle autorita' 1. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 18 AGOSTO 2015, N. 139 )) . ((6)) 2. COMMA ABROGATO DAL D. LGS. 7 SETTEMBRE 2005, N. 209 .
3. La Commissione nazionale per le societa' e la borsa predispone gli schemi di bilancio per le societa' di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 2, diverse da quelle di cui alle lettere c) e d) del comma 1 dell'articolo 2.
--------------- AGGIORNAMENTO (6)
Il D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 139 ha disposto (con l'art. 12, comma 1) che la presente modifica si applica ai bilanci relativi agli esercizi finanziari aventi inizio a partire dal 1 gennaio 2016.
Art. 9-bis
(Ruolo e funzioni dell' Organismo Italiano di Contabilita') 1. L 'organismo Italiano di Contabilita', istituto nazionale per i principi contabili:
a) emana i principi contabili nazionali, ispirati alla migliore prassi operativa, per la redazione dei bilanci secondo le disposizioni del codice civile ;
b) fornisce supporto all'attivita' del Parlamento e degli Organi Governativi in materia di normativa contabile cd esprime pareri, quando cio' e' previsto da specifiche disposizioni di legge o dietro richiesta di altre istituzioni pubbliche;
c) ((partecipa al processo di elaborazione di principi e standard in materia di informativa contabile e di sostenibilita' a livello europeo e internazionale, intrattenendo rapporti con la International Financial Reporting Standards Foundation (IFRS Foundation), con l'European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG) e con gli organismi di altri Paesi preposti alle medesime attivita')) .
Con riferimento alle attivita' di cui alle a), b) e c), si coordina con le Autorita' nazionali che hanno competenze in materia contabile.
2. Nell'esercizio delle proprie funzioni l'Organismo Italiano di Contabilita' persegue finalita' di interesse pubblico, agisce in modo indipendente e adegua il proprio statuto ai canoni di efficienza e di economicita'. Esso riferisce annualmente al Ministero dell'economia e delle finanze sull 'attivita' svolta.
Art. 9-ter
(Finanziamento dell'Organismo Italiano di Contabilita') 1. Al finanziamento dell'Organismo italiano di contabilita', fondazione di diritto privato avente piena autonomia statutaria, concorrono le imprese attraverso contributi derivanti dall'applicazione di una maggiorazione dei diritti di segreteria dovuti alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura con il deposito dei bilanci presso il registro delle imprese ai sensi dell' articolo 18, comma 1, lettera e), della legge 29 dicembre 1993, n. 580 .
2. Il Collegio dei fondatori dell'Organismo Italiano di Contabilita' stabilisce annualmente il fabbisogno di finanziamento dell'Organismo Italiano Contabilita' nonche' le quote di finanziamento di cui al comma 1 da destinare ((alla IFRS Foundation)) e all 'European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG).
3. 11 Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, provvede con decreto, ai sensi dell' articolo 18, comma 2, della legge 29 dicembre 1993, n. 580 , a definire la misura della maggiorazione di cui al comma 1 sulla base delle indicazioni di fabbisogno trasmesse dall'Organismo Italiano Contabilita'. Con lo stesso decreto sono individuate le modalita' di corresponsione delle relative somme all'Organismo Italiano Contabilita' tramite il sistema camerale.
Art. 10
Modifiche al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87 1. Al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87 , sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 1, comma 1, lettera e), le parole «operanti nel settore finanziario previsti dal titolo V» sono sostituite dalle seguenti: «di cui ai titoli V e V-bis»;
b) all'articolo 25, comma 1, dopo la lettera a) e' inserita la seguente: «a-bis) la banca, non ricompresa in un gruppo bancario, che controlla altre imprese;».
