18G00099
18G00099
Riorganizzazione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura - AGEA e per il riordino del sistema dei controlli nel settore agroalimentare, in attuazione dell'articolo 15, della legge 28 luglio 2016, n. 154. (18G00099) (DECRETO LEGISLATIVO 21 maggio 2018 n. 74)
Art. 01 - (Attribuzione di funzioni al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali)
(Attribuzione di funzioni al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali) 1. COMMA ABROGATO DAL D.L. 22 GIUGNO 2023, N. 75 , CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 10 AGOSTO 2023, N. 112 .
2. Nell'ambito delle funzioni di cui al presente articolo, ((AGEA)) assume il ruolo di stazione appaltante con riferimento alla procedura ad evidenza pubblica di cui all' articolo 1, comma 6-bis, del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51 , convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2015, n. 91 e all'esecuzione dei relativi accordi quadro.
3. Al Ministero sono attribuite le seguenti funzioni:
((a) indirizzo, coordinamento e monitoraggio del SIAN di cui all'articolo 15. Ad AGEA sono attribuiti i compiti di organizzazione, governo e sviluppo del SIAN, fatti salvi gli ambiti di competenza del Ministero, come individuati in un decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione)) ;
b) definizione del modello organizzativo e delle regole tecniche per l'interscambio e il tempestivo aggiornamento dei dati tra il SIAN e i sistemi informativi degli organismi pagatori, delle regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, con le procedure di cui all'articolo 9, comma 4;
c) LETTERA ABROGATA DAL D.L. 22 GIUGNO 2023, N. 75 , CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 10 AGOSTO 2023, N. 112 ;
d) LETTERA ABROGATA DAL D.L. 22 GIUGNO 2023, N. 75 , CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 10 AGOSTO 2023, N. 112 .
4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per la pubblica amministrazione, si provvede alla puntuale individuazione delle risorse umane, strumentali e finanziarie da trasferire in attuazione di quanto previsto al comma 3, lettera a), nonche' alla disciplina per il trasferimento delle medesime risorse e alla conseguente rideterminazione della dotazione organica del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e di AGEA, fermo restando che le eventuali successive modifiche della dotazione organica delle predette amministrazioni avvengono secondo le modalita' previste dai rispettivi ordinamenti.
Art. 1 - Riordino dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura
Riordino dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura 1. L'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), di seguito denominata Agenzia, e' ente di diritto pubblico non economico, sottoposto alla vigilanza del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di seguito denominato Ministero.
2. L'Agenzia e' dotata di autonomia statutaria, regolamentare, organizzativa, amministrativa, finanziaria e contabile e opera sulla base di principi di trasparenza, economicita' ed efficienza nell'erogazione dei servizi e nel sistema dei pagamenti.
3. L'Agenzia assicura la separazione tra le funzioni di organismo di coordinamento e di organismo pagatore.
4. Nell'ambito della potesta' organizzativa, e fermo restando quanto previsto dall'articolo 12, l'Agenzia e' articolata in tre direzioni di livello dirigenziale generale.
5. L'Agenzia ha sede legale in Roma e una sede di collegamento con l'Unione europea.
6. L'Agenzia e' sottoposta al controllo della Corte dei conti ai sensi dell'articolo 11, comma 3.
7. L'Agenzia puo' avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, ai sensi dell' articolo 43 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611 .
N O T E
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art.10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee (GUUE).
Note alle premesse:
- L'articolo 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.
- L'articolo 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
- Si riporta il testo dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 10 agosto 2016, n. 186:
«Art. 14 - (Decreti legislativi). 1. I decreti legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'articolo 76 della Costituzione sono emanati dal Presidente della Repubblica con la denominazione di «decreto legislativo» e con l'indicazione, nel preambolo, della legge di delegazione, della deliberazione del Consiglio dei ministri e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla legge di delegazione.
2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire entro il termine fissato dalla legge di delegazione; il testo del decreto legislativo adottato dal Governo e' trasmesso al Presidente della Repubblica, per la emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza.
3. Se la delega legislativa si riferisce ad una pluralita' di oggetti distinti suscettibili di separata disciplina, il Governo puo' esercitarla mediante piu' atti successivi per uno o piu' degli oggetti predetti. In relazione al termine finale stabilito dalla legge di delegazione, il Governo informa periodicamente le Camere sui criteri che segue nell'organizzazione dell'esercizio della delega.
4. In ogni caso, qualora il termine previsto per l'esercizio della delega ecceda i due anni, il Governo e' tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei decreti delegati. Il parere e' espresso dalle Commissioni permanenti delle due Camere competenti per materia entro sessanta giorni, indicando specificamente le eventuali disposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive della legge di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni successivi, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle Commissioni per il parere definitivo che deve essere espresso entro trenta giorni.».
- Il decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165 (Soppressione dell'AIMA ed istituzione dell'Agenzia per le erogazioni in Agricoltura (AGEA), a norma dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59), modificato dal presente decreto, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 giugno 1999, n. 137.
- Il decreto-legge 28 febbraio 2005, n. 22 (Interventi urgenti nel settore agroalimentare) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 1 marzo 2005, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2005, n. 71, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30 aprile 2005, n. 99.
- Si riporta il testo dell'articolo 12 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonche' misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 luglio 2012, n. 156, supplemento ordinario, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 14 agosto 2012, n. 189, supplemento ordinario:
«Art. 12 - (Soppressione di enti e societa'). 1.
L'INRAN e' soppresso a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
2. Per effetto della detta soppressione sono attribuiti al CRA le funzioni ed i compiti gia' affidati all'INRAN ai sensi dell'articolo 11, decreto legislativo n. 454 del 1999 e le competenze dell'INRAN acquisite nel settore delle sementi elette. Sono soppresse le funzioni dell'INRAN gia' svolte dall'ex INCA.
3. Con uno o piu' decreti di natura non regolamentare del Ministro per le politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuate le risorse umane, strumentali e finanziarie trasferite al CRA.
4. Il nuovo organico del CRA quale risultante a seguito del trasferimento del personale di ruolo dell'INRAN, che mantiene il trattamento economico, giuridico e previdenziale del personale del comparto ricerca, e' ridotto del 10 per cento, con esclusione del personale di ricerca. Per i restanti rapporti gli enti incorporanti subentrano nella titolarita' fino alla loro naturale scadenza.
5.
6. Al fine di garantire la continuita' dei rapporti gia' in capo all'ente soppresso, il direttore generale dell'INRAN, e' delegato allo svolgimento delle attivita' di ordinaria amministrazione, ivi comprese le operazioni di pagamento e riscossione a valere sui conti correnti gia' intestati all'ente soppresso che rimangono aperti fino alla data di emanazione dei decreti medesimi, per un termine comunque non superiore a dodici mesi.
7. All'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) sono attribuite le attivita' a carattere tecnico-operativo relative al coordinamento di cui all'articolo 6, comma 3, del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005. A tal fine, l'Agenzia agisce come unico rappresentante dello Stato italiano nei confronti della Commissione europea per tutte le questioni relative al FEAGA ed al FEASR ed e' responsabile nei confronti dell'Unione europea degli adempimenti connessi alla gestione degli aiuti derivanti dalla politica agricola comune, nonche' degli interventi sul mercato e sulle strutture del settore agricolo, finanziati dal FEAGA e dal FEASR. Resta ferma la competenza del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali nella gestione dei rapporti con la Commissione europea afferenti, in seno al Comitato dei fondi agricoli, alle attivita' di monitoraggio dell'evoluzione della spesa, di cui al citatoregolamento (CE) n. 1290/2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune, nonche' alle fasi successive alla decisione di liquidazione dei conti adottata ai sensi della vigente normativa europea. In materia l'Agenzia assicura il necessario supporto tecnico fornendo, altresi', gli atti dei procedimenti.
8. Restano ferme in capo ad AGEA tutte le altre funzioni previste dalla vigente normativa.
9.
10.
11.
12.
13. A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, gli organi dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura, sottoposta alla vigilanza del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, sono:
a) il direttore dell'agenzia, scelto in base a criteri di alta professionalita' e conoscenza del settore agroalimentare;
b) il collegio dei revisori dei conti, composto da tre membri effettivi e due supplenti nominati con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali. Il presidente, scelto tra i dirigenti di livello dirigenziale non generale, e' designato dal Ministro dell'economia e delle finanze ed e' collocato fuori ruolo.
14. Il direttore e' nominato con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, previa trasmissione della proposta di nomina alle Commissioni parlamentari per il parere di competenza, che dovra' essere espresso entro i termini stabiliti dai regolamenti delle due Camere. L'incarico ha la durata massima di tre anni, e' rinnovabile per una sola volta ed e' incompatibile con altri rapporti di lavoro subordinato e con qualsiasi altra attivita' professionale privata.
15. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, e' adottato lo statuto dell'Agenzia, e con altro decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono determinati il compenso del direttore e dei componenti del collegio dei revisori.
16. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
17. Sono abrogati dalla data di trasferimento delle funzioni, di cui ai commi 7 e 8, le disposizioni deldecreto legislativo n. 165 del 1999 incompatibili con i commi da 1 a 16 del presente articolo e dalla data di entrata in vigore del presente decreto l'articolo 9 del citato decreto legislativo.
