012G0012
012G0012
Misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell'articolo 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96. (12G0012) (DECRETO LEGISLATIVO 09 gennaio 2012 n. 4)
Premessa
Entrata in vigore del provvedimento: 02/02/2012 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 , 87 e 117 della Costituzione ; Vista la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2 , recante conversione in legge costituzionale dello Statuto della Regione siciliana, approvato col decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455 ; Vista la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 , recante Statuto speciale per la Sardegna; Vista la legge 4 giugno 2010, n. 96 , recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - Legge comunitaria 2009, ed in particolare l'articolo 28; Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963 , recante disciplina della pesca marittima; Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689 , recante modifiche al sistema penale; Visto l' articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639 , di approvazione del regolamento per l'esecuzione della legge 14 luglio 1965, n. 963 , concernente la disciplina della pesca marittima; Visto l' articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , concernente disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri; Visto l' articolo 1 della legge 5 febbraio 1992, n. 102 , recante norme concernenti l'attivita' di acquacoltura; Visto l' articolo 8 della legge 15 dicembre 1998, n. 441 , recante norme per la diffusione e la valorizzazione dell'imprenditoria giovanile in agricoltura; Visti gli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226 , recante orientamento e modernizzazione del settore della pesca e dell'acquacoltura, a norma dell' articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57 , e successive modificazioni; Visto il regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002 , relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca; Visti i commi 2 e 3 dell'articolo 1 e gli articoli 6 , 7 , 8 e 9 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 153 , relativo all'attuazione della legge 7 marzo 2003, n. 38 , in materia di pesca marittima; Visti i commi 2 e 2-bis dell'articolo 11 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154 , recante modernizzazione del settore pesca e dell'acquacoltura, a norma dell' articolo 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38 ; Visto il regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio, del 27 luglio 2006 , relativo al Fondo europeo per la pesca; Visto il regolamento (CE), n. 1967/2006 del Consiglio, del 21 dicembre 2006 , relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel mar Mediterraneo e recante modifica del regolamento (CEE) n. 2847/93 e che abroga il regolamento (CE) n. 1626/94 ; Visto l' articolo 2, comma 120, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 , recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2008; Visto il regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008 , che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata e che modifica i regolamenti (CEE) n. 2847/93 , (CE) n. 1936/2001 e (CE) n. 601/2004, abrogando i regolamenti (CE) n. 1093/94 e (CE) n. 1447/1999; Visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009 , istitutivo di un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96 , (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93 , (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006; Visto il regolamento (CE) n. 404/2011 della Commissione, 8 aprile 2011 , recante modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 1224/2009 che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 novembre 2011; Acquisito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 6 dicembre 2011; Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, espresso nella seduta del 21 dicembre 2011; Acquisito il parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 dicembre 2011; Sulla proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con i Ministri per gli affari europei, degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze e delle infrastrutture e dei trasporti; Emana il seguente decreto legislativo:
Art. 1
Finalita' e obiettivi 1. Il presente decreto legislativo in conformita' ai principi e criteri direttivi di cui al comma 1 dell'articolo 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96 , provvede al riordino, al coordinamento ed all'integrazione della normativa nazionale in materia di pesca ed acquacoltura, fatte salve le competenze regionali, al fine di dare corretta attuazione ai criteri ed agli obiettivi previsti dal regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio, del 27 luglio 2006 , nonche' dal regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008 , che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata.
CAPO II Capo I Attivita' di pesca e acquacoltura
Art. 2 - Pesca professionale
Pesca professionale 1. La pesca professionale e' l'attivita' economica organizzata svolta in ambienti marini o salmastri o di acqua dolce, diretta alla ricerca di organismi acquatici viventi, alla cala, alla posa, al traino e al recupero di un attrezzo da pesca, al trasferimento a bordo delle catture, al trasbordo, alla conservazione a bordo, alla trasformazione a bordo, al trasferimento, alla messa in gabbia, all'ingrasso e allo sbarco di pesci e prodotti della pesca.
(( 2. Rientrano nelle attivita' di pesca professionale, se effettuate dall'imprenditore ittico di cui all'articolo 4, le seguenti attivita':
a) imbarco di persone non facenti parte dell'equipaggio su navi da pesca a scopo turistico-ricreativo, denominata 'pesca-turismo';
b) attivita' di ospitalita', ricreative, didattiche, culturali e di servizi, finalizzate alla corretta fruizione degli ecosistemi acquatici e delle risorse della pesca e alla valorizzazione degli aspetti socio-culturali delle imprese ittiche, esercitate da imprenditori, singoli o associati, attraverso l'utilizzo della propria abitazione o di struttura nella disponibilita' dell'imprenditore stesso, denominate 'ittiturismo'.
2-bis. Sono connesse all'attivita' di pesca professionale, purche' non prevalenti rispetto a questa ed effettuate dall'imprenditore ittico mediante l'utilizzo di prodotti provenienti in prevalenza dalla propria attivita' di pesca ovvero di attrezzature o di risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'impresa ittica, le seguenti attivita':
a) la trasformazione, la distribuzione e la commercializzazione dei prodotti della pesca, nonche' le azioni di promozione e valorizzazione;
b) l'attuazione di interventi di gestione attiva, finalizzati alla valorizzazione produttiva, all'uso sostenibile degli ecosistemi acquatici e alla tutela dell'ambiente costiero)) 3. Alle opere ed alle strutture destinate all'ittiturismo si applicano le disposizioni di cui all' articolo 19, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia , approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, nonche' all'articolo 24, comma 2 , della legge 5 febbraio 1992, n. 104 , relativamente all'utilizzo di opere provvisionali per l'accessibilita' ed il superamento delle barriere architettoniche.
4. L'imbarco di persone di cui al comma 1, lettera a), e' autorizzato dall'autorita' marittima dell'ufficio di iscrizione della nave da pesca secondo le modalita' fissate dalle disposizioni vigenti.
Art. 3 - Acquacoltura
Acquacoltura 1. Fermo restando quanto previsto dall' articolo 2135 del codice civile , l'acquacoltura e' l'attivita' economica organizzata, esercitata professionalmente, diretta all'allevamento o alla coltura di organismi acquatici attraverso la cura e lo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, in acque dolci, salmastre o marine.
2. Sono connesse all'acquacoltura le attivita', esercitate dal medesimo acquacoltore, dirette a:
a) manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione, promozione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalle attivita' di cui al comma 1;
b) fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attivita' di acquacoltura esercitata, ivi comprese le attivita' di ospitalita', ricreative, didattiche e culturali, finalizzate alla corretta fruizione degli ecosistemi acquatici e vallivi e delle risorse dell'acquacoltura, nonche' alla valorizzazione degli aspetti socio-culturali delle imprese di acquacoltura, esercitate da imprenditori, singoli o associati, attraverso l'utilizzo della propria abitazione o di struttura nella disponibilita' dell'imprenditore stesso;
c) l'attuazione di interventi di gestione attiva, finalizzati alla valorizzazione produttiva, all'uso sostenibile degli ecosistemi acquatici ed alla tutela dell'ambiente costiero.
3. Alle opere, alle strutture destinate alle attivita' di cui alla lettera b) del comma 2 si applicano le disposizioni di cui all' articolo 19, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia , approvato con decreto Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, nonche' all'articolo 24, comma 2 , della legge 5 febbraio 1992, n. 104 , relativamente all'utilizzo di opere provvisionali per l'accessibilita' ed il superamento delle barriere architettoniche.
Note all'art. 3:
- Il testo dell' art. 2135 del Codice civile cosi' recita:
«Art. 2135 (Imprenditore agricolo). - E' imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attivita': coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attivita' connesse.
Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attivita' dirette alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine.
