004G0332
004G0332
Disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CEE) n. 2081/92, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari. (DECRETO LEGISLATIVO 19 novembre 2004 n. 297)
Art. 1 - Uso commerciale
Uso commerciale 1. Salva l'applicazione delle norme penali vigenti, chiunque impiega commercialmente in maniera diretta o indiretta una denominazione protetta, intendendo per tale una denominazione di origine o una indicazione geografica cosi' come definite nell' articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992 , o il segno distintivo o il marchio, registrati ai sensi del citato regolamento, e' sottoposto alle sanzioni amministrative di seguito individuate:
a) per prodotti comparabili, in quanto appartenenti allo stesso tipo, non aventi diritto a tale denominazione a causa:
1) del mancato assoggettamento al controllo della struttura di controllo pubblica designata o privata autorizzata dal Ministero delle politiche agricole e forestali ai sensi dell' articolo 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128 , come sostituito dall' articolo 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526 , e' sottoposto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro tremila ad euro ventimila;
2) del mancato ottenimento della certificazione di conformita' rilasciata dalla struttura di controllo di cui al presente comma, e' sottoposto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro duemilacinquecento ad euro sedicimila;
3) dell'accertata violazione della disciplina di produzione e' sottoposto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro duemila ad euro tredicimila;
b) per prodotti non comparabili, in quanto non appartenenti allo stesso tipo, nella misura in cui l'uso della denominazione protetta consente di sfruttare indebitamente la reputazione della stessa, e' sottoposto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquecento ad euro tremilacinquecento;
c) per prodotti composti, elaborati o trasformati che recano nell'etichettatura, nella presentazione o nella pubblicita', il riferimento ad una o piu' denominazioni protette, e' sottoposto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro duemilacinquecento ad euro sedicimila. Non costituisce violazione di cui alla presente lettera il riferimento alla denominazione protetta:
1) quando gli utilizzatori del prodotto composto, elaborato o trasformato sono autorizzati dal Consorzio di tutela della denominazione protetta riconosciuto ai sensi dell' articolo 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128 , come sostituito dall' articolo 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526 , e risultano inseriti in apposito registro attivato, tenuto e aggiornato dal Consorzio stesso. In mancanza del provvedimento di riconoscimento del Consorzio la predetta autorizzazione puo' essere concessa dal Ministero delle politiche agricole e forestali - Direzione generale per la qualita' dei prodotti agroalimentari e la tutela del consumatore, che provvede anche alla gestione del citato registro;
2) o quando il riferimento alla denominazione protetta e' riportato soltanto tra gli ingredienti del prodotto confezionato che lo contiene o in cui e' elaborato o trasformato.
2. Chiunque detiene per la commercializzazione o l'immissione al consumo prodotti privi della indicazione della denominazione protetta, gia' certificati conformi ad essa, e' sottoposto alla sanzione amministrativa pecuniaria di euro cento per ogni chilogrammo, litro o frazione di essi o comunque per ogni singola confezione, qualora essa sia di peso o di capacita' inferiore alle misure di riferimento prima menzionate, di prodotto rinvenuto. (( 2-bis. Non si realizza la fattispecie sanzionabile ai sensi del comma 2 nel caso in cui il soggetto immesso nel sistema di controllo sia stato autorizzato alla smarchiatura ai sensi del regolamento emanato, previa approvazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, dal Consorzio di tutela ovvero, in mancanza del provvedimento di riconoscimento del Consorzio, dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e non abbia usufruito, per il prodotto smarchiato, di contributi pubblici. Con apposito decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali sono individuate le condizioni e le modalita' legate all'attivita' di smarchiatura.
2-ter. L'autorizzazione alla smarchiatura del prodotto deve essere comunicata dal soggetto interessato all'organismo di controllo e non esonera dagli obblighi pecuniari nei confronti del Consorzio di tutela e della struttura di controllo)) 3. Per tutti gli illeciti previsti al comma 1 e' disposta la sanzione accessoria dell'inibizione all'uso della denominazione protetta per le quantita' accertate e, tenuto conto della gravita' del fatto, desunta anche dalle quantita' dei prodotti oggetto delle condotte sanzionate nel presente articolo e del rischio di induzione in errore dei consumatori finali, puo' essere disposta la pubblicazione del provvedimento che accerta la violazione a spese del soggetto cui la sanzione e' applicata.
