Monitoring Gesetzessammlung

008G0044

IT - Decreti Legislativi

008G0044

Attuazione della direttiva 2005/85/CE recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato. (DECRETO LEGISLATIVO 28 gennaio 2008 n. 25)

Art. 1 - Finalita'

Finalita' 1. Il presente decreto stabilisce le procedure per l'esame delle domande di protezione internazionale presentate nel territorio nazionale ((comprese le frontiere, e le relative zone di transito, nonche' le acque territoriali)) da cittadini di Paesi non appartenenti alla Unione europea o da apolidi, di seguito denominati: «stranieri», e le procedure per la revoca e la cessazione degli status riconosciuti.

Art. 2 - Definizioni

Definizioni 1. Ai fini del presente decreto s'intende per:
a) «Convenzione di Ginevra»: la Convenzione relativa allo status dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, ratificata con legge 24 luglio 1954, n. 722 , e modificata dal protocollo di New York del 31 gennaio 1967, ratificato con legge 14 febbraio 1970, n. 95 ;
b) «domanda di protezione internazionale o domanda di asilo o domanda»: la domanda presentata secondo le procedure previste dal presente decreto, diretta ad ottenere lo status di rifugiato o lo status di protezione sussidiaria;
b-bis) (("domanda reiterata")) : un'ulteriore domanda di protezione internazionale presentata dopo che e' stata adottata una decisione definitiva su una domanda precedente, anche nel caso in cui il richiedente abbia esplicitamente ritirato la domanda ai sensi dell'articolo 23 o dopo l'estinzione del procedimento ai sensi dell'articolo 23-bis, commi 2 e 3;
c) «richiedente»: il cittadino straniero che ha presentato la domanda di protezione internazionale sulla quale non e' stata ancora adottata una decisione definitiva;
d) «rifugiato»: cittadino di un Paese non appartenente all'Unione europea il quale, per il timore fondato di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalita', appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica, si trova fuori dal territorio del Paese di cui ha la cittadinanza e non puo' o, a causa di tale timore, non vuole avvalersi della protezione di tale Paese, oppure se apolide si trova fuori dal territorio nel quale aveva precedentemente la dimora abituale e per lo stesso timore sopra indicato non puo' o, a causa di siffatto timore, non vuole farvi ritorno, ferme le cause di esclusione previste dall' articolo 10 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251 ;
e) «status di rifugiato»: il riconoscimento da parte dello Stato di un cittadino straniero quale rifugiato, a seguito dell'accoglimento della domanda di protezione internazionale, secondo le procedure definite dal presente decreto;
f) «persona ammissibile alla protezione sussidiaria»: cittadino di un Paese non appartenente all'Unione europea o apolide che non possiede i requisiti per essere riconosciuto come rifugiato, ma nei cui confronti sussistono fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel Paese di origine, o, nel caso di un apolide, se ritornasse nel Paese nel quale aveva precedentemente la dimora abituale, correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno come definito dall' articolo 14 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251 , e il quale non puo' o, a causa di tale rischio, non vuole avvalersi della protezione di detto Paese;
g) «status di protezione sussidiaria»: il riconoscimento da parte dello Stato di un cittadino straniero quale persona ammessa alla protezione sussidiaria, a seguito dell'accoglimento della domanda di protezione internazionale, secondo le procedure definite dal presente decreto;
h) «minore non accompagnato»: il cittadino straniero di eta' inferiore agli anni diciotto che si trova, per qualsiasi causa, nel territorio nazionale, privo di assistenza e di rappresentanza legale;
h-bis) «persone vulnerabili»: minori; minori non accompagnati; disabili, anziani, donne, genitori singoli con figli minori, vittime della tratta di esseri umani, persone affette da gravi malattie o da disturbi mentali; persone per le quali e' accertato che hanno subito torture, stupri o altre forme gravi di violenza psicologica, fisica o sessuale, vittime di mutilazioni genitali;
i) UNHC: l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati;
i-bis) «EASO»: european asylum support office/ufficio europeo di sostegno per l'asilo, istituito dal regolamento (UE) n. 439/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010 .
m) LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 18 AGOSTO 2015, N. 142 .

Art. 2-bis - (Paesi di origine sicuri)

(Paesi di origine sicuri) ((1. In applicazione dei criteri di qualificazione stabiliti dalla normativa dell'Unione europea e dei riscontri rinvenuti dalle fonti di informazione fornite dalle organizzazioni internazionali competenti, sono considerati Paesi di origine sicuri i seguenti:
Albania, Algeria, Bangladesh, Bosnia-Erzegovina, Capo Verde, Costa d'Avorio, Egitto, Gambia, Georgia, Ghana, Kosovo, Macedonia del Nord, Marocco, Montenegro, Peru', Senegal, Serbia, Sri Lanka e Tunisia)) 2. Uno Stato non appartenente all'Unione europea puo' essere considerato Paese di origine sicuro se, sulla base del suo ordinamento giuridico, dell'applicazione della legge all'interno di un sistema democratico e della situazione politica generale, si puo' dimostrare che, in via generale e costante, non sussistono atti di persecuzione quali definiti dall' articolo 7 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251 , ne' tortura o altre forme di pena o trattamento inumano o degradante, ne' pericolo a causa di violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale. La designazione di un Paese di origine sicuro puo' essere fatta con l'eccezione ((...)) di categorie di persone.
3. Ai fini della valutazione di cui al comma 2 si tiene conto, tra l'altro, della misura in cui e' offerta protezione contro le persecuzioni ed i maltrattamenti mediante:
a) le pertinenti disposizioni legislative e regolamentari del Paese ed il modo in cui sono applicate;
b) il rispetto dei diritti e delle liberta' stabiliti nella Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali del 4 novembre 1950, ratificata ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 848 , nel Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, aperto alla firma il 19 dicembre 1966, ratificato ai sensi della legge 25 ottobre 1977, n. 881 , e nella Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura del 10 dicembre 1984, in particolare dei diritti ai quali non si puo' derogare a norma dell'articolo 15, paragrafo 2, della predetta Convenzione europea;
c) il rispetto del principio di cui all'articolo 33 della Convenzione di Ginevra;
d) un sistema di ricorsi effettivi contro le violazioni di tali diritti e liberta'.
4. La valutazione volta ad accertare che uno Stato non appartenente all'Unione europea e' un Paese di origine sicuro si basa sulle informazioni fornite dalla Commissione nazionale per il diritto di asilo, che si avvale anche delle notizie elaborate dal centro di documentazione di cui all'articolo 5, comma 1, nonche' su altre fonti di informazione, comprese in particolare quelle fornite da altri Stati membri dell'Unione europea, dall' ((Agenzia dell'Unione europea per l'asilo)) , dall'UNHCR, dal Consiglio d'Europa e da altre organizzazioni internazionali competenti.
((4-bis. L'elenco dei Paesi di origine sicuri di cui al comma 1 e' aggiornato periodicamente con atto avente forza di legge ed e' notificato alla Commissione europea. Ai fini dell'aggiornamento dell'elenco, il Consiglio dei ministri, entro il 15 gennaio di ciascun anno, delibera una relazione, nella quale, compatibilmente con le preminenti esigenze di sicurezza e di continuita' delle relazioni internazionali e tenuto conto delle informazioni di cui al comma 4, riferisce sulla situazione dei Paesi inclusi nell'elenco vigente e di quelli dei quali intende promuovere l'inclusione. Il Governo trasmette la relazione alle competenti Commissioni parlamentari)) 5. Un Paese designato di origine sicuro ai sensi del presente articolo puo' essere considerato Paese di origine sicuro per il richiedente solo se questi ha la cittadinanza di quel Paese o e' un apolide che in precedenza soggiornava abitualmente in quel Paese e non ha invocato gravi motivi per ritenere che quel Paese non e' sicuro per la situazione particolare in cui lo stesso richiedente si trova.

Art. 3 - Autorita' competenti

Autorita' competenti 1. Le autorita' competenti all'esame delle domande di protezione internazionale sono le commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale, di cui all'articolo 4.
2. ((Sono competenti a ricevere le manifestazioni di volonta' di richiedere la protezione internazionale, ai sensi dell' articolo 26 del regolamento (UE) 2024/1348 , le Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale, le questure e gli uffici di polizia di frontiera, esclusivamente secondo le modalita' previste dall'articolo 26. La registrazione della domanda e' effettuata dalla questura o dall'ufficio di polizia di frontiera competente secondo quanto previsto dall'articolo 26-bis. Il richiedente formalizza la domanda presso le Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale, dinanzi ai gestori dei centri di accoglienza e, per il richiedente destinatario della misura del trattenimento ovvero detenuto, dinanzi alle questure, esclusivamente secondo le modalita' di cui all'articolo 26-ter.)) 3. L'autorita' preposta alla determinazione dello Stato competente all'esame della domanda di protezione internazionale in applicazione ((della Parte III del regolamento (UE) 2024/1351 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024 , e' l'Unita' AMMR)) , operante presso il Dipartimento per le liberta' civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno e le sue articolazioni territoriali operanti presso le prefetture individuate, fino ad un numero massimo di tre, con decreto del Ministro dell'interno, che provvedono nel limite delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
3-bis. Contro le decisioni di trasferimento adottate dall'autorita' di cui al comma 3 e' ammesso ricorso al tribunale sede della sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea e si applicano gli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile , ove non diversamente disposto dai commi seguenti. (8)
3-ter. Il ricorso e' proposto, a pena di inammissibilita', entro trenta giorni dalla notificazione della decisione di trasferimento. (8)
3-quater. L'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato puo' essere sospesa, su istanza di parte, quando ricorrono gravi e circostanziate ragioni, con decreto motivato, assunte, ove occorra, sommarie informazioni. Il decreto e' pronunciato entro cinque giorni dalla presentazione dell'istanza di sospensione e senza la preventiva convocazione dell'autorita' di cui al comma 3. L'istanza di sospensione deve essere proposta, a pena di inammissibilita', con il ricorso introduttivo. Il decreto con il quale e' concessa o negata la sospensione del provvedimento impugnato e' notificato a cura della cancelleria. Entro cinque giorni dalla notificazione le parti possono depositare note difensive. Entro i cinque giorni successivi alla scadenza del termine di cui al periodo precedente possono essere depositate note di replica. Qualora siano state depositate note ai sensi del quinto e sesto periodo del presente comma, il giudice, con nuovo decreto, da emettere entro i successivi cinque giorni, conferma, modifica o revoca i provvedimenti gia' emanati. Il decreto emesso a norma del presente comma non e' impugnabile. (8)
3-quinquies. Il ricorso e' notificato all'autorita' che ha adottato il provvedimento a cura della cancelleria. L'autorita' puo' stare in giudizio avvalendosi direttamente di propri dipendenti e puo' depositare, entro quindici giorni dalla notificazione del ricorso, una nota difensiva. Entro lo stesso termine l'autorita' deve depositare i documenti da cui risultino gli elementi di prova e le circostanze indiziarie posti a fondamento della decisione di trasferimento. (8)
3-sexies. Il ricorrente puo' depositare una nota difensiva entro i dieci giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 3-quinquies, secondo periodo. (8)
3-septies. Il procedimento e' trattato in camera di consiglio.
L'udienza per la comparizione delle parti e' fissata esclusivamente quando il giudice lo ritenga necessario ai fini della decisione. Il procedimento e' definito, con decreto non reclamabile, entro sessanta giorni dalla presentazione del ricorso. Il termine per proporre ricorso per cassazione e' di trenta giorni e decorre dalla comunicazione del decreto, da effettuare a cura della cancelleria anche nei confronti della parte non costituita. La procura alle liti per la proposizione del ricorso per cassazione deve essere conferita, a pena di inammissibilita' del ricorso, in data successiva alla comunicazione del decreto impugnato; a tal fine il difensore certifica la data di rilascio in suo favore della procura medesima.
In caso di rigetto, la Corte di cassazione decide sull'impugnazione entro due mesi dal deposito del ricorso. (8) (22)
3-octies. Quando con il ricorso di cui al comma 3-bis e' proposta istanza di sospensione degli effetti della decisione di trasferimento, il trasferimento e' sospeso automaticamente e il termine per il trasferimento del ricorrente previsto dall' articolo 29 del regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013 , decorre dalla comunicazione del provvedimento di rigetto della medesima istanza di sospensione ovvero, in caso di accoglimento, dalla comunicazione del decreto con cui il ricorso e' rigettato. (8)
3-novies. La sospensione dei termini processuali nel periodo feriale non opera nel procedimento di cui ai commi precedenti. (8)
3-decies. La controversia e' trattata in ogni grado in via di urgenza. (8)
3-undecies. A decorrere dal trentesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del provvedimento con cui il responsabile dei sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia attesta la piena funzionalita' dei sistemi con riguardo ai procedimenti di cui ai commi precedenti, il deposito dei provvedimenti, degli atti di parte e dei documenti relativi ai medesimi procedimenti ha luogo esclusivamente con modalita' telematiche, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. In ogni caso, il giudice puo' autorizzare il deposito con modalita' non telematiche quando i sistemi informatici del dominio giustizia non sono funzionanti e sussiste una indifferibile urgenza. (8)
--------------- AGGIORNAMENTO (8)
Il D.L. 17 febbraio 2017, n. 13 , convertito con modificazioni dalla L. 13 aprile 2017, n. 46 , ha disposto (con l'art. 21, comma 1) che le presenti modifiche si applicano alle cause e ai procedimenti giudiziari sorti dopo il centottantesimo giorno dalla data di entrata in vigore del suindicato decreto. Alle cause e ai procedimenti giudiziari introdotti anteriormente alla scadenza del termine di cui al periodo precedente si continuano ad applicare le disposizioni vigenti prima dell'entrata in vigore del medesimo decreto. --------------- AGGIORNAMENTO (22)
E' stato ripristinato il testo gia' in vigore dal 5-10-2018 a seguito della soppressione del numero 1) della lettera a) dell'art. 17, comma 1 del D.L. 11 ottobre 2024, n. 145 , che disponeva la modifica del comma 3-septies del presente articolo, ad opera della L. 9 dicembre 2024, n. 187 , di conversione del D.L. medesimo.