Si intendono comunque connesse le attivita', esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonche' le attivita' dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attivita' agricola esercitata, ivi comprese le attivita' di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalita' come definite dalla legge.».
- Per il testo dell' art. 19, commi 2 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 , si veda nelle note all'art. 2.
Per il testo dell' art. 24, comma 2, della legge n. 104 del 1992 , si veda nelle note all'art. 2.
Art. 4 - Imprenditore ittico
Imprenditore ittico 1. E' imprenditore ittico il titolare di licenza di pesca, di cui all' articolo 4 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 153 , che esercita, professionalmente ed in forma singola, associata o societaria, l'attivita' di pesca professionale di cui all'articolo 2 e le relative attivita' connesse.
2. Si considerano, altresi', imprenditori ittici le cooperative di imprenditori ittici ed i loro consorzi quando utilizzano prevalentemente prodotti dei soci ovvero forniscono prevalentemente ai medesimi beni e servizi diretti allo svolgimento delle attivita' di cui al comma 1.
3. Ai fini del presente decreto, si considera altresi' imprenditore ittico l'acquacoltore che esercita in forma singola o associata l'attivita' di cui all'articolo 3.
4. Fatte salve le piu' favorevoli disposizioni di legge di settore, all'imprenditore ittico si applicano le disposizioni previste per l'imprenditore agricolo.
5. Ai fini dell'effettivo esercizio delle attivita' di cui al comma 1, si applicano le disposizioni della vigente normativa in materia di iscrizioni, abilitazioni ed autorizzazioni.
6. L'autocertificazione di cui all' articolo 6, comma 4, del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271 , sostituisce a tutti gli effetti ogni adempimento tecnico e formale ivi previsto.
7. Ai fini dell'applicazione delle agevolazioni fiscali e previdenziali e della concessione di contributi nazionali e regionali, l'imprenditore ittico e' tenuto ad applicare i pertinenti contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle organizzazioni sindacali e di categoria comparativamente piu' rappresentative, ferme restando le previsioni di cui all' articolo 3, legge 3 aprile 2001, n. 142 , e le leggi sociali e di sicurezza sul lavoro.
8. Le concessioni di aree demaniali marittime e loro pertinenze, di zone di mare territoriale, destinate all'esercizio delle attivita' di acquacoltura, sono rilasciate per un periodo iniziale di durata non inferiore a quella del piano di ammortamento dell'iniziativa cui pertiene la concessione.
Note all'art. 4:
- Il testo dell'art. 4 del citato decreto legislativo n. 153 del 2004 , cosi' recita:
«Art. 4 (Licenza di pesca). - 1. Le navi ed i galleggianti abilitati alla navigazione, ai sensi dell' art. 149 del codice della navigazione , per l'esercizio della pesca professionale devono essere muniti di licenza di pesca.».
- Il testo dell' art. 6, comma 4, del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271 (Adeguamento della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori marittimi a bordo delle navi mercantili da pesca nazionali, a norma della L. 31 dicembre 1998, n. 485 ), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 agosto 1999, n. 185, S.O., cosi' recita:
«Art. 6 (Obblighi dell'Armatore e del Comandante). - (Omissis).
4. Per le unita' adibite ai servizi tecnico-nautici e portuali, per le navi o unita' mercantili nuove ed esistenti di stazza lorda inferiore a 200 e per quelle da pesca nuove ed esistenti di lunghezza inferiore a 24 m, o con equipaggio fino a sei unita' di tabella di armamento, la documentazione di cui al comma 2, autocertificata da parte dell'armatore o dal proprietario, non e' inviata al Ministero per l'approvazione ma e' conservata a bordo ed esibita a richiesta degli organi di vigilanza, al fine di verificarne la conformita' alle disposizioni del presente decreto.».
- Il testo dell' art. 3 della legge 3 aprile 2001, n. 142 (Revisione della legislazione in materia cooperativistica, con particolare riferimento alla posizione del socio lavoratore), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 23 aprile 2001, n. 94, cosi' recita:
«Art. 3 (Trattamento economico del socio lavoratore). - 1. Fermo restando quanto previsto dall' art. 36 della legge 20 maggio 1970, n. 300 , le societa' cooperative sono tenute a corrispondere al socio lavoratore un trattamento economico complessivo proporzionato alla quantita' e qualita' del lavoro prestato e comunque non inferiore ai minimi previsti, per prestazioni analoghe, dalla contrattazione collettiva nazionale del settore o della categoria affine, ovvero, per i rapporti di lavoro diversi da quello subordinato, in assenza di contratti o accordi collettivi specifici, ai compensi medi in uso per prestazioni analoghe rese in forma di lavoro autonomo.
2. Trattamenti economici ulteriori possono essere deliberati dall'assemblea e possono essere erogati:
a) a titolo di maggiorazione retributiva, secondo le modalita' stabilite in accordi stipulati ai sensi dell'art. 2;
b) in sede di approvazione del bilancio di esercizio, a titolo di ristorno, in misura non superiore al 30 per cento dei trattamenti retributivi complessivi di cui al comma 1 e alla lettera a), mediante integrazioni delle retribuzioni medesime, mediante aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato, in deroga ai limiti stabiliti dall' art. 24 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577 , ratificato, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 1951, n. 302 , e successive modificazioni, ovvero mediante distribuzione gratuita dei titoli di cui all' art. 5 della legge 31 gennaio 1992, n. 59 .
2-bis. In deroga alle disposizioni di cui al comma 1, le cooperative della piccola pesca di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250 , possono corrispondere ai propri soci lavoratori un compenso proporzionato all'entita' del pescato, secondo criteri e parametri stabiliti dal regolamento interno previsto dall'art. 6.».
Art. 5 - Giovane imprenditore ittico
Giovane imprenditore ittico 1. E' giovane imprenditore ittico l'imprenditore di cui all'articolo 4 avente una eta' non superiore a 40 anni.
2. Ai fini dell'applicazione della normativa nazionale e comunitaria in materia di imprenditoria giovanile, si considerano imprese ittiche giovanili:
a) le societa' semplici, in nome collettivo e cooperative ove almeno i due terzi dei soci abbiano eta' inferiore a 40 anni;
b) le societa' in accomandita semplice ove almeno il socio accomandatario sia giovane imprenditore ittico. In caso di due o piu' soci accomandatari si applica il criterio dei due terzi di cui alla lettera a);
c) le societa' di capitali di cui i giovani imprenditori ittici detengano oltre il 50 per cento del capitale sociale e gli organi di amministrazione della societa' siano costituiti in maggioranza da giovani imprenditori ittici.
3. All' articolo 8, comma 1, della legge 15 dicembre 1998, n. 441 , dopo le parole: «imprenditorialita' giovanile in agricoltura» sono inserite le seguenti: «e pesca» e dopo le parole: «a livello nazionale» sono inserite le seguenti: «e delle associazioni nazionali riconosciute delle cooperative della pesca comparativamente piu' rappresentative a livello nazionale, delle associazioni nazionali delle imprese di pesca e acquacoltura e dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori del settore della pesca e dell'acquacoltura comparativamente piu' rappresentativi a livello nazionale».
4. All' articolo 2, comma 120, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008), e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il 20 per cento delle risorse del Fondo e' destinato alle finalita' di cui al presente comma».
Note all'art. 5:
- Si riporta il testo dell'art. 8 della citata legge n. 441 del 1998 , come modificato dal presente decreto:
«Art. 8 (Osservatorio per l'imprenditorialita'). - 1.
E' istituito presso il Ministero per le politiche agricole un Osservatorio per l'esame delle problematiche relative all'imprenditorialita' giovanile in agricoltura e pesca e per il monitoraggio sull'attuazione della presente legge, di cui sono chiamati a far parte anche rappresentanti degli ordini e collegi professionali di tecnici agricoli, alimentari e forestali e delle organizzazioni agricole giovanili rappresentative a livello nazionale e delle associazioni nazionali riconosciute delle cooperative della pesca comparativamente piu' rappresentative a livello nazionale, delle associazioni nazionali delle imprese di pesca e acquacoltura e dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori del settore della pesca e dell'acquacoltura comparativamente piu' rappresentativi a livello nazionale.