18. Dalle disposizioni dei commi da 1 a 17 non derivano nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.
18-bis. La societa' Buonitalia s.p.a. in liquidazione, di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e' soppressa. Al fine di razionalizzare l'attuazione delle politiche promozionali di competenza nazionale nell'ambito della promozione all'estero delle produzioni agroalimentari italiane e rendere piu' efficaci ed efficienti gli interventi a favore della internazionalizzazione delle imprese agricole, le funzioni, gia' svolte da Buonitalia s.p.a. in liquidazione, sono attribuite all'Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane di cui all'articolo 14 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e' disposto il trasferimento delle funzioni e delle risorse umane di Buonitalia s.p.a. in liquidazione all'Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane di cui al presente comma. Con ulteriore decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, da emanare entro sessanta giorni dalla chiusura della fase di liquidazione, e' disposto il trasferimento delle eventuali risorse strumentali e finanziarie residue di Buonitalia s.p.a. in liquidazione all'Agenzia. I dipendenti a tempo indeterminato in servizio presso la predetta societa' al 31 dicembre 2011, previo espletamento di apposita procedura selettiva di verifica dell'idoneita', da espletare anche in deroga ai limiti alle facolta' assunzionali, sono inquadrati, anche in posizione di sovrannumero rispetto alla dotazione organica dell'ente, riassorbibile con le successive vacanze, nei ruoli dell'ente di destinazione sulla base di un'apposita tabella di corrispondenza approvata con il predetto decreto. I dipendenti traferiti mantengono il trattamento economico fondamentale, percepito al momento dell'inquadramento. Nel caso in cui il trattamento economico predetto risulti piu' elevato rispetto a quello previsto per il personale dell'Agenzia i dipendenti percepiscono per la differenza un assegno ad personam riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti. L'articolo 17 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e' abrogato.
19. Al fine di semplificare le procedure di riordino, trasformazione e soppressione di enti ed organismi pubblici statali, nonche' di strutture pubbliche statali o partecipate dallo Stato, i regolamenti previsti dall'articolo 2, comma 634, della legge n. 244 del 2007 sono emanati, anche sulla base delle proposte del commissario straordinario di cui all'articolo 2 del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e sentito il Ministro vigilante.
20. A decorrere dalla data di scadenza degli organismi collegiali operanti presso le pubbliche amministrazioni, in regime di proroga ai sensi dell'articolo 68, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le attivita' svolte dagli organismi stessi sono definitivamente trasferite ai competenti uffici delle amministrazioni nell'ambito delle quali operano. Restano fermi, senza oneri per la finanza pubblica, gli osservatori nazionali di cui all'articolo 11 della legge 7 dicembre 2000, n. 383, e all'articolo 12 della legge 11 agosto 1991, n. 266, l'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 103, la Consulta nazionale per il servizio civile, istituita dall'articolo 10, comma 2, della legge 8 luglio 1998, n. 230, l'Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile, di cui all'articolo 17, comma 1-bis, della legge 3 agosto 1998, n. 269 nonche' il Comitato nazionale di parita' e la Rete nazionale delle consigliere e dei consiglieri di parita' di cui, rispettivamente, all'articolo 8ed all'articolo 19 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198. Restano altresi' ferme, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, le commissioni tecniche provinciali di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo di cui all'articolo 80 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e agli articoli 141 e 142 del regolamento per l'esecuzione del predetto testo unico di cui alregio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e successive modificazioni. Ai componenti delle commissioni tecniche non spettano compensi, gettoni di presenza o rimborsi di spese. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ai componenti dei suddetti organismi collegiali non spetta alcun emolumento o indennita'.
21.
22.
23. La Commissione scientifica CITES di cui all'articolo 4, comma 5, della legge 7 febbraio 1992, n. 150, non e' soggetta alle disposizioni di cui agli articoli 68 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e 29, comma 2, lettera e-bis), e comma 2-bis, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248. La partecipazione alla Commissione e' a titolo gratuito e non da' diritto a corresponsione di compensi, comunque denominati, gettoni di presenza e rimborsi spese, fatti salvi gli oneri di missione. Agli oneri derivanti dall'applicazione del precedente periodo, quantificati in euro ventimila annui, si provvede mediante corrispondente riduzione, a decorrere dall'entrata in vigore della presente disposizione, dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 6, comma 1, della legge 31 luglio 2002, n. 179.
24.
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38.
39. All'articolo 15, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, dopo il secondo periodo e' aggiunto il seguente: «L'incarico del commissario non puo' eccedere la durata di tre anni e puo' essere prorogato, per motivate esigenze, una sola volta per un periodo massimo di due anni. Decorso tale periodo, le residue attivita' liquidatorie continuano ad essere svolte dal Ministero vigilante ai sensi della normativa vigente.».
40. In relazione alle liquidazioni coatte amministrative di organismi ed enti vigilati dallo Stato in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, qualora alla medesima data il commissario sia in carica da piu' di cinque anni, il relativo incarico cessa decorso un anno dalla predetta data e l'amministrazione competente per materia ai sensi della normativa vigente subentra nella gestione delle residue attivita' liquidatorie, fatta salva la facolta' di prorogare l'incarico del commissario per un ulteriore periodo non superiore a sei mesi.
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49. L'Associazione italiana di studi cooperativi «Luigi Luzzatti» di cui all'articolo 10, comma 10, della legge 23 luglio 2009, n. 99, e' soppressa e i relativi organi decadono, fatti salvi gli adempimenti di cui al comma 51.
50. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico e' nominato un dirigente delegato che esercita i poteri attribuiti al presidente e al consiglio di amministrazione dell'associazione, fatti salvi gli adempimenti di cui al comma 51, e provvede alla gestione delle operazioni di liquidazione delle attivita' ed estinzione delle passivita' e alla definizione delle pendenze dell'ente soppresso. Il dirigente delegato e' individuato tra i dirigenti del Ministero dello sviluppo economico e il relativo incarico costituisce integrazione dell'oggetto dell'incarico di funzione dirigenziale conferito ai sensi dell'articolo 19, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165e non comporta variazioni del trattamento economico complessivo.
51. Il collegio dei revisori in carica alla data della soppressione assicura il controllo delle attivita' del dirigente delegato. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il bilancio di chiusura dell'ente soppresso e' deliberato dagli organi in carica alla data di cessazione dell'ente, corredato dall'attestazione redatta dall'organo interno di controllo in carica alla data di soppressione dell'ente medesimo e trasmesso per l'approvazione al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero dell'economia e delle finanze.
52. Le funzioni attribuite all'associazione di cui al comma 49 dalla normativa vigente sono trasferite, senza che sia esperita alcuna procedura di liquidazione, anche giudiziale, al Ministero dello sviluppo economico che, previo accertamento della sussistenza e dell'attualita' dell'interesse pubblico allo svolgimento delle attivita', esercita i relativi compiti e provvede alla gestione con i propri uffici mediante utilizzo del Fondo di cui al comma 53.
53. Le convenzioni in essere tra l'associazione e il Ministero dello sviluppo economico, sono risolte alla data di entrata in vigore del presente decreto e le corrispondenti somme, impegnate in favore dell'associazione, individuate con apposito decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono trasferite in un apposito fondo da istituire nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico e sono destinate alla prosecuzione delle attivita' di cui al comma 52.
54. Il personale di ruolo in servizio a tempo indeterminato presso l'associazione Luigi Luzzatti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e' trasferito al Ministero dello sviluppo economico. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e' approvata apposita tabella di corrispondenza per l'inquadramento del personale trasferito. Con regolamento da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, commi 2 e 4-bis della legge n. 400 del 1988, il Ministero dello sviluppo economico adegua la propria dotazione organica in misura corrispondente alle unita' di personale effettivamente trasferite e la propria organizzazione. Il personale trasferito al Ministero dello sviluppo economico mantiene il trattamento previdenziale in godimento.
55. I dipendenti trasferiti mantengono il trattamento economico fondamentale e accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto al momento dell'inquadramento. Nel caso in cui tale trattamento risulti piu' elevato rispetto a quello previsto per il personale del Ministero, e' attribuito per la differenza un assegno ad personam riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti.
56. I contratti di consulenza, di collaborazione coordinata e continuativa, di collaborazione occasionale e i rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato in corso alla data di soppressione dell'associazione cessano di avere effetto il quindicesimo giorno successivo all'entrata in vigore del presente decreto; entro tale data, il dirigente delegato puo' prorogarne l'efficacia non oltre l'originaria scadenza per far fronte alle attivita' previste dal comma 50.
57. L'eventuale attivo netto risultante dalla chiusura della gestione del dirigente delegato di cui al comma 50 e' versato all'entrata del bilancio dello Stato. Le risorse strumentali dell'associazione sono acquisite al patrimonio del Ministero dello sviluppo economico.
58. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e' abrogato l'articolo 10, comma 10, della legge 23 luglio 2009, n. 99 e le eventuali disposizioni legislative e normative in contrasto con la presente norma.
59. A decorrere dal 1° gennaio 2014 la Fondazione Valore Italia di cui all'articolo 33 del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito inlegge 23 febbraio 2006, n. 51 e' soppressa e i relativi organi, oggetto di scioglimento ai sensi dell'articolo 25 del codice civile, decadono, fatti salvi gli adempimenti di cui al comma 62.
60. Il commissario in carica al momento della soppressione di cui al comma 59 esercita i poteri del presidente e del consiglio di amministrazione della fondazione e provvede alla gestione delle operazioni della liquidazione delle attivita' ed estinzione delle passivita' e alla definizione delle pendenze della fondazione soppressa entro il termine del 30 giugno 2014. A tal fine, dalla data di cui al comma 59 e' istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico un apposito Fondo al quale sono trasferite per essere destinate alla estinzione delle passivita' risultanti dalla gestione liquidatoria, anche le somme impegnate dal Ministero in favore della Fondazione, individuate con un apposito decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Il compenso dovuto al commissario e' determinato dal Ministro dello sviluppo economico.