Art. 4 - Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezionen internazionale

Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezionen internazionale 1. Le Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale, di seguito Commissioni territoriali, sono insediate presso le prefetture - uffici territoriali del Governo che forniscono il necessario supporto organizzativo e logistico, con il coordinamento del Dipartimento per le liberta' civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno.
1-bis. A ciascuna Commissione territoriale e' assegnato un numero di funzionari amministrativi con compiti istruttori non inferiore a quattro individuati nell'ambito del contingente di personale altamente qualificato per l'esercizio di funzioni di carattere specialistico di cui all' articolo 12 del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13 , convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46 ovvero nell'ambito del personale dell'area dei funzionari o delle elevate professionalita' dell'Amministrazione civile dell'interno, appositamente formato in materia di protezione internazionale a cura dell'Amministrazione medesima, che puo' anche avvalersi del Centro Alti Studi del Ministero dell'interno, successivamente all'ingresso in ruolo.
2. Le Commissioni territoriali sono fissate nel numero massimo di venti. Con decreto del Ministro dell'interno, sentita la Commissione nazionale per il diritto di asilo, sono individuate le sedi e le circoscrizioni territoriali in cui operano le Commissioni, in modo da assicurarne la distribuzione sull'intero territorio nazionale.
2-bis. Con decreto del Ministro dell'interno, presso ciascuna Commissione territoriale possono essere istituite, al verificarsi di un eccezionale incremento delle domande di asilo connesso all'andamento dei flussi migratori e per il tempo strettamente necessario da determinare nello stesso decreto, una o piu' sezioni fino a un numero massimo complessivo di trenta per l'intero territorio nazionale. Alle sezioni si applicano le disposizioni concernenti le Commissioni territoriali.
2-ter. ((Al fine di assicurare lo svolgimento delle procedure accelerate alla frontiera di cui al regolamento (UE) 2024/1348 , in aggiunta a quanto stabilito dal comma 2-bis, possono essere istituite una o piu' sezioni, fino ad un massimo di ventiquattro.)) 3. Le Commissioni territoriali sono composte, nel rispetto del principio di equilibrio di genere, da un funzionario della carriera prefettizia, con funzioni di presidente, nominato con decreto del Ministro dell'interno, sentita la Commissione nazionale, da un esperto in materia di protezione internazionale e di tutela dei diritti umani designato dall'UNHCR e dai funzionari amministrativi con compiti istruttori assegnati alla medesima Commissione ai sensi del comma 1-bis, nonche', in via temporanea, da prestatori di lavoro con contratto di lavoro a tempo determinato in possesso di adeguata professionalita' e da personale dell'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo, appositamente formati in materia di protezione internazionale a cura dell'Amministrazione dell'interno, nominati con provvedimento del Capo Dipartimento per le liberta' civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno, sentita la Commissione nazionale. Il presidente della Commissione svolge l'incarico in via esclusiva. Il decreto di nomina puo' prevedere che la funzione di presidente delle sezioni o di alcune di esse sia svolta in via esclusiva. Il provvedimento di nomina dei componenti della Commissione territoriale e' adottato previa valutazione dell'insussistenza di motivi di incompatibilita' derivanti da situazioni di conflitto di interesse, diretto o indiretto, anche potenziale. Per ciascun componente con funzioni di presidente e per il componente designato dall'UNHCR sono nominati uno o piu' componenti supplenti. L'incarico ha durata triennale ed e' rinnovabile. Alle sedute della Commissione partecipano il funzionario prefettizio con funzioni di presidente, l'esperto designato dall'UNHCR e due dei componenti con compiti istruttori assegnati alla medesima Commissione ai sensi del comma 1-bis e del primo periodo del presente comma, tra cui il componente che ha svolto il colloquio ai sensi dell'articolo 12, comma 1-bis. Il presidente della Commissione fissa i criteri per l'assegnazione delle istanze ai componenti con compiti istruttori e per la loro partecipazione alle sedute della Commissione stessa. Le Commissioni territoriali possono essere integrate, su richiesta del presidente della Commissione nazionale per il diritto di asilo, da un funzionario del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale come componente a tutti gli effetti, quando, in relazione a particolari afflussi di richiedenti protezione internazionale, sia necessario acquisire specifiche valutazioni di competenza del predetto Ministero in merito alla situazione dei Paesi di provenienza. Ove necessario, le Commissioni possono essere presiedute anche da funzionari della carriera prefettizia in posizione di collocamento a riposo. Al presidente ed ai componenti effettivi o supplenti e' corrisposto, per la partecipazione alle sedute della Commissione, un gettone giornaliero di presenza. L'ammontare del gettone di presenza e' determinato con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
3-bis. Ogni Commissione territoriale e ognuna delle sue sezioni opera con indipendenza di giudizio e di valutazione.
3-ter. La Commissione nazionale per il diritto di asilo cura la predisposizione di corsi di formazione per componente delle Commissioni territoriali, anche mediante convenzioni stipulate dal Ministero dell'interno con le Universita' degli studi. I componenti che hanno partecipato ai corsi di cui al presente comma non partecipano ai corsi di formazione iniziale di cui all'articolo 15, comma 1.
4. Le Commissioni territoriali sono validamente costituite con la presenza della maggioranza dei componenti di cui al comma 3, settimo periodo, e deliberano con il voto favorevole di almeno tre componenti. In caso di parita' prevale il voto del presidente. Le medesime disposizioni si applicano nel caso di integrazione delle Commissioni territoriali ai sensi del comma 3, nono periodo.
5. La competenza delle Commissioni territoriali e' determinata sulla base della circoscrizione territoriale in cui e' presentata la domanda ai sensi dell'articolo 26, comma 1. Nel caso di richiedenti presenti in una struttura di accoglienza ovvero trattenuti in un centro di cui all' articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 , la competenza e' determinata in base alla circoscrizione territoriale in cui sono collocati la struttura di accoglienza o il centro. Nel caso in cui nel corso della procedura si rende necessario il trasferimento del richiedente, la competenza all'esame della domanda e' assunta dalla Commissione nella cui circoscrizione territoriale sono collocati la struttura ovvero il centro di nuova destinazione. Se prima del trasferimento il richiedente ha sostenuto il colloquio, la competenza rimane in capo alla commissione territoriale innanzi alla quale si e' svolto il colloquio.
5-bis. Fermo restando in ogni caso la competenza della commissione territoriale innanzi alla quale si e' svolto il colloquio, la competenza all'esame delle domande di protezione internazionale puo' essere individuata, con provvedimento del Presidente della Commissione nazionale per il diritto di asilo in deroga al comma 5, tenendo conto del numero dei procedimenti assegnati a ciascuna Commissione nonche' dei mutamenti di residenza o domicilio comunicati dall'interessato ai sensi dell'articolo 11, comma 2.
6. Le attivita' di supporto delle commissioni sono svolte dal personale in servizio appartenente ai ruoli dell'Amministrazione civile dell'interno.
(10)
-------------- AGGIORNAMENTO (10)
Il D.Lgs. 22 dicembre 2017, n. 220 , ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che "Fino alla nomina dei componenti di cui al contingente di personale altamente qualificato per l'esercizio di funzioni di carattere specialistico di cui all' articolo 12 del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13 , convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46 , le Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale di cui all' articolo 4 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25 , continuano ad operare nella composizione e con le modalita' vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto".

Art. 5 - Commissione nazionale per il diritto di asilo

Commissione nazionale per il diritto di asilo 1. La Commissione nazionale per il diritto di asilo ha competenza in materia di revoca e cessazione degli status di protezione internazionale riconosciuti, nelle ipotesi previste dal decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251 , oltre che compiti di indirizzo e coordinamento delle Commissioni territoriali, di formazione e aggiornamento dei componenti delle medesime Commissioni, di monitoraggio della qualita' delle procedure e dell'attivita' delle Commissioni, di costituzione e aggiornamento di una banca dati informatica contenente le informazioni utili al monitoraggio delle richieste di asilo, di costituzione e aggiornamento di un centro di documentazione sulla situazione socio-politico-economica dei Paesi di origine dei richiedenti, di monitoraggio dei flussi di richiedenti asilo, anche al fine di proporre l'istituzione di nuove Commissioni territoriali e di fornire, ove necessario, informazioni al Presidente del Consiglio dei Ministri per l'adozione del provvedimento di cui all' articolo 20 del decreto legislativo 25 luglio 1988, n. 286 . La Commissione mantiene rapporti di collaborazione con il Ministero degli affari esteri ed i collegamenti di carattere internazionale relativi all'attivita' svolta. La Commissione costituisce punto nazionale di contatto per lo scambio di informazioni con la Commissione europea e con le competenti autorita' degli altri Stati membri.
1-bis. Nell'esercizio dei compiti di indirizzo e coordinamento di cui al comma 1, la Commissione nazionale puo' individuare periodicamente i Paesi di provenienza dei richiedenti o parte di tali Paesi ai fini dell'articolo 12, commi 2 e 2-bis.
1-ter. La Commissione nazionale adotta un codice di condotta per i componenti delle Commissioni territoriali, per gli interpreti e per il personale di supporto delle medesime Commissioni e pubblica annualmente un rapporto sulle attivita' svolte dalla medesima Commissione e dalle Commissioni territoriali.
1-quater. La Commissione nazionale e' altresi' competente per la revoca della protezione speciale riconosciuta ai sensi dell'articolo 32, comma 3, ((anche nel caso di cui all'articolo 33, comma 3)) , qualora sussistano fondati motivi per ritenere che il cittadino straniero costituisca un pericolo per la sicurezza dello Stato, fatti salvi i divieti di espulsione e respingimento per i rischi di persecuzione, tortura o trattamenti inumani o degradanti di cui all'articolo 19, commi 1 e ((1.1,)) del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 .
2. La Commissione nazionale e' nominata, nel rispetto del principio di equilibrio di genere, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta congiunta dei Ministri dell'interno e degli affari esteri. La Commissione e' presieduta da un prefetto ed e' composta da un dirigente in servizio presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, da un funzionario della carriera diplomatica, da un funzionario della carriera prefettizia in servizio presso il Dipartimento per le liberta' civili e l'immigrazione e da un dirigente del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno. Ciascuna amministrazione designa un supplente.
L'incarico ha durata triennale ed e' rinnovabile. La Commissione e' validamente costituita con la presenza della maggioranza dei componenti e delibera con il voto favorevole di almeno tre componenti. Alle riunioni ((partecipano)) senza diritto di voto un rappresentante del delegato in Italia dell'UNHCR ((e i funzionari amministrativi di cui al comma 2-bis)) . La Commissione nazionale si avvale del supporto organizzativo e logistico del Dipartimento per le liberta' civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno.
((2-bis. Le attivita' istruttorie per i procedimenti amministrativi di competenza, tra cui l'audizione dell'interessato, sono svolte dai componenti della Commissione nazionale o dai funzionari amministrativi con compiti istruttori ad essa assegnati. Il presidente della Commissione fissa i criteri per l'assegnazione dei procedimenti e per la partecipazione dei funzionari amministrativi alle sedute della Commissione stessa. Si applicano le disposizioni dell'articolo 4, comma 3, undicesimo e dodicesimo periodo)) 3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri dell'interno e degli affari esteri, possono essere istituite una o piu' sezioni della Commissione nazionale. I componenti di ciascuna sezione sono individuati e nominati secondo quanto previsto al comma 2. Le sezioni della Commissione nazionale sono validamente costituite e deliberano con le medesime modalita' previste per la Commissione nazionale.
CAPO II Capo II Principi fondamentali e garanzie

Art. 6 - Accesso alla procedura

Accesso alla procedura 1. ((La domanda di protezione internazionale si considera fatta quando il richiedente manifesta personalmente la volonta' di richiedere la protezione internazionale alle autorita' competenti ai sensi dell'articolo 3, comma 2, secondo le modalita' previste dall'articolo 26.)) 2. La domanda presentata da un genitore si intende estesa anche ai figli minori non coniugati presenti sul territorio nazionale con il genitore all'atto della presentazione della stessa. La domanda puo' essere presentata direttamente dal minore, tramite il genitore.
3. La domanda puo' essere presentata direttamente dal minore non accompagnato ai sensi dell'articolo 19. La domanda del minore non accompagnato puo' essere altresi' presentata direttamente dal tutore sulla base di una valutazione individuale della situazione personale del minore.
3-bis. Nel caso in cui lo straniero non si presenti presso l'ufficio di polizia territorialmente competente per la verifica dell'identita' dal medesimo dichiarata e la formalizzazione della domanda di protezione internazionale, la manifestazione di volonta' precedentemente espressa non costituisce domanda secondo le procedure previste dal presente decreto e il procedimento non e' instaurato.