La partecipazione all'Osservatorio non comporta oneri per lo Stato e per il suo funzionamento e' autorizzata la spesa nel limite di un miliardo di lire annue a decorrere dal 1999».
- Per il testo dell'art. 2, comma 120, della legge 24 dicembre n. 244 del 2007, si veda nelle note alle premesse.
Art. 6 - Pesca non professionale
Pesca non professionale 1. La pesca non professionale e' la pesca che sfrutta le risorse acquatiche marine vive per fini ricreativi, turistici, sportivi e scientifici.
2. La pesca scientifica e' l'attivita' diretta a scopi di studio, ricerca, sperimentazione, esercitata dai soggetti indicati nel capo III del titolo I del decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639 .
((3. Sono vietati la vendita e il commercio dei prodotti della pesca non professionale, fatta eccezione per quella effettuata a fini scientifici, a meno che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali non ne disponga comunque il divieto)) 4. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sono definite le modalita' per l'esercizio della pesca per fini ricreativi, turistici o sportivi, al fine di assicurare che essa sia effettuata in maniera compatibile con gli obiettivi della politica comune della pesca.
5. La pesca con il fucile subacqueo o con attrezzi similari e' consentita soltanto ai maggiori di anni sedici.
CAPO III Capo II Sanzioni
Art. 7
(( (Contravvenzioni). )) (( 1. Al fine di tutelare le risorse biologiche il cui ambiente abituale o naturale di vita sono le acque marine, nonche' di prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, e' fatto divieto di:
a) pescare, detenere, trasbordare, sbarcare, trasportare e commercializzare le specie di cui sia vietata la cattura in qualunque stadio di crescita, in violazione della normativa vigente;
b) danneggiare le risorse biologiche delle acque marine con l'uso di materie esplodenti, dell'energia elettrica o di sostanze tossiche atte ad intorpidire, stordire o uccidere i pesci e gli altri organismi acquatici;
c) raccogliere, trasportare o mettere in commercio pesci ed altri organismi acquatici intorpiditi, storditi o uccisi con le modalita' di cui alla lettera b);
d) pescare in acque sottoposte alla sovranita' di altri Stati, salvo che nelle zone, nei tempi e nei modi previsti dagli accordi internazionali, ovvero sulla base delle autorizzazioni rilasciate dagli Stati interessati. Allo stesso divieto sono sottoposte le unita' non battenti bandiera italiana che pescano nelle acque sottoposte alla sovranita' della Repubblica italiana;
e) esercitare la pesca in acque sottoposte alla competenza di un'organizzazione regionale per la pesca, violandone le misure di conservazione o gestione e senza avere la bandiera di uno degli Stati membri di detta organizzazione;
f) sottrarre od asportare gli organismi acquatici oggetto dell'altrui attivita' di pesca, esercitata mediante attrezzi o strumenti fissi o mobili, sia quando il fatto si commetta con azione diretta su tali attrezzi o strumenti, sia esercitando la pesca con violazione delle distanze di rispetto stabilite dalla normativa vigente;
g) sottrarre od asportare gli organismi acquatici che si trovano in spazi acquei sottratti al libero uso e riservati agli stabilimenti di pesca e di acquacoltura e comunque detenere, trasportare e fare commercio dei detti organismi.
2. Il divieto di cui al comma 1, lettera a), non riguarda la pesca scientifica, nonche' le altre attivita' espressamente autorizzate ai sensi delle normative internazionale, europea e nazionale vigenti.
Resta esclusa qualsiasi forma di commercializzazione per i prodotti di tale tipo di pesca ed e' consentito detenere e trasportare le specie pescate per soli fini scientifici. ))
Art. 8
(( (Pene principali per le contravvenzioni). )) (( 1. Chiunque viola i divieti di cui all'articolo 7, comma 1, lettere a), b), c), d) ed e), e' punito, salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, con l'arresto da due mesi a due anni o con l'ammenda da 2.000 euro a 12.000 euro.
2. Chiunque viola i divieti di cui all'articolo 7, comma 1, lettere f) e g), e' punito, salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, a querela della persona offesa, con l'arresto da un mese a un anno o con l'ammenda da 1.000 euro a 6.000 euro. ))
Art. 9 - (Pene accessorie per le contravvenzioni)
(Pene accessorie per le contravvenzioni) 1. La condanna per le contravvenzioni previste e punite dal presente decreto comporta l'applicazione delle seguenti pene accessorie:
a) la confisca del pescato, salvo che esso sia richiesto dagli aventi diritto nelle ipotesi previste dall'articolo 7, comma 1, lettere f) e g);
b) la confisca degli attrezzi, degli strumenti e degli apparecchi con i quali e' stato commesso il reato;
c) l'obbligo di rimettere in pristino lo stato dei luoghi nei casi contemplati dall'articolo 7, comma 1, lettere b), f) e g), qualora siano stati arrecati danni ad opere o impianti ivi presenti;
d) la sospensione dell'esercizio commerciale da cinque a dieci giorni, in caso di commercializzazione o somministrazione di esemplari di specie ittiche di cui e' vietata la cattura in qualunque stadio di crescita, in violazione della normativa vigente.
2. Qualora le violazioni di cui all'articolo 7, comma 1, lettere d) ed e), abbiano ad oggetto le specie ittiche tonno rosso (Thunnus thynnus) e pesce spada (Xiphias gladius), e' sempre disposta nei confronti del titolare dell'impresa di pesca la sospensione della licenza di pesca per un periodo da tre mesi a sei mesi e, in caso di recidiva, la revoca della medesima licenza.
3. Qualora le violazioni di cui all'articolo 7, comma 1, lettere a), d) ed e), siano commesse mediante l'impiego di un'imbarcazione non espressamente autorizzata all'esercizio della pesca marittima professionale, e' sempre disposta nei confronti dei trasgressori la sospensione ((dell'iscrizione)) nel registro dei pescatori da quindici a trenta giorni e, in caso di recidiva, da trenta giorni a tre mesi.
Art. 10
(( (Pesca senza licenza o autorizzazione). )) 1. ((Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque svolge attivita' di pesca con unita' iscritte nei registri di cui all' articolo 146 del codice della navigazione senza essere in possesso di una licenza di pesca in corso di validita' o di un'autorizzazione prevista da disposizioni europee o nazionali in corso di validita' e' soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 6.000 euro. La violazione costituisce infrazione grave e comporta l'assegnazione di 7 punti alla licenza di pesca e al marittimo imbarcato con la funzione di comandante dell'unita' da pesca, qualora la validita' del titolo sia scaduta da oltre trenta giorni))
Art. 11
(( (Pesca in zone e tempi vietati).)) 1. ((Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque svolge attivita' di pesca in zone e tempi vietati dalle normative europea e nazionale vigenti e' soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 6.000 euro. La violazione costituisce infrazione grave e comporta l'assegnazione di 6 punti alla licenza di pesca e al marittimo imbarcato con la funzione di comandante dell'unita' da pesca, nei seguenti casi:
a) pesca in aree marine protette;
b) pesca a una distanza superiore a 0,5 miglia dal confine interno di ogni altra zona vietata;
c) quando la navigazione e' iniziata in tempi vietati.)) 2. ((Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque detiene, trasporta e commercia il prodotto pescato in zone e tempi vietati dalle normative europea e nazionale vigenti e' soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 6.000 euro.)) 3. ((Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque pesca direttamente stock ittici per i quali l'attivita' di pesca e' sospesa ai fini del ripopolamento per la ricostituzione degli stessi e' soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 6.000 euro. La violazione costituisce infrazione grave e comporta l'assegnazione di 7 punti alla licenza di pesca e al marittimo imbarcato con la funzione di comandante dell'unita' da pesca, qualora il prodotto ittico prelevato superi 100 kg di peso)) .