Art. 2 - Designazione e presentazione della denominazione del segno distintivo o del marchio
Designazione e presentazione della denominazione del segno distintivo o del marchio 1. Salva l'applicazione delle norme penali vigenti, chiunque modifica, per la commercializzazione o l'immissione al consumo, la denominazione protetta, o il segno distintivo o il marchio cosi' come registrati ai sensi del regolamento (CEE) n. 2081/92, del Consiglio, del 14 luglio 1992 , per un prodotto certificato conforme, e' sottoposto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro tremila ad euro quindicimila.
2. Salva l'applicazione delle norme penali vigenti, chiunque nella designazione e presentazione del prodotto usurpa, imita, o evoca una denominazione protetta, o il segno distintivo o il marchio, anche se l'origine vera del prodotto e' indicata o se la denominazione protetta e' una traduzione non consentita o e' accompagnata da espressioni quali genere, tipo, metodo, alla maniera, imitazione, o simili e' sottoposto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro duemila ad euro tredicimila. Nel caso in cui le violazioni sono commesse da imprese aventi i parametri di media e grande impresa ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003 , le sanzioni amministrative di cui al primo periodo sono aumentate di due volte nel caso delle medie imprese e di tre volte nel caso delle grandi imprese.
3. Salva l'applicazione delle norme penali vigenti, chiunque utilizza sulla confezione o sull'imballaggio, nella pubblicita', nell'informazione ai consumatori o sui documenti relativi ai prodotti considerati indicazioni false o ingannevoli relative alla provenienza, all'origine, alla natura o alle qualita' essenziali dei prodotti o utilizza le indicazioni non conformi a quanto indicato nei disciplinari di produzione della denominazione protetta e nelle relative disposizioni applicative, nonche' impiega, per la confezione, recipienti che possono indurre in errore sull'origine e' sottoposto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro tremila ad euro ventimila.
4. Salva l'applicazione delle norme penali vigenti, chiunque pone in essere qualsiasi altra prassi o comportamento idoneo ad indurre in errore sulla vera origine dei prodotti, e' sottoposto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro tremila ad euro ventimila.
5. Salva l'applicazione delle norme penali vigenti, chiunque usa un marchio d'impresa che riproduce od evoca una denominazione protetta, a meno che non ricorra il caso di cui all'articolo 14 del citato regolamento (CEE) n. 2081/92 , ovvero contraffa' il segno distintivo o il marchio o altro sigillo o simbolo che ha costituito oggetto della registrazione ai sensi del medesimo regolamento (CEE) n. 2081/92 , ovvero detiene o usa tale segno distintivo o marchio o altro sigillo o simbolo contraffatto, e' sottoposto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila ad euro cinquantamila.
6. Salva l'applicazione delle norme penali vigenti, l'uso di espressioni da parte di qualsiasi soggetto, non autorizzato dal Ministero delle politiche agricole e forestali che, nella pubblicita' e nell'informazione ai consumatori, sono dirette a garantire o ad affermare lo svolgimento di attivita' di controllo o di vigilanza su una denominazione protetta, attivita' che la normativa vigente attribuisce in via esclusiva rispettivamente alla struttura di controllo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), numero 1), e al Consorzio di tutela di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), numero 1), e' sottoposto alla sanzione amministrativa pecuniaria ((da euro diecimila a euro cinquantamila)) .
7. Per tutti gli illeciti previsti dal presente articolo e' disposta la sanzione accessoria dell'inibizione del comportamento sanzionato e, tenuto conto della gravita' del fatto, desunta dalle quantita' dei prodotti oggetto delle condotte sanzionate nel presente articolo e del rischio di induzione in errore dei consumatori finali, puo' essere disposta la pubblicazione del provvedimento che accerta la violazione a spese del soggetto cui la sanzione e' applicata.