61. Il commissario entro il termine di cui al comma 60, verifica altresi' la disponibilita' degli operatori del mercato a subentrare nell'esecuzione del progetto per la realizzazione dell'Esposizione permanente di cui all'articolo 4, commi 68, 69 e 70, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, senza previsione e impegno di oneri per il bilancio dello Stato, provvedendo, se del caso, previa autorizzazione del Ministero dello sviluppo economico, al trasferimento dei relativi rapporti e attivita' in essere alla data del presente decreto. In caso di mancato trasferimento entro la data del 30 giugno 2014 tutti i rapporti di cui e' parte la Fondazione si risolvono di diritto senza che sia dovuta alcuna compensazione, comunque denominata, per l'estinzione anticipata.
62. Il Ministero dello sviluppo economico provvede dalla data di cui al comma 59 alla gestione diretta del programma, oggetto di specifica convenzione con la Fondazione, concernente la «Realizzazione del programma di agevolazioni a favore delle micro, piccole e medie imprese italiane per la valorizzazione economica dei disegni e modelli industriali», utilizzando a tal fine le risorse trasferite alla Fondazione e depositate su un conto corrente vincolato allo scopo. Tali risorse sono versate all'entrate dello Stato per essere riassegnate ad apposito capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico e destinate all'esecuzione del suddetto programma secondo criteri e modalita' definite con decreto del Ministero dello sviluppo economico.
63. Le convenzioni in essere alla data di cui al comma 59 tra il Ministero e la Fondazione soppressa e tra quest'ultima e soggetti terzi, fatte salve le previsioni dei commi 61 e 62, devono intendersi risolte in ogni caso a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
64. Il collegio dei revisori in carica alla data della soppressione assicura il controllo delle attivita' del commissario. Entro 15 giorni dalla data di cui al comma 59, il bilancio di chiusura della Fondazione soppressa e' presentato dal commissario per l'approvazione al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero dell'economia e delle finanze ed e' corredato dall'attestazione redatta dal collegio dei revisori. Il bilancio da' evidenza della contabilita' separata attivata per la gestione della convenzione tra il Ministero dello sviluppo economico e la Fondazione, concernente la realizzazione del programma di cui al comma 62. I compensi, le indennita' o gli altri emolumenti comunque denominati spettanti al collegio dei revisori sono corrisposti fino agli adempimenti previsti dal presente comma e comunque non oltre i 15 giorni dalla data di cui al comma 59.
65. Le risorse umane, nei limiti del personale con contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato in servizio presso la Fondazione alla data di cui al comma 59, sono trasferite al Ministero dello sviluppo economico che provvede corrispondentemente ad incrementare la propria dotazione organica.
66. Il personale di cui al comma 65 e' inquadrato nei ruoli del Ministero dello sviluppo economico, con decreto del Ministro dello sviluppo economico adottato di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e il Ministro dell'economia e delle finanze, previo espletamento di apposita procedura selettiva di verifica dell'idoneita', sulla base di una tabella di equiparazione tra le qualifiche possedute presso la Fondazione e quelle del Ministero tenuto conto delle mansioni svolte e dei titoli di servizio. Il predetto personale puo' essere destinato, in tutto o in parte, a supporto delle attivita' del commissario per il compimento delle operazioni di cui ai commi 60 e 61.
67. I dipendenti trasferiti mantengono il trattamento economico fondamentale e accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto al momento dell'inquadramento. Nel caso in cui tale trattamento risulti piu' elevato rispetto a quello previsto per il personale del Ministero, e' attribuito per la differenza un assegno ad personam riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti.
68. I contratti di consulenza, di collaborazione coordinata e continuativa, di collaborazione occasionale e i rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato in corso alla data di soppressione della Fondazione cessano di avere effetto il quindicesimo giorno successivo alla data di cui al comma 59; entro tale data, il commissario puo' prorogarne l'efficacia non oltre l'originaria scadenza per far fronte alle attivita' previste dai commi 60 e 61.
69. L'eventuale attivo netto risultante dalla chiusura della gestione del commissario e le disponibilita' liquide costituenti il Fondo di dotazione della Fondazione, o comunque destinate alla realizzazione dell'Esposizione permanente di cui al comma 61, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Le risorse strumentali della Fondazione sono acquisite al patrimonio del Ministero dello sviluppo economico.
70. Dalla data di cui al comma 59, sono abrogati, i commi 68, 69 e 70 dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350 e l'articolo 1, comma 230, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, nella parte in cui dispone lo stanziamento delle risorse del predetto Fondo alle attivita' previste al comma 68 dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350 e l'articolo 33 del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito inlegge 23 febbraio 2006, n. 51 e le eventuali disposizioni legislative e normative in contrasto con la presente disposizione.
71. La titolarita' degli affidamenti diretti disposti dal Ministero dello sviluppo economico in favore di Promuovi Italia S.p.A. (nel seguito Promuovi Italia) e delle convenzioni dalla stessa sottoscritte con il medesimo Ministero e' trasferita a titolo gratuito, a decorrere dalla data di stipula dell'accordo di cui al comma 73, all'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa - Invitalia S.p.A. (nel seguito Invitalia) ovvero ad una societa' dalla stessa interamente partecipata. La societa' conferitaria subentra in tutti i rapporti attivi e passivi derivanti dal trasferimento.
72. Per gli effetti di cui al comma 71, sono trasferiti da Promuovi Italia alla societa' conferitaria i beni strumentali e, previo subentro nei relativi contratti di lavoro, il personale a tempo indeterminato impiegato nello svolgimento delle attivita'; la societa' subentra altresi' in tutti i contratti di lavoro temporaneo e per prestazioni professionali in essere alla data di perfezionamento dell'accordo di cui al successivo comma 73.
73. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, Invitalia stipula con Promuovi Italia apposito accordo per l'individuazione della societa' conferitaria e delle attivita', dei beni e del personale oggetto di trasferimento, nel quale sono individuate le modalita' e i criteri per la regolazione dei rispettivi rapporti economici; lo schema del predetto accordo e' sottoposto alla preventiva approvazione, da esercitarsi d'intesa con il Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport, del Ministero dello sviluppo economico, nell'esercizio dei poteri di vigilanza di cui all'articolo 1, comma 460, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
74. Al comma 8-bis dell'articolo 12 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, le parole: «Il Ministero delle attivita' produttive» e: «Il Ministro delle attivita' produttive», sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «La Presidenza del Consiglio dei Ministri» e «Il Presidente del Consiglio dei Ministri». Per i soggetti di cui al medesimo comma 8-bis trova applicazione quanto disposto dall'articolo 4, comma 3, del presente decreto.
75. L'incarico di commissario per la gestione delle societa' cooperative di cui all'articolo 2545-sexiesdecies del codice civile, commissario liquidatore delle societa' cooperative sciolte per atto dell'autorita' di cui all'articolo 2545-septiesdecies del codice civile, commissario liquidatore delle societa' cooperative in liquidazione coatta amministrativa di cui agli articoli 2545-terdecies del codice civile e198 del regio-decreto 16 marzo 1942, n. 267, e' monocratico. Il commissario liquidatore esercita personalmente le funzioni del proprio ufficio; nel caso di delega a terzi di specifiche operazioni, l'onere per il compenso del delegato e' detratto dal compenso del commissario.
76. Il provvedimento che dispone la liquidazione coatta amministrativa delle societa' cooperative nonche' la contestuale o successiva nomina del relativo commissario liquidatore, di cui agli articoli 2545-terdecies del codice civile e198 del regio-decreto 16 marzo 1942, n. 267, e' adottato con decreto del Ministro dello sviluppo economico.
77. Nelle procedure di liquidazione coatta amministrativa di cui al comma 76, l'ammontare del compenso dei commissari e dei membri del comitato di sorveglianza, ove previsto, ed i relativi criteri di liquidazione, sono determinati con decreto non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con Ministro dell'economia e delle finanze, che individua modalita' di remunerazione dei commissari liquidatori sulla base di criteri predeterminati di apprezzamento della economicita', efficacia ed efficienza delle attivita' svolte, tenuto conto, per quanto applicabili e con gli adattamenti resi necessari dalla specificita' della procedura, delle disposizioni di cui aldecreto ministeriale 25 gennaio 2012, n. 30, recante «Regolamento concernente l'adeguamento dei compensi spettanti ai curatori fallimentari e la determinazione dei compensi nelle procedure di concordato preventivo». In ogni caso la remunerazione dei commissari liquidatori non puo' essere superiore a quella prevista all'entrata in vigore del presente decreto.
78. All'articolo 11 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito con modificazioni dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 5, le parole: «31 luglio 2012» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2012» ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In caso di mancata adozione, entro il predetto termine, dello statuto e del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 36, comma 5, settimo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, l'Agenzia e' soppressa e le attivita' e i compiti gia' attribuiti alla medesima sono trasferiti al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti a decorrere dal 1° ottobre 2012, che rimane titolare delle risorse previste dall'articolo 36, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e cui sono contestualmente trasferite le risorse finanziarie umane e strumentali relative all'Ispettorato di vigilanza sulle concessionarie autostradali di cui al medesimo comma 5»;
b) al comma 6, le parole: «31 luglio 2012» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2012».
79. All'articolo 36 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 5, secondo periodo, le parole: «in servizio dalla data in vigore del presente decreto», sono sostituite dalle seguenti: «in servizio alla data del 31 maggio 2012»;
b) al comma 7, le parole: «31 luglio 2012» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2012».