Note all'art. 10:
- Il testo degli articoli 1 e 25 del citato decreto legislativo n. 87 del 1992 , come modificati dal presente decreto legislativo:
«Art. 1 (Ambito d'applicazione). - 1. Le disposizioni del presente decreto si applicano:
a) alle banche;
b) alle societa' di gestione previste dalla legge 23 marzo 1983, n. 77 ;
c) alle societa' finanziarie capogruppo dei gruppi bancari iscritti nell'albo;
d) alle societa' previste dalla legge 2 gennaio 1991, n. 1 ;
e) ai soggetti di cui ai titoli V e V-bis del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia emanato ai sensi dell' art. 25, comma 2, della legge 19 febbraio 1992, n. 142 , nonche' alle societa' esercenti altre attivita' finanziarie indicate nell'art. 59, comma 1, lettera b), dello stesso testo unico.
2. Il Ministro del tesoro con riferimento ai soggetti previsti nel comma 1, lettera e), stabilisce criteri di esclusione dall'applicazione del presente decreto con particolare riguardo all'incidenza dell'attivita' di carattere finanziario su quella complessivamente svolta, ai soggetti nei cui confronti l'attivita' e' esercitata, alla composizione finanziaria o meno del portafoglio partecipativo, all'esigenza di evitare criteri e tecniche di redazione disomogenei ai fini della predisposizione del bilancio consolidato.
3. Ai fini del presente decreto, l'attivita' di assunzione di partecipazioni al fine di successivi smobilizzi e' in ogni caso considerata attivita' finanziaria.
4. Per l'applicazione del presente decreto i soggetti previsti dal comma 1 sono definiti enti creditizi e finanziari.
5. Per le societa' disciplinate dalla legge 2 gennaio 1991, n. 1 , le norme previste dal presente decreto sono attuate, avuto riguardo alla specialita' della disciplina della legge stessa, con disposizioni emanate dalla Banca d'Italia sentita la Commissione nazionale per le societa' e la borsa (CONSOB).».
«Art. 25 (Impresa capogruppo). - 1. Agli effetti dell'art. 24 e' impresa capogruppo:
a) l'ente creditizio o la societa' finanziaria capogruppo di un gruppo bancario iscritto nell'albo previsto dall'art. 64 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia;
a-bis) la banca non ricompresa in un gruppo bancario, che controlla altre imprese;
b) l'ente finanziario che controlla imprese di cui all'art. 28, comma 1, lettere a) e b), e che non sia a sua volta controllato da enti creditizi e finanziari tenuti alla redazione del bilancio consolidato.
2. Restano salve le disposizioni riguardanti gli enti e le societa' che abbiano emesso titoli quotati in borsa.».
Art. 11
Disposizioni tributarie 1. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 , sono apportate le seguenti modifiche:
a) nell'articolo 83, comma 1, dopo le parole: "d'imposta,", sono inserite le seguenti: "aumentato o diminuito dei componenti che per effetto dei principi contabili internazionali sono imputati direttamente a patrimonio";
b) nell'articolo 102, comma 7, il primo periodo e' sostituito dal seguente: "Per i beni concessi in locazione finanziaria l'impresa concedente che imputa a conto economico i relativi canoni deduce quote di ammortamento determinate in ciascun esercizio nella misura risultante dal relativo piano di ammortamento finanziario e non e' ammesso l'ammortamento anticipato; indipendentemente dai criteri di contabilizzazione, per l'impresa utilizzatrice e' ammessa la deduzione dei canoni di locazione a condizione che la durata del contratto non sia inferiore a otto anni, se questo ha per oggetto beni immobili, e alla meta' del periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente stabilito a norma del comma 2, in relazione all'attivita' esercitata dall'impresa stessa, se il contratto ha per oggetto beni mobili.";
c) nell'articolo 108, comma 3, e' aggiunto in fine il seguente periodo: "Le medesime spese, non capitalizzabili per effetto dei principi contabili internazionali, sono deducibili in quote costanti nell'esercizio in cui sono state sostenute e nei quattro successivi.";
