Monitoring Gesetzessammlung

001G0125

IT - Decreti Legislativi

001G0125

Riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali del Corpo della Guardia di finanza, a norma dell'articolo 4 della legge 31 marzo 2000, n. 78. (DECRETO LEGISLATIVO 19 marzo 2001 n. 69)

Art. 1 - (Ambito di applicazione)

(Ambito di applicazione) 1. Il presente decreto disciplina, in attuazione della delega prevista dall' articolo 4, della legge 31 marzo 2000, n. 78 , i ruoli e le relative dotazioni organiche, il reclutamento e l'avanzamento degli ufficiali e reca disposizioni attinenti allo stato giuridico degli ufficiali in servizio permanente del Corpo della Guardia di finanza.
2. La successione gerarchica e la corrispondenza dei gradi degli ufficiali e' riportata nella tabella 6 allegata al presente decreto.
3. In attuazione dell' articolo 4, comma 2, lettera c), della legge 31 marzo 2000, n. 78 , il Comandante Generale ha rango gerarchico sovraordinato ai generali di corpo d'armata della Guardia di finanza con posizione funzionale connessa all'esercizio delle sue attribuzioni.
4. Il Generale di corpo d'armata in servizio permanente effettivo della Guardia di finanza piu' anziano in ruolo, ovvero il parigrado che lo segue in ordine di anzianita', se il primo ricopre la carica di Comandante generale, assume la carica di Comandante in Seconda. Il Comandante in Seconda:
a) e' gerarchicamente preminente rispetto agli altri generali di corpo d'armata del Corpo;
b) sulla base delle direttive e delle deleghe ricevute dal Comandante Generale, con il quale coopera, esercita attivita' di gestione nei settori del personale, delle operazioni e dell'area logistico amministrativa, svolgendo, altresi', attivita' propositiva e consultiva nei confronti del Comandante Generale ai fini delle determinazioni inerenti alle funzioni di indirizzo, coordinamento e controllo dell'attivita' dei comandi del Corpo.
b-bis) rimane in carica per un periodo pari ((a due anni)) , salvo che nel frattempo debba cessare dal servizio permanente effettivo per limiti di eta' o per altra causa prevista dalla legge. (6)
((4-bis. Su proposta del Comandante generale, il Ministro dell'economia e delle finanze ha facolta', per gravi motivi penali o disciplinari, di escludere il generale di corpo d'armata piu' anziano e preporre alla carica di Comandante in seconda quello che lo segue in ordine di anzianita'.)) --------------- AGGIORNAMENTO (6)
La L. 3 giugno 2010, n. 79 ha disposto (con l'art. 1, comma 4) che Le disposizioni del comma 4 dell'articolo 1 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69 , come modificato dal comma 3 dell'art. 1, acquistano efficacia dalla data di assunzione della carica del Comandante generale del Corpo della guardia di finanza, nominato secondo le procedure stabilite dal primo comma del citato articolo 4 della legge n. 189 del 1959 , come sostituito dal comma 1, lettera a), numero 1), del presente articolo.

Art. 2 - (Ruoli degli ufficiali)

(Ruoli degli ufficiali) 1. I ruoli, con carriera a sviluppo dirigenziale, nei quali sono iscritti gli ufficiali del servizio permanente del Corpo della Guardia di finanza sono i seguenti:
a) ruolo normale, nel cui ambito sono istituiti i seguenti comparti:
1) ordinario;
2) aeronavale;
3) speciale;)),
b)LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 29 MAGGIO 2017, N. 95 ,
c)LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 29 MAGGIO 2017, N. 95 ,
d) ruolo tecnico-logistico-amministrativo.
2. Il maestro direttore ed il maestro vice direttore della banda musicale della Guardia di finanza di cui al decreto legislativo 27 febbraio 1991, n. 79 , sono computati nell'organico del ruolo normale - comparto speciale.
3. Gli ufficiali dell'ausiliaria, gli ufficiali di complemento, gli ufficiali della riserva nonche' quelli della riserva di complemento sono rispettivamente iscritti in ruoli corrispondenti a quelli del servizio permanente.
(( 3-bis. A decorrere dalla data di transito prevista dall' articolo 36, comma 33, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95 , i militari della Guardia di finanza nominati sottotenenti di complemento ovvero della riserva di complemento, ai sensi della legge 20 marzo 1940, n. 234 e della legge 27 febbraio 1955, n. 84 , sono rispettivamente iscritti nel corrispondente ruolo del congedo relativo al ruolo normale - comparto speciale. ))

Art. 3

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 29 MAGGIO 2017, N. 95 ))

Art. 4

(( (Funzionamento dei ruoli).)) (( 1. Le consistenze organiche, i profili di carriera e le modalita' di avanzamento nei gradi dei ruoli normale e tecnico-logistico-amministrativo sono riportati nelle tabelle 1 e 4 allegate al presente decreto.
2. Gli aumenti o le diminuzioni degli organici rispetto a quelli previsti dalle tabelle allegate al presente decreto sono realizzati a decorrere dal 1° gennaio 2017, secondo le progressioni ivi indicate. )) CAPO II CAPO II RECLUTAMENTO DEGLI UFFICIALI

Art. 5 - (Disposizioni comuni)

(Disposizioni comuni) 1. Per conseguire la nomina ad ufficiale in servizio permanente effettivo del Corpo della (Guardia di finanza e' necessario possedere i seguenti requisiti:
a) essere cittadini italiani;
b) essere in possesso di diploma di istruzione secondaria di secondo grado ovvero di diploma di laurea;
c) essere riconosciuti in possesso della idoneita' psicofisica e attitudinale al servizio incondizionato quale ufficiale in servizio permanente;
c-bis) rientrare nei parametri fisici correlati alla composizione corporea, alla forza muscolare e alla massa metabolicamente attiva secondo le tabelle stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207 ;
c-ter) assenza di tatuaggi o di altre permanenti alterazioni volontarie dell'aspetto fisico, non conseguenti a interventi di natura comunque sanitaria, lesivi del decoro dell'uniforme o della dignita' della condizione dell'appartenente al Corpo della guardia di finanza di cui all' articolo 721 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 , secondo quanto stabilito dal bando di concorso;
d) essere in possesso dei diritti civili e politici;
e) non essere stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall'impiego presso una pubblica amministrazione, licenziati dal lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni a seguito di procedimento disciplinare, ovvero prosciolti, d'autorita' o d'ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze armate e di polizia, a eccezione dei proscioglimenti per inattitudine alla vita di bordo o al volo, qualora compatibili con il comparto, la specializzazione o la specialita' per cui si concorre;
f) essere in possesso dei requisiti di cui all' articolo 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53 . A tal fine, il Corpo della guardia di finanza accerta, d'ufficio, l'irreprensibilita' del comportamento del candidato in rapporto alle funzioni proprie del grado da rivestire.
Sono causa di esclusione dall'arruolamento anche l'esito positivo agli accertamenti diagnostici, ((...)) l'uso o la detenzione di sostanze stupefacenti o psicotrope a scopo non terapeutico, anche se saltuari, occasionali o risalenti;
g) non essere imputati, condannati, ovvero aver ottenuto l'applicazione della pena ai sensi dell' articolo 444 del codice di procedura penale per delitti non colposi, ne' essere o essere stati sottoposti a misure di prevenzione.
g-bis) non essere stati dimessi, per motivi disciplinari o per inattitudine alla vita militare, da accademie, scuole, istituti di formazione delle Forze armate e di polizia;
g-ter) per i militari in servizio permanente, non essere stati dichiarati non idonei all'avanzamento ovvero, se dichiarati non idonei all'avanzamento, aver successivamente conseguito un giudizio di idoneita' e che siano trascorsi almeno cinque anni dalla dichiarazione di non idoneita';
g-quater) non aver riportato, nell'ultimo biennio, sanzioni disciplinari piu' gravi della consegna;
g-quinquies) non essere sottoposti a un procedimento disciplinare di corpo da cui possa derivare l'irrogazione di una sanzione piu' grave della consegna, a un procedimento disciplinare di stato o a un procedimento disciplinare ai sensi dell'articolo 17 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale ;
g-sexies) non essere sospesi dall'impiego o in aspettativa;
g-septies) non trovarsi, alla data dell'effettivo incorporamento, in situazioni comunque incompatibili con l'acquisizione o la conservazione dello stato di ufficiale del Corpo della guardia di finanza.
2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono indicati i titoli di istruzione secondaria di secondo grado richiesti per l'ammissione all'Accademia, nonche' le lauree specialistiche o magistrali e gli altri titoli di studio validi per i concorsi per la nomina ad ufficiale in servizio permanente effettivo ed eventuali ulteriori requisiti.
2-bis. I requisiti richiesti devono essere posseduti, se non diversamente stabilito, alle date indicate nel bando di concorso.
3. Con determinazione del Comandante Generale della Guardia di finanza sono stabilite:
a) le tipologie e le modalita' di svolgimento dei concorsi e delle relative prove e fasi concorsuali, compreso l'ordine di successione delle stesse prevedendo, ove necessario, programmi e prove differenziati in relazione ai titoli di studio richiesti o ai posti per i quali si concorre;
b. la composizione delle commissioni esaminatrici, presiedute e formate da personale in servizio nella Guardia di finanza, con l'intervento, ove necessario, da uno o piu' esperti o docenti nelle materie o prove oggetto di valutazione, in servizio presso istituti pubblici o in quiescenza da non piu' di tre anni dalla data di nomina della commissione.
3.1. In aggiunta ai requisiti di cui al comma 1 e di cui all'articolo 2 , commi 2 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 12 ottobre 2004, n. 287 , per la partecipazione ai concorsi per la nomina a maestro direttore e vice direttore in servizio permanente della Banda musicale del Corpo della guardia di finanza, e' richiesto:
a) il possesso di un'eta' non inferiore ad anni 18 e non superiore ad anni 40. Per i concorrenti che siano gia' componenti della Banda musicale della Guardia di finanza si prescinde dal predetto limite di eta';
b) il non essere stati rinviati d'autorita' o espulsi da precedenti corsi di formazione per ufficiale del Corpo della guardia di finanza o giudicati non idonei a prestare servizio nel medesimo complesso bandistico.
3-bis. Per quanto non disciplinato dal presente decreto si osservano le norme concernenti i pubblici concorsi laddove compatibili con la specificita' del Corpo della guardia di finanza. A tal fine il bando di concorso tiene conto anche delle esigenze di funzionalita' del medesimo Corpo e di economicita' e snellezza dell'azione amministrativa.
4. Nei concorsi per la nomina ad ufficiale in servizio permanente effettivo, l'Amministrazione ha facolta' di colmare le vacanze organiche che si dovessero verificare entro la data di approvazione della graduatoria nel limite di un decimo dei posti messi a concorso.
Nel caso in cui alcuni dei posti messi a concorso risultino scoperti per rinuncia o decadenza entro trenta giorni dalla data di inizio dei corsi, possono essere autorizzate altrettante ammissioni ai corsi stessi secondo l'ordine di graduatoria. Qualora la durata del corso sia inferiore ad un anno, detta facolta' puo' essere esercitata entro un dodicesimo della durata del corso stesso. Decorsi i termini per le ulteriori ammissioni ai corsi a seguito di rinunce o decadenze, le graduatorie redatte al termine dei concorsi cessano di avere validita'. Le riserve di posti previste da leggi speciali in favore di particolari categorie di cittadini non possono complessivamente superare un terzo dei posti messi a concorso.
5. Per la partecipazione ai concorsi finalizzati al reclutamento degli ufficiali non si applicano gli aumenti dei limiti di eta' eventualmente previsti per l'ammissione ai pubblici impieghi.
6. Nel caso di ammissione all'Accademia o conseguimento della nomina ad ufficiale in servizio permanente effettivo per effetto delle disposizioni del presente decreto, al personale proveniente, senza soluzione di continuita', dagli ufficiali di complemento, dai ruoli ispettori, sovrintendenti, appuntati e finanzieri, qualora gli emolumenti fissi e continuativi in godimento siano superiori a quelli spettanti nella nuova posizione, e' attribuito un assegno personale pari alla relativa differenza, riassorbibile con i futuri incrementi stipendiali conseguenti a progressione di carriera o a disposizioni normative a carattere generale.

Art. 6 - (Ufficiali del ruolo normale)

(Ufficiali del ruolo normale) 1. Gli ufficiali del ruolo normale del Corpo della guardia di finanza sono tratti mediante concorso:
a) pubblico;
b) interno.(12)
2. Il numero dei posti da mettere a concorso ai sensi del comma 1 e' stabilito dal Comandante generale della guardia di finanza.
((3. Nell'ambito del concorso di cui al comma 1, lettera b), il Comandante generale della guardia di finanza puo' destinare fino al 25 per cento dei posti a favore degli appartenenti ai ruoli ispettori, sovrintendenti, appuntati e finanzieri del medesimo Corpo che, nell'ultimo quinquennio, esclusi i periodi di formazione, sono stati impiegati quali specializzati nei servizi navale e aereo e risultano in possesso dei seguenti requisiti:
a) aver conseguito una delle lauree specialistiche o magistrali previste dal decreto di cui all'articolo 5, comma 2;
b) essere in possesso di una delle specializzazioni dei predetti servizi navale o aereo;
c) aver riportato nell'ultimo biennio la qualifica finale non inferiore a «superiore alla media» o equivalente.)) -------------- AGGIORNAMENTO (12)
Il D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 95 ha disposto (con l'art. 36, comma 27) che "Il 50 per cento dei posti per il concorso di cui all' articolo 6, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69 , e' riservato:
a) fino al 31 dicembre 2021, ai marescialli capi, marescialli aiutanti e luogotenenti del Corpo della guardia di finanza, in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado;
b) dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2026, ai marescialli capi, marescialli aiutanti e luogotenenti del Corpo della guardia di finanza, in possesso di laurea triennale nelle materie indicate nel decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui all' articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69 ".