80. All'articolo 83-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 6, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A tale fine nella fattura viene indicata, altresi', la lunghezza della tratta effettivamente percorsa»;
b) il comma 14, e' sostituito dal seguente:
«14. Ferme restando le sanzioni previste dall'articolo 26 della legge 6 giugno 1974, n. 298, e successive modificazioni, e dall'articolo 7 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, ove applicabili, alla violazione delle norme di cui ai commi 7, 8 e 9, consegue la sanzione amministrativa pecuniaria pari al doppio della differenza tra quanto fatturato e quanto dovuto sulla base dei costi individuati ai sensi dei commi 1 e 2; alla violazione delle norme di cui ai commi 13 e 13-bis consegue la sanzione amministrativa pecuniaria pari al dieci per cento dell'importo della fattura e comunque non inferiore a 1.000,00 euro»;
c) il comma 15, e' sostituito dal seguente:
«15. Le violazioni indicate al comma 14 sono constatate dalla Guardia di finanza e dall'Agenzia delle entrate in occasione dei controlli ordinari e straordinari effettuati presso le imprese per la successiva applicazione delle sanzioni ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689».
81. A decorrere dall'esercizio finanziario 2013 il Comitato centrale per l'Albo nazionale degli autotrasportatori di cui al Titolo II deldecreto legislativo 21 novembre 2005, n. 284, opera quale centro di costo nell'ambito del Centro di responsabilita' Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
82. Sono soppresse le lettere c), g) ed l) dell'articolo 9 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 284.
83. All'articolo 10 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 284, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la lettera a) del comma 1 e' sostituita dalla seguente: «a) un Dirigente del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con incarico di livello dirigenziale generale nell'ambito di quelli previsti dall'articolo 2, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 2008, n. 211 "Regolamento recante riorganizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti", con funzioni di Presidente»;
b) al comma 1, lettera b) le parole «dei quali il primo e' eletto dal Comitato centrale fra i componenti in rappresentanza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti» sono sostituite dalle seguenti: «dei quali il primo, responsabile dell'attivita' amministrativa e contabile, con incarico di livello dirigenziale di seconda fascia assegnato nell'ambito di quelli previsti dall'articolo 14, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 2008, n. 211»;
c) al comma 1, lettera g) le parole «quattro rappresentanti» sono sostituite dalle seguenti: «un rappresentante per ciascuna».
84. Le disposizioni di cui al comma 83 entrano in vigore dal 1° gennaio 2013.
85. Lo stanziamento assegnato al Comitato centrale per l'Albo degli autotrasportatori per le iniziative in materia di sicurezza della circolazione, di controlli sui veicoli pesanti e di protezione ambientale, stanziato sul capitolo 1330 - piano di gestione 1 - del bilancio del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, e' ridotto di 1,5 milioni di euro per l'anno 2012 e di 1,5 milioni di euro per gli anni 2013 e 2014.
86. Il Comitato centrale per l'Albo degli autotrasportatori, con i fondi disponibili, proseguira' in particolare gli interventi necessari per l'attuazione dei controlli sull'autotrasporto previsti dalle direttive dell'Unione europea in materia e dalle intese intercorse tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed il Ministero dell'interno.
87. Al fine di consentire una sollecita definizione delle procedure connesse alla soppressione dell'INPDAP ed alla sua confluenza nell'INPS e realizzare i conseguenti risparmi previsti dall'articolo 21 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, all'approvazione del bilancio di chiusura dell'INPDAP si provvede mediante la nomina di un commissario ad acta.
88. All'articolo 24, comma 18, del citato decreto-legge n. 201 del 2011, le parole: «30 giugno 2012» sono sostituite dalle seguenti: «31 ottobre 2012».
89. Il Comitato amministratore della forma di previdenza complementare denominata FONDINPS previsto dall'articolo 4 del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 30 gennaio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1° febbraio 2007, continua ad operare in regime di proroga fino al perfezionamento della procedura di ricostituzione dello stesso, e comunque non oltre il 31 ottobre 2012, con le riduzioni stabilite dall'art. 7, comma 10 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 30 luglio 2010, n. 122.
90. In funzione del processo di razionalizzazione dell'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL), istituito con ildecreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1973, n. 478, e di contenimento dei costi degli organismi collegiali, il regime di commissariamento del suddetto Istituto disposto, a partire dal 22 dicembre 2011, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, i cui effetti sono confermati, mediante la nomina di un dirigente generale di ruolo del Ministero, e' prorogato fino all'approvazione del nuovo Statuto, volto a riordinare il predetto Istituto secondo regole di contenimento della spesa e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2012.
90-bis. Per il personale alle dipendenze dell'ente CONI alla data del 7 luglio 2002, transitato alla CONI Servizi S.p.A. in attuazione dell'articolo 8 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, si applica, non oltre il 31 dicembre 2013, l'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Alle amministrazioni destinatarie del personale in mobilita' sono trasferite le risorse finanziarie occorrenti per la corresponsione del trattamento economico al personale medesimo, nei cui confronti trova applicazione anche il comma 2-quinquies dell'articolo 30 del decreto legislativo n. 165 del 2001.
».
- Si riporta il testo dell'articolo 15, comma 2, della legge 28 luglio 2016, n. 154 (Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitivita' dei settori agricolo e agroalimentare, nonche' sanzioni in materia di pesca illegale), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 10 agosto 2016, n. 186:
«Art. 15 - (Delega al Governo per il riordino degli enti, societa' e agenzie vigilati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, per il riassetto del settore ippico e per il riordino dell'assistenza tecnica agli allevatori e la revisione della disciplina della riproduzione animale). Omissis.
2. Nella predisposizione dei decreti legislativi di cui al comma 1, relativamente al riordino degli enti, societa' ed agenzie vigilati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, il Governo e' tenuto ad osservare i seguenti principi e criteri direttivi:
a) revisione delle competenze e riordino degli enti, societa' ed agenzie vigilati, anche a seguito dell'attuazione delle disposizioni dell'articolo 1, commi da 381 a 383, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, dell'articolo 1, commi da 659 a 664, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e dell'articolo 1, comma 6-bis, del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2015, n. 91, prevedendo modalita' di chiamata pubblica secondo criteri di merito e trasparenza che garantiscano l'indipendenza, la terzieta', l'onorabilita', l'assenza di conflitti di interessi, l'incompatibilita' con cariche politiche e sindacali e la comprovata qualificazione scientifica e professionale dei componenti dei loro organi nei settori in cui opera l'ente, societa' o agenzia;
b) ottimizzazione nell'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie a disposizione degli enti, societa' ed agenzie vigilati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, riducendo ulteriormente il ricorso a contratti con soggetti esterni alla pubblica amministrazione e utilizzando prioritariamente le professionalita' esistenti;
c) utilizzo di una quota non superiore al 50 per cento dei risparmi di spesa, non considerati ai fini del rispetto dei saldi di finanza pubblica, derivanti dalla riduzione del numero degli enti e societa' disposta a legislazione vigente e dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma per politiche a favore del settore agroalimentare, con particolare riferimento allo sviluppo e all'internazionalizzazione del made in Italy, nonche' alla tutela all'estero delle produzioni di qualita' certificata;
d) riorganizzazione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) anche attraverso la revisione delle funzioni attualmente affidate all'Agenzia medesima e, in particolare, dell'attuale sistema di gestione e di sviluppo del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN) di cui all'articolo15 della legge 4 giugno 1984, n. 194, nonche' del modello di coordinamento degli organismi pagatori a livello regionale, secondo i seguenti indirizzi: sussidiarieta' operativa tra livello centrale e regionale; modello organizzativo omogeneo; uniformita' dei costi di gestione del sistema tra i diversi livelli regionali; uniformita' delle procedure e dei sistemi informativi tra i diversi livelli. La riorganizzazione deve altresi' favorire l'efficienza dell'erogazione dei servizi e del sistema dei pagamenti nonche' ottimizzare l'accesso alle informazioni da parte degli utenti e delle pubbliche amministrazioni, garantendo la realizzazione di una piattaforma informatica che permetta la piena comunicazione tra articolazioni regionali e struttura centrale nonche' tra utenti e pubblica amministrazione, attraverso la piena attivazione della Carta dell'agricoltore e del pescatore di cui all'articolo 7 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503;
e) riordino del sistema dei controlli nel settore agroalimentare, al fine di garantire maggiore unitarieta' ed efficacia, anche assicurando la necessaria indipendenza dal soggetto erogatore, con conseguente razionalizzazione o soppressione della societa' AGECONTROL S.p.a., anche mediante il trasferimento della proprieta' delle relative azioni al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali o ad agenzie da esso vigilate, ovvero la sua confluenza in enti, societa' o agenzie vigilati dal medesimo Ministero, previo espletamento di apposite procedure selettive per il personale, procedendo al relativo inquadramento sulla base di un'apposita tabella di corrispondenza e comunque prevedendo che i dipendenti della predetta societa' mantengano esclusivamente il trattamento economico fondamentale in godimento percepito alla data di entrata in vigore della presente legge, con corrispondente riduzione dei trasferimenti in favore dell'AGEA;
f) revisione della normativa istitutiva dell'Ente nazionale risi al fine di razionalizzarne l'organizzazione in funzione della competitivita' del settore;
g) previsione dell'obbligo di pubblicazione annuale dei dati economici, finanziari e patrimoniali relativi all'ultimo esercizio nonche' dei dati della rendicontazione delle attivita' svolte da ciascun ente, societa' o agenzia.».
- Il regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, n. 1306/2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea 20 dicembre 2013, n. L 347.
- Il regolamento delegato (UE) n. 907/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea 28 agosto 2014, n. L 255.
- Il regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 della Commissione del 6 agosto 2014 recante modalita' di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le norme sui controlli, le cauzioni e la trasparenza e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea 28 agosto 2014, n. L 255.