d) nell'articolo 109, comma 4, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) nell'alinea, dopo il primo periodo, e' inserito il seguente: "Si considerano imputati a conto economico i componenti imputati direttamente a patrimonio per effetto dei principi contabili internazionali.";
2) nella lettera b) il secondo periodo e' sostituito dal seguente: "Gli ammortamenti dei beni materiali e immateriali, le altre rettifiche di valore, gli accantonamenti e le differenze tra i canoni di locazione finanziaria di cui all'articolo 102, comma 7, e la somma degli ammortamenti dei beni acquisiti in locazione finanziaria e degli interessi passivi che derivano dai relativi contratti imputati a conto economico sono deducibili se in apposito prospetto della dichiarazione dei redditi e' indicato il loro importo complessivo, i valori civili e fiscali dei beni e quelli dei fondi.";
e) all'articolo 110, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1:
a) alla lettera b), il secondo periodo e' sostituito dal seguente: "Tuttavia per i beni materiali e immateriali strumentali per l'esercizio dell'impresa si comprendono nel costo gli interessi passivi iscritti in bilancio ad aumento del costo stesso per effetto di disposizioni di legge.";
b) la lettera c) e' sostituita dalla seguente: "c) Il costo dei beni rivalutati, diversi da quelli di cui all'articolo 85, comma 1, lettere a), b) ed e), non si intende comprensivo delle plusvalenze iscritte, ad esclusione di quelle che per disposizione di legge non concorrono a formare il reddito. Per i beni indicati nella citata lettera e) che costituiscono immobilizzazioni finanziarie le plusvalenze iscritte non concorrono a formare il reddito per la parte eccedente le minusvalenze dedotte;";
2) il comma 3 e' sostituito dal seguente: "3. La valutazione secondo il cambio alla data di chiusura dell'esercizio dei crediti e debiti in valuta, anche sotto forma di obbligazioni, di titoli cui si applica la disciplina delle obbligazioni ai sensi del codice civile o di altre leggi o di titoli assimilati, non assume rilevanza. Si tiene conto della valutazione al cambio della data di chiusura dell'esercizio delle attivita' e delle passivita' per le quali il rischio di cambio e' coperto, qualora i contratti di copertura siano anche essi valutati in modo coerente secondo il cambio di chiusura dell'esercizio.";
3) il comma 4 e' abrogato;
f) l'articolo 112 e' sostituito dal seguente:
"Art. 112 (Operazioni fuori bilancio). - 1. Si considerano operazioni "fuori bilancio":
a) i contratti di compravendita non ancora regolati, a pronti o a termine, di titoli e valute;
b) i contratti derivati con titolo sottostante;
c) i contratti derivati su valute;
d) i contratti derivati senza titolo sottostante collegati a tassi di interesse, a indici o ad altre attivita'.
2. Alla formazione del reddito concorrono i componenti positivi e negativi che risultano dalla valutazione delle operazioni "fuori bilancio" in corso alla data di chiusura dell'esercizio.
3. I componenti negativi di cui al comma 2 non possono essere superiori alla differenza tra il valore del contratto o della prestazione alla data della stipula o a quella di chiusura dell'esercizio precedente e il corrispondente valore alla data di chiusura dell'esercizio. Per la determinazione di quest'ultimo valore, si assume:
a) per i contratti uniformi a termine negoziati in mercati regolamentari italiani o esteri, l'ultima quotazione rilevata entro la chiusura dell'esercizio;
b) per i contratti di compravendita di titoli il valore determinato ai sensi delle lettere a) e b) del comma 4 dell'articolo 94;
c) per i contratti di compravendita di valute, il tasso di cambio a pronti, corrente alla data di chiusura dell'esercizio, se si tratta di operazioni a pronti non ancora regolate, il tasso di cambio a termine corrente alla suddetta data per scadenze corrispondenti a quelle delle operazioni oggetto di valutazione, se si tratta di operazioni a termine;
d) in tutti gli altri casi, il valore determinato secondo i criteri di cui alla lettera c) del comma 4 dell'articolo 9.