Art. 6-bis - (Accesso mediante concorso pubblico al ruolo normale - comparti ordinario e aeronavale degli ufficiali)

(Accesso mediante concorso pubblico al ruolo normale - comparti ordinario e aeronavale degli ufficiali) 1. Gli ufficiali del ruolo normale - comparti ordinario e aeronavale, selezionati mediante concorso pubblico, sono tratti con il grado di sottotenente da coloro che hanno completato, con esito favorevole, il secondo anno di corso dell'Accademia della Guardia di finanza.
2. L'eta' per la partecipazione al concorso per l'ammissione all'Accademia della Guardia di finanza non puo' essere inferiore a 17 anni e superiore a 22 anni alla data indicata nel bando di concorso.
Il termine massimo di 22 anni e' elevato a 28 anni per gli ufficiali di complemento e gli ufficiali in ferma prefissata con almeno 18 mesi di servizio, gli appartenenti ai ruoli ispettori, sovrintendenti, appuntati e finanzieri, i finanzieri ausiliari, gli allievi marescialli, gli allievi finanzieri anche ausiliari del Corpo della guardia di finanza.
3. Nel limite delle riserve di posti di cui all'articolo 5, comma 4, nei concorsi per l'ammissione all'Accademia di cui al presente articolo, la determinazione del Comandante generale della guardia di finanza di cui all'articolo 5, comma 3, puo' prevedere riserve di posti a favore dei diplomati presso le Scuole militari nella misura massima del 30 per cento dei posti disponibili.
4. Il ciclo formativo dell'ufficiale del ruolo normale in servizio permanente di cui al presente articolo e' a carattere universitario, per il conseguimento della laurea magistrale in discipline economico-giuridiche, ed e' articolato in:
a) un corso di Accademia, di durata biennale, da frequentare nella qualita' di allievo ufficiale;
b) un corso di Applicazione, di durata triennale, da frequentare per due anni nel grado di sottotenente e per un anno nel grado di tenente. (15)
5. I vincitori del concorso di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), sono ammessi alla frequenza del primo anno del corso di Accademia. La nomina a sottotenente avviene secondo l'ordine della graduatoria formata al termine del secondo anno del corso di Accademia. Al termine del corso di Applicazione e' determinata la nuova anzianita' relativa dei tenenti.
6. Sono rinviati dal corso di Accademia e dal corso di Applicazione i frequentatori che:
a) dichiarano, se allievi ufficiali, di rinunziare al corso;
b) dimostrano di non possedere il complesso delle qualita' e delle attitudini indispensabili per bene assolvere le funzioni del grado rivestito o a cui aspirano.
7. Nel caso di mancato superamento degli esami, quando non ricorrono le condizioni di cui al comma 6, e' consentito ripetere, nell'ambito dell'intero ciclo formativo, un solo anno del corso di Accademia o del corso di Applicazione. Il frequentatore che, per la seconda volta, non supera gli esami, e' rinviato dal corso. Coloro i quali risultano assenti all'ultima sessione di esami utile dell'anno di corso frequentato per cause documentate e indipendenti dalla propria volonta' o per effetto delle disposizioni di cui all' articolo 1494 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 o agli articoli 16 , 17 , 32 e 47 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 , sono ammessi a ripetere l'anno di corso senza essere considerati ripetenti. L'ufficiale allievo ammesso a ripetere il ((terzo anno)) del corso di Applicazione a seguito di mancato superamento degli esami e' immesso in servizio con la medesima anzianita' assoluta dei colleghi del corso con cui ha ultimato il ciclo formativo ed e' iscritto in ruolo secondo la graduatoria redatta al termine del quinquennio dello stesso corso.
8. Sono espulsi dal corso di Accademia e dal corso di Applicazione i frequentatori colpevoli di gravi infrazioni disciplinari.
9. Il frequentatore dei corsi di Accademia e di Applicazione di cui al comma 4, vincitore del concorso ((per i posti destinati al ruolo normale-comparto aeronavale)) , che perde in via definitiva l'idoneita' psicofisica al volo o alla navigazione, prosegue, a domanda e previo parere favorevole del Comandante generale della guardia di finanza, il ciclo formativo previsto dal presente articolo permanendo nel ruolo normale - comparto aeronavale.
10. La domanda di cui al comma 9 deve essere presentata entro 60 giorni dalla data del provvedimento che ha accertato, in via definitiva, la perdita dell'idoneita' psicofisica al volo o alla navigazione. In caso di mancata presentazione della domanda entro il termine indicato nel primo periodo, il frequentatore e' rinviato dal corso di Accademia ovvero dal corso di Applicazione a decorrere dal giorno successivo a quello di scadenza dello stesso termine.
11. Il rinvio o l'espulsione dal corso di Accademia o dal corso di Applicazione comporta il proscioglimento dalla ferma contratta e per l'ufficiale allievo il collocamento in congedo assoluto, fermo restando quanto previsto dal comma 13 per il personale gia' appartenente alla Guardia di finanza.
12. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell' articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , sono disciplinate le modalita' di svolgimento dei corsi di Accademia e di Applicazione, ivi comprese quelle di formazione delle graduatorie di cui al comma 5, nonche' le cause e le procedure di rinvio, ai sensi del comma 6, lettera b), e di espulsione ai sensi del comma 8. Le materie di studio e i relativi programmi sono stabiliti con determinazione del Comandante generale della guardia di finanza.
13. Gli allievi o gli ufficiali rinviati o espulsi non possono partecipare ai successivi concorsi di ammissione all'Accademia. Essi sono restituiti alla Forza armata per l'assolvimento di eventuali, residui obblighi di leva. Se all'atto dell'ammissione in Accademia erano gia' in servizio nella Guardia di finanza, essi riassumono la precedente posizione di stato, fatta salva l'adozione nei loro confronti degli ulteriori occorrenti provvedimenti. Il periodo di durata del corso e', in tal caso, computato per intero ai fini dell'anzianita' di servizio e di grado.
--------------- AGGIORNAMENTO (15)
Il D.L. 14 agosto 2020, n. 104 , convertito con modificazioni dalla L. 13 ottobre 2020, n. 126 , ha disposto (con l'art. 37, comma 5-quinquies) che la presente modifica ha effetto a decorrere dall'inizio dell'anno accademico 2021/2022.

Art. 6-ter - (Accesso mediante concorso interno al ruolo normale - comparto speciale degli ufficiali)

(Accesso mediante concorso interno al ruolo normale - comparto speciale degli ufficiali) 1. Al concorso di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b), possono partecipare gli appartenenti alla Guardia di finanza, in servizio permanente, dei ruoli ispettori, sovrintendenti, appuntati e finanzieri, in possesso di laurea specialistica o magistrale prevista dal decreto di cui all'articolo 5, comma 2, che:
a) abbiano almeno 30 anni di eta' e non abbiano superato il 45° anno alla data indicata nel bando di concorso;
b) abbiano riportato nell'ultimo biennio la qualifica finale non inferiore a «superiore alla media» o equivalente.
2. I vincitori del concorso di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b), sono ammessi alla frequenza di un corso presso l'Accademia della Guardia di finanza di durata non inferiore a un anno, al termine del quale sono nominati sottotenenti del ruolo normale - comparto speciale e iscritti in ruolo secondo l'ordine della graduatoria di fine corso, con decorrenza successiva alla conclusione del medesimo corso.
3. Ai frequentatori del corso di cui al comma 2 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 6-bis, commi 6, 7, 8 ((, 11)) e 13. Con il decreto di cui all'articolo 6-bis, comma 12, sono disciplinate le modalita' di svolgimento del corso, ivi comprese quelle di formazione della graduatoria, nonche' le cause e le procedure di rinvio ed espulsione dei frequentatori. Le materie di studio e i relativi programmi sono stabiliti con determinazione del Comandante generale della guardia di finanza.
4. Il frequentatore del corso di Accademia di cui al comma 2, vincitore del concorso ai sensi dell'articolo 6, comma 3, lettera b), che perde in via definitiva l'idoneita' psicofisica al volo o alla navigazione prosegue il corso di cui al comma 2 permanendo nel ruolo normale - comparto speciale.
5. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 5 OTTOBRE 2018, N. 126 .

Art. 7

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 29 MAGGIO 2017, N. 95 ))

Art. 8

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 29 MAGGIO 2017, N. 95 ))

Art. 9 - (Ufficiali del ruolo tecnico-logistico-amministrativo)

(Ufficiali del ruolo tecnico-logistico-amministrativo) 1. L'accesso al ruolo tecnico-logistico-amministrativo del Corpo della guardia di finanza avviene, con il grado di tenente, mediante concorso per titoli ed esami, al quale possono partecipare i cittadini in possesso di laurea specialistica o magistrale in discipline attinenti alla specialita' per la quale concorrono o anche di ulteriori titoli di studio specialistici o abilitativi, ((individuati dal bando di concorso tra quelli)) previsti dal decreto di cui all'articolo 5, comma 2, che non abbiano superato il ((32° anno)) di eta'. Per gli ispettori, i sovrintendenti, gli appuntati e i finanzieri del Corpo della guardia di finanza il limite massimo di eta' di cui al presente comma e' elevato a 45 anni.
2. I requisiti di cui al comma 1 devono essere posseduti, se non diversamente stabilito, alla data indicata nel bando di concorso. A parita' di merito costituisce titolo preferenziale l'aver prestato servizio senza demerito nel Corpo della guardia di finanza. I candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito del concorso di cui al comma 1 sono avviati alla frequenza di un corso della durata non inferiore a sei mesi e, previo conseguimento del giudizio di idoneita' alla visita medica di incorporamento e sottoscrizione della prescritta ferma di servizio di cui all'articolo 11, nominati tenenti a decorrere dalla data di inizio del corso di formazione e iscritti in ruolo nell'ordine della graduatoria stessa.
Gli effetti economici della nomina decorrono, in ogni caso, dalla data di effettivo incorporamento. Al termine del corso l'anzianita' relativa dei tenenti e' rideterminata in base al punteggio conseguito nella graduatoria di fine corso.
3. Agli ufficiali frequentatori del corso tecnico-logistico-amministrativo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 6-bis, commi 6, 7, 8 ((, 11)) e 13.
4. Con il regolamento di cui all'articolo 6-bis, comma 12, sono disciplinate, le modalita' di svolgimento del corso, ivi comprese quelle di formazione delle graduatorie, nonche' le cause e le procedure di rinvio e di espulsione dei frequentatori. Le materie di studio ed i relativi programmi sono stabiliti con determinazione del Comandante Generale della Guardia di finanza.
(( 4-bis. Gli ufficiali medici del ruolo tecnico-logistico-amministrativo accedono ai corsi di specializzazione unicamente ai sensi dell' articolo 35, comma 3, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 . Resta ferma la facolta' del Corpo della guardia di finanza di autorizzare, a domanda dell'interessato, la prosecuzione del corso di specializzazione avviato prima dell'assunzione in servizio presso il medesimo Corpo secondo le modalita' previste dall' articolo 40, comma 2, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 . ))

Art. 10 - (Alimentazione dei ruoli)

(Alimentazione dei ruoli)
1 Il numero dei posti da mettere annualmente a concorso per l'ammissione:
a) nel ruolo normale - comparti ordinario, aeronavale e speciale non puo' superare le vacanze esistenti nell'organico degli ufficiali inferiori ne' eccedere, comunque, ((per ciascun comparto,)) un undicesimo del predetto organico;
b) nel ruolo tecnico logistico amministrativo non puo' superare le vacanze esistenti nell'organico complessivo degli ufficiali inferiori e superiori di detto ruolo.

Art. 11 - (Obblighi da servizio)

(Obblighi da servizio) 1. Gli allievi ufficiali reclutati ai sensi dell'articolo 6-bis hanno l'obbligo di contrarre, all'atto dell'ammissione al corso, una ferma di tre anni. Ai fini della nomina a sottotenente hanno l'obbligo di contrarre una nuova ferma di dieci anni, che assorbe quella da espletare e decorre dalla stessa data di nomina. Tale obbligo di servizio costituisce presupposto per la nomina a ufficiale.
2. Gli allievi ufficiali reclutati ai sensi dell'articolo 6-ter hanno l'obbligo di contrarre una ferma di sette anni decorrente dall'inizio del corso di formazione ovvero, se posteriore, dalla data di effettiva ammissione al corso.
2-bis. Gli ufficiali allievi reclutati ai sensi dell'articolo 9 hanno l'obbligo di contrarre una ferma di sette anni decorrente dall'inizio del corso di formazione ovvero, se posteriore, dalla data di effettiva ammissione al corso. Tale obbligo di servizio costituisce presupposto per la nomina a ufficiale.
3. Per gli ufficiali di cui all' articolo 2161 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 , si applicano i periodi di ferma previsti dal medesimo articolo, che assorbono quella da espletare ai sensi del comma 1.
4. Gli ufficiali in servizio permanente ammessi a frequentare corsi di elevato livello tecnico professionale o destinati ad incarichi particolarmente qualificati all'estero della durata di almeno un anno sono vincolati ad una ferma di cinque anni che decorre dalla data
a. di conclusione dei corsi stessi o da quelli di cessazione, anche anticipata, dall'incarico all'estero;
b. del provvedimento di rinvio o espulsione dai corsi;
c. di presentazione della domanda di dimissione dal corso.
5. Il periodo di cui al comma 4, e' aggiuntivo rispetto alla ferma eventualmente in atto.
6. I corsi e gli incarichi di cui al comma 4 sono individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.(13)
6-bis. Ai fini del completamento dei periodi di ferma di cui al presente articolo e all' articolo 2161 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 , non concorrono i periodi di aspettativa, a eccezione di quelli di cui all' articolo 884, comma 2, lettere a) , b) , d) , e) e i) del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 , nonche' i periodi di frequenza dei corsi di dottorato di ricerca di cui all' articolo 2 della legge 13 agosto 1984, n. 476 e dei corsi per la formazione specialistica dei medici di cui all' articolo 40, comma 2, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 .
(( 6-ter. Gli ufficiali in servizio permanente effettivo che, per esigenze dell'amministrazione, previa domanda, sono ammessi a corsi di dottorato di ricerca universitari sono vincolati a rimanere in servizio per una durata pari a due volte e mezzo il numero di anni prescritto per il conseguimento del dottorato. Il vincolo della ferma decorre dalla data di ammissione ai corsi e la durata dello stesso e' aumentata dell'eventuale residuo periodo di precedente ferma contratta, ancora da espletare.
6-quater. Fermi restando i casi di proscioglimento dalla ferma normativamente previsti, gli obblighi di servizio contratti dagli allievi ufficiali, dagli ufficiali allievi e dagli ufficiali in applicazione del presente articolo e degli articoli 964 , 965 e 2161 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 vincolano i medesimi al servizio nell'ambito del Corpo della guardia di finanza. L'assunzione presso altre Pubbliche amministrazioni, che determina la cessazione del rapporto di impiego, puo' avvenire esclusivamente al termine del periodo di ferma contratto con il medesimo Corpo della guardia di finanza.)) --------------- AGGIORNAMENTO (13)
Il D.Lgs. 5 ottobre 2018, n. 126 ha disposto (con l'art. 9, comma 1, lettera e)) che "le parole: «Ministero delle finanze» sono sostituite dalle seguenti: «Ministro dell'economia e delle finanze»".

Art. 11-bis

(( (Impiego degli ufficiali del ruolo normale - comparto aeronavale e del ruolo tecnico-logistico-amministrativo). )) (( 1. Gli ufficiali del ruolo normale - comparto aeronavale sono impiegati nei servizi aereo e navale della Guardia di finanza. In caso di perdita della specializzazione o per motivi di servizio possono essere impiegati in compiti addestrativi, operativi o logistici attinenti a tali servizi.
2. Gli ufficiali del ruolo tecnico-logistico-amministrativo sono impiegati in incarichi propri del comparto e della specialita' di appartenenza. Per motivi di servizio possono essere impiegati in compiti addestrativi e operativi attinenti alla specialita' di appartenenza. )) CAPO III TITOLO II AVANZAMENTO DEGLI UFFICIALI DEL CORPO DELLA GUARDIA DI FINANZA CAPO I AVANZAMENTO Sezione 1 Norme fondamentali

Art. 12 - (Requisiti per l'avanzamento)

(Requisiti per l'avanzamento) 1. Per l'avanzamento al grado superiore l'ufficiale deve possedere i requisiti fisici, morali, di carattere, intellettuali, di cultura, professionali, necessari per bene adempiere le funzioni del nuovo grado. Aver disimpegnato bene le funzioni del proprio grado e' condizione indispensabile, ma non sufficiente, per l'avanzamento al grado superiore.
2. Per l'avanzamento ai vari gradi di generale a requisiti di cui al comma 1, devono essere posseduti in modo eminente, in relazione alle funzioni di alto comando o di alta direzione da esercitare nel nuovo grado.