Art. 3 - Piano di controllo
Piano di controllo 1. Salva l'applicazione delle norme penali vigenti, il soggetto a carico del quale la struttura di controllo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), numero 1), o una competente autorita' pubblica accerti una non conformita' classificata grave nel piano di controllo di una denominazione protetta, approvato con il corrispondente provvedimento autorizzatorio della predetta struttura, in assenza di ricorso avverso detto accertamento o a seguito di decisione definitiva di rigetto del ricorso, ove presentato, e' sottoposto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro duemila ad euro tredicimila.
2. Salva l'applicazione delle norme penali vigenti, il soggetto immesso nel sistema di controllo che pone in essere un comportamento diretto a non consentire le ispezioni e/o a impedire il prelievo di campioni ovvero ad intralciare o ad ostacolare l'attivita' di verifica dei documenti da parte degli incaricati della struttura di controllo, di cui al comma 1 o degli agenti vigilatori del Consorzio di tutela di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), numero 1), e' sottoposto alla sanzione amministrativa pecuniaria, previa verifica da parte del Ministero delle politiche agricole e forestali, di euro cinquecentosedici.
3. ((Salva l'applicazione delle norme penali vigenti, il soggetto immesso nel sistema di controllo, inadempiente, in modo totale o parziale, agli obblighi pecuniari nei confronti della struttura di controllo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), numero 1), per le produzioni a denominazione di origine protetta e a indicazione geografica protetta rivendicate, che non esegue il pagamento dovuto entro trenta giorni dalla diffida inviata dal medesimo organismo creditore, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria pari al triplo dell'importo dovuto)) .
4. ((Salva l'applicazione delle norme penali vigenti, il soggetto immesso nel sistema di controllo, inadempiente, in modo totale o parziale, agli obblighi pecuniari nei confronti del Consorzio di tutela di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), numero 1), per le produzioni a denominazione di origine protetta e a indicazione geografica protetta rivendicate, che non esegue il pagamento dovuto entro trenta giorni dalla diffida inviata dal medesimo organismo creditore, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria pari al triplo dell'importo dovuto)) .
4-bis. ((Il responsabile delle violazioni di cui ai commi 3 e 4, oltre al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria applicata, provvede a versare le somme dovute per gli obblighi pecuniari non assolti, comprensive degli interessi legali, direttamente al creditore.)) 4-ter. ((Per gli illeciti previsti dai commi 3 e 4, con la diffida ad adempiere la struttura di controllo e il Consorzio di tutela possono inibire al soggetto inadempiente, in via cautelare, a decorrere dalla scadenza dei trenta giorni previsti e sino all'adozione del provvedimento sanzionatorio definitivo, l'utilizzo della denominazione di origine protetta e dell'indicazione geografica protetta)) .
5. Per tutti gli illeciti previsti ai commi 1, 3 e 4, oltre alla sanzione amministrativa pecuniaria si applica la sospensione del diritto ad utilizzare la denominazione protetta fino alla rimozione della causa che ha dato origine alla sanzione.
CAPO II Capo II DEGLI ORGANISMI DI CONTROLLO E DEI CONSORZI DI TUTELA
Art. 4 - Inadempienze della struttura di controllo
Inadempienze della struttura di controllo 1. Alla struttura di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), numero 1), che non adempie alle prescrizioni o agli obblighi, impartiti dalle competenti autorita' pubbliche, comprensivi delle disposizioni del piano di controllo e del relativo tariffario concernenti una denominazione protetta, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria ((da euro diecimila a euro cinquantamila)) .
La stessa sanzione si applica alle strutture che continuano a svolgere attivita' incompatibili con il mantenimento del provvedimento autorizzatorio, non ottemperando alla specifica intimazione ad adempiere da parte del Ministero delle politiche agricole e forestali e fatta salva la facolta' del predetto Ministero di procedere alla sospensione o alla revoca del provvedimento autorizzatorio. (4)
2. La struttura di cui al comma 1 che, nell'espletamento delle attivita' di controllo su una denominazione protetta, discrimina tra i soggetti da immettere o tra quelli immessi nel sistema di controllo di tale denominazione oppure pone ostacoli all'esercizio del diritto a detto accesso e' sottoposto alla sanzione amministrativa pecuniaria ((da euro ventimila a euro sessantamila)) .