4. Se le operazioni di cui al comma 1 sono poste in essere con finalita' di copertura di attivita' o passivita', ovvero sono coperte da attivita' o passivita', i relativi componenti positivi e negativi derivanti da valutazione o da realizzo concorrono a formare il reddito secondo le medesime disposizioni che disciplinano i componenti positivi e negativi, derivanti da valutazione o da realizzo, delle attivita' o passivita' rispettivamente coperte o di copertura.
5. Se le operazioni di cui al comma 2 sono poste in essere con finalita' di copertura dei rischi relativi ad attivita' e passivita' produttive di interessi, i relativi componenti positivi e negativi concorrono a formare il reddito, secondo lo stesso criterio di imputazione degli interessi, se le operazioni hanno finalita' di copertura di rischi connessi a specifiche attivita' e passivita', ovvero secondo la durata del contratto, se le operazioni hanno finalita' di copertura di rischi connessi ad insiemi di attivita' e passivita'.
6. Salvo quanto previsto dai principi contabili internazionali, ai fini del presente articolo l'operazione si considera con finalita' di copertura quando ha lo scopo di proteggere dal rischio di avverse variazioni dei tassi di interesse, dei tassi di cambio o dei prezzi di mercato il valore di singole attivita' o passivita' in bilancio o "fuori bilancio" o di insiemi di attivita' o passivita' in bilancio o "fuori bilancio".".
2. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 24 DICEMBRE 2007, N. 244 )) .
Art. 12
Determinazione dell'Irap 1. I soggetti che adottano i principi contabili internazionali, nelle more dell'adozione del regolamento di cui al secondo periodo, determinano il valore della produzione netta ai fini dell'applicazione delle disposizioni in materia di imposta regionale sulla produzione di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 , assumendo i componenti positivi e negativi sulla base degli schemi di bilancio adottati in assenza dei predetti principi contabili internazionali. Nel rispetto dei vincoli dell'invarianza di gettito con riguardo a ciascuna delle categorie di contribuenti assoggettati all'imposta di cui allo stesso decreto n. 446 del 1997, con decreto regolamento, adottato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, e' disciplinata la determinazione del valore della produzione sulla base dei nuovi schemi di bilancio adottati in applicazione dei principi contabili internazionali.
2. Nell' articolo 11-bis del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 , il comma 1, primo periodo, e' sostituito dal seguente: «1. I componenti positivi e negativi che concorrono alla formazione del valore della produzione, cosi' come determinati ai sensi degli articoli 5, 6, 7, 8 e 11, aumentati o diminuiti dei componenti che per effetto dei principi contabili internazionali sono imputati direttamente a patrimonio, si assumono apportando ad essi le variazioni in aumento o in diminuzione previste ai fini delle imposte sui redditi.».
Nota all'art. 12:
- Si riporta il testo dell' art. 11-bis del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 , (Istituzione dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonche' riordino della disciplina dei tributi locali), come modificato dal decreto qui pubblicato:
«Art. 11-bis (Variazioni fiscali del valore della produzione netta). - 1. I componenti positivi e negativi che concorrono alla formazione del valore della produzione, cosi' come determinati ai sensi degli articoli 5, 6, 7, 8 e 11, aumentati o diminuiti dei componenti che per effetto dei principi contabili internazionali sono imputati direttamente a patrimonio, si assumono apportando ad essi le variazioni in aumento o in diminuzione previste ai fini delle imposte sui redditi. Tuttavia, non si applicano le disposizioni degli articoli 58, 63, e 75, commi 5, seconda parte, e 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e dell'art. 17, comma 4 , del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 . Le erogazioni liberali, comprese quelle previste dall'art. 65, comma 2, del predetto testo unico delle imposte sui redditi, non sono ammesse in deduzione.