Note all'art. 1:
- Si riporta il testo dell'articolo 43, del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611 (Approvazione del T.U. delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, n. 12 dicembre 1933, n. 286:
«Art. 43 - L'Avvocatura dello Stato puo' assumere la rappresentanza e la difesa nei giudizi attivi e passivi avanti le Autorita' giudiziarie, i Collegi arbitrali, le giurisdizioni amministrative e speciali, di amministrazioni pubbliche non statali ed enti sovvenzionati, sottoposti a tutela od anche a sola vigilanza dello Stato, sempre che sia autorizzata da disposizione di legge, di regolamento o di altro provvedimento approvato con regio decreto.
Le disposizioni e i provvedimenti anzidetti debbono essere promossi di concerto coi Ministri per la grazia e giustizia e per le finanze.
Qualora sia intervenuta l'autorizzazione, di cui al primo comma, la rappresentanza e la difesa nei giudizi indicati nello stesso comma sono assunte dalla Avvocatura dello Stato in via organica ed esclusiva, eccettuati i casi di conflitto di interessi con lo Stato o con le regioni.
Salve le ipotesi di conflitto, ove tali amministrazioni ed enti intendano in casi speciali non avvalersi della Avvocatura dello Stato, debbono adottare apposita motivata delibera da sottoporre agli organi di vigilanza.
Le disposizioni di cui ai precedenti commi sono estese agli enti regionali, previa deliberazione degli organi competenti.».
Art. 2 - Funzioni dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura
Funzioni dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura 1. L'Agenzia svolge le funzioni di organismo pagatore nazionale, cosi' come individuate all'articolo 4, per l'erogazione di aiuti, contributi e premi comunitari previsti dalla normativa nazionale, regionale e dell'Unione europea e finanziati dai Fondi agricoli comunitari, non attribuite ad altri organismi pagatori riconosciuti ai sensi dell' articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013 .
2. L'Agenzia svolge le funzioni di organismo di coordinamento, individuate all'articolo 3, ai sensi dell' articolo 7, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1306/2013 .
3. L'Agenzia assicura altresi', nell'esercizio delle sue funzioni di organismo pagatore, il rispetto dei criteri di riconoscimento previsti dall'allegato I del regolamento delegato (UE) n. 907/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 per quanto riguarda la ripartizione dei poteri e delle responsabilita' a tutti i livelli operativi. A tal fine l'Agenzia garantisce che nessun funzionario ha contemporaneamente piu' incarichi in materia di autorizzazione, pagamento o contabilizzazione delle somme imputate al Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) o al Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che nessun funzionario svolge uno dei compiti predetti senza la supervisione di un secondo funzionario. Il bilancio dell'Agenzia contiene due distinte rubriche, una per l'organismo di coordinamento ed una per l'organismo pagatore, che costituiscono distinti centri di responsabilita' amministrativa e di costo.
4. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 4 OTTOBRE 2019, N. 116 )) .
5. L'Agenzia prosegue la gestione di tutti i rapporti attivi e passivi gia' afferenti all'AIMA, soppressa con decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165 .
Art. 3 - Funzioni dell'organismo di coordinamento
Funzioni dell'organismo di coordinamento 1. All'Agenzia, in qualita' di organismo di coordinamento, ferma restando l'attivita' di indirizzo del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di seguito denominato Ministro, sono attribuiti:
a) i compiti di carattere tecnico-operativo relativi al coordinamento di cui all' articolo 7, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1306/2013 ed all'articolo 4 del regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 della Commissione, del 6 agosto 2014. A tal fine, l'Agenzia agisce come interlocutore unico nei confronti della Commissione europea per tutte le questioni relative al FEAGA ed al FEASR. Resta ferma la competenza del Ministero nella gestione dei rapporti con la Commissione europea afferenti, in seno al Comitato dei fondi agricoli, alle attivita' di monitoraggio dell'evoluzione della spesa, di cui ai citati regolamenti (UE) n. 1306/2013 e n. 908/2014 , sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune, nonche' alle fasi successive alla decisione di liquidazione dei conti adottata ai sensi della vigente normativa europea. L'Agenzia assicura il necessario supporto tecnico per l'esercizio delle competenze del Ministero;
b) la rendicontazione all'Unione europea dei pagamenti effettuati da tutti gli organismi pagatori riconosciuti. Alle eventuali rettifiche negative apportate dall'Unione alle spese dichiarate dagli organismi pagatori si fa fronte mediante assegnazione dei fondi occorrenti all'apposito conto corrente di tesoreria intestato «Ministero dell'economia e delle finanze - FEAGA», da parte del Ministero dell'economia e delle finanze;
c) ((LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 4 OTTOBRE 2019, N. 116 )) ;
d) ((LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 4 OTTOBRE 2019, N. 116 )) .
2. L'Agenzia promuove l'applicazione uniforme delle norme dell'Unione europea e a tal fine verifica la conformita' e i tempi delle procedure istruttorie e di controllo seguite dagli organismi pagatori ed effettua il monitoraggio delle attivita' svolte dagli stessi anche ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013 e delle relative norme di attuazione.
3. In caso di inadempimento o ritardo nell'esercizio delle attivita' svolte dagli organismi pagatori si applicano, su segnalazione dell'Agenzia al Ministro ed alle regioni interessate, le procedure di cui all' articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131 .
4. Il Ministero dell'economia e delle finanze e' autorizzato, sentita l'Agenzia, previa espressa motivata richiesta degli organismi pagatori riconosciuti, ad effettuare a favore degli stessi anticipazioni di cassa entro sessanta giorni dalla richiesta, per far fronte alle esigenze di pagamento degli aiuti comunitari.
Nell'effettuare le anticipazioni, il Ministero dell'economia e delle finanze tiene conto dell'avvenuta utilizzazione da parte di ciascun organismo pagatore riconosciuto delle anticipazioni concesse. Gli organismi pagatori riconosciuti sono inseriti nella tabella A, allegata alla legge 29 ottobre 1984, n. 720 , istitutiva del sistema di tesoreria unica.
5. L'Agenzia, nell'esercizio delle funzioni di coordinamento, svolge inoltre, avvalendosi del SIAN, i seguenti compiti a carattere nazionale:
a) gestione, quale autorita' competente, del sistema integrato di gestione e controllo (SIGC) ivi compreso il sistema informativo geografico (GIS);
b) gestione del Fascicolo aziendale di cui all' articolo 13 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 , costituito dalle informazioni contenute nei fascicoli aziendali attualmente detenuti da tutti gli organismi pagatori;
c) implementazione e gestione dell'anagrafe delle aziende agricole di cui alle vigenti disposizioni;
d) gestione del Registro nazionale dei titoli all'aiuto di cui al regolamento (UE) n. 1307/2013, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013 ;
e) gestione del Registro nazionale dei debiti di cui all' articolo 8-ter del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5 , convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33 ;
f) vigilanza sulla esecuzione dei controlli ex-post previsti dal regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013 ;
g) ((LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 4 OTTOBRE 2019, N. 116 )) ;
h) coordinamento dei controlli, in qualita' di autorita' nazionale competente, al fine di assicurare l'osservanza delle normative dell'Unione europea in materia di conformita' alle norme di commercializzazione nel settore degli ortofrutticoli freschi e delle banane;
i) ((LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 4 OTTOBRE 2019, N. 116 )) ;
l) predisposizione dei dati concernenti le comunicazioni con la Commissione europea riguardanti le organizzazioni dei produttori ortofrutticoli, le loro associazioni ed i gruppi di produttori, in qualita' di unica autorita' nazionale;
m) ((LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 4 OTTOBRE 2019, N. 116 )) ;
n) predisposizione dei dati concernenti le comunicazioni periodiche, previste dall'articolo 9 del regolamento delegato n. 2016/1238 della Commissione del 18 maggio 2016;
o) attuazione degli adempimenti previsti dal regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013 in materia di autorita' di audit del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP);
p) promozione dell'applicazione uniforme delle attivita' di competenza delle regioni e delle province autonome di cui all'articolo 6 e tal fine monitora la conformita' e i tempi delle procedure istruttorie e di controllo e lo svolgimento delle relative attivita';
q) ogni altro compito attribuito all'Agenzia dalla normativa nazionale, anche in attuazione di quella dell'Unione europea e che gli organismi pagatori intendano delegare all'organismo di coordinamento.
Art. 4 - Funzioni dell'organismo pagatore
Funzioni dell'organismo pagatore 1. All'Agenzia, in qualita' di organismo pagatore nazionale, ai sensi dell' articolo 7, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (UE) n. 1306/2013 , anche nella sua qualita' di organismo pagatore riconosciuto per il territorio o per gli ambiti su cui non esercitano competenze altri organismi pagatori riconosciuti, sono attribuiti:
a) gli adempimenti connessi con la gestione degli aiuti derivanti dalla politica agricola comune, nonche' degli interventi sul mercato e sulle strutture del settore agricolo, finanziati dal FEAGA e dal FEASR, dei quali e' responsabile nei confronti dell'Unione europea nonche' l'autorizzazione, l'esecuzione e la contabilizzazione dei relativi pagamenti;
b) i compiti di esecuzione delle forniture dei prodotti agroalimentari disposte dalla Unione europea per gli aiuti alimentari e la cooperazione economica con altri Paesi, nonche' delle operazioni di provvista e di acquisto sul mercato interno e internazionale di prodotti agroalimentari per la formazione delle scorte necessarie e di quelle relative all'immissione regolata sul mercato interno e alla collocazione sui mercati dell'Unione europea e terzi dei suddetti prodotti, tranne nei casi in cui risulti piu' conveniente procedere ad acquisti in loco nei Paesi in via di sviluppo, oppure sia piu' opportuno avvalersi di organizzazioni internazionali;
c) gli interventi sul mercato agricolo e agroalimentare, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, per sostenere comparti in situazioni contingenti, per periodi temporalmente circoscritti, al fine di riassorbire la temporanea sovracapacita' produttiva per ristabilire l'equilibrio del mercato stesso, provvedendo alla successiva collocazione dei prodotti;
d) l'esecuzione, d'intesa con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle forniture dei prodotti agroalimentari disposte dallo Stato, anche in conformita' alle linee di programmazione e di indirizzo in materia di cooperazione allo sviluppo di cui alla legge 11 agosto 2014, n. 125 , recante disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo;
e) l'attuazione degli adempimenti previsti dal regolamento (UE) n. 1303/2013 in materia di autorita' di certificazione del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP);
f) gli adempimenti connessi con la gestione degli aiuti disposti dal Ministero, da altre amministrazioni o delegati dalle regioni.