-------------- AGGIORNAMENTO (4)
La Corte Costituzionale con sentenza 11 gennaio - 10 marzo 2023, n. 40 (in G.U. 1ª s.s. 15/03/2023, n. 11) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 4, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 297 , recante «Disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CEE) n. 2081/92 , relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari», nella parte in cui prevede la sanzione amministrativa pecuniaria «di euro cinquantamila», anziche' «da un minimo di diecimila a un massimo di cinquantamila euro»".
Art. 5 - Tutela dei Consorzi incaricati
Tutela dei Consorzi incaricati 1. L'uso della denominazione protetta, nella ragione o denominazione sociale di una organizzazione diversa dal Consorzio di tutela di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), numero 1), trascorsi centottanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto di riconoscimento del predetto Consorzio e di affidamento dell'incarico a svolgere le funzioni di cui all' articolo 53, comma 15, della legge 24 aprile 1998, n. 128 , come sostituito dall' articolo 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526 , ovvero in caso di Consorzio gia' riconosciuto, dalla data di pubblicazione del presente decreto legislativo, e' sottoposto alla sanzione amministrativa pecuniaria ((da euro cinquemila a euro venticinquemila)) ed alla sanzione accessoria dell'inibizione all'uso della ragione o denominazione sociale.
2. Soggetti privati non immessi nel sistema di controllo di una denominazione protetta che svolgono attivita' rientranti tra quelle indicate al citato comma 15 dell'articolo 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128 , come sostituito dall' articolo 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526 , senza il preventivo consenso del Consorzio di tutela di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), numero 1), sono sottoposti alla sanzione amministrativa pecuniaria ((da euro duemila a euro diecimila)) .
Art. 6 - Inadempienze dei Consorzi di tutela
Inadempienze dei Consorzi di tutela 1. Al Consorzio di tutela di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), numero 1), che non adempie alle prescrizioni o agli obblighi derivanti dal decreto di riconoscimento o da eventuali successive disposizioni impartite dal Ministero delle politiche agricole e forestali, ovvero svolge attivita' che risulta incompatibile con il mantenimento del provvedimento di riconoscimento, non avendo ottemperato alla specifica intimazione ad adempiere e fatta salva la facolta' del Ministero delle politiche agricole e forestali di procedere alla sospensione o alla revoca del provvedimento stesso, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria ((da euro diecimila a euro cinquantamila)) .
2. Il Consorzio di cui al comma 1 che, nell'espletamento delle sue attivita' pone in essere comportamenti che hanno l'effetto di:
a) discriminare tra i soggetti associati appartenenti ad uno stesso segmento della filiera, ovvero appartenenti a segmenti diversi, quando la diversita' di trattamento non e' contemplata dallo statuto del Consorzio stesso;
b) porre ostacoli all'esercizio del diritto all'accesso al Consorzio;
c) violare le disposizioni impartite con il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 12 settembre 2000, n. 410 , concernente la ripartizione dei costi, e' sottoposto alla sanzione amministrativa pecuniaria ((da euro ventimila a euro sessantamila)) . CAPO III Capo III DELLE CIRCOSTANZE
Art. 7 - Altri illeciti
Altri illeciti 1. Il mancato rispetto delle inibizioni previste agli articoli 1 e 2 e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria ((da euro diecimila a euro cinquantamila)) .
2. Le sanzioni di cui agli articoli da 1 a 6, sono aumentate di tre volte in caso di reiterazione dello stesso illecito.
CAPO IV Capo IV COMPETENZA
Art. 8 - Competenza agenti vigilatori
Competenza agenti vigilatori 1. Fatti salvi i poteri attribuiti ai competenti organi dello Stato, gli agenti vigilatori con qualifica di agente di pubblica sicurezza, legati ad uno o piu' Consorzi di tutela di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), numero 1), da un rapporto di lavoro, sono addetti all'accertamento delle violazioni di cui agli articoli 1, 2 e 5.