Art. 12
(( (Pesca di quantita' superiori a quelle autorizzate).)) 1. ((Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque pesca quantita' superiori a quelle autorizzate, per ciascuna specie, dalle normative europea e nazionale vigenti, e' soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 6.000 euro.)) 2. ((Chiunque effettua catture accessorie o accidentali in quantita' superiori a quelle autorizzate, per ciascuna specie, dalle normative europea e nazionale vigenti, e' soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 2.000 euro.)) 3. ((Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque pesca direttamente uno stock ittico per il quale e' previsto un contingente di cattura senza disporre di tale contingente ovvero dopo che il medesimo e' andato esaurito e' soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 6.000 euro. La violazione costituisce infrazione grave e comporta l'assegnazione di 6 punti alla licenza di pesca e al marittimo imbarcato con la funzione di comandante dell'unita' da pesca, qualora il prodotto ittico prelevato superi 100 kg di peso, salvo il caso di un unico esemplare di peso superiore)) .
Art. 13
(( (Uso o detenzione di attrezzi o strumenti da pesca vietati).)) 1. ((Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque svolge attivita' di pesca con attrezzi o strumenti vietati o non conformi alla normativa vigente o colloca apparecchi fissi o mobili, ai fini di pesca, senza la necessaria autorizzazione o in difformita' da questa e' soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 6.000 euro. In caso di reti da posta derivanti o ferrettare non conformi, la violazione comporta la sospensione della licenza di pesca per un periodo di tre mesi o, se la violazione e' commessa nei cinque anni successivi alla prima violazione, la revoca della medesima licenza, anche nel caso in cui non sia stata emessa ordinanza di ingiunzione. Le violazioni previste dal presente comma costituiscono infrazioni gravi e comportano l'assegnazione di 4 punti alla licenza di pesca e al marittimo imbarcato con la funzione di comandante dell'unita' da pesca, nei seguenti casi:
a) utilizzo di reti da posta derivanti o ferrettare non conformi;
b) utilizzo di attrezzi le cui caratteristiche di selettivita' richieste dalle norme siano modificate riducendone le dimensioni di tre millimetri o del 5 per cento se maggiore;
c) utilizzo di attrezzi con ami o altri strumenti o apparecchi da pesca in quantita' superiori del 10 per cento rispetto al consentito.)) 2. ((Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque detiene attrezzi non consentiti, non autorizzati o non conformi alla normativa vigente o detiene, trasporta o commercia il prodotto della pesca che sia avvenuta con tali attrezzi e' soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 6.000 euro.
In caso di reti da posta derivanti o ferrettare non conformi, la violazione costituisce infrazione grave e comporta l'assegnazione di 4 punti alla licenza di pesca e al marittimo imbarcato con la funzione di comandante dell'unita' da pesca e la sospensione della licenza di pesca per un periodo di tre mesi o, se la violazione e' commessa nei cinque anni successivi alla prima violazione, la revoca della medesima licenza, anche nel caso in cui non sia stata emessa ordinanza di ingiunzione.)) 3. ((Chiunque falsifica, occulta o omette la marcatura, l'identita' o i contrassegni di individuazione dell'unita' da pesca ovvero, ove previsto, degli attrezzi da pesca e' soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 6.000 euro. La violazione costituisce infrazione grave e comporta l'assegnazione di 5 punti alla licenza di pesca e al marittimo imbarcato con la funzione di comandante dell'unita' da pesca)) .
Art. 13-bis
(( (Apparato motore, dispositivi di geolocalizzazione e registrazione delle catture).)) 1. ((Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque manomette, sostituisce, altera o modifica l'apparato motore dell'unita' da pesca, al fine di aumentarne la potenza oltre i limiti massimi indicati nella relativa certificazione tecnica, e' soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 6.000 euro.)) 2. ((Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque naviga con un dispositivo di geolocalizzazione manomesso, alterato o modificato, nonche' interrompe volontariamente il segnale, ovvero naviga in aree marine soggette a misure di restrizione dell'attivita' di pesca, con rotte o velocita' difformi da quelle espressamente disposte dalle normative europea e nazionale, accertate con sistemi di localizzazione satellitare, e' soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 6.000 euro.)) 3. ((Chiunque viola gli obblighi previsti dalle vigenti normative europea e nazionale in materia di registrazione e dichiarazione dei dati relativi alle catture e agli sbarchi, compresi i dati da trasmettere attraverso il sistema di controllo dei pescherecci via satellite, e' soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 6.000 euro. La violazione costituisce infrazione grave e comporta l'assegnazione di 3 punti alla licenza di pesca e al marittimo imbarcato con la funzione di comandante dell'unita' da pesca, qualora i prodotti della pesca oggetto dell'illecito rappresentino almeno il 10 per cento del peso totale dei prodotti di specie.)) 4. ((Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola gli obblighi previsti dalle vigenti normative europea e nazionale in materia di registrazione e dichiarazione dei dati relativi alle catture e agli sbarchi di specie appartenenti a stock oggetto di piani pluriennali o pescate fuori dal Mar Mediterraneo e' soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 6.000 euro. La violazione costituisce infrazione grave e comporta l'assegnazione di 3 punti alla licenza di pesca e al marittimo imbarcato con la funzione di comandante dell'unita' da pesca, qualora i prodotti della pesca oggetto dell'illecito rappresentino almeno il 10 per cento del peso totale dei prodotti di specie.)) 5. ((Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola le prescrizioni delle normative europea e nazionale vigenti in materia di obbligo di sbarco e' soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 12.000 euro. La violazione costituisce infrazione grave e comporta l'assegnazione di 3 punti alla licenza di pesca e al marittimo imbarcato con la funzione di comandante dell'unita' da pesca.))
Art. 13-ter
(( (Contrasto alla pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata).)) 1. ((Al fine di prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (INN), ai sensi del regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008 , e' fatto divieto di:
a) effettuare operazioni di trasbordo o partecipare a operazioni di pesca congiunta con pescherecci che esercitano la pesca INN, inclusi nell'elenco dell'Unione europea delle navi INN o nell'elenco delle navi INN di un'organizzazione regionale per la pesca;
b) effettuare prestazione di assistenza o rifornimento alle navi di cui alla lettera a);
c) coadiuvare la pesca INN o svolgere attivita' a bordo in qualita' di operatore o di proprietario effettivo di peschereccio inserito nell'elenco dell'Unione europea delle navi INN.)) 2. ((Chiunque viola i divieti di cui al comma 1 e' soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 6.000 euro. Le violazioni costituiscono infrazioni gravi e comportano l'assegnazione di 7 punti alla licenza di pesca e al marittimo imbarcato con la funzione di comandante dell'unita' da pesca.)) 3. ((Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque utilizza un peschereccio privo di nazionalita' e quindi da considerare nave senza bandiera ai sensi del diritto vigente e' soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 6.000 euro. Le violazioni costituiscono infrazioni gravi e comportano l'assegnazione di 7 punti alla licenza di pesca e al marittimo imbarcato con la funzione di comandante dell'unita' da pesca.)) 4. ((Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque commercializza il prodotto della pesca proveniente da attivita' di pesca INN, ai sensi del regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008 , ferma restando l'applicazione delle norme in materia di alienazione dei beni confiscati da parte delle autorita' competenti, e' soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 6.000 euro.))