2. L'Agenzia, in qualita' di organismo pagatore nazionale, al fine di incrementare l'efficienza e l'efficacia della gestione delle erogazioni degli aiuti, istituisce presso le regioni di competenza, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili, sportelli operativi, anche utilizzando a tale scopo i beni di cui all'articolo 16.
3. L'Agenzia puo' avvalersi, previo accordo con le regioni interessate, degli uffici regionali ai sensi dell'allegato I, punto 1, lettera C, del regolamento delegato (UE) n. 907/2014, nonche' di organismi di settore per lo svolgimento delle funzioni relative alla gestione degli aiuti e degli interventi derivanti dalla politica agricola comune.
Note all'art. 4:
- Per i riferimenti all'articolo 7, paragrafo 2, del citato regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 giugno 2013 si veda nelle note all'articolo 2.
- La legge 11 agosto 2014, n. 125 (Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 28 agosto 2014, n. 199.
- Per i riferimenti al citato regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013 si veda nelle note all'articolo 3.
- Per i riferimenti al citato regolamento delegato (UE) n. 907/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 si veda nelle note all'articolo 2.
Art. 5 - Organismi pagatori riconosciuti
Organismi pagatori riconosciuti 1. Gli organismi pagatori riconosciuti alla data di entrata in vigore del presente decreto continuano ad operare, fermo il mantenimento dei criteri per il riconoscimento. E' fatta salva la possibilita' di riconoscere organismi pagatori nelle regioni che ne sono sprovviste, nei limiti di quanto stabilito dall' articolo 7, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (UE) n. 1306/2013 , con le modalita' e le procedure stabilite con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
2. Gli organismi pagatori di cui al comma 1 possono esercitare la propria competenza su piu' regioni, previ accordi tra le stesse e nel rispetto dei criteri di riconoscimento.
3. Gli organismi pagatori forniscono all'Agenzia tutte le informazioni occorrenti per le comunicazioni alla Commissione europea previste dalla regolamentazione dell'Unione europea. Assicurano altresi' il tempestivo aggiornamento delle basi dati del SIAN, applicando le regole tecniche di interscambio dei dati tra i sistemi informativi degli organismi pagatori ed il SIAN definite ai sensi (( dell'articolo 01, comma 3, lettera b) )) .
4. Gli organismi pagatori sono responsabili della tempestiva e completa trasmissione all'Agenzia delle dichiarazioni destinate alla Commissione. Tali dichiarazioni sono basate su informazioni provenienti da fonti debitamente autorizzate, sottoposte a procedure di controllo adeguate e archiviate in modo sicuro, in formato elettronico, secondo le disposizioni appositamente impartite dall'Agenzia, in qualita' di organismo di coordinamento, al fine di garantire la completezza e l'affidabilita' del Sistema integrato di gestione e controllo.
Art. 6 - Centri autorizzati di assistenza agricola
Centri autorizzati di assistenza agricola 1. Gli organismi pagatori, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell' articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1306/2013 e nel rispetto dell'allegato I, punto 1, lettera C, del regolamento (UE) n. 907/2014 , fatte salve le specifiche competenze attribuite ai professionisti iscritti agli ordini e ai collegi professionali, possono, con apposita convenzione, incaricare Centri autorizzati di assistenza agricola (CAA), di cui al comma 3, ad effettuare, per conto dei propri utenti e sulla base di specifico mandato scritto, le seguenti attivita':
a) tenere ed eventualmente conservare le scritture contabili;
b) costituire ed aggiornare il fascicolo aziendale di cui alle vigenti disposizioni, in formato elettronico, acquisendo la documentazione a tal fine necessaria, previa verifica della relativa regolarita' formale anche sulla base delle procedure operative stabilite nelle convenzioni;
c) assistere gli utenti nella elaborazione e nell'inoltro delle dichiarazioni di coltivazione e di produzione, avvalendosi delle procedure rese disponibili dalle amministrazioni interessate, nonche' nell'elaborazione e nell'inoltro di istanze e dichiarazioni riferite ai procedimenti amministrativi di interesse per la loro attivita' agricola;
d) assistere gli utenti nell'elaborazione delle domande di ammissione a benefici comunitari, nazionali e regionali e provvedere al relativo inoltro avvalendosi delle procedure rese disponibili dal sistema informativo dell'organismo pagatore e previa verifica della regolarita' formale delle medesime domande;
e) interrogare nell'interesse degli utenti le banche dati del SIAN ai fini della consultazione dello stato di ciascuna pratica relativa ai medesimi.
1-bis. Al fine di migliorare l'efficienza della rete di rilevazione preposta allo svolgimento delle statistiche ufficiali in materia agricola e, in particolare, dei censimenti dell'agricoltura di cui all' articolo 1, comma 227, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 , l'ISTAT e gli altri soggetti del Sistema statistico nazionale possono avvalersi dei CAA per provvedere alla raccolta dei dati di base, previa stipula di apposite convenzioni, anche a titolo oneroso.
2. I CAA, fatte salve le attivita' che la legge riserva ai professionisti abilitati, accertano ed attestano, previo mandato dei propri utenti e compatibilmente con l'esercizio delle competenze ad essi assegnate dalla legge, fatti o circostanze di ordine tecnico concernenti situazioni o dati certi relativi all'esercizio dell'attivita' di impresa.
3. I CAA sono ((costituiti)) , per l'esercizio di attivita' di assistenza alle imprese agricole, nella forma di societa' di capitali, dalle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative o da loro associazioni, da associazioni dei produttori e dei lavoratori, da associazioni di liberi professionisti e dagli enti di patronato e di assistenza professionale che svolgono servizi analoghi, promossi dalle organizzazioni sindacali. ((I soggetti di cui al primo periodo non possono costituire un CAA qualora nei sei mesi antecedenti alla richiesta di autorizzazione alla costituzione di un CAA abbiano partecipato alla compagine sociale di un diverso CAA al quale sia stata revocata l'autorizzazione ai sensi della normativa vigente. Il medesimo divieto si applica, per un periodo di due anni, in caso di reiterazione della condotta nei cinque anni successivi alla scadenza del primo divieto e, per un periodo di dieci anni, in caso di reiterazione intervenuta nei successivi cinque anni)) Con decreto del Ministro, da adottarsi secondo le modalita' di cui all'articolo 9, comma 4, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabiliti i requisiti di garanzia e di funzionamento che i CAA devono possedere per l'esercizio delle attivita' di cui ai commi 1 e 2 e per lo svolgimento delle attivita' delle regioni e degli organismi pagatori di cui al presente articolo, nonche' per le attivita' svolte dall'organismo di coordinamento ai sensi dell'articolo 3, comma 5, lettera p).
4. Per le attivita' di cui al presente articolo, i CAA hanno la responsabilita' della identificazione del produttore e dell'accertamento del titolo di conduzione dell'azienda, della corretta immissione dei dati, del rispetto per quanto di competenza delle disposizioni della normativa dell'Unione europea applicabile, nonche' la facolta' di accedere alle banche dati del SIAN, secondo le modalita' previste a tale scopo. Il trattamento dei dati relativi ai propri utenti che abbiano rilasciato delega espressa in tal senso avviene nel rispetto della normativa nazionale e dell'Unione europea in materia di protezione dei dati personali.
5. Le regioni verificano i requisiti di funzionamento e di garanzia ed esercitano la vigilanza anche avvalendosi degli organismi pagatori riconosciuti in base alla competenza territoriale di questi ultimi con riferimento alla sede del CAA. Le regioni e gli organismi pagatori, possono incaricare i CAA dell'effettuazione di ulteriori servizi e attivita'.
6. Ai fini della stipulazione della convenzione di cui al comma 1 e per garantire un adeguato e uniforme livello di servizio, gli organismi pagatori, sentito l'organismo di coordinamento, possono definire ulteriori requisiti inerenti alla consistenza numerica, alla competenza ed onorabilita' del personale dipendente nonche' alle risorse strumentali tecnologiche impiegate dai CAA per lo svolgimento delle attivita' di cui al comma 1.
7. Gli organismi pagatori, sentito l'organismo di coordinamento, nel rispetto della normativa dell'Unione europea e fatti salvi i controlli obbligatori da questa previsti, nonche' le previsioni contenute nelle convenzioni di cui al comma 1, possono prevedere procedure semplificate per l'istruttoria delle istanze presentate per il tramite dei CAA, anche avvalendosi di sistemi automatizzati di valutazione delle stesse.
Art. 6-bis
(( (Illeciti amministrativi). )) 1. ((Salvo che il fatto costituisca reato, i CAA che svolgano le attivita' di cui all'articolo 6, comma 1, lettere b), c) e d), a favore di imprese agricole aventi sede legale in ambiti territoriali diversi da quelli per i quali i CAA abbiano ottenuto l'autorizzazione ad operare ai sensi e per gli effetti del decreto di cui all'articolo 6, comma 3, sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 8.000)) .