2. Ai componenti indicati nel comma 1 vanno aggiunti i ricavi, le plusvalenze e gli altri componenti positivi di cui agli articoli 53, comma 2, 54, comma 1, lettera d), e 76, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 .».
Art. 13
Disposizioni transitorie 1. Le disposizioni degli articoli 83 e 109, comma 4, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 , come modificati dall'articolo 11 del presente decreto, si applicano anche ai componenti imputati direttamente a patrimonio nel primo esercizio di applicazione dei principi contabili internazionali.
2. Le societa' che, nell'esercizio di prima applicazione dei principi contabili internazionali, anche per opzione, cambiano la valutazione dei beni fungibili passando dai criteri indicati nell'articolo 92, commi 2 e 3, del testo unico delle imposte sui redditi approvato dal decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 , a quelli previsti dai citati principi contabili, possono continuare ad adottare ai fini fiscali i precedenti criteri di valutazione. Tale disposizione si applica ai soggetti che hanno adottato i suddetti criteri per i tre periodi d'imposta precedenti a quello di prima applicazione dei principi contabili internazionali o dal minore periodo che intercorre dalla costituzione.
3. Le societa' che, nell'esercizio di prima applicazione dei principi contabili internazionali, anche per opzione, cambiano la valutazione delle opere, forniture e servizi di durata ultrannuale in corso di esecuzione di cui all'articolo 93 del citato testo unico, passando dal criterio del costo a quello dei corrispettivi pattuiti, possono per tali commesse continuare ad adottare ai fini fiscali i precedenti criteri di valutazione.
4. Le disposizioni dei commi 2 e 3 si applicano su opzione del contribuente, da esercitare nella dichiarazione dei redditi; detta opzione non e' revocabile.
5. Il ripristino e l'eliminazione nell'attivo patrimoniale in sede di prima applicazione dei principi contabili internazionali, rispettivamente, di costi gia' imputati al conto economico di precedenti esercizi e di quelli iscritti e non piu' capitalizzabili non rilevano ai fini della determinazione del reddito ne' del valore fiscalmente riconosciuto; resta ferma per questi ultimi la deducibilita' sulla base dei criteri applicabili negli esercizi precedenti.
6. L'eliminazione nel passivo patrimoniale, in sede di prima applicazione dei principi contabili internazionali, di fondi di accantonamento, considerati dedotti per effetto dell'applicazione delle disposizioni degli articoli 115, comma 11, 128 e 141, del testo unico delle imposte sui redditi, non rileva ai fini della determinazione del reddito; resta ferma l'indeducibilita' degli oneri a fronte dei quali detti fondi sono stati costituiti, nonche' l'imponibilita' della relativa sopravvenienza nel caso del mancato verificarsi degli stessi.
7. Le disposizioni del presente decreto hanno effetto anche per i periodi di imposta antecedenti alla prima applicazione dei principi contabili internazionali per quelle imprese che, in tutto o in parte, abbiano redatto conformemente ad essi le relative dichiarazioni; restano salvi gli accertamenti e le liquidazioni d'imposta divenuti definitivi.
(14) ((16)) -------------- AGGIORNAMENTO (14)
Il D.Lgs. 13 dicembre 2024, n. 192 , ha disposto (con l'art. 13, comma 1, lettera a)) che dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023 non trova piu' applicazione il presente articolo. -------------- AGGIORNAMENTO (16)
Il D.Lgs. 19 giugno 2026, n. 117 ha disposto (con l'art. 374, comma 7, lettera a)) che dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023 non trova piu' applicazione il presente articolo.
Art. 14
Entrata in vigore 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 28 febbraio 2005 CIAMPI Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Buttiglione, Ministro per le politiche comunitarie Siniscalco, Ministro dell'economia e delle finanze Castelli, Ministro della giustizia Visto, il Guardasigilli: Castelli