Art. 13-quater
(( (Intralcio all'attivita' di ispezione degli organi deputati alla vigilanza e al controllo).)) 1. ((Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque occulta, manomette o elimina elementi di prova relativi a un'indagine condotta dagli ispettori della pesca, dagli organi deputati alla vigilanza e al controllo e dagli osservatori, nell'esercizio delle loro funzioni, nel rispetto delle normative europea e nazionale vigenti, e' soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 6.000 euro. La violazione costituisce infrazione grave e comporta l'assegnazione di 5 punti alla licenza di pesca e al marittimo imbarcato con la funzione di comandante dell'unita' da pesca.)) 2. ((Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque intralcia l'attivita' condotta dagli ispettori della pesca, dagli organi deputati alla vigilanza e al controllo e dagli osservatori, nell'esercizio delle loro funzioni, nel rispetto delle normative europea e nazionale vigenti, e' soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 6.000 euro. La violazione costituisce infrazione grave e comporta l'assegnazione di 7 punti alla licenza di pesca e al marittimo imbarcato con la funzione di comandante dell'unita' da pesca.))
Art. 13-quinquies
(( (Violazione di obblighi relativi a specie appartenenti a stock ittici oggetto di piani pluriennali).)) 1. ((Salvo che il fatto costituisca reato e fermo restando quanto previsto all'articolo 13-bis, comma 4, chiunque viola gli obblighi previsti dalle pertinenti normative europea e nazionale relative a specie appartenenti a stock ittici oggetto di piani pluriennali e' soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 6.000 euro.))
Art. 13-sexies
(( (Violazione di obblighi in materia di etichettatura e tracciabilita').)) 1. ((Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola gli obblighi previsti dalle vigenti normative europea e nazionale in materia di etichettatura e tracciabilita', nonche' gli obblighi relativi alle corrette informazioni all'acquirente finale, relativamente a tutte le partite di prodotti della pesca e dell'acquacoltura, in ogni fase della produzione, della trasformazione e della distribuzione, dalla cattura o raccolta alla vendita al dettaglio, e' soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 6.000 euro.))
Art. 13-septies
(( (Violazioni agli obblighi relativi al rispetto delle taglie minime di riferimento).)) 1. ((Fatte salve le specie ittiche soggette all'obbligo di sbarco ai sensi delle normative europea e nazionale vigenti, e' fatto divieto di:
a) detenere, sbarcare e trasbordare esemplari di specie ittiche di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione, in violazione della normativa vigente;
b) trasportare, commercializzare e somministrare esemplari di specie ittiche di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione, in violazione della normativa vigente.)) 2. ((In caso di cattura, accidentale o accessoria, di specie non soggette all'obbligo di sbarco, la cui taglia e' inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione, e' fatto divieto di conservarne gli esemplari a bordo. Le catture di cui al primo periodo devono essere rigettate in mare.)) 3. ((In caso di cattura, accidentale o accessoria, di specie soggette all'obbligo di sbarco, la cui taglia e' inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione, e' fatto divieto di trasportarne e commercializzarne gli esemplari al fine del consumo umano diretto.)) 4. ((In caso di cattura accidentale o accessoria di esemplari di cui al comma 3, restano salvi gli obblighi relativi alla comunicazione preventiva alla competente autorita' marittima secondo modalita', termini e procedure stabiliti con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste.
Chiunque non ottempera agli obblighi di comunicazione previsti dal presente comma e' soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 6.000 euro.)) 5. ((I divieti di cui ai commi 1, 2 e 3 non riguardano la pesca scientifica, nonche' le altre attivita' espressamente autorizzate ai sensi delle vigenti normative europea e nazionale. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 6, comma 3, resta vietata qualsiasi forma di commercializzazione per i prodotti di tale tipo di pesca ed e' consentito detenere e trasportare le specie pescate per soli fini scientifici.)) 6. ((Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola le disposizioni dei commi 1, lettere a) e b), 2, 3 e 5 e' soggetto al pagamento delle seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:
a) fino a 5 kg di pescato di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione: sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 100 euro e 600 euro;
b) oltre 5 kg e fino a 25 kg di pescato di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione: sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 250 euro e 1.500 euro;
c) oltre 25 kg e fino a 100 kg di pescato di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione: sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 2.000 euro e 12.000 euro;
d) oltre 100 kg e fino a 200 kg di pescato di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione: sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 5.000 euro e 30.000 euro;
e) oltre 200 kg di pescato di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione: sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 12.500 euro e 75.000 euro.)) 7. ((Ai fini della determinazione delle sanzioni di cui al comma 6, al peso del prodotto ittico pescato sotto la taglia minima di riferimento per la conservazione e' applicata una riduzione pari al 10 per cento del peso rilevato senza arrotondamento di decimali. Non e' possibile tener conto di ulteriori percentuali di riduzione collegate all'incertezza della misura dello strumento, che sono gia' comprese nella percentuale sopra indicata.)) 8. ((Fermo restando quanto stabilito ai commi 1, 2 e 3, non e' applicata la sanzione se la cattura accessoria o accidentale di esemplari di specie di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione e' stata realizzata con attrezzi conformi alle normative europea e nazionale, autorizzati dalla licenza di pesca.)) 9. ((Le violazioni di cui ai commi 1 e 3 costituiscono infrazioni gravi e comportano l'assegnazione di 5 punti alla licenza di pesca e al marittimo imbarcato con la funzione di comandante dell'unita' da pesca, qualora il prodotto ittico prelevato superi 100 kg di peso.))
Art. 13-octies
(( (Violazioni nell'esercizio della pesca non professionale).)) 1. ((Chiunque svolge attivita' di pesca marittima senza la preventiva iscrizione nel registro dei pescatori marittimi e' soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 6.000 euro.)) 2. ((Chiunque pone in vendita o esercita il commercio dei prodotti della pesca non professionale, fatta eccezione per quella effettuata a fini scientifici, salvo quanto disposto dall' articolo 25, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/1241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019 , e dall'articolo 6, comma 3, del presente decreto, e' soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 4.000 euro a 12.000 euro.)) 3. ((E' soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 3.000 euro chiunque:
a) viola le norme vigenti relative all'esercizio della pesca sportiva, ricreativa e subacquea. La sanzione e' aumentata di un terzo nel caso in cui la violazione abbia ad oggetto le specie ittiche soggette a piani di ricostituzione e il tonno rosso (Thunnus thynnus);
b) cede un fucile subacqueo o altro attrezzo similare a persona minore degli anni sedici, ovvero affida un fucile subacqueo o altro attrezzo similare a persona minore degli anni sedici, se questa ne faccia uso.)) 4. ((Fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente in materia di limitazione di cattura e fatto salvo il caso in cui tra le catture vi sia un singolo pesce di peso superiore a 5 kg, nel caso in cui il quantitativo totale di prodotto della pesca, raccolto o catturato giornalmente, sia superiore a 5 kg, il pescatore sportivo, ricreativo e subacqueo e' soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 500 euro e 50.000 euro, da applicare secondo i criteri di seguito stabiliti:
a) oltre 5 kg e fino a 10 kg di pescato: sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 500 euro e 3.000 euro;
b) oltre 10 kg e fino a 50 kg di pescato: sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 2.000 euro e 12.000 euro;
c) oltre 50 kg di pescato: sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 12.000 euro e 50.000 euro.)) 5. ((Le sanzioni di cui al comma 4 sono aumentate di un terzo nel caso in cui le violazioni ivi richiamate abbiano ad oggetto le specie ittiche soggette a piani di ricostituzione e il tonno rosso (Thunnus thynnus). Ai fini della determinazione della sanzione si applicano le disposizioni dell'articolo 13-septies, comma 7.)) 6. ((Fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente, agli esercizi commerciali che acquistano pescato in violazione delle disposizioni dei commi 3 e 4 si applica la sanzione della sospensione dell'esercizio commerciale da cinque a dieci giorni lavorativi.))