2. ((L'Agenzia e' l'autorita' competente per l'accertamento delle violazioni di cui al presente articolo nonche' per l'irrogazione delle relative sanzioni che si applicano secondo le modalita' di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 . I proventi del pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati ai pertinenti capitoli di spesa del bilancio del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste)) .
Art. 7 - Organi dell'Agenzia
Organi dell'Agenzia 1. Sono organi dell'Agenzia:
a) il Direttore, scelto in base all'alta competenza, professionalita', capacita' manageriale e qualificata esperienza nell'esercizio di funzioni attinenti il settore operativo dell'Agenzia, in seguito a chiamata pubblica secondo criteri di merito e trasparenza che garantiscono l'indipendenza, la terzieta', l'onorabilita', l'assenza di conflitti di interessi, l'incompatibilita' con cariche politiche e sindacali. ((Il Direttore e' nominato con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, previa trasmissione della proposta di nomina alle Commissioni parlamentari per il parere di competenza, che dovra' essere espresso entro i termini stabiliti dai regolamenti parlamentari delle due Camere.)) L'incarico ha la durata massima di tre anni, e' rinnovabile per una sola volta ed e' incompatibile con altri rapporti di lavoro subordinato e con qualsiasi altra attivita' professionale privata.
b) il Collegio dei revisori dei conti, composto da tre membri effettivi e due supplenti nominati con decreto del Ministro. I componenti effettivi e supplenti devono essere in possesso del requisito di revisore legale di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 . Il presidente e' designato dal Ministro dell'economia e delle finanze, scelto tra i dirigenti di ruolo, di livello non generale, iscritti nell'elenco di cui all' articolo 10, comma 19, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 , convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 , ed e' collocato fuori ruolo.
2. Con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sono determinati il compenso del Direttore e dei componenti del collegio dei revisori.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 8 - Poteri del Direttore
Poteri del Direttore 1. Il Direttore e' il legale rappresentante dell'Agenzia, la dirige, ne e' responsabile e coordina le funzioni, garantendone la separazione. Il Direttore svolge gli altri compiti attribuitigli dallo statuto.
Art. 9 - Comitato tecnico
Comitato tecnico 1. Al fine di promuovere una gestione condivisa delle informazioni e delle conoscenze nell'ambito del SIAN e' costituito un Comitato tecnico, di seguito Comitato.
(( 2. Il Comitato, presieduto da un rappresentante del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, e' composto dal Direttore dell'Agenzia, dal Direttore dell'organismo di coordinamento, dal Direttore dell'organismo pagatore di cui all'articolo 4, da tre direttori degli altri organismi pagatori riconosciuti e da tre rappresentanti delle regioni, individuati dalla Conferenza delle regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano. I componenti del Comitato restano in carica tre anni e non puo' essere attribuita agli stessi alcuna forma di indennita', compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese ed altri emolumenti comunque denominati. Con le medesime modalita' previste per la nomina si procede anche alla sostituzione dei singoli componenti cessati per qualsiasi causa dall'incarico.
3. Il Comitato redige e adotta il proprio regolamento interno e organizza i propri lavori secondo le disposizioni del medesimo regolamento. Il Comitato esprime, entro il termine perentorio di venti giorni dalla data della richiesta, pareri obbligatori volti a orientare le azioni dell'Agenzia nella sua qualita' di organismo di coordinamento, dai quali l'Agenzia puo' discostarsi soltanto con espressa motivazione. Decorso il termine suddetto, si prescinde dal parere. I pareri sono resi dal Comitato con almeno sette voti favorevoli su dieci. Con decreto del Ministro, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le materie oggetto di parere obbligatorio e i presupposti per la proroga o l'abbreviazione del termine suddetto. )) 4. Con decreto del Ministro, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, su proposta dell'Agenzia, sentito il Comitato, sono definite le regole e le modalita' tecnico-organizzative per l'attuazione dell'articolo 15, comma 1, al fine di armonizzare la gestione dei servizi essenziali di natura trasversale del SIAN con il complesso dei processi e degli strumenti tecnici operanti presso gli organismi pagatori, le regioni di riferimento, assicurando che la progettazione e la realizzazione del sistema informativo nazionale unico sia attuata con modalita' tecnico-funzionali rivolte all'integrazione dei sistemi informativi.
5. Al funzionamento del Comitato si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
6. Il Comitato esprime altresi' un parere non vincolante sul bilancio di previsione dell'Agenzia, limitatamente alle poste relative all'organismo di coordinamento.
Art. 10 - Entrate dell'Agenzia
Entrate dell'Agenzia 1. Le entrate dell'Agenzia sono costituite:
a) dalle assegnazioni a carico dello Stato, finalizzate anche alla gestione delle attivita' istituzionali dell'Agenzia, determinate con legge;
b) dalle somme di provenienza dall'Unione europea per il finanziamento o il cofinanziamento del funzionamento dell'Agenzia e dei rimborsi forfettari da parte del FEAGA e del FEASR;
c) dai proventi realizzati nell'espletamento delle gestioni di intervento.
2. Non costituiscono entrate, ai sensi del comma 1, le assegnazioni a carico del bilancio dello Stato o della Unione europea destinate ad essere erogate a terzi a titolo di aiuti o per spese connesse alla gestione degli ammassi pubblici. Le somme destinate agli ammassi e agli aiuti comunitari, anche cofinanziati, sono gestite su un conto infruttifero intestato all'Agenzia con la dizione «Aiuti e ammassi comunitari» da tenersi presso la Tesoreria centrale dello Stato. Tali somme, cosi' identificate, costituiscono patrimonio distinto a tutti gli effetti da quello dell'Agenzia.
3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro, sono determinate le modalita' per l'accreditamento delle somme destinate agli aiuti comunitari sui sottoconti infruttiferi intestati agli organismi pagatori regionali.
Art. 11 - Ordinamento contabile
Ordinamento contabile 1. L'esercizio finanziario dell'Agenzia inizia il 1° gennaio di ogni anno e termina il successivo 31 dicembre. Il bilancio preventivo e' adottato dal Direttore entro il 31 ottobre dell'anno precedente, sentito, per quanto di competenza, il parere non vincolante del Comitato di cui all'articolo 9, e trasmesso nei successivi cinque giorni al Ministero, ai fini della relativa approvazione di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze. Con analoga procedura e' adottato il bilancio consuntivo entro il 30 aprile dell'anno successivo e sottoposto all'approvazione del Ministero, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.
2. L'Agenzia e' inserita nella tabella B allegata alla legge 29 ottobre 1984, n. 720 , e ad essa si applica la normativa prevista dalla legge 31 dicembre 2009, n. 196 .
3. Il controllo sulla gestione finanziaria dell'Agenzia e' esercitato dalla Corte dei conti con le modalita' previste dall' articolo 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259 .
Note all' art. 11:
- La legge 29 ottobre 1984, n. 720 (Istituzione del sistema di tesoreria unica per enti ed organismi pubblici) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29 ottobre 1984, n. 298.
- La legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilita' e finanza pubblica) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 2009, n. 303, supplemento ordinario.
- Si riporta il testo dell' articolo 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259 (Partecipazione della Corte dei conti al controllo sulla gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 8 aprile 1958, n. 84:
«Art. 12. Il controllo previsto dall' art. 100 della Costituzione sulla gestione finanziaria degli enti pubblici ai quali l'Amministrazione dello Stato o un'azienda autonoma statale contribuisca con apporto al patrimonio in capitale o servizi o beni ovvero mediante concessione di garanzia finanziaria, e' esercitato, anziche' nei modi previsti dagli artt. 5 e 6, da un magistrato della Corte dei conti, nominato dal Presidente della Corte stessa, che assiste alle sedute degli organi di amministrazione e di revisione.».
Art. 12 - Statuto e norme di funzionamento
Statuto e norme di funzionamento 1. Con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro sessanta giorni dalla proposta del Direttore ai sensi dell'articolo 20, comma 2, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e' adottato lo statuto dell'Agenzia. Lo statuto disciplina le competenze degli organi e istituisce apposite strutture di controllo interno, assicurando la separazione delle funzioni di cui all'articolo 1, comma 3. Entro centottanta giorni dall'adozione dello statuto, il regolamento di organizzazione ((e il regolamento di contabilita')) dell'Agenzia ((sono adottati)) dal Direttore e approvato con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
2. Il regolamento del personale e' adottato dal Direttore e approvato con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione.
Art. 13 - Beni e dotazioni finanziarie dell'Agenzia
Beni e dotazioni finanziarie dell'Agenzia 1. L'Agenzia e' dotata di un fondo di dotazione costituito dai beni mobili e immobili strumentali alla sua attivita', che includono quelli di cui all'articolo 16, comma 3.
2. Nella dotazione di cui al comma 1 sono comprese le assegnazioni a carico dello Stato occorrenti ad assicurare il funzionamento dell'Agenzia.
Art. 14 - Vigilanza
Vigilanza 1. Il Ministero esercita la vigilanza secondo le modalita' individuate dallo Statuto. L'Agenzia presenta annualmente al Ministro in qualita' di Autorita' vigilante, che ne informa il Parlamento, una relazione sull'attivita' svolta, contenente l'ammontare delle somme erogate e l'indicazione degli interventi effettuati.
2. Il Ministero esercita il controllo sul bilancio dell'Agenzia.
3. Per motivate ragioni di pubblico interesse individuate dallo statuto, l'Agenzia, in applicazione dell' articolo 13, comma 1, lettera q), del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419 , puo' essere commissariata con decreto del Ministro. Con la stessa procedura puo' essere disposta la nomina di subcommissari, nel numero massimo di due. Il compenso complessivo del commissario e dei subcommissari non puo' superare quello previsto per il Direttore ai sensi dell'articolo 7, comma 2. Il termine per la durata massima del commissariamento e' fissato in un anno, prorogabile per un periodo non superiore ad un altro anno.