Art. 13 - (Modalita' di avanzamento)

(Modalita' di avanzamento) 1. L'avanzamento degli ufficiali ha luogo
a) ad anzianita'; b) a scelta; c) per meriti eccezionali.
2 L'avanzamento ad anzianita' si effettua promuovendo gli ufficiali nell'ordine di iscrizione nel rispettivo ruolo.
3. L'avanzamento a scelta si effettua promuovendo gli ufficiali nell'ordine risultante dalla graduatoria di merito o nell'ordine di iscrizione in ruolo secondo le disposizioni del presente decreto.
4. L'avanzamento per meriti eccezionali si effettua promuovendo l'ufficiale con precedenza sui parigrado idonei all'avanzamento ad anzianita' o a scelta.
((4-bis. L'avanzamento e' il complesso delle procedure autoritative e delle operazioni tecnico-amministrative, disciplinate dal presente decreto legislativo, necessarie per la progressione di carriera del personale militare. In materia di avanzamento, gli obblighi di partecipazione procedimentale e di motivazione sono assolti secondo le modalita' previste dal presente decreto legislativo.)) CAPO IV SEZIONE II AUTORITA' COMPETENTI AD ESPRIMERE GIUDIZI SULL'AVANZAMENTO E PROCEDIMENTO DI VALUTAZIONE

Art. 14 - (Commissioni di avanzamento. Generalita)

(Commissioni di avanzamento. Generalita) 1. Esprimono giudizi sull'avanzamento ad anzianita' ed a scelta:
a) la Commissione superiore di avanzamento nei riguardi degli ufficiali di grado pari o superiore a tenente colonnello.
b) la Commissione ordinaria di avanzamento nei riguardi degli ufficiali aventi grado da sottotenente a maggiore.
2. I componenti delle commissioni di avanzamento devono appartenere ai ruoli del servizio permanente effettivo e non essere a disposizione di altre amministrazioni per incarichi non previsti dalle norme di ordinamento, e che implichino la dipendenza, anche funzionale, da altre amministrazioni o enti dello Stato. (7)
(( 3. Non possono far parte delle commissioni di avanzamento gli ufficiali che:
a) ricoprono la carica di Ministro o di Sottosegretario di Stato o di Capo di Gabinetto o di Vice Capo di Gabinetto presso qualsiasi amministrazione;
b) sono stati rinviati a giudizio o ammessi ai riti alternativi per delitto non colposo;
c) sono sottoposti a procedimento disciplinare da cui possa derivare una sanzione di stato ovvero, nel grado rivestito, sono stati puniti con una sanzione disciplinare di stato. )) 4. Non possono far parte delle commissioni di cui al comma 1, gli ufficiali impiegati presso:
a) i servizi per le informazioni e la sicurezza dello Stato, di cui alla (( legge 3 agosto 2007, n. 124 )) ;
b) gli enti, comandi o unita' internazionali, che hanno sedi di servizio fuori dal territorio nazionale;
c) ((LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 29 MAGGIO 2017, N. 95 )) .
------------- AGGIORNAMENTO (7)
Il D.L. 12 luglio 2011, n. 107 , convertito con modificazioni dalla L. 2 agosto 2011, n. 130 , ha disposto (con l'art. 6, comma 4-bis) che "Al fine di garantire la piena funzionalita' del Corpo della guardia di finanza, anche in relazione alle esigenze connesse alle missioni internazionali, l' articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69 , si interpreta nel senso che i componenti delle commissioni di avanzamento devono appartenere ai ruoli del servizio permanente effettivo, salvo che ricoprano cariche per le quali e' prevista la partecipazione a tali commissioni".

Art. 15 - (Norme procedurali)

(Norme procedurali) 1. Le commissioni di avanzamento sono convocate, ai sensi dell'articolo 14, dal Comandante Generale della Guardia di finanza con propria determinazione ((e, per l'espletamento delle proprie attivita', possono avvalersi della competente articolazione tecnica del Comando Generale)) .
2. I componenti delle commissioni si pronunciano con votazione palese in ordine inverso di grado e di anzianita'. Il Presidente si pronuncia per ultimo.
3. Le commissioni sono validamente costituite con la presenza di almeno due terzi dei componenti con diritto al voto.
4. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. In caso di parita' prevale il voto del Presidente.

Art. 16 - (Commissione superiore di avanzamento)

(Commissione superiore di avanzamento) 1. La Commissione superiore di avanzamento e' composta dal Comandante Generale e dai generali di corpo d'armata della Guardia di finanza.
2. Assume la presidenza della Commissione il Comandante Generale della Guardia di finanza o, in caso di assenza o di impedimento, il Generale di Corpo d'Armata piu' anziano in grado e, a parita' di anzianita' di grado, il piu' anziano in ruolo tra i presenti.

Art. 17 - (Commissione ordinaria di avanzamento)

(Commissione ordinaria di avanzamento) 1. La Commissione ordinaria da avanzamento e composta:
a) dal Comandante in Seconda, che la presiede.
b) dai sette generali di divisione piu' anziani in ruolo in comando nel Corpo.
(( c) dal colonnello piu' anziano in ruolo, in comando, del comparto ordinario, aeronavale o speciale del ruolo normale, quando si tratta di valutare ufficiali appartenenti ai rispettivi comparti, purche' non sono gia' stati valutati per sei volte ai fini dell'avanzamento al grado di generale di brigata; )) d) dal colonnello piu' anziano in ruolo del ruolo tecnico logistico amministrativo qualora si tratti di valutare ufficiali appartenenti al predetto ruolo.
2. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, assume la presidenza l'ufficiale piu' elevato in grado e, a parita' di grado, al piu' anziano in ruolo.
CAPO V SEZIONE III VALUTAZIONE PER L'AVANZAMENTO

Art. 18 - (Aliquote di ruolo ed impedimenti alla valutazione)

(Aliquote di ruolo ed impedimenti alla valutazione) 1. L'ufficiale, per essere valutato per l'avanzamento ad anzianita' o a scelta, deve, trovarsi compreso in apposite aliquote di ruolo, salvo che il presente decreto non disponga altrimenti.
2. Non puo' essere valutato per l'avanzamento l'ufficiale che ricopra la carica di Ministro o di Sottosegretario di Stato.
3. ((Non puo' essere inserito nell'aliquota di avanzamento l'ufficiale:
a) nei cui confronti sia stata emessa, per delitto non colposo, sentenza di condanna in primo grado ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta o decreto penale di condanna esecutivo, anche qualora la pena sia condizionalmente sospesa;
b) sottoposto a procedimento disciplinare da cui possa derivare una sanzione di stato;
c) sospeso dall'impiego o dalle funzioni del grado;
d) in aspettativa per qualsiasi motivo per una durata non inferiore a sessanta giorni)) 4. L'ufficiale condannato con sentenza definitiva ad una pena non inferiore a due anni per delitto non colposo compiuto mediante comportamenti contrari ai doveri di fedelta' alle istituzioni ovvero lesivi del prestigio dell'Amministrazione o dell'onere militare e' escluso da ogni procedura di avanzamento.
5. La valutazione dell'ufficiale che, inserito nell'aliquota di valutazione, si trovi in una delle condizioni di cui al comma 3 e' sospesa. Quando eccezionalmente le autorita' competenti ritengano di non poter addivenire alla pronuncia del giudizio sull'avanzamento, sospendono il giudizio indicandone i motivi. All'ufficiale e' data comunicazione della sospensione della valutazione e dei motivi che l'hanno determinata.

Art. 19 - (Elementi di giudizio. Documentazione caratteristica e matricolare. Pareri facoltativi ed obbligatori)

(Elementi di giudizio. Documentazione caratteristica e matricolare.
Pareri facoltativi ed obbligatori) 1. La Commissione superiore e la Commissione ordinaria esprimono giudizi sull'avanzamento sulla base degli elementi risultanti dalla documentazione caratteristica e matricolare dell'ufficiale, tenendo conto della presenza dei particolari requisiti previsti dall'articolo 12.
2. Il superamento del ((corso superiore di polizia economico-finanziaria)) , istituito con la legge 3 maggio 1971, n. 320 , e successive modificazioni e integrazioni, costituisce titolo per l'avanzamento in carriera con preferenza rispetto ad altri corsi o titoli acquisiti.
(( 2-bis. Per gli ufficiali del ruolo tecnico logistico amministrativo, l'aver ricoperto incarichi in piu' sedi di servizio costituisce titolo nell'avanzamento a scelta al grado di colonnello. )) 3. Le commissioni di avanzamento hanno facolta' di interpellare qualunque superiore di grado in servizio, che abbia o abbia avuto alle dipendenze l'ufficiale.

Art. 20 - (Procedura di valutazione degli avanzamenti ad anzianita)

(Procedura di valutazione degli avanzamenti ad anzianita) 1. Il giudizio di avanzamento ad anzianita' si esprime dichiarando se l'ufficiale sottoposto a valutazione sia idoneo o non idoneo all'avanzamento. E' giudicato idoneo dalla commissione di avanzamento l'ufficiale che riporti un numero di voti favorevoli superiore alla meta' dei votanti.
2. Gli ufficiali che hanno riportato giudizio di idoneita' e gli ufficiali che hanno riportato giudizio di non idoneita' sono iscritti dalla commissione di avanzamento in due distinti elenchi, in ordine di ruolo.
(( 2-bis. Gli ufficiali delle categorie del congedo, di qualsiasi ruolo, dichiarati non idonei all'avanzamento non sono piu' valutati e non possono piu' essere trattenuti o richiamati in servizio, a nessun titolo. Ove gia' trattenuti o richiamati, a qualunque titolo, cessano dal trattenimento o dal richiamo in servizio entro 30 giorni dalla data di notifica del provvedimento di non idoneita'. ))

Art. 21 - (Procedura di valutazione degli avanzamenti a scelta)

(Procedura di valutazione degli avanzamenti a scelta) 1. Il giudizio di avanzamento a scelta si articola in due fasi. La prima fase e' diretta ad accertate se ciascun ufficiale sottoposto a valutazione sia idoneo o non idoneo all'adempimento delle funzioni del grado superiore. E' giudicato idoneo dalla commissione l'ufficiale che riporta un numero di voti favorevoli superiore ai due terzi dei votanti. Gli ufficiali che hanno riportato giudizio di idoneita' e gli ufficiali che hanno riportato giudizio di non idoneita' sono iscritti dalla commissione in due distinti elenchi, in ordine di ruolo.
2. La seconda fase e' diretta ad attribuire a ciascuno degli ufficiali giudicati idonei un punto di merito da uno a trenta. La commissione, in base al punto attribuito, compila una graduatoria di merito di detti ufficiali, dando, a parita' di punti, precedenza al piu' anziano in ruolo.
3. Il punto di merito di cui al comma 2, e' attribuito dalla commissione con l'osservanza delle norme che seguono.
4. Quando il giudizio riguarda ufficiali fino al grado di colonnello compreso, ogni componente della commissione assegna all'ufficiale un punto da uno a trenta per ciascun complesso di elementi di cui alle seguenti lettere.
a) qualita' morali, di carattere e fisiche,
b) benemerenze di guerra e comportamento in guerra e qualita' professionali dimostrate durante la carriera, specialmente nel grado rivestito, con particolare riguardo all'esercizio del comando o delle attribuzioni specifiche, al servizio prestato presso reparti o in imbarco,
c) doti intellettuali e di cultura, con particolare riguardo ai risultati di corsi, esami ed esperimenti,
d) attitudine ad assumere incarichi nel grado superiore, con specifico riferimento ai settori di impiego di particolare interesse dell'Amministrazione.
5. Le somme dei punti assegnanti per ciascun complesso di elementi di cui alle lettere a), b), c) e d), del comma 4, sono divise per il numero dei votanti, e i relativi quozienti, calcolati al centesimo, sono sommati tra di loro. Il totale cosi' ottenuto e' quindi diviso per quattro, calcolando il quoziente, al centesimo. Detto quoziente costituisce il punto di merito attribuito all'ufficiale dalla commissione.
6. Quando il giudizio riguardi ufficiali generali, ogni componente della commissione assegna all'ufficiale un punto da uno a trenta in relazione agli elementi indicati nelle lettere a), b), c) e d), del comma 4, considerati nel loro insieme. La somma dei punti cosi' assegnati e' divisa per il numero dei votanti, calcolando il quoziente al centesimo. Detto quoziente costituisce il punto di merito attribuito all'ufficiale dalla commissione.
7. L'attribuzione dei punteggi rappresenta la sintesi del giudizio di merito espresso dalle commissione di avanzamento nei confronti degli ufficiali idonei.
7-bis. Nelle procedure di avanzamento a scelta, gli ufficiali del ruolo normale:
a) dei comparti ordinario e aeronavale, sono iscritti in distinte graduatorie di merito fino alla valutazione per l'avanzamento al grado di generale di divisione;
b) del comparto speciale:
1) sono iscritti in distinte graduatorie di merito per l'avanzamento ai gradi di maggiore, tenente colonnello e colonnello della ((prima aliquota - 2^ e 3^ valutazione)) ;
2) sono valutati unitamente ai parigrado del comparto ordinario per l'avanzamento ai gradi di colonnello, prima ((aliquota - 1^ valutazione, seconda)) e terza aliquota, e generale di brigata nonche' iscritti nelle medesime graduatorie di merito. Le eventuali promozioni sono computate in quelle stabilite dalla tabella 1 per gli ufficiali del comparto ordinario.
7-ter. Al generale di brigata del ruolo normale - comparto aeronavale iscritto al primo posto della graduatoria di merito per l'avanzamento al grado superiore e' attribuita la promozione al grado di generale di divisione qualora si constati che non ((risultino iscritti in ruolo, con il grado di generale di divisione, altri due ufficiali)) dello stesso comparto. (12) ((14)) 7-quater. I tenenti colonnelli «a disposizione» del ruolo normale, ai fini della valutazione per la promozione di cui all' articolo 1099 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 , qualora giudicati idonei, sono iscritti in un'unica graduatoria di merito.
(( 7-quinquies. Nelle procedure di avanzamento a scelta, gli ufficiali del ruolo tecnico-logistico-amministrativo sono iscritti in distinte graduatorie di merito in relazione:
a) alla specialita', fino al grado di colonnello;
b) al comparto, per il grado di generale di brigata. )) 8. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con regolamento da emanare ai sensi dell' articolo 17, comma 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , stabilisce le modalita' e i criteri applicativi delle norme di cui al presente articolo.
--------------- AGGIORNAMENTO (12)
Il D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 95 ha disposto (con l'art. 36, comma 40) che "La promozione di cui all' articolo 21, comma 7-ter, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69 , e' attribuita a partire dall'anno 2025". --------------- AGGIORNAMENTO (14)
Il D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 95 , come modificato dal D.Lgs. 27 dicembre 2019, n. 172 , ha disposto (con l'art. 36, comma 40) che "La promozione di cui all' articolo 21, comma 7-ter, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69 , e' attribuita a partire dall'anno 2024". CAPO VI SEZIONE IV QUADRI DI AVANZAMENTO E PROMOZIONI

Art. 22

(( (Approvazione degli atti delle Commissioni di avanzamento) )) 1. Il Ministro dell'economia e delle finanze approva gli elenchi e le graduatorie di merito per l'avanzamento a scelta ai gradi di colonnello e generale.
2. Il Comandante Generale approva gli elenchi e le graduatorie di merito per i gradi da tenente a tenente colonnello.
3. Gli ufficiali compresi negli elenchi degli idonei e nelle graduatorie di merito approvati, sono idonei all'avanzamento. Gli ufficiali compresi negli elenchi dei non idonei, approvati, sono non idonei all'avanzamento.
4. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 27 DICEMBRE 2019, N. 172 )) .
5. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 27 DICEMBRE 2019, N. 172 )) .
6. Agli ufficiali valutati per l'avanzamento e' data comunicazione dell'esito dell'avanzamento.

Art. 23 - (Promozioni)

(Promozioni) 1. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 27 DICEMBRE 2019, N. 172 )) .
2. ((Qualora per un determinato grado siano previste, nello stesso anno, promozioni a scelta e ad anzianita', le stesse sono disposte dando la precedenza agli ufficiali da promuovere a scelta.)) 3. I tenenti colonnelli sono ((promossi)) a partire dalla prima delle aliquote di cui all'articolo 28, comma 3, e, nell'ambio di ciascuna aliquota, secondo le modalita' di cui all'articolo (( 30, comma 2-bis, lettera a) )) .
4. La promozione e' disposta con decreto del Presidente della Repubblica per gli ufficiali di grado non inferiore a generale di brigata e, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, per i generali di corpo d'armata. Per i rimanenti gradi si provvede con determinazione del Comandante Generale.
5. La morte dell'ufficiale o la permanente inidoneita' fisica derivante da ferite, lesioni o malattie riportate in servizio o per causa di servizio, non impedisce la promozione quando l'ufficiale avrebbe potuto conseguirla con anzianita' anteriore alla data del decesso o del sopravvenire della non idoneita'.