Art. 13-novies
(( (Sanzioni amministrative accessorie).)) 1. ((All'applicazione delle sanzioni di cui agli articoli 10, 11, 12, commi 1 e 3, 13, 13-bis, commi 1, 2, 3 e 4, 13-ter, 13-quater, 13-quinquies, 13-sexies, 13-septies e 13-octies, commi 1, 2, 3, lettera a), e 4, consegue l'irrogazione delle seguenti sanzioni amministrative accessorie:
a) la confisca del pescato. Fatte salve le previsioni di cui all' articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013 , e' sempre disposta la confisca degli esemplari di specie di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione, stabilita dalle normative europea e nazionale. In caso di violazione degli obblighi di cui all'articolo 13-sexies, la confisca non e' disposta nel caso in cui il trasgressore possa dimostrare che la partita dei prodotti della pesca o dell'acquacoltura sia comunque rintracciabile in tutte le fasi della produzione, dalla cattura o raccolta alla vendita al dettaglio;
b) la confisca degli attrezzi, degli strumenti e degli apparecchi usati o detenuti, in contrasto con le pertinenti normative europea e nazionale. E' sempre disposta la confisca degli attrezzi non consentiti, non autorizzati o non conformi alla normativa vigente, anche se il trasgressore o l'obbligato in solido si avvalgono della facolta' del pagamento in misura ridotta di cui all' articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689 . Gli attrezzi, strumenti o apparecchi confiscati sono distrutti e le spese relative alla custodia e demolizione sono poste a carico del contravventore;
c) l'obbligo di rimettere in pristino le zone in cui sono stati collocati apparecchi fissi o mobili di cui all'articolo 13, comma 1.)) 2. ((Qualora le violazioni di cui agli articoli 11, 12, 13, comma 1, 13-bis, comma 4, 13-ter, comma 1, e 13-septies abbiano ad oggetto le specie ittiche soggette a piani di ricostituzione, e' disposta, in caso di recidiva, nei confronti del titolare dell'impresa di pesca, quale obbligato in solido, la sospensione della licenza di pesca per un periodo di tre mesi anche nel caso in cui non sia emessa l'ordinanza di ingiunzione e, in caso di ulteriore violazione delle predette disposizioni, la revoca della medesima licenza anche nel caso in cui non sia emessa l'ordinanza di ingiunzione.)) 3. ((Qualora le violazioni di cui agli articoli 10, 11, 12, comma 3, 13, comma 1, 13-quater e 13-septies siano commesse mediante l'impiego di un'imbarcazione non espressamente autorizzata all'esercizio della pesca marittima professionale, e' sempre disposta nei confronti dei trasgressori la sospensione dell'iscrizione nel registro dei pescatori da quindici a trenta giorni e, in caso di recidiva, da trenta giorni a tre mesi, anche nel caso in cui non sia emessa l'ordinanza di ingiunzione.)) 4. ((Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste sono individuati modalita', termini e procedure per l'applicazione della misura della sospensione dell'iscrizione nel registro dei pescatori di cui al comma 3.))
Art. 13-decies
(( (Disposizioni procedurali).)) 1. ((Le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 , si applicano per quanto non diversamente disciplinato dal presente capo.)) 2. ((In relazione agli illeciti amministrativi individuati nel presente capo, l'autorita' competente a ricevere il rapporto di cui all' articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689 , e' il Capo del compartimento marittimo territorialmente competente ovvero, in caso di violazioni accertate oltre il limite delle acque territoriali italiane, il Capo del compartimento marittimo di iscrizione dell'unita' da pesca.)) 3. ((Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 13-sexies e fermo restando quanto previsto dall' articolo 26 del regolamento (UE) 2019/1241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019 , le disposizioni di cui al presente capo non si applicano ai prodotti dell'acquacoltura e a quelli ad essa destinati.)) 4. ((L'armatore e' solidalmente e civilmente responsabile con il comandante dell'unita' da pesca per le sanzioni amministrative inflitte per illeciti commessi nell'esercizio dell'attivita' di pesca marittima.)) 5. ((Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente capo, determinate ai sensi dell' articolo 16, comma 1, della legge 24 novembre 1981, n. 689 , sono ridotte del 30 per cento se il pagamento e' effettuato entro cinque giorni dalla contestazione o dalla notificazione.)) 6. ((Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente capo, ad esclusione di quelle di cui agli articoli 12, comma 2, 13-bis, commi 3 e 5, e 13-sexies, sono aumentate fino alla meta' se la violazione e' commessa nei cinque anni successivi alla prima violazione e il trasgressore non si avvale della facolta' del pagamento in misura ridotta di cui all' articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689 .)) 7. ((Le sanzioni amministrative pecuniarie di cui agli articoli 10, 11, 12, commi 1 e 3, 13, comma 1, 13-bis, comma 4, 13-ter, commi 2 e 4, 13-quinquies e 13-septies, comma 6, sono aumentate di un terzo nel caso in cui abbiano a oggetto specie ittiche soggette a piani di gestione per la ricostituzione)) .
Art. 14 - (Istituzione del sistema di punti per infrazioni gravi)
(Istituzione del sistema di punti per infrazioni gravi) 1. E' istituito il sistema di punti per infrazioni gravi di cui all' articolo 92 del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009 , ed agli articoli 125 e seguenti del regolamento (UE) n. 404/2011 della Commissione, dell'8 aprile 2011 .
2. ((Le contravvenzioni di cui all'articolo 7, comma 1, lettere a) ed e), costituiscono infrazioni gravi)) .
3. La commissione di un'infrazione grave da' sempre luogo all'assegnazione di un numero di punti alla licenza di pesca, come individuati ((nel presente capo e)) nell'allegato I, anche se non venga emessa l'ordinanza di ingiunzione.
4. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali sono individuati modalita', termini e procedure per l'applicazione del sistema di punti di cui al presente articolo, ferma restando la competenza della Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in ordine alla revoca della licenza di pesca.
5. Il sistema di punti per infrazioni gravi si applica anche all'autorizzazione per l'esercizio della pesca subacquea professionale, secondo modalita', termini e procedure da individuare con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali.
Art. 15 - Registro nazionale delle infrazioni
Registro nazionale delle infrazioni 1. Il Registro nazionale delle infrazioni e' istituito presso il Centro controllo nazionale pesca del Comando generale delle Capitanerie di porto presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
Art. 16 - Sospensione e revoca definitiva della licenza
Sospensione e revoca definitiva della licenza 1. L'assegnazione di un numero totale di punti pari o superiore a 18, comporta la sospensione della licenza di pesca per un periodo di due mesi. Se il numero totale di punti e' pari o superiore a 36, la licenza di pesca e' sospesa per un periodo di quattro mesi. Se il numero totale di punti e' pari o superiore a 54, la licenza di pesca e' sospesa per un periodo di otto mesi. Se il numero totale di punti e' pari o superiore a 72, la licenza di pesca e' sospesa per un periodo di un anno.
2. Se nel corso di una ispezione vengono individuate due o piu' infrazioni gravi, alla licenza di pesca sono assegnati fino a un massimo di 12 punti.
3. L'accumulo di 90 punti sulla licenza di pesca comporta la revoca definitiva della licenza di pesca.
4. Qualora una licenza di pesca sia stata sospesa ai sensi del presente articolo, eventuali nuovi punti assegnati alla licenza di pesca vengono aggiunti ai punti esistenti.
Art. 17 - Pesca illegale durante la sospensione o successivamente alla revoca definitiva della licenza di pesca
Pesca illegale durante la sospensione o successivamente alla revoca definitiva della licenza di pesca 1. Se un peschereccio la cui licenza di pesca e' stata sospesa o revocata a titolo definitivo, conformemente all'articolo 16, svolge attivita' di pesca durante il periodo di sospensione o successivamente alla revoca definitiva della licenza di pesca, gli organi preposti al controllo adottano le misure di esecuzione immediata ritenute piu' idonee tra quelle previste dall' articolo 43 del regolamento (CE) n. 1005/2008 .