Note all'art. 14:
- Si riporta il testo dell' articolo 13, comma 1, lettera q), del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419 (Riordinamento del sistema degli enti pubblici nazionali, a norma degli articoli 11 e 14 della L. 15 marzo 1997, n. 59 ), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 novembre 1999, n. 268:
«Art. 13 - (Revisione statutaria). 1. Le amministrazioni dello Stato che esercitano la vigilanza sugli enti pubblici cui si applica il presente decreto promuovono, con le modalita' stabilite per ogni ente dalle norme vigenti, la revisione degli statuti. La revisione adegua gli statuti stessi alle seguenti norme generali, regolatrici della materia:
(Omissis).
q) previsione delle ipotesi di commissariamento dell'ente e dei poteri del commissario straordinario, nominato dall'autorita' di vigilanza, ovvero, per gli enti di notevole rilievo o dimensione organizzativa e finanziaria, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dell'autorita' di vigilanza; previsione, per i soli enti di notevole rilievo o dimensione organizzativa o finanziaria, della possibilita' di nominare uno o piu' sub-commissari; previsione di termini perentori di durata massima del commissariamento, a pena di scioglimento dell'ente.».
Art. 15 - Sistema informativo agricolo nazionale
Sistema informativo agricolo nazionale 1. Il SIAN e' il sistema informativo nazionale unico per la gestione dei servizi essenziali di natura trasversale attinenti al fascicolo aziendale, al sistema informativo geografico (GIS), al registro nazionale titoli, al registro nazionale debiti e al sistema integrato di gestione e controllo (SIGC).
2. Al fine di raggiungere una maggiore semplificazione amministrativa e una ottimizzazione nell'utilizzo delle risorse finanziarie il Ministro con propri decreti, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, puo' individuare ulteriori servizi, da realizzare nel SIAN ai sensi del comma 1.
(( 3. L'Agenzia, in qualita' di organismo di coordinamento, svolge le funzioni di organizzazione, gestione e sviluppo del SIAN per i compiti previsti all'articolo 3, comma 5, lettere a), b), c), d), ed e). )) 4. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 4 OTTOBRE 2019, N. 116 )) .
5. Per l'esercizio delle funzioni e dei compiti di cui al presente decreto, ivi compresi i controlli preventivi integrati effettuati mediante telerilevamento previsti dalla normativa dell'Unione europea, l'Agenzia e gli altri organismi pagatori riconosciuti si avvalgono dei servizi del SIAN.
6. Nell'ambito dei compiti di cui ((all'articolo 01, comma 3, lettera a),)) , ((il Ministero)) assicura che i servizi del SIAN siano a disposizione degli utenti e, sulla base di apposite convenzioni, delle pubbliche amministrazioni interessate, incluse le regioni e gli altri enti territoriali.
(( 6-bis. Fermo restando quanto previsto al comma 6, il Ministero, l'AGEA, le regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e gli organismi pagatori sono rispettivamente titolari, ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 , dei dati e documenti dagli stessi formati e caricati a qualsiasi titolo sul SIAN nell'esercizio delle proprie funzioni.
6-ter. Fermo restando il rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali e del codice dell'amministrazione digitale :
a) i fornitori e gli eventuali terzi aventi causa rendono disponibili in via esclusiva al Ministero, ad AGEA, alle regioni, alle Province autonome di Trento e di Bolzano e agli organismi pagatori i dati raccolti o formati nel loro interesse o su loro incarico, che contribuiscano a qualsiasi titolo all'implementazione del SIAN;
b) e' fatto divieto ai terzi fornitori di servizi ed eventuali terzi aventi causa dai soggetti di cui al comma 6-bis di divulgare o, comunque, utilizzare, per qualsiasi finalita', i dati presenti nel SIAN ai quali essi abbiano accesso nello svolgimento delle proprie funzioni.
6-quater. Resta salva la possibilita' per AGEA, le regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e gli organismi pagatori di accedere al SIAN e di operare e sviluppare lo stesso al fine di esercitare le funzioni agli stessi attribuite. E' fatta comunque salva in ogni caso la possibilita' per i CAA di utilizzare i dati presenti nel SIAN ai quali abbiano accesso su mandato delle imprese agricole, per lo svolgimento delle attivita' di assistenza alle medesime imprese. ))
Art. 15-bis - (Trasformazione della societa' SIN S.p.a.)
(Trasformazione della societa' SIN S.p.a.) 1. La SIN - Sistema Informativo Nazionale per lo sviluppo dell'Agricoltura - S.p.a., costituita ai sensi dell' articolo 14, comma 10-bis, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 , previa adozione dei necessari provvedimenti e delle modifiche statutarie che ne permettano la qualificazione quale societa' in house del Ministero e di AGEA, puo' svolgere le seguenti attivita':
a) coordinamento nella progettazione e nello sviluppo delle nuove tecnologie informatiche in agricoltura e nella pesca;
b) progettazione e sviluppo anche sperimentale di sistemi avanzati per l'attuazione della riforma della politica agricola comune e della pesca per il periodo 2021-2027 e per i successivi periodi;
c) ricerca e sviluppo di sistemi innovativi applicati all'agricoltura e alla pesca, anche mediante l'implementazione di nuove tecnologie quali l'intelligenza artificiale e la block chain;
d) supporto tecnico e amministrativo, al Ministero e ad AGEA, nel governo e sviluppo del SIAN, anche in coordinamento con i CAA;
e) ((LETTERA ABROGATA DAL D.L. 22 GIUGNO 2023, N. 75 , CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 10 AGOSTO 2023, N. 112 )) ;
f) conclusione di accordi, sentito il Ministero, con altri soggetti pubblici, ivi incluse le regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e i CAA, al fine di realizzare una cooperazione finalizzata all'efficientamento dei processi di erogazione di servizi nell'ambito dell'agricoltura e della pesca, ai sensi dell' articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e nei limiti di cui all' articolo 5, comma 6, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 .
2. Lo svolgimento delle attivita' di cui al comma 1 puo' essere in ogni caso effettuato solo una volta espletata da parte di Consip S.p.a. la procedura ad evidenza pubblica di cui all' articolo 1, comma 6-bis, del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51 , convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2015, n. 91 , e sottoscritti i relativi accordi quadro.
3. Al fine di quanto previsto dai commi 1 e 2, le azioni di SIN S.p.a. detenute da AGEA sono trasferite da quest'ultima al Ministero a titolo gratuito al termine della procedura di cui al comma 2.
CAPO II Titolo II ((TITOLO SOPPRESSO DAL D.L. 22 GIUGNO 2023, N. 75, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 10 AGOSTO 2023, N. 112))
Art. 16
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 22 GIUGNO 2023, N. 75 , CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 10 AGOSTO 2023, N. 112 ))
Art. 17
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 4 OTTOBRE 2019, N. 116 ))
Art. 18
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 4 OTTOBRE 2019, N. 116 ))
Art. 19
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 4 OTTOBRE 2019, N. 116 )) CAPO III Titolo III DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Art. 20 - Disposizioni transitorie e finali
Disposizioni transitorie e finali 1. Al fine di assicurare la continuita' dell'azione amministrativa, il Direttore dell'Agenzia pro tempore alla data di entrata in vigore del presente decreto resta in carica fino alla scadenza del suo mandato.
2. Il Direttore dell'Agenzia, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, propone lo statuto dell'Agenzia.
3. ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 31 MAGGIO 2021, N. 77 , CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 29 LUGLIO 2021, N. 108 )) .
4. Sino all'adozione del decreto di cui all'articolo 6, comma 3, ultimo periodo, rimane in vigore il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 27 marzo 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 106 del 7 maggio 2008 .
5. Qualora la normativa vigente faccia riferimento a disposizioni abrogate dall'articolo 21, e fuori dai casi di abrogazione per incompatibilita', il riferimento si intende effettuato alle corrispondenti disposizioni del presente decreto.
Art. 21 - Abrogazioni
Abrogazioni 1. Sono abrogati:
a) il decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165 , ad eccezione dell'articolo 3, comma 6;
b) l' articolo 18, commi 1 , 1-bis , 1-ter , 1-quater e 1-quinquies del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 ;
c) l' articolo 1, comma 1048, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 ;
d) l' articolo 20, commi 1 , 2 e 3 della legge 6 febbraio 2007, n. 13 ;
e) l' articolo 25 della legge 4 giugno 2010, n. 96 , limitatamente alla individuazione delle Autorita' di certificazione e di audit del FEP, oggi FEAMP;
f) l' articolo 12, comma 13, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 , convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 .
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 21 maggio 2018 MATTARELLA Gentiloni Silveri, Presidente del Consiglio dei ministri e ad interim Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali Padoan, Ministro dell'economia e delle finanze Madia, Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione Visto, il Guardasigilli: Orlando Note all'art. 21:
Per i riferimenti al decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165 , modificato dal presente decreto, si veda nelle note alle premesse.
L'articolo 18 del citato decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 , modificato dal presente decreto, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 aprile 2004, n. 94.
L' articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2007), modificato dal presente decreto, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27 dicembre 2006, n. 299, S.O.
L' articolo 20 della legge 6 febbraio 2007, n. 13 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - Legge comunitaria 2006), modificato dal presente decreto legislativo, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 17 febbraio 2007, n. 40, S.O.
L' articolo 25 della legge 4 giugno 2010, n. 96 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - Legge comunitaria 2009), modificato dal presente decreto legislativo, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 25 giugno 2010, n. 146, S.O.
L'articolo 12 del citato decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonche' misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 , modificato dal presente decreto legislativo, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 luglio 2012, n. 156, S.O.