2. L'attivita' di cui al comma 1 non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato ed e' equiparata a quella prevista dall' articolo 13, commi 1 e 2, della legge 24 novembre 1981, n. 689 .
3. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto vengono definite le procedure per presentare ricorso avverso le determinazioni del soggetto che accerta la violazione.
Nota all' art. 8 :
- L' art. 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689 , cosi' recita:
«Art. 13 (Atti di accertamento). - Gli organi addetti al controllo sull'osservanza delle disposizioni per la cui violazione e' prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro possono, per l'accertamento delle violazioni di rispettiva competenza, assumere informazioni e procedere a ispezioni di cose e di luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici e ad ogni altra operazione tecnica.
Possono altresi' procedere al sequestro cautelare delle cose che possono formare oggetto di confisca amministrativa, nei modi e con i limiti con cui il codice di procedura penale consente il sequestro alla polizia giudiziaria.
E' sempre disposto il sequestro del veicolo a motore o del natante posto in circolazione senza essere coperto dall'assicurazione obbligatoria e del veicolo posto in circolazione senza che per lo stesso sia stato rilasciato il documento di circolazione.
All'accertamento delle violazioni punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro possono procedere anche gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria, i quali, oltre che esercitare i poteri indicati nei precedenti commi, possono procedere, quando non sia possibile acquisire altrimenti gli elementi di prova, a perquisizioni in luoghi diversi dalla privata dimora, previa autorizzazione motivata del pretore del luogo ove le perquisizioni stesse dovranno essere effettuate. Si applicano le disposizioni del primo comma dell'art. 333 e del primo e secondo comma 334 del codice di procedura penale .
E' fatto salvo l'esercizio degli specifici poteri di accertamento previsti dalle leggi vigenti.».
Art. 9
(( (Competenza del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste). )) 1. ((1. Fatti salvi i poteri attribuiti ai competenti organi dello Stato, l'accertamento delle violazioni di cui agli articoli 3, 4 e 6 e l'irrogazione delle relative sanzioni e' di competenza del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste.)) 2. ((Il Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste e' altresi' competente a irrogare le sanzioni per le violazioni accertate dai soggetti di cui all'articolo 8 nonche' dagli organi competenti in materia di prodotti a denominazione di origine protetta (DOP) e indicazione geografica protetta (IGP) )) .
Art. 10
(( (Criteri per la determinazione delle sanzioni). )) 1. ((1. Per la determinazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente decreto, l'autorita' competente tiene conto della gravita' del fatto, della durata della violazione, dell'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione nonche' delle condizioni economiche dello stesso)) .
Art. 11
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 21 APRILE 2026, N. 75 ))
Art. 11-bis
(( (Disposizioni finanziarie).)) (( 1. Al fine del miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia delle attivita' di vigilanza e di controllo sui prodotti a denominazione protetta, i proventi del pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente decreto, di competenza del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, sono versati sul capo 17, capitolo 3373, dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati ad apposito capitolo di spesa del Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualita' e repressione frodi dei prodotti agroalimentari del medesimo Ministero.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio)) CAPO V Capo V NORME DI COORDINAMENTO E FINALI
Art. 12 - Disposizioni abrogate
Disposizioni abrogate 1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono abrogate le disposizioni sanzionatorie previste da norme speciali, aventi ad oggetto la tutela dei prodotti registrati ai sensi del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992 , contenute nelle leggi 10 aprile 1954, n. 125, 4 novembre 1981, n. 628, 30 maggio 1989, n. 224, 12 gennaio 1990, n. 11 .
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 19 novembre 2004 CIAMPI Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Buttiglione, Ministro per le politiche comunitarie Castelli, Ministro della giustizia Alemanno, Ministro delle politiche agricole e forestali Visto, il Guardasigilli: Castelli