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097G0478

IT - Decreti Legislativi

097G0478

Istituzione dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonche' riordino della disciplina dei tributi locali. (DECRETO LEGISLATIVO 15 dicembre 1997 n. 446)

Art. 1 - Istituzione dell'imposta

Istituzione dell'imposta 1. E' istituita l'imposta regionale sulle attivita' produttive esercitate nel territorio delle regioni.
2. L'imposta ha carattere reale e non e' deducibile ai fini delle imposte sui redditi.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L' art. 76 della Costituzione regola la delega al Governo dell'esercizio della funzione legislativa e stabilisce che essa non puo' avvenire se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.
- L' art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
- Si riporta il testo dei commi 13 , 15 , 16 , 143 , 144 , 145 , 146 , 147 , 148 , 149 e 151 dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica):
"Art. 3 (Disposizioni in materia di entrata). - 1-12 (Omissis).
13. Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, e' istituita una commissione composta da quindici senatori e quindici deputati, nominati rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati nel rispetto della proporzione esistente tra i gruppi parlamentari, sulla base delle designazioni dei gruppi medesimi.
14. (Omissis).
15. La commissione puo' chiedere una sola volta ai Presidenti delle Camere una proroga di venti giorni per l'adozione del parere, qualora cio' si renda necessario per la complessita' della materia o per il numero di schemi trasmessi nello stesso periodo all'esame della commissione.
16. Qualora sia richiesta, ai sensi del comma 15, la proroga per l'adozione del parere, e limitatamente alle materie per cui essa sia concessa, i termini per l'esercizio della delega sono prorogati di venti giorni.
Trascorso il termine di cui al comma 14 ovvero quello prorogato ai sensi del comma 15, il parere si intende espresso favorevolmente.
17-142 (Omissis).
143. Il Governo della Repubblica e' delegato ad emanare, entro undici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, al fine di semplificare e razionalizzare gli adempimenti dei contribuenti, di ridurre il costo del lavoro e il prelievo complessivo che grava sui redditi da lavoro autonomo e di impresa minore, nel rispetto dei principi costituzionali del concorso alle spese pubbliche in ragione della capacita' contributiva e dell'autonomia politica e finanziaria degli enti territoriali, uno o piu' decreto legislativi contenenti disposizioni, anche in materia di accertamento, di riscossione, di sanzioni, di contenzioso e di ordinamento e funzionamento dell'amministrazione finanziaria dello Stato, delle regioni, delle province autonome e degli enti locali, occorrenti per le seguenti riforme del sistema tributario:
a) istituzione dell'imposta regionale sulle attivita' produttive e di una addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche con una aliquota compresa tra lo 0,5 e l'1 per cento e contemporanea abolizione:
1) dei contributi per il Servizio sanitario nazionale di cui all' articolo 31 della legge 28 febbraio 1986, n. 41 , e successive modificazioni, del contributo dello 0,2 per cento di cui all' articolo 1, terzo comma, della legge 31 dicembre 1961, n. 1443 , e all'articolo 20, ultimo comma, della legge 12 agosto 1962, n. 1338 , e della quota di contributo per l'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi eccedente quella prevista per il finanziamento delle prestazioni economiche della predetta assicurazione di cui all' articolo 27 della legge 9 marzo 1989, n. 88 ;
2) dell'imposta locale sui redditi, di cui al titolo III del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 ;
3) dell'imposta comunale per l'esercizio di imprese e di arti e professioni, di cui al titolo I del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66 , convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144 ;
4) della tassa sulla concessione governativa per l'attribuzione del numero di partita IVA, di cui all'articolo 24 della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641 ;
5) dell'imposta sul patrimonio netto delle imprese, istituita con decreto-legge 30 settembre 1992, n. 394 , convertito, con modificazioni, dalla legge 26 novembre 1992, n. 461 ;
b) revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'imposta sul reddito delle persone fisiche;
c) previsione di una disciplina transitoria volta a garantire la graduale sostituzione del gettito dei tributi soppressi e previsione di meccanismi perequativi fra le regioni tesi al riequilibrio degli effetti finanziari derivanti dalla istituzione dell'imposta e dell'addizionale di cui alla lettera a);
d) previsione per le regioni della facolta' di non applicare le tasse sulle concessioni regionali;
e) revisione della disciplina degli altri tributi locali e contemporanea abolizione:
1) delle tasse sulla concessione comunale, di cui all' articolo 8 del decreto-legge 10 novembre 1978, n. 702 , convertito, con modificazioni, dalla legge 8 gennaio 1979, n. 3 ;
2) delle tasse per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e all'articolo 5 della legge 16 maggio 1970, n. 281 ;
3) della addizionale comunale e provinciale sul consumo della energia elettrica, di cui all' articolo 24 del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55 , convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131 ;
4) dell'imposta erariale di trascrizione, iscrizione e annotazione dei veicoli al pubblico registro automobilistico di cui alla legge 23 dicembre 1977, n. 952 ;
5) dell'addizionale provinciale all'imposta erariale di trascrizione di cui all' articolo 3, comma 48, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 ;
f) revisione della disciplina relativa all'imposta di registro per gli atti di natura traslativa o dichiarativa aventi per oggetto veicoli a motore da sottoporre alle formalita' di trascrizione, iscrizione e annotazione al pubblico registro automobilistico;
attribuzione ai comuni delle somme riscosse per le imposte di registro, ipotecaria e catastale in relazione agli atti di trasferimento a titolo oneroso, compresi quelli giudiziari, della proprieta' di immobili nonche' quelli traslativi o costitutivi di diritti reali sugli stessi;
g) previsione di adeguate forme di finanziamento delle citta' metropolitane di cui all' articolo 18 della legge 8 giugno 1990, n. 142 ; attraverso l'attribuzione di gettito di tributi regionali e locali in rapporto alle funzioni assorbite.
144. Le disposizioni del decreto legislativo da emanare per l'istituzione dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, di cui al comma 143, lettera a), sono informate ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) previsione del carattere reale dell'imposta;
b) applicazione dell'imposta in relazione all'esercizio di una attivita' organizzata per la produzione di beni o servizi, nei confronti degli imprenditori individuali, delle societa', degli enti commerciali e non commerciali, degli esercenti arti e professioni, dello Stato e delle altre amministrazioni pubbliche;
c) determinazione della base imponibile in base al valore aggiunto prodotto nel territorio regionale e risultante dal bilancio, con le eventuali variazioni previste per le imposte erariali sui redditi e, per le imprese non obbligate alla redazione del bilancio, dalle dichiarazioni dei redditi; in particolare determinazione della base imponibile;
1) per le imprese diverse da quelle creditizie, finanziarie ed assicurative, sottraendo dal valore della produzione di cui alla lettera A) del primo comma dell'articolo 2425 del codice civile , riguardante i criteri di redazione del conto economico del bilancio di esercizio delle societa' di capitali, i costi della produzione di cui al primo comma, lettera B), numeri 6), 7), 8), 10), lettere a) e b), 11) e 14) dello stesso articolo 2425, esclusi i compensi erogati per collaborazioni coordinate e continuative;
2) per le imprese di cui al numero 1) a contabilita' semplificata, sottraendo dall'ammontare dei corrispettivi per la cessione di beni e per la prestazione di servizi e dall'ammontare delle rimanenze finali di cui agli articoli 59 e 60 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 , l'ammontare dei costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e per merci e servizi, con esclusione dei compensi erogati per collaborazioni coordinate e continuative, le esistenze iniziali di cui agli articoli 59 e 60 del citato testo unico delle imposte sui redditi, le spese per l'acquisto di beni strumentali fino a un milione di lire e le quote di ammortamento;
3) per i produttori agricoli titolari di reddito agrario di cui all'articolo 29 del predetto testo unico delle imposte sui redditi, sottraendo dall'ammontare dei corrispettivi delle operazioni effettuate, risultanti dalla dichiarazione ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, l'ammontare degli acquisti destinati alla produzione;
4) per i produttori agricoli, titolari di reddito di impresa di cui all'articolo 51 del citato testo unico delle imposte sui redditi, ai quali non si applica l' articolo 2425 del codice civile , sottraendo dall'ammontare dei ricavi l'ammontare delle quote di ammortamento e dei costi di produzione, esclusi quelli per il personale e per accantonamenti;
5) per le banche e per le societa' finanziarie, sottraendo dall'ammontare degli interessi attivi e altri proventi inerenti la produzione l'ammontare degli interessi passivi, degli oneri inerenti la produzione e degli ammortamenti risultanti dal bilancio;
6) per le imprese di assicurazione, sottraendo dall'ammontare dei premi incassati, al netto delle provvigioni, l'ammontare degli indennizzi liquidati e degli accantonamenti per le riserve tecniche obbligatorie; 7) per gli enti non commerciali, per lo Stato e le altre amministrazioni pubbliche, relativamente all'attivita' non commerciale, in un importo corrispondente all'ammontare delle retribuzioni e dei compensi erogati per collaborazioni coordinate e continuative;
8) per gli esercenti arti e professioni, sottraendo dall'ammontare dei compensi ricevuti l'ammontare dei costi di produzione, diversi da quelli per il personale, degli ammortamenti e dei compensi erogati a terzi, esclusi quelli per collaborazioni coordinate e continuative;
d) in caso di soggetti passivi che svolgono attivita' produttiva presso stabilimenti ed uffici ubicati nel territorio di piu' regioni, ripartizione della base imponibile tra queste ultime in proporzione al costo del personale dipendente operante presso i diversi stabilimenti ed uffici con possibilita' di correzione e sostituzione di tale criterio, per taluni settori, con riferimento al valore delle immobilizzazioni tecniche esistenti nel territorio e, in particolare, per le aziende creditizie e le societa' finanziarie, in relazione all'ammontare dei depositi raccolti presso le diverse sedi, per le imprese di assicurazione, in relazione ai premi raccolti nel territorio regionale e, per le imprese agricole, in relazione all'ubicazione ed estensione dei terreni;
e) fissazione dell'aliquota base dell'imposta in misura tale da rendere il gettito equivalente complessivamente alla soppressione dei tributi e dei contributi di cui al comma 143, lettera a), gravanti sulle imprese e sul lavoro autonomo e, comunque, inizialmente in una misura compresa fra il 3,5 ed il 4,5 per cento e con attribuzione alle regioni del potere di maggiorare l'aliquota fino a un massimo di un punto percentuale; fissazione per le amministrazioni pubbliche dell'aliquota nella misura vigente per i contributi dovuti per il Servizio sanitario nazionale con preclusione per le regioni della facolta' di maggiorarla; f) possibilita' di prevedere, anche in via transitoria per ragioni di politica economica e redistribuiva, tenuto anche conto del carico dei tributi e dei contributi soppressi, differenziazioni dell'aliquota rispetto a quella di cui alla lettera e) e di basi imponibili di cui alla lettera c) per settori di attivita' o per categorie di soggetti passivi, o anche, su base territoriale, in relazione agli sgravi contributivi ed alle esenzioni dall'imposta locale sui redditi ancora vigenti per le attivita' svolte nelle aree depresse;
g) possibilita' di prevedere agevolazioni a soggetti che intraprendono nuove attivita' produttive;
h) previsione della indeducibilita' dell'imposta dalla base imponibile dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche;
i) attribuzione alla regione del potere di regolamentare, con legge, le procedure applicative dell'imposta, ferma restando la presentazione di una dichiarazione unica, congiuntamente a quella per l'imposta sul reddito delle persone fisiche e giuridiche, opportunamente integrata;
l) previsione di una disciplina transitoria da applicare sino alla emanazione della legge regionale di cui alla lettera i) informata ai seguenti principi:
1) presentazione della dichiarazione all'amministrazione finanziaria, con l'onere per quest'ultima di trasmettere alle regioni le informazioni relative e di provvedere alla gestione, ai controlli e agli accertamenti dell'imposta;
2) previsione della partecipazione alla attivita' di controllo e accertamento da parte delle regioni, delle province e dei comuni, collaborando, anche tramite apposite commissioni paritetiche, alla stesura dei programmi di accertamento, segnalando elementi e notizie utili e formulando osservazioni in ordine alle proposte di accertamento ad essi comunicate;
3) effettuazione del versamento dell'imposta direttamente alle singole regioni secondo le disposizioni vigenti per i tributi diretti erariali;
m) attribuzione del contenzioso alla giurisdizione delle commissioni tributarie;
n) coordinamento delle disposizioni da emanare in materia di sanzioni con quelle previste per le imposte erariali sui redditi;
o) attribuzione allo Stato, per la fase transitoria di applicazione dell'imposta da parte dell'amministrazione finanziaria, di una quota compensativa dei costi di gestione dell'imposta e della soppressione dell'imposta sul patrimonio netto delle imprese;
p) attribuzione alle regioni del potere di stabilire una percentuale di compartecipazione al gettito dell'imposta regionale sulle attivita' produttive a favore delle province al fine di finanziare le funzioni delegate dalle regioni alle province medesime;
q) attribuzione ai comuni e alle province del potere di istituire un'addizionale all'imposta regionale sulle attivita' produttive entro una aliquota minima e massima predeterminata; previsione nel periodo transitorio di una compartecipazione delle province e dei comuni al gettito dell'imposta regionale sulle attivita' produttive; le entrate derivanti dall'aliquota minima e dalla compartecipazione devono compensare gli effetti dell'abolizione dell'imposta comunale per l'esercizio di imprese e di arti e professioni e delle tasse sulla concessione comunale; l'aliquota massima non puo' essere superiore a una volta e mezzo l'aliquota minima;
r) possibilita', con i decreti di cui al comma 152, di adeguare la misura dell'aliquota di base dell'imposta regionale sulle attivita' produttive in funzione dell'andamento del gettito, e di ridurla in ragione dell'istituzione dell'addizionale di cui alla lettera q) e della facolta' di maggiorare l'aliquota di cui alla lettera e);
s) equiparazione, ai fini dei trattati internazionali contro le doppie imposizioni, dell'imposta regionale sulle attivita' produttive ai tributi erariali aboliti.
145. In attuazione della semplificazione di cui al comma 143 la revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui al comma 143, lettera b), e' finalizzata a controbilanciare gli effetti redistributivi e sul gettito derivanti dalla soppressione delle entrate di cui al comma 143, lettera a), e dall'istituzione dell'addizionale di cui al comma 146 ed e' informata ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) revisione e riduzione a cinque del numero delle aliquote e degli scaglioni di reddito;
b) revisione delle aliquote e degli importi delle detrazioni per laoro dipendente, per prestazioni previdenziali obbligatorie e per lavoro autonomo e di impresa minore, finalizzata ad evitare che si determinino aumenti del prelievo fiscale per i diversi livelli di reddito, in particolare per quelli piu' bassi e per i redditi da lavoro; in particolare, l'aliquota minima sui primi 15 milioni di lire sara' compresa tra il 18 e il 20 per cento; l'aliquota massima non potra' superare il 46 per cento; le aliquote intermedie non potranno essere maggiorate; le detrazioni per i redditi di lavoro dipendente, per i redditi di lavoro autonomo e di impresa saranno maggiorate, con opportune graduazioni in funzione del livello di reddito in modo che non si determini aumento della pressione fiscale su tutti i redditi di lavoro dipendente e per mantenere sostanzialmente invariato il reddito netto disponibile per le diverse categorie di contribuenti e le diverse fasce di reddito, in particolare per i redditi di lavoro autonomo e di impresa. I livelli di esenzione attualmente vigenti per le diverse categorie di contribuenti dovranno essere garantiti;
c) revisione della disciplina concernente le detrazioni per carichi familiari, finalizzata soprattutto a favorire le famiglie con figli, rimodulando i criteri di attribuzione e gli importi, tenendo conto delle fasce di reddito e di talune categorie di soggetti, oltre che del numero delle persone a carico e di quelle componenti la famiglia che producono reddito.
146. La disciplina dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui al comma 143, lettera a), e' informata ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) applicazione dell'addizionale alla base imponibile determinata ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, prevedendo abbattimenti in funzione di detrazioni e riduzioni riconosciute per l'imposta principale;
b) fissazione dell'aliquota da parte delle regioni entro un minimo dello 0,5 per cento ed un massimo dell'1 per cento;
c) attribuzione del gettito dell'addizionale alla regione con riferimento alla residenza del contribuente desunta dalla dichiarazione dei redditi e, in mancanza, dalla dichiarazione dei sostituti di imposta;
d) applicazione, per la riscossione, della disciplina in materia di imposta sul reddito delle persone fisiche, garantendo l'immediato introito dell'addizionale alla regione;
e) attribuzione all'amministrazione finanziaria della competenza in ordine all'accertamento con la collaborazione della regione.
147. La disciplina transitoria di cui al comma 143, lettera c), e' informata ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) previsione di una graduale sostituzione del gettito di tributi da sopprimere, al fine di evitare carenze e sovrapposizioni nei flussi finanziari dello Stato, delle regioni e degli altri enti locali;
b) esclusione dell'esercizio della facolta' concessa alle regioni di maggiorare l'aliquota base dell'imposta regionale sulle attivita' produttive e riserva allo Stato del potere di fissare l'aliquota dell'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, nei limiti indicati nel comma 146, lettera b), al massimo per i primi due periodi di imposta;
c) previsione dell'incremento di un punto percentuale del livello di fiscalizzazione dei contributi sanitari a carico dei datori di lavoro, di cui all' articolo 31 della legge 28 febbraio 1986, n. 41 , e successive modificazioni, a decorrere dal periodo di paga in corso alla data del 1 gennaio 1997;
d) previsione del mantenimento dell'attuale assetto di finanziamento della sanita', anche in presenza dei nuovi tributi regionali, considerando, per quanto riguarda il fondo sanitario, come dotazione propria della regione il gettito dell'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche e una percentuale compresa tra il 65 e il 90 per cento del gettito dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, al netto della quota, attribuita allo Stato, di cui alla lettera o) del comma 144;
e) per quanto riguarda i trasferimenti ad altro titolo, decurtazione degli stessi di un importo pari al residuo gettito dell'imposta regionale sulle attivita' produttive al netto delle devoluzioni a province e comuni di cui alla lettera q) del comma 144 con la previsione, qualora il residuo gettito sia superiore all'ammontare di detti trasferimenti, del riversamento allo Stato dell'eccedenza.
148. La disciplina riguardante i meccanismi perequativi di cui al comma 143, lettera c), e' informata al criterio del riequilibrio tra le regioni degli effetti finanziari derivanti dalla maggiore autonomia tributaria secondo modalita' e tempi, determinati di intesa con le regioni, che tengano conto della capacita' fiscale di ciascuna di esse e dell'esigenza di incentivare lo sforzo fiscale.
149. La revisione della disciplina dei tributi locali di cui al comma 143, lettera e), e' informata ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) attribuzione ai comuni e alle province del potere di disciplinare con regolamenti tutte le fonti delle entrate locali, compresi i procedimenti di accertamento e di riscossione, nel rispetto dell' articolo 23 della Costituzione , per quanto attiene alle fattispecie imponibili, ai soggetti passivi e all'aliquota massima, nonche' alle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;
b) attribuzione al Ministero delle finanze del potere di impugnare avanti agli organi di giustizia amministrativa per vizi di legittimita' i regolamenti di cui alla lettera a) entro sessanta giorni dalla loro comunicazione allo stesso Ministero;
c) previsione dell'approvazione, da parte delle province e dei comuni, delle tariffe e dei prezzi pubblici contestualmente all'approvazione del bilancio di previsione;
d) attribuzione alle province della facolta' di istituire un imposta provinciale di trascrizione, iscrizione e annotazione dei veicoli al pubblico registro automobilistico secondo i seguenti principi e criteri direttivi:
1) determinazione di una tariffa base nazionale per tipo e potenza dei veicoli in misura tale da garantire il complessivo gettito dell'imposta erariale di trascrizione, iscrizione e annotazione dei veicoli al pubblico registro automobilistico e della relativa addizionale provinciale;
2) attribuzione alle province del potere di deliberare aumenti della tariffa base fino a un massimo del 20 per cento;
3) attribuzione allo stesso concessionario della riscossione delle tasse automobilistiche del compito di provvedere alla liquidazione, riscossione e contabilizzazione dell'imposta, con obbligo di riversare, alle tesorerie di ciascuna provincia nel cui territorio sono state eseguite le relative formalita', le somme riscosse inviando alla stessa provincia la relativa documentazione;
e) attribuzione alle province del gettito dell'imposta sulle assicurazioni per la responsabilita' civile riguardante i veicoli immatricolati nelle province medesime;
f) integrazione della disciplina legislativa riguardante l'imposta comunale sugli immobili, istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 :
1) stabilendo, ai fini degli articoli 1 e 3 del predetto decreto legislativo n. 504 del 1992 , che presupposto dell'imposta e' la proprieta' o la titolarita' di diritti reali di godimento nonche' del diritto di utilizzazione del bene nei rapporti di locazione finanziaria;
2) disciplinando, ai fini dell'articolo 9 del citato decreto legislativo n. 504 del 1992 , i soggetti passivi ivi contemplati;
3) individuando le materie suscettibili di disciplina regolamentare ai sensi della lettera a);
4) attribuendo il potere di stabilire una dotazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale fino alla misura massima dell'imposta stessa, prevedendo, altresi', l'esclusione del potere di maggiorazione dell'aliquota per le altre unita' immobilari a disposizione del contribuente nell'ipotesi che la detrazione suddetta sia superiore ad una misura prestabilita;
g) attribuzione ai comuni della facolta', con regolamento, di escludere l'applicazione dell'imposta sulla pubblicita' e di individuare le iniziative pubblicitarie che incidono sull'arredo urbano o sull'ambiente, prevedendo per le stesse un regime autorizzatorio e l'assoggettamento al pagamento di una tariffa; possibilita' di prevedere, con lo stesso regolamento, divieti, limitazioni ed agevolazioni e di determinare la tariffa secondo criteri di ragionevolezza e di gradualita', tenendo conto della popolazione residente, della rilevanza dei flussi turistici presenti nel comune e delle caratteristiche urbanistiche delle diverse zone del territorio comunale;
h) attribuzione alle province e ai comuni della facolta' di prevedere per l'occupazione di aree appartenenti al demanio e al patrimonio indisponibile dei predetti enti, il pagamento di un canone determinato nell'atto di concessione secondo una tariffa che tenga conto, oltre che delle esigenze del bilancio, del valore economico della disponibilita' dell'area in relazione al tipo di attivita' per il cui esercizio l'occupazione e' concessa, del sacrificio imposto alla collettivita' con la rinuncia all'uso pubblico dell'area stessa, e dell'aggravamento degli oneri di manutenzione derivante dall'occupazione del suolo e del sottosuolo; attribuzione del potere di equiparare alle concessioni, al solo fine della determinazione dell'indennita' da corrispondere, le occupazioni abusive;
i) facolta' di applicazione, per la riscossione coattiva dei canoni di autorizzazione e di concessione e delle relative sanzioni, delle disposizioni recate dagli articoli 67 , 68 e 69 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43 , riguardanti la riscossione coattiva delle tasse, delle imposte indirette, dei tributi locali e di altre entrate;
l) attribuzione alle province e ai comuni della facolta' di delibere una addizionale all'imposta erariale sul consumo della energia elettrica impiegata per qualsiasi uso nelle abitazioni entro l'aliquota massima stabilita dalla legge statale.
150. (Omissis).
151. L'attuazione della delega di cui al comma 143 dovra' assicurare l'assenza di oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato, anche prevedendo misure compensative delle minori entrate attraverso la riduzione dei trasferimenti erariali comunque attribuiti agli enti territoriali in relazione alla previsione di maggiori risorse proprie e dovra', altresi', assicurare l'assenza di effetti finanziari netti negativi per le regioni e gli enti locali".
- L' art. 8 del D.Lgs. n. 281 del 1997 e' riportato in nota all'art. 25.

Art. 2 - Presupposto dell'imposta

Presupposto dell'imposta 1. Presupposto dell'imposta e' l'esercizio abituale di una attivita' autonomamente organizzata diretta alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi. L'attivita' esercitata dalle societa' e dagli enti, compresi gli organi e le amministrazioni dello Stato, costituisce in ogni caso presupposto di imposta.
((1-bis. Non sussiste autonoma organizzazione ai fini dell'imposta nel caso di medici che abbiano sottoscritto specifiche convenzioni con le strutture ospedaliere per lo svolgimento della professione all'interno di tali strutture, laddove gli stessi percepiscano per l'attivita' svolta presso le medesime strutture piu' del 75 per cento del proprio reddito complessivo. Sono in ogni caso irrilevanti, ai fini della sussistenza dell'autonoma organizzazione, l'ammontare del reddito realizzato e le spese direttamente connesse all'attivita' svolta. L'esistenza dell'autonoma organizzazione e' comunque configurabile in presenza di elementi che superano lo standard e i parametri previsti dalla convenzione con il Servizio sanitario nazionale))

Art. 3 - Soggetti passivi

Soggetti passivi 1. Soggetti passivi dell'imposta coloro che esercitano una o piu' delle attivita' di cui all'articolo 2. Pertanto sono soggetti all'imposta sono:
a) le societa' e gli enti di cui all'articolo 87, comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 ; b) le societa' in nome collettivo e in accomandita semplice e
quelle ad esse equiparate a norma dell'articolo 5, comma 3, del predetto testo unico, nonche' le persone fisiche esercenti attivita' commerciali di cui all'articolo 51 del medesimo testo unico; ((70)) c) le persone fisiche, le societa' semplici e quelle ad esse equiparate a norma dell'articolo 5, comma 3, del predetto testo unico esercenti arti e professioni di cui all'articolo 49, comma 1, del medesimo testo unico; ((70)) d) LETTERA ABROGATA DALLA L. 28 DICEMBRE 2015, N. 208 ; (52)
e) gli enti privati di cui all'articolo 87, comma 1, lettera c), del citato testo unico n. 917 del 1986 , nonche' le societa' e gli enti di cui alla lettera d) dello stesso comma;
e-bis) le Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio del 1993, n. 29, nonche' le amministrazioni della Camera dei Deputati, del Senato, della Corte costituzionale, della Presidenza della Repubblica e gli organi legislativi delle regioni a statuto speciale; (8)
2. Non sono soggetti passivi dell'imposta:
a) gli organismi di investimento collettivo del risparmio ad esclusione delle societa' di investimento a capitale variabile; (34) b) i fondi pensione di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 ;
c) i gruppi economici di interesse europeo (GEIE) di cui al decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240 , salvo quanto disposto nell'articolo 13;
c-bis) i soggetti che esercitano una attivita' agricola ai sensi dell'articolo 32 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 , i soggetti di cui all' articolo 8 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227 , nonche' le cooperative e loro consorzi di cui all' articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 . (52)
--------------- AGGIORNAMENTO (8)
Il D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 506 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "Le modificazioni apportate dall'articolo 1, comma 1, lettere da a) a r), si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di emanazione del presente decreto,[. . .]." -------------- AGGIORNAMENTO (38)
Il D.L. 29 dicembre 2010, n. 225 , convertito con modificazioni dalla L. 26 febbraio 2011, n. 10 , ha disposto (con l'art. 2, comma 69) che la modifica alla lettera a) del comma 1 del presente articolo esplica effetto a partire dal 1° luglio 2011. -------------- AGGIORNAMENTO (52)
La L. 28 dicembre 2015, n. 208 , ha disposto (con l'art. 1, comma 72) che "Le disposizioni del comma 70 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015". -------------- AGGIORNAMENTO (70)
La L. 30 dicembre 20231, n. 234, ha disposto (con l'art. 1, comma 8) che "A decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, l'imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP), di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 , non e' dovuta dalle persone fisiche esercenti attivita' commerciali ed esercenti arti e professioni di cui alle lettere b) e c) del comma 1 dell'articolo 3 del medesimo decreto legislativo n. 446 del 1997 ".

Art. 4 - Base imponibile

Base imponibile 1. L'imposta si applica sul valore della produzione netta derivante dall'attivita' esercitata nel territorio della regione.
2. Se l'attivita' e' esercitata nel territorio di piu' regioni si considera prodotto nel territorio di ciascuna regione il valore della produzione netta proporzionalmente corrispondente all'ammontare delle retribuzioni spettanti al personale a qualunque titolo utilizzato, compresi i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, i compensi ai collaboratori coordinati e continuativi e gli utili agli associati in partecipazione di cui all'articolo 11, comma 1, lettera c), n. 5, addetto, con continuita', a stabilimenti, cantieri, uffici o basi fisse, operanti per un periodo di tempo non inferiore a tre mesi nel territorio di ciascuna regione, ovvero per le banche, gli altri enti e societa' finanziarie, ad eccezione della Banca d'Italia e dell'Ufficio italiano cambi, le imprese di assicurazione ((...)) proporzionalmente corrispondente, rispettivamente, ai depositi in denaro e in titoli verso la clientela, agli impieghi o agli ordini eseguiti, ai premi raccolti presso gli uffici ((...)) , ubicati nel territorio di ciascuna regione. Si considera prodotto nella regione nel cui territorio il soggetto passivo e' domiciliato il valore della produzione netta derivante dalle attivita' esercitate nel territorio di altre regioni senza l'impiego, per almeno tre mesi, di personale. (8) ((52)) 3. Gli atti generali concernenti l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 2 sono adottati dal Ministero delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, di seguito denominata: "Conferenza Statoregioni".
--------------- AGGIORNAMENTO (8)
Il D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 506 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "Le modificazioni apportate dall'articolo 1, comma 1, lettere da a) a r), si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di emanazione del presente decreto,[. . .]." -------------- AGGIORNAMENTO (52)
La L. 28 dicembre 2015, n. 208 , ha disposto (con l'art. 1, comma 72) che "Le disposizioni del comma 70 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015".