Note all'art. 17:
- Il testo dell'art. 43 del citato Regolamento (CE) n. 1005/2008 , cosi' recita:
«Art. 43 (Misure di esecuzione immediate). - 1. Se una persona fisica e' sospettata di aver commesso o e' stata colta in flagrante mentre commetteva un'infrazione grave o una persona giuridica e' sospettata di essere responsabile di tale violazione, gli Stati membri avviano un'indagine approfondita al riguardo e, in conformita' del loro diritto nazionale e in funzione della gravita' dell'infrazione, adottano misure di esecuzione immediate che comprendono in particolare:
a) la cessazione immediata delle attivita' di pesca;
b) il ritorno in porto del peschereccio;
c) l'invio del mezzo di trasporto verso un altro luogo a fini di ispezione;
d) la costituzione di una garanzia;
e) il sequestro di attrezzi da pesca, catture o prodotti della pesca;
f) l'immobilizzazione temporanea del peschereccio o del mezzo di trasporto considerati;
g) la sospensione dell'autorizzazione di pesca.
2. Le misure di esecuzione sono tali da impedire il proseguimento dell'infrazione grave di cui trattasi e da consentire alle autorita' competenti di completarne l'indagine.».
Art. 18 - Cancellazione di punti
Cancellazione di punti 1. Qualora una licenza di pesca sia stata sospesa ai sensi dell'articolo 16, eventuali nuovi punti assegnati alla licenza di pesca vengono aggiunti ai punti esistenti ai fini dell'applicazione dell'articolo 16.
2. Se il numero totale di punti assegnati alla licenza di pesca e' superiore a due vengono cancellati due punti qualora:
a) il peschereccio utilizzato per commettere l'infrazione per cui sono stati assegnati i punti utilizzi in seguito il sistema di controllo dei pescherecci «vessel monitoring system» - VMS o proceda alla registrazione e alla trasmissione elettronica dei dati del giornale di pesca, della dichiarazione di trasbordo e della dichiarazione di sbarco senza essere legalmente obbligato all'uso di tali tecnologie, o;
b) il titolare della licenza di pesca si offra volontariamente, dopo l'assegnazione dei punti, per partecipare a una campagna scientifica per il miglioramento della selettivita' degli attrezzi da pesca, o;
c) il titolare della licenza di pesca sia membro di un'organizzazione di produttori e accetti un piano di pesca adottato dall'organizzazione di produttori nell'anno successivo all'assegnazione dei punti che comporti una riduzione del 10 per cento delle possibilita' di pesca per il titolare della licenza di pesca, o;
d) il titolare della licenza di pesca partecipi a una attivita' di pesca che rientri in un programma di etichettatura ecologica destinato a certificare e promuovere etichette per i prodotti provenienti da una corretta gestione della pesca marittima e focalizzato su temi correlati all'utilizzo sostenibile delle risorse della pesca.
3. Per ciascun periodo triennale successivo alla data dell'ultima infrazione grave, il titolare di una licenza di pesca puo' avvalersi una sola volta di una delle opzioni di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 2 per ridurre il numero di punti assegnatigli, a condizione che tale riduzione non comporti la cancellazione di tutti i punti della licenza di pesca.
4. Nel caso in cui non venga commessa una nuova infrazione grave nei tre anni successivi all'ultima infrazione grave, tutti i punti applicati sulla licenza di pesca sono annullati.
5. Se i punti sono stati cancellati a norma dei commi 2 e 4, il titolare della licenza viene informato dalla Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura di tale cancellazione e del numero di punti eventualmente rimanenti.
Art. 19 - Sistema di punti per i comandanti dei pescherecci
Sistema di punti per i comandanti dei pescherecci 1. E' istituito un sistema di punti per infrazioni gravi del comandante a norma dell' articolo 92, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1224/2009 e dell' articolo 134 del regolamento (CE) n. 404/2011 .
2. La commissione di un'infrazione grave ((...)) da' sempre luogo all'assegnazione di un numero di punti al marittimo imbarcato con la funzione di comandante della unita' da pesca, come individuati ((nel presente capo e)) nell'allegato I, anche se non viene emessa l'ordinanza di ingiunzione.
3. Con successivo decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali sono individuati modalita', termini e procedure per l'applicazione del sistema di punti di cui al presente articolo.
Art. 20 - Sanzioni applicate al comandante della nave
Sanzioni applicate al comandante della nave 1. L'applicazione del sistema di punti di cui all'articolo 19, comporta:
a) al raggiungimento di un numero di punti pari o superiore a 18, il divieto di svolgere le funzioni di comandante per un periodo di 15 giorni dalla data di notifica del provvedimento di assegnazione dei punti;
b) al raggiungimento di un numero di punti pari o superiore a 54, il divieto di svolgere le funzioni di comandante per un periodo di 30 giorni dalla data di notifica del provvedimento di assegnazione dei punti;
c) al raggiungimento di un numero di punti pari o superiore a 90, il divieto di svolgere le funzioni di comandante per un periodo di 2 mesi dalla data di notifica del provvedimento di assegnazione dei punti.
2. Se nel corso di una ispezione vengono accertate due o piu' infrazioni gravi, sono assegnati fino a un massimo di 12 punti.
3. Nel caso in cui non venga commessa una nuova infrazione grave nei tre anni successivi all'ultima infrazione grave, tutti i punti applicati alle funzioni di comandante sono annullati.
Art. 21 - Sanzioni disciplinari
Sanzioni disciplinari 1. Se le infrazioni di cui al presente titolo sono commesse da appartenenti al personale marittimo, laddove ricorrano i presupposti di cui agli articoli 1249 e seguenti del codice della navigazione , sono applicate anche le sanzioni disciplinari ivi previste.
Note all'art. 21:
- Il testo dell' art. 1249 del Codice della navigazione , cosi' recita:
«Art. 1249 (Potere disciplinare nella navigazione marittima e interna). - In materia di navigazione marittima o interna il potere disciplinare e' esercitato:
1) dal comandante della nave sui componenti dell'equipaggio e sui passeggeri, ancorche' non siano cittadini italiani;
2) dai comandanti di porto marittimo sugli appartenenti al personale marittimo e sulle persone indicate nell'art. 68;
3) dai comandanti di porto della navigazione interna sugli appartenenti al personale della navigazione interna;
4) dall'autorita' preposta alla disciplina del lavoro portuale sulle imprese, sui datori di lavoro nei porti e sui lavoratori portuali;
5) dalle autorita' consolari all'estero sui componenti dell'equipaggio;
6) dai comandanti delle navi da guerra nazionali sui componenti dell'equipaggio quando la nave, su cui sono imbarcati, e' in corso di navigazione o in un Paese estero nel quale non risiede un'autorita' consolare.».
Art. 22 - Vigilanza e controllo
Vigilanza e controllo 1. Il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali - Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura, in qualita' di autorita' competente ai sensi dell' articolo 5, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1224/2009 , coordina le attivita' di controllo.
2. Ai fini dell'espletamento delle funzioni di cui all' articolo 5 del regolamento (CE) n. 1224/2009 , il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali - Direzione Generale della pesca marittima e dell'acquacoltura si avvale del Corpo delle capitanerie di porto, quale Centro di controllo nazionale della pesca.
3. L'attivita' di controllo sulla pesca, sul commercio e sulla somministrazione dei prodotti di essa, nonche' l'accertamento delle infrazioni sono affidati, sotto la direzione dei comandanti delle Capitanerie di Porto, al personale civile e militare dell'Autorita' marittima centrale e periferica, alle Guardie di finanza, ai Carabinieri, agli Agenti di pubblica sicurezza ed agli agenti giurati di cui al comma 4.
4. Le Amministrazioni regionali, provinciali e comunali possono nominare, mantenendoli a proprie spese, agenti giurati da adibire alla vigilanza sulla pesca.