Art. 24

(( (Annullamento della valutazione) ))
(( 1. La valutazione degli ufficiali collocati nella graduatoria di merito in posizione utile per la promozione a scelta ovvero giudicati idonei per la promozione ad anzianita' che vengano a trovarsi in una delle condizioni indicate nel comma 3 dell'articolo 18 e' annullata. 2. Il Comandante generale ha facolta' ((annullare la valutazione degli ufficiali di cui al comma 1)) nei cui riguardi siano intervenuti fatti di notevole gravita'.
3. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 27 DICEMBRE 2019, N. 172 )) .
4. All'ufficiale e' data comunicazione ((dell'annullamento della valutazione)) e dei motivi che l'hanno determinata.
5. Il provvedimento ((...)) di annullamento della valutazione di cui al comma 1 ((...)) e' disposto con determinazione dal Comandante Generale della Guardia di finanza.

Art. 25

(( (Perdita dei requisiti per la promozione) )) 1. L'autorita' che ritiene che un dipendente ufficiale ((, valutato per l'avanzamento al grado superiore,)) abbia perduto uno dei requisiti previsti dal presente ((decreto per la promozione)) deve inoltrare, nei riguardi dell'ufficiale stesso, proposta di ((annullamento della valutazione)) .
2. Sulla proposta, corredata dei pareri delle autorita' gerarchiche, decide il ((Comandante generale)) , sentita la Commissione superiore di avanzamento, se si tratti di ufficiale di grado non inferiore a tenente colonnello, ovvero la Commissione ordinaria di avanzamento, se si tratti di ufficiale di altro grado.
3. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 27 DICEMBRE 2019, N. 172 )) .
4. L'ufficiale ((di cui al comma 1 nei cui confronti e' annullata la valutazione)) e' non idoneo all' avanzamento.
5. All'ufficiale e' data comunicazione dell' ((annullamento della valutazione)) e dei motivi che l'hanno ((determinato)) .

Art. 26

(Promozioni non annuali. Promozioni a seguito di cause di esclusione)
1. Per i gradi del ruolo tecnico-logistico-amministrativo nei quali le promozioni a scelta non si effettuano tutti gli anni, il Ministro dell'economia e delle finanze o il Comandante Generale della Guardia di finanza, per gli anni in cui non sono previste promozioni, approvano egualmente la graduatoria. Sono conferite le promozioni solo se nel corso dell'anno si verificano una o piu' vacanze nei gradi rispettivamente superiori e, in tal caso, il nuovo ciclo di promozioni decorre da tale anno. ((Le promozioni di cui al presente comma sono conferite con decorrenza dalla data in cui si verificano le vacanze)) .
2. Qualora nei confronti di un ufficiale sia annullata la valutazione a scelta per una delle cause stabilite dalla legge, acquisisce titolo alla promozione il parigrado collocato nella graduatoria di merito dopo l'ultimo degli ufficiali gia' in posizione utile per l'avanzamento al grado superiore.
CAPO VII CAPO II AVANZAMENTO DEGLI UFFICIALI IN SERVIZIO PERMANENTE EFFETTIVO

Art. 27 - (Requisiti per la valutazione)

(Requisiti per la valutazione) 1. L'ufficiale in servizio permanente effettivo, per essere valutato per l'avanzamento, deve, in relazione al ruolo di appartenenza:
a) aver maturato gli anni di permanenza minima indicati per ciascun grado e aver compiuto i periodi minimi di comando ((...)) previsti dalle tabelle ((1)) e 4, allegate al presente decreto;
b) essere in possesso dei titoli e aver superato gli esami e i corsi eventualmente stabiliti con determinazione del Comandante Generale.
2. Ai fini della valutazione per l' avanzamento, i periodi di comando di attribuzioni specifiche, di servizio e di imbarco, indicati nelle tabelle di cui al comma 1 per il grado rivestito, possono essere svolti, un tutto o parte, nel grado immediatamente inferiore, se previsto nelle medesime tabelle. Tali periodi devono essere svolti presso comandi, unita', reparti ed enti organicamente previsti, anche in ambito internazionale.
3. Il periodo di comando prescritto ai fini dell' avanzamento deve essere compiuto nell'esercizio di funzione che comportino attribuzioni, oltre che disciplinari, di carattere operativo, addestrativo e di impiego del personale.
4. Il periodo di attribuzione specifiche prescritto ai fini dell' avanzamento deve essere compiuto nell'esercizio di funzioni proprie del ruolo di appartenenza.
5. I periodi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio e di imbarco possono essere compiuti anche in incarichi equipollenti a quelli indicati nelle tabelle stesse, individuati con determinazione del Comandante Generale.
6. Ai fini della determinazione delle anzianita' minime di grado richieste per l'inclusione nelle aliquote di valutazione di cui all'articolo 28, si computa sia l'anno solare di conferimento del grado rivestito, sia quello di inserimento nelle aliquote di valutazione per l' avanzamento al grado superiore.

Art. 28 - (Formazione delle aliquote e valutazione)

(Formazione delle aliquote e valutazione) 1. Il 30 settembre di ogni anno, il Comandante Generale della Guardia di finanza, con propria determinazione, indica gli ufficiali da valutare per ((l'avanzamento al grado superiore)) per l'anno successivo. In tali determinazioni sono inclusi:
a) gli ufficiali non ancora valutati che, alla data suddetta, abbiano raggiunto tutte le condizioni prescritte dall'articolo 27,
b) gli ufficiali gia giudicati idonei e ((e non promossi)) , salvo quanto previsto al comma 3, e purche' non abbiano gia subito almeno sei valutazioni ove si tratti di avanzamento ai gradi di generale del ruolo normale. Nel computo delle sei valutazioni si tiene conto anche di quelle effettuate prima dell'entrata in vigore del presente decreto.
c) gli ufficiali ((nei cui confronti e' stata sospesa la valutazione nell'anno precedente o da)) rivalutare perche' sono venute a cessare le cause che ne avevano determinato ((l'annullamento della valutazione)) e, nel caso abbiano subito detrazioni di anzianita' ai sensi della legge sullo stato degli ufficiali, sempre che risultino piu' anziani di un pari grado gia' valutato. Sono compresi, altresi', gli ufficiali trovatisi nelle condizioni di cui all'articolo 18, comma 2;
c-bis) nell'anno in cui e' previsto il conferimento della promozione al grado superiore, i colonnelli del comparto aeronavale ((;)) (( c-ter) gli ufficiali nei cui confronti e' cessata la causa impeditiva che ne aveva determinato l'esclusione da aliquote per precedenti annualita'. )) 2. Per gli avanzamenti ad anzianita', alla data del 30 settembre, sono inseriti nelle aliquote di valutazione gli ufficiali che nel corso dell'anno successivo maturano il requisito della permanenza minima nel grado richiesto per la promozione di cui alla colonna 5 della tabella 1 e alla colonna 12 della tabella 4 allegate al presente decreto. Resta fermo che alla suddetta data l'ufficiale deve aver maturato le altre condizioni di cui all'articolo 27.
3. I tenenti colonnelli del ruolo normale da valutare per l' avanzamento sono inclusi in tre distinte aliquote formate sulla base delle anzianita' di grado indicate nella tabella 1 allegata al presente decreto. Il periodo di servizio svolto dopo l'ultima valutazione nella seconda aliquota ((assume particolare rilevanza)) ai fini della valutazione dei tenenti colonnelli inclusi nella terza aliquota. (12) (13)
(( 3-bis. I generali di brigata del ruolo normale - comparto ordinario, gia' valutati almeno quattro volte per l'avanzamento al grado superiore e iscritti in occasione dell'ultima valutazione nell'ultimo terzo della relativa graduatoria di merito, possono optare irrevocabilmente per l'esclusione dalle aliquote di valutazione formate per gli anni successivi.
3-ter. I colonnelli del ruolo normale - comparto ordinario, gia' valutati almeno quattro volte per l'avanzamento al grado superiore e iscritti in occasione dell'ultima valutazione nella seconda meta' della relativa graduatoria di merito, possono optare irrevocabilmente per l'esclusione dalle aliquote di valutazione formate per gli anni successivi.
3-quater. I tenenti colonnelli del ruolo normale - comparto ordinario che, in occasione della 3^ valutazione nella terza aliquota, sono iscritti nella seconda meta' della graduatoria di merito non sono ulteriormente valutati nel servizio permanente effettivo. )) 4. COMMA SOPPRESSO DAL D.LGS. 29 MAGGIO 2017, N. 95 .
5. ((Gli ufficiali giudicati non idonei all'avanzamento)) sono inseriti nell'aliquota dei parigrado da valutare per ((l'avanzamento)) per l'anno successivo ((. Gli ufficiali giudicati idonei e utilmente posizionati nella relativa graduatoria di merito, in caso di valutazione a scelta,)) sono promossi con anzianita' riferita all'anno per il quale sono stati valutati l'ultima volta.
6. ((Gli ufficiali giudicati per la seconda volta non idonei all'avanzamento)) sono ulteriormente valutati nel quarto anno successivo ad ogni giudizio negativo e, se giudicati idonei e ((utilmente posizionati nella relativa graduatoria di merito, in caso di valutazione a scelta, sono)) promossi con anzianita' riferita all'anno per il quale sono stati valutati l'ultima volta.
7. La non idoneita' all'avanzamento nel servizio permanente non impedisce l'avanzamento dell'ufficiale nella posizione di congedo.
8. Il Comandante Generale con propria determinazione indica gli ufficiali che non possono essere valutati per l'avanzamento per non aver raggiunto le condizioni prescritte dall'articolo 27, comma 1.
Essi sono poi inclusi nella prima determinazione annuale dell'aliquota successiva alla data del raggiungimento delle predette condizioni.
-------------- AGGIORNAMENTO (12)
Il D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 95 ha disposto (con l'art. 36, comma 41) che "Fino all'anno 2027, ai tenenti colonnelli del ruolo normale - comparto aeronavale non si applica l' articolo 28, comma 3, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69 . I predetti ufficiali sono valutati annualmente e iscritti in un'unica graduatoria di merito.
Dall'anno 2018 e fino all'anno 2027, le promozioni sono conferite ai predetti ufficiali secondo un ciclo di due anni: una promozione nel primo anno, 2 promozioni nel secondo".
Ha inoltre disposto (con l'art. 36, comma 42) che "Ai tenenti colonnelli del ruolo normale - comparto speciale, l' articolo 28, comma 3, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69 si applica a partire dall'anno di inclusione in aliquota per la terza valutazione dei tenenti colonnelli reclutati ai sensi dello stesso decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69 , come modificato dal presente decreto. Fino all'anno precedente, i predetti ufficiali sono valutati e iscritti in un'unica graduatoria di merito e il numero delle promozioni e' stabilito annualmente dal Comandante generale della Guardia di finanza in relazione alla composizione dell'aliquota di valutazione e all'esigenza di mantenimento di adeguati e paritari tassi di avanzamento". -------------- AGGIORNAMENTO (13)
Il D.Lgs 29 maggio 2017, n. 95 , come modificato dal D.Lgs. 5 ottobre 2018, n. 126 , ha disposto (con l'art. 36, comma 42) che "Ai tenenti colonnelli del ruolo normale - comparto speciale, l' articolo 28, comma 3, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69 si applica a partire dall'anno di inclusione in aliquota per la quarta valutazione dei tenenti colonnelli reclutati ai sensi dello stesso decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69 , come modificato dal presente decreto. Fino all'anno precedente, i predetti ufficiali sono valutati e iscritti in un'unica graduatoria di merito e il numero delle promozioni e' stabilito annualmente dal Comandante generale della Guardia di finanza in relazione alla composizione dell'aliquota di valutazione e all'esigenza di mantenimento di adeguati e paritari tassi di avanzamento".

Art. 29 - (Vacanze organiche)

(Vacanze organiche) 1. Determinano vacanze organiche
a) le promozioni; b) le cessazioni dal servizio permanente; c) i trasferimenti in altro ruolo; d) i collocamenti in soprannumero agli organici disposti per legge; e) i decessi.
2. Le vacanze decorrono dalla data in cui si verificano le cause che le hanno determinate nei casi di cui alle lettere a), b), c), e d), del comma 1, e per la lettera e), del medesimo comma, dal giorno successivo a quello del decesso.
3. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 27 DICEMBRE 2019, N. 172 )) .
4. Al riassorbimento delle posizioni degli ufficiali che cessano dal soprannumero si procede al verificarsi della prima vacanza successiva all'attribuzione delle promozioni tabellari e, comunque, entro l'anno successivo a quello della cessazione della posizione di soprannumero.

Art. 29-bis - (Ufficiali in soprannumero agli organici)

(Ufficiali in soprannumero agli organici) 1. Fermi restando i collocamenti in soprannumero agli organici previsti da altre fonti normative, possono essere altresi' collocati in soprannumero agli organici, nel numero massimo di ((venticinque unita')) e, comunque, nel limite di spesa annuale di ((790.000 euro)) , gli ufficiali del Corpo della guardia di finanza da distaccare presso le Forze armate e le altre Forze di polizia ovvero da impiegare per esigenze delle altre amministrazioni dello Stato.
2. Le posizioni soprannumerarie di cui al comma 1 sono disposte con determinazione del Comandante generale della guardia di finanza.

Art. 30 - (Promozioni annuali)

(Promozioni annuali) 1. Nei gradi in cui l'avanzamento ha luogo a scelta, il numero delle promozioni fisse annuali e' stabilito per ciascun grado nelle tabelle 1 e 4 allegate al presente decreto. ((A partire dall'aliquota di valutazione per il 2020, la decorrenza delle promozioni a scelta e' fissata al 1º gennaio dell'anno cui si riferisce l'aliquota di valutazione.)) 2. Le promozioni ad anzianita' sono conferite con decorrenza dal giorno del compimento delle anzianita' richieste alla colonna 5 della tabella 1 e alla colonna 12 della tabella 4, allegate al presente decreto.
(( 2-bis. Sulla scorta delle graduatorie di merito e degli elenchi degli idonei, si procede all'attribuzione della promozione:
a) agli ufficiali valutati a scelta nell'ordine della graduatoria di merito e dei comparti di cui alle colonne 2 e 7 della tabella n. 1 allegata al presente decreto legislativo, compresi nel numero dei posti corrispondente a quello delle promozioni da conferire;
b) agli ufficiali valutati ad anzianita' e giudicati idonei secondo l'ordine di ruolo. )) 3. Le promozioni di cui ai commi 1 e 2 sono conferite anche in soprannumero agli organici previsti dalle norme vigenti. Le eventuali eccedenze che si determinano in applicazione delle norme di cui al presente comma sono assorbite con le vacanze che si verificano per cause diverse da quelle determinate dalle promozioni, salvo l'applicazione dell'aspettativa per riduzione di quadri di cui al comma 4 e dell'articolo 2145 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 .
4. Qualora il conferimento delle promozioni annuali determini, nel grado di colonnello o di generale, eccedenze rispetto agli organici di legge, salvo quanto disposto dall' articolo 2145, comma 3, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 , il collocamento in aspettativa per riduzione di quadri e' effettuato solo nel caso in cui la predetta eccedenza non possa essere assorbita nelle dotazioni complessive del grado fissate dal presente decreto per i ruoli normale e tecnico-logistico-amministrativo. Quando si determinano eccedenze non totalmente riassorbibili, e' collocato in aspettativa per riduzione di quadri, se colonnello, l'ufficiale anagraficamente piu' anziano e, a parita' di eta', l'ufficiale meno anziano nel grado ovvero, se generale, l'ufficiale che, tra quelli con la maggiore anzianita' di grado riferita all'anno solare di promozione, sia anagraficamente il piu' anziano.
4-bis. Il colonnello del ruolo del maestro direttore della banda musicale del Corpo della guardia di finanza di cui all' articolo 7 del decreto legislativo 27 febbraio 1991, n. 79 non e' computato ai fini del calcolo delle eccedenze di cui al comma 4.