Art. 7

(( (Diritto di rimanere nel territorio dello Stato durante l'esame della domanda).)) 1. ((Il richiedente ha diritto di rimanere nel territorio dello Stato fino alla decisione della Commissione territoriale adottata ai sensi dell'articolo 32 e, se ha presentato ricorso giurisdizionale, fino alla decisione di primo grado, fatta eccezione per i casi previsti dall' articolo 10, paragrafi 3 e 4, del regolamento (UE) 2024/1348 e fatto salvo quanto previsto dall'articolo 35-bis, commi 3 e 5, e dall'articolo 35-ter, commi 1, 4 e 6.))

Art. 8 - Criteri applicabili all'esame delle domande

Criteri applicabili all'esame delle domande 1. Le domande di protezione internazionale non possono essere respinte, ne' escluse dall'esame per il solo fatto di non essere state presentate tempestivamente.
2. La decisione su ogni singola domanda deve essere assunta in modo individuale, obiettivo ed imparziale e sulla base di un congruo esame della domanda effettuato ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251 . ((La Commissione territoriale accerta in primo luogo se sussistono le condizioni per il riconoscimento dello status di rifugiato ai sensi dell' articolo 11 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251 , e successivamente se sussistono le condizioni per il riconoscimento dello status di protezione sussidiaria ai sensi dell'articolo 17 del medesimo decreto legislativo.)) 3. Ciascuna domanda e' esaminata alla luce di informazioni precise e aggiornate circa la situazione generale esistente nel Paese di origine dei richiedenti asilo e, ove occorra, dei Paesi in cui questi sono transitati, elaborate dalla Commissione nazionale sulla base dei dati forniti dall' ((UNHCR)) ((dall'EASO,)) , dal Ministero degli affari esteri anche con la collaborazione di altre agenzie ed enti di tutela dei diritti umani operanti a livello internazionale, o comunque acquisite dalla Commissione stessa. La Commissione nazionale assicura che tali informazioni, costantemente aggiornate, siano messe a disposizione delle Commissioni territoriali, secondo le modalita' indicate dal regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 38 e siano altresi' fornite agli organi giurisdizionali chiamati a pronunciarsi su impugnazioni di decisioni negative.
(( 3-bis. Ove necessario ai fini dell'esame della domanda, la Commissione territoriale puo' consultare esperti su aspetti particolari come quelli di ordine sanitario, culturale, religioso, di genere o inerenti ai minori. La Commissione, sulla base degli elementi forniti dal richiedente, puo' altresi' disporre, previo consenso del richiedente, visite mediche dirette ad accertare gli esiti di persecuzioni o danni gravi subiti effettuate secondo le linee guida di cui all' articolo 27, comma 1-bis, del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251 , e successive modificazioni. Se la Commissione non dispone una visita medica, il richiedente puo' effettuare la visita medica a proprie spese e sottoporne i risultati alla Commissione medesima ai fini dell'esame della domanda. ))

Art. 9 - Criteri applicabili alle decisioni dell'autorita' accertante

Criteri applicabili alle decisioni dell'autorita' accertante 1. Le decisioni sulle domande di protezione internazionale sono comunicate per iscritto.
2. La decisione con cui viene respinta una domanda e' corredata da motivazione di fatto e di diritto e deve recare le indicazioni sui mezzi di impugnazione ammissibili.
((2-bis. La decisione con cui e' rigettata la domanda presentata dal richiedente di cui all'articolo 2-bis, comma 5, e' motivata dando atto esclusivamente che il richiedente non ha dimostrato la sussistenza di gravi motivi per ritenere non sicuro il Paese designato di origine sicuro in relazione alla situazione particolare del richiedente stesso))

Art. 10 - Garanzie per i richiedenti asilo

Garanzie per i richiedenti asilo 1. ((Prima possibile e comunque entro la data della registrazione)) della domanda ((l'ufficio di polizia competente alla registrazione)) informa il richiedente della procedura da seguire, dei suoi diritti e doveri durante il procedimento e dei tempi e mezzi a sua disposizione per corredare la domanda degli elementi utili all'esame; a tale fine consegna al richiedente l'opuscolo informativo di cui al comma 2.
L'ufficio di polizia informa il richiedente che, ove proveniente da un Paese designato di origine sicuro ai sensi dell'articolo 2-bis, la domanda puo' essere rigettata ai sensi dell'articolo 9, comma 2-bis.
1-bis. Il personale dell'ufficio di polizia di cui al comma 1 riceve una formazione adeguata ai propri compiti e responsabilita'.
2. La Commissione nazionale redige, secondo le modalita' definite nel regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 38 un opuscolo informativo che illustra:
a) le fasi della procedura per il riconoscimento della protezione internazionale, comprese le conseguenze dell'allontanamento ingiustificato dai centri;
b) i principali diritti e doveri del richiedente durante la procedura di esame della domanda di protezione internazionale;
c) le prestazioni sanitarie e di accoglienza e le modalita' per riceverle;
d) l'indirizzo ed il recapito telefonico dell'UNHCR e delle principali organizzazioni di tutela dei richiedenti protezione internazionale, nonche' informazioni sul servizio di cui al comma 2-bis.
d-bis) l'elenco dei Paesi designati di origine sicuri ai sensi dell'articolo 2 -bis.
2-bis. Al fine di garantire al richiedente un servizio gratuito di informazione sulla procedura di esame della domanda da parte delle Commissioni territoriali, nonche' sulle procedure di revoca e sulle modalita' di impugnazione delle decisioni in sede giurisdizionale, il Ministero dell'interno stipula apposite convenzioni con l'UNHCR o con enti di tutela dei titolari di protezione internazionale con esperienza consolidata nel settore, anche ad integrazione dei servizi di informazione assicurati dal gestore nelle strutture di accoglienza previste dal presente decreto.
3. Al richiedente e' garantita, in ogni fase della procedura, la possibilita' di contattare 1'UNHCR o altra organizzazione di sua fiducia competente in materia di asilo.
4. Il richiedente e' tempestivamente informato della decisione.
Tutte le comunicazioni concernenti il procedimento per il riconoscimento della protezione interna-zionale sono rese al richiedente nella prima lingua da lui indicata, o, se cio' non e' possibile, in lingua inglese, francese, spagnola o araba, secondo la preferenza indicata dall'interessato. In tutte le fasi del procedimento connesse alla presentazione ed all'esame della domanda, al richiedente e' garantita, se necessario, l'assistenza di un interprete della sua lingua o di altra lingua a lui comprensibile.
Ove necessario, si provvede alla traduzione della documentazione prodotta dal richiedente in ogni fase della procedura.
5. In caso di impugnazione della decisione in sede giurisdizionale, allo straniero, durante lo svolgimento del relativo giudizio, sono assicurate le stesse garanzie di cui al presente articolo.

Art. 10-bis

(( (Informazione e servizi di accoglienza ai valichi di frontiera).)) (( 1. Le informazioni di cui all'articolo 10, comma 1, sono fornite allo straniero che manifesta la volonta' di chiedere protezione internazionale ai valichi di frontiera e nelle relative zone di transito nell'ambito dei servizi di accoglienza previsti dall' articolo 11, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 .
2. E' assicurato l'accesso ai valichi di frontiera dei rappresentanti dell'UNHCR e degli enti di tutela dei titolari di protezione internazionale con esperienza consolidata nel settore. Per motivi di sicurezza, ordine pubblico o comunque per ragioni connesse alla gestione amministrativa, l'accesso puo' essere limitato, purche' non impedito completamente. ))

Art. 11 - Obblighi del richiedente asilo

Obblighi del richiedente asilo 1. Il richiedente asilo ha l'obbligo di cooperare con le autorita' di cui all'articolo 3 ai fini dell'accertamento dell'identita' e di esibire o produrre gli elementi in suo possesso relativi all'eta', all'identita' e alla cittadinanza, nonche' ai Paesi in cui ha soggiornato o e' transitato, consentendo, quando e' necessario per acquisire i predetti elementi, l'accesso ai dispositivi o supporti elettronici o digitali in suo possesso, e, se convocato, di comparire personalmente davanti alla Commissione territoriale. Ha altresi' l'obbligo di consegnare i documenti in suo possesso pertinenti ai fini della domanda, incluso il passaporto.
2. Il richiedente e' tenuto ad informare l'autorita' competente in ordine ad ogni suo mutamento di residenza o domicilio.
3. Le notificazioni degli atti e dei provvedimenti del procedimento per il riconoscimento della protezione internazionale sono validamente effettuate presso il centro o la struttura in cui il richiedente e' accolto o trattenuto ai sensi dell' articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142 . La notificazione avviene in forma di documento informatico sottoscritto con firma digitale o di copia informatica per immagine del documento cartaceo, mediante posta elettronica certificata all'indirizzo del responsabile del centro o della struttura, il quale ne cura la consegna al destinatario, facendone sottoscrivere ricevuta. Dell'avvenuta notificazione il responsabile del centro o della struttura da' immediata comunicazione alla Commissione territoriale mediante messaggio di posta elettronica certificata contenente la data e l'ora della notificazione medesima. Ove il richiedente rifiuti di ricevere l'atto o di sottoscrivere la ricevuta il responsabile del centro o della struttura ne da' immediata comunicazione alla Commissione territoriale mediante posta elettronica certificata. La notificazione si intende eseguita nel momento in cui il messaggio di posta elettronica certificata di cui al periodo precedente diviene disponibile nella casella di posta elettronica certificata della Commissione territoriale. (8)
3-bis. Quando il richiedente non e' accolto o trattenuto presso i centri o le strutture di cui all' articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142 , le notificazioni degli atti e dei provvedimenti del procedimento per il riconoscimento della protezione internazionale sono effettuate presso l'ultimo domicilio comunicato dal richiedente ai sensi del comma 2 e dell'articolo 5 , comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142 ((,)) oppure mediante posta elettronica certificata, anche presso il legale rappresentante ove il richiedente ha eletto domicilio. le notificazioni sono effettuate da parte della Commissione territoriale a mezzo del servizio postale secondo le disposizioni della legge 20 novembre 1982, n. 890 , e successive modificazioni ((,)) oppure attraverso l'invio all'indirizzo di posta elettronica certificata dichiarato. (8)
3-ter. Nei casi in cui la consegna di copia dell'atto al richiedente da parte del responsabile del centro o della struttura di cui al comma 3 sia impossibile per irreperibilita' del richiedente e nei casi in cui alla Commissione territoriale pervenga l'avviso di ricevimento da cui risulta l'impossibilita' della notificazione effettuata ai sensi del comma 3-bis per inidoneita' del domicilio dichiarato o comunicato ai sensi dell' articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142 , l'atto e' reso disponibile al richiedente presso la questura del luogo in cui ha sede la Commissione territoriale. Decorsi venti giorni dalla trasmissione dell'atto alla questura da parte della Commissione territoriale, mediante messaggio di posta elettronica certificata, la notificazione si intende eseguita. (8)
3-quater. Quando la notificazione e' eseguita ai sensi del comma 3-ter, copia dell'atto notificato e' resa disponibile al richiedente presso la Commissione territoriale. (8)
3-quinquies. Ai fini di cui al presente articolo, il richiedente e' informato, a cura della questura, al momento della dichiarazione di domicilio ai sensi dell' articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142 , che in caso di inidoneita' del domicilio dichiarato o comunicato le notificazioni saranno eseguite secondo quanto disposto dal presente articolo. Al momento dell'ingresso nei centri o nelle strutture di cui all' articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142 , il richiedente e' informato, a cura del responsabile del centro o della struttura, che le notificazioni saranno effettuate presso il centro o la struttura e che, in caso di allontanamento ingiustificato o di sottrazione alla misura del trattenimento, le notificazioni saranno eseguite secondo quanto disposto dal presente articolo. (8)
3-sexies. Nello svolgimento delle operazioni di notificazione di cui al comma 3, il responsabile del centro o della struttura e' considerato pubblico ufficiale ad ogni effetto di legge. (8)
4. In tutte le fasi della procedura, il richiedente e' tenuto ad agevolare il compimento degli accertamenti previsti dalla legislazione in materia di pubblica sicurezza.
--------------- AGGIORNAMENTO (8)
Il D.L. 17 febbraio 2017, n. 13 , convertito con modificazioni dalla L. 13 aprile 2017, n. 46 , ha disposto (con l'art. 21, comma 3) che ai fini dell'adeguamento delle specifiche tecniche connesse all'attuazione delle presenti modifiche, le notificazioni degli atti e dei provvedimenti del procedimento per il riconoscimento della protezione internazionale effettuate fino al centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del suindicato D.L. sono effettuate con le modalita' in vigore prima della predetta data.