5. Gli agenti giurati di cui al comma 4 debbono possedere i requisiti previsti dalle leggi di pubblica sicurezza. La loro nomina, previo parere favorevole del capo del Compartimento marittimo, avviene secondo le norme previste dalle leggi di pubblica sicurezza.
6. Ai soggetti di cui al comma 3, e' riconosciuta, qualora gia' ad esse non competa, la qualifica di ufficiali o agenti di polizia giudiziaria, secondo le rispettive attribuzioni, ai fini della vigilanza sulla pesca ai sensi dell'articolo 55, ultimo comma, del codice di procedura penale .
7. Gli incaricati del controllo sulla pesca marittima possono accedere in ogni momento presso le navi, i galleggianti, gli stabilimenti di pesca, i luoghi di deposito e di vendita, commercializzazione e somministrazione e presso i mezzi di trasporto dei prodotti della pesca, al fine di accertare l'osservanza delle norme sulla disciplina della pesca ((e delle disposizioni concernenti la sicurezza e l'igiene dei prodotti ittici destinati al consumo umano, quando gli accertamenti consistono nella verifica di situazioni oggettive di non conformita' che non richiedono valutazioni di ordine tecnico-sanitario)) .
Art. 23 - Risarcimento del danno
Risarcimento del danno 1. Per i reati previsti dal presente decreto le Amministrazioni interessate possono costituirsi parte civile nel relativo giudizio penale.
Art. 24 - Potere di deroga del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali
Potere di deroga del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 1. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali puo', con proprio decreto, sentita la Commissione consultiva centrale per la pesca marittima, disciplinare la pesca anche in deroga alle discipline regolamentari nazionali, in conformita' alle norme comunitarie, al fine di adeguarla al progresso delle conoscenze scientifiche e delle applicazioni tecnologiche, e favorirne lo sviluppo in determinate zone o per determinate classi di essa.
2. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali puo', con proprio decreto, sospendere l'attivita' di pesca o disporne limitazioni in conformita' alle disposizioni del regolamento (CE) n. 2371/2002 , al fine di conservare e gestire le risorse della pesca.
Note all'art. 24:
- Per i riferimenti al citato Regolamento (CE) n. 2371/2002 , si veda nelle note alle premesse.
CAPO IV Capo III Disposizioni finali
Art. 25 - Norme attuative
Norme attuative 1. Il comma 1 dell'articolo 10 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 153 , e' sostituito dal seguente:
«1. Ai sensi dell' articolo 17, comma 3, legge 23 agosto 1988, n. 400 , sulla proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con i Ministeri competenti per materia e di intesa con le regioni e le provincie Autonome sono emanati i decreti di attuazione del presente decreto.».
2. Restano in vigore le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639 .
Note all'art. 25:
- Si riporta il testo dell'art. 10 del decreto legislativo 26 maggio 2044, n. 153, come modificato dal presente decreto:
«Art. 10 (Disposizioni transitorie e abrogative). - 1.
Ai sensi dell' art. 17, comma 3, legge 23 agosto 1988, n. 400 , sulla proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con i Ministeri competenti per materia e di intesa con le regioni e le provincie Autonome sono emanati i decreti di attuazione del presente decreto.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogati gli articoli 1 , 9 , 10 , 11 , 12 , 13 , 16 , 17 , 18 , 19 , 20 , 30 e 33 della legge 14 luglio 1965, n. 963 .
3. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1, restano in vigore le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639 .».
- Per i riferimenti al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 1639 del 1968 , si veda nelle note alle premesse.
Art. 26 - Clausola di invarianza finanziaria
Clausola di invarianza finanziaria 1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
2. Le amministrazioni pubbliche interessate provvedono all'attuazione del presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Art. 27 - Abrogazioni
Abrogazioni 1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono abrogati:
a) la legge 14 luglio 1965, n. 963 ;
b) l' articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639 ;
c) l' articolo 1 della legge 5 febbraio 1992, n. 102 ;
d) gli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226 , e successive modificazioni;
e) i commi 2 e 3 dell'articolo 1 e gli articoli 6 , 7 , 8 e 9 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 153 ;
f) i commi 2 e 2-bis dell'articolo 11 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154 .
2. Le norme abrogate dal comma 1 sono sostituite dalle disposizioni del presente decreto.
Note all'art. 27:
- Per i riferimenti alla legge n. 963 del 1965 , si veda nelle note alle premesse.
- Per il testo dell'art. 7 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 1639 del 1968 , si veda nelle note alle premesse.
- Per il testo dell'art. 1 della citata legge n. 102 del 1992 , si veda nelle note alle premesse.
- Per il testo degli articoli 2 e 3 del citato decreto legislativo n. 226 del 2001 , si veda nelle note alle premesse.
- Per il testo degli articoli 1, commi 2 e 3, 6, 7, 8 e 9 del citato decreto legislativo n. 153 del 2004 , si veda nelle note alle premesse.
- Per il testo dell'art. 11, commi 2 e 2-bis, del citato decreto legislativo n. 154 del 2004 , si veda nelle note alle premesse.
Art. 28 - Entrata in vigore
Entrata in vigore 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 9 gennaio 2012 NAPOLITANO Monti, Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro dell'economia e delle finanze Catania, Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali Moavero Milanesi, Ministro per gli affari europei Terzi di Sant'Agata, Ministro degli affari esteri Severino, Ministro della giustizia Passera, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti Visto, il Guardasigilli: Severino
Allegato I
Allegato I
PUNTI ASSEGNATI IN CASO DI INFRAZIONI GRAVI
N. Infrazione grave Punti 1 ((NUMERO ABROGATO DALLA L. 21 APRILE 2026, N. 75 )) 2 ((NUMERO ABROGATO DALLA L. 21 APRILE 2026, N. 75 )) 3 ((NUMERO ABROGATO DALLA L. 21 APRILE 2026, N. 75 )) 4 ((NUMERO ABROGATO DALLA L. 21 APRILE 2026, N. 75 )) 5 ((NUMERO ABROGATO DALLA L. 21 APRILE 2026, N. 75 )) 6 Esercizio della pesca in acque sottoposte alla competenza di un'organizzazione regionale per la pesca, in violazione delle misure di conservazione o gestione e senza avere la bandiera di uno degli Stati membri di detta organizzazione. (Articolo 7, comma 1, lettera e), del presente decreto, in combinato disposto con l' articolo 90, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009 , con l' articolo 42, paragrafo 1, lettera a) , e con l' articolo 3, paragrafo 1, lettera k), del regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008 ). 5 7 ((NUMERO ABROGATO DALLA L. 21 APRILE 2026, N. 75 )) 8 ((NUMERO ABROGATO DALLA L. 21 APRILE 2026, N. 75 )) 9 ((NUMERO ABROGATO DALLA L. 21 APRILE 2026, N. 75 )) 10 ((NUMERO ABROGATO DALLA L. 21 APRILE 2026, N. 75 )) 11 Pesca, detenzione, trasbordo, sbarco, trasporto e commercializzazione delle specie di cui sia vietata la cattura in qualunque stadio di crescita, in violazione della normativa in vigore. (Articolo 7, comma 1, lettera a), del presente decreto, in combinato disposto con l' articolo 90, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009 , con l' articolo 42, paragrafo 1, lettera a) , e con l' articolo 3, paragrafo 1, lettere d) ed i), del regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008 ). 7 12 ((NUMERO ABROGATO DALLA L. 21 APRILE 2026, N. 75 )) 13 ((NUMERO ABROGATO DALLA L. 21 APRILE 2026, N. 75 )) 14 ((NUMERO ABROGATO DALLA L. 21 APRILE 2026, N. 75 )) 15 ((NUMERO ABROGATO DALLA L. 21 APRILE 2026, N. 75 ))