Art. 31 - (Modalita' per colmare le vacanze)

(Modalita' per colmare le vacanze) 1. Qualora, effettuate in un grado le promozioni stabilite per l'anno dalle tabelle 1 per il ruolo normale - comparto ordinario e 4, allegate al presente decreto, si constatino al 1^ luglio vacanze, nel grado superiore, le stesse sono colmate con promozioni aggiuntive.
Tali promozioni ((, conferite con decorrenza 1° luglio,)) non possono eccedere un decimo del numero delle promozioni da effettuare nell'anno e, comunque, non possono essere inferiori all'unita. Le promozioni aggiuntive al grado di colonnello del ruolo normale - comparto ordinario sono ripartite tra le tre aliquote, in misura non superiore all'unita', con determinazione del Comandante generale.
2. Qualora il numero degli ufficiali dichiarati idonei all'avanzamento a scelta sia inferiore al numero delle promozioni stabilite per l'anno, le promozioni non effettuate sono portate in aumento al numero delle promozioni da effettuare nell'anno immediatamente successivo.
3. Nel caso di cui al comma 2, il Ministro dell'economia e delle finanze ha facolta' di richiamare in servizio gli ufficiali dall'aspettativa per riduzione dei quadri ovvero dall'ausiliaria.
CAPO VIII CAPO III CESSAZIONE DELLE CAUSE IMPEDITIVE DELLA VALUTAZIONE O DELLA PROMOZIONE

Art. 32 - (Effetti della cessazione delle cause impeditive della valutazione o della promozione)

(Effetti della cessazione delle cause impeditive della valutazione o della promozione) 1. All'ufficiale nei cui riguardi il procedimento penale o quello disciplinare, avviato per l'eventuale irrogazione di una sanzione di stato, si sia concluso con esito favorevole o per il quale sia stata revocata la sospensione dall'impiego di carattere precauzionale o che sia stato in aspettativa per infermita' dipendente da causa di servizio ((ovvero in aspettativa con riconoscimento dell'anzianita' di servizio)) , quando sia valutato o nuovamente valutato, si applicano le disposizioni seguenti:
a) l'ufficiale appartenente al grado nel quale l'avanzamento ha luogo ad anzianita', se giudicato idoneo e gia' raggiunto dal turno di promozione, e' promosso anche se non esiste vacanza nel grado superiore, con l'anzianita' che gli sarebbe spettata qualora la promozione avesse avuto luogo a suo tempo;
b) l'ufficiale appartenente al grado nel quale l'avanzamento ha luogo a scelta, se giudicato idoneo e se riporti un punto di merito per cui sarebbe stato promosso qualora lo stesso punto gli fosse stato attribuito in una precedente graduatoria, e' promosso anche se non esiste vacanza nel grado superiore, con l'anzianita' che gli sarebbe spettata se la promozione avesse avuto luogo a suo tempo.
La promozione e' computata nel numero di quelle da effettuare per l'anno cui si riferisce la graduatoria in occasione della quale l'ufficiale e' stato valutato o nuovamente valutato;
c) qualora il provvedimento di sospensione dall'impiego abbia colpito un ufficiale con responsabilita' di comando, al medesimo e' attribuito lo stesso comando o un altro di livello equivalente alla prima assegnazione di comandi dopo la cessazione della causa impeditiva.
2. Le disposizioni di cui alle lettere a) e b), del comma 1, si applicano:
a) all'ufficiale cessato dalla carica di Ministro o di Sottosegretario di Stato.
b) all'ufficiale per il quale sia stata ((annullata la valutazione)) a norma dell'articolo 24 ((...)) ;
c) all'ufficiale non inserito in aliquota a suo tempo per mancanza delle condizioni prescritte dall'articolo 27, e per il quale il raggiungimento delle condizioni anzidette sia stato ritardato per motivi di servizio riconosciuti dal Comandante generale con propria determinazione o per motivi di salute dipendenti da cause di servizio.
c-bis) all'ufficiale che, a seguito di giudizio ai sensi del comma 1 ovvero degli articoli 33 e 34, abbia maturato titolo all'inclusione in aliquota per annualita' pregresse.

Art. 33 - (Effetti della cessazione delle cause che hanno determinato la sospensione del giudizio di avanzamento)

(Effetti della cessazione delle cause che hanno determinato la sospensione del giudizio di avanzamento) 1. L'ufficiale nei cui riguardi sia stato sospeso il giudizio sull'avanzamento in base alle disposizioni di cui all'articolo 18, comma 5, e' valutato per l'avanzamento quando le autorita' competenti riconoscano cessati i motivi della sospensione ((...)) . ((La posizione dell'ufficiale, in ogni caso, e' presa nuovamente in esame l'anno successivo.)) 2. Nei confronti dell'ufficiale di cui al comma 1, si applicano le seguenti disposizioni:
a) l'ufficiale appartenente al grado nel quale l'avanzamento ha luogo ad anzianita', se giudicato idoneo e gia' raggiunto dal turno di promozione, e' promosso anche se non esiste vacanza nel grado superiore, con l'anzianita' che gli sarebbe spettata qualora la promozione avesse avuto luogo a suo tempo;
b) l'ufficiale appartenente al grado nel quale l'avanzamento ha luogo a scelta se giudicato idoneo e se riporti un punto di merito per cui sarebbe stato promosso qualora lo stesso punto gli fosse stato attribuito in una precedente graduatoria e' promosso anche se non esiste vacanza nel grado superiore, con l'anzianita' che gli sarebbe spettata se la promozione avesse avuto luogo a suo tempo. La promozione e' computata nel numero di quelle da effettuare per l'anno successivo. (13)
--------------- AGGIORNAMENTO (13)
Il D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 95 , come modificato dal D.Lgs. 5 ottobre 2018, n. 126 , ha disposto (con l'art. 36, comma 60-quater) che "Al fine di salvaguardare i livelli di funzionalita' del Corpo della guardia di finanza, l'ultimo periodo dell' articolo 33, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69 non si applica con riferimento alle promozioni al grado di generale di divisione nell'anno 2019, salvo che non si determinino, al 1° luglio del medesimo anno, eccedenze nell'organico previsto dalla colonna n. 2 della tabella n. 1 allegata al medesimo decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69 ".

Art. 34 - (Rinnovazione del giudizio di avanzamento)

(Rinnovazione del giudizio di avanzamento) 1. Nei casi di rinnovazione di un giudizio di avanzamento annullato d'ufficio o in seguito ad accorgimento di ricorso giurisdizionale o di ricorso straordinario al Presidente, della Repubblica si applicano le seguenti disposizioni:
a) l'ufficiale appartenente al grado nel quale l'avanzamento ha luogo ad anzianita', se giudicato idoneo, e' promosso al grado superiore con l'anzianita' che gli sarebbe spettata qualora la promozione avesse avuto luogo a suo tempo;
b) l'ufficiale appartenente al grado nel quale l'avanzamento ha luogo a scelta, se giudicato idoneo e se riporti un punto di merito per cui sarebbe stato promosso qualora attribuito in una precedente graduatoria, e' promosso al grado superiore con l'anzianita' che gli sarebbe spettata se la promozione avesse avuto luogo a suo tempo.
2. La promozione di cui al comma 1 non e' ricompresa tra quelle attribuire nell'anno in cui viene rinnovato il giudizio. Qualora non sussista vacanza nelle dotazioni organiche o nei numeri massimi del grado in cui deve essere effettuata la promozione, l'eventuale eccedenza determinata dalla promozione stessa, viene riassorbita al verificarsi della prima vacanza successiva al 1 luglio dell'anno dell'avvenuta promozione dell'interessato e, comunque, entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui viene rinnovato il giudizio. Qualora entro tale data non si siano verificate vacanze, le eccedenze sono assorbite con le modalita' di cui all' articolo 2145 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 .
3. All' ufficiale promosso a seguito di ricorso, che abbia superato il limite di eta' del grado conseguito ovvero che raggiunga il limite di eta' prima del compimento del periodo di comando o di attribuzioni specifiche prescritto per l'avanzamento, non sono richiesti i requisiti di cui all'articolo 27.
4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3, si applicano anche agli ufficiali che, imputati in procedimento penale, siano stati assolti con sentenza definitiva, fatta salva la definizione dell'eventuale procedimento disciplinare. La valutazione o il rinnovo del giudizio va effettuato entro sei mesi dalla cessazione dell'impedimento.
5. Il rinnovo del giudizio viene effettuato dagli organi competenti entro sei mesi dall'annullamento d'ufficio o dalla notifica all'amministrazione competente della pronuncia giurisdizionale che ha annullato la precedente valutazione. Qualora il giudizio contenga elementi tali da rendere automatica l'iscrizione in quadro del ricorrente, non e' necessario procedere ad una nuova valutazione. In tal caso, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede d'ufficio agli adempimenti per la promozione del ricorrente.
6. Le disposizioni del presente articolo si applicano a tutte le innovazioni di giudizi di avanzamento successive alla data di entrata in vigore del presente decreto, indipendentemente ((dall'anno)) di riferimento.
CAPO IX CAPO IV NORME PARTICOLARI PER I SOTTOTENENTI

Art. 35 - (Avanzamento dei sottotenenti della Guardia di finanza)

(Avanzamento dei sottotenenti della Guardia di finanza) 1. L'avanzamento dei sottotenenti ha luogo ad anzianita'.
2. I sottotenenti di cui all'articolo 6-ter, comma 2, sono valutati per l'avanzamento dopo due anni di permanenza nel grado. Se idonei, sono promossi con l'anzianita' corrispondente alla data di compimento dei due anni di permanenza nel grado.
2-bis. Le promozioni dei sottotenenti del corso di Applicazione sono disposte senza effettuare la procedura di valutazione di cui all'articolo 20, a condizione che gli stessi abbiano superato il ((secondo)) anno di tale corso.
2-ter. Ai sottotenenti si applicano gli articoli 24 e 32.
3. Il sottotenente giudicato non idoneo all' avanzamento e' nuovamente valutato dopo un anno dalla data in cui fu pronunciato il giudizio di non idoneita' e, se idoneo, promosso con anzianita' corrispondente alla data del giudizio definitivo favorevole.
4. Se giudicato ancora non idoneo all' avanzamento, l'ufficiale cessa dal servizio permanente effettivo ed e' collocato nella categoria del congedo che gli compete, in applicazione della normativa sullo stato giuridico degli ufficiali della Guardia di finanza.
5. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 29 MAGGIO 2017, N. 95 .
CAPO X TITOLO III MODIFICHE ALLE NORME SULLO STATO GIURIDICO DEGLI UFFICIALI

Art. 36 - (Limiti di eta' per il collocamento in congedo)

(Limiti di eta' per il collocamento in congedo) 1. Per il Corpo della Guardia di finanza, in luogo della tabella I, allegata alla legge 15 dicembre 1959, n. 1089 , come modificata dalla tabella D, allegata alla legge 27 dicembre 1990, n. 404 , e indicata all'articolo 7, della stessa legge, si applica la tabella 5 allegata al presente decreto.
Nota all'art 36:
- Per l'argomento della legge 15 dicembre 1959, n. 1089 , v. nota alle premesse.
- Si riporta il testo della tabella D annessa alla legge 27 dicembre 1990, n. 404 (v. nota alle premesse):
"Tabella D
LIMITI DI ETÀ PER LA CESSAZIONE DAL SERVIZIO PERMANENTE DEGLI
UFFICIALI DEL CORPO DELLA GUARDIA DI FINANZA.
GRADO ETÀ ANNI
Generale di Divisione 64
Generale di Brigata 62
Colonnello 60
Tenente Colonnello, Maggiore, Capitano e Subalterni 60".

Art. 37 - (Norme di collegamento in materia di stato giuridico)

(Norme di collegamento in materia di stato giuridico) 1. Gli articoli 21 , 25 , 43 e 63, della legge 10 aprile 1954, n. 113 come modificati dagli articoli da 32 a 36 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490 , si applicano anche agli ufficiali della Guardia di finanza.
Nota all'art. 37:
- Per l'argomento della legge 10 aprile 1954, 113, v. nota alle premesse.
- Il decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490 , recante "Riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali, a norma dell' articolo 1, comma 97, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 ", e' pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 22 gennaio 1998, n. 17; si riporta il testo degli articoli 32, 33, 35 e 36:
"Art. 32 (Aspettativa). 1. L'aspettativa e' la posizione dell'Ufficiale esonerato temporaneamente dal servizio per una delle seguenti cause:
a) prigionia di guerra, o altre cause di limitazione della liberta' personale nel corso di operazioni di carattere umanitario, o di polizia internazionale, o di conflitti armati assimilabili allo stato di guerra, ancorche' non formalmente dichiarato;
b) infermita' temporanee;
c) motivi privati;
d) riduzione di quadri;
e) cariche elettive politiche e amministrative.
2. L'aspettativa e' disposta di diritto per le cause di cui al comma 1, lettera a) a domanda o d'autorita' per la causa di cui al comma 1, lettera b): a domanda per la causa di cui al comma 1, lettera c): d'autorita' per la causa di cui al comma 1, lettera d).
3. La causa indicata dal comma 1, lettera b), deve essere accertata dall'amministrazione. Prima del collocamento in aspettativa per infermita' all'Ufficiale sono concessi, a domanda, i periodi di licenza non ancora fruiti, previsti dalle disposizioni vigenti.
4. Nel caso di cui al comma 1, lettera c), l'ufficiale deve motivare la richiesta di aspettativa. L'aspettativa non puo' avere durata inferiore a quattro mesi e la sua concessione e' subordinata alle esigenze di servizio.
Trascorsi i primi quattro mesi, l'ufficiale puo' fare domanda di richiamo anticipato in servizio.
5. L'aspettativa di cui al comma 1, lettera e), per le cariche elettive politiche e' disposta d'ufficio ai sensi dell' articolo 71 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , e successive modificazioni. Per le cariche elettive amministrative e' disposta a domanda, ai sensi dell' articolo 1 della legge 12 dicembre 1966, n. 1078 , e dell' articolo 2 della legge 27 dicembre 1985, n. 816 ".
"Art. 33. (Richiami dall'aspettativa). 1. L'ufficiale in aspettativa per infermita', che abbia maturato le condizioni per essere compreso nelle aliquote di valutazione per l'avanzamento o che debba frequentare corsi, compiere esperimenti o sostenere esami prescritti ai fini dell'avanzamento, qualora ne faccia domanda, e' sottoposto ad accertamenti sanitari; se riconosciuto idoneo e' richiamato in servizio.
2. E' parimenti richiamato in servizio, a domanda, l'ufficiale in aspettativa per motivi privati che venga a trovarsi nelle condizioni di cui al comma 1".
"Art. 35 (Cessazione anticipata del servizio permanente a domanda). 1. L'ufficiale che cessa dal servizio permanente, qualora abbia prestato almeno venticinque anni di servizio effettivo ovvero rivesta il grado di colonnello o grado corrispondente, e' collocato nella riserva o in congedo assoluto a seconda dell'idoneita'.
2. L'ufficiale che non si trovi nelle condizioni di cui al comma 1 ha egualmente diritto alla cessazione dal servizio permanente, sempre che abbia adempiuto agli obblighi delle ferme ordinarie o speciali eventualmente contratte. In tal caso e' collocato nella categoria degli ufficiali di complemento o della riserva di complemento a seconda dell'eta'.
3. L'Amministrazione ha facolta' di non accogliere le domande di cessazione per motivi penali o disciplinari o di ritardarne l'accoglimento per gravi motivi di servizio".
"Art. 36 (Cessazione della riserva). 1. L'ufficiale cessa di appartenere alla riserva ed e' collocato in congedo assoluto quando raggiunge i seguenti limiti di eta':
a) 73 anni se generale ammiraglio di qualsiasi grado;
b) 70 anni se ufficiale superiore o inferiore".