Art. 5 - Determinazione del valore della produzione netta delle societa' di capitali e degli enti commerciali).

Determinazione del valore della produzione netta delle societa' di capitali e degli enti commerciali). 1. Per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), non esercenti le attivita' di cui agli articoli 6 e 7, la base imponibile e' determinata dalla differenza tra il valore e i costi della produzione di cui alle lettere A) e B) dell'articolo 2425 del codice civile , con esclusione delle voci di cui ai numeri 9), 10), lettere c) e d), 12) e 13), nonche' dei componenti positivi e negativi di natura straordinaria derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda, cosi' come risultanti dal conto economico dell'esercizio. (54)
2. Per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali, la base imponibile e' determinata assumendo le voci del valore e dei costi della produzione corrispondenti a quelle indicate nel comma 1.
3. Tra i componenti negativi non si considerano comunque in deduzione: le spese per il personale dipendente e assimilato classificate in voci diverse dalla citata voce di cui alla lettera B), numero 9 ), dell' articolo 2425 del codice civile , nonche' i costi, i compensi e gli utili indicati nel comma 1, lettera b), numeri da 2) a 5), dell'articolo 11 del presente decreto; la quota interessi dei canoni di locazione finanziaria, desunta dal contratto; le perdite su crediti; l'imposta comunale sugli immobili di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 . I contributi erogati in base a norma di legge, fatta eccezione per quelli correlati a costi indeducibili, nonche' le plusvalenze e le minusvalenze derivanti dalla cessione di immobili che non costituiscono beni strumentali per l'esercizio dell'impresa, ne' beni alla cui produzione o al cui scambio e' diretta l'attivita' dell'impresa, concorrono in ogni caso alla formazione del valore della produzione. Sono comunque ammesse in deduzione quote di ammortamento del costo sostenuto per l'acquisizione di marchi d'impresa e a titolo di avviamento in misura non superiore a un diciottesimo del costo indipendentemente dall'imputazione al conto economico.
4. I componenti positivi e negativi classificabili in voci del conto economico diverse da quelle indicate al comma 1 concorrono alla formazione della base imponibile se correlati a componenti rilevanti della base imponibile di periodi d'imposta precedenti o successivi.
5. Indipendentemente dalla effettiva collocazione nel conto economico, i componenti positivi e negativi del valore della produzione sono accertati secondo i criteri di corretta qualificazione, imputazione temporale e classificazione previsti dai principi contabili adottati dall'impresa). (35)
5-bis. Per i soggetti che sottopongono obbligatoriamente il proprio bilancio d'esercizio a revisione legale dei conti, la correzione di errori contabili, diversi da quelli iscritti in bilancio come rilevanti, assume rilievo, in deroga a quanto disposto nei commi 1, 2, 3, 4 e 5, se effettuata entro la data di approvazione del bilancio relativo all'esercizio successivo a quello in cui i relativi elementi patrimoniali o reddituali sono stati erroneamente rilevati o avrebbero dovuto esserlo e, comunque, entro la data di inizio di accessi, ispezioni, verifiche o altre attivita' amministrative di accertamento delle quali i suddetti soggetti hanno avuto formale conoscenza. Il primo periodo opera, in relazione alle suddette correzioni di errori contabili, soltanto se sia il valore della produzione netta relativo al periodo d'imposta in cui e' effettuata la correzione sia quello in cui i relativi elementi patrimoniali o reddituali avrebbero dovuto essere correttamente rilevati non e' negativo, anche non tenendo conto dei predetti elementi. (78)
(50) (54) ((83)) --------------- AGGIORNAMENTO (6)
Il D.Lgs. 10 giugno 1999, n. 176 ha disposto (con l'art. 1, comma 3) che le modifiche ai commi 1 e 2 "si applicano a decorrere dal periodo d'imposta per il quale il termine di presentazione della dichiarazione, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 aprile 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 77 del 2 aprile 1999 , scade successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, ad esclusione di quella modificativa del trattamento dei contributi erogati in base a norma di legge, che si applica a decorrere dal periodo d'imposta in corso a tale data." --------------- AGGIORNAMENTO (8)
Il D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 506 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "Le modificazioni apportate dall'articolo 1, comma 1, lettere da a) a r), si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di emanazione del presente decreto,[. . .]." --------------- AGGIORNAMENTO (35)
La L. 24 dicembre 2007, n. 244 ha disposto (con l'art. 1, comma 51) che "Le disposizioni di cui al comma 50 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007." --------------- AGGIORNAMENTO (50)
Il D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 147 ha (con l'art. 5, comma 3) che il presente articolo si interpreta nel senso che per le cessioni di immobili e di aziende nonche' per la costituzione e il trasferimento di diritti reali sugli stessi, l'esistenza di un maggior corrispettivo non e' presumibile soltanto sulla base del valore anche se dichiarato, accertato o definito ai fini dell'imposta di registro di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 , ovvero delle imposte ipotecaria e catastale di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347 . --------------- AGGIORNAMENTO (54)
Il D.L. 30 dicembre 2016, n. 244 , convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2017, n. 19 , ha disposto:
- (con l'art. 13-bis, comma 5) che "Le disposizioni di cui ai commi precedenti hanno efficacia con riguardo ai componenti reddituali e patrimoniali rilevati in bilancio a decorrere dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015. Continuano ad essere assoggettati alla disciplina fiscale previgente gli effetti reddituali e patrimoniali sul bilancio del predetto esercizio e di quelli successivi delle operazioni che risultino diversamente qualificate, classificate, valutate e imputate temporalmente ai fini fiscali rispetto alle qualificazioni, classificazioni, valutazioni e imputazioni temporali risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2015";
- (con l'art. 13-bis, comma 6) che "Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano anche ai fini della determinazione della base imponibile di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 ";
- (con l'art. 13-bis, comma 7, lettera b)) che "Nel primo esercizio di applicazione dei principi contabili di cui all' articolo 9-bis, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38 , aggiornati ai sensi del comma 3 dell'articolo 12 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 139 :
[...]
b) i componenti imputati direttamente a patrimonio netto concorrono alla formazione della base imponibile di cui all' articolo 5 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 , se, sulla base dei criteri applicabili negli esercizi precedenti, sarebbero stati classificati nelle voci di cui alle lettere A) e B) dell'articolo 2425 del codice civile rilevanti ai fini del medesimo articolo 5";
- (con l'art. 13-bis, comma 8) che "Le disposizioni di cui ai commi da 5 a 7 si applicano anche in caso di variazioni che intervengono nei principi contabili ai sensi del comma 3 dell'articolo 12 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 139 , e nelle ipotesi di cambiamento degli obblighi informativi di bilancio conseguenti a modifiche delle dimensioni dell'impresa". --------------- AGGIORNAMENTO (78)
Il D.Lgs. 18 dicembre 2025, n. 192 ha disposto (con l'art. 7, comma 2) che "Le disposizioni di cui all'articolo 4 si applicano alle correzioni di errori contabili rilevate nei bilanci relativi agli esercizi aventi inizio a partire dal 1° gennaio 2025". --------------- AGGIORNAMENTO (83)
Il D.Lgs. 19 giugno 2026, n. 117 ha disposto (con l'art. 375, comma 1, lettera i)) che il presente articolo "si interpreta nel senso che per le cessioni di immobili e di aziende nonche' per la costituzione e il trasferimento di diritti reali sugli stessi, l'esistenza di un maggior corrispettivo non e' presumibile soltanto sulla base del valore anche se dichiarato, accertato o definito ai fini dell'imposta di registro, ovvero delle imposte ipotecaria e catastale di cui al testo unico in materia di imposta di registro e di altri tributi indiretti di cui al decreto legislativo 1° agosto 2025, n. 123 ".
Ha inoltre disposto (con l'art. 377, comma 1) che la presente disposizione si applica a decorrere dal 1° gennaio 2027.

Art. 5-bis - Determinazione del valore della produzione netta delle societa' di persone e delle imprese individuali).

Determinazione del valore della produzione netta delle societa' di persone e delle imprese individuali). 1. Per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), la base imponibile e' determinata dalla differenza tra l'ammontare dei ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, lettere a), b), f) e g), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 , e delle variazioni delle rimanenze finali di cui agli articoli 92 e 93 del medesimo testo unico, e l'ammontare dei costi delle materie prime, sussidiarie e di consumo, delle merci, dei servizi, dell'ammortamento e dei canoni di locazione anche finanziaria dei beni strumentali materiali e immateriali. Non sono deducibili: le spese per il personale dipendente e assimilato; i costi, i compensi e gli utili indicati nel comma 1, lettera b), numeri da 2) a 5), dell'articolo 11 del presente decreto; la quota interessi dei canoni di locazione finanziaria, desunta dal contratto; le perdite su crediti; l'imposta comunale sugli immobili di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 . I contributi erogati in base a norma di legge concorrono comunque alla formazione del valore della produzione, fatta eccezione per quelli correlati a costi indeducibili. I componenti rilevanti si assumono secondo le regole di qualificazione, imputazione temporale e classificazione valevoli per la determinazione del reddito d'impresa ai fini dell'imposta personale.
1-bis. Per i soggetti di cui al comma 1, che determinano il reddito ai sensi dell'articolo 66 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 , la base imponibile di cui al comma 1 del presente articolo e' determinata con i criteri previsti dal citato articolo 66. (53)
2. I soggetti di cui al comma 1, in regime di contabilita' ordinaria, possono optare per la determinazione del valore della produzione netta secondo le regole di cui all'articolo 5. L'opzione e' irrevocabile per tre periodi d'imposta e deve essere comunicata con con la dichiarazione IRAP presentata nel periodo d'imposta a decorrere dal quale si intende esercitare l'opzione. Al termine del triennio l'opzione si intende tacitamente rinnovata per un altro triennio a meno che l'impresa non opti, secondo le modalita' e i termini fissati dallo stesso provvedimento direttoriale, per la determinazione del valore della produzione netta secondo le regole del comma l; anche in questo caso, l'opzione e' irrevocabile per un triennio e tacitamente rinnovabile. (35) (46)
(50) ((83)) --------------- AGGIORNAMENTO (35)
La L. 24 dicembre 2007, n. 244 ha disposto (con l'art. 1, comma 51) che "Le disposizioni di cui al comma 50 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007." --------------- AGGIORNAMENTO (46)
Il D.Lgs. 21 novembre 2014, n. 175 ha disposto (con l'art. 16, comma 5) che la presente modifica si applica a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014. --------------- AGGIORNAMENTO (50)
Il D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 147 ha (con l'art. 5, comma 3) che il presente articolo si interpreta nel senso che per le cessioni di immobili e di aziende nonche' per la costituzione e il trasferimento di diritti reali sugli stessi, l'esistenza di un maggior corrispettivo non e' presumibile soltanto sulla base del valore anche se dichiarato, accertato o definito ai fini dell'imposta di registro di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 , ovvero delle imposte ipotecaria e catastale di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347 . -------------- AGGIORNAMENTO (53)
La L. 11 dicembre 2016, n. 232 ha disposto (con l'art. 1, comma 23) che la presente modifica decorre dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016. --------------- AGGIORNAMENTO (83)
Il D.Lgs. 19 giugno 2026, n. 117 ha disposto (con l'art. 375, comma 1, lettera i)) che il presente articolo "si interpreta nel senso che per le cessioni di immobili e di aziende nonche' per la costituzione e il trasferimento di diritti reali sugli stessi, l'esistenza di un maggior corrispettivo non e' presumibile soltanto sulla base del valore anche se dichiarato, accertato o definito ai fini dell'imposta di registro, ovvero delle imposte ipotecaria e catastale di cui al testo unico in materia di imposta di registro e di altri tributi indiretti di cui al decreto legislativo 1° agosto 2025, n. 123 ".
Ha inoltre disposto (con l'art. 377, comma 1) che la presente disposizione si applica a decorrere dal 1° gennaio 2027.

Art. 6 - (Determinazione del valore della produzione netta delle banche e di altri enti e societa' finanziari)

(Determinazione del valore della produzione netta delle banche e di altri enti e societa' finanziari) 1. Per gli intermediari finanziari, salvo quanto previsto nei successivi commi, la base imponibile e' determinata dalla somma algebrica delle seguenti voci del conto economico redatto in conformita' agli schemi risultanti dai provvedimenti emessi ai sensi dell' articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38 :
a) margine d'intermediazione ridotto del 50 per cento dei dividendi;
b) ammortamenti dei beni materiali e immateriali ad uso funzionale per un importo pari al 90 per cento;
c) altre spese amministrative per un importo pari al 90 per cento;
c-bis) rettifiche e riprese di valore nette per deterioramento dei crediti, limitatamente a quelle riconducibili ai crediti verso la clientela iscritti in bilancio a tale titolo. (49) (58)
2. Per le societa' di intermediazione mobiliare e gli intermediari, diversi dai soggetti di cui al comma 1, abilitati allo svolgimento dei servizi di investimento indicati nell'articolo 1 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 , iscritti nell'albo previsto dall'articolo 20 dello stesso decreto, assume rilievo la differenza tra la somma degli interessi attivi e proventi assimilati relativi alle operazioni di riporto e di pronti contro termine e le commissioni attive riferite ai servizi prestati dall'intermediario e la somma degli interessi passivi e oneri assimilati relativi alle operazioni di riporto e di pronti contro termine e le commissioni passive riferite ai servizi prestati dall'intermediario. (58)
3. Per le societa' di gestione dei fondi comuni di investimento, di cui al citato testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 , e successive modificazioni, si assume la differenza tra le commissioni attive e passive.
4. Per le societa' di investimento a capitale variabile, si assume la differenza tra le commissioni di sottoscrizione e le commissioni passive dovute a soggetti collocatori.
5. Per i soggetti indicati nei commi 2, 3 e 4, si deducono i componenti negativi di cui alle lettere b) e c) del comma 1 nella misura ivi indicata.
5-bis. Ai fini del presente articolo si applica l'articolo 5, comma 5-bis. (78)
6. I componenti positivi e negativi si assumono cosi' come risultanti dal conto economico dell'esercizio redatto secondo i criteri contenuti nei provvedimenti della Banca d'Italia 22 dicembre 2005 e 14 febbraio 2006, adottati ai sensi dell' articolo 9 del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38 , e pubblicati rispettivamente nei supplementi ordinari alla Gazzetta Ufficiale n. 11 del 14 gennaio 2006 e n. 58 del 10 marzo 2006. Si applica il comma 4 dell'articolo 5.
6-bis. (A condizione che sussistano i requisiti di cui all' articolo 27-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 , i dividendi provenienti da societa' o enti residenti o localizzati in uno Stato membro dell'Unione europea o in uno Stato aderente all'Accordo sullo Spazio economico europeo con il quale l'Italia abbia stipulato un accordo che assicuri un effettivo scambio di informazioni, verificandosi la condizione di cui all'articolo 44, comma 2, lettera a), secondo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 , non concorrono a formare il margine di intermediazione dell'esercizio in cui sono imputati a conto economico, in quanto esclusi dalla formazione del valore della produzione netta della societa' o dell'ente ricevente per il 95 per cento del loro ammontare). (79)
7. Per la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi, per i quali assumono rilevanza i bilanci compilati in conformita' ai criteri di rilevazione e di redazione adottati dalla Banca centrale europea ai sensi dello Statuto del Sistema europeo di banche centrali (SEBC) e alle raccomandazioni dalla stessa formulate in materia, la base imponibile e' determinata dalla somma algebrica delle seguenti componenti:
a) interessi netti;
b) risultato netto da commissioni, provvigioni e tariffe;
c) costi per servizi di produzione di banconote;
d) risultato netto della redistribuzione del reddito monetario;
e) ammortamenti delle immobilizzazioni materiali e immateriali, nella misura del 90 per cento;
f) spese di amministrazione, nella misura del 90 per cento.
8. Per i soggetti indicati nei commi precedenti non e' comunque ammessa la deduzione: dei costi, dei compensi e degli utili indicati nel comma 1, lettera b), numeri da 2) a 5), dell'articolo 11; della quota interessi dei canoni di locazione finanziaria, desunta dal contratto; dell'imposta comunale sugli immobili di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 . Per le societa' di intermediazione mobiliare di cui al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 , gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura del 96 per cento del loro ammontare. PERIODO SOPPRESSO DALLA L. 28 DICEMBRE 2015, N.
208 . I contributi erogati in base a norma di legge, fatta eccezione per quelli correlati a costi indeducibili, nonche' le plusvalenze e le minusvalenze derivanti dalla cessione di immobili che non costituiscono beni strumentali per l'esercizio dell'impresa, ne' beni alla cui produzione o al cui scambio e' diretta l'attivita' dell'impresa, concorrono in ogni caso alla formazione del valore della produzione. Sono comunque ammesse in deduzione quote di ammortamento del costo sostenuto per l'acquisizione di marchi d'impresa e a titolo di avviamento in misura non superiore a un diciottesimo del costo indipendentemente dall'imputazione al conto economico. (52) (56)
9.Per le societa' di partecipazione non finanziaria e assimilati, la base imponibile e' determinata aggiungendo al risultato derivante dall'applicazione dell'articolo 5 la differenza tra gli interessi attivi e proventi assimilati e gli interessi passivi e oneri assimilati. Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura del 96 per cento del loro ammontare. (35) (58)
(50) ((83)) --------------- AGGIORNAMENTO (8)
Il D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 506 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "Le modificazioni apportate dall'articolo 1, comma 1, lettere da a) a r), si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di emanazione del presente decreto,[. . .]." --------------- AGGIORNAMENTO (22)
Il D.L. 12 luglio 2004, n. 168 , convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2004, n. 191 , ha disposto (con l'art. 2, comma 3) che le modifiche di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo "si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto;[. . .]." --------------- AGGIORNAMENTO (23)
Il D.L. 12 luglio 2004, n. 168 , convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2004, n. 191 ,come modificato dal D.L. 29 novembre 2004, n. 282 , convertito con modificazioni dalla L. 27 dicembre 2004, n. 307 ha disposto (con l' art. 2, comma 3) che le modifiche di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo " si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto." --------------- AGGIORNAMENTO (35)
La L. 24 dicembre 2007, n. 244 ha disposto (con l'art. 1, comma 51) che "Le disposizioni di cui al comma 50 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007." --------------- AGGIORNAMENTO (43)
La L. 27 dicembre 2013, n. 147 ha disposto (con l'art. 1, comma 159) che la presente modifica si applica a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2013. --------------- AGGIORNAMENTO (49)
Il D.L. 27 giugno 2015, n. 83 , convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2015, n. 132 , ha disposto:
- (con l'art. 16, comma 7) che la presente modifica si applica a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2015;
- (con l'art. 16, comma 8) che "In via transitoria, per il primo periodo di applicazione le rettifiche, le perdite, le svalutazioni e le riprese di valore nette di cui al comma 6 sono deducibili nei limiti del 75 per cento del loro ammontare. L'eccedenza e' deducibile secondo le modalita' stabilite al comma 9";
- (con l'art. 16, comma 10) che "Ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta regionale sulle attivita' produttive dovuto per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2015 e per i due periodi d'imposta successivi non si tiene conto delle modifiche operate dai commi da 6 a 9". --------------- AGGIORNAMENTO (50)
Il D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 147 ha (con l'art. 5, comma 3) che il presente articolo si interpreta nel senso che per le cessioni di immobili e di aziende nonche' per la costituzione e il trasferimento di diritti reali sugli stessi, l'esistenza di un maggior corrispettivo non e' presumibile soltanto sulla base del valore anche se dichiarato, accertato o definito ai fini dell'imposta di registro di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 , ovvero delle imposte ipotecaria e catastale di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347 . --------------- AGGIORNAMENTO (52)
La L. 28 dicembre 2015, n. 208 , ha disposto (con l'art. 1, comma 69) che "Le disposizioni di cui ai commi da 65 a 68 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016". --------------- AGGIORNAMENTO (56)
La L. 27 dicembre 2017, n. 205 ha disposto (con l'art. 1, comma 86) che la presente modifica si applica a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016. --------------- AGGIORNAMENTO (58)
Il D.Lgs. 29 novembre 2018, n. 142 ha disposto (con l'art. 13, comma 9) che "Le disposizioni del Capo V si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2018; con riferimento ai periodi d'imposta precedenti ai quali si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 136 , per i quali i termini per il versamento a saldo delle imposte sui redditi sono scaduti anteriormente alla medesima data, sono fatti salvi gli effetti sulla determinazione del reddito complessivo ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione netta ai fini dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, relativi ai medesimi periodi d'imposta, derivanti dall'applicazione delle disposizioni vigenti in tali periodi, anche se non coerenti con le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 162-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 , introdotto dalla lettera d) del comma 1 dell'articolo 12. Ai fini del presente comma gli effetti sulla determinazione del reddito complessivo e del valore della produzione netta sono fatti salvi purche' prodotti da comportamenti tra loro coerenti manifestati entro l'8 agosto 2018". --------------- AGGIORNAMENTO (78)
Il D.Lgs. 18 dicembre 2025, n. 192 ha disposto (con l'art. 7, comma 2) che "Le disposizioni di cui all'articolo 4 si applicano alle correzioni di errori contabili rilevate nei bilanci relativi agli esercizi aventi inizio a partire dal 1° gennaio 2025". --------------- AGGIORNAMENTO (79)
La L. 30 dicembre 2025, n. 199 ha disposto (con l'art. 1, comma 47) che "Le disposizioni di cui al comma 46 si applicano dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2025; in relazione ai periodi d'imposta anteriori, la quota dell'imposta regionale sulle attivita' produttive riferita ai dividendi che hanno concorso alla formazione del valore della produzione netta, ai sensi degli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 , in misura eccedente rispetto a quanto disposto dal comma 46 del presente articolo, puo' essere esclusivamente chiesta a rimborso ai sensi dell' articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 ". --------------- AGGIORNAMENTO (83)
Il D.Lgs. 19 giugno 2026, n. 117 ha disposto (con l'art. 375, comma 1, lettera i)) che il presente articolo "si interpreta nel senso che per le cessioni di immobili e di aziende nonche' per la costituzione e il trasferimento di diritti reali sugli stessi, l'esistenza di un maggior corrispettivo non e' presumibile soltanto sulla base del valore anche se dichiarato, accertato o definito ai fini dell'imposta di registro, ovvero delle imposte ipotecaria e catastale di cui al testo unico in materia di imposta di registro e di altri tributi indiretti di cui al decreto legislativo 1° agosto 2025, n. 123 ".
Ha inoltre disposto (con l'art. 377, comma 1) che la presente disposizione si applica a decorrere dal 1° gennaio 2027.

Art. 7 - (Determinazione del valore della produzione netta delle imprese di assicurazione)

(Determinazione del valore della produzione netta delle imprese di assicurazione) 1. Per le imprese di assicurazione, la base imponibile e' determinata apportando alla somma dei risultati del conto tecnico dei rami danni (voce 29) e del conto tecnico dei rami vita (voce 80) del conto economico le seguenti variazioni:
a) gli ammortamenti dei beni strumentali, ovunque classificati, e le altre spese di amministrazione (voci 24 e 70), sono deducibili nella misura del 90 per cento;
b) i dividendi (voce 33) sono assunti nella misura del 50 per cento;
b-bis) le perdite, le svalutazioni e le riprese di valore nette per deterioramento dei crediti, limitatamente a quelle riconducibili a crediti nei confronti di assicurati iscritti in bilancio a tale titolo. (49)
1-bis. A condizione che sussistano i requisiti di cui all' articolo 27-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 , i dividendi provenienti da societa' o enti residenti o localizzati in uno Stato membro dell'Unione europea o in uno Stato aderente all'Accordo sullo Spazio economico europeo con il quale l'Italia abbia stipulato un accordo che assicuri un effettivo scambio di informazioni, verificandosi la condizione di cui all'articolo 44, comma 2, lettera a), secondo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 , non concorrono a formare la base imponibile della societa' o dell'ente ricevente per il 95 per cento del loro ammontare. (79)
2. Dalla base imponibile non sono comunque ammessi in deduzione: le spese per il personale dipendente e assimilato ovunque classificate nonche' i costi, i compensi e gli utili indicati nel comma 1, lettera b), numeri da 2) a 5), dell'articolo 11; le svalutazioni, le perdite e le riprese di valore dei crediti; la quota interessi dei canoni di locazione finanziaria, desunta dal contratto; l'imposta comunale sugli immobili di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 . Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura del 96 per cento del loro ammontare.
3. I contributi erogati in base a norma di legge, fatta eccezione per quelli correlati a costi indeducibili, nonche' le plusvalenze e le minusvalenze derivanti dalla cessione di immobili che non costituiscono beni strumentali per l'esercizio dell'impresa, ne' beni alla cui produzione o al cui scambio e' diretta l'attivita' dell'impresa, concorrono in ogni caso alla formazione del valore della produzione. Sono comunque ammesse in deduzione quote di ammortamento del costo sostenuto per l'acquisizione di marchi d'impresa e a titolo di avviamento in misura non superiore a un diciottesimo del costo indipendentemente dall'imputazione al conto economico.
4. I componenti positivi e negativi si assumono cosi' come risultanti dal conto economico dell'esercizio redatto in conformita' ai criteri contenuti nel decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173 , e alle istruzioni impartite dall' ISVAP con il provvedimento n. 735 del 1° dicembre 1997, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 289 del 12 dicembre 1997 . (35)
4-bis. Ai fini del presente articolo si applica l'articolo 5, comma 5-bis. (78)
(50) ((83)) --------------- AGGIORNAMENTO (27)
Il D.L. 30 settembre 2005, n. 205 , convertito con modificazioni dalla L. 2 dicembre 2005, n. 248 ha disposto (con l'art. 6, comma 4) che "Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto." --------------- AGGIORNAMENTO (35)
La L. 24 dicembre 2007, n. 244 ha disposto (con l'art. 1, comma 51) che "Le disposizioni di cui al comma 50 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007." --------------- AGGIORNAMENTO (43)
La L. 27 dicembre 2013, n. 147 ha disposto (con l'art. 1, comma 159) che la presente modifica si applica a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2013. --------------- AGGIORNAMENTO (49)
Il D.L. 27 giugno 2015, n. 83 , convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2015, n. 132 , ha disposto:
- (con l'art. 16, comma 7) che la presente modifica si applica a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2015;
- (con l'art. 16, comma 8) che "In via transitoria, per il primo periodo di applicazione le rettifiche, le perdite, le svalutazioni e le riprese di valore nette di cui al comma 6 sono deducibili nei limiti del 75 per cento del loro ammontare. L'eccedenza e' deducibile secondo le modalita' stabilite al comma 9";
- (con l'art. 16, comma 10) che "Ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta regionale sulle attivita' produttive dovuto per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2015 e per i due periodi d'imposta successivi non si tiene conto delle modifiche operate dai commi da 6 a 9". --------------- AGGIORNAMENTO (50)
Il D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 147 ha (con l'art. 5, comma 3) che il presente articolo si interpreta nel senso che per le cessioni di immobili e di aziende nonche' per la costituzione e il trasferimento di diritti reali sugli stessi, l'esistenza di un maggior corrispettivo non e' presumibile soltanto sulla base del valore anche se dichiarato, accertato o definito ai fini dell'imposta di registro di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 , ovvero delle imposte ipotecaria e catastale di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347 . --------------- AGGIORNAMENTO (78)
Il D.Lgs. 18 dicembre 2025, n. 192 ha disposto (con l'art. 7, comma 2) che "Le disposizioni di cui all'articolo 4 si applicano alle correzioni di errori contabili rilevate nei bilanci relativi agli esercizi aventi inizio a partire dal 1° gennaio 2025". --------------- AGGIORNAMENTO (79)
La L. 30 dicembre 2025, n. 199 ha disposto (con l'art. 1, comma 47) che "Le disposizioni di cui al comma 46 si applicano dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2025; in relazione ai periodi d'imposta anteriori, la quota dell'imposta regionale sulle attivita' produttive riferita ai dividendi che hanno concorso alla formazione del valore della produzione netta, ai sensi degli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 , in misura eccedente rispetto a quanto disposto dal comma 46 del presente articolo, puo' essere esclusivamente chiesta a rimborso ai sensi dell' articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 ". --------------- AGGIORNAMENTO (83)
Il D.Lgs. 19 giugno 2026, n. 117 ha disposto (con l'art. 375, comma 1, lettera i)) che il presente articolo "si interpreta nel senso che per le cessioni di immobili e di aziende nonche' per la costituzione e il trasferimento di diritti reali sugli stessi, l'esistenza di un maggior corrispettivo non e' presumibile soltanto sulla base del valore anche se dichiarato, accertato o definito ai fini dell'imposta di registro, ovvero delle imposte ipotecaria e catastale di cui al testo unico in materia di imposta di registro e di altri tributi indiretti di cui al decreto legislativo 1° agosto 2025, n. 123 ".
Ha inoltre disposto (con l'art. 377, comma 1) che la presente disposizione si applica a decorrere dal 1° gennaio 2027.

Art. 8 - Determinazione del valore della produzione netta dei soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c)

Determinazione del valore della produzione netta dei soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c) 1. Per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), la base imponibile e' determinata dalla differenza tra l'ammontare dei compensi percepiti e l'ammontare dei costi sostenuti inerenti alla attivita' esercitata, compreso l'ammortamento dei beni materiali e immateriali, esclusi gli interessi passivi e le spese per il personale dipendente. (( I compensi, i costi e gli altri componenti si assumono cosi' come rilevanti ai fini della dichiarazione dei redditi)) . ((35)) --------------- AGGIORNAMENTO (35)
La L. 24 dicembre 2007, n. 244 ha disposto (con l'art. 1, comma 51) che "Le disposizioni di cui al comma 50 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007."

Art. 9

((Determinazione del valore della produzione netta per alcuni soggetti del settore agricolo)) ((52)) 1. Per ((...)) gli esercenti attivita' di allevamento di animali di cui all'articolo 78 del testo unico delle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 , la base imponibile e' determinata dalla differenza tra l'ammontare dei corrispettivi e l'ammontare degli acquisti destinati alla produzione. ((52))
Le disposizioni del periodo precedente si applicano anche per la determinazione della base imponibile relativa alle attivita' di agriturismo svolte dai soggetti che si avvalgono, ai fini delle imposte sui redditi, del regime forfetario di cui all' articolo 5 della legge 30 dicembre 1991, n. 413 .
2. I soggetti di cui al comma 1 hanno facolta' di optare per la determinazione della base imponibile secondo le norme previste nell'articolo 5. L'opzione deve essere esercitata nella dichiarazione di cui all'articolo 19 ed ha effetto dall'inizio del periodo di imposta cui essa si riferisce e fino a quando non e' revocata e in ogni caso per almeno quattro periodi di imposta. (8)
3. Per i soggetti che esercitano attivita' agricola, diversi da quelli di cui al comma 1, dalle societa' e enti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), e dalle societa' di cui alla successiva lettera b), la base imponibile e' determinata secondo le disposizioni di cui all'articolo 5. (8)
--------------- AGGIORNAMENTO (8)
Il D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 506 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "Le modificazioni apportate dall'articolo 1, comma 1, lettere da a) a r), si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di emanazione del presente decreto,[. . .]." -------------- AGGIORNAMENTO (52)
La L. 28 dicembre 2015, n. 208 , ha disposto (con l'art. 1, comma 72) che "Le disposizioni del comma 70 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015".

Art. 10 - Determinazione del valore della produzione netta dei soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e)

Determinazione del valore della produzione netta dei soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e) 1. Per gli enti privati non commerciali di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e) che svolgono esclusivamente attivita' non commerciali ((. . .)) , la base imponibile e' determinata in un importo pari all'ammontare delle retribuzioni spettanti al personale dipendente, dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui all'articolo 47 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 , e dei compensi erogati per collaborazione coordinata e continuativa di cui agli articoli 49, comma 2, lettera a), nonche' per attivita' di lavoro autonomo non esercitate abitualmente di cui all'articolo 81, comma 1, lettera l), del citato testo unico n. 917 del 1986 . Sono in ogni caso escluse dalla base impobibile le remunerazioni dei sacerdoti e gli assegni ad esse equiparati di cui all'articolo 47, comma 1, lettera d), del predetto testo unico, nonche' le somme di cui alla lettera c) dello stesso articolo 47 del medesimo testo unico esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche relative a borse di studio o assegni.
2. Se i soggetti di cui al comma 1 esercitano anche attivita' commerciali la base imponibile a queste relativa e' determinata secondo la disposizione dell'articolo 5, computando i costi deducibili ivi indicati non specificamente riferibili alle attivita' commerciali per un importo corrispondente al rapporto tra l'ammontare dei ricavi e degli altri proventi considerati dalle predette disposizioni e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi.
La base imponibile relativa alle altre attivita' e' determinata a norma del precedente comma 1, ma l'ammontare degli emolumenti ivi indicati e' ridotto dell'importo di essi specificamente riferibile alle attivita' commerciali. Qualora gli emolumenti non siano specificamente riferibili alle attivita' commerciali, l'ammontare degli stessi e' ridotto di un importo imputabile alle attivita' commerciali in base al rapporto indicato nel primo periodo del presente comma. (8)
3. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 30 DICEMBRE 1999, N. 506 .
4. Per gli altri soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e), la base imponibile e' determinata:
a) per le societa' ed enti commerciali secondo le disposizioni degli articoli 5, 6 e 7 che risultano ad essi applicabili;
b) per le societa' ed associazioni esercenti arti e professioni secondo la disposizione dell'articolo 8;
c) LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 30 DICEMBRE 1999, N. 506 .
5. Ai fini dell'applicazione del presente titolo le attivita' commerciali sono quelle considerate tali ai fini delle imposte sui redditi.
--------------- AGGIORNAMENTO (8) Il D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 506 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "Le modificazioni apportate dall'articolo 1, comma 1, lettere da a) a r), si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di emanazione del presente decreto,[. . .]."

Art. 10-bis - (Determinazione del valore della produzione netta dei soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e-bis)

(Determinazione del valore della produzione netta
dei soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e-bis) 1. Per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e-bis), la base imponibile e' determinata in un importo pari all'ammontare delle retribuzioni erogate al personale dipendente, dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui all'articolo 47 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 , e dei compensi erogati per collaborazione coordinata e continuativa di cui all'articolo 49, comma 2, lettera a), nonche' per attivita' di lavoro autonomo non esercitate abitualmente di cui all'articolo 81, comma 1, lettera l), del citato testo unico. Sono escluse dalla base imponibile le somme di cui all'articolo 47, comma 1, lettera c), del medesimo testo unico esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche ((. . .)) Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai soggetti indicati nel primo periodo qualificati ai fini delle imposte sui redditi quali enti commerciali in quanto aventi per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attivita' commerciale per i quali la base imponibile e' determinata secondo le disposizioni contenute negli articoli precedenti. Sono in ogni caso escluse dalla base imponibile le borse di studio e gli altri interventi di sostegno erogati dalle regioni, dalle province autonome e dai relativi organismi regionali per il diritto allo studio universitario, nonche' dalle universita', ai sensi della legge 2 dicembre 1991, n. 390 .
2. Se i soggetti di cui al comma 1 esercitano anche attivita' commerciali, gli stessi possono optare per la determinazione della base imponibile relativa a tali attivita' commerciali secondo le disposizioni dell'articolo 5, computando i costi deducibili ivi indicati non specificamente riferibili alle attivita' commerciali per un importo corrispondente al rapporto tra l'ammontare dei ricavi e degli altri proventi considerati dalla predetta disposizione e l'ammontare complessivo di tutte le entrate correnti. La base imponibile relativa alle altre attivita' e' determinata a norma del precedente comma 1, ma l'ammontare degli emolumenti ivi indicati e' ridotto dell'importo di essi specificamente riferibile alle attivita' commerciali. Qualora gli emolumenti non siano specificamente riferibili alle attivita' commerciali, l'ammontare degli stessi e' ridotto di un importo imputabile alle attivita' commerciali in base al rapporto indicato nel primo periodo del presente comma. Si considerano attivita' commerciali quelle rilevanti ai fini delle imposte sui redditi, ovvero, per i soggetti di cui all'articolo 88, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 , esclusi dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche, quelle rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto. (8)
--------------- AGGIORNAMENTO (8) Il D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 506 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "Le modificazioni apportate dall'articolo 1, comma 1, lettere da a) a r), si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di emanazione del presente decreto,[. . .]."

Art. 11 - (Disposizioni comuni per la determinazione del valore della produzione netta)

(Disposizioni comuni per la determinazione del valore della produzione netta) 1. Nella determinazione della base imponibile:
a) sono ammessi in deduzione:
1) in relazione a soggetti diversi dai lavoratori dipendenti a tempo indeterminato, i contributi per le assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro; (71)
1-bis) le somme corrisposte, anche su base volontaria al fondo istituito, con mandato senza rappresentanza, presso uno dei consorzi cui le imprese aderiscono in ottemperanza a obblighi di legge, in conformita' alle disposizioni di legge o contrattuali, indipendentemente dal trattamento contabile ad esse applicato, a condizione che siano utilizzate in conformita' agli scopi di tali consorzi; (51)
2) NUMERO ABROGATO DAL D.L. 21 GIUGNO 2022, N. 73 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 4 AGOSTO 2022, N. 122 ; (71)
3) NUMERO ABROGATO DALLA L. 30 DICEMBRE 2018, N. 145 ;
4) NUMERO ABROGATO DAL D.L. 21 GIUGNO 2022, N. 73 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 4 AGOSTO 2022, N. 122 ; (71)
5) per i soggetti che determinano il valore della produzione ai sensi degli articoli da 5 a 9, in relazione al personale dipendente diverso da quello a tempo indeterminato, e per i soggetti che determinano il valore della produzione ai sensi degli articoli 10, comma 1, e 10-bis, comma 1, le spese relative agli apprendisti, ai disabili e le spese per il personale assunto con contratti di formazione e lavoro, nonche', per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) a e), i costi sostenuti per il personale addetto alla ricerca e sviluppo, ivi compresi quelli per il predetto personale sostenuti da consorzi tra imprese costituiti per la realizzazione di programmi comuni di ricerca e sviluppo, a condizione che l'attestazione di effettivita' degli stessi sia rilasciata dal presidente del collegio sindacale ovvero, in mancanza, da un revisore dei conti o da un professionista iscritto negli albi dei revisori dei conti, dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali o dei consulenti del lavoro, nelle forme previste dall' articolo 13, comma 2, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79 , convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140 , e successive modificazioni, ovvero dal responsabile del centro di assistenza fiscale; (71)
b) non sono ammessi in deduzione:
1) NUMERO ABROGATO DALLA L. 24 DICEMBRE 2007, N. 244 . (35)
2) i compensi per attivita' commerciali e per prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente, nonche' i compensi attribuiti per obblighi di fare, non fare o permettere, di cui all'articolo 67, comma 1, lettere i) e l), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 ; (35)
3) i costi per prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'articolo 49, commi 2, lettera a), e 3, del predetto testo unico delle imposte sui redditi;
4) i compensi per prestazioni di lavoro assimilato a quello dipendente ai sensi dell'articolo 47 dello stesso testo unico delle imposte sui redditi;
5) gli utili spettanti agli associati in partecipazione di cui alla lettera c) del predetto articolo 49, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi;
6) NUMERO ABROGATO DALLA L. 24 DICEMBRE 2007, N. 244 . (33)
1.1. Le deduzioni di cui al comma 1, lettera a), numeri 2), 3) e 4), per i produttori agricoli di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), e per le societa' agricole di cui all' articolo 2 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 , si applicano, nella misura del 50 per cento degli importi ivi previsti, anche per ogni lavoratore agricolo dipendente a tempo determinato impiegato nel periodo di imposta purche' abbia lavorato almeno 150 giornate e il contratto abbia almeno una durata triennale. (45)
1-bis. Per le imprese autorizzate all'auto-trasporto di merci, sono ammesse in deduzione le indennita' di trasferta previste contrattualmente, per la parte che non concorre a formare il reddito del dipendente ai sensi dell'articolo 48, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 .
2. COMMA ABROGATO DALLA L. 24 DICEMBRE 2007, N. 244 . (35)
3. COMMA ABROGATO DALLA L. 24 DICEMBRE 2007, N. 244 . (35)
4. COMMA ABROGATO DALLA L. 24 DICEMBRE 2007, N. 244 . (35)
4-bis. Per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) ad e), sono ammessi in deduzione, fino a concorrenza, i seguenti importi:
a) euro 8.000 se la base imponibile non supera euro 180.759,91;
b) euro 6.000 se la base imponibile supera euro 180.759,91 ma non euro 180.839,91;
c) euro 4.000 se la base imponibile supera euro 180.839,91 ma non euro 180.919,91;
d) euro 2.000 se la base imponibile supera euro 180.919,91 ma non euro 180.999,91;
d-bis) per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b) e c), l'importo delle deduzioni indicate nelle lettere da a) a d) del presente comma e' aumentato, rispettivamente, di euro 5.000, di euro 3.750, di euro 2.500 e di euro 1.250. (42) (52)
4-bis.1. Ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) ad e), con componenti positivi che concorrono alla formazione del valore della produzione non superiori nel periodo d'imposta a euro 400.000, spetta una deduzione dalla base imponibile pari a euro 1.850, su base annua, per ogni lavoratore dipendente diverso da quelli a tempo indeterminato impiegato nel periodo d'imposta fino a un massimo di cinque. Ai fini del computo del numero di lavoratori dipendenti per i quali spetta la deduzione di cui al presente comma non si tiene conto degli apprendisti, dei disabili e del personale assunto con contratti di formazione lavoro.(35) (71)
4-bis.2. In caso di periodo d'imposta di durata inferiore o superiore a dodici mesi e in caso di inizio e cessazione dell'attivita' in corso d'anno, gli importi delle deduzioni e della base imponibile di cui al comma 4-bis e dei componenti positivi di cui al comma 4-bis.1 sono ragguagliati all'anno solare. Le deduzioni di cui ai commi 1, lettera a), numero 2), e 4-bis.1 sono ragguagliate ai giorni di durata del rapporto di lavoro nel corso del periodo d'imposta nel caso di contratti di lavoro a tempo indeterminato e parziale, nei diversi tipi e modalita' di cui all' articolo 1 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 61 , e successive modificazioni, ivi compreso il lavoro a tempo parziale di tipo verticale e di tipo misto, sono ridotte in misura proporzionale; per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e), le medesime deduzioni spettano solo in relazione ai dipendenti impiegati nell'esercizio di attivita' commerciali e, in caso di dipendenti impiegati anche nelle attivita' istituzionali, l'importo e' ridotto in base al rapporto di cui all'articolo 10, comma 2.
4-ter. I soggetti di cui all'articolo 4, comma 2, applicano le deduzioni indicate nel presente articolo sul valore della produzione netta prima della ripartizione dello stesso su base regionale. (12) 4-quater. NUMERO ABROGATO DAL D.L. 21 GIUGNO 2022, N. 73 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 4 AGOSTO 2022, N. 122 . (71)
4-quinquies. COMMA ABROGATO DALLA L. 27 DICEMBRE 2013, N. 147 .
4-sexies. COMMA ABROGATO DALLA L. 27 DICEMBRE 2013, N. 147 .
4-septies. Per ciascun dipendente l'importo delle deduzioni ammesse dai commi 1 e 4-bis.1 non puo' comunque eccedere il limite massimo rappresentato dalla retribuzione e dagli oneri e spese a carico del datore di lavoro. (71)
4-octies. Per i soggetti che determinano il valore della produzione netta ai sensi degli articoli da 5 a 9, e' ammesso in deduzione il costo complessivo per il personale dipendente con contratto a tempo indeterminato. La deduzione di cui al primo periodo e' altresi' ammessa, nei limiti del 70 per cento del costo complessivamente sostenuto, per ogni lavoratore stagionale impiegato per almeno centoventi giorni per due periodi d'imposta, a decorrere dal secondo contratto stipulato con lo stesso datore di lavoro nell'arco temporale di due anni a partire dalla cessazione del precedente contratto. (71)
((4-novies)) . Per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002 , la differenza, qualora negativa, tra il corrispettivo e il valore dei beni e dei rapporti giuridici che costituiscono l'azienda o il ramo d'azienda, nelle operazioni di cui all' articolo 1, comma 237, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 , limitatamente alla quota rilevata nel conto economico, concorre in quote costanti alla determinazione del valore della produzione netta nell'esercizio stesso e nei quattro successivi. (81)
------------- AGGIORNAMENTO (6)
Il D.Lgs. 10 giugno 1999, n. 176 ha disposto (con l'art. 1, comma 3) che le modifiche di cui alle lettere 0a) e a) "si applicano a decorrere dal periodo d'imposta per il quale il termine di presentazione della dichiarazione, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 aprile 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 77 del 2 aprile 1999 , scade successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, ad esclusione di quella modificativa del trattamento dei contributi erogati in base a norma di legge, che si applica a decorrere dal periodo d'imposta in corso a tale data." ------------- AGGIORNAMENTO (8)
Il D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 506 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "Le modificazioni apportate dall'articolo 1, comma 1, lettere da a) a r), si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di emanazione del presente decreto,[. . .]." ------------- AGGIORNAMENTO (12)
La L. 23 dicembre 2000, n. 388 ha disposto (con l'art. 16, comma 2) che le disposizioni di cui ai commi 4-bis e 4-ter del presente articolo si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 1999. ------------- AGGIORNAMENTO (24)
La L. 30 dicembre 2004, n. 311 ha disposto (con l'art. 1, comma 348) che " Le disposizioni del comma 347 si applicano a partire dal periodo d'imposta che inizia successivamente al 31 dicembre 2004, ad eccezione di quelle della lettera d), che si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in cui interviene l'approvazione da parte della Commissione europea ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunita' europea." ------------- AGGIORNAMENTO (28)
Il D.Lgs. 18 novembre 2005, n.247 , ha disposto (con l'art. 17, comma 3) che "Le disposizioni degli articoli 11 ed 11-bis del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 , come modificate dal presente articolo, hanno effetto per i periodi di imposta che iniziano a decorrere dal 1° gennaio 2004." ------------- AGGIORNAMENTO (35)
La L. 24 dicembre 2007, n. 244 ha disposto (con l'art. 1, comma 51) che "Le disposizioni di cui al comma 50 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007." ------------- AGGIORNAMENTO (42)
La L. 24 dicembre 2012, n. 228 ha disposto (con l'art. 1, comma 485) che "Le disposizioni dell' articolo 11 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 , come da ultimo modificato dal comma 484 del presente articolo, si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2013. Entro tale data, il Governo regola, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, i rapporti finanziari con le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in modo che sia garantita l'invarianza delle risorse spettanti a legislazione vigente alle stesse regioni e province autonome". ------------- AGGIORNAMENTO (45)
Il D.L. 24 giugno 2014, n. 91 convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 116 ha disposto (con l'art. 5, comma 14) che "La disposizione del comma 13 si applica, previa autorizzazione della Commissione europea richiesta a cura del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2013. Della medesima disposizione non si tiene conto ai fini della determinazione dell'acconto relativo al periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2013, secondo il criterio previsionale, di cui all' articolo 4 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69 , convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154 ". ------------ AGGIORNAMENTO (47)
La L. 23 dicembre 2014, n. 190 ha disposto (con l'art. 1, comma 20) che la presente modifica decorre dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014.
Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 25) che "La disposizione di cui all'ultimo periodo dell' articolo 11, comma 4-octies, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 , introdotto dal comma 20 del presente articolo, si applica previa autorizzazione della Commissione europea richiesta a cura del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali". ------------ AGGIORNAMENTO (52)
La L. 28 dicembre 2015, n. 208 ha disposto (con l'art. 1, comma 124) che la modifica di cui alla lettera d-bis), comma 4-bis del presente articolo, si applica a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015.
Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 989) che "Le disposizioni di cui ai commi 987 e 988 si applicano a decorrere dall'esercizio in corso al 31 dicembre 2015". ------------ AGGIORNAMENTO (71)
Il D.L. 21 giugno 2022, n. 73 , convertito con modificazioni dalla L. 4 agosto 2022, n. 122 , ha disposto (con l'art. 10, comma 2) che "Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a partire dal periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, ferma restando, per detto periodo, la possibilita', ove ritenuto piu' agevole, di compilare il modello IRAP 2022 senza considerare le modifiche introdotte". ------------ AGGIORNAMENTO (81)
Il D.L. 27 marzo 2026, n. 38 , convertito con modificazioni dalla L. 22 maggio 2026, n. 88 , ha disposto (con l'art. 3, comma 3) che "Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2024".

Art. 11-bis

(( ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 24 DICEMBRE 2007, N. 244 )) ((35)) --------------- AGGIORNAMENTO (35)
La L. 24 dicembre 2007, n. 244 ha disposto (con l'art. 1, comma 51) che "Le disposizioni di cui al comma 50 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007."

Art. 12 - Determinazione del valore della produzione netta realizzata fuori dal territorio dello Stato o da soggetti non residenti.

Determinazione del valore della produzione netta realizzata fuori dal territorio dello Stato o da soggetti non residenti. 1. Nei confronti dei soggetti passivi residenti nel territorio dello Stato che esercitano attivita' produttive anche all'estero la quota di valore a queste attribuibili secondo i criteri di cui all'articolo 4, comma 2, e' scomputata dalla base imponibile determinata a norma degli articoli da 5 a 10-bis. (8)
2. Nei confronti dei soggetti passivi non residenti nel territorio dello Stato si considera prodotto nel territorio della regione il valore derivante dall'esercizio di attivita' commerciali, di arti o professioni o da attivita' non commerciali esercitate nel territorio stesso per un periodo di tempo non inferiore a tre mesi mediante stabile organizzazione, base fissa o ufficio. Qualora le suddette attivita' o imprese siano esercitate nel territorio di piu' regioni si applica la disposizione dell'articolo 4, comma 2. (52)
2-bis. Il valore della produzione netta derivante da una stabile organizzazione e' determinato sulla base di un apposito rendiconto economico e patrimoniale, da redigersi secondo i principi contabili previsti per i soggetti residenti aventi le medesime caratteristiche, salva quella della emissione di strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in mercati regolamentati di qualsiasi Stato membro dell'Unione europea ovvero diffusi tra il pubblico di cui all'articolo 116 testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 . A tali fini, si applicano le disposizioni dell'articolo 152, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 . (50)
3. Le persone fisiche e gli altri soggetti passivi si considerano residenti nel territorio dello Stato quando ricorrono le condizioni, rispettivamente applicabili, previste negli articoli 2, comma 2, 5, comma 3, lettera d), e 87, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 . Se il soggetto passivo esercita attivita' produttive mediante l'utilizzazione di navi iscritte nel registro di cui all' articolo 1, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457 , convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30 , la quota di valore a queste attribuibile, determinata a norma dell'articolo 5, e' scomputata dalla base imponibile. ((55)) --------------- AGGIORNAMENTO (8)
Il D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 506 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "Le modificazioni apportate dall'articolo 1, comma 1, lettere da a) a r), si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di emanazione del presente decreto,[. . .]." ----------- AGGIORNAMENTO (50)
Il D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 147 ha disposto (con l'art. 7, comma 4) che la presente modifica si applica a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del D.Lgs. medesimo. -------------- AGGIORNAMENTO (52)
La L. 28 dicembre 2015, n. 208 , ha disposto (con l'art. 1, comma 72) che "Le disposizioni del comma 70 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015". ------------ AGGIORNAMENTO (55)
La L. 20 novembre 2017, n. 167 ha disposto (con l'art. 10, comma 1) che "Dal periodo d'imposta a decorrere dal quale entra in vigore il decreto di cui al comma 3 del presente articolo, le disposizioni dell' articolo 4 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457 , convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, dell'articolo 12, comma 3 , del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e dell'articolo 155, comma 1 , del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 , si applicano anche ai soggetti residenti e ai soggetti non residenti aventi stabile organizzazione nel territorio dello Stato che utilizzano navi adibite esclusivamente a traffici commerciali internazionali iscritte nei registri degli Stati dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo".
Ha inoltre disposto (con l'art. 10, comma 2) che "Le disposizioni del comma 1 del presente articolo si applicano a condizione che sia rispettato quanto previsto dagli articoli 1, comma 5, e 3 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457 , convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, dall'articolo 317 del codice della navigazione e dall'articolo 426 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima), di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328 ".

Art. 13 - Disposizioni concernenti il GEIE

Disposizioni concernenti il GEIE 1. Il valore della produzione netta del gruppo economico di interesse europeo residente, a norma dell'articolo 12, comma 3, nel territorio dello Stato o di una stabile organizzazione di un gruppo non residente e' determinato secondo le disposizioni dell'articolo 5, ed e' imputato a ciascun membro nella proporzione prevista dal contratto di gruppo o, in mancanza, in parti uguali. Il valore si considera prodotto, anche nei confronti di membri non residenti, nel territorio della regione in cui il gruppo o la stabile organizzazione ha sede, salvo il disposto dell'articolo 4, comma 2.
2. Nei confronti del gruppo residente e di quello non residente relativamente alla stabile organizzazione nel territorio dello Stato si applicano le disposizioni degli articoli 19 e 20.
3. Ciascun membro del gruppo e' obbligato in solido con gli altri al versamento dell'imposta dovuta sul valore prodotto.
4. Il gruppo residente e la stabile organizzazione di un gruppo non residente si considerano domiciliati nel territorio del comune nel quale hanno il domicilio fiscale ai fini delle imposte sui redditi.

Art. 14 - Periodo di imposta

Periodo di imposta 1. L'imposta e' dovuta per periodi di imposta a ciascuno dei quali corrisponde una obbligazione tributaria autonoma. Il periodo di imposta e' determinato secondo i criteri stabiliti ai fini delle imposte sui redditi.

Art. 15 - Spettanza dell'imposta

Spettanza dell'imposta 1. L'imposta e' dovuta alla regione nel cui territorio il valore della produzione netta e' realizzato.

Art. 16 - Determinazione dell'imposta

Determinazione dell'imposta 1. L'imposta e' determinata applicando al valore della produzione netta l'aliquota del 3,50 per cento, salvo quanto previsto dal comma 2, nonche' nei commi 1 e 2 dell'articolo 45. (35) (44) (47) ((80)) 1-bis. Nei confronti dei soggetti di cui:
a) all'articolo 5, che esercitano attivita' di imprese concessionarie diverse da quelle di costruzione e gestione di autostrade e trafori, si applica l'aliquota del 3,80 per cento; (44) (47)
b) all'articolo 6, si applica l'aliquota del 4,20 per cento; (44) (47) (79)
c) all'articolo 7, si applica l'aliquota del 5,30 per cento. (44) (47) (79) ((80)) 2. Nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e-bis), relativamente al valore prodotto nell'esercizio di attivita' non commerciali, determinato ai sensi dell'articolo 10-bis, si applica l'aliquota dell'8,5 per cento. (8)
3. A decorrere dal terzo anno successivo a quello di emanazione del presente decreto, le regioni hanno facolta' di variare l'aliquota di cui al comma 1 e 1-bis fino ad un massimo di 0,92 punti percentuali.
La variazione puo' essere differenziata per settori di attivita' e per categorie di soggetti passivi. (8)
3-bis. Allo scopo di semplificare gli adempimenti tributari dei contribuenti e le funzioni dei centri di assistenza fiscale nonche' degli altri intermediari, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro il 31 marzo dell'anno a cui l'imposta si riferisce, inviano al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze i dati rilevanti per la determinazione del tributo mediante l'inserimento degli stessi nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale ai fini della pubblicazione nel sito informatico di cui all' articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 . Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuati i dati rilevanti per la determinazione dell'imposta regionale sulle attivita' produttive. Il mancato inserimento da parte delle regioni e delle province autonome nel suddetto sito informatico dei dati rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta comporta l'inapplicabilita' di sanzioni e di interessi.
------------- AGGIORNAMENTO (8)
Il D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 506 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "Le modificazioni apportate dall'articolo 1, comma 1, lettere da a) a r), si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di emanazione del presente decreto, ad eccezione di quelle recate dalla lettera l), numero 1), concernente l' articolo 16, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997 , le quali si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2000". ------------- AGGIORNAMENTO (35)
La L. 24 dicembre 2007, n. 244 ha disposto (con l'art. 1, comma 51) che "Le disposizioni di cui al comma 50 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007". ------------- AGGIORNAMENTO (44)
Il D.L. 24 aprile 2014, n. 66 , convertito con modificazioni dalla L. 23 giugno 2014, n. 89 , ha disposto (con l'art. 2, comma 1, alinea) che le presenti modifiche sono apportate a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2013. ------------- AGGIORNAMENTO (47)
La L. 23 dicembre 2014, n. 190 ha disposto (con l'art. 1, comma 22), con decorrenza dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2013, l'abrogazione del comma 1 dell'art. 2 del D.L. 24 aprile 2014, n. 66 , convertito con modificazioni dalla L. 23 giugno 2014, n. 89 , che aveva disposto con la medesima decorrenza le modifiche ai commi 1 e 1-bis, lettere a), b) e c), del presente articolo. ------------- AGGIORNAMENTO (79)
La L. 30 dicembre 2025, n. 199 ha disposto (con l'art. 1, comma 74) che "Per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025 e per i due successivi, le aliquote di cui all' articolo 16, comma 1-bis, lettere b) e c), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 , sono incrementate di 2 punti percentuali per i soggetti diversi da quelli indicati nell'articolo 6, commi 2, 3, 4 e 9, del medesimo decreto legislativo n. 446 del 1997 . Fino a concorrenza della differenza tra l'imposta derivante dall'applicazione delle disposizioni di cui al primo periodo e quella che si sarebbe determinata in assenza delle predette disposizioni, per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2026 e per il successivo spetta una detrazione pari a euro 90.000". --------------- AGGIORNAMENTO (80)
Il D.L. 20 febbraio 2026, n. 21 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025 e per quello successivo, l'aliquota di cui al presente articolo, commi 1 e 1-bis, e' aumentata di due punti percentuali per i soggetti esercenti, in via prevalente, le attivita' economiche individuate dai codici ATECO di cui alla tabella 1 allegata al medesimo Decreto-Legge.

Art. 17 - Agevolazioni di carattere territoriale e per categorie di soggetti

Agevolazioni di carattere territoriale e per categorie di soggetti 1. Per i soggetti che alla data di entrata in vigore del presente decreto hanno acquisito il diritto a fruire di uno dei regimi di esenzione decennale a carattere territoriale dell'imposta locale sui redditi nel rispetto delle condizioni e dei requisiti previsti dalle singole leggi di esonero, il valore prodotto nel territorio della regione ove e' ubicato lo stabilimento o l'impianto cui il regime agevolativo si riferisce, determinato a norma degli articoli 4 e 5, e' ridotto per il residuo periodo di applicabilita' del detto regime di un ammontare pari al reddito che ne avrebbe fruito.
2. Per i soggetti che ai fini delle imposte sui redditi si avvalgono di regimi forfetari di determinazione del reddito, con esclusione di quelli indicati nell'articolo 9, comma 1, il valore della produzione netta puo' determinarsi aumentando il reddito calcolato in base a tali regimi delle retribuzioni sostenute per il personale dipendente, dei compensi spettanti ai collaboratori coordinati e continuativi di quelli per prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente, e degli interessi passivi.
3. Ai soggetti che svolgono attivita' produttive attraverso stabilimenti industriali tecnicamente organizzati impiantati nel territorio del Mezzogiorno, di cui alla decisione della Commissione delle Comunita' europee 1 marzo 1995, n. 95/455/CE, spetta una detrazione dall'imposta determinata ai sensi del precedente articolo 10 di ammontare pari, rispettivamente, al 2 per cento dell'ammontare delle retribuzioni per prestazioni di lavoro dipendente risultante dalle dichiarazioni presentate ai fini fiscali relative al periodo di imposta in corso al 1 gennaio 1998 e all'1 per cento per il periodo di imposta in corso al 1 gennaio 1999, qualora sussistano le condizioni per l'applicazione delle disposizioni relative alla fiscalizzazione degli oneri sociali. (3)
(( 3-bis. Il valore della produzione netta in franchi svizzeri, determinata ai sensi degli articoli da 5 a 9, derivante da attivita' esercitate nel Comune di Campione d'Italia, e' computato in euro sulla base del cambio di cui all'articolo 9, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 , ridotto forfetariamente del 30 per cento. Al valore della produzione netta espresso in euro si applica la medesima riduzione calcolata per i franchi svizzeri, in base a quanto previsto nel primo periodo, con un abbattimento minimo di euro 26.000.
3-ter. Nel caso in cui l'impresa svolga la propria attivita' anche al di fuori del territorio del Comune di Campione d'Italia, ai fini dell'individuazione della quota di valore della produzione netta per cui e' possibile beneficiare delle agevolazioni di cui al comma 3-bis si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 2.
3-quater. Le agevolazioni di cui al comma 3-bis si applicano ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013 , relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis, e del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013 , relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis nel settore agricolo)) 4. Per le cooperative edilizie a proprieta' indivisa e, sino al frazionamento del mutuo, per quelle a proprieta' divisa, la base imponibile e' determinata ai sensi dell'articolo 10, commi 1 e 2.
5. Per le cooperative sociali di cui all' articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991, n. 381 , il costo del lavoro delle persone svantaggiate di cui all'articolo 4 della medesima legge, e' deducibile per intero dalla base imponibile.
6. Per l'anno 1998, le cooperative sociali di cui all' articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 8 novembre 1991, n. 381 , nonche' le cooperative di lavoro e gli organismi di fatto di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602 , deducono dalla base imponibile una somma pari alla differenza tra l'ammontare delle retribuzioni effettivamente corrisposte e quello calcolato in base ai salari convenzionali. Per gli anni 1999 e 2000 la somma da dedurre dalla base imponibile e' pari, rispettivamente, al 75 per cento e al 50 per cento della predetta differenza calcolata con le medesime modalita'. A decorrere dall'anno 2001 la base imponibile e' determinata in maniera ordinaria.
--------------- AGGIORNAMENTO (3)
Il D. Lgs. 19 novembre 1998, n. 422 ha disposto (con l'art. 4, comma 2) che le modifiche apportate al comma 3 del presente articolo 17 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data del 1 gennaio 1998.

Art. 18 - Agevolazioni per nuove iniziative produttive

Agevolazioni per nuove iniziative produttive 1. Il comma 210 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 , e' sostituito dal seguente: "210. Per le iniziative produttive intraprese ((, a decorrere dal 1 gennaio 1997,)) nei territori di cui all' articolo 1, comma 1 lettera a), del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32 , convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 1995, n. 104 , e' riconosciuto, per l'anno di inizio di attivita' e per i due successivi, un credito di imposta pari, per ciascun anno, al 50 per cento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche sui redditi riferibili proporzionalmente al reddito di impresa o derivante dall'esercizio di arti o professioni dell'anno cui compete; il credito e' utilizzato per il versamento della detta imposta e non puo' essere superiore, per ciascun anno, a lire 5 milioni. Per le stesse iniziative e' concessa per i medesimi periodi di imposta la riduzione al 50 per cento dell'imposta regionale sulle attivita' produttive; la riduzione non puo' essere superiore a 5 milioni dell'imposta dovuta per ciascun anno. Per le iniziative produttive intraprese nelle aree territoriali di cui all'obiettivo 1 del regolamento CEE n. 2052/88 , le predette disposizioni si applicano per l'anno di inizio di attivita' e per i cinque successivi.".
(( 1-bis. Resta ferma, in relazione al periodo d'imposta 1997, la spettanza del credito d'imposta agli effetti dell'imposta locale sui redditi e dell'imposta sul patrimonio netto delle imprese prevista dal comma 210 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 , nel testo vigente prima delle modifiche recate dal precedente comma 1. )) 2. Con le leggi regionali di cui all'articolo 24, possono essere aumentati la percentuale e l'importo massimo della riduzione dell'imposta regionale sulle attivita' produttive di cui al comma 1.

Art. 19 - Dichiarazione dei soggetti passivi

Dichiarazione dei soggetti passivi 1. Ogni soggetto passivo deve dichiarare per ogni periodo di imposta i componenti del valore, ancorche' non ne consegua un debito di imposta.
1-bis. Per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e-bis), la dichiarazione e' presentata dai soggetti che emettono i provvedimenti autorizzativi dei versamenti dell'imposta regionale sulle attivita' produttive. (8)
2. La dichiarazione deve essere redatta, a pena di nullita, su stampato conforme a quello approvato con decreto del Ministro delle finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale nel termine di cui all'articolo 8, primo comma, prima periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 , come sostituito dall' articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 .
3. La dichiarazione deve essere sottoscritta, a pena di nullita, dal soggetto passivo o da chi ne ha la rappresentanza legale o negoziale o, in mancanza, per i soggetti diversi dalle persone fisiche, da chi ne ha l'amministrazione anche di fatto. Per gli organi e le amministrazioni dello Stato la dichiarazione e' sottoscritta dal dirigente competente secondo le rispettive norme regolamentari. La nullita' e' sanata se il soggetto passivo o il suo rappresentante provvede alla sottoscrizione entro trenta giorni dal ricevimento dell'invito da parte dell'ufficio competente. L'invito e' eseguito mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento.
4. Con il decreto del Ministro delle finanze di cui al comma 2 possono essere richiesti dati e notizie utili alla determinazione del valore della produzione netta e indicati gli atti da allegare alla dichiarazione a cura del contribuente.
5. La dichiarazione e' presentata con le modalita' di cui all' articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 , come sostituito dall' articolo 7 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 . (( PERIODO SOPPRESSO DAL D.P.R. 14 OTTOBRE 1999, N. 542 )) .
6. Nei casi di liquidazione, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, trasformazione, fusione e scissione di imprese individuali, societa' ed enti di cui agli articoli 10 e 11 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 , si osservano le disposizioni ivi previste, con esclusione dei commi secondo e terzo dell'articolo 10 se nelle procedure fallimentare e di liquidazione coatta non vi e' esercizio provvisorio dell'impresa.
--------------- AGGIORNAMENTO (8) Il D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 506 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "Le modificazioni apportate dall'articolo 1, comma 1, lettere da a) a r), si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di emanazione del presente decreto,[. . .]."

Art. 20 - Obblighi contabili

Obblighi contabili 1. Ai fini dell'imposta di cui al presente titolo i soggetti passivi devono osservare gli obblighi documentali e contabili ai quali sono tenuti ai fini delle imposte sul reddito e sul valore aggiunto.

Art. 21 - Domicilio dei soggetti passivi

Domicilio dei soggetti passivi 1. Ogni soggetto passivo si considera domiciliato nel comune nel quale ha il domicilio fiscale secondo le disposizioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 .

Art. 22 - Giurisdizione sulle controversie

Giurisdizione sulle controversie 1. Le controversie concernenti l'imposta regionale sulle attivita' produttive e la relativa addizionale e le sanzioni sono soggette alla giurisdizione delle Commissioni tributarie secondo le disposizioni del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 .
Nota all' art. 22:
- Il D.Lgs 31 dicembre 1992, n. 546 , reca: "Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell' art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413 ".

Art. 23 - Accesso alle informazioni

Accesso alle informazioni 1. L'Amministrazione finanziaria trasmette a ciascuna regione, con sistemi telematici o mediante supporti magnetici, le informazioni relative alle dichiarazioni presentate dai soggetti passivi.
2. Gli elementi acquisiti nel corso dell'attivita' di controllo dagli uffici dell'Amministrazione finanziaria, dal Corpo della Guardia di finanza e dagli organi regionali sono direttamente utilizzabili, rispettivamente, per l'accertamento dell'imposta regionale e dei tributi erariali.
3. Con decreto del Ministro delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Regioni, sono stabilite le modalita' di collegamento degli uffici regionali con il sistema informativo dell'anagrafe tributaria e di utilizzazione dei relativi servizi anche ai fini dello scambio di informazioni di interesse fiscale.

Art. 24 - Poteri delle regioni

Poteri delle regioni 1. Le regioni a statuto ordinario possono disciplinare, con legge, nel rispetto dei principi in materia di imposte sul reddito e di quelli recati dal presente titolo, le procedure applicative dell'imposta, ferme restando le disposizioni degli articoli 19, da 21 a 23, e da 32 a 35.
2. Le regioni a statuto speciale e le provincie autonome di Trento e Bolzano provvedono, con legge, alla attuazione delle disposizioni del presente titolo in conformita' delle disposizioni della legge 23 dicembre 1996, n. 662, articolo 3, commi 158 e 159 .
3. ((L'accertamento)) delle violazioni alle norme del presente titolo compete alle amministrazioni regionali. ((8)) 4. Le leggi di cui ai commi 1 e 2 possono prevedere la stipula di convenzioni con il Ministero delle finanze per l'espletamento, in tutto o in parte, delle attivita' di liquidazione, accertamento e riscossione dell'imposta, nonche' per le attivita' concernenti il relativo contenzioso, secondo le disposizioni in materia di imposte sui redditi.
5. Gli uffici dell'amministrazione finanziaria ed i comandi della Guardia di finanza cooperano per l'acquisizione ed il reperimento degli elementi utili per l'accertamento dell'imposta e per la repressione delle violazioni alle norme del presente titolo, procedendo anche di propria iniziativa secondo le norme e con le facolta' stabilite dalle singole leggi regionali o, in loro mancanza, secondo le facolta' loro attribuite dalla normativa tributaria statale, trasmettendo agli uffici regionali i relativi verbali e rapporti.
6. Le leggi di cui ai commi 1 e 2 non possono avere effetto anteriore al periodo di imposta in corso al 1 gennaio 2000.
7. Con decreto del Ministro delle finanze da emanare ai sensi dell' articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, sono stabiliti gli organi competenti all'irrogazione delle sanzioni e le modalita' di ripartizione delle somme riscosse in caso di concorso formale e di violazioni continuate rilevanti ai fini dell'imposta regionale e di altri tributi.
--------------- AGGIORNAMENTO (8) Il D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 506 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "Le modificazioni apportate dall'articolo 1, comma 1, lettere da a) a r), si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di emanazione del presente decreto,[. . .]."

Art. 25 - Disciplina temporanea

Disciplina temporanea 1. Fino a quando non hanno effetto le leggi regionali di cui all'articolo 24, per le attivita' di controllo e rettifica della dichiarazione, per l'accertamento e per la riscossione dell'imposta regionale, nonche' per il relativo contenzioso si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi ad eccezione degli articoli 38, commi dal quarto al settimo, 44 e 45 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 .
2. Le regioni, le provincie, e i comuni partecipano all'attivita' di cui al comma 1 segnalando elementi e notizie utili, collaborando, eventualmente anche tramite le apposite commissioni paritetiche di cui al terzo periodo, con osservazioni e proposte alla predisposizione dei programmi di accertamento degli uffici dell'Amministrazione finanziaria. Le modalita' di attuazione di questa disposizione sono stabilite con decreto del Ministro delle finanze, d'intesa con la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 , da emanare a norma dell' articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Con il medesimo decreto possono essere istituite e disciplinate commissioni paritetiche per la stesura di programmi di accertamento.
Note all'art. 25:
- Si riporta il testo degli articoli 38 , 44 e 45 del D.P.R. n. 600/1973 :
"Art. 38 (Rettifica delle dichiarazioni delle persone fisiche). - L'ufficio delle imposte procede alla rettifica delle dichiarazioni presentate dalle persone fisiche quando il reddito complessivo dichiarato risulta inferiore a quello effettivo o non sussistono o non spettano, in tutto o in parte, le deduzioni dal reddito o le detrazioni d'imposta indicate nella dichiarazione.
La rettifica deve essere fatta con unico atto, agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta locale sui redditi, ma con riferimento analitico ai redditi delle varie categorie di cui all' art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597 .
L'incompletezza, la falsita' e l'inesatteza dei dati indicati nella dichiarazione, salvo quanto stabilito nell'art. 39, possono essere desunte dalla dichiarazione stessa, dal confronto con le dichiarazioni relative ad anni precedenti e dai dati e dalle notizie di cui all'articolo precedente anche sulla base di presunzioni semplici, purche' queste siano gravi, precise e concordanti.
L'ufficio, indipendentemente dalle disposizioni recate dai commi precedenti e dall'articolo 39, puo', in base ad elementi e circostanze di tatto certi, determinare sinteticamente il reddito complessivo netto del contribuente in relazione al contenuto induttivo di tali elementi e circostanze quando il reddito complessivo netto accertabile si discosta per almeno un quarto da quello dichiarato. A tal fine, con decreto del Ministro delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, sono stabilite le modalita' in base alle quali l'ufficio puo' determinare induttivamente il reddito o il maggior reddito in relazione ad elementi indicativi di capacita' contributiva individuati con lo stesso decreto quando il reddito dichiarato non risulta congruo rispetto ai predetti elementi per due o piu' periodi di imposta.
Qualora l'ufficio determini sinteticamente il reddito complessivo netto in relazione alla spesa per incrementi patrimoniali, la stessa si presume sostenuta, salvo prova contraria, con redditi conseguiti, in quote costanti, nell'anno in cui e' stata effettuata e nei cinque precedenti.
Il contribuente ha facolta' di dimostrare, anche prima della notificazione dell'accertamento, che il maggior reddito determinato o determinabile sinteticamente e' costituito in tutto o in parte da redditi esenti o da redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta. L'entita' di tali redditi e la durata del loro possesso devono risultare da idonea documentazione.
Dal reddito complessivo determinato sinteticamente non sono deducibili gli oneri di cui all'art. 10 del decreto indicato nel secondo comma. Agli effetti dell'imposta locale sui redditi il maggior reddito accertato sinteticamente e' considerato reddito di capitale salva la facolta' del contribuente di provarne l'appartenenza ad altre categorie di redditi."
"Art. 44 (Partecipazione dei comuni all'accertamento).
- I comuni partecipano all'accertamento dei redditi delle persone fisiche secondo le disposizioni del presente articolo e di quello successivo.
I centri di servizio devono trasmettere ai comuni di domicilio fiscale dei soggetti passivi, entro il 31 dicembre dell'anno in cui sono pervenute, le copie delle dichiarazioni presentate dalle persone fisiche ai sensi dell'art. 2; gli uffici delle imposte devono trasmettere ai comuni di domicilio fiscale dei soggetti passivi, entro il 1 luglio dell'anno in cui scade il termine per l'accertamento, le proprie proposte di accertamento in rettifica o di ufficio a persone fisiche, nonche' quelle relative agli accertamenti integrativi o modificativi di cui al terzo comma dell'art. 43.
Il comune di domicilio fiscale del contribuente, avvalendosi della collaborazione del consiglio tributario se istituito, puo' segnalare all'ufficio delle imposte dirette qualsiasi integrazione degli elementi contenuti nelle dichiarazioni presentate dalle persone fisiche ai sensi dell'art. 2, indicando dati, fatti ed elementi rilevanti e fornendo ogni idonea documentazione atta a comprovarla. A tal fine il comune puo' prendere visione presso gli uffici delle imposte degli allegati alle dichiarazioni gia' trasmessegli in copia dall'ufficio stesso. Dati, fatti ed elementi rilevanti, provati da idonea documentazione, possono essere segnalati dal comune anche nel caso di omissione della dichiarazione.
Il comune di domicilio fiscale del contribuente per il quale l'ufficio delle imposte ha comunicato proposta di accertamento ai sensi del secondo comma puo' inoltre proporre l'aumento degli imponibili, indicando, per ciascuna categoria di redditi, dati, fatti ed elementi rilevanti per la determinazione del maggiore imponibile e fornendo ogni idonea documentazione atta a comprovarla.
La proposta di aumento adottata con deliberazione della giunta comunale, sentito il consiglio tributario se istituito, deve pervenire all'ufficio delle imposte, a pena di decadenza, nel termine di novanta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al secondo comma. La deliberazione della giunta comunale e' immediatamente esecutiva.
Le proposte di accertamento dell'ufficio delle imposte e le proposte di aumento del comune devono essere accompagnate da un elenco in duplice copia. Una delle copie, datata e sottoscritta, viene resituita in segno di ricevuta all'ufficio mittente.
Decorso il termine di novanta giorni di cui al quarto comma l'ufficio delle imposte provvede alla notificazione degli accertamenti per i quali o non siano intervenute proposte di aumento da parte dei comuni o le proposte del comune siano state accolte dall'ufficio stesso.
Le proposte di aumento non condivise dall'ufficio delle imposte devono essere trasmesse a cura dello stesso, con le proprie deduzioni, all'apposita commissione operante presso ciascun ufficio, la quale determina gli imponibili da accertare. Se la commissione non delibera entro quarantacinque giorni dalla trasmissione della proposta, l'ufficio delle imposte provvede all'accertamento dell'imponibile gia' determinato.
Il comune per gli adempimenti previsti dal terzo e quarto comma puo' richiedere dati e notizie alle amministrazioni ed enti pubblici che hanno obbligo di rispondere gratuitamente".
"Art. 45 (Commissione per l'esame delle proposte del comune). - La commissione di cui al sesto comma dell'art. 44 e' unica per ogni ufficio delle imposte, e' presieduta dal capo dello stesso ufficio o da un impiegato della carriera direttiva da lui delegato ed e' composta per meta' da impiegati dell'ufficio e per meta' da persone designate dal consiglio comunale di ciascuno dei comuni compresi nel distretto. Non possono essere designati coloro che esercitano professionalmente funzioni di assistenza e rappresentanza in materia tributaria.
Il numero dei componenti della commissione non puo' essere superiore, oltre al presidente, a otto per i comuni di prima classe, a sei per i comuni di seconda e terza classe e a quattro per i comuni di quarta e quinta classe. Non possono far parte della commissione gli impiegati dell'ufficio delle imposte che rivestono cariche elettive nei comuni del distretto e i componenti delle commissioni tributarie. Entro il 30 novembre di ciascun anno il sindaco comunica all'ufficio delle imposte i nominativi delle persone designate in rappresentanza del comune, le quali si intendono confermate di anno in anno qualora entro il detto termine il sindaco non abbia comunicato variazioni.
La convocazione della commissione e' fatta dal presidente, almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione, con avviso a mezzo di raccomandata diretto al sindaco del comune del quale si esaminano le proposte. L'avviso deve contenere l'indicazione nominativa dei contribuenti ai quali si riferiscono le proposte medesime.
La commissione determina l'ammontare dell'imponibile da accertare sulla base degli atti in suo possesso deliberando a maggioranza di voti con l'intervento di almeno la meta' piu' uno dei componenti; in caso di parita' prevale il voto del presidente. Le sedute della commissione non sono pubbliche e ad esse non puo' intervenire il contribuente.
Il segretario della commissione redige il verbale della seduta nel quale devono essere indicati i nominativi degli intervenuti, le proposte esaminate e le decisioni adottate. Il verbale e' sottoscritto anche dal presidente.
Ai compiti di segreteria della commissione provvede l'ufficio delle imposte. Le spese relative alla partecipazione dei rappresentanti dei comuni sono a carico dei comuni stessi".
- Si riporta il capo III del D.Lgs. n. 281/1997 , relativo alla Conferenza unificata:
"Capo III
Conferenza unificata
Art. 8 (Conferenza Statocitta' ed autonomie locali e Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Statocitta' ed autonomie locali e' unificata per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza Statoregioni.
2. La Conferenza Statocitta' ed autonomie locali e' presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per gli affari regionali; ne fanno parte altresi' il Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione nazionale comuni d'Italia - ANCI, il presidente dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani - UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI. Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque rappresentano le citta' individuate dall' art. 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142 . Alle riunioni possono essere invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza-Statocitta' ed autonomie locali e' convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e' convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei Ministri, o su sua delega, dal Ministro per gli affari regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal Ministro dell'interno.
Art. 9 (Funzioni). - 1. La Conferenza unificata assume deliberazioni, promuove e sancisce intese ed accordi, esprime pareri, designa rappresentanti in relazione alle materie ed ai compiti di interesse comune alle regioni, alle province, ai comuni e alle comunita' montane.
2. La Conferenza unificata e' comunque competente in tutti i casi in cui regioni, province, comuni e comunita' montane ovvero la Conferenza Statoregioni e la Conferenza Statocitta' ed autonomie locali debbano esprimersi su un medesimo oggetto. In particolare la Conferenza unificata:
a) esprime parere:
1) sul disegno di legge finanziaria e sui disegni di legge collegati;
2) sul documento di programmazione economica e finanziaria;
3) sugli schemi di decreto legislativo adottati in base all' articolo 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59 ;
b) promuove e sancisce intese tra Governo, regioni, province, comuni e comunita' montane. Nel caso di mancata intesa o di urgenza si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3, commi 3 e 4;
c) promuove e sancisce accordi tra Governo, regioni, province, comuni e comunita' montane, al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere in collaborazione attivita' di interesse comune;
d) acquisisce le designazioni dei rappresentanti delle autonomie locali indicati, rispettivamente, dai presidenti delle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, dall'ANCI, dall'UPI e dall'UNCEM nei casi previsti dalla legge;
e) assicura lo scambio di dati e informazioni tra Governo, regioni, province, comuni e comunita' montane nei casi di sua competenza, anche attraverso l'approvazione di protocolli di intesa tra le amministrazioni centrali e locali secondo le modalita' di cui all'art. 6;
f) e' consultata sulle linee generali delle politiche del personale pubblico e sui processi di riorganizzazione e mobilita' del personale connessi al conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed agli enti locali;
g) esprime gli indirizzi per l'attivita' dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali.
3. Il Presidente del Consiglio dei Ministri puo' sottoporre alla Conferenza unificata, anche su richiesta delle autonomie regionali e locali, ogni altro oggetto di preminente interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunita' montane.
4. Ferma restando la necessita' dell'assenso del Governo per l'adozione delle deliberazioni di competenza della Conferenza unificata, l'assenzo delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunita' montane e' assunto con il consenso distinto dei membri dei due gruppi delle autonomie che compongono, rispettivamente, la Conferenza Statoregioni e la Conferenza Statocitta' ed autonomie locali. L'assenso e' espresso di regola all'unanimita' dei membri dei due predetti gruppi. Ove questa non sia raggiunta l'assenso e' espresso dalla maggioranza dei rappresentanti di ciascuno dei due gruppi.
5. La Conferenza Statocitta' ed autonomie locali ha compiti di:
a) coordinamento nei rapporti tra lo Stato e le autonomie locali.
b) studio, informazione e confronto nelle problematiche connesse agli indirizzi di politica generale che possono incidere sulle funzioni proprie o delegate di province e comuni e comunita' montane.
6. La Conferenza Statocitta' ed autonomie locali, in particolare, e' sede di discussione ed esame:
a) dei problemi relativi all'ordinamento ed al funzionamento degli enti locali, compresi gli aspetti relativi alle politiche finanziarie e di bilancio, alle risorse umane e strumentali, nonche' delle iniziative legislative e degli atti generali di governo a cio' attinenti;
b) dei problemi relativi alle attivita' di gestione ed erogazione dei servizi pubblici;
c) di ogni altro problema connesso con gli scopi di cui al presente comma che venga sottoposto, anche su richiesta del Presidente dell'ANCI, dell'UPI e dell'UNCEM, al parere della Conferenza dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Presidente delegato.
7. La Conferenza Statocitta' ed autonomie locali ha inoltre il compito di favorire:
a) l'informazione e le iniziative per il miglioramento dell'efficienza dei servizi pubblici locali;
b) la promozione di accordi o contratti di programma ai sensi dell' art. 12 della legge 23 dicembre 1992, n. 498 ;
c) le attivita' relative alla organizzazione di manifestazioni che coinvolgono piu' comuni o province da celebrare in ambito nazionale.
Art. 10 (Segreteria). - 1. L'attivita' istruttoria e di supporto al funzionamento della Conferenza unificata sono svolte congiuntamente dalla segreteria della Conferenza Statoregioni e dalla segreteria della Conferenza Statocitta' ed autonomie locali.
2. La segreteria della Conferenza Statoregioni opera alle dirette dipendenze e secondo gli indirizzi del presidente della Conferenza stessa. Ad essa e' assegnato personale dello Stato e, fino alla meta' dei posti in organico, da personale delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano, il cui trattamento economico rimane a carico delle amministrazioni di appartenenza.
3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali, sono disciplinati l'organizzazione ed il funzionamento della segreteria della Conferenza Statoregioni ed individuati gli uffici di livello dirigenziale.
4. Per lo svolgimento dei propri compiti, la Conferenza Statocitta' ed autonomie locali si avvale di una segreteria collocata presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5. La composizione della segreteria della Conferenza Statocitta' ed autonomie locali e' stabilita con successivo provvedimento di organizzazione. Con il medesimo provvedimento potra' essere previsto che fino alla meta' dei posti in organico possa essere coperto da personale delle province, dei comuni e delle comunita' montane, il cui trattamento economico rimane a carico delle amministrazioni di appartenenza. I restanti posti in organico sono coperti con personale della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Puo' essere altresi' assegnato alla segreteria anche personale del Ministero dell'interno".
- Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 e' riportato in nota all'art. 24.

Art. 26 - Attribuzione allo Stato di quote del gettito dell'imposta

Attribuzione allo Stato di quote del gettito dell'imposta 1. E' attribuita allo Stato una quota del gettito dell'imposta regionale sulle attivita' produttive riscosso in ciascuna regione a compensazione dei costi sostenuti per lo svolgimento delle attivita' di cui all'articolo 25, comma 1. La disposizione del primo periodo si applica fino all'anno precedente a quello dal quale ha effetto la legge regionale di cui all'articolo 24, regolatrice delle dette attivita'.
2. E' altresi' attribuita allo Stato una ulteriore quota del gettito di cui al comma 1 a compensazione della perdita di gettito derivante dall'abolizione dell'imposta sul patrimonio netto delle imprese. La quota e' determinata in un ammontare pari al gettito della predetta imposta riscosso nell'ultimo periodo di imposta nel quale essa e' stata applicata. Questa disposizione si applica limitatamente al gettito dell'imposta regionale sulle attivita' produttive relativo al primo periodo di imposta della sua applicazione e al successivo.
3. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, e' determinata la quota di cui al comma 1 e le relative modalita' di attribuzione. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, sentita la Conferenza Stato-Regioni, e' determinata la quota di cui al comma 2 e le relative modalita' di attribuzione.

Art. 27 - Compartecipazione dei comuni e delle provincie al gettito dell'imposta

Compartecipazione dei comuni e delle provincie al gettito dell'imposta 1. A decorrere dall'anno di entrata in vigore del presente decreto le regioni devolvono ad ogni comune e ad ogni provincia del proprio territorio una quota del gettito della imposta regionale sulle attivita' produttive pari, per il comune, al gettito riscosso nel 1997 per tasse di concessione comunale e per imposta comunale per l'esercizio di impresa, arti e professioni, al netto della quota di spettanza della provincia, e, per la provincia, all'ammontare di questa quota al lordo di quella spettante allo Stato a norma dell' articolo 6 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66 , convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144 .
2. Gli importi dovuti ai comuni e alle provincie a norma del comma 1 sono ad essi versati dalle regioni nel mese di luglio di ciascun anno. Nel primo anno tali importi sono commisurati all'ammontare del gettito riscosso nel 1996 risultante dai relativi rendiconti consuntivi, salvo conguaglio, da effettuare nell'anno successivo con gli importi dovuti per tale anno, in base alle risultanze dei rendiconti per l'anno 1997. Gli importi dovuti sono determinati da ciascuna regione che, previa acquisizione delle informazioni necessarie, ne da' comunicazione ai comuni e alle provincie entro il 30 giugno del primo anno e del successivo. Gli importi comunicati costituiscono per le Regioni somme a destinazione vincolata. A decorrere dall'anno 1999, i predetti importi sono incrementati annualmente in misura pari al tasso programmato di inflazione indicato nella relazione previsionale e programmatica.
3. L'importo corrispondente alla quota spettante allo Stato di cui al comma 1, determinato a norma del comma 2, e' versato nei termini quivi indicati dalle provincie allo Stato per le finalita' di cui all' articolo 1-bis del decretolegge 25 novembre 1996, n. 599 , convertito, con modificazioni, dalla legge 24 gennaio 1997, n. 5 , secondo le vigenti disposizioni per il versamento della suddetta quota.
4. Le regioni possono attribuire alle provincie e ai comuni quote di compartecipazione al gettito dell'imposta regionale sulle attivita' produttive anche al fine di finanziare le funzioni ad essi delegate, secondo criteri stabiliti con propria legge.
5. COMMA ABROGATO DAL D. LGS. 10 APRILE 1998, N. 137 .
6. Le regioni Friuli Venezia-Giulia e Valle d'Aosta e le provincie autonome di Trento e Bolzano, nell'esercizio dei poteri in materia di finanza locale, provvedono alla disciplina dei rapporti finanziari con gli enti locali, assicurando agli stessi le risorse finanziarie per compensare gli effetti finanziari negativi conseguenti all'attuazione del presente decreto. ((10)) --------------- AGGIORNAMENTO (10) Il D. Lgs. 18 febbraio 2000, n.56 ha disposto (con l'art. 11, comma 1) che a decorrere dall'anno 2001 e' abolita la compartecipazione dei comuni e delle province al gettito dell'IRAP, prevista dal presente articolo; il corrispondente gettito rimane attribuito alle regioni.

Art. 28

((ARTICOLO ABROGATO DAL D. LGS. 10 APRILE 1998, N. 137 ))

Art. 29 - Finanziamento delle citta' metropolitane

Finanziamento delle citta' metropolitane 1. Le regioni, nell'attribuire alle citta' metropolitane le funzioni amministrative di competenza provinciale o affidate ai comuni, a norma dell' articolo 19 della legge 8 giugno 1990, n. 142 , provvedono ad assegnare alle stesse quote del gettito di tributi regionali.
Nota all'art. 29:
- Si riporta il testo dell' art. 19 della legge n. 142/1990 :
"Art. 19 (Funzioni della citta' metropolitana e dei comuni). - 1. La legge regionale, nel ripartire fra i comuni e le citta' metropolitane le funzioni amministrative, attribuisce alla citta' metropolitana, oltre alle funzioni di competenza provinciale, le funzioni normalmente affidate ai comuni quando hanno precipuo carattere sovracomunale o debbono, per ragioni di economicita' ed efficienza, essere svolte in forma coordinata nell'area metropolitana, nell'ambito delle seguenti materie:
a) pianificazione territoriale dell'area metropolitana;
b) viabilita', traffico e trasporti;
c) tutela e valorizzazione dei beni culturali e dell'ambiente;
d) difesa del suolo, tutela idrogeologica, tutela e valorizzazione delle risorse idriche, smaltimento dei rifiuti;
e) raccolta e distribuzione delle acque e delle fonti energetiche;
f) servizi per lo sviluppo economico e grande distribuzione commerciale;
g) servizi di area vasta nei settori della sanita', della scuola e della formazione professionale e degli altri servizi urbani di livello metropolitano.
2. Alla citta' metropolitana competono le tasse, le tariffe e i contributi sui servizi ad essa attribuiti.
3. Ai comuni dell'area metropolitana restano le funzioni non attribuite espressamente alla citta' metropolitana".

Art. 30 - Riscossione dell'imposta e versamento in acconto

Riscossione dell'imposta e versamento in acconto 1. Fino a quando non hanno effetto le leggi regionali di cui all'articolo 24, per la riscossione dell'imposta si applicano le disposizioni dei commi seguenti.
2. L'imposta dovuta a ciascuna regione in base alla dichiarazione e' riscossa mediante versamento del soggetto passivo da eseguire con le modalita' e nei termini stabiliti per le imposte sui redditi.
3. Nel periodo di imposta per il quale la dichiarazione deve essere presentata sono dovuti acconti dell'imposta ad esso relativa secondo le disposizioni previste per le imposte sui redditi. Gli acconti sono versati con le modalita' e nei termini per queste stabiliti.
4. L'imposta risultante dalle dichiarazioni annuali non e' dovuta o, se il saldo e' negativo, non e' rimborsabile, se i relativi importi spettanti a ciascuna regione non superano lire 20.000; per lo stesso importo, non si fa luogo, ad iscrizione nei ruoli, ne' a rimborso. Con le leggi regionali di cui all'articolo 24 il predetto importo puo' essere adeguato.
(( 5. In deroga alla disposizione del comma 2 i soggetti che determinano la base imponibile ai sensi dell'articolo 10-bis), comma 1, versano l'acconto mensilmente, con le modalita' e nei termini stabiliti con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la conferenza Stato-Regioni, in un importo pari a quello risultante dall'applicazione dell'aliquota prevista nell'articolo 16, comma 2, all'ammontare degli emolumenti ivi indicati corrisposti nel mese precedente. )) ((8)) 6. La riscossione coattiva dell'imposta avviene mediante ruolo sulla base delle disposizioni che regolano la riscossione coattiva delle imposte sui redditi, mediante ruoli affidati ai concessionari senza l'obbligo del non riscosso.
7. Per lo svolgimento di attivita' di pagamento e riscossione dell'imposta, le banche sono remunerate in conformita' a quanto previsto dalle convenzioni di cui agli articoli 19, comma 5 , e 24, comma 8, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 , mentre per i concessionari si applicano le disposizioni di cui all' articolo 61 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43 .
--------------- AGGIORNAMENTO (8) Il D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 506 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "Le modificazioni apportate dall'articolo 1, comma 1, lettere da a) a r), si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di emanazione del presente decreto,[. . .]."

Art. 31 - Primo acconto di imposta

Primo acconto di imposta 1. Per il primo periodo di imposta nel quale, a norma degli articoli 36 e 37, l'imposta e' applicabile, l'acconto di cui all'articolo 30, comma 3, da versare in due rate di pari importo, e' pari al 120 per cento della imposta figurativa liquidabile sul valore della produzione netta realizzato nel periodo di imposta precedente, determinato secondo le disposizioni degli articoli da 4 a 11 e risultante da un apposito prospetto redatto su stampato conforme al modello approvato con decreto del Ministro delle finanze da allegare alla prima dichiarazione dei redditi da presentare a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto ovvero, per i soggetti non tenuti alla presentazione di essa, risultante da apposita dichiarazione, redatta e sottoscritta a norma dell'articolo 19, da presentare nel mese di giugno dell'anno di entrata in vigore del presente decreto. ((Gli omessi o insufficienti versamenti dell'imposta relativi al primo periodo di applicazione della stessa, i cui termini sono scaduti alla data del 30 ottobre 1998, possono essere regolarizzati entro il termine di scadenza del primo versamento dell'imposta da effettare sucessivamente alla predetta data applicando gli interessi calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.))

Art. 32

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 24 SETTEMBRE 2015, N. 158 , COME MODIFICATO DALLA LEGGE 28 DICEMBRE 2015, N. 208)) ((51)) ------------- AGGIORNAMENTO (51)
Il D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 158 aveva precedentemente disposto (con l'art. 32, comma 2, lettera a)) l'abrogazione del presente articolo a decorrere dal 1 gennaio 2017.

Art. 33

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 24 SETTEMBRE 2015, N. 158 , COME MODIFICATO DALLA LEGGE 28 DICEMBRE 2015, N. 208)) ((51)) ------------- AGGIORNAMENTO (51)
Il D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 158 aveva precedentemente disposto (con l'art. 32, comma 2, lettera a)) l'abrogazione del presente articolo a decorrere dal 1 gennaio 2017.

Art. 34 - Ritardato o omesso versamento dell'imposta

Ritardato o omesso versamento dell'imposta 1. In caso di ritardato o omesso versamento dell'imposta, in acconto o a saldo, o di versamento in misura inferiore a quella dovuta, si applica la sanzione amministrativa pari al trenta per cento dell'imposta non versata. Identica sanzione si applica nei casi di liquidazione della maggiore imposta ai sensi degli articoli 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 , come sostituiti dall' articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 .
2. Sugli importi non versati o versati in ritardo sono dovuti gli interessi a norma dell' articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 .
Note all'art. 34:
- Il testo degli articoli 36-bis e 36-ter del D.P.R. n. 600/1973 e' riportato in nota all'art. 32.
- Si riporta il testo dell' art. 9 del D.P.R. n. 602/1973 :
"Art. 9 (Mancato o ritardato versamento diretto). - Se non viene effettuato il versamento diretto nei termini stabiliti, sugli importi non versati o versati dopo la scadenza si applica l'interesse in ragione del sei per cento annuo con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza e fino alla data del pagamento o della scadenza della prima rata del ruolo in cui sono state iscritte le somme non versate.
Qualora l'interesse non sia stato versato dal contribuente contestualmente all'imposta esso viene calcolato dall'ufficio ed iscritto a ruolo.
L'interesse si applica anche sul maggior ammontare delle imposte o ritenute alla fonte riscuotibili mediante versamento diretto liquidato dall'Ufficio delle imposte ai sensi dell'art. 36-bis, secondo comma, e 36-ter, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 ".

Art. 35 - Violazioni degli obblighi relativi alla contabilita'

Violazioni degli obblighi relativi alla contabilita' 1. Per le violazioni degli obblighi relativi alla tenuta o conservazione della contabilita' si applicano le sanzioni previste in materia di imposte dirette e di imposta sul valore aggiunto.

Art. 36 - Decorrenza dell'imposta e abolizione di contributi e tributi

Decorrenza dell'imposta
e abolizione di contributi e tributi 1. Salvo quanto disposto dall'articolo 37, l'imposta regionale sulle attivita' produttive si applica a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e dalla medesima data sono aboliti:
a) i contributi per il servizio sanitario nazionale di cui all' articolo 31 della legge 28 febbraio 1986, n. 41 , come da ultimo modificato dall' articolo 4 della legge 22 marzo 1995, n. 85 , il contributo dello 0,2 per cento di cui all' articolo 1, terzo comma, della legge 31 dicembre 1961, n. 1443 , e all'articolo 20, ultimo comma, della legge 12 agosto 1962, n. 1338 , e la quota di contributo per l'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi eccedente quella prevista per il finanziamento delle prestazioni economiche della predetta assicurazione di cui all' articolo 27 della legge 9 marzo 1989, n. 88 ;
b) l'imposta locale sui redditi di cui al titolo III del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 ;
c) l'imposta comunale per l'esercizio di imprese e di arti e professioni, di cui al titolo I del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66 , convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144 ;
d) la tassa sulla concessione governativa per l'attribuzione del numero di partita IVA, di cui all'articolo 24 della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641 , come sostituita dal decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 1995 ;
e) l'imposta sul patrimonio netto delle imprese, istituita con decreto-legge 30 settembre 1992, n. 394 , convertito, con modificazioni, dalla legge 26 novembre 1992, n. 461 .
2. I versamenti relativi ai tributi e ai contributi aboliti indicati nel comma 1, i cui presupposti di imposizione si verificano anteriormente alla data dalla quale, nei confronti dei singoli soggetti passivi, ha effetto la loro abolizione, sono effettuati anche successivamente a tale data.
Note all'art. 36:
- Si riporta il testo dell' art. 31 della legge n. 41 del 1986 , come da ultimo modificato dall' art. 4 della legge n. 85 del 1995 :
"Art. 31. - 1. La quota di contributo per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale per i lavoratori dipendenti di tutti i settori, pubblici e privati, comprensiva della aliquota aggiuntiva prevista dall' art. 4 del decreto legge 8 luglio 1974, n. 264 , convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 1974, n. 386 , e' fissata nella misura del 10,60 per cento della retribuzione imponibile, di cui il 9,60 per cento a carico dei datori di lavoro e l'1 per cento a carico dei lavoratori. L'aliquota del 9,60 per cento e' ridotta, per gli anni 1986 e 1987, rispettivamente al 5,60 e al 7,60 per cento per i datori di lavoro di cui all' art. 3, primo comma, lettera d) del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663 , convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33 .
2. A decorrere dal 1 gennaio 1988 il contributo istituito dall' art. 2 della legge 30 ottobre 1953, n. 841 , successivamente modificato dall' art. 4 della legge 6 dicembre 1971, n. 1053 , posto a carico dei pensionati delle amministrazioni statali, delle aziende autonome e dell'Ente Ferrovie dello Stato sui trattamenti pensionistici dagli stessi percepiti e' ridotto allo 0,50 per cento; a decorrere dal 1 gennaio 1989 il suddetto contributo e' soppresso.
3. Le economie risultanti nei bilanci delle aziende autonome e dell'Ente Ferrovie dello Stato conseguenti all'applicazione del comma precedente sono recuperate mediante corrispondente riduzione dei trasferimenti comunque ad essi spettanti a carico dello Stato.
4. Per tutti gli aventi diritto alle indennita' economiche di maternita', restano fermi i contributi stabiliti dalla legge 30 dicembre 1971, n 1204 , e successive modificazioni.
5. I contributi dovuti dai datori di lavoro per i soggetti aventi diritto alle indennita' economiche di malattia sono fissati nelle misure indicate nell'allegata tabella G.
6. Le aliquote stabilite nei precedenti commi sono applicate, per quanto riguarda il contributo a carico dei dipendenti che per quello a carico dei datori di lavoro, sull'intera retribuzione imponibile come individuata dall' art. 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153 , con esclusione delle somme corrisposte a titolo di diaria o indennita' di trasferta fino all'ammontare esente da imposizione fiscale. Restano fermi i minimali di retribuzione imponibile fissati per ciascun anno con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, ai sensi dell' art. 1 del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402 , convertito, con modificazioni, nella legge 26 settembre 1981, n. 537 . Restano altresi' confermate le retribuzioni medie e convenzionali previste per particolari categorie di lavoratori ai sensi delle disposizioni in vigore e determinate con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.
7. E' soppresso il comma 23 dell'art. 4 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463 , convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638 , e successive modificazioni.
8. Per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale, dagli artigiani, dagli esercenti attivita' commerciali e loro rispettivi familiari coadiutori, dai liberi professionisti, nonche' dai lavoratori dipendenti e pensionati, e' dovuto un contributo, comprensivo di quello di cui all' art. 4 del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264 , convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 1974, n. 386 , stabilito nella misura del 7,5 per cento del reddito complessivo ai fini dell'IRPEF per l'anno precedente a quello cui il contributo si riferisce, con esclusione dei redditi gia' assoggettati a contribuzione per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale e dei redditi da pensione.
I redditi dominicali e agrari, dei fabbricati e di capitale concorrono, per la parte eccedente, complessivamente, i 4 milioni di lire.
9. Il contributo di cui al precedente comma 8 e' dovuto anche dai coltivatori diretti, mezzadri e coloni e rispettivi concedenti, nonche' da ciascun componente attivo dei rispettivi nuclei familiari. Il contributo predetto e' ridotto al 50 per cento per i redditi delle aziende agricole situate nei territori montani di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 , nonche' nelle zone agricole svantaggiate delimitate ai sensi dell' art. 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984 .
10. Il contributo dovuto dai soggetti di cui ai precedenti commi 8 e 9, con esclusione dei soggetti titolari di reddito da lavoro dipendente e assimilato, non puo' comunque essere inferiore rispettivamente alla somma annua di lire 648.000 e di lire 324.000, frazionabile per i mesi di effettiva attivita' svolta nell'anno. Per le aziende direttocoltivatrici, coloniche e mezzadrili ubicate nei territori montani di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 , nonche' nelle zone agricole svantaggiate delimitate ai sensi dell' art. 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984 , la misura predetta e' ridotta del 50 per cento.
11. Il contributo per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale, dovuto ai sensi dell' art. 63 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 , nel testo modificato dall' art. 15 del decreto legge 1 luglio 1980, n. 285 , convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1980, n. 441 , e' stabilito nella misura del 7,5 per cento del reddito complessivo ai fini dell'IRPEF per l'anno relativo a quello cui il contributo si riferisce. Il relativo versamento sara' effettuato in unica soluzione entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello cui il contributo si riferisce. Restano ferme le disposizioni vigenti per la determinazione del contributo per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale a carico dei cittadini stranieri.
12. I soggetti di cui al comma 11, che siano tenuti al pagamento del contributo per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale per un periodo inferiore all'anno, hanno l'obbligo del versamento del contributo determinato ai sensi del comma predetto, decurtato delle somme gia' pagate come contributo per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale ai sensi dei commi 1, 8, 9 e 10.
Il relativo versamento sara' effettuato in unica soluzione entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello cui il contributo si riferisce.
13. I contributi per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale di cui ai commi 1, 8, 9 e 11 del presente articolo si applicano sulla quota degli imponibili complessivi assoggettabili a contribuzione non superiore a lire 40.000.000 annue.
14. Sulla quota eccedente il suddetto importo, e fino al limite di lire 100.000.000 annue, e' dovuto un contributo di solidarieta' nella misura del 4 per cento.
15. Sui redditi da lavoro dipendente, la misura contributiva di cui al comma precedente e' cosi' ripartita: 3,80 per cento a carico del datore di lavoro e 0,20 per cento a carico del lavoratore.
16. Fino al 31 dicembre 1986 resta fermo il contributo per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale fissato dall' art. 6, lettera a) della legge 28 luglio 1967, n. 669 , dall' art. 22 della legge 19 gennaio 1955, n. 25 , e dall' art. 11, lettera a), della legge 13 marzo 1958, n. 250 .
17. In deroga a quanto previsto dai precedenti commi 1, 13,14 e 15 le Amministrazioni statali, ivi comprese quelle con ordinamento autonomo o dotate di autonomia amministrativa, l'Ente Ferrovie dello Stato, gli enti locali con esclusione delle aziende municipalizzate, nonche' gli enti pubblici non economici di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70 , continuano, per l'anno 1986, a versare il contributo per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale, limitatamente alla quota a loro carico, sulla base della normativa vigente al 31 dicembre 1985, restando a carico del bilancio dello Stato il versamento diretto al pertinente capitolo di entrata dell'aumento recato dal predetto comma 1, determinato, in via forfettaria, in lire 2.200 miliardi.
Al relativo onere si provvede, quanto a lire 1.200 miliardi, mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento iscritto nell'allegata tabella B per "Proroga fiscalizzazione dei contributi di malattia" e, quanto a lire 1.000 miliardi, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo n. 3622 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
18. Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal 1 gennaio 1986. Per i lavoratori dipendenti tali disposizioni si applicano a decorrere dal periodo di paga in corso al 1 gennaio 1986".
- Si riporta il testo dell' art. 1, comma 3, della legge n. 1443 del 1961 : "Con la stessa decorrenza e' dovuta altresi' una addizionale al contributo predetto dello 0,20 per cento alle retribuzioni, destinata a fronteggiare la parte di onere non coperta per l'assistenza di malattia ai pensionati per il periodo anteriore al 31 dicembre 1961.".
- Si riporta il testo dell'art. 20, ultimo comma, della legge n. 1338/1962 : "Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro, sara' stabilita la data di cessazione dell'applicazione della quota anzidetta in corrispondenza della avvenuta copertura dell'onere di cui trattasi.".
- Si riporta il testo dell' art. 27 della legge n. 88/1989 :
"Art. 27 (Contributo per l'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi). - 1. A decorrere dall'anno successivo all'entrata in vigore della presente legge, il contributo per l'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi e' destinato, per la quota dello 0,35 per cento o per il minor contributo dovuto, al finanziamento delle prestazioni economiche della suddetta assicurazione e per la parte residua al finanziamento delle prestazioni del Servizio sanitario nazionale. Con la stessa decorrenza non si applicano all'INPS le disposizioni di cui all' articolo 69, primo comma, lettere b) e d) della legge 23 dicembre 1978, n. 833 , all' articolo 6 della legge 4 agosto 1955, n. 692 , all' articolo 2 della legge 29 maggio 1967, n. 369 , e all' articolo 7 della legge 8 agosto 1972, n. 457 ".
- Si riporta il testo dell'art. 24 della tariffa allegata al D.P.R. n. 641/1973 , recante "Disciplina delle tasse sulle concessioni governative":
"Art. 24. - 1. Attribuzione del numero di partita IVA ( art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 ):
a) alle societa' di ogni tipo e agli enti pubblici e privati con o senza personalita' giuridica, diversi dalle societa', aventi per oggetto esclusivo o principale attivita' commerciali o agricole nonche' alle associazioni costituite da persone fisiche per l'esercizio in forma associata di arti e professioni: tassa per l'attribuzione e annuale: ammontare: L. 250.000;
b) ai soggetti diversi da quelli indicati alla lettera a): tassa per l'attribuzione e annuale: ammontare: L. 100.000".

Art. 37 - Soggetti con periodo di imposta non coincidente con l'anno solare

Soggetti con periodo di imposta non coincidente
con l'anno solare 1. Nei confronti dei soggetti il cui periodo di imposta non coincide con l'anno solare l'applicazione dell'imposta regionale sulle attivita' produttive e l'abolizione dei contributi e dei tributi indicati nell'articolo 36, comma 1, lettere a), b) ed e), hanno effetto dal primo periodo di imposta che ha inizio successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.
2. In deroga a quanto disposto nel comma 1 per i soggetti ivi indicati il cui periodo di imposta e' in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto ed e' iniziato dopo il 30 settembre dell'anno precedente, l'applicazione dell'imposta regionale sulle attivita' produttive e l'abolizione dei contributi e tributi indicati nel medesimo comma 1 hanno effetto dalla data di inizio del predetto periodo.
3. I soggetti di cui al comma 2 possono scomputare dall'acconto di cui all'articolo 31 i dodicesimi dell'imposta e della tassa di cui all'articolo 36, comma 1, lettere c) e d), dovute per l'anno precedente a quello di entrata in vigore del presente decreto e relativi ai mesi interi compresi tra la data dalla quale ha effetto nei loro confronti, a norma del medesimo comma 2, l'abolizione dei predetti tributi e quella di entrata in vigore del presente decreto, nonche' l'importo dei contributi di cui alla lettera a) del medesimo comma dell'articolo 36 eventualmente versati con riferimento ai predetti mesi. Non si fa luogo in ogni caso al rimborso degli importi non scomputati.

Art. 38 - Determinazione del Fondo sanitario nazionale

Determinazione del Fondo sanitario nazionale 1. Al fine della determinazione del Fondo sanitario nazionale di parte corrente e delle specifiche quote da assegnare alle regioni si considera come dotazione propria delle medesime il gettito dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche prevista dall'articolo 50, ed il 90 per cento del gettito, ricalcolato sulla base delle aliquote di cui all'articolo 16, comma 1 e 2, dell'imposta regionale sulle attivita' produttive al netto delle quote attribuite allo Stato di cui all'articolo 26. (8)
2. I contributi per il Servizio sanitario nazionale riscossi nell'anno di entrata in vigore del presente decreto relativi a presupposti di imposizione verificatisi anteriormente costituiscono per il medesimo anno dotazione propria delle regioni ai fini della determinazione delle quote di Fondo sanitario nazionale di parte corrente da assegnare alle stesse.
3. A decorrere dal 1998, la partecipazione delle regioni Sicilia e Sardegna al finanziamento del Servizio sanitario nazionale stabilita dall' articolo 12, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 , come da ultimo modificato dall' articolo 1, comma 143, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 , e' commisurata alle risorse provenienti dal Fondo sanitario nazionale e dai gettiti di cui ai commi 1 e 2. ((10)) --------------- AGGIORNAMENTO (8) Il D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 506 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "Le modificazioni apportate dall'articolo 1, comma 1, lettere da a) a r), si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di emanazione del presente decreto,[. . .]." ------------------ AGGIORNAMENTO (10) Il D. Lgs. 18 febbraio 2000, n.56 ha disposto (con l'art. 13, comma 1) che dall'anno 2001 cessano di avere effetto nei confronti delle regioni a statuto ordinario le disposizioni previste dal presente articolo.

Art. 39 - Ripartizione del Fondo sanitario nazionale

Ripartizione del Fondo sanitario nazionale 1. Il CIPE su proposta del Ministro della sanita', d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, delibera annualmente l'assegnazione in favore delle regioni, a titolo di acconto, delle quote del Fondo sanitario nazionale di parte corrente, tenuto conto dell'importo complessivo presunto del gettito dell'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui all'articolo 50 e della quota del gettito dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, di cui all'articolo 38, comma 1, stimati per ciascuna regione. Il CIPE con le predette modalita' provvede entro il mese di febbraio dell'anno successivo all'assegnazione definitiva in favore delle regioni delle quote del Fondo sanitario nazionale, parte corrente, ad esse effettivamente spettanti. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e' autorizzato a procedere alle risultanti compensazioni a valere sulle quote del Fondo sanitario nazionale, parte corrente, erogate per il medesimo anno. ((10)) 2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e' autorizzato a concedere alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano anticipazioni mensili da accreditare ai conti correnti di cui all'articolo 40, comma 1, in essere presso la tesoreria centrale dello Stato, nei limiti di un dodicesimo dell'importo complessivo presunto del gettito dell'addizionale e della quota di imposta di cui al comma 1, alle stesse attribuiti nonche' delle quote del Fondo sanitario nazionale di parte corrente deliberate dal CIPE, in favore delle medesime regioni, in ciascun anno; nelle more della deliberazione del CIPE le predette anticipazioni mensili sono commisurate all'importo complessivo presunto dei gettiti dell'addizionale e della quota d'imposta predetti, ovvero limitatamente all'anno 1998 all'importo complessivo presunto dei contributi sanitari e delle quote del Fondo sanitario nazionale relativi all'anno precedente. ((10)) 3. Alla copertura dell'eventuale differenza tra l'ammontare dei gettiti di cui al comma 1 previsti in sede di riparto del Fondo sanitario nazionale e quello effettivamente riscosso dalle regioni si provvede mediante specifica integrazione del Fondo sanitario nazionale quantificata dalla legge finanziaria. ((10)) 4. Per le finalita' di cui ai commi 1, 2 e 3 si tiene conto, per l'anno di entrata in vigore del presente decreto, dei contributi di cui al comma 2 dell'articolo 38. ((10)) 5. Sono abrogati i commi 15 , 17 e 19 dell'articolo 11 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 .
------------------ AGGIORNAMENTO (10) Il D. Lgs. 18 febbraio 2000, n.56 ha disposto (con l'art. 13, comma 1) che dall'anno 2001 cessano di avere effetto nei confronti delle regioni a statuto ordinario le disposizioni dei commi 1, 2, 3 e 4 del presente articolo.

Art. 40 - Modalita' per il riversamento dell'Irap e dell'addizionale Irpef

Modalita' per il riversamento dell'Irap
e dell'addizionale Irpef 1. Ai fini del versamento dell'imposta regionale sulle attivita' produttive e dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui all'articolo 50 alle regioni, sono istituiti presso la tesoreria centrale dello Stato specifici conti correnti infruttiferi intestati alle regioni e alle provincie autonome di Trento e Bolzano e, presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato operanti nei capoluoghi di regione e nelle predette provincie autonome, specifiche contabilita' speciali di girofondi intestate alle stesse regioni e provincie autonome.
2. Con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Regioni, sono stabilite le modalita' di riversamento delle somme riscosse sui conti di cui al comma 1.
3. Al fine del versamento dell'imposta regionale sulle attivita' produttive e dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui all'articolo 50 non si applica il secondo comma dell'articolo 63 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 .
Nota all'art. 40:
- Si riporta il testo dell' art. 63 del R.D. n. 2440/1923 :
"Art. 63. - Mediante ordinativi sulle tesorerie, emessi dalle amministrazioni centrali, con la procedura di cui al precedente art. 55, vengono disposti pagamenti per i titoli seguenti:
a) fondi di bilancio da versare ai conti correnti di amministrazioni o gestioni autonome;
b) somme da versare o rimborsare al contabile del portafoglio;
c) somme da versare con imputazione ad entrate di bilancio;
d) somme dovute dallo Stato e da compensare, ai termini degli articoli 1285 e 1286 del codice civile ;
e) ritenute per imposte, tasse e titoli diversi da versare allo Stato o ad enti autonomi;
f) somme dovute per qualsiasi altro titolo che non determini effettivo movimento di denaro.
Le ritenute, di cui alla lettera e), dovute allo Stato, possono essere regolate con procedimenti semplificati, da stabilirsi con decreti del Ministro delle finanze in base a valutazioni medie sull'intero stanziamento di ciascun capitolo.
Gli ordinativi di cui al presente articolo si estinguono di regola mediante commutazione in quietanza.
Il regolamento stabilisce se ed in quali casi detti ordinativi abbiano effetto definitivo nei riguardi del bilancio mediante semplici registrazioni nelle scritture.
Pure con ordinativi si provvede al pagamento degli stipendi ed assegni fissi nei casi in cui non si effettui mediante ruoli, nonche' al pagamento di ogni altra spesa che interessi il personale dell'amministrazione dello Stato.
Gli ordinativi possono emettersi anche per il pagamento di qualsiasi altra spesa quando la amministrazione lo giudichi opportuno".

Art. 41 - Determinazione delle eccedenze

Determinazione delle eccedenze 1. ((COMMA SOPPRESSO DAL D.LGS. 18 FEBBRAIO 2000, N. 56 )) .
2. Per le regioni a statuto speciale che accedono al Fondo sanitario nazionale le eccedenze annuali di risorse finanziarie sono costituite dalla differenza tra il gettito dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, al netto della quota destinata alla sanita' e di quelle di cui agli articoli 26 e 27, e l'ammontare delle compartecipazioni ai tributi erariali soppressi, convenzionalmente incrementati del tasso di crescita del prodotto interno lordo ((. . .)) , e tenendo anche conto degli effetti indiretti derivanti dall'ampliamento delle basi imponibili degli altri tributi compartecipati.
3. Per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano che non accedono al Fondo sanitario nazionale le eccedenze annuali di risorse finanziarie sono determinate sottraendo dall'ammontare del gettito dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, al netto delle quote di cui agli articoli 26 e 27, dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui all'articolo 50 e, limitatamente al 1998, dei contributi sanitari di cui all'articolo 38, comma 2, l'ammontare dei contributi sanitari riscossi nell'anno 1997, convenzionalmente aumentati del tasso di crescita del prodotto interno lordo ((. . .)) , nonche' l'ammontare delle compartecipazioni ai tributi erariali soppressi, anch'essi convenzionalmente incrementati del tasso di crescita del prodotto interno lordo ((. . .)) , e tenendo conto degli effetti indiretti derivanti dall'ampliamento delle basi imponibili degli altri tributi compartecipati.
3-bis. Per gettito dell'imposta regionale sulle attivita' produttive di cui ai commi precedenti s'intende quello ricalcolato sulla base delle aliquote di cui all'articolo 16, commi 1 e 2. (8)
--------------- AGGIORNAMENTO (8) Il D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 506 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "Le modificazioni apportate dall'articolo 1, comma 1, lettere da a) a r), si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di emanazione del presente decreto,[. . .]."

Art. 42 - Versamento delle eccedenze

Versamento delle eccedenze 1. A decorrere dall'anno 1999, il Fondo perequativo di cui all' articolo 3, comma 2, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 , e' soppresso.
2. ((COMMA SOPPRESSO DAL D.LGS. 18 FEBBRAIO 2000, N. 56 )) .
3. ((COMMA SOPPRESSO DAL D.LGS. 18 FEBBRAIO 2000, N. 56 )) .
4. ((COMMA SOPPRESSO DAL D.LGS. 18 FEBBRAIO 2000, N. 56 )) .
5. A decorrere dall'anno 1998 cessano le anticipazioni straordinarie di cassa di cui all' articolo 3, comma 4, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 .
6. A decorrere dall'anno 1998 la trattenuta di cui all' articolo 20, comma 2, del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8 , convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68 , e' effettuata sulle erogazioni di cui all' articolo 3, comma 12, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 .
7. Relativamente alle regioni a statuto speciale ed alle provincie autonome di Trento e di Bolzano le eccedenze positive o negative di risorse di cui all'articolo 41, commi 2 e 3, vengono compensate (( per gli anni dal 1998 al 2002 )) , nel rispetto degli statuti di autonomia mediante variazioni delle quote del fondo sanitario nazionale, trasferimenti di funzioni, modifica delle quote variabili previste ai sensi degli statuti o acquisizione delle eccedenze al bilancio dello Stato. A partire dall'anno ((2003)) non si da' luogo a recupero delle eccedenze, ma si procede attraverso il trasferimento di nuove funzioni amministrative, definite con le procedure fissate dai rispettivi statuti di autonomia, fino all'esaurimento delle eccedenze medesime.

Art. 43 - Riferimenti sistematici

Riferimenti sistematici 1. Le disposizioni del presente titolo che fanno indistintamente riferimento alle regioni o al loro territorio devono intendersi riferite, per la regione Trentino-Alto Adige, alle provincie autonome di Trento e Bolzano o al loro territorio.
2. I rapporti finanziari tra lo Stato, le autonomie speciali e gli enti locali devono essere disciplinati in modo tale da mantenere il necessario equilibrio finanziario.

Art. 44 - Adeguamento dei trattati internazionali

Adeguamento dei trattati internazionali 1. Ai fini dell'applicazione dei trattati internazionali in materia tributaria, l'imposta regionale sulle attivita' produttive e' equiparata ai tributi erariali aboliti con l'articolo 36.

Art. 45 - Disposizioni transitorie

Disposizioni transitorie 1. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 28 DICEMBRE 2015, N. 208 )) . ((52)) 2. Per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7, per i periodi d'imposta in corso al 1 gennaio 1998, al 1 gennaio 1999 e al 1° gennaio 2000 l'aliquota e' stabilita nella misura del 5,4 per cento; per i due periodi d'imposta successivi, l'aliquota e' stabilita, rispettivamente, nelle misure del 5 e del 4,75 per cento. (7)
3. Con decreto del Ministro delle finanze sono stabiliti, tenuto conto della base imponibile dell'imposta sulle attivita' produttive e di quella dell'imposta personale sui redditi, gli ammontari in valore assoluto e percentuale del maggior carico impositivo rispetto a quello derivante dai tributi e contributi soppressi ai sensi degli articoli 36 e 51, comma 1, in base ai quali fissare l'entita' della riduzione dell'acconto dovuto ai fini della stessa imposta determinato ai sensi dell'articolo 31, nonche' le modalita' applicative e quelle relative ai commi da 4 a 6. La predetta riduzione non puo' superare per ciascun soggetto l'importo massimo in valore assoluto stabilito nel predetto decreto e non puo' comportare una diminuzione di gettito superiore a 500 miliardi di lire per l'anno 1998, a 250 miliardi di lire per l'anno 1999 e a 125 miliardi di lire per l'anno 2000.
4. I soggetti per i quali l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 3 determina un ammontare dell'acconto Irap diverso da quello che risulterebbe in via ordinaria, applicano le disposizioni di cui al comma 3 anche per la determinazione dell'imposta dovuta all'esercizio in corso al 1 gennaio 1998, prendendo a riferimento i tributi o contributi che sarebbero stati dovuti in tale anno in assenza della loro soppressione.
5. Per i soggetti che esercitano la propria attivita' nel territorio di piu' regioni e che applicano le disposizioni del comma 3, l'imposta da versare alle singole regioni e' determinata in misura proporzionale alla base imponibile regionale; per i medesimi soggetti il credito di imposta di cui al comma 6 deve essere ripartito in misura proporzionale alla base imponibile regionale.
6. La differenza tra l'imposta dovuta in via ordinaria per l'anno 1998 e l'imposta effettivamente pagata in base alle disposizioni dei commi 3 e 4, puo' essere computata in detrazione dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, nella misura del 50 per cento per l'anno 1999 e del 25 per cento per l'anno 2000.
------------- AGGIORNAMENTO (7)
La L. 23 dicembre 1999, n. 488 ha disposto (con l'art. 6, comma 18) che le modifiche di cui al commi 1 e 2 del presente articolo "non hanno effetto ai fini della determinazione dell'imposta da versare a titolo di acconto per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 1999." -------------- AGGIORNAMENTO (52)
La L. 28 dicembre 2015, n. 208 , ha disposto (con l'art. 1, comma 72) che "Le disposizioni del comma 70 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015". CAPO II TITOLO II Revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, istituzione dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche.

Art. 46 - Revisione delle aliquote e del numero degli scaglioni di reddito

Revisione delle aliquote
e del numero degli scaglioni di reddito 1. Il comma 1 dell'articolo 11 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 , e' sostituito dal seguente: "1. L'imposta lorda e' determinata applicando al reddito complessivo, al netto degli oneri deducibili indicati nell'articolo 10, le seguenti aliquote per scaglioni di reddito:
a) fino a lire 15.000.000 ........................ 18,5%
b) oltre lire 15.000.000 e fino a lire 30.000.000 26,5%
c) oltre lire 30.000.000 e fino a lire 60.000.000 33,5%
d) oltre lire 60.000.000 e fino a lire 135.000.000 39,5%
e) oltre lire 135.000.000 ........................ 45,5%".
Nota all'art. 46:
- Si riporta il testo dell' art. 11 del TUIR , come modificato dal presente decreto:
"Art. 11 (Determinazione dell'imposta). - 1. L'imposta lorda e' determinata applicando al reddito coplessivo, al netto degli oneri deducibili indicati nell'art. 10, le seguenti aliquote per scaglioni di reddito:
a) fino a L. 15.000.000 ....................... 18,5%;
b) oltre L. 15.000.000 e fino a lire 30.000.000 26,5%;
c) oltre L. 30.000.000 e fino a lire 60.000.000 33,5%;
d) oltre L. 60.000.000 e fino a lire 135.000.000 39,5%;
e) oltre L. 135.000.000 ........................ 45,5%.
2. L'imposta netta e' determinata operando sull'imposta lorda, fino alla concorrenza del suo ammontare, le detrazioni previste negli articoli 12, 13 e 13-bis.
3. Dall'imposta netta si detrae l'ammontare dei crediti di imposta spettanti al contribuente a norma degli articoli 14 e 15. Se l'ammontare dei crediti di imposta e' superiore a quello dell'imposta netta il contribuente ha diritto, a sua scelta, di computare l'eccedenza in diminuzione dell'imposta relativa al periodo di imposta successivo o di chiederne il rimborso in sede di dichiarazione dei redditi".

Art. 47 - Revisione delle detrazioni per carichi di famiglia

Revisione delle detrazioni per carichi di famiglia 1. L'articolo 12 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 , e' sostituito dal seguente: "Art. 12 (Detrazioni per carichi di famiglia). - 1. Dall'imposta lorda si detraggono per carichi di famiglia:
a) per il coniuge non legalmente ed effettivamente separato:
1) lire 1.057.552, se il reddito complessivo non supera lire 30.000.000;
2) lire 961.552, se il reddito complessivo e' superiore a lire 30.000.000 ma non a lire 60.000.000;
3) lire 889.552, se il reddito complessivo e' superiore a lire 60.000.000 ma non a lire 100.000.000;
4) lire 817.552, se il reddito complessivo e' superiore a lire 100.000.000;
b) per ciascun figlio, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati o affiliati, nonche' per ogni altra persona indicata nell' articolo 433 del codice civile che conviva con il contribuente o percepisca assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'autorita' giudiziaria, complessivamente lire 336.000 da ripartire tra coloro che hanno diritto alla detrazione in proporzione all'effettivo onere sostenuto da ciascuno.
2. Se l'altro genitore manca o non ha riconosciuto i figli naturali e il contribuente non e' coniugato o se coniugato, si e' successivamente legalmente ed effettivamente separato, ovvero se vi sono figli adottivi, affidati o affiliati del solo contribuente e questi non e' coniugato o, se coniugato, si e' successivamente ed effettivamente separato, la detrazione prevista alla lettera a) del comma 1 si applica per il primo figlio e per gli altri figli si applica la detrazione prevista dalla lettera b).
3. Le detrazioni per carichi di famiglia spettano a condizione che le persone alle quali si riferiscono possiedano un reddito complessivo, computando anche le retribuzioni corrisposte da enti e organismi internazionali, rappresentanze diplomatiche e consolari e missioni, nonche' quelle corrisposte dalla Santa Sede, dagli enti gestiti direttamente da essa e dagli enti centrali della Chiesa cattolica, non superiore a lire 5.500.000, al lordo degli oneri deducibili.
4. Le detrazioni per carichi di famiglia sono rapportate a mese e competono dal mese in cui si sono verificate a quello in cui sono cessate le condizioni richieste.".

Art. 48 - Detrazioni per lavoro dipendente, autonomo e di impresa e trattamento tributario delle indennita' di fine rapporto

Detrazioni per lavoro dipendente, autonomo e di impresa e trattamento tributario delle indennita' di fine rapporto 1. L'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 , concernente le altre detrazioni dall'imposta, e' sostituito dal seguente: "Art. 13 (Altre detrazioni). - 1. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o piu' redditi di lavoro dipendente spetta una detrazione dall'imposta lorda, rapportata al periodo di lavoro o di pensione nell'anno, anche a fronte delle spese inerenti alla produzione del reddito, secondo i seguenti importi:
a) lire 1.680.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente non supera lire 9.100.000;
b) lire 1.600.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente e' superiore a lire 9.100.000 ma non a lire 9.300.000;
c) lire 1.500.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente e' superiore a lire 9.300.000 ma non a lire 15.000.000;
d) lire 1.350.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente e' superiore a lire 15.000.000 ma non a lire 15.300.000;
e) lire 1.250.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente e' superiore a lire 15.300.000 ma non a lire 15.600.000;
f) lire 1.150.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente e' superiore a lire 15.600.000 ma non a lire 15.900.000;
g) lire 1.050.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente e' superiore a lire 15.900.000 ma non a lire 30.000.000;
h) lire 950.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente e' superiore a lire 30.000.000 ma non a lire 40.000.000;
i) lire 850.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente e' superiore a lire 40.000.000 ma non a lire 50.000.000;
l) lire 750.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente e' superiore a lire 50.000.000 ma non a lire 60.000.000;
m) lire 650.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente e' superiore a lire 60.000.000 ma non a lire 60.300.000;
n) lire 550.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente e' superiore a lire 60.300.000 ma non a lire 70.000.000;
o) lire 450.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente e' superiore a lire 70.000.000 ma non a lire 80.000.000;
p) lire 350.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente e' superiore a lire 80.000.000 ma non a lire 90.000.000;
q) lire 250.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente e' superiore a lire 90.000.000 ma non a lire 90.400.000;
r) lire 150.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente e' superiore a lire 90.400.000 ma non a lire 100.000.000;
s) lire 100.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente e' superiore a lire 100.000.000.
2. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono soltanto trattamenti pensionistici di importo complessivamente non superiore a lire 18.000.000 e il reddito dell'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze, spetta una ulteriore detrazione, rapportata al periodo di pensione nell'anno, di lire 70.000.
3. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o piu' redditi di lavoro autonomo di cui al comma 1 dell'articolo 49 o di impresa di cui all'articolo 79, spetta una detrazione dall'imposta lorda, non cumulabile con quella prevista dal comma 1, pari a:
a) lire 700.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa non supera lire 9.100.000;
b) lire 600.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa e' superiore a lire 9.100.000 ma non a lire 9.300.000;
c) lire 500.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa e' superiore a lire 9.300.000 ma non a lire 9.600.000;
d) lire 400.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa e' superiore a lire 9.600.000 ma non a lire 9.900.000;
e) lire 300.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa e' superiore a lire 9.900.000 ma non a lire 15.000.000;
f) lire 200.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa e' superiore a lire 15.000.000 ma non a lire 30.000.000;
g) lire 100.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa e' superiore a lire 30.000.000 ma non a lire 60.000.000.".
2. All'articolo 17, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 , le parole: "di una somma pari a lire 500 mila" sono sostituite dalle seguenti: "di una somma pari a lire 600 mila". Note all' art. 48 :
- L' art. 49 del TUIR , richiamato all' art. 13 del TUIR medesimo, novellato dal presente decreto, e' riportato in nota all'art. 10.
- Si riporta il testo dell' art. 79 del TUIR , richiamato all' art. 13 del TUIR medesimo, novellato dal presente decreto:
"Art. 79 (Imprese minori). - Il reddito d'impresa dei soggetti che secondo le norme del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 , sono ammessi al regime di contabilita' semplificata e non hanno optato per il regime ordinario e' costituito dalla differenza tra l'ammontare dei ricavi di cui all'art. 53 e degli altri proventi di cui agli articoli 56 e 57, comma 1, conseguiti nel periodo d'imposta e l'ammontare delle spese documentate sostenute nel periodo stesso. La differenza e' rispettivamente aumentata e diminuita delle rimanenze finali e delle esistenze iniziali di cui agli articoli 59, 60 e 61 ed e' ulteriormente aumentata delle plusvalenze realizzate ai sensi dell'art. 54 o delle sopravvenienze attive di cui all'art. 55 e diminuita dalle minusvalenze e sopravvenienze passive di cui all'art. 66.
2. (Soppresso).
3. Le quote di ammortamento sono ammesse in deduzione, secondo le disposizioni degli articoli 67 e 68, a condizione che sia tenuto il registro dei beni ammortizzabili. Le perdite di beni strumentali e le perdite su crediti sono deducibili a norma dell'art. 66. Non e' ammessa alcuna deduzione a titolo di accantonamento; tuttavia gli accantonamenti di cui all'art. 70 sono deducibili a condizione che risultino iscritti nei registri di cui all'art. 18 del decreto indicato al comma 1.
4. (Soppresso).
5. Si applicano, oltre a quelle richiamate nei precedenti commi, le disposizioni di cui agli articoli 58, 62, 63, 65, 74 e 78, al comma 2 dell'art. 57, ai commi 1, 2 e 4 dell'art. 64, ai commi 1, 2, 5 e 6 dell'art. 75, ai commi 1, 2, 3, 4 e 6 dell'art. 76 e all'art. 77. Si applica inoltre, con riferimento ai ricavi ed alle plusvalenze che concorrono a formare il reddito di impresa pur non risultando dalle registrazioni ed annotazioni nei registri di cui all'art. 18 del decreto indicato nel comma 1, la disposizione dell'ultimo periodo del comma 4 dell'art. 75.
6. Il reddito imponibile non puo' in nessun caso essere determinato in misura inferiore a quello risultante dalla applicazione dei criteri previsti dal successivo art. 80 per un volume di ricavi fino a 18 milioni di lire 6-bis. Per gli enti non commerciali e gli organismi di tipo associativo di cui agli articoli 108 e 111, che rientrano tra i soggetti disciplinati dal presente articolo, non si applicano le disposizioni del comma 6.
7. Per gli intermediari e rappresentanti di commercio e per gli esercenti le attivita' indicate al primo comma dell'art. 1 del decreto del Ministro delle finanze 13 ottobre 1979, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 288 del 22 ottobre 1979 , il reddito d'impresa determinato a norma dei precedenti comuni e' ridotto, a titolo di deduzione forfettaria delle spese non documentate, di un importo pari alle seguenti percentuali dell'ammontare dei ricavi: 3 per cento dei ricavi fino a 12 milioni di lire; 1 per cento dei ricavi oltre 12 e fino a 150 milioni di lire; 0,50 per cento dei ricavi oltre 150 e fino a 180 milioni di lire.
8. Per le imprese autorizzate all'autotrasporto di merci per conto di terzi il reddito determinato a norma dei precedenti commi e' ridotto, a titolo di deduzione forfettaria di spese non documentate, di lire 15 mila (20/d) per i trasporti personalmente effettuati dall'imprenditore oltre il comune in cui ha sede l'impresa ma nell'ambito della regione o delle regioni confinanti e di lire 30 mila per quelli effettuati oltre tale ambito. La deduzione spetta una sola volta per ogni giorno di effettuazione del trasporto, indipendentemente dal numero dei viaggi. Alla dichiarazione dei redditi deve essere allegato un prospetto, sottoscritto dal dichiarante, recante l'indicazione dei viaggi effettuati e della loro durata e localita' di destinazione nonche' degli estremi delle relative bolle di accompagnamento delle merci o, in caso di esonero dall'obbligo di emissione di queste, delle fatture o delle lettere di vettura di cui all' art. 56 della legge 6 giugno 1974, n. 298 ; le bolle di accompagnamento, le fatture e le lettere di vettura devono essere conservate fino alla scadenza del termine per l'accertamento.
2. (Soppresso)".
- Si riporta il testo dell' art. 17 deI TUIR , come modificato dal presente decreto:
"Art. 17 (Indennita' di fine rapporto). - 1. Il trattamento di fine rapporto e le altre indennita' equipollenti, comunque denominate, commisurate alla durata dei rapporti di lavoro dipendente di cui alla lettera a) del comma 1 dell'art. 16 sono imponibili per un importo che si determina riducendo il loro ammontare netto di una somma pari a lire 600 mila per ciascun anno preso a base di commisurazione con esclusione dei periodi di anzianita' convenzionale; per i periodi inferiori all'anno la riduzione e' rapportata a mese. Se il rapporto si svolge per un numero di ore inferiore a quello ordinario previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro di categoria, la somma e' proporzionalmente ridotta. L'imposta si applica con la aliquota, con riferimento all'anno in cui e' sorto il diritto alla percezione, corrispondente all'importo che risulta dividendo il predetto ammontare netto per il numero degli anni e frazione di anno preso a base di commisurazione e moltiplicando il risultato per dodici.
L'ammontare netto delle indennita' equipollenti al trattamento di fine rapporto, comunque denominate, alla cui formazione concorrono contributi previdenziali posti a carico dei lavoratori dipendenti e assimilati, e' computato previa detrazione di una somma pari alla percentuale di tale indennita' corrispondente al rapporto, alla data del collocamento a riposo o alla data in cui e' maturato il diritto alla percezione, fra l'aliquota del contributo previdenziale posto a carico dei lavoratori dipendenti e assimilati e l'aliquota complessiva del contributo stesso versato all'ente, cassa o fondo di previdenza.
2. Le altre indennita' e somme indicate alla lettera a) del comma 1 dell'art. 16, anche se commisurate alla durata del rapporto di lavoro e anche se corrisposte da soggetti diversi dal datore di lavoro, sono imponibili per il loro ammontare netto complessivo con l'aliquota determinata agli effetti del comma 1. L'ammontare netto e' costituito dall'importo dell'indennita' che eccede quello complessivo dei contributi versati dal lavoratore sempreche' l'importo dei contributi a carico del lavoratore non ecceda il 4 per cento dell'importo annuo in denaro o in natura, al netto dei contributi obbligatori dovuti per legge, percepito in dipendenza del rapporto di lavoro e negli statuti dei fondi o casse di previdenza tenuti alla prestazione non siano previste clausole che consentano l'erogazione di anticipazioni periodiche sull'indennita' spettante. Tuttavia le medesime indennita' e somme, se percepite a titolo definitivo per effetto della cessazione del solo rapporto con il soggetto erogatore, sono imponibili per il loro ammontare netto con l'aliquota determinata con il criterio di cui al comma 1.
3. Se per il lavoro prestato anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 29 maggio 1982, n. 297 il trattamento di fine rapporto risulta calcolato in misura superiore ad una mensilita' della retribuzione annua per ogni anno preso a base di commisurazione, ai fini della determinazione dell'aliquota ai sensi del comma 1 non si tiene conto dell'eccedenza.
4. Sulle anticipazioni relative al trattamento di fine rapporto e alle indennita' equipollenti la imposta si applica, salvo conguaglio all'atto della liquidazione definitiva, a norma del comma 1; sulle anticipazioni relative alle altre indennita' e somme di cui al comma 2 l'imposta si applica, salvo conguaglio all'atto della liquidazione definitiva, con l'aliquota stabilita all'art. 11 per il primo scaglione di reddito.
5. Nell'ipotesi di cui all' art. 2122 del codice civile e nell'ipotesi di cui al comma 3 dell'art. 7 l'imposta, determinata a norma del presente articolo, e' dovuta dagli aventi diritto proporzionalmente all'ammontare percepito da ciascuno; nella seconda ipotesi la quota dell'imposta sulle successioni proporzionali al credito indicato nella relativa dichiarazione e' ammessa in deduzione dall'ammontare imponibile di cui ai precedenti commi.
6. Con decreti del Ministro delle finanze sono stabiliti i criteri e le modalita' per lo scambio delle informazioni occorrenti ai fini dell'applicazione del comma 2 tra i soggetti tenuti alla corresponsione delle indennita' e delle altre somme in dipendenza della cessazione del medesimo rapporto di lavoro".

Art. 49 - Detrazioni per oneri

Detrazioni per oneri 1. Ai fini delle imposte sui redditi, la percentuale degli oneri sostenuti ammessa in detrazione dall'imposta lorda, e' fissata al 19 per cento, a condizione che gli oneri stessi non siano deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formare il reddito complessivo.
2. Le disposizioni del comma 1 si applicano agli oneri sostenuti dal periodo di imposta in corso alla data del 1 gennaio 1998.

Art. 50 - Istituzione dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche

Istituzione dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche 1. E' istituita l'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche. L'addizionale regionale non e' deducibile ai fini di alcuna imposta, tassa o contributo.
2. L'addizionale regionale e' determinata applicando l'aliquota, fissata dalla regione in cui il contribuente ha la residenza, al reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta. L'addizionale regionale e' dovuta se per lo stesso anno l'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto delle detrazioni per essa riconosciute e dei crediti di cui agli articoli 14 e 15 del citato testo unico, risulta dovuta.
3. L'aliquota di compartecipazione dell'addizionale regionale di cui al comma 1 e' fissata allo 0,50 per cento. Ciascuna regione, con proprio provvedimento, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale non oltre il 31 dicembre dell'anno precedente a quello cui l'addizionale si riferisce, puo' maggiorare l'aliquota suddetta fino all'1 per cento. Le regioni possono deliberare che la maggiorazione, se piu' favorevole per il contribuente rispetto a quella vigente, si applichi anche al periodo di imposta al quale si riferisce l'addizionale. Ai fini della semplificazione delle dichiarazioni e delle funzioni dei sostituti d'imposta e dei centri di assistenza fiscale nonche' degli altri intermediari, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono tenute ad inviare, ai fini della pubblicazione sul sito informatico di cui all' articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 , entro il 31 gennaio dell'anno a cui l'addizionale si riferisce, i dati contenuti nei provvedimenti di variazione dell'addizionale regionale, individuati con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di natura non regolamentare, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Il mancato inserimento nel suddetto sito informatico dei dati rilevanti ai fini della determinazione dell'addizionale comporta l'inapplicabilita' di sanzioni e di interessi. (8) (10) (13) (73) ((75)) 4. Relativamente ai redditi di lavoro dipendente e ai redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui agli articoli 46 e 47 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 , l'addizionale regionale dovuta e' determinata dai sostituti d'imposta di cui agli articoli 23 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 , all'atto di effettuazione delle operazioni di conguaglio relative a detti redditi. Il relativo importo e' trattenuto in un numero massimo di undici rate, a partire dal periodo di paga successivo a quello in cui le stesse sono effettuate e non oltre quello relativamente al quale le ritenute sono versate nel mese di dicembre. In caso di cessazione del rapporto l'importo e' trattenuto in unica soluzione nel periodo di paga in cui sono svolte le predette operazioni di conguaglio. L'importo da trattenere e' indicato nella certificazione unica di cui all'articolo 7-bis del citato decreto n. 600 del 1973. (8)
5. L'addizionale regionale e' versata, in unica soluzione e con le modalita' e nei termini previsti per il versamento delle ritenute e del saldo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, alla regione in cui il contribuente ha il domicilio fiscale alla data del 1° gennaio dell'anno cui si riferisce l'addizionale stessa. (8)
6. Per la dichiarazione, la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, il contenzioso, le sanzioni e tutti gli aspetti non disciplinati espressamente, si applicano le disposizioni previste per l'imposta sul reddito delle persone fisiche. Le regioni partecipano alle attivita' di liquidazione e accertamento dell'addizionale regionale segnalando elementi e notizie utili e provvedono agli eventuali rimborsi richiesti dagli interessati dopo aver acquisiti gli elementi necessari presso l'amministrazione finanziaria.
7. All' articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 , recante norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti riguardanti la dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto e i relativi versamenti, nonche' norme di unificazione degli adempimenti fiscali e previdenziali, di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni dopo la lettera d), e' aggiunta la seguente: "d-bis) all'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche".
8. Per gli anni 1998 e 1999 l'aliquota dell'addizionale regionale di cui al comma 1 e' fissata nella misura dello 0,5 per cento su tutto il territorio nazionale.
(31)
--------------- AGGIORNAMENTO (8)
Il D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 506 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "Le modificazioni apportate dall'articolo 1, comma 1, lettere da a) a r), si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di emanazione del presente decreto,[. . .]." --------------- AGGIORNAMENTO (10)
Il D.Lgs. 18 febbraio 2000, n. 56 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che a decorrere dall'anno 2000, le aliquote dell'addizionale regionale dell'IRPEF dello 0,5 per cento e dell'1 per cento previste dal comma 3 del presente articolo, sono elevate, rispettivamente, allo 0,9 per cento e all'1,4 per cento. --------------- AGGIORNAMENTO (13)
Il D.L. 18 settembre 2001, n. 347 , convertito con modificazioni dalla L. 16 novembre 2001, n. 405 ha disposto (con l'art. 4, comma 3-bis) che limitatamente all'anno 2002, in deroga ai termini ed alle modalita' previste dal comma 3, secondo periodo, del presente articolo, le regioni possono disporre la maggiorazione dell'aliquota dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche con propri provvedimenti da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro il 31 dicembre 2001. La maggiorazione dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche superiore alla aliquota dello 0,5 e' determinata con legge regionale. --------------- AGGIORNAMENTO (31)
La Deliberazione 27 ottobre 2006, (in G.U. 14/11/2006, n. 265), ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Per quanto rappresentato in premessa, che si intende integralmente richiamato: di determinare, a decorrere dal 1° gennaio 2007, l'aliquota dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui all' art. 50 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni e integrazioni nella misura dell'1,4 per cento". --------------- AGGIORNAMENTO (73)
Il D.Lgs. 30 dicembre 2023, n. 216 , ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "Al fine di garantire la coerenza della disciplina dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche con la nuova articolazione degli scaglioni dell'imposta sul reddito delle persone fisiche stabilita dall'articolo 1, il termine di cui all'articolo 50, comma 3, secondo periodo, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 , per modificare gli scaglioni e le aliquote applicabili per l'anno di imposta 2024, e' differito al 15 aprile 2024. Nelle more del riordino della fiscalita' degli enti territoriali, entro lo stesso termine le regioni e le province autonome possono determinare, per il solo anno 2024, aliquote differenziate dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche sulla base degli scaglioni di reddito previsti dall'articolo 11, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 vigenti per l'anno 2023. Nell'ipotesi in cui le regioni e le province autonome non approvano entro il suddetto termine la legge modificativa degli scaglioni e delle aliquote, per il solo anno 2024 l'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche si applica sulla base degli scaglioni e delle aliquote vigenti per l'anno 2023. ". --------------- AGGIORNAMENTO (75)
La L. 30 dicembre 2024, n. 207 ha disposto (con l'art. 1, comma 726) che "Al fine di garantire la coerenza della disciplina dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche con la nuova articolazione degli scaglioni di reddito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche prevista dall'articolo 11, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 , il termine stabilito dall'articolo 50, comma 3, secondo periodo, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 , per modificare gli scaglioni e le aliquote applicabili per l'anno di imposta 2025, e' differito al 15 aprile 2025". CAPO III TITOLO III Riordino della disciplina dei tributi locali

Art. 51 - Imposte e tasse abolite

Imposte e tasse abolite 1. Dal 1 gennaio 1998 sono abolite le tasse sulle concessioni comunali di cui all' articolo 8 del decreto-legge 10 novembre 1978, n. 702 , convertito, con modificazioni, dalla legge 8 gennaio 1979, n. 3 .
2. Dal 1 gennaio 1999 sono abolite:
a) (( LETTERA ABROGATA DALLA L. 23 DICEMBRE 1998, N. 448 )) .
b) l'imposta erariale di trascrizione, iscrizione ed annotazione dei veicoli al pubblico registro automobilistico di cui alla legge 23 dicembre 1977, n. 952 ;
c) l'addizionale provinciale all'imposta erariale di trascrizione di cui all' articolo 3, comma 48, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 .
3. I versamenti relativi ai tributi indicati nei commi 1 e 2, i cui presupposti di imposizione si verificano anteriormente alla data dalla quale, nei confronti dei singoli soggetti passivi, ha effetto la loro abolizione, sono effettuati anche successivamente a tale data.

Art. 52 - Potesta' regolamentare generale delle province e dei comuni

Potesta' regolamentare generale delle province e dei comuni 1. Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti.
2. COMMA ABROGATO DAL D.L. 30 APRILE 2019, N. 34 , CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 28 GIUGNO 2019, N. 58 .
3. Nelle province autonome di Trento e Bolzano, i regolamenti sono adottati in conformita' alle disposizioni dello statuto e delle relative norme di attuazione.
4. Il Ministero delle finanze puo' impugnare i regolamenti sulle entrate tributarie per vizi di legittimita' avanti gli organi di giustizia amministrativa.
5. I regolamenti, per quanto attiene all'accertamento e alla riscossione dei tributi e delle altre entrate, sono informati ai seguenti criteri:
a) l'accertamento dei tributi puo' essere effettuato dall'ente locale anche nelle forme associate previste negli articoli 24 , 25 , 26 e 28 della legge 8 giugno 1990, n. 142 ;
b) qualora sia deliberato di affidare a terzi, anche disgiuntamente, l'accertamento e la riscossione dei tributi e di tutte le entrate, le relative attivita' sono affidate, nel rispetto della normativa dell'Unione europea e delle procedure vigenti in materia di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali, a:
1) i soggetti iscritti nell'albo di cui all'articolo 53, comma 1; ((75))
2) gli operatori degli Stati membri stabiliti in un Paese dell'Unione europea che esercitano le menzionate attivita', i quali devono presentare una certificazione rilasciata dalla competente autorita' del loro Stato di stabilimento dalla quale deve risultare la sussistenza di requisiti equivalenti a quelli previsti dalla normativa italiana di settore;
3) la societa' a capitale interamente pubblico, di cui all'articolo 113, comma 5, lettera c), del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 , e successive modificazioni, mediante convenzione, a condizione: che l'ente titolare del capitale sociale eserciti sulla societa' un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi; che la societa' realizzi la parte piu' importante della propria attivita' con l'ente che la controlla; che svolga la propria attivita' solo nell'ambito territoriale di pertinenza dell'ente che la controlla;
4) le societa' di cui all'articolo 113, comma 5, lettera b), del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000 , iscritte nell'albo di cui all'articolo 53, comma 1, del presente decreto, i cui soci privati siano scelti, nel rispetto della disciplina e dei principi comunitari, tra i soggetti di cui ai numeri 1) e 2) della presente lettera, a condizione che l'affidamento dei servizi di accertamento e di riscossione dei tributi e delle entrate avvenga sulla base di procedure ad evidenza pubblica. (64)(68)
c) l'affidamento di cui alla precedente lettera b) non deve comportare oneri aggiuntivi per il contribuente;
d) il visto di esecutivita' sui ruoli per la riscossione dei tributi e delle altre entrate e' apposto, in ogni caso, dal funzionario designato quale responsabile della relativa gestione.
6. COMMA ABROGATO DALLA L. 24 DICEMBRE 2007, N. 244 .
7. COMMA ABROGATO DALLA L. 28 DICEMBRE 2001, N. 448 .
(40) (43) (62)(64)
--------------- AGGIORNAMENTO (40)
Il D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 , convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214 , ha disposto (con l'art. 14, comma 35) che "Il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, in deroga all' articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 , e' versato esclusivamente al comune. Il versamento del tributo comunale per l'anno di riferimento e' effettuato, in mancanza di diversa deliberazione comunale, in quattro rate trimestrali, scadenti nei mesi di gennaio, aprile, luglio e ottobre, mediante bollettino di conto corrente postale ovvero modello di pagamento unificato. E' consentito il pagamento in unica soluzione entro il mese di giugno di ciascun anno". --------------- AGGIORNAMENTO (43)
La L. 27 dicembre 2013, n. 147 ha disposto (con l'art. 1, comma 688) che "Il versamento della TASI e della TARI e' effettuato, in deroga all' articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997 , secondo le disposizioni di cui all' articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 , nonche' tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili, ovvero tramite le altre modalita' di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali. Il comune stabilisce il numero e le scadenze di pagamento del tributo, consentendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato con riferimento alla TARI e alla TASI. E' comunque consentito il pagamento in un'unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno".
Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 691) che "I comuni possono, in deroga all' articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997 , affidare l'accertamento e la riscossione della TARI e della tariffa di cui ai commi 667 e 668 ai soggetti ai quali risulta attribuito nell'anno 2013 il servizio di gestione dei rifiuti, nonche' la gestione dell'accertamento e della riscossione della TASI ai soggetti ai quali, nel medesimo anno, risulta attribuito il servizio di accertamento e riscossione dell'IMU. I comuni che applicano la tariffa di cui ai commi 667 e 668 disciplinano, con proprio regolamento, le modalita' di versamento del corrispettivo". --------------- AGGIORNAMENTO (62)
Il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 , come modificato dal D.L. 26 ottobre 2019, n. 124 , convertito con modificazioni dalla L. 19 dicembre 2019, n. 157 , ha disposto (con l'art. 19, comma 7) che "Salva diversa deliberazione adottata dalla provincia o dalla citta' metropolitana, da comunicare all'Agenzia delle entrate entro il 28 febbraio 2020, in deroga al comma 3 del presente articolo e all' articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 , a decorrere dal 1° gennaio 2020, la misura del tributo di cui al presente articolo e' fissata al 5 per cento del prelievo collegato al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani stabilito da ciascun comune ai sensi delle leggi vigenti in materia". --------------- AGGIORNAMENTO (64)
La L. 27 dicembre 2019, n. 160 , ha disposto:
- (con l'art. 1, comma 756) che "A decorrere dall'anno 2021, i comuni, in deroga all' articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 , possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, che si pronuncia entro quarantacinque giorni dalla data di trasmissione. Decorso il predetto termine di quarantacinque giorni, il decreto puo' essere comunque adottato".
- (con l'art. 1, comma 762) che "In deroga all' articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997 , i soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta dovuta al comune per l'anno in corso in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre".
- (con l'art. 1, comma 781) che "I comuni, in deroga all' articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997 , possono continuare ad affidare, fino alla scadenza del relativo contratto, la gestione dell'imposta municipale sugli immobili ai soggetti ai quali, alla data del 31 dicembre 2019, risulta affidato il servizio di gestione dell'IMU e della TASI".
- (con l'art. 1, comma 789) che "I contratti in corso alla data del 1° gennaio 2020, stipulati con i soggetti di cui all' articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 , sono adeguati, entro il 31 dicembre 2020, alle disposizioni di cui ai commi da 784 a 814". --------------- AGGIORNAMENTO (68)
La L. 27 dicembre 2019, n. 160 , come modificata dal D.L. 31 dicembre 2020, n. 183 , ha disposto (con l'art. 1, comma 789) che "I contratti in corso alla data del 1° gennaio 2020, stipulati con i soggetti di cui all' articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 , sono adeguati, entro il 30 giugno 2021, alle disposizioni di cui ai commi da 784 a 814". --------------- AGGIORNAMENTO (75)
Il D.L. 27 dicembre 2024, n. 202 , convertito con modificazioni dalla L. 21 febbraio 2025, n. 15 , ha disposto (con l'art. 3, comma 14-septies) che "le disposizioni di cui agli articoli 52, comma 5, lettera b), numero 1 ), e 53, comma 1, del decreto legislativo n. 446 del 1997 , conformemente alla disciplina recata dalla normativa dell'Unione europea direttamente applicabile, si interpretano nel senso che le societa' di scopo, di cui all' articolo 194 del codice dei contratti pubblici , di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 , o di progetto, di cui al previgente articolo 184 del codice dei contratti pubblici , di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 , costituite per svolgere attivita' di accertamento e di riscossione o attivita' di supporto ad esse propedeutiche, non sono iscritte nell'albo di cui all' articolo 53 del decreto legislativo n. 446 del 1997 , laddove la societa' aggiudicataria del bando di gara per l'affidamento del servizio di accertamento e di riscossione delle entrate degli enti locali, socia della stessa societa' di scopo risulti gia' iscritta nel predetto albo. Gli atti di accertamento e di riscossione emessi dalle societa' di scopo di cui al precedente periodo sono da considerare legittimi in quanto emessi in luogo dell'aggiudicatario, comunque tenuto a garantire in solido l'adempimento di tutte le prestazioni erogate direttamente dalle predette societa'".

Art. 53 - Albo per l'accertamento e riscossione delle entrate degli enti locali

Albo per l'accertamento e riscossione delle entrate degli enti locali 1. Presso il Ministero delle finanze e' istituito l'albo dei soggetti privati abilitati ad effettuare attivita' di liquidazione e di accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate delle province e dei comuni. Sono escluse le attivita' di incasso diretto da parte dei soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), numeri 1), 2) e 4). ((75)) 2. L'esame delle domande di iscrizione, la revisione periodica, la cancellazione e la sospensione dall'albo, la revoca e la decadenza della gestione sono effettuate da una apposita commissione in cui sia prevista una adeguata rappresentanza dell'ANCI e dell'UPI.
3. Con decreti del Ministro delle finanze, da emanare ai sensi dell' articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , tenuto conto delle esigenze di trasparenza e di tutela del pubblico interesse, sentita la conferenza Statocitta', sono definiti le condizioni ed i requisiti per l'iscrizione nell'albo, al fine di assicurare il possesso di adeguati requisiti tecnici e finanziari, la sussistenza di sufficienti requisiti morali e l'assenza di cause di incompatibilita' da parte degli iscritti, ed emanate disposizioni in ordine alla composizione, al funzionamento e alla durata in carica dei componenti della commissione di cui al comma 2, alla tenuta dell'albo, alle modalita' per l'iscrizione e la verifica dei presupposti per la sospensione e la cancellazione dall'albo nonche' ai casi di revoca e decadenza della gestione. Per i soggetti affidatari di servizi di liquidazione, accertamento e riscossione di tributi e altre entrate degli enti locali, che svolgano i predetti servizi almeno dal 1 gennaio 1997, puo' essere stabiito un periodo transitorio, non superiore a due anni, per l'adeguamento alle condizioni e ai requisiti per l'iscrizione nell'albo suddetto.
4. Sono abrogati gli articoli da 25 a 34 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 , concernenti la gestione del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicita'.
--------------- AGGIORNAMENTO (75)
Il D.L. 27 dicembre 2024, n. 202 , convertito con modificazioni dalla L. 21 febbraio 2025, n. 15 , ha disposto (con l'art. 3, comma 14-septies) che "le disposizioni di cui agli articoli 52, comma 5, lettera b), numero 1 ), e 53, comma 1, del decreto legislativo n. 446 del 1997 , conformemente alla disciplina recata dalla normativa dell'Unione europea direttamente applicabile, si interpretano nel senso che le societa' di scopo, di cui all' articolo 194 del codice dei contratti pubblici , di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 , o di progetto, di cui al previgente articolo 184 del codice dei contratti pubblici , di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 , costituite per svolgere attivita' di accertamento e di riscossione o attivita' di supporto ad esse propedeutiche, non sono iscritte nell'albo di cui all' articolo 53 del decreto legislativo n. 446 del 1997 , laddove la societa' aggiudicataria del bando di gara per l'affidamento del servizio di accertamento e di riscossione delle entrate degli enti locali, socia della stessa societa' di scopo risulti gia' iscritta nel predetto albo. Gli atti di accertamento e di riscossione emessi dalle societa' di scopo di cui al precedente periodo sono da considerare legittimi in quanto emessi in luogo dell'aggiudicatario, comunque tenuto a garantire in solido l'adempimento di tutte le prestazioni erogate direttamente dalle predette societa'".

Art. 54 - Approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici

Approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici 1. Le provincie e i comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione. (1)
(( 1-bis. Le tariffe ed i prezzi pubblici possono comunque essere modificati; in presenza di rilevanti incrementi nei costi relativi ai servizi stessi, nel corso dell'esercizio finanziario. L'incremento delle tariffe non ha effetto retroattivo)) --------------- AGGIORNAMENTO (1) Il D.Lgs. 23 marzo 1998, n. 56 ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto hanno effetto a decorrere dal 1 gennaio 1998."

Art. 55 - Tasse sulle concessioni delle regioni a statuto ordinario

Tasse sulle concessioni delle regioni a statuto ordinario 1. Le regioni a statuto ordinario hanno la facolta' di non applicare, anche limitatamente ad alcune, le tasse sulle concessioni regionali di cui al decreto legislativo 22 giugno 1991, n. 230 .
Nota all' art. 55:
- Il D.Lgs. 22 giugno 1991, n. 230 , reca: "Approvazione della tariffa delle tasse sulle concessioni regionali ai sensi dell' art. 3 della legge 16 maggio 1970, n. 281 , come sostituito dall' art. 4 della legge 14 giugno 1990, n. 358 " ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 179 del 1 agosto 1991 , successivamente modificato con D.Lgs. 23 gennaio 1992, n. 31 .

Art. 56 - Imposta provinciale di trascrizione

Imposta provinciale di trascrizione 1. Le province possono, con regolamento adottato a norma dell'articolo 52, istituire l'imposta provinciale sulle formalita' di trascrizione, iscrizione ed annotazione dei veicoli richieste al pubblico registro automobilistico, avente competenza nel proprio territorio, ai sensi del regio decreto-legge 15 marzo 1927, n. 436 , e relativo regolamento di cui al regio decreto 29 luglio 1927, n. 1814 , e del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 . ((L'imposta si applica anche alle formalita' di registrazione di cui all' articolo 93-bis, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 )) .
1-bis. Le formalita' di cui al comma 1 possono essere eseguite su tutto il territorio nazionale con ogni strumento consentito dall'ordinamento e con destinazione del gettito dell'imposta alla Provincia ((ove il soggetto passivo, inteso come avente causa o intestatario del veicolo, ha la sede legale o la residenza)) . ((Per i soggetti passivi che operano professionalmente nel settore del noleggio dei veicoli, nel caso in cui la sede legale sia distinta dalla sede in cui avviene la gestione ordinaria in via principale dell'attivita' della persona giuridica, quest'ultima costituisce la sede da considerare ai fini della destinazione del gettito dell'imposta. In caso di persone giuridiche con sede legale all'estero operanti nel settore del noleggio dei veicoli, aventi piu' sedi secondarie in Italia, la provincia o la citta' metropolitana destinataria dell'imposta e' quella ove e' situata la sede secondaria in cui avviene la gestione ordinaria in via principale dell'attivita')) .
1-ter. ((Per i medesimi fini di cui al comma 1-bis, le comunicazioni effettuate dai soggetti passivi indicati nel medesimo comma 1-bis alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competente, riguardanti la sede della persona giuridica, costituiscono dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi e per gli effetti dell' articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa , di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 . I soggetti passivi di cui al comma 1-bis, gia' iscritti alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, procedono all'aggiornamento delle comunicazioni fornite al repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA), indicando l'indirizzo della sede individuata ai sensi del comma 1-bis entro il termine perentorio di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. In caso di mancato adempimento dell'obbligo di cui al periodo precedente, si applica il comma 1-bis)) .
2. L'imposta e' applicata sulla base di apposita tariffa determinata secondo le modalita' di cui al comma 11, le cui misure potranno essere aumentate, anche con successiva deliberazione approvata nel termine di cui all'articolo 54, fino ad un massimo del trenta per cento, ed e' dovuta per ciascun veicolo al momento della richiesta di formalita'. E' dovuta una sola imposta quando per lo stesso credito ed in virtu' dello stesso atto devono eseguirsi piu' formalita' di natura ipotecaria. Le maggiorazioni di gettito conseguenti al suddetto eventuale aumento non saranno computate ai fini della determinazione dei parametri utilizzati ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 1997, n. 244 , ai fini della perequazione della capacita' fiscale tra province.
3. Le province notificano entro dieci giorni dalla data di esecutivita' copia autentica della deliberazione istitutiva o modificativa delle misure dell'imposta al competente ufficio provinciale del pubblico registro automobilistico e all'ente che provvede alla riscossione per gli adempimenti di competenza.
L'aumento tariffario interessa ((le formalita')) effettuate e gli atti formati dalla sua decorrenza e, qualora esso sia deliberato con riferimento alla stessa annualita' in cui e' eseguita la notifica prevista dal presente comma, opera dalla data della notifica stessa.
4. Con lo stesso regolamento di cui al comma 1, le province disciplinano la liquidazione, la riscossione e la contabilizzazione dell'imposta provinciale di trascrizione e i relativi controlli, nonche' l'applicazione delle sanzioni per l'omesso o il ritardato pagamento dell'imposta stessa ai sensi dell' articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 . Tali attivita', se non gestite direttamente ovvero nelle forme di cui al comma 5 dell'articolo 52, sono affidati, a condizioni da stabilire tra le parti, allo stesso concessionario del pubblico registro automobilistico il quale riversa alla tesoreria della provincia titolare del tributo ai sensi del comma 1-bis le somme riscosse inviando alla provincia stessa la relativa documentazione. In ogni caso deve essere assicurata l'esistenza di un archivio nazionale dei dati fiscali relativi ai veicoli iscritti nel pubblico registro automobilistico. L'imposta suppletiva ed i rimborsi devono essere richiesti nel Termine di tre anni dalla data in cui la formalita' e' stata eseguita.
4-bis. ((In caso di parziale od omesso versamento, l'imposta e' richiesta, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui il versamento e' stato o avrebbe dovuto essere effettuato. Il rimborso delle somme versate e non dovute e' richiesto dal soggetto passivo d'imposta entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui e' stato accertato il diritto alla restituzione. La provincia o la citta' metropolitana provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza)) .
5. Le province autonome di Trento e Bolzano provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui ((ai commi 4 e 4-bis)) , in conformita' ai rispettivi statuti e relative norme di attuazione.
5-bis. ((Ai fini della realizzazione delle proprie politiche tributarie, le province e le citta' metropolitane accedono, senza oneri aggiuntivi, alle banche dati del pubblico registro automobilistico e della motorizzazione civile, secondo modalita' disciplinate con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa in sede di Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, da emanare entro il 31 dicembre 2026)) .
6. Le cessioni di mezzi di trasporto usati, da chiunque effettuate nei confronti dei contribuenti che ne fanno commercio, nonche' le cessioni degli stessi a seguito di esercizio di riscatto da parte del locatario a titolo di locazione finanziaria, non sono soggette al pagamento dell'imposta. Per gli autoveicoli muniti di carta di circolazione per uso speciale ed i rimorchi destinati a servire detti veicoli, sempreche' non siano adatti al trasporto di cose, l'imposta e' ridotta ad un quarto. Analoga riduzione, da operarsi sull'imposta indicata dalla tariffa approvata con decreto del Ministro delle finanze di cui al successivo comma 11, si applica per i rimorchi ad uso abitazione per campeggio e simili. In caso di fusione tra societa' esercenti attivita' di locazione di veicoli senza conducente, le iscrizioni e le trascrizioni gia' esistenti al pubblico registro automobilistico relative ai veicoli compresi nell'atto di fusione conservano la loro validita' ed il loro grado a favore del cessionario, senza bisogno di alcuna formalita' o annotazione. (43)
7. Alle formalita' richieste ai sensi e per gli effetti dell' articolo 2688 del c.c. si applica un'imposta pari al doppio della relativa tariffa.
8. Relativamente agli atti societari e giudiziari, il termine per la richiesta delle formalita' e pagamento della relativa imposta decorre a partire dal sesto mese successivo alla pubblicazione nel registro delle imprese e comunque entro 60 giorni dalla effettiva restituzione alle parti a seguito dei rispettivi adempimenti.
9. Le controversie concernenti l'imposta provinciale di trascrizione, le sanzioni e gli accessori sono soggette alla giurisdizione delle commissioni tributarie secondo le disposizioni del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 .
10. ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 27 MARZO 2026, N. 38 , CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 22 MAGGIO 2026, N. 88 )) .
11. Con decreto del Ministro delle finanze sono stabilite le misure dell'imposta provinciale di trascrizione per tipo e potenza dei veicoli, in misura tale da garantire il complessivo gettito dell'imposta erariale di trascrizione, iscrizione e annotazione dei veicoli al pubblico registro automobilistico e la relativa addizionale provinciale.
--------------- AGGIORNAMENTO (43)
La L. 27 dicembre 2013, n. 147 ha disposto (con l'art. 1, comma 165) che la presente modifica si applica a decorrere dal 1º gennaio 2014.

Art. 57 - Revisione delle imposte di registro e sulle donazioni

Revisione delle imposte di registro
e sulle donazioni 1. Nel testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 7, concernente gli atti non soggetti a registrazione, nel comma 1, secondo periodo, le parole "4, 5 e 11" sono sostituite dalle seguenti: "4, 5, 11 e 11-bis";
b) all'articolo 51, relativo ai valori dei beni e dei diritti, nel comma 4, dopo le parole "art. 7 della parte prima della tariffa" sono inserite le seguenti: "e art. 11-bis della tabella";
c) alla tariffa, parte prima, concernente gli atti soggetti a registrazione in termine fisso:
1) nell'articolo 4, comma 1, lettera a), numero 4), la parola "autoveicoli" e' sostituita dalle seguenti: "unita' da diporto"; alla stessa lettera, nel numero 5, dopo le parole "di beni mobili" sono inserite le seguenti: ", esclusi quelli di cui all'articolo 11-bis della tabella,";
2) nell'articolo 7, comma 1, sono soppresse le lettere da a) ad e) nonche' le note;
3) nell'articolo 8, comma 1, lettera a), la parola "autoveicoli" e' sostituita dalle seguenti: "unita' da diporto";
4) nell'articolo 11, le parole "4, 5 e 11" sono sostituite dalle seguenti: "4, 5, 11 e 11-bis";
d) nella tabella, relativa agli atti per i quali non vi e' l'obbligo di chiedere la registrazione, dopo l'articolo 11, e' aggiunto il seguente: "Art. 11-bis. - 1. Atti di natura traslativa o dichiarativa aventi ad oggetto veicoli iscritti nel pubblico registro automobilistico.".
2. E' abrogato il comma 2 dell'articolo 59 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346 , e dopo lo stesso articolo 59 e' inserito il seguente: "Art. 59-bis (Esenzione per i veicoli iscritti al pubblico registro automobilistico) - 1. Non sono soggette ad imposta, anche nella ipotesi di cui all'articolo 59, comma 3, le donazioni di veicoli di cui all'articolo 12, comma 1, lettera l).".
3. Le disposizioni del presente articolo hanno effetto dal 1 gennaio 1999.
Note all'art. 57:
- Si riporta il testo degli articoli 7 e 51 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con D.P.R. n. 131/1986 , come modificati dal presente decreto:
"Art. 7 (Atti non soggetti a registrazione). - Per gli atti indicati nella tabella allegata al presente testo unico non vi e' obbligo di chiedere la registrazione neanche in caso d'uso; se presentati per la registrazione, l'imposta e' dovuta in misura fissa. La disposizione si applica agli atti indicati negli articoli 4, 5, 11 e 11-bis, della stessa tabella anche se autenticati o redatti in forma pubblica".
"Art. 51 (Valore dei beni e dei diritti). - 1. Ai fini dei precedenti articoli si assume come valore dei beni o dei diritti, salvo il disposto dei commi successivi, quello dichiarato dalle parti nell'atto e, in mancanza o se superiore, il corrispettivo pattuito per l'intera durata del contratto.
2. Per gli atti che hanno per oggetto beni immobili o di diritti reali immobiliari e per quelli che hanno per oggetto aziende o diritti reali su di esse, si intende per valore il valore venale in comune commercio.
3. Per gli atti che hanno per oggetto beni immobili o diritti reali immobiliari l'ufficio del registro, ai fini dell'eventuale rettifica, controlla il valore di cui al comma 1 avendo riguardo ai trasferimenti a qualsiasi titoli e alle divisioni e perizie giudiziarie, anteriori di non oltre tre anni alla data dell'atto o a quella in cui se ne produce l'effetto traslativo o costitutivo, che abbiano avuto per oggetto gli stessi immobili o altri di analoghe caratteristiche e condizioni, ovvero al reddito netto di cui gli immobili sono suscettibili, capitalizzato al tasso mediamente applicato alla detta data e nella stessa localita' per gli investimenti immobiliari, nonche' ad ogni altro elemento di valutzione, anche sulla base di indicazioni eventualmente fornite dai comuni.
4. Per gli atti che hanno per oggetto aziende o diritti reali su di esse il valore di cui al comma 1 e' controllato dall'ufficio con riferimento al valore complessivo dei beni che compongono l'azienda, compreso l'avviamento ed esclusi i beni indicati nell'art. 7 della parte prima della tariffa e art. 11-bis della tabella al netto delle passivita' risultanti dalle scritture contabili obbligatorie o da atti aventi data certa a norma del codice civile , tranne quelle che l'alienante si sia espressamente impegnato ad estinguere e quelle relative ai beni di cui al citato art. 7 della parte prima della tariffa e art. 1-bis della tabella.
L'ufficio puo' tenere conto anche degli accertamenti compiuti ai fini di altre imposte e puo' procedere ad accessi, ispezioni e verifiche secondo le disposizioni relative all'imposta sul valore aggiunto".
- Si riporta il testo degli articoli 4, 7, 8 e 11 della tariffa, parte prima (Atti soggetti a registrazione in termine fisso), annessa al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con D.P.R. n. 131/1986 , come modificati dal presente decreto:
"Art. 4. - Atti propri delle societa' di qualunque tipo ed oggetto e degli enti diversi dalle societa', compresi i consorzi, le associazioni e le altre organizzazioni di persone o di beni, con o senza personalita' giuridica, aventi per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attivita' commerciali o agricole:
a) costituzione e aumento del capitale o patrimonio:
1) con conferimento di proprieta' o diritto reale di godimento su beni immobili, salvo il successivo n. 2): le stesse aliquote di cui all'art. 1;
2) con conferimento di proprieta' o diritto reale di godimento su fabbricati destinati specificamente all'esercizio di attivita' commerciali e non suscettibili di altra destinazione senza radicale trasformazione nonche' su aree destinite ad essere utilizzate per la costruzione dei suddetti fabbricati o come loro pertinenze, sempreche' i fabbricati siano ultimati entro cinque anni dal conferimento e presentino le indicate caratteristiche: 4%;
3) con conferimento di proprieta' o diritto reale di godimento su aziende o su complessi aziendali relativi a singoli rami dell'impresa: 1%;
4) con conferimento di proprieta' o di diritto reale di godimento su unita' da diporto le stesse imposte di cui al successivo art. 7;
5) con conferimento di denaro, di beni mobili e di diritti diversi da quelli indicati nei numeri precedenti: 1%;
6) mediante conversione di obbligazioni in azioni o passaggio a capitale di riserve diverse da quelle costituite con sopraprezzi o con versamenti dei soci in conto capitale o a fondo perduto e da quelle iscritte in bilancio a norma di leggi di rivalutazione monetaria: 1%;
b) fusione tra societa', scissione delle stesse, conferimento di aziende o di complessi aziendali relativi a singoli rami dell'impresa fatto da una societa' ad altra societa' esistente o da costruire: analoghe operazioni poste in essere da enti diversi dalle societa': lire 250.000;
c) altre modifiche statutarie, comprese le trasformazioni e le proroghe: lire 250.000;
d) assegnazione ai soci, associati o partecipanti:
1) se soggette all'imposta sul valore aggiunto o aventi per oggetto utili in denaro: lire 250.000;
2) in ogni altro caso: le stesse aliquote di cui alla lettera a).
e) regolarizzazione di societa' di fatto, derivanti da comunione ereditaria di azienda, tra eredi che continuano in forma societaria l'esercizio dell'impresa: 1%;
f) operazioni di societa' ed enti esteri di cui all'art. 4 del testo unico: 1%;
g) atti propri dei gruppi europei di interesse economico: 1%".
"Art. 7. - Atti di natura traslativa o dichiarativa aventi per oggetto:
a)-b)-c)-d)-e) (soppresse);
f) unita' da diporto:
1) natanti:
a) fino a sei metri di lunghezza fuori tutto: lire 105.000;
b) oltre sei metri di lunghezza fuori tutto: lire 210.000;
2) imbarcazioni:
a) fino a otto metri di lunghezza fuori tutto: lire 600.000;
b) fino a dodici metri di lunghezza fuori tutto: lire 900.000;
c) fino a diciotto metri di lunghezza fuori tutto: lire 1.200.000;
d) oltre diciotto metri di lunghezza fuori tutto: lire 1.500.000;
3) navi: lire 7.500.000".
"Art. 8. - Atti dell'autorita' giudiziaria ordinaria e speciale in materia di controversie civili che definiscono, anche parzialmente, il giudizio, compresi i decreti ingiuntivi esecutivi, i provvedimenti di aggiudicazione e quelli di assegnazione, anche in sede di scioglimento di comunioni, le sentenze che rendono efficaci nello Stato sentenze straniere e i provvedimenti che dichiarano esecutivi i lodi arbitrali:
a) recanti trasferimento o costituzione di diritti reali su beni immobili o su unita' da diporto ovvero su altri beni e diritti: le stesse imposte stabilite per i corrispondenti atti;
b) recanti condanna al pagamento di somme o valori, ad altre prestazioni o alla consegna di beni di qualsiasi natura: 3%;
c) di accertamento di diritti a contenuto patrimoniale: 1%;
d) non recanti trasferimento, condanna o accertamento di diritti a contenuto patrimoniale: lire 250.000;
e) che dichiarano la nullita' o pronunciano l'annullamento di un atto, ancorche' portanti condanna alla restituzione di denaro o beni, o la risoluzione di un contratto: lire 250.000;
f) aventi per oggetto lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio o la separazione personale, ancorche' recanti condanne al pagamento di assegni o attribuzioni di beni patrimoniali, gia' facenti parte di comunione fra i coniugi: modifica di tali condanne o attribuzioni: lire 250.000;
g) di omologazione: lire 250.000".
"Art. 11. - Atti pubblici e scritture private autenticate, escluse le procure di cui all'art. 6 della parte seconda, non aventi per oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale; atti pubblici e scritture private autenticate aventi per oggetto la negoziazione di quote di partecipazione in societa' o enti di cui al precedente art. 4 o di titoli di cui all'art. 8 della tabella o aventi per oggetto gli atti previsti nella stessa tabella, esclusi quelli di cui agli articoli 4, 5, 11 e 11-bis; atti di ogni specie per i quali e' prevista l'applicazione dell'imposta in misura fissa: lire 250.000".
- Si riporta il testo degli articoli 12 e 59 del D.L.gs. n. 346/1990 , evidenziando mediante parentesi, nell'art. 59, il comma 2, abrogato dal presente decreto:
"Art. 12 (Beni non compresi nell'attivo ereditario).
- 1. Non concorrono a formare l'attivo ereditario:
a) i beni e i diritti iscritti a nome del defunto nei pubblici registri, quando e' provato, mediante provvedimento giurisdizionale, atto pubblico, scrittura privata autenticata o altra scrittura avente data certa, che egli ne aveva perduto la titolarita', salvo il disposto dell'art. 10;
b) le azioni e i titoli nominativi intestati al defunto, alienati anteriormente all'apertura della successione con atto autentico o girata autenticata, salvo il disposto dell'art. 10;
c) le indennita' di cui agli articoli 1751, ultimo comma, e 2122 del codice civile e le indennita' spettanti per diritto proprio agli eredi in forza di assicurazioni previdenziali obbligatorie o stipulate dal defunto;
d) i crediti contestati giudizialmente alla data di apertura della successione, fino a quando la loro sussistenza non sia riconosciuta con provvedimento giurisdizionale o con transazione;
e) i crediti verso lo Stato, gli enti pubblici territoriali e gli enti pubblici che gestiscono forme obbligatorie di previdenza e di assistenza sociale, compresi quelli per rimborso di imposte o di contributi, fino a quando non siano riconosciuti con provvedimento dell'amministrazione debitrice;
f) i crediti ceduti allo Stato entro la data di presentazione della dichiarazione della successione;
g) i beni culturali di cui all'art. 13, alle condizioni ivi stabilite;
h) i titoli del debito pubblico, fra i quali si intendono compresi i buoni ordinari del tesoro e i certificati di credito del tesoro;
i) gli altri titoli di Stato, garantiti dallo Stato o equiparati, nonche' ogni altro bene o diritto, dichiarati esenti dall'imposta da norme di legge;
l) i veicoli iscritti nel pubblico registro automobilistico".
"Art. 59 (Applicazione dell'imposta in misura fissa). - 1. L'imposta si applica nella misura fissa prevista per l'imposta di registro:
a) per le donazioni di beni culturali vincolati di cui all'art. 12, lettera g), a condizione che sia presentata all'ufficio del registro l'attestazione prevista dall'art. 13, comma 2, salvo quanto stabilito nei commi 3, 4 e 5 dello stesso articolo;
b) per le donazioni di ogni altro bene o diritto dichiarato esente dall'imposta a norma di legge, ad eccezione dei titoli di cui alle lettere h) ed i) dell'art. 12.
2. (Per le donazioni di veicoli di cui all'art. 12, lettera l), l'imposta si applica nelle misure fisse stabilite nell'art. 7 della parte prima della tariffa allegata al testo unico sull'imposta di registro , approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 , come modificato dall' art. 6, comma 4, del decreto-legge 30 settembre 1989, n. 332 , convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 1989, n. 384 ).
3. Se i beni di cui al presente articolo sono compresi insieme con altri beni o diritti in uno stesso atto di donazione, del loro valore non si tiene conto nella determinazione dell'imposta a norma dell'art. 57".

Art. 58 - Modifiche alla disciplina dell'imposta comunale sugli immobili

Modifiche alla disciplina dell'imposta comunale sugli immobili 1. Nel capo I del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 , concernente l'imposta comunale sugli immobili, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l'articolo 3 e' sostituito dal seguente: "Art. 3 (Soggetti passivi) - 1. Soggetti passivi dell'imposta sono il proprietario di immobili di cui al comma 2 dell'articolo 1, ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie, sugli stessi, anche se non residenti nel territorio dello Stato o se non hanno ivi la sede legale o amministrativa o non vi esercitano l'attivita'.
2. Per gli immobili concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo e' il locatario. In caso di fabbricati di cui all'articolo 5, comma 3, il locatario assume la qualita' di soggetto passivo a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo a quello nel corso del quale e' stato stipulato il contratto di locazione finanziaria.".
b) nel comma 2 dell'articolo 5, relativo alla base imponibile, l'ultimo periodo e' soppresso e nel comma 3 del medesimo articolo, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "In caso di locazione finanziaria il locatore o il locatario possono esperire la procedura di cui al regolamento adottato con decreto del Ministro delle finanze del 19 aprile 1994, n. 701 , con conseguente determinazione del valore del fabbricato sulla base della rendita proposta, a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo a quello nel corso del quale tale rendita e' stata annotata negli atti catastali, ed estensione della procedura prevista nel terzo periodo del comma 1 dell'articolo 11; in mancanza di rendita proposta il valore e' determinato sulla base delle scritture contabili del locatore, il quale e' obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il calcolo.";
c) nel comma 1 dell'articolo 13, concernente i rimborsi dell'imposta, l'ultimo periodo e' soppresso.
2. Agli effetti dell'applicazione dell' articolo 9 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 , relativo alle modalita' di applicazione dell'imposta ai terreni agricoli, si considerano coltivatori diretti od imprenditori agricoli a titolo principale le persone fisiche iscritte negli appositi elenchi comunali previsti dall' articolo 11 della legge 9 gennaio 1963, n. 9 , e soggette al corrispondente obbligo dell'assicurazione per invalidita', vecchiaia e malattia; la cancellazione dai predetti elenchi ha effetto a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo.
3. ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 6 DICEMBRE 2011, N. 201 , CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 22 DICEMBRE 2011, N. 214 )) .
4. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 30 DICEMBRE 1999, N. 506 .

Art. 59 - Potesta' regolamentare in materia di imposta comunale sugli immobili

Potesta' regolamentare in materia di imposta comunale sugli immobili 1. Con regolamento adottato a norma dell'articolo 52, i comuni possono:
a) stabilire ulteriori condizioni ai fini dell'applicazione delle disposizioni del secondo periodo della lettera b) del comma 1 dell'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 , riguardante i terreni considerati non fabbricabili, anche con riferimento alla quantita' e qualita' di lavoro effettivamente dedicato all'attivita' agricola da parte dei soggetti di cui al comma 2 dell'articolo 58 e del proprio nucleo familiare;
b) disporre l'esenzione per gli immobili posseduti dallo Stato, dalle regioni, dalle provincie, dagli altri comuni, dalle comunita' montane, dai consorzi fra detti enti, dalle aziende unita' sanitarie locali, non destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
c) stabilire che l'esenzione di cui all' articolo 7, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 , concernente gli immobili utilizzati da enti non commerciali, si applica soltanto ai fabbricati ed a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti dall'ente non commerciale utilizzatore;
d) ((LETTERA ABROGATA DAL D.L. 6 DICEMBRE 2011, N. 201 , CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 22 DICEMBRE 2011, N. 214 )) ;
e) ((LETTERA ABROGATA DAL D.L. 6 DICEMBRE 2011, N. 201 , CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 22 DICEMBRE 2011, N. 214 )) ;
f) prevedere il diritto al rimborso dell'imposta pagata per le aree successivamente divenute inedificabili, stabilendone termini, limiti temporali e condizioni, avuto anche riguardo alle modalita' ed alla frequenza delle varianti apportate agli strumenti urbanistici;
g) determinare periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili, al fine della limitazione del potere di accertamento del comune qualora l'imposta sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato, secondo criteri improntati al perseguimento dello scopo di ridurre al massimo l'insorgenza di contenzioso;
h) ((LETTERA ABROGATA DAL D.L. 6 DICEMBRE 2011, N. 201 , CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 22 DICEMBRE 2011, N. 214 )) ;
i) stabilire che si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri;
l) LETTERA ABROGATA DALLA L. 27 DICEMBRE 2006, N. 296 ;
m) introdurre l'istituto dell'accertamento con adesione del contribuente, sulla base dei criteri stabiliti dal decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218 ;
n) LETTERA ABROGATA DALLA L. 27 DICEMBRE 2006, N. 296 ;
o) stabilire differimenti di termini per i versamenti, per situazioni particolari;
p) prevedere che ai fini del potenziamento degli uffici tributari del comune, ai sensi dell' articolo 3, comma 57, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 , possono essere attribuiti compensi incentivanti al personale addetto.
2. COMMA ABROGATO DALLA L. 27 DICEMBRE 2006, N. 296 .
3. COMMA ABROGATO DALLA L. 27 DICEMBRE 2006, N. 296 .

Art. 60 - Attribuzione alle provincie e ai comuni del gettito di imposte erariali

Attribuzione alle provincie e ai comuni del gettito di imposte
erariali 1. Il gettito dell'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, esclusi i ciclomotori, al netto del contributo di cui all' articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419 , convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172 , e' attribuito alle provincie dove hanno sede i pubblici registri automobilistici nei quali i veicoli sono iscritti ovvero, per le macchine agricole, alle province nel cui territorio risiede l'intestatario della carta di circolazione.
2. ((COMMA ABROGATO DAL D. LGS. 30 DICEMBRE 1999, N. 506 )) .
3. Con decreti del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri dell'interno e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, nonche' del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato limitatamente alle previsioni di cui al comma 1, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le modalita' per l'assegnazione alle provincie ((. . .)) delle somme ad esse spettanti a norma ((del comma 1)) , salvo quanto disposto nel comma 4.
4. Le regioni Sicilia, Sardegna, Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta, nonche' le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono, in conformita' dei rispettivi statuti, all'attuazione delle disposizioni ((del comma 1 )) ; contestualmente sono disciplinati i rapporti finanziari tra lo Stato, le autonomie speciali e gli enti locali al fine di mantenere il necessario equilibrio finanziario.
5. Le disposizioni del presente articolo hanno effetto dal 1 gennaio 1999 e si applicano ((. . .)) con riferimento all'imposta dovuta sui premi ed accessori incassati a decorrere dalla predetta data ((. . .)) . (4)
--------------- AGGIORNAMENTO (4) La L. 23 dicembre 1998, n. 448 ha disposto (con l'art. 31, comma 16) che "Il termine fissato al 1 gennaio 1999 dall' articolo 60, comma 5, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 , relativamente alle disposizioni di cui al comma 2 del medesimo articolo 60, e' differito al 1 gennaio 2000."

Art. 61 - Riduzione dei trasferimenti erariali agli enti locali

Riduzione dei trasferimenti erariali agli enti locali (( 1. A decorrere dall'anno 1999, il fondo ordinario spettante alle province e' ridotto di un importo pari al gettito complessivo riscosso nell'anno 1999 per l'imposta sulle assicurazioni di cui al comma 1 dell'articolo 60, ridotto dell'importo corrispondente all'incremento medio nazionale dei premi assicurativi registrato nell'anno 1999, rispetto all'anno 1998, secondo dati di fonte ufficiale. La dotazione del predetto fondo e', per l'anno 1999, inizialmente ridotta, in base ad una stima del gettito annuo effettuata, sulla base dei dati disponibili, dal Ministero delle finanze, per singola provincia, e comunicata ai Ministeri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e dell'interno. Sulla base dei dati finali, comunicati dal Ministero delle finanze ai predetti Ministeri, sono determinate le riduzioni definitive della dotazione del predetto fondo, per singola provincia, e sono introdotte le eventuali variazioni di bilancio. Il Ministero dell'interno provvede, con seconda e la terza rata dei contributi ordinari relativi al 2000, ad operare i conguagli e a determinare in via definitiva l'importo annuo del contributo ridotto spettante ad ogni provincia a decorrere dal 1999. )) 2. A decorrere dall'anno 1999 il fondo ordinario spettante alle provincie e' altresi' ridotto di un importo pari al gettito previsto per il predetto anno per imposta erariale di trascrizione, iscrizione e annotazione dei veicoli al pubblico registro automobilistico di cui alla legge 23 dicembre 1977, n. 952 . La riduzione della dotazione del predetto fondo e' operata con la legge di approvazione del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 1999 ed e' effettuata, nei confronti di ciascuna provincia, dal Ministero dell'interno in base ai dati comunicati dal Ministero delle finanze entro il 30 giugno 1998, determinati ripartendo il gettito previsto per il 1999 tra le singole provincie in misura percentualmente corrispondente al gettito riscosso nel 1997 a ciascuna di esse imputabile. La riduzione definitiva delle dotazioni del predetto fondo e' altresi' operata sulla base dei dati definitivi dell'anno 1998 relativi all'imposta di cui al presente comma, comunicati dal Ministero delle finanze al Ministero dell'interno entro il 30 settembre 1999.
3. Le somme eventualmente non recuperate, per insufficienza dei contributi ordinari, sono portate in riduzione dei contributi a qualsiasi titolo dovuti al singolo ente locale dal Ministero dell'interno. La riduzione e' effettuata con priorita' sui contributi di parte corrente.
4. Le riduzioni dei contributi statali e i gettiti dei tributi previsti dal presente articolo sono determinati con riferimento alle provincie ((. . .)) delle regioni a statuto ordinario. Per le regioni a statuto speciale le operazioni di riequilibrio di cui al decreto legislativo 30 giugno 1997, n. 244 , si applicano solo dopo il recepimento delle disposizioni dell'articolo 60 e del presente articolo nei rispettivi statuti.
-------------- AGGIORNAMENTO (4) La L. 23 dicembre 1998, n. 448 ha disposto (con l'art. 31, comma 18) che "Tutti i riferimenti temporali previsti all' articolo 61, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 , limitatamente all'attribuzione del gettito delle imposte di cui all'articolo 60, comma 2, del menzionato decreto legislativo, sono differiti di un anno."

Art. 62

ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 27 DICEMBRE 2019, N. 160 (64) ((65)) -------------- AGGIORNAMENTO (64)
La L. 27 dicembre 2019, n. 160 , ha disposto (con l'art. 1, comma 847) che "Restano ferme le disposizioni inerenti alla pubblicita' in ambito ferroviario e quelle che disciplinano la propaganda elettorale". ---------- AGGIORNAMENTO (65)
Il D.L. 30 dicembre 2019, n. 162 , convertito con modificazioni dalla L. 28 febbraio 2020, n. 8 , nel modificare l' art. 1, comma 847 della L. 27 dicembre 2019, n. 160 , ha conseguentemente disposto (con l'art. 4, comma 3-quater) che "Limitatamente all'anno 2020 non ha effetto l'abrogazione disposta dal comma 847 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 ; si applicano, per il medesimo anno, l'imposta comunale sulla pubblicita' e il diritto sulle pubbliche affissioni nonche' la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, di cui rispettivamente ai capi I e II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 , nonche' il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, di cui rispettivamente agli articoli 62 e 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 ".

Art. 63

ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 27 DICEMBRE 2019, N. 160 )) (64) ((65)) -------------- AGGIORNAMENTO (64)
La L. 27 dicembre 2019, n. 160 , ha disposto (con l'art. 1, comma 847) che "Restano ferme le disposizioni inerenti alla pubblicita' in ambito ferroviario e quelle che disciplinano la propaganda elettorale". ---------- AGGIORNAMENTO (65)
Il D.L. 30 dicembre 2019, n. 162 , convertito con modificazioni dalla L. 28 febbraio 2020, n. 8 , nel modificare l' art. 1, comma 847 della L. 27 dicembre 2019, n. 160 , ha conseguentemente disposto (con l'art. 4, comma 3-quater) che "Limitatamente all'anno 2020 non ha effetto l'abrogazione disposta dal comma 847 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 ; si applicano, per il medesimo anno, l'imposta comunale sulla pubblicita' e il diritto sulle pubbliche affissioni nonche' la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, di cui rispettivamente ai capi I e II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 , nonche' il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, di cui rispettivamente agli articoli 62 e 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 ".

Art. 64 - Disposizioni finali e transitorie

Disposizioni finali e transitorie 1. Le autorizzazioni alla installazione di mezzi pubblicitari e le concessioni di spazi ed aree pubbliche, rilasciate anteriormente alla data dalla quale hanno effetto i regolamenti previsti negli articoli 62 e 63, sono rinnovate a richiesta del relativo titolare o con il pagamento del canone ivi previsto, salva la loro revoca per il contrasto con le norme regolamentari.
2. ((Il comune puo' prorogare fino al 31 dicembre 2000, a condizioni piu' vantaggiose per l'ente da stabilire tra le parti)) , i contratti di gestione di cui agli articoli 25 e 52 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 , relativi all'affidamento in concessione del servizio di accertamento e riscossione, rispettivamente, dell'imposta comunale sulla pubblicita' e della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, aventi scadenza (( anteriormente alla predetta data)) .
3. Se il comune si avvale della facolta' di escludere l'applicazione dell'imposta sulla pubblicita', l'oggetto dei vigenti contratti di concessione di cui all' articolo 25 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 , e' limitato al servizio delle pubbliche affissioni, fatta salva la revisione delle condizioni contrattuali da definire tra le parti e la facolta' di recesso del concessionario.
CAPO IV Titolo IV DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 65 - Variazioni di bilancio

Variazioni di bilancio 1. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

Art. 66 - Entrata in vigore

Entrata in vigore 1. Il presente decreto entra in vigore il 1 gennaio 1998. Le disposizioni del titolo II hanno effetto per i periodi di imposta che hanno inizio dopo il 31 dicembre 1997, salvo quanto disposto dal comma 2.
2. La revisione delle aliquote e del numero degli scaglioni di reddito prevista dall'articolo 46 del presente decreto ha effetto per i periodi di imposta che hanno inizio dopo il 31 dicembre 1999 per gli emolumenti arretrati di cui all'articolo 16, comma 1, lettera b), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 .
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 15 dicembre 1997 SCALFARO Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri Visco, Ministro delle finanze Ciampi, Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica Napolitano, Ministro dell'interno Bassanini, Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali Visto, il Guardasigilli: Flick Note all'art. 66:
- Si riporta il testo dell' art. 16 del TUIR :
"Art. 16 (Tassazione separata). - 1. L'imposta si applica separatamente sui seguenti redditi:
a) trattamento di fine rapporto di cui all' art. 2120 del codice civile e indennita' equipollenti, comunque denominate, commisurate alla durata dei rapporti di lavoro dipendente, compresi quelli contemplati alle lettere a) , d) e g) del comma 1 dell'art. 47, anche nelle ipotesi di cui all' art. 2122 del codice civile ; altre indennita' e somme percepite una volta tanto in dipendenza della cessazione dei predetti rapporti, comprese l'indennita' di preavviso, le somme risultanti dalla capitalizzazione di pensioni e quelle attribuite a fronte dell'obbligo di non concorrenza, ai sensi dell' art. 2125 del codice civile nonche' le somme e i valori comunque percepiti, al netto delle spese legali sostenute, anche se a titolo risarcitorio o nel contesto di procedure esecutive, a seguito di provvedimenti dell'autorita' giudiziaria o di transazioni relativi alla risoluzione del rapporto di lavoro;
b) emolumenti arretrati per prestazioni di lavoro dipendente riferibili ad anni precedenti, percepiti per effetto di leggi, di contratti collettivi, di sentenze o di atti amministrativi sopravvenuti o per altre cause non dipendenti dalla volonta' delle parti, compresi i compensi e le indennita' di cui alle lettere a) e g) del comma 1 dell'art. 47 e le pensioni e gli assegni di cui al comma 2 dell'art. 46;
c) indennita' percepite per la cessazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, di cui al comma 2 dell'art. 49, se il diritto all'indennita' risulta da atto di data certa anteriore all'inizio del rapporto nonche', in ogni caso, le somme e i valori comunque percepiti, al netto delle spese legali sostenute, anche se a titolo risarcitorio o nel contesto di procedure esecutive, a seguito di provvedimenti dell'autorita' giudiziaria o di transazioni relativi alla risoluzione dei rapporti di collaborazione coordinata e, continuativa;
c-bis) l'indennita' di mobilita' di cui all' art. 7, comma 5, della legge 23 luglio 1991, n. 223 , e trattamento di integrazione salariale di cui all' art. 1-bis del decretolegge 10 giugno 1994, n. 357 , convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1994, n. 489 , corrisposti anticipatamente;
d) indennita' per la cessazione di rapporti di agenzia delle persone fisiche;
e) indennita' percepite per la cessazione da funzioni notarili;
f) indennita' percepite da sportivi professionisti al termine dell'attivita' sportiva ai sensi del settimo comma dell'art. 4 della legge 23 marzo 1981, n. 91 , se non rientranti tra le indennita' indicate alla lettera a);
g) plusvalenze, compreso il valore di avviamento, realizzate mediante cessione a titolo oneroso di aziende possedute da piu' di cinque anni e redditi conseguiti in dipendenza di liquidazione, anche concorsuale, di imprese commerciali esercitate da piu' di cinque anni;
g-bis) plusvalenze di cui alla lettera b) del comma 1 dell'art. 81 realizzate a seguito di cessioni a titolo oneroso di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria secondo gli strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione;
h) indennita' per perdita dell'avviamento spettanti al conduttore in caso di cessazione della locazione di immobili urbani adibiti ad usi diversi da quello di abitazione e indennita' di avviamento delle farmacie spettanti al precedente titolare;
i) indennita' spettanti a titolo di risarcimento, anche in forma assicurativa, dei danni consistenti nella perdita di redditi relativi a piu' anni;
l) redditi compresi nelle somme attribuite o nel valore normale dei beni assegnati ai soci delle societa' indicate nell'art. 5 nei casi di recesso, esclusione e riduzione del capitale o agli eredi in caso di morte del socio, e redditi imputati ai soci in dipendenza di liquidazione, anche concorsuale, delle societa' stesse, se il periodo di tempo intercorso tra la costituzione della societa' e la comunicazione del recesso o dell'esclusione, la deliberazione di riduzione del capitale, la morte del socio o l'inizio della liquidazione e' superiore a cinque anni;
m) redditi compresi nelle somme attribuite o nel valore normale dei beni assegnati ai soci di societa' soggette all'imposta sul reddito delle persone giuridiche nei casi di recesso, riduzione del capitale e liquidazione, anche concorsuale, se il periodo di tempo intercorso tra la costituzione della societa', la comunicazione del recesso, la deliberazione di riduzione del capitale o l'inizio della liquidazione e' superiore a cinque anni;
n) redditi compresi nelle somme o nel valore normale dei beni attribuiti alla scadenza dei contratti e dei titoli di cui alle lettere a), b), f) e g) del comma 1 dell'art. 41, quando non sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, se il periodo di durata del contratto o del titolo e' superiore a cinque anni;
n-bis) somme conseguite a titolo di rimborso di imposte o di oneri dedotti dal reddito complessivo o per i quali si e' fruito della detrazione in periodi di imposta precedenti. La presente disposizione non si applica alle spese rimborsate di cui all'art. 13-bis, comma 1, lettera c), quinto e sesto periodo.
2. I redditi indicati alle lettere da g) a n) del comma 1 sono esclusi dalla tassazione separata se conseguiti da societa' in nome collettivo o in accomandita semplice; se conseguiti da persone fisiche nell'esercizio di imprese commerciali, sono tassati separatamente a condizione che ne sia fatta richiesta nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta al quale sarebbero imputabili come componenti del reddito di impresa.
3. Per i redditi indicati alle lettere da d) a f) del comma 1 e per quelli indicati alle lettere da g) a n-bis) non conseguiti nell'esercizio di imprese commerciali il contribuente ha facolta' di non avvalersi della tassazione separata facendolo constare espressamente nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in cui e' avvenuta o ha avuto inizio la percezione. Per i redditi indicati alle lettere a), b), c) e c-bis) del comma 1 gli uffici provvedono a iscrivere a ruolo le maggiori imposte dovute con le modalita' stabilite negli articoli 17 e 18 ovvero facendo concorrere i redditi stessi alla formazione del reddito complessivo dell'anno in cui sono percepiti, se cio' risulta piu' favorevole per il contribuente".
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