Art. 12 - Colloquio personale

Colloquio personale 1. Le Commissioni territoriali dispongono l'audizione dell'interessato, ove possibile, utilizzando le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, anche mediante collegamenti audiovisivi a distanza, nel rispetto delle esigenze di riservatezza dei dati che riguardano l'identita' e le dichiarazioni del richiedente, fermo restando quanto previsto dagli articoli 13 e 14, tramite comunicazione effettuata con le modalita' di cui all'articolo 11. (8)
1-bis. ((Il colloquio si svolge di norma alla presenza del componente con compiti istruttori della domanda di protezione, ove possibile dello stesso sesso del richiedente. Il componente con compiti istruttori sottopone la proposta di deliberazione alla Commissione, che decide ai sensi dell'articolo 4, comma 4)) . Su determinazione del Presidente, o su richiesta dell'interessato, preventivamente informato, il colloquio si svolge innanzi alla Commissione ovvero e' condotto dal Presidente.
2. La Commissione territoriale puo' omettere l'audizione del richiedente quando ritiene di avere sufficienti motivi per accogliere la domanda di riconoscimento dello status di rifugiato in relazione agli elementi forniti dal richiedente ai sensi dell' articolo 3 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251 , ed in tutti i casi in cui risulti certificata dalla struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale l'incapacita' o l'impossibilita' di sostenere un colloquio personale.
2-bis. Fuori dei casi previsti dal comma 2, la Commissione territoriale puo' omettere l'audizione del richiedente proveniente da uno dei Paesi individuati ai sensi dell'articolo 5, comma 1-bis, quando ritiene di avere sufficienti motivi per riconoscere lo status di protezione sussidiaria sulla base degli elementi in suo possesso.
In tal caso, la Commissione prima di adottare la decisione formale comunica all'interessato che ha facolta' di chiedere, entro tre giorni dalla comunicazione, di essere ammesso al colloquio e che in mancanza di tale richiesta la Commissione adotta la decisione.
3. Il colloquio puo' essere rinviato qualora le condizioni di salute del cittadino straniero, certificate ai sensi del comma 2, non lo rendano possibile, ovvero qualora l'interessato richieda ed ottenga il rinvio per gravi motivi.
4. COMMA ABROGATO DAL D.L. 11 OTTOBRE 2024, N. 145 , CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 9 DICEMBRE 2024, N. 187 .
5. COMMA ABROGATO DAL D.L. 11 OTTOBRE 2024, N. 145 , CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 9 DICEMBRE 2024, N. 187 .
-------------- AGGIORNAMENTO (8)
Il D.L. 17 febbraio 2017, n. 13 , convertito con modificazioni dalla L. 13 aprile 2017, n. 46 , ha disposto (con l'art. 21, comma 3) che ai fini dell'adeguamento delle specifiche tecniche connesse all'attuazione della presente modifica, le notificazioni degli atti e dei provvedimenti del procedimento per il riconoscimento della protezione internazionale effettuate fino al centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del suindicato D.L. sono effettuate con le modalita' in vigore prima della predetta data.

Art. 13 - Criteri applicabili al colloquio personale

Criteri applicabili al colloquio personale 1. Il colloquio personale si svolge in seduta non pubblica, senza la presenza dei familiari, a meno che l'autorita' decidente non ritenga che un esame adeguato comporti anche la presenza di altri familiari.
1-bis. Nel corso del colloquio, al richiedente e' assicurata la possibilita' di esporre in maniera esauriente gli elementi addotti a fondamento della domanda ai sensi dell' articolo 3 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251 .
2. In presenza di un cittadino straniero portatore delle particolari esigenze ((di cui all' articolo 17 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142 ,)) al colloquio puo' essere ammesso personale di sostegno per prestare la necessaria assistenza.
3. Il colloquio del minore si svolge innanzi ad un componente della Commissione con specifica formazione, alla presenza del genitore che esercita la responsabilita' genitoriale o del tutore, nonche' del personale di cui al comma 2. In presenza di giustificati motivi, la Commissione territoriale puo' procedere nuovamente all'ascolto del minore anche senza la presenza del genitore o del tutore, fermo restando la presenza del personale di cui al comma 2, se lo ritiene necessario in relazione alla situazione personale del minore e al suo grado di maturita' e di sviluppo, nell'esclusivo interesse del minore. In ogni caso si applicano le disposizioni dell' articolo 18, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142 .
4. Se il cittadino straniero e' assistito da un avvocato ai sensi dell'articolo 16, questi e' ammesso ad assistere al colloquio e puo' chiedere di prendere visione del verbale e di acquisirne copia.

Art. 14

(( (Verbale del colloquio personale). )) (( 1. Il colloquio e' videoregistrato con mezzi audiovisivi e trascritto in lingua italiana con l'ausilio di sistemi automatici di riconoscimento vocale. Della trascrizione del colloquio e' data lettura al richiedente in una lingua a lui comprensibile e in ogni caso tramite interprete. Il componente della Commissione territoriale che ha condotto il colloquio, subito dopo la lettura e in cooperazione con il richiedente e l'interprete, verifica la correttezza della trascrizione e vi apporta le correzioni necessarie.
In calce al verbale e' in ogni caso dato atto di tutte le osservazioni del richiedente e dell'interprete, anche relative alla sussistenza di eventuali errori di trascrizione o traduzione, che non siano state direttamente recepite a correzione del testo della trascrizione.
2. Il verbale della trascrizione e' sottoscritto dal presidente o dal componente della Commissione territoriale che ha condotto il colloquio e dall'interprete. Il richiedente sottoscrive eventuali osservazioni riportate in calce ai sensi del comma 1.
3. Copia informatica del file contenente la videoregistrazione e del verbale della trascrizione sono conservati, per almeno tre anni, in un apposito archivio informatico del Ministero dell'interno, con modalita' che ne garantiscono l'integrita', la non modificabilita' e la certezza temporale del momento in cui sono stati formati.
4. Il richiedente riceve copia della trascrizione in lingua italiana.
5. In sede di ricorso giurisdizionale avverso la decisione della Commissione territoriale, la videoregistrazione e il verbale di trascrizione sono resi disponibili all'autorita' giudiziaria in conformita' alle specifiche tecniche di cui al comma 8 ed e' consentito al richiedente l'accesso alla videoregistrazione.
6. La commissione territoriale adotta idonee misure per garantire la riservatezza dei dati che riguardano l'identita' e le dichiarazioni dei richiedenti.
6-bis. In sede di colloquio il richiedente puo' formulare istanza motivata di non avvalersi del supporto della videoregistrazione.
Sull'istanza decide la Commissione territoriale con provvedimento non impugnabile.
7. Quando il colloquio non puo' essere videoregistrato, per motivi tecnici o nei casi di cui al comma 6-bis, dell'audizione e' redatto verbale sottoscritto dal richiedente e si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del presente articolo. Del motivo per cui il colloquio non puo' essere videoregistrato e' dato atto nel verbale. Il rifiuto di sottoscrivere il contenuto del verbale e le motivazioni di tale rifiuto sono registrati nel verbale stesso e non ostano a che l'autorita' decidente adotti una decisione.
8. Le specifiche tecniche di cui al comma 5 sono stabilite d'intesa tra i Ministeri della giustizia e dell'interno, con decreto direttoriale, da adottarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sui siti internet dei medesimi Ministeri. Il provvedimento e' adottato sentito, limitatamente ai profili inerenti alla protezione dei dati personali, il Garante per la protezione dei dati personali.)) ((8)) -------------- AGGIORNAMENTO (8)
Il D.L. 17 febbraio 2017, n. 13 , convertito con modificazioni dalla L. 13 aprile 2017, n. 46 , ha disposto (con l'art. 21, comma 2) che la presente modifica si applica relativamente alle domande di protezione internazionale presentate dopo il centottantesimo giorno dalla data di entrata in vigore del suindicato D.L. Per le domande di protezione internazionale presentate anteriormente alla scadenza del termine di cui al periodo precedente si continuano ad applicare le disposizioni vigenti prima della data di entrata in vigore del medesimo D.L.

Art. 15 - Formazione delle commissioni territoriali e del personale

Formazione delle commissioni territoriali e del personale 01. I componenti effettivi e supplenti delle Commissioni territoriali partecipano a un corso di formazione iniziale e a periodici corsi di aggiornamento organizzati dalla Commissione nazionale ai sensi dei commi 1 e 1-bis.
1. La Commissione nazionale cura la formazione ed il periodico aggiornamento dei propri componenti e di quelli delle Commissioni territoriali, anche al fine di garantire che abbiano la competenza necessaria perche' il colloquio si svolga con la dovuta attenzione al contesto personale o generale in cui nasce la domanda, compresa l'origine culturale o la vulnerabilita' del richiedente. La Commissione nazionale cura altresi' la formazione degli interpreti di cui si avvalgono le Commissioni, per assicurare una comunicazione adeguata in sede di colloquio e la formazione del personale di supporto delle Commissioni.
1-bis. La formazione di cui al comma 1 e' effettuata anche in collaborazione con l' ((UNHCR)) e con l'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo di cui al regolamento (UE) n. 439/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010 .

Art. 16 - Diritto all'assistenza e alla rappresentanza legali

Diritto all'assistenza e alla rappresentanza legali 1. Il cittadino straniero puo' farsi assistere, a proprie spese, da un avvocato. ((Per i minori stranieri non accompagnati si applicano le disposizioni dell'articolo 76, comma 4-quater, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 )) .
2. Nel caso di impugnazione delle decisioni in sede giurisdizionale, il cittadino straniero e' assistito da un avvocato ed e' ammesso al gratuito patrocinio ove ricorrano le condizioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 . In ogni caso per l'attestazione dei redditi prodotti all'estero si applica l'articolo 94 del medesimo decreto.

Art. 17 - Ambito di applicazione dell'assistenza e della rappresentanza legali

Ambito di applicazione dell'assistenza e della rappresentanza legali 1. Al cittadino straniero o al suo legale rappresentante, nonche' all'avvocato che eventualmente lo assiste, e' garantito l'accesso a tutte le informazioni relative alla procedura ((, alle fonti di prova utilizzate e agli elementi di valutazione adottati,)) che potrebbero formare oggetto di giudizio in sede di ricorso avverso la decisione della Commissione territoriale o della Commissione nazionale, con le modalita' di cui all'articolo 18.

Art. 18 - Applicazione della legge 7 agosto 1990, n. 241

Applicazione della legge 7 agosto 1990, n. 241 1. Ai procedimenti per l'esame delle domande di protezione internazionale si applicano le disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti amministrativi, di cui ai capi I, ad esclusione dell'articolo 2, comma 2, II, IV-bis e V, nonche' agli articoli 7, 8 e 10 del capo III della legge 7 agosto 1990, n. 241 .
Nota all'art. 18:
- Si riportano gli articoli 2 , 7 , 8 e 10 della legge 7 agosto 1990, n. 241 , recante: «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»:
Art. 2 (Conclusione del procedimento). - 1. Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad una istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, la pubblica amministrazione ha il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso.
2. Con uno o piu' regolamenti adottati ai sensi dell' art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, sono stabiliti i termini entro i quali i procedimenti di competenza delle amministrazioni statali devono concludersi, ove non siano direttamente previsti per legge. Gli enti pubblici nazionali stabiliscono, secondo i propri ordinamenti, i termini entro i quali devono concludersi i procedimenti di propria competenza. I termini sono modulati tenendo conto della loro sostenibilita', sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa, e della natura degli interessi pubblici tutelati e decorrono dall'inizio di ufficio del procedimento o dal ricevimento della domanda, se il procedimento e' ad iniziativa di parte.
3. Qualora non si provveda ai sensi del comma 2, il termine e' di novanta giorni.
4. Nei casi in cui leggi o regolamenti prevedono per l'adozione di un provvedimento l'acquisizione di valutazioni tecniche di organi o enti appositi, i termini di cui ai commi 2 e 3 sono sospesi fino all'acquisizione delle valutazioni tecniche per un periodo massimo comunque non superiore a novanta giorni. I termini di cui ai commi 2 e 3 possono essere altresi' sospesi, per una sola volta, per l'acquisizione di informazioni o certificazioni relative a fatti, stati o qualita' non attestati in documenti gia' in possesso dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni. Si applicano le disposizioni dell'art. 14, comma 2.
5. Salvi i casi di silenzio assenso, decorsi i termini di cui ai commi 2 o 3, il ricorso avverso il silenzio dell'amministrazione, ai sensi dell' art. 21-bis della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 , puo' essere proposto anche senza necessita' di diffida all'amministrazione inadempiente, fintanto che perdura l'inadempimento e comunque non oltre un anno dalla scadenza dei termini di cui ai predetti commi 2 o 3. Il giudice amministrativo puo' conoscere della fondatezza dell'istanza. E' fatta salva la riproponibilita' dell'istanza di avvio del procedimento ove ne ricorrano i presupposti.».
«Art. 7 (Comunicazione di avvio del procedimento). - 1.
Ove non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerita' del procedimento, l'avvio del procedimento stesso e' comunicato, con le modalita' previste dall'art. 8, ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale e' destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenirvi. Ove parimenti non sussistano le ragioni di impedimento predette, qualora da un provvedimento possa derivare un pregiudizio a soggetti individuati o facilmente individuabili, diversi dai suoi diretti destinatari, l'amministrazione e' tenuta a fornire loro, con le stesse modalita', notizia dell'inizio del procedimento.
2. Nelle ipotesi di cui al comma 1 resta salva la facolta' dell'amministrazione di adottare, anche prima della effettuazione delle comunicazioni di cui al medesimo comma 1, provvedimenti cautelari.
«Art. 8 (Modalita' e contenuti della comunicazione di avvio del procedimento). - 1. L'amministrazione provvede a dare notizia dell'avvio del procedimento mediante comunicazione personale.
2. Nella comunicazione debbono essere indicati:
a) l'amministrazione competente;
b) l'oggetto del procedimento promosso;
c) l'ufficio e la persona responsabile del procedimento;
c-bis) la data entro la quale, secondo i termini previsti dall'art. 2, commi 2 o 3, deve concludersi il procedimento e i rimedi esperibili in caso di inerzia dell'amministrazione;
c-ter) nei procedimenti ad iniziativa di parte, la data di presentazione della relativa istanza;
d) l'ufficio in cui si puo' prendere visione degli atti.
3. Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'amministrazione provvede a rendere noti gli elementi di cui al comma 2 mediante forme di pubblicita' idonee di volta in volta stabilite dall'amministrazione medesima.
4. L'omissione di taluna delle comunicazioni prescritte puo' essere fatta valere solo dal soggetto nel cui interesse la comunicazione e' prevista.».
«Art. 10 (Diritti dei partecipanti al procedimento). - 1. I soggetti di cui all'art. 7 e quelli intervenuti ai sensi dell'art. 9 hanno diritto:
a) di prendere visione degli atti del procedimento, salvo quanto previsto dall'art. 24;
b) di presentare memorie scritte e documenti, che l'amministrazione ha l'obbligo di valutare ove siano pertinenti all'oggetto del procedimento.».

Art. 19 - Garanzie per i minori non accompagnati

Garanzie per i minori non accompagnati 1. Al minore non accompagnato che ha espresso la volonta' di chiedere la protezione internazionale e' fornita la necessaria assistenza per la presentazione della domanda. Allo stesso e' garantita l'assistenza del tutore in ogni fase della procedura per l'esame della domanda, secondo quanto previsto dall'articolo 26, comma 5.
2. Se sussistono dubbi in ordine all'eta', il minore non accompagnato puo', in ogni fase della procedura, essere sottoposto, previo consenso del minore stesso o del suo rappresentante legale, ad accertamenti medico-sanitari non invasivi al fine di accertarne l'eta'. Se gli accertamenti effettuati non consentono l'esatta determinazione dell'eta' si applicano le disposizioni del presente articolo.
3. Il minore deve essere informato della possibilita' che la sua eta' puo' essere determinata attraverso visita medica, sul tipo di visita e sulle conseguenze della visita ai fini dell'esame della domanda. Il rifiuto, da parte del minore, di sottoporsi alla visita medica, non costituisce motivo di impedimento all'accoglimento della domanda, ne' all'adozione della decisione.
4. Il minore partecipa al colloquio personale secondo quanto previsto dall'articolo 13, comma 3, ed allo stesso e' garantita adeguata informazione sul significato e le eventuali conseguenze del colloquio personale.

Art. 20

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 AGOSTO 2015, N. 142 ))

Art. 21

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 AGOSTO 2015, N. 142 ))

Art. 22

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 AGOSTO 2015, N. 142 ))

Art. 23 - Ritiro della domanda

Ritiro della domanda 1. Nel caso in cui il richiedente decida di ritirare la domanda prima dell'audizione presso la competente Commissione territoriale, il ritiro e' formalizzato per iscritto e comunicato alla Commissione territoriale che dichiara l'estinzione del procedimento.

Art. 23-bis

(( (Ritiro implicito della domanda).)) 1. ((Nei casi di cui all' articolo 41, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/1348, la Commissione territoriale adotta una decisione con cui dichiara il ritiro implicito della domanda.)) 2. ((Qualora al momento del ritiro implicito la Commissione territoriale abbia gia' appurato che non sussistono i requisiti per il riconoscimento della protezione internazionale, essa adotta una decisione di rigetto della domanda per infondatezza o manifesta infondatezza, ai sensi dell'articolo 41, paragrafo 5, del medesimo regolamento.)) 3. ((Alle decisioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 32, commi 4 e 4-bis.))

Art. 24

Ruolo dell' ((UNHCR)) 1. Oltre a quanto previsto dagli articoli 4, comma 3, 5, comma 2, 8, comma 3, 10, comma 3, i rappresentanti dell' ((UNHCR)) sono in ogni caso ammessi nelle strutture di cui all'articolo 20 secondo le modalita' previste dal regolamento di cui all'articolo 38.
2. L' ((UNHCR)) svolge in relazione ai propri compiti istituzionali attivita' di consulenza e di supporto a favore del Dipartimento per le liberta' civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno e delle Commissioni territoriali e nazionale, su richiesta del Ministero dell'interno.

Art. 25 - Raccolta di informazioni su singoli casi

Raccolta di informazioni su singoli casi 1. Ai fini dello svolgimento della procedura in nessun caso possono essere acquisite informazioni dai presunti responsabili della persecuzione ai danni del richiedente.
2. Le Commissioni territoriali e la Commissione nazionale in nessun caso forniscono informazioni circa la domanda di protezione internazionale presentata dal richiedente ovvero altre informazioni che possano nuocere all'incolumita' del richiedente e delle persone a suo carico, ovvero alla liberta' e alla sicurezza dei suoi familiari che ancora risiedono nel Paese di origine.
CAPO III Capo III Procedure di primo grado

Art. 26

((Presentazione della domanda di protezione internazionale)) 1. ((In attuazione dell' articolo 4, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) 2024/1348 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024 , le Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale ricevono le manifestazioni di volonta' di ottenere la protezione internazionale, ai sensi dell'articolo 26 del medesimo regolamento, per il tramite di soggetti esterni convenzionati che, a tal fine, accedono al portale informatico messo a disposizione dal Dipartimento per le liberta' civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno.)) 2. ((Le questure e gli uffici di polizia di frontiera ricevono le manifestazioni di volonta' di richiedere la protezione internazionale e le acquisiscono al sistema informativo dedicato del Dipartimento per le liberta' civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno, se formulate:)) a) ((dagli stranieri sottoposti agli accertamenti di cui agli articoli 5 e 7 del regolamento (UE) 2024/1356 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024 , durante gli accertamenti stessi;)) b) ((dagli stranieri sottoposti alla misura del trattenimento;)) c) ((dagli stranieri detenuti.)) 2-bis. ((Il cittadino di un paese terzo che non e' soggetto agli accertamenti di cui al regolamento (UE) 2024/1356 , ai sensi degli articoli 5, paragrafo 3, e 7, paragrafi 1 e 2, del medesimo Regolamento, o che e' stato gia' sottoposto agli accertamenti di cui al regolamento (UE) 2024/1356 e intenda manifestare la volonta' di ricevere protezione internazionale dopo il completamento degli stessi, puo' manifestare la volonta' di richiedere protezione internazionale con le modalita' di cui al comma 1. Nel caso in cui il cittadino di un paese terzo manifesti la volonta' dopo il completamento degli accertamenti di cui al regolamento (UE) 2024/1356 , le informazioni fornite in sede di manifestazione della volonta' confluiscono nel portale informativo del Dipartimento per le liberta' civili e l'immigrazione del ministero dell'interno di seguito alla registrazione della domanda di cui all'articolo 26-bis.)) 3. Salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 3, nei casi soggetti alla procedura ((di cui alla Parte III del regolamento (UE) 2024/1351 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024 )) la questura avvia le procedure per la determinazione dello Stato competente per l'esame della domanda, secondo quanto previsto dall'articolo 3, comma 3.
4. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 18 AGOSTO 2015, N. 142 .
5. Quando la domanda e' presentata da un minore non accompagnato, l'autorita' che la riceve sospende il procedimento, da' immediata comunicazione al tribunale dei minorenni per l'apertura della tutela e per la nomina del tutore a norma degli articoli 343, e seguenti, del codice civile , in quanto compatibili. Il tribunale per i minorenni nelle quarantottore successive alla comunicazione della questura provvede alla nomina del tutore. Il tutore , ovvero il responsabile della struttura di accoglienza ai sensi dell' articolo 3, comma 1, della legge 4 maggio 1983, n. 184 , e successive modificazioni, prende immediato contatto con il minore per informarlo della propria nomina e con la questura per la conferma della domanda ai fini dell'ulteriore corso del procedimento di esame della domanda. presso il Ministero della solidarieta' sociale. Il giudice tutelare nelle quarantotto ore successive alla comunicazione del questore provvede alla nomina del tutore. Il tutore , ovvero il responsabile della struttura di accoglienza ai sensi dell' articolo 3, comma 1, della legge 4 maggio 1983, n. 184 , e successive modificazioni, prende immediato contatto con la questura per la conferma della domanda, ai fini dell'ulteriore corso del procedimento e l'adozione dei provvedimenti relativi all'accoglienza del minore. (10)
6. L'autorita' che riceve la domanda ai sensi del comma 5 informa immediatamente il Servizio centrale del sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati di cui all' articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416 , convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39 , per l'inserimento del minore in una delle strutture operanti nell'ambito del Sistema di protezione stesso e ne da' comunicazione al tribunale dei minori. Nel caso in cui non sia possibile l'immediato inserimento del minore in una di tali strutture, l'assistenza e l'accoglienza del minore sono temporaneamente assicurate dalla pubblica autorita' del comune dove si trova il minore. PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 18 AGOSTO 2015, N.
142 . (10)
-------------- AGGIORNAMENTO (10)
Il D.Lgs. 22 dicembre 2017, n. 220 , ha disposto (con l'art. 4, comma 2) che "Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), e comma 2, si applicano in relazione alle comunicazioni effettuate dopo il trentesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente decreto; le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), numero 2), si applicano in relazione agli esami socio-sanitari disposti dopo la data di entrata in vigore del presente decreto".

Art. 26-bis

(( (Registrazione della domanda di protezione internazionale).)) 1. ((La domanda e' registrata, ai sensi dell' articolo 27 del regolamento (UE) 2024/1348 , dalla questura oppure dall'ufficio di polizia di frontiera competenti, mediante il collegamento tra il sistema informativo automatizzato di cui all' articolo 12, comma 9-septies del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e il sistema informativo dedicato di cui all'articolo 26, comma 2.)) 2. ((La questura ovvero l'ufficio di polizia di frontiera, non oltre il momento della registrazione della domanda, fornisce al richiedente l'opuscolo informativo di cui all'articolo 10, comma 2.)) 3. ((All'esito della procedura di registrazione, la questura rilascia il documento di cui all' articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142 .))

Art. 26-ter

(( (Formalizzazione della domanda di protezione internazionale).)) 1. ((La domanda di protezione internazionale e' formalizzata dal richiedente presso le Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale per il tramite dei soggetti esterni convenzionati di cui all'articolo 26, comma 1, che, a tal fine, accedono al portale informatico messo a disposizione dal Dipartimento per le liberta' civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno.
Nel caso in cui sia accolto presso i centri di cui agli articoli 9 e 11 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142 , il richiedente formalizza la domanda di protezione internazionale per il tramite dei gestori dei predetti centri che, a tal fine, accedono al portale informatico messo a disposizione dal Dipartimento per le liberta' civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno. Il richiedente trattenuto o detenuto formalizza la domanda alla questura che, a tal fine, accede al sistema informativo dedicato del Dipartimento per le liberta' civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno.)) 2. ((Fatto salvo quanto previsto dall' articolo 29, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2024/1348 , a seguito della formalizzazione della domanda, al richiedente e' rilasciato il documento di cui all' articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142 .))

Art. 27 - Procedure di esame

Procedure di esame 1. L'esame della domanda di protezione internazionale e' svolto dalle Commissioni territoriali secondo i principi fondamentali e le garanzie di cui al capo II.
1-bis. La Commissione territoriale, ovvero il giudice in caso di impugnazione, acquisisce, anche d'ufficio, le informazioni, relative alla situazione del Paese di origine e alla specifica condizione del richiedente, che ritiene necessarie a integrazione del quadro probatorio prospettato dal richiedente.
2. La Commissione territoriale provvede al colloquio con il richiedente entro trenta giorni dal ricevimento della domanda e decide entro i tre giorni feriali successivi.
((2-bis. La Commissione territoriale, nel caso in cui ritenga che non sussistano i presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale e non ricorrano le condizioni per la trasmissione degli atti al questore ai fini del rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale o per cure mediche, acquisisce dal questore elementi informativi circa la non sussistenza di una delle cause impeditive di cui all' articolo 19, commi 1-bis e 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 )) 3. Qualora la Commissione territoriale, per la sopravvenuta esigenza di acquisire nuovi elementi, non abbia potuto adottare la decisione entro i termini di cui al comma 2, informa del ritardo il richiedente e la questura competente. In tal caso, la procedura di esame della domanda e' conclusa entro sei mesi. Il termine e' prorogato di ulteriori nove mesi quando:
a) l'esame della domanda richiede la valutazione di questioni complesse in fatto o in diritto;
b) in presenza di un numero elevato di domande presentate simultaneamente;
c) il ritardo e' da attribuire all'inosservanza da parte del richiedente degli obblighi di cooperazione di cui all'articolo 11.
3-bis. In casi eccezionali, debitamente motivati, il termine di nove mesi di cui al comma 3 puo' essere ulteriormente prorogato di tre mesi ove necessario per assicurare un esame adeguato e completo della domanda.

Art. 28 - (Esame prioritario)

(Esame prioritario) 1. Il presidente della Commissione territoriale, previo esame preliminare delle domande, determina i casi di trattazione prioritaria, ((ai sensi dell' articolo 34, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2024/1348 )) , e quelli per i quali applicare la procedura accelerata, ((ai sensi dell' articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/1348 )) . La Commissione territoriale informa tempestivamente il richiedente delle determinazioni procedurali assunte ai sensi del periodo precedente.
2. ((Ai sensi dell' articolo 53, paragrafo 2, lettere b) , c) e d) del regolamento (UE) 2024/1348 , e fatto salvo quanto previsto dal paragrafo 1 del medesimo articolo, le procedure di cui al presente articolo si applicano ai richiedenti con esigenze particolari ai sensi dell' articolo 17 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142 , all'esito di una valutazione individuale effettuata secondo le linee guida elaborate dal Ministero dell'interno, in collaborazione con le altre amministrazioni competenti e con le organizzazioni interessate, ove sia possibile fornire ai menzionati richiedenti il necessario sostegno.))
(12)
-------------- AGGIORNAMENTO (12)
Il D.L. 21 ottobre 2020, n. 130 , convertito con modificazioni dalla L. 18 dicembre 2020, n. 173 , ha disposto (con l'art. 15, comma 2) che "Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), b, c), d) ed e) si applicano anche ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto avanti alle commissioni territoriali".

Art. 28-bis

( ((Individuazione delle zone di frontiera e di transito)) ).
1. ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 12 GIUGNO 2026, N. 100 )) .
2. ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 12 GIUGNO 2026, N. 100 )) .
2-bis. ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 12 GIUGNO 2026, N. 100 )) .
3. ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 12 GIUGNO 2026, N. 100 )) .
4. ((Le zone di frontiera e di transito ai fini dello svolgimento della procedura accelerata in frontiera nei termini di cui all'articolo 28-bis.1 sono individuate con decreto del Ministro dell'interno.)) 5. ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 12 GIUGNO 2026, N. 100 )) .
6. ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 12 GIUGNO 2026, N. 100 )) .

Art. 28-bis.1

(( (Termini per lo svolgimento della procedura di asilo alla frontiera). )) 1. ((Nel rispetto dei termini stabiliti dagli articoli 51 e 73 del regolamento (UE) 2024/1348 , qualora sia stata determinata l'applicazione della procedura accelerata in frontiera, la Commissione territoriale competente per l'esame adotta e comunica la decisione sulla domanda entro quattro settimane.))

Art. 28-bis.2

(( (Trasferimento del richiedente sottoposto alla procedura di asilo alla frontiera). )) 1. ((Il richiedente la cui domanda di protezione internazionale e' esaminata con procedura di asilo alla frontiera puo' essere trasferito, dal punto della frontiera esterna in cui e' stato sottoposto agli accertamenti di cui al regolamento (UE) 2024/1356 e ha fatto domanda, a uno specifico luogo sito alla frontiera esterna o in prossimita' della stessa o in altri luoghi designati sul territorio nazionale nei quali vi sono strutture dedicate alle procedure di frontiera.)) 2. ((Il trasferimento verso le strutture di cui al comma 1 e l'accoglienza nelle medesime non costituiscono autorizzazione all'ingresso nel territorio nazionale e non determinano la cessazione dell'obbligo del richiedente di restare a disposizione delle competenti autorita'.))

Art. 28-ter

(( (Domanda manifestamente infondata).)) 1. ((La Commissione territoriale respinge la domanda per manifesta infondatezza, ai sensi dell' articolo 39 del regolamento (UE) 2024/1348 se, al momento della conclusione dell'esame, ricorre una delle fattispecie di cui all'articolo 42, paragrafo 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i) e j), e paragrafo 3, del suddetto regolamento.))

Art. 29 - Casi di inammissibilita' della domanda

Casi di inammissibilita' della domanda 1. La Commissione territoriale dichiara inammissibile la domanda e non procede all'esame, nei seguenti casi:
a) al richiedente e' stato riconosciuto lo status di rifugiato o lo status di protezione sussidiaria da uno Stato firmatario della Convenzione di Ginevra e lo stesso possa ancora avvalersi di tale protezione;
b) ((si tratta di una domanda reiterata ai sensi dell' articolo 38, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2024/1348 ;)) 1-bis. Nei casi di cui al comma 1, la domanda e' sottoposta a esame preliminare da parte del presidente della Commissione territoriale, diretto ad accertare se emergono o sono stati addotti, da parte del richiedente, nuovi elementi o nuove prove rilevanti ai fini del riconoscimento della protezione internazionale e che il ritardo nella presentazione di tali nuovi elementi o prove non e' imputabile a colpa del ricorrente, su cui grava l'onere di allegazione specifica.
Nell'ipotesi di cui al comma 1, lettera a), il presidente della Commissione procede anche all'audizione del richiedente sui motivi addotti a sostegno dell'ammissibilita' della domanda nel suo caso specifico.

Art. 29-bis - (Domanda reiterata in fase di esecuzione di un provvedimento di allontanamento)

(Domanda reiterata in fase di esecuzione di un provvedimento di allontanamento) 1. Se lo straniero presenta una prima domanda reiterata nella fase di esecuzione di un provvedimento che ne comporterebbe l'imminente allontanamento dal territorio nazionale, la domanda e' trasmessa con immediatezza al presidente della Commissione territoriale competente, che procede all'esame preliminare entro tre giorni, valutati anche i rischi di respingimento diretti e indiretti, e contestualmente ne dichiara l'inammissibilita' ove non siano stati addotti nuovi elementi, ai sensi dell'articolo 29, comma 1, lettera b).
((1-bis. Fuori dei casi di cui al comma 1, quando la domanda reiterata e' presentata nella fase di esecuzione di un provvedimento di allontanamento dello straniero dal territorio nazionale, convalidato dall'autorita' giudiziaria ai sensi degli articoli 13, comma 5-bis , e 14, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 , il questore, sulla base del parere del presidente della Commissione territoriale del luogo in cui e' in corso il predetto allontanamento, procede con immediatezza all'esame preliminare della domanda e ne dichiara l'inammissibilita', senza pregiudizio per l'esecuzione della procedura di allontanamento, quando non sussistono nuovi elementi rilevanti ai fini del riconoscimento della protezione internazionale ai sensi dell'articolo 29, comma 1, lettera b), fermi restando i divieti di espulsione di cui all' articolo 19 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 . Quando sussistono nuovi elementi rilevanti ai fini del riconoscimento della protezione internazionale o del divieto di espulsione ai sensi del predetto articolo 19, la Commissione territoriale competente procede all'ulteriore esame)) -------------- AGGIORNAMENTO (12)
Il D.L. 21 ottobre 2020, n. 130 , convertito con modificazioni dalla L. 18 dicembre 2020, n. 173 , ha disposto (con l'art. 15, comma 2) che "Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), b, c), d) ed e) si applicano anche ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto avanti alle commissioni territoriali".

Art. 30 - Casi soggetti alla procedura di cui al regolamento (CE) n. 343/2003

Casi soggetti alla procedura di cui al regolamento (CE) n. 343/2003 ((7)) 1. Nei casi soggetti alla procedura di cui al ((regolamento (UE) n. 604//2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013)) la Commissione territoriale sospende l'esame della domanda.
Qualora sia stata determinata la competenza territoriale di altro Stato, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, la Commissione dichiara l'estinzione del procedimento.
((1-bis. Quando e' accertata la competenza dell'Italia all'esame della domanda di cui al comma 1, i termini di cui all'articolo 27 decorrono dal momento in cui e' accertata la competenza e il richiedente e' preso in carico ai sensi del regolamento UE n. 604/2013 .)) --------------- AGGIORNAMENTO (7)
Il D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 142 ha disposto (con l'art. 26, comma 1) che "Nel decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25 , le parole: " regolamento (CE) n. 343/2003, del Consiglio, del 18 febbraio 2003 ," ovunque presenti, sono sostituite dalle seguenti: "regolamento (UE) n. 604//2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013"."

Art. 31 - Acquisizione di ulteriori dichiarazioni o di nuovi elementi

Acquisizione di ulteriori dichiarazioni o di nuovi elementi 1. Il richiedente puo' inviare alla Commissione territoriale memorie e documentazione in ogni fase del procedimento. Nel caso in cui il richiedente reitera la domanda prima della decisione della Commissione territoriale, gli elementi che sono alla base della nuova domanda sono esaminati nell'ambito della precedente domanda.

Art. 32 - Decisione

Decisione 1. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 23, 29 e 30 la Commissione territoriale adotta una delle seguenti decisioni:
a) riconosce lo status di rifugiato o la protezione sussidiaria, secondo quanto previsto dagli articoli 11 e 17 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251 ;
b) rigetta la domanda qualora non sussistano i presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale fissati dal decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251 , o ricorra una delle cause di cessazione o esclusione dalla protezione internazionale previste dal medesimo decreto legislativo;
b-bis) rigetta la domanda per manifesta infondatezza nei casi di cui all'articolo 28-ter;
b-ter) rigetta la domanda se, in una parte del territorio del Paese di origine, il richiedente non ha fondati motivi di temere di essere perseguitato o non corre rischi effettivi di subire danni gravi o ha accesso alla protezione contro persecuzioni o danni gravi, puo' legalmente e senza pericolo recarvisi ed esservi ammesso e si puo' ragionevolmente supporre che vi si ristabilisca;
b-quater) dichiara inammissibile la domanda e non procede all'esame quando accerta la sussistenza di una delle condizioni previste dall' articolo 38, paragrafo 1, lettere a) , b) c) d) ed e) del regolamento (UE) 2024/1348 .
1-bis. COMMA ABROGATO DAL D.L. 21 OTTOBRE 2020, N. 130 . (12)
2. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 18 AGOSTO 2015, N. 142 .
3. Nei casi in cui non accolga la domanda di protezione internazionale e ricorrano i presupposti di cui all'articolo 19, commi 1 e 1.1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 , la Commissione territoriale trasmette gli atti al questore per il rilascio di un permesso di soggiorno biennale che reca la dicitura "protezione speciale", salvo che possa disporsi l'allontanamento verso uno Stato che provvede ad accordare una protezione analoga. Il permesso di soggiorno di cui al presente comma e' rinnovabile, previo parere della Commissione territoriale, e consente di svolgere attivita' lavorativa, fatto salvo quanto previsto in ordine alla convertibilita' dall' articolo 6, comma 1-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 . (12)
3.1. Nelle ipotesi di rigetto della domanda di protezione internazionale, ove ricorrano i requisiti di cui all' articolo 19, comma 2, lettera d-bis), del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 , la Commissione territoriale trasmette gli atti al Questore per il rilascio del permesso di soggiorno ivi previsto. (12)
3.2. Nei casi in cui la domanda di protezione internazionale non e' accolta e nel corso del procedimento emergono i presupposti di cui all' articolo 31, comma 3, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 , la Commissione territoriale ne informa il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni competente, per l'eventuale attivazione delle misure di assistenza in favore del minore. (12)
3-bis. La Commissione territoriale trasmette, altresi', gli atti al Questore per le valutazioni di competenza se nel corso dell'istruttoria sono emersi fondati motivi per ritenere che il richiedente e' stato vittima dei delitti di cui agli articoli 600 e 601 del codice penale . ((In tal caso si applica l' articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142 .)) 4. La decisione di cui al comma 1, lettere b), b-bis) b-ter) e b-quater, del presente articolo e il verificarsi delle ipotesi previste dagli articoli 23, 23-bis, 29 e 29-bis comportano, alla scadenza del termine per l'impugnazione, l'obbligo per il richiedente di lasciare il territorio nazionale, salvo che gli sia stato rilasciato un permesso di soggiorno ad altro titolo e salvo che la Commissione territoriale rilevi la sussistenza di una delle condizioni di cui ai commi 3.2 e 3-bis del presente articolo o di una delle cause impeditive di cui all' articolo 19, commi 1-bis e 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 . Nei casi di cui al periodo precedente, la decisione reca anche l'attestazione dell'obbligo di rimpatrio e del divieto di reingresso di cui all' articolo 13, commi 13 e 14, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 . L'attestazione tiene luogo e produce gli effetti del provvedimento di espulsione amministrativa di cui all' articolo 13 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 , e il questore procede ai sensi del medesimo articolo 13, commi 4 e 5, salvi gli effetti di cui all'articolo 35-bis, commi 3 e 4, del presente decreto. Il provvedimento recante l'attestazione dell'obbligo di rimpatrio in conformita' al presente comma e' impugnabile con ricorso unitario ai sensi dell'articolo 35, comma 1, del presente decreto.
4-bis. Nei casi di cui al comma 4, primo periodo, qualora la procedura si svolga direttamente alla frontiera o nelle zone di transito, ai sensi dell'articolo 28-bis.1, la decisione reca l'attestazione dell'obbligo di rimpatrio e produce gli effetti del provvedimento di respingimento di cui all' articolo 10, comma 2, , del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 . Si applica il comma 4, quarto periodo.
4-ter. Con la decisione di cui al comma 4-bis, il richiedente, qualora in possesso di un passaporto o altro documento di viaggio valido, e' informato della facolta' di chiedere al questore la concessione di un periodo per la partenza volontaria, anche attraverso programmi di rimpatrio volontario e assistito, sempreche' non ricorrano le circostanze impeditive previste dall' articolo 4, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2024/1349 . Si applica l' articolo 10, comma 2-septies, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 .
--------------- AGGIORNAMENTO (8)
Il D.L. 17 febbraio 2017, n. 13 , convertito con modificazioni dalla L. 13 aprile 2017, n. 46 , ha disposto (con l'art. 21, comma 1) che la presente modifica si applica alle cause e ai procedimenti giudiziari sorti dopo il centottantesimo giorno dalla data di entrata in vigore del suindicato decreto. Alle cause e ai procedimenti giudiziari introdotti anteriormente alla scadenza del termine di cui al periodo precedente si continuano ad applicare le disposizioni vigenti prima dell'entrata in vigore del medesimo decreto. -------------- AGGIORNAMENTO (12)
Il D.L. 21 ottobre 2020, n. 130 ha disposto (con l'art. 15, comma 2) che "Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), b, c), d) ed e) si applicano anche ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto avanti alle commissioni territoriali". CAPO IV Capo IV Revoca, cessazione e rinuncia della protezione internazionale

Art. 33 - Revoca e cessazione della protezione internazionale riconosciuta

Revoca e cessazione della protezione internazionale riconosciuta 1. Nel procedimento di revoca o di cessazione dello status di protezione internazionale, l'interessato deve godere delle seguenti garanzie:
a) essere informato per iscritto che la Commissione nazionale procede al nuovo esame del suo diritto al riconoscimento della protezione internazionale e dei motivi dell'esame;
b) avere la possibilita' di esporre in un colloquio personale a norma degli articoli 10, 11 e 12 o in una dichiarazione scritta, i motivi per cui il suo status non dovrebbe essere revocato o cessato.
2. La Commissione nazionale, nell'ambito di tale procedura, applica in quanto compatibili i principi fondamentali e le garanzie di cui al capo II.
3. Nel caso di decisione di revoca o cessazione degli status di protezione internazionale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 27, comma 2-bis, e all'articolo 32, commi 3 e 4.
3-bis. La Commissione nazionale provvede alle notificazioni degli atti e dei provvedimenti del procedimento di revoca o cessazione della protezione internazionale con le modalita' di cui all'articolo 11. Ove ricorrano motivi di ordine e sicurezza pubblica ovvero di sicurezza nazionale, le notificazioni possono essere eseguite a mezzo delle forze di polizia. (8)
((3-ter. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, ai procedimenti di revoca della protezione speciale di cui all'articolo 5, comma 1-quater.)) --------------- AGGIORNAMENTO (8)
Il D.L. 17 febbraio 2017, n. 13 , convertito con modificazioni dalla L. 13 aprile 2017, n. 46 , ha disposto (con l'art. 21, comma 3) che ai fini dell'adeguamento delle specifiche tecniche connesse all'attuazione della presente modifica, le notificazioni degli atti e dei provvedimenti del procedimento per il riconoscimento della protezione internazionale effettuate fino al centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del suindicato D.L. sono effettuate con le modalita' in vigore prima della predetta data.

Art. 34 - Rinuncia agli status riconosciuti

Rinuncia agli status riconosciuti 1. La rinuncia espressa allo status di rifugiato o di soggetto ammesso alla protezione sussidiaria determina la decadenza dal medesimo status.
CAPO V Capo V Procedure di impugnazione

Art. 35 - Impugnazione

Impugnazione 1. Avverso i provvedimenti adottati dalla Commissione territoriale e avverso i provvedimenti adottati dalla Commissione nazionale ((...)) e' ammesso ricorso all'autorita' giudiziaria ordinaria. Il ricorso e' ammesso anche nel caso in cui l'interessato abbia richiesto il riconoscimento dello status di rifugiato e sia stata riconosciuta esclusivamente la protezione sussidiaria o la protezione speciale e nel caso di cui all'articolo 32, comma 3.1.
2. Le controversie di cui al comma 1 sono disciplinate ((dagli articoli 35-bis e 35-ter)) . (3) (8)
2-bis. I provvedimenti comunicati alla Commissione nazionale ovvero alle Commissioni territoriali ai sensi dell'articolo 35-bis, commi 4 e 13, sono tempestivamente trasmessi dalle medesime Commissioni territoriali o nazionali al questore del luogo di domicilio del ricorrente, risultante agli atti della Commissione, per gli adempimenti conseguenti. ((PERIODO SOPPRESSO DAL D.L. 12 GIUGNO 2026, N . 100)) . (8)
3. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 2011, N. 150 . (3)
4. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 2011, N. 150 . (3)
5. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 2011, N. 150 . (3)
6. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 2011, N. 150 . (3)
7. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 2011, N. 150 . (3)
8. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 2011, N. 150 . (3)
9. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 2011, N. 150 . (3)
10. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 2011, N. 150 . (3)
11. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 2011, N. 150 . (3)
12. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 2011, N. 150 . (3)
13. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 2011, N. 150 . (3)
14. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 2011, N. 150 . (3)
--------------- AGGIORNAMENTO (3)
Il D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150 ha disposto (con l'art. 36, comma 1) che "Le norme del presente decreto si applicano ai procedimenti instaurati successivamente alla data di entrata in vigore dello stesso."
Ha inoltre disposto (con l'art. 36, comma 2) che "Le norme abrogate o modificate dal presente decreto continuano ad applicarsi alle controversie pendenti alla data di entrata in vigore dello stesso." --------------- AGGIORNAMENTO (8)
Il D.L. 17 febbraio 2017, n. 13 , convertito con modificazioni dalla L. 13 aprile 2017, n. 46 , ha disposto (con l'art. 21, comma 1) che le presenti modifiche si applicano alle cause e ai procedimenti giudiziari sorti dopo il centottantesimo giorno dalla data di entrata in vigore del suindicato D.L. Alle cause e ai procedimenti giudiziari introdotti anteriormente alla scadenza del termine di cui al periodo precedente si continuano ad applicare le disposizioni vigenti prima dell'entrata in vigore del medesimo D.L.

Art. 35-bis - Delle controversie in materia di riconoscimento della protezione internazionale).

Delle controversie in materia di riconoscimento della protezione internazionale). 1. Le controversie aventi ad oggetto l'impugnazione dei provvedimenti previsti dall'articolo 35 anche per mancato riconoscimento dei presupposti per la protezione speciale a norma dell'articolo 32, comma 3, sono regolate dalle disposizioni di cui agli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile , ove non diversamente disposto dal presente articolo ((e, quanto alle procedure di frontiera, dall'articolo 35-ter)) .
2. Salvo quanto previsto ((dal comma 2-bis)) , il ricorso e' proposto, a pena di inammissibilita', entro trenta giorni dalla notificazione del provvedimento, ovvero entro sessanta giorni se il ricorrente si trova in un Paese terzo al momento della proposizione del ricorso, e puo' essere depositato anche a mezzo del servizio postale ovvero per il tramite di una rappresentanza diplomatica o consolare italiana. In tal caso l'autenticazione della sottoscrizione e l'inoltro all'autorita' giudiziaria italiana sono effettuati dai funzionari della rappresentanza e le comunicazioni relative al procedimento sono effettuate presso la medesima rappresentanza. La procura speciale al difensore e' rilasciata altresi' dinanzi all'autorita' consolare. PERIODO SOPPRESSO DAL D.L. 11 OTTOBRE 2024, N. 145 , CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 9 DICEMBRE 2024, N.
187 .
2-bis. ((Fermo quanto previsto dall'articolo 35-ter, comma 1, nei casi di cui all' articolo 67, paragrafo 7, lettera a), del regolamento (UE) 2024/1348 , il ricorso e' proposto, a pena di inammissibilita', entro sette giorni dalla notificazione del provvedimento.)) 2-ter. ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 12 GIUGNO 2026, N. 100 )) .
3. ((La proposizione del ricorso sospende l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, ad eccezione dei casi previsti dall' articolo 68, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2024/1348 .)) 4. ((Nei casi previsti dall' articolo 68, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2024/1348 , fermo quanto prevede l'articolo 35-ter, il ricorrente, con istanza da proporsi a pena di inammissibilita' con il ricorso introduttivo, puo' chiedere di essere autorizzato a rimanere, esponendo gli elementi di fatto e di diritto posti a fondamento della richiesta. Il ricorso e' notificato, a cura della cancelleria, ai soggetti e con le modalita' di cui al comma 6. Il Ministero dell'interno puo' depositare note difensive entro tre giorni dalla notificazione. Se il Ministero dell'interno deposita note difensive, la parte ricorrente puo' depositare note di replica entro i successivi tre giorni.)) 4-bis. ((Il giudice, esaminati gli elementi di fatto e di diritto, entro i successivi dieci giorni decide con decreto motivato se il ricorrente debba essere autorizzato a rimanere nelle more dell'esito del ricorso. Se il Ministero dell'interno non si avvale della facolta' di depositare note difensive, il termine per la decisione decorre dalla scadenza del termine stabilito dal comma 4 per il loro deposito. Quando l'istanza e' accolta, al ricorrente e' rilasciato il documento previsto dall' articolo 4, comma 4, del decreto legislativo n. 142 del 2015 .)) 5. ((Il richiedente non puo' essere allontanato dal momento della notifica della decisione della Commissione fino alla scadenza del termine per formulare l'istanza prevista dal comma 4 e, se con il ricorso e' proposta tale istanza, nelle more della decisione prevista dal comma 4-bis. La disposizione di cui al primo periodo non si applica quando ricorrono le condizioni previste dagli articoli 56 e 68, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2024/1348 )) .
6. Il ricorso e' notificato, a cura della cancelleria, al Ministero dell'interno, presso la commissione ((...)) che ha adottato l'atto impugnato, nonche', limitatamente ai casi di cessazione o revoca della protezione internazionale, alla Commissione nazionale per il diritto di asilo; il ricorso e' trasmesso al pubblico ministero, che, entro venti giorni, stende le sue conclusioni, a norma dell' articolo 738, secondo comma, del codice di procedura civile , rilevando l'eventuale sussistenza di cause ostative al riconoscimento dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria.
7. Il Ministero dell'interno, limitatamente al giudizio di primo grado, puo' stare in giudizio avvalendosi direttamente di propri dipendenti o di un rappresentante designato dal presidente della Commissione che ha adottato l'atto impugnato. Si applica, in quanto compatibile, l' articolo 417-bis, secondo comma, del codice di procedura civile . Il Ministero dell'interno puo' depositare, entro venti giorni dalla notificazione del ricorso, una nota difensiva.
8. La Commissione che ha adottato il provvedimento di diniego, successivamente alla sua notifica all'interessato, rende disponibile la videoregistrazione di cui all'articolo 14, comma 1, al suo difensore munito di procura dopo la verifica della procura effettuata a cura della cancelleria del giudice competente per l'impugnazione, con le modalita' previste dalle specifiche tecniche di cui al comma 16. Entro venti giorni dalla notificazione del ricorso, la Commissione mette a disposizione del giudice mediante gli strumenti del processo civile telematico il verbale di trascrizione della videoregistrazione redatto a norma del medesimo articolo 14, comma 1, copia della domanda di protezione internazionale e di tutta la documentazione acquisita nel corso della procedura di esame di cui al capo III, nonche' l'indicazione delle informazioni di cui all'articolo 8, comma 3, utilizzate ai fini della decisione. Entro il medesimo termine la Commissione mette a disposizione del giudice la videoregistrazione con le modalita' previste dalle specifiche tecniche di cui al comma 16.
9. Il procedimento e' trattato in camera di consiglio. Per la decisione il giudice si avvale anche delle informazioni sulla situazione socio-politico-economica del Paese di provenienza previste dall'articolo 8, comma 3 che la Commissione nazionale aggiorna costantemente e rende disponibili all'autorita' giudiziaria con modalita' previste dalle specifiche tecniche di cui al comma 16.
10. E' fissata udienza per la comparizione delle parti esclusivamente quando il giudice:
a) visionata la videoregistrazione di cui al comma 8, ritiene necessario disporre l'audizione dell'interessato;
b) ritiene indispensabile richiedere chiarimenti alle parti;
c) dispone consulenza tecnica ovvero, anche d'ufficio, l'assunzione di mezzi di prova.
11. L'udienza e' altresi' disposta quando ricorra almeno una delle seguenti ipotesi:
a) la videoregistrazione non e' disponibile;
b) l'interessato ne abbia fatto motivata richiesta nel ricorso introduttivo e il giudice, sulla base delle motivazioni esposte dal ricorrente, ritenga la trattazione del procedimento in udienza essenziale ai fini della decisione;
c) l'impugnazione si fonda su elementi di fatto non dedotti nel corso della procedura amministrativa di primo grado.
12. Il ricorrente puo' depositare una nota difensiva entro i venti giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 7, terzo periodo.
13. ((Entro otto mesi dalla presentazione del ricorso, il tribunale decide, sulla base degli elementi esistenti al momento della decisione, con decreto che rigetta il ricorso ovvero riconosce al ricorrente lo status di rifugiato o di persona cui e' accordata la protezione sussidiaria. Nei casi previsti dal comma 2-bis la decisione e' adottata entro quattro mesi dalla presentazione del ricorso. Il decreto non e' reclamabile. Il provvedimento adottato ai sensi del comma 4-bis perde efficacia se con decreto, anche non definitivo, il ricorso e' rigettato.)) Il termine per proporre ricorso per cassazione e' di giorni trenta e decorre dalla comunicazione del decreto a cura della cancelleria, da effettuarsi anche nei confronti della parte non costituita. La procura alle liti per la proposizione del ricorso per cassazione deve essere conferita, a pena di inammissibilita' del ricorso, in data successiva alla comunicazione del decreto impugnato; a tal fine il difensore certifica la data di rilascio in suo favore della procura medesima.
In caso di rigetto, la Corte di cassazione decide sull'impugnazione entro sei mesi dal deposito del ricorso. Quando sussistono fondati motivi, il giudice che ha pronunciato il decreto impugnato puo' disporre la sospensione degli effetti del predetto decreto, con conseguente ripristino, in caso di sospensione di decreto di rigetto, della sospensione dell'efficacia esecutiva della decisione della Commissione. La sospensione di cui al periodo precedente e' disposta su istanza di parte da depositarsi entro cinque giorni dalla proposizione del ricorso per cassazione. La controparte puo' depositare una propria nota difensiva entro cinque giorni dalla comunicazione, a cura della cancelleria, dell'istanza di sospensione.
Il giudice decide entro i successivi cinque giorni con decreto non impugnabile.
14. La sospensione dei termini processuali nel periodo feriale non opera nei procedimenti di cui al presente articolo ((e all'articolo 35-ter)) .
15. La controversia e' trattata in ogni grado in via di urgenza.
16. Le specifiche tecniche di cui al comma 8 sono stabilite d'intesa tra i Ministeri della giustizia e dell'interno, con decreto direttoriale, da adottarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sui siti internet dei medesimi Ministeri.
17. Quando il ricorrente e' ammesso al patrocinio a spese dello Stato e l'impugnazione ha ad oggetto una decisione adottata ((ai sensi dell' articolo 67, paragrafo 7, lettera a), del regolamento (UE) 2024/1348 )) , il giudice, quando rigetta integralmente il ricorso, procede in conformita' all'articolo 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 , e provvede alla revoca ai sensi dell'articolo 136, comma 2, del medesimo testo unico. Se non ritiene le pretese del ricorrente manifestamente infondate, ne indica le ragioni nel decreto di cui al comma 13, primo ((e secondo)) periodo, del presente articolo.
17-bis. ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 12 GIUGNO 2026, N. 100 )) .
18. A decorrere dal trentesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del provvedimento con cui il responsabile dei sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia attesta la piena funzionalita' dei sistemi con riguardo ai procedimenti di cui al presente articolo, il deposito dei provvedimenti, degli atti di parte e dei documenti relativi ai medesimi procedimenti ha luogo esclusivamente con modalita' telematiche, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. Resta salva la facolta' del ricorrente che risieda all'estero di effettuare il deposito con modalita' non telematiche. In ogni caso, il giudice puo' autorizzare il deposito con modalita' non telematiche quando i sistemi informatici del dominio giustizia non sono funzionanti e sussiste una indifferibile urgenza.
(8)
--------------- AGGIORNAMENTO (8)
Il D.L. 17 febbraio 2017, n. 13 , convertito con modificazioni dalla L. 13 aprile 2017, n. 46 , ha disposto (con l'art. 21, comma 1) che la presente modifica si applica alle cause e ai procedimenti giudiziari sorti dopo il centottantesimo giorno dalla data di entrata in vigore del suindicato D.L. Alle cause e ai procedimenti giudiziari introdotti anteriormente alla scadenza del termine di cui al periodo precedente si continuano ad applicare le disposizioni vigenti prima dell'entrata in vigore del medesimo D.L. --------------- AGGIORNAMENTO (20)
Il D.L. 11 ottobre 2024, n. 145 , convertito con modificazioni dalla L. 9 dicembre 2024, n. 187 , ha disposto (con l'art. 19, comma 1) che "Le disposizioni del capo IV si applicano decorsi trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto".

Art. 35-bis.1

((ARTICOLO NON PIU' PREVISTO DAL D.L. 11 OTTOBRE 2024, N. 145 , CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 9 DICEMBRE 2024, N. 187 ))

Art. 35-bis.2

((ARTICOLO NON PIU' PREVISTO DAL D.L. 11 OTTOBRE 2024, N. 145 , CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 9 DICEMBRE 2024, N. 187 ))

Art. 35-bis.3

((ARTICOLO NON PIU' PREVISTO DAL D.L. 11 OTTOBRE 2024, N. 145 , CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 9 DICEMBRE 2024, N. 187 ))

Art. 35-ter

(( (Delle controversie in materia di riconoscimento della protezione internazionale nella procedura di frontiera).)) 1. ((Contro la decisione della Commissione territoriale adottata nel caso previsto dall'articolo 68, paragrafo 3, lettera a), ii), del regolamento (UE) 2024/1348 , e' ammesso ricorso entro cinque giorni decorrenti dalla notificazione. La proposizione del ricorso non sospende l'efficacia esecutiva della decisione impugnata, tranne nel caso in cui il ricorrente sia un minore straniero non accompagnato.)) 2. ((Il ricorrente puo' chiedere di essere autorizzato a rimanere con istanza depositata, a pena di inammissibilita', unitamente al ricorso. L'istanza contiene gli elementi di fatto e di diritto sui quali si fonda. Si applica l'articolo 35-bis, comma 5, e il richiedente non puo' essere allontanato.)) 3. ((Il ricorso e' immediatamente notificato, a cura della cancelleria, al Ministero dell'interno presso la Commissione territoriale che ha adottato l'atto impugnato e al pubblico ministero i quali, nei successivi cinque giorni, possono depositare note difensive. La Commissione territoriale, nello stesso termine, rende disponibili il verbale di audizione nonche' la copia della domanda di protezione internazionale e di tutta la documentazione acquisita nel corso della procedura di esame, ivi comprese eventuali traduzioni.)) 4. ((Alla scadenza del termine previsto dal comma 3, il giudice, esaminati gli elementi di fatto e di diritto, decide entro i successivi dieci giorni, con decreto motivato, se il ricorrente debba essere autorizzato a rimanere nelle more dell'esito del ricorso. Se ritiene che il ricorso possa essere deciso nel merito adotta, nel predetto termine, il decreto previsto dal comma 6, omessa ogni formalita' non essenziale al contraddittorio.)) 5. ((Quando l'istanza di cui al comma 2 e' accolta il ricorrente e' autorizzato a rimanere nei luoghi di cui all' articolo 54, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2024/1348 fino all'adozione della decisione di cui al comma 6. Alla scadenza del termine di dodici settimane decorrenti dalla data di registrazione della domanda effettuata ai sensi dell' articolo 27 del regolamento (UE) 2024/1348 , salvo che entro tale termine sia stata adottata la decisione prevista dal comma 6, il richiedente e' autorizzato a entrare nel territorio nazionale e gli e' rilasciato il documento previsto dall' articolo 4, comma 4, del decreto legislativo n. 142 del 2015 .)) 6. ((Il giudice, sentite le parti, omessa ogni formalita' non essenziale al contraddittorio, adotta il decreto previsto dall'articolo 35-bis, comma 13, entro dodici settimane decorrenti dalla data di registrazione della domanda. Il decreto non e' reclamabile. L'autorizzazione a rimanere ai sensi comma 4 perde efficacia se con decreto, anche non definitivo, il ricorso e' rigettato.)) 7. ((Contro il provvedimento di cui al comma 6 e' ammesso ricorso per cassazione ai sensi dell'articolo 35-bis, comma 13.)) 8. ((Il ricorrente non e' autorizzato e non ha diritto di rimanere quando e' rigettata l'istanza presentata ai sensi del comma 3 o quando e' rigettato il ricorso con il decreto previsto dal comma 6.))

Art. 36

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 AGOSTO 2015, N. 142 )) CAPO VI Capo VI Disposizioni finali e transitorie

Art. 37 - Riservatezza

Riservatezza 1. Tutti i soggetti coinvolti nei procedimenti disciplinati nel presente decreto sono soggetti all'obbligo di riservatezza relativamente a tutte le informazioni ottenute nel corso del procedimento.

Art. 38 - Regolamenti di attuazione

Regolamenti di attuazione 1. Con uno o piu' regolamenti da emanare ai sensi dell' articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentita la Conferenza unificata di cui all' articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 , sono stabilite le modalita' di attuazione del presente decreto.
2. Fino alla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui al comma 1, continuano a trovare applicazione in quanto compatibili le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 2004, n. 303 , ed i riferimenti ivi contenuti alla domanda per il riconoscimento dello status di rifugiato, si intendono sostituiti con domanda di protezione internazionale come definita dal presente decreto.
Note all'art. 38:
- Si riporta il testo dell'art. 17 della citata legge 23 agosto 1988, n. 400 :
«Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;
e).
2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle nonne vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono:
a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione;
b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilita' eliminando le duplicazioni funzionali;
c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati;
d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche;
e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unita' dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali.».
- Si riporta il testo dell' art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n 281 recante: «Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali»:
Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e' unificata per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza Stato-regioni.
2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e' presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per gli affari regionali nella materia di rispettiva competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani - UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque rappresentano le citta' individuate dall' art. 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142 . Alle riunioni possono essere invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e' convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e' convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal Ministro dell'interno.».
- Per il decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 2004, n. 303 , si vedano le note alle premesse.

Art. 39 - Disposizioni finanziarie

Disposizioni finanziarie 1. Per le finalita' di cui all'articolo 4, comma 2, e' autorizzata la spesa di euro 239.000 per l'anno 2008.
2. Per le finalita' di cui all'articolo 4, comma 3, e' autorizzata la spesa di euro 832.000 a decorrere dall'anno 2008.
3. L'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 16, comma 2, e' valutato in 3.200.000 euro annui a decorrere dall'anno 2008.
4. Per le esigenze di adeguamento dei centri, derivanti dall'articolo 20, comma 5, e' autorizzata la spesa di euro 8.000.000 per l'anno 2008.
5. L'onere derivante dall'attivita' di accoglienza di cui agli articoli 20, commi 2, 3 e 4, 35 e 36 e' valutato in euro 12.218.250 a decorrere dall'anno 2008 e la dotazione del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo di cui all' articolo 1-septies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416 , convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39 , e' aumentata di 6.600.000 euro annui, a decorrere dall'anno 2008, per i servizi di accoglienza gestiti dagli enti locali. ((7)) 6. Per le finalita' di cui all'articolo 24, comma 2, e' autorizzata la spesa di euro 500.000 a decorrere dall'anno 2008.
7. All'onere derivante dai commi 1, 2, 4 e 6, pari complessivamente a 9.571.000 per l'anno 2008 e a 1.332.000 a decorrere dall'anno 2009, nonche' a quello derivante dai commi 3 e 5, valutato complessivamente in 22.018.250 euro a decorrere dall'anno 2008, si provvede a valere sulla disponibilita' del Fondo di rotazione di cui all' articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183 . Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
8. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri derivanti dai commi 3 e 5, ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui all' articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468 . Gli eventuali decreti emanati ai sensi dell'articolo 7, comma 2, n. 2), della legge 5 agosto del 1978, n. 468, prima della data di entrata in vigore dei provvedimenti o delle misure di cui al presente comma, sono tempestivamente trasmessi alle Camere, corredati da apposite relazioni illustrative.
------------ AGGIORNAMENTO (7)
Il D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 142 ha disposto (con l'art. 28, comma 3) che "Il riferimento agli articoli 20, commi 2 , 3 e 4 , nonche' agli articoli 35 e 36, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25 , contenuto nell'articolo 39, comma 5, del medesimo decreto legislativo, deve intendersi sostituito dal riferimento, rispettivamente, agli articoli 9 e 14, comma 4, del presente decreto".

Art. 40 - Abrogazioni

Abrogazioni 1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:
a) articoli 1, commi 4, 5 e 6, 1-bis, 1-ter, 1-quater e 1-quinquies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416 , convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39 ;
b) il decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 2004, n. 303 , a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 38.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 28 gennaio 2008 NAPOLITANO Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri e (ad interim) Ministro della giustizia Bonino, Ministro per le politiche europee Amato, Ministro dell'interno D'Alema, Ministro degli affari esteri Padoa Schioppa, Ministro dell'economia e delle finanze Pollastrini, Ministro per i diritti e le pari opportunita' Visto, il Guardasigilli: Scotti Note all'art. 40:
Le rubriche degli articoli 1-bis , 1-ter , 1-quater e 1-quinquies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416 , convertito, con modificazione dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39 , abrogati dal presente decreto, recavano, rispettivamente:
«Casi di trattenimento», «Procedura semplificata», «Commissioni territoriali», «Commissione nazionale per il diritto di asilo».
- Per il decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 2004, n. 303 , si vedano le note alle premesse.
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