Art. 38 - (Documentazione caratteristica)

(Documentazione caratteristica) 1. A decorrere dal 1^ gennaio 2001 si procede alla redazione della documentazione caratteristica anche nei confronti dei generali di divisione del Corpo della Guardia di Finanza con le modalita' di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1967 n. 429 .
2. Il comma 1, primo alinea, dell' articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1967, n. 429 , e' sostituito dal seguente "scheda valutativa, modello A, per i generali di divisione e di brigata".
3. Il comma 1, terzo alinea, dell' articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1967, n. 429 , e' sostituito dal seguente "rapporto informativo, modello C, per gli ufficiali fino al grado di generale di divisione".
4. Il modello A allegato al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1967, n. 429 , e' sostituito dal modello A allegato al presente decreto. Con regolamento da emanarsi ai sensi dell' articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , possono essere apportate ulteriori modifiche e integrazioni a detto modello.
5. All' articolo 6, commi 2 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1967, n. 429 , le parole. "generali di divisione" sono sostituite dalle parole "generali di corpo d'armata".
((14)) -------------- AGGIORNAMENTO (14)
Il D.Lgs. 27 dicembre 2019, n. 172 , ha disposto (con l'art. 42, comma 1, lettera a)) che "A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui all' articolo 2138, comma 3, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 , sono abrogati:
a) l' articolo 38 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69 ".

Art. 38-bis

(( (Composizione del consiglio di disciplina) )) (( 1. L' articolo 5 della legge 15 dicembre 1959, n. 1089 , e' modificato come segue:
a) al comma 1, dopo le parole: "si compone di ufficiali", sono inserite le seguenti: "in servizio permanente"; b) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
"2. Il presidente del consiglio di disciplina non puo' essere di grado inferiore a generale di divisione qualora il giudicando sia un colonnello ovvero a generale di corpo di armata quando l'ufficiale deferito sia un generale."; c) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
"3. In caso di indisponibilita' di ufficiali in servizio permanente del Corpo, sono chiamati a far parte del consiglio di disciplina, per i generali e i colonnelli, ufficiali generali della Guardia di finanza appartenenti all'ausiliaria o alla riserva ovvero, in caso di indisponibilita' anche di costoro, ufficiali generali o di grado corrispondente in servizio permanente delle altre Forze armate.". ))

Art. 39 - (Riammissione in servizio)

(Riammissione in servizio) 1. Gli ufficiali del ruolo normale ((...)) e tecnico-logistico- amministrativo, posti in congedo a domanda, possono ottenere la riammissione in servizio a condizione che:
a) vi siano posti disponibili in organico nel ruolo di appartenenza e nel medesimo grado rivestito all'atto della cessazione dal servizio,
b) non sia trascorso oltre un anno dalla data di collocamento in congedo alla data di presentazione dell'istanza di riammissione,
c) non abbiano superato il ((40°)) anno di eta'.
2. La riammissione in servizio e' disposta dal Comandante Generale della Guardia di finanza tenuto conto:
a) dei precedenti di carriera, disciplinari e sanitari;
b) delle valutazioni caratteristiche riportate in servizio;
c) del comportamento tenuto nel periodo trascorso in congedo;
d) delle qualita' morali;
e) del proficuo impiego in servizio in relazione alle qualita' professionali e alle specializzazioni possedute.
3. Non puo' essere riammesso in servizio il personale collocato in congedo d'autorita'.
4. Al personale riammesso in servizio e' applicata una detrazione di anzianita' pari al periodo di assenza dal Corpo.
CAPO XI TITOLO IV ASSESTAMENTO DEI RUOLI CAPO I RUOLO AERONAVALE

Art. 40

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 29 MAGGIO 2017, N. 95 ))

Art. 41

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 29 MAGGIO 2017, N. 95 )) CAPO XII CAPO II RUOLO SPECIALE

Art. 42

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 29 MAGGIO 2017, N. 95 ))

Art. 43

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 29 MAGGIO 2017, N. 95 )) CAPO XIII CAPO III RUOLO TECNICO-LOGISTICO-AMMINISTRATIVO

Art. 44 - (Composizione del ruolo tecnico-logistico-amministrativo)

(Composizione del ruolo tecnico-logistico-amministrativo) 1. Il ruolo tecnico logistico amministrativo degli ufficiali in servizio permanente effettivo del Corpo della Guardia di finanza e' articolato nei seguenti comparti e specialita':
a) comparto logistico-amministrativo, specialita' amministrazione, specialita' commissariato,
b) comparto tecnico specialita' telematica, specialita' infrastrutture e specialita' ((motorizzazione terrestre, aerea e navale)) ,
c) comparto sanitario specialita' sanita', specialita' veterinaria e specialita' psicologia.
2. A seguito dell'istituzione del ruolo di cui al comma 1, le esigenze dei servizi amministrativi del Corpo della Guardia di finanza sono progressivamente soddisfatte, anche con riguardo alle funzioni dirigenziali, da ufficiali generali o colonnelli appartenenti, prioritariamente, al ruolo tecnico-logistico-amministrativo.

Art. 45

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 29 MAGGIO 2017, N. 95 ))

Art. 46

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 29 MAGGIO 2017, N. 95 )) CAPO XIV TITOLO V NORME TRANSITORIE E FINALI CAPO I NORME TRANSITORIE VARIE

Art. 47 - (Limiti di eta)

(Limiti di eta) 1. I generali di brigata in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto possono chiedere, con domanda irrevocabile da presentare entro sessanta giorni da tale data, l'applicazione nei loro confronti dei limiti di eta' previsti dalla previgente normativa.
2. Ai concorsi previsti dall'articolo 7, commi 8 e 10, e dall'articolo 8, banditi entro sei anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e' ammesso a partecipare anche il personale del Corpo che, in possesso degli altri requisiti, abbia superato il 42o anno di eta'.

Art. 48 - (Aliquote di valutazione)

(Aliquote di valutazione) 1. Le disposizioni relative alla determinazione delle aliquote di valutazione a scelta, alle permanenze minime nei gradi in cui l'avanzamento avviene ad anzianita' e all'entita' delle promozioni annue, di cui alle tabelle 1, 2, 3 e 4 allegate al presente decreto, si applicano al termine del periodo transitorio fissato per ciascun grado.
2. Ai fini dell'assolvimento del requisito di comando, il comando di gruppo o di gruppo di sezioni di nucleo regionale svolto nei gradi di tenente colonnello o maggiore in data antecedente all'entrata in vigore del presente decreto, e' equiparato al comando provinciale.
3. Sino al 31 dicembre 2008, i periodi minimi di comando indicati nelle tabelle di cui al comma 1 sono ridotti alla meta'.

Art. 49 - (Collocamento in aspettativa per riduzione di quadri)

(Collocamento in aspettativa per riduzione di quadri) 1. (( . . . )) il collocamento in aspettativa per riduzione di quadri e' disposto al 31 dicembre dell'anno di riferimento.
2. Gli ufficiali che ricoprono le cariche di Ministro o di Sottosegretario di Stato sono considerati in soprannumero agli organici.
CAPO XV CAPO II NORME TRANSITORIE IN MATERIA DI AVANZAMENTO

Art. 50 - (Disciplina del periodo transitorio per il grado di generale di corpo d'armata)

(Disciplina del periodo transitorio per il grado di generale di corpo d'armata) 1. Il grado di generale di corpo d'armata del Corpo della Guardia di finanza e' istituito con effetto dal 1^ ottobre 2000. Le promozioni a tale grado sono attribuite a decorrere dal 1^ gennaio 2001.
2. Per gli anni 2001, 2002 e 2003 la promozione a tale grado e' conferita ai generali di divisione in servizio permanente effettivo alla data del 1^ ottobre 2000, i quali abbiano esercitato le attribuzioni previste per il grado rivestito, gia' grado vertice del Corpo, ed inoltre abbiano maturato al 31 ottobre dell'anno precedente quello della promozione, almeno due anni di anzianita' di grado. Le disposizioni di cui all'articolo 38 non si applicano nei confronti dei predetti ufficiali generali.
3. I relativi quadri di avanzamento sono formati, su proposta del Comandante Generale della Guardia di finanza e previo espletamento della procedura di cui all' articolo 2 della legge 4 agosto 1984, n. 429 , prevista per l'ulteriore promozione dei generali di divisione, dal ((Ministro dell'economia e delle finanze)) , iscrivendovi, in ordine di ruolo, i predetti ufficiali generali nel numero necessario per colmare le donazioni organiche stabilite per il grado di Generale di Corpo d'Armata dalla tabella I allegata al presente decreto, con esclusione di coloro i quali si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 18.
4. Qualora, dopo aver effettuato le promozioni annuali conseguenti alle vacanze organiche verificatesi nel grado di generale di corpo d'armata, si constatino ulteriori vacanze in tale grado, queste sono colmate mediante il conferimento di promozioni aggiuntive, in base all'ordine di ruolo, con la formazione di uno o piu' quadri suppletivi secondo la procedura di cui al comma 3.
5. Le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4, non si estendono agli ufficiali che comunque acquisiscano il grado di generale di divisione in servizio permanente effettivo in data successiva al 1o ottobre 2000, data di istituzione del grado di generale di corpo d'armata.
Per tali ufficiali, ai fini dell'inclusione nell'aliquota di valutazione per l'avanzamento a scelta al grado di generale di corpo d'armata, e' richiesto, fino al 31 dicembre 2005, in deroga a quanto previsto dall'articolo 48, comma 3, il possesso del requisito di due anni di servizio prestato, nel grado di generale di divisione, in uno degli incarichi fissati con determinazione del Comandante Generale per tale grado.
6. Il generale di divisione non valutato a suo tempo per mancanza delle condizioni previste dal comma 5, per il quale il raggiungimento delle condizioni predette sia stato ritardato per motivi di servizio riconosciuti dal ((Ministro dell'economia e delle finanze)) o per motivi di salute dipendenti da causa di servizio, e' valutato in occasione della formazione della prima graduatoria per l'avanzamento al grado vertice successiva al raggiungimento delle predette condizioni. Se giudicato idoneo e se riporti un punto di merito per cui sarebbe promosso nella stessa graduatoria, e' promosso anche se non esiste vacanza nel grado superiore, con l'anzianita' che gli sarebbe spettata se la promozione avesse avuto luogo a suo tempo. In tal caso si applicano le disposizioni di cui all'articolo 34, commi 2 e 3, del presente decreto.

Art. 51 - Determinazione delle aliquote di valutazione nel periodo transitorio

Determinazione delle aliquote di valutazione nel periodo transitorio 1. Al Fine di assicurare l'armonico sviluppo del ruolo normale e il graduale raggiungimento delle nuove dotazioni organiche, le relative aliquote di valutazione, nel periodo transitorio, sono fissate
secondo i seguenti criteri
a) per l'avanzamento al grado di generale di divisione sono
inseriti in aliquota di valutazione, per l'anno
1) 2002: i generali di brigata sino al secondo in ordine di ruolo con anzianita' di grado pari al 31 dicembre 1998,
2) 2003: i generali di brigata con anzianita' di grado pari o anteriore al 31 dicembre 1999,
3) 2004: i generali di brigata con anzianita' di grado pari o anteriore al 31 dicembre 2000,
4) 2005: i generali di brigata con anzianita' di grado pari o anteriore al 31 dicembre 2001,
b) per l'avanzamento al grado di generale di brigata sono
inseriti in aliquota di valutazione per l'anno
1) 2002: i colonnelli con anzianita' di grado pari o anteriore al 31 dicembre 1997,
2) 2003: i colonnelli con anzianita' di grado pari o anteriore al 31 dicembre 1995,
3) 2004: i colonnelli con anzianita' di grado pari o anteriore al 31 dicembre 1999,
4) 2005: i colonnelli con anzianita' di grado pari o anteriore al 31 dicembre 2000,
5) 2006: i primi ventidue colonnelli aventi anzianita' di grado 2001,
6) 2007: i rimanenti colonnelli con anzianita' di grado 2001 e i primi dieci colonnelli con anzianita' di grado 2002,
c) per l'avanzamento al grado di colonnello sono inseriti in aliquota di valutazione:
1) per l'anno 2002, i tenenti colonnelli non ancora valutati con anzianita' di grado pari o anteriore al 1o dicembre 1997.
2) dall'anno 2003, e sino all'inserimento in aliquota dei tenenti colonnelli aventi anzianita' di grado anteriore al 1o gennaio 2008, le aliquote di valutazione sono fissate con determinazione del Comandante Generale in modo da ricomprendervi, a partire da tale anno, oltre agli ufficiali gia' valutati, giudicati idonei e non iscritti in quadro, una frazione di tutti gli ufficiali presenti in ruolo e non ancora valutati al grado di colonnello, aventi data di nomina ad ufficiale anteriore al 31 dicembre 1990, rispettivamente pari a:
- per l'anno 2003, un decimo;
- per l'anno 2004, un nono;
- per l'anno 2005, un ottavo;
- per l'anno 2006, un settimo;
- per l'anno 2007, un sesto;
- per l'anno 2008, un quinto;
- per l'anno 2009, un quarto;
- per l'anno 2010, un terzo;
- per l'anno 2011, un mezzo;
- per l'anno 2012, i rimanenti ufficiali.
I criteri di cui all'articolo 28, comma 3, del presente decreto si applicano a partire dall'aliquota di valutazione formata per l'anno 2013;
d) per l'avanzamento al grado di maggiore sono inseriti in aliquota di valutazione:
1) per l'anno 2002, i capitani con data di nomina a ufficiale anteriore al 31 dicembre 1989. Per tale anno sono formate due distinte aliquote, nelle quali sono iscritti rispettivamente:
- in prima aliquota, i capitani con data di nomina ad ufficiale anteriore al 31 dicembre 1988;
- in seconda aliquota, i capitani con data di nomina ad ufficiale anteriore al 31 dicembre 1989;
2) per l'anno 2003, i capitani con data di nomina ad ufficiale anteriore al 31 dicembre l990;
3) dall'anno 2004 e sino all'inserimento in aliquota dei capitani con anzianita' di grado anteriore al 1o gennaio 2008, le aliquote di valutazione sono fissate con determinazione del Comandante Generale, su base numerica, in modo da comprendervi tutti i capitani che, al 31 dicembre dell'anno di formazione delle medesime aliquote, abbiano maturato, ai sensi dell'articolo 27, comma 6, un'anzianita' di nomina ad ufficiale in servizio permanente effettivo, pari o superiore a 13 anni. Per gli ufficiali in servizio permanente effettivo immessi in ruolo con il grado di tenente tale requisito e' ridotto a 11 anni.
2. Le aliquote di valutazione del ruolo speciale, nel periodo transitorio, sono fissate secondo i seguenti criteri:
a) per l'avanzamento al grado di colonnello, le aliquote di valutazione per gli anni dal 2002 al 2018 sono fissate con determinazione del Comandante Generale tenuto conto dei transiti previsti dall'articolo 43;
b) per l'avanzamento al grado di maggiore sono inseriti in aliquota di valutazione:
1) per l'anno 2002, i capitani con data di nomina ad ufficiale anteriore al 31 dicembre 1989. Per tale anno sono formate due distinte aliquote, nelle quali sono iscritti rispettivamente:
- in prima aliquota, i capitani con data di nomina ad ufficiale anteriore al 31 dicembre 1988;
- in seconda aliquota, i capitani con data di nomina ad ufficiale anteriore al 31 dicembre 1989;
2) per l'anno 2003, i capitani con data di nomina ad ufficiale anteriore al 31 dicembre 1990;
3) dall'anno 2004, e sino all'inserimento in aliquota dei capitani con anzianita' di grado anteriore al 1^ gennaio 2011, le aliquote di valutazione sono fissate con determinazione del Comandante Generale, su base numerica, in modo da comprendervi tutti i capitani che, al 31 dicembre dell'anno di formazione delle medesime aliquote, abbiano maturato, ai sensi dell'articolo 27, comma 6, un'anzianita' di nomina ad ufficiale in servizio permanente effettivo, pari o superiore a 13 anni. Per gli ufficiali in servizio permanente effettivo transitati dal ruolo normale, nel computo di tale requisito si tiene conto dell'aumento di anzianita' di cui all'articolo 43, comma 3, lettera b) e comma 4,
c) per l'avanzamento al grado di capitano sono inseriti in aliquota di valutazione per l'anno:
1) 2002: i tenenti con anzianita' di nomina ad ufficiale anteriore al 31 dicembre 1998; 2) 2003: i tenenti con anzianita' di nomina ad ufficiale anteriore al 31 dicembre 1999; 3) 2004: i tenenti con anzianita' di nomina ad ufficiale anteriore al 31 dicembre 2000;
4) 2005: i tenenti con anzianita' di nomina ad ufficiale anteriore al 31 dicembre 2001.
3. Le aliquote di valutazione del ruolo aeronavale, nel periodo transitorio, sono fissate secondo i seguenti criteri:
a) per l'avanzamento al grado di generale di brigata sono inseriti in aliquota di valutazione per l'anno 2005 i colonnelli con anzianita' di grado non inferiore a sette anni;
b) per l'avanzamento al grado di maggiore sono inseriti in aliquota di valutazione:
1) per l'anno 2002, i capitani con anzianita' di grado anteriore al 31 dicembre 1992 ed i capitani transitati da altri ruoli con data di nomina a ufficiale richiesta per tale anno dal comma 1, lettera d),
2) per l'anno 2003, i capitani transitati da altri ruoli con data di nomina ad ufficiale richiesta per tale anno dal comma 1, lettera d),
3) dall'anno 2004, e sino all'inserimento in aliquota dei capitani con anzianita' di grado anteriore al 1o gennaio 2008, le aliquote di valutazione sono fissate con determinazione del Comandante Generale, su base numerica, in modo da comprendervi tutti i capitani che, al 31 dicembre dell'anno di formazione delle medesime aliquote, abbiano maturato, ai sensi dell'articolo 27, comma 6, un'anzianita' di nomina ad ufficiale un servizio permanente effettivo, pari o superiore a 13 anni,
c) per l'avanzamento al grado di capitano sono inseriti un aliquota di valutazione per l'anno 2002 i tenenti con anzianita' di grado anteriore al 31 dicembre 1998.
4. Sino all'anno 2007 compreso, le aliquote di valutazione al grado di colonnello delle diverse specialita' del ruolo tecnico logistico amministrativo saranno annualmente fissate con determinazione del Comandante Generale in relazione alla consistenza ed alla composizione del ruolo stesso, a seguito dei transiti effettuati ai sensi degli articoli 45 e 46.
((12)) ------------- AGGIORNAMENTO (12)
Il D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 95 ha disposto (con l'art. 36, comma 36) che "Con l'entrata in vigore del presente decreto, cessano di avere efficacia le disposizioni transitorie di cui agli articoli 51 e 52 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69 ".

Art. 52 - Determinazione delle promozioni nel periodo transitorio

Determinazione delle promozioni nel periodo transitorio 1. Per gli Ufficiali del ruolo normale, il numero annuale di promozioni ai gradi di seguito indicati e' fissato, nel periodo transitorio, nelle seguenti unita':
a) a generale di divisione
1) 3 per l'anno 2001,
2) 3 per l'anno 2002,
3) 5 per l'anno 2003,
4) 4 per l'anno 2004,
5) 4 per l'anno 2005.
b) a generale di brigata
1) 9 per l'anno 2001,
2) 9 per l'anno 2002,
3) 8 per l'anno 2003,
4) 8 per l'anno 2004,
5) 8 per l'anno 2005.
c) a colonnello
1) 35 per gli anni 2001 e 2002,
2) dall'anno 2003, e sino all'inserimento in aliquota dei
tenenti colonnelli aventi anzianita' di grado anteriore al 1o gennaio 2008, oltre alle promozioni tabellari previste dalla colonna 8, della tabella I, allegata al presente decreto, il Comandante Generale, in relazione alla consistenza numerica dell'aliquota di ufficiali da valutare per la prima volta, ha facolta', con propria determinazione, di conferire, in deroga a quanto stabilito dal comma 4, le promozioni aggiuntive di cui all'articolo 31, comma 1 del presente decreto.
Per l'anno 2001, qualora le graduatorie di merito siano state gia' formate, le promozioni aggiuntive rispetto alla previsione di cui alla tabella M, allegata alla legge 12 novembre 1955, n. 1137 e successive modificazioni sono attribuite, con decorrenza 1o gennaio, mediante formazione di appositi quadri suppletivi nei quali sono iscritti, in ordine di anzianita' di ruolo gli ufficiali gia' valutati, giudicati idonei e non iscritti, in quadro. L'iscrizione nei quadri di avanzamento relativi alle promozioni di cui al presente comma avviene a decorrere dall'anno 2002, in ordine di graduatoria di merito.
2. Il numero delle promozioni annuali al grado di tenente colonnello del ruolo normale e' fissato sino all'anno 2004 compreso, in tante unita' quanti sono i maggiori inseriti in aliquota di valutazione.
3. Il numero delle promozioni annuali al grado di maggiore del ruolo normale e' pari, sino all'anno 2003 compreso, al 95% dell'aliquota o delle aliquote di valutazione dell'anno di riferimento, con eventuale arrotondamento all'unita' superiore. La formazione dei relativi quadri di avanzamento avviene in ordine di anzianita' di ruolo. Per l'anno 2001, le promozioni aggiuntive rispetto alla previsione di cui alla tabella M, allegata alla legge 12 novembre 1955, n. 1137 , e successive modificazioni, sono attribuite, con decorrenza 1o gennaio, mediante formazione di successivi quadri suppletivi, in numero massimo di 51 per ciascun quadro e sino al raggiungimento del 95% dell'aliquota di riferimento, con eventuale arrotondamento all'unita' superiore. Per l'anno 2002 e' formato un distinto quadro di avanzamento per ciascuna delle aliquote da cui all'articolo 51, comma 1, lettera d). L'iscrizione nei quadri di avanzamento relativi alle promozioni di cui al presente comma avviene, a decorrere dall'anno 2004, in ordine di graduatoria di merito.
4. Le disposizioni di cui all'articolo 31, comma 1, si applicano, per il ruolo normale, a decorrere dall'anno 2006.
5. Per gli ufficiali del ruolo speciale, il numero annuale di promozioni e' fissato, nel periodo transitorio come segue:
a) al grado di colonnello, dall'anno 2002 all'anno 2018, con determinazione del Comandante Generale, tenuto conto dei transiti di cui all'articolo 43. L'iscrizione nei relativi quadri di avanzamento avviene in ordine di graduatoria di merito;
b) al grado di maggiore, sino all'anno 2003 compreso, in tante unita' quanti sono i capitani inseriti in aliquota di valutazione.
Per l'anno 2002 e' formato un distinto quadro di avanzamento per ciascuna delle aliquote di cui all'articolo 51, comma 1, lettera d).
L'iscrizione nei relativi quadri di avanzamento avviene in ordine di anzianita' di ruolo.
6. Le promozioni al grado di colonnello del ruolo aeronavale sono fissate, per gli anni dal 2002 al 2005 compreso, in due unita'. Le promozioni al grado di maggiore nel ruolo aeronavale, sino all'anno 2003 compreso, sono fissate in tante unita' quanti sono i capitani inscritti in aliquota di valutazione. L'iscrizione nei relativi quadri di avanzamento avviene in ordine di anzianita' di ruolo.
7. Sino all'anno 2006 compreso, il numero delle promozioni al grado di colonnello delle diverse specialita' del ruolo tecnico logistico amministrativo e' annualmente fissato con determinazione del Comandante Generale, in relazione alla consistenza e alla composizione del ruolo stesso, a seguito dei transiti effettuati ai sensi degli articoli 45 e 46.
8. Le promozioni di cui ai commi 2 e 3, sono conferite anche in eccedenza rispetto alle dotazioni organiche previste per ciascun grado dalla tabella I allegata al presente decreto.
((12)) ------------- AGGIORNAMENTO (12)
Il D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 95 ha disposto (con l'art. 36, comma 36) che "Con l'entrata in vigore del presente decreto, cessano di avere efficacia le disposizioni transitorie di cui agli articoli 51 e 52 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69 ".

Art. 53 - Disposizioni comuni per il periodo transitorio

Disposizioni comuni per il periodo transitorio 1. Per gli anni e nei casi non previsti nel presente capo, qualora non diversamente stabilito, si applicano le disposizioni di cui alle tabelle 1 2, 3 e 4 allegate ai presente decreto. A tal fine, i cicli di promozione fissati nelle medesime tabelle decorrono dall'anno successivo a quello disciplinato, per ciascun grado, nel presente capo.
2. Sino all'anno (( 2012 )) compreso, in relazione a variazioni superiori al 10% rispetto alla consistenza organica dei ruoli nonche' all'esigenza di mantenimento di adeguati e paritari tassi di avanzamento e di elevazione del livello ordinativo dei comandi, il Comandante Generale e' autorizzato a modificare annualmente, con propria determinazione, per i vari gradi, fino a quello di tenente colonnello, dei ruoli del servizio permanente, il numero di promozioni ai gradi superiori, nonche' le aliquote di valutazione e le permanenze minime nei gradi in cui l'avanzamento avviene ad anzianita', fermi restando gli organici complessivi.
3. Gli ufficiali del servizio permanente a disposizione, di cui all'articolo 48, della legge l2 novembre 1955, n. 1137 , sono computati negli organici e permangono in tale posizione di stato fino alla cessazione dal servizio permanente e per limiti di eta'. Gli stessi possono essere impiegati in tutti gli incarichi previsti per gli ufficiali in servizio permanente effettivo.
4. Sino all'anno 2006
a) sono banditi concorsi straordinari per titoli ed esami per il reclutamento di 38 tenenti del ruolo speciale in servizio permanente effettivo della Guardia di finanza riservati ai marescialli aiutanti che hanno compiuto il 44^ anno di eta' ed in possesso degli altri requisiti previsti dall'articolo 8, comma 1, lettera a), numero 1, e comma 2. Tra i titoli da valutare ai fini della formazione della graduatoria maggiore valenza e' attribuita all'anzianita' di servizio e ai periodi di comando territoriale. I vincitori di concorso, dopo aver superato un corso di formazione di durata non inferiore a nove mesi e secondo l'ordine della graduatoria approvata al termine dello stesso, sono nominati tenenti in servizio permanente effettivo;
b) il concorso di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), e' indetto per 4 posti ed e' ammesso a partecipare tutto il personale del ruolo ispettori, ad eccezione dei marescialli aiutanti di cui alla lettera a) del presente comma;
c) il concorso di cui all'articolo 8, comma 1, lettera b), e' indetto per 4 posti.

Art. 54 - (Commissioni di avanzamento)

(Commissioni di avanzamento) 1. Sino al 31 dicembre 2003, la Commissione superiore di avanzamento di cui all'articolo 16, e' composta anche dai generali di divisione di cui all'articolo 50, comma 2. 2. Sino alla formazione dei quadri di avanzamento per l'anno 2004, i generali di divisione di cui all'articolo 17, comma 1, lettera b),
sono individuati nei sette piu' anziani in ruolo con priorita' per quelli che ricoprono incarichi di comando nel Corpo. 3. Restano ferme, anche nel periodo transitorio, le altre disposizioni di cui all'articolo 17.
CAPO XVI CAPO III NORME FINALI

Art. 55

(( (Attribuzioni degli ufficiali del ruolo tecnico-logistico-amministrativo della Guardia di finanza).)) (( 1. Gli ufficiali del ruolo tecnico-logistico-amministrativo hanno, nell'esercizio delle funzioni proprie della specialita' d'appartenenza, le medesime attribuzioni, facolta' e competenze riconosciute dalle leggi e dagli ordinamenti vigenti agli ufficiali dei ruoli normali delle Forze armate costituiti per l'assolvimento di analoghe mansioni. ))

Art. 56

(( (Precedenza al comando e attribuzioni). )) (( 1. Gli ufficiali del ruolo normale hanno la precedenza al comando sugli ufficiali parigrado del ruolo tecnico-logistico-amministrativo.
2. Gli ufficiali del ruolo normale, comparti ordinario e aeronavale, hanno la precedenza al comando sugli ufficiali parigrado di eguale anzianita' assoluta del comparto speciale.
3. Ferme restando le attribuzioni previste dalle norme di ordinamento e le competenze stabilite dalle altre leggi e regolamenti, i capitani del Corpo della guardia di finanza, in relazione alla specifica qualificazione professionale propria degli ufficiali, cui si correlano autonoma responsabilita' decisionale e rilevante professionalita', assumono piena responsabilita' per le direttive impartite e per i risultati conseguiti, svolgono compiti di studio e partecipano all'attivita' degli ufficiali con grado dirigenziale, che sostituiscono in caso di assenza o impedimento. ))

Art. 57

( Disciplina del ((corso superiore di polizia
economico-finanziaria)) )
""1. L' articolo 5, della legge 24 ottobre 1966, n. 887 , come modificato dall' articolo 1 della legge 3 maggio 1971 n. 320 , e dall' articolo 3, comma 209, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 , e' sostituito dal seguente:
1. Il ((corso superiore di polizia economico-finanziaria)) provvede all'alta qualificazione professionale degli ufficiali del ruolo normale del Corpo della Guardia di finanza, mediante il perfezionamento e il completamento della loro preparazione tecnica e culturale, ai fini dell'assolvimento di incarichi di comando, di stato maggiore o di elevato impegno, anche in ambito internazionale, che richiedono la soluzione di problemi complessi in campo operativo e nella gestione delle risorse umane e organizzative.
2. Alla frequenza del ((corso superiore di polizia economico-finanziaria)) , della durata di due anni, sono ammessi i tenenti colonnelli e i maggiori del ruolo normale vincitori di un concorso per titoli ed esami, da bandire annualmente con determinazione del Comandante Generale della Guardia di finanza. Alla data di indizione del concorso i tenenti colonnelli devono essere ricompresi nell'ultimo terzo dell'organico del grado. Sulla domanda di ammissione al concorso esprimono parere tutti i superiori gerarchici dell'ufficiale.
3. Per essere ammessi alla procedura concorsuale, gli ufficiali superiori
a) devono aver riportato, nell'ultimo quinquennio calcolato a ritroso dal termine di scadenza della presentazione delle domande, la qualifica di "eccellente" o equivalente;
b) non devono essere, al termine di scadenza della presentazione delle domande, imputati in procedimenti penali per delitto non colposo, ne sottoposti a procedimento disciplinare da cui possa derivare una sanzione di stato ovvero sospesi dall'impiego o in aspettativa;
c) devono essere in possesso di una laurea in discipline giuridiche o economiche
4. La partecipazione al concorso non e' ammessa per piu' di due volte, ancorche' non consecutive. Dal computo di tale limite sono escluse le partecipazioni ai concorsi al termine dei quali il concorrente sia stato giudicato idoneo e classificato nella graduatoria di merito in soprannumero con punteggio non inferiore a 26/30. Alla valutazione dei titoli e delle prove d'esame provvede apposita commissione presieduta dal Comandante in seconda della Guardia di finanza. Tale commissione puo' essere suddivisa in sottocommissioni ed e' nominata con determinazione del Comandante Generale della Guardia di finanza.
5. Le finalita', gli obiettivi e l'organizzazione del corso superiore, nonche' le modalita' concorsuali per l'accesso sono stabilite con decreto del ((Ministro dell'economia e delle finanze)) da emanarsi ai sensi dell' articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 . Il corso si svolge secondo programmi e modalita' coerenti con le norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei.
Le materie ed i relativi programmi sono approvati con determinazione del Comandante Generale della Guardia di finanza.
6. La disposizione di cui al comma 3, lettera c), si applica a decorrere dal 1^ gennaio 2003.""
2. I vantaggi di carriera conseguenti all'acquisizione del titolo di ((Scuola di polizia economico-finanziaria)) non sono piu' previsti a partire dal concorso per l'ammissione al Corso Superiore che verra' bandito in data successiva all'entrata in vigore del presente decreto.
3. A decorrere dalla data di entrata un vigore del presente decreto e' abrogata la tabella 2 allegata alla legge 24 ottobre 1966, n. 887 , come modificata dalla legge 3 maggio 1971, n. 320 .

Art. 58 - (Disposizioni concernenti gradi e qualifiche delle Forze di Polizia e delle Forze Armate)

(Disposizioni concernenti gradi e qualifiche delle Forze di Polizia e delle Forze Armate) 1. Dalla data di entrata in vigore del provvedimento legislativo di cui all'articolo 71 del decreto legislativo emanato ai sensi dell' articolo 5, della legge 31 marzo 2000, n. 78 , con decorrenza dal 15 marzo 2001, l'equiparazione tra i gradi e le qualifiche dei ruoli normali degli ufficiali dell'Arma dei Carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza con i funzionari delle altre Forze di Polizia di cui all' articolo 16, commi 1 e 2, della legge 1o aprile 1981, n. 121 , per l'effetto del presente decreto e degli articoli 3 , 4 , 5 e 7, commi 1 e 2, della legge 31 marzo 2000, n. 78 , e' stabilita come di seguito:
a) generali di corpo d'armata : dirigente generale di livello B, b) generali di divisione : dirigente generale, c) generale di brigata : dirigente superiore, d) colonnello : primo dirigente, e) tenente colonnello maggiore: vice questore aggiunto, f) capitano : commissario capo, g) tenente : commissario.
2. Analoghe modalita' di equiparazione si applicano agli ufficiali in servizio permanente degli altri ruoli e ai funzionari degli omologhi ruoli della Polizia di Stato, equiparando, altresi', il sottotenente al vice commissario.
3. A decorrere dalla stessa data di cui al comma 1, gli effetti dell'equiparazione disposta dai commi 1 e 2 sono estesi agli ufficiali in servizio permanente dei corrispondenti gradi e ruoli dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, nonche' agli ufficiali piloti in ferma dodecennale di cui alla legge 19 maggio 1986, n. 224 .
4. L'equiparazione tra i gradi e le qualifiche prevista dal presente articolo non si applica agli ufficiali di complemento in servizio di prima nomina e in rafferma, ai quali continua ad applicarsi, in deroga all' articolo 32 della legge 24 dicembre 1986, n. 958 , il trattamento economico relativo al VI livello retributivo. Nota all'art. 58:
- Si riporta il testo degli articoli 3 , 5 e 7 della legge 31 marzo 2000, n. 78 (v. nota al titolo):
"Art. 3 (Delega al Governo concernente il Corpo forestale dello Stato). 1. Il Governo e' delegato ad emanare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi per il riordino dei ruoli dei funzionari del Corpo forestale dello Stato, al fine di conseguire, tenuto conto delle rispettive specificita', omogeneita' di disciplina con i pari qualifica dei ruoli dei commissari e dei dirigenti della Polizia di Stato, secondo i seguenti principi e criteri direttivi prevedendo le occorrenti disposizioni transitorie:
a) istituzione del ruolo direttivo dei funzionari del Corpo forestale dello Stato con determinazione della relativa consistenza organica, in sostituzione delle dotazioni organiche di VII, VIII e IX qualifica funzionale, nonche' delle modalita' di progressione di carriera e del corso di formazione;
b) revisione delle disposizioni per l'accesso alle qualifiche dirigenziali per l'attribuzione delle relative funzioni, prevedendo l'accesso alla qualifica di primo dirigente limitatamente al personale del ruolo di cui alla lettera a), e prevedendo altresi' la ripartizione dei dirigenti anche nelle sedi periferiche;
c) soppressione, riduzione organica o istituzione di altro nuovo ruolo o nuove qualifiche e determinazione delle relative consistenze organiche, delle modalita' di accesso, di formazione e di progressione.
2. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, il personale del ruolo dei funzionari del Corpo forestale dello Stato riveste le qualifiche di ufficiale di polizia giudiziaria e di sostituto ufficiale di pubblica sicurezza.
3. Gli schemi di decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi alle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale del Corpo forestale dello Stato, che esprimono il parere nei successivi venti giorni: gli schemi medesimi, unitamente ai predetti pareri pervenuti entro il termine ed agli altri pareti previsti dalla legge, sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, esteso anche alle conseguenze di carattere finanziario, che si esprimono entro sessanta giorni dalla data di assegnazione.
4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a lire 700 milioni annue, si provvede ai sensi dell'articolo 8".
"Art. 5 (Delega al Governo per il riordino della Polizia di Stato). 1. Il Governo e' delegato ad emanare, entro il termine di cui all'articolo 1, comma 1, uno o piu' decreti legislativi per la revisione dell'ordinamento del personale dei ruoli di cui alla legge 1o aprile 1981, n. 121 , secondo i seguenti principi e criteri direttivi:
a) riordinamento dei ruoli del personale direttivo e dirigente della Polizia di Stato, mediante soppressione o istituzione di nuovi ruoli o qualifiche, anche prevedendo la qualifica apicale di Dirigente generale di livello B con consistenza organica adeguata alle funzioni da assolvere e all'armonico sviluppo delle carriere, con conseguente rideterminazione del livello dirigenziale del prefetto avente funzioni di Capo della polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza, al fine di assicurare la sovraordinazione gerarchica di cui all' articolo 65 della legge 1o aprile 1981, n. 121 , ed il mantenimento della posizione funzionale connessa all'esercizio delle sue attribuzioni, provvedendo anche alla revisione delle modalita' di accesso, dei relativi corsi di formazione in modo coerente con la riforma dei cicli universitari e dell'avanzamento, prevedendo, per i ruoli di nuova istituzione, le relative funzioni, ad esclusione di quelle che comportano una specifica qualificazione;
b) integrazione delle disposizioni relative all'accesso alle qualifiche dirigenziali della Polizia di Stato, prevedendo che l'accesso alla qualifica di primo dirigente possa avvenire, per un'aliquota predeterminata e comunque non inferiore al venti per cento delle vacanze, mediante concorso per titoli ed esami riservato al personale, in possesso del diploma di laurea rispettivamente prescritto, dei ruoli dei commissari, dei direttori tecnici e dei sanitari e conseguente determinazione delle relative disposizioni di raccordo;
c) previsione che i dirigenti della Polizia di Stato possano essere temporaneamente collocati, entro limiti determinati, non superiori al 5 percento della dotazione organica, e per particolari esigenze di servizio, in posizione di disponibilita', anche per incarichi particolari o a tempo determinato assicurando comunque la possibilita', per l'Amministrazione, di provvedere al conferimento degli incarichi dirigenziali per i posti di funzione non coperti;
d) adeguamento delle disposizioni concernenti l'eta' pensionabile e il trattamento pensionistico, gia' in vigore per il personale della Polizia di Stato, tenendo conto, relativamente all'eta' pensionabile, delle disposizioni in vigore per il personale dei corrispondenti ruoli delle Forze di polizia anche ad ordinamento militare;
e) previsione dell'abrogazione dell' articolo 51 della legge 10 ottobre 1916, n. 668 ;
f) previsione delle occorrenti disposizioni transitorie.
2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi alle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale del personale della Polizia di Stato, che esprimano il parere nei successivi venti giorni; gli schemi medesimi, unitamente ai predetti pareti pervenuti entro il termine ed agli altri pareri previsti dalla legge, sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, esteso anche alle conseguenze di carattere finanziario, che si esprimono entro sessanta giorni dalla data di assegnazione.
3. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, e' consentito, a domanda e previa intesa tra le amministrazioni interessate, il trasferimento dei dipendenti appartenenti alle qualifiche dirigenziali e direttive della Polizia di Stato nelle altre amministrazioni pubbliche di cui all' articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , nei limiti dei posti disponibili per le medesime qualifiche possedute nelle rispettive piante organiche, nel rispetto delle disposizioni di cui all' articolo 20 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 . Qualora il trattamento economico dell'amministrazione di destinazione sia inferiore a quello percepito nell'amministrazione di provenienza, il dipendente trasferito percepisce, fino al suo riassorbimento, un assegno ad personam di importo corrispondente alla differenza di trattamento. Per un periodo non superiore a novanta giorni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1 il trasferimento puo' essere effettuato, con le medesime modalita', ad istanza dei dipendenti interessati, salvo rifiuto dell'amministrazione destinataria dell'istanza, da esprimere entro trenta giorni dal ricevimento dell'istanza medesima.
4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a lire 3.100 milioni annue, si provvede ai sensi dell'articolo 8".
"Art. 7 (Disposizioni comuni). I decreti legislativi di cui agli articoli 1, 3, 4 e 5 sono adottati, ferma restando la dipendenza organica di ciascuna Forza di polizia, sulla proposta dei Ministri interessati, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con il Ministro per la funzione pubblica e, per quanto concerne l'organizzazione territoriale, con il Ministro dell'interno, se non proponente.
2. Per le sole disposizioni concernenti l'ordinamento del personale, i decreti legislativi di cui al comma 1 sono emanati anche con il concerto dei Ministri dell'interno, della difesa e delle finanze se non proponenti.
3. I decreti legislativi di cui al comma 1 ed i regolamenti di cui all'articolo 6 non dovranno comportare modifiche della normativa relativa al trattamento economico del personale. Essi saranno adottati entro i limiti massimi di spesa di cui all'articolo 8.
4. Disposizioni correttive, nell'ambito dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi determinati dagli articoli 1, 3, 4 e 5 e con le modalita' di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo, potranno essere emanate con uno o piu' decreti legislativi, fino al 31 dicembre 2001".
- Per il testo dell'articolo 4 della citata legge n. 78/2000 v. nota al titolo.
- La legge 1o aprile 1981, n. 121 , recante "Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza", e' pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 10 aprile 1981, n. 100; si riporta il testo dell'articolo 16:
"Art. 16 (Forze di Polizia). Ai fini della tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, oltre alla polizia di Stato sono forze di polizia, fermi restando i rispettivi ordinamenti e dipendenze:
a) l'Arma dei carabinieri, quale forza armata in servizio permanente di pubblica sicurezza;
b) il Corpo della guardia di finanza, per il concorso al mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica.
Fatte salve le rispettive attribuzioni e le normative dei vigenti ordinamenti, sono altresi' forze di polizia e possono essere chiamati a concorrere nell'espletamento di servizi di ordine e sicurezza pubblica il Corpo degli agenti di custodia e il Corpo forestale dello Stato.
Le forze di polizia possono essere utilizzate anche per il servizio di pubblico soccorso".
- La legge 19 maggio 1986, n. 224 , recante "Norme per il reclutamento degli ufficiali e sottufficiali piloti di complemento delle forze armate e modifiche ed integrazioni 20 novembre 1980, n. 224, riguardanti lo stato e l'avanzamento degli ufficiali delle forze armate e della Guardia di finanza", e' pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 31 maggio 1986, n. 125.
- La legge 24 dicembre 1986, n. 958 , recante: "Norme sul servizio militare di leva e sulla ferma di leva prolungata", e' pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 15 gennaio 1987, n. 11; si riporta il testo dell'articolo 32:
"Art. 32 (Trattamento economico). 1. Al sottotenente di complemento e gradi corrispondenti, in servizio di prima nomina o richiamato a domanda, compete lo stesso trattamento, al netto delle ritenute assistenziali e previdenziali, del pari grado in servizio permanente effettivo.
2. Al sergente e gradi corrispondenti in ferma di leva prolungata compete lo stesso trattamento economico al netto delle ritenute assistenziali e previdenziali del pari grado in ferma volontaria.
3. Ai sottotenenti di complemento in servizio di prima nomina, e gradi corrispondenti, ed ai sergenti di complemento e gradi corrispondenti, e' corrisposta la tredicesima mensilita'.
4. L'indennita' di rischio, nei casi e nelle misure previste dal regolamento approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 1975, n. 146 , e' corrisposta anche al personale di cui al comma 3 ed ai graduati e militari di truppa di leva o in ferma prolungata o in ferma volontaria.
5. Ai graduati e militari di truppa in ferma breve sono attribuite le paghe nette giornaliere nella misura percentuale di cui alla tabella allegata alla presente legge rispetto al valore della retribuzione mensile del grado iniziale del ruolo dei volontari di truppa in servizio permanente, costituita dallo stipendio mensile iniziale lordo e dall'indennita' integrativa speciale vigente per i dipendenti dello Stato al 1o gennaio di ogni anno".

Art. 59

(( (Adeguamento dei ruoli, delle specialita' del ruolo tecnico-logistico-amministrativo e delle rispettive dotazioni organiche).)) (( 1. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, senza oneri aggiuntivi e fermi restando il volume organico complessivo di ciascun ruolo, i profili di carriera e il numero delle promozioni annuali previsti dal presente decreto, possono essere modificati:
a) i periodi di comando e le dotazioni organiche dei singoli ruoli previsti dal presente decreto, al fine di adeguarne la consistenza al piu' efficace soddisfacimento delle esigenze operative e di funzionalita' del sostegno tecnico-logistico;
b) l'articolazione del ruolo tecnico-logistico-amministrativo, mediante soppressione, accorpamento o istituzione di nuove specialita' al fine di adeguarla alle effettive esigenze di sostegno tecnico-logistico. ))

Art. 60

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 29 MAGGIO 2017, N. 95 ))

Art. 61 - (Disposizioni comuni in materia di transiti tra ruoli)

(Disposizioni comuni in materia di transiti tra ruoli) 1. Gli ufficiali che abbiano ottenuto il trasferimento a domanda in altro ruolo non possono transitare nuovamente nel ruolo di provenienza, ne' in altro ruolo.
2. Non e' ammesso il transito in altro ruolo degli ufficiali che hanno conseguito il titolo di ((Scuola di polizia economico-finanziaria)) , di cui alla legge 3 maggio 1971, n. 320 , e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 62 - (Norme applicabili)

(Norme applicabili) 1. Agli ufficiali dei ruoli normale e tecnico logistico amministrativo della Guardia di finanza per quanto non previsto dal presente decreto si applicano le leggi in vigore in materia di reclutamento, stato giuridico e avanzamento degli ufficiali dell'Esercito.
(( 1-bis. I riferimenti all'avvenuta iscrizione ovvero non iscrizione nei quadri di avanzamento contenuti in altre disposizioni normative, applicabili al Corpo della guardia di finanza, si intendono riferiti al posizionamento nelle graduatorie di merito stabilite dal presente decreto legislativo, rispettivamente, utile ovvero non utile per la promozione al grado superiore. )) 2. Le assunzioni di personale derivanti dall'attuazione del presente decreto sono attuate nel rispetto delle procedure di programmazione previste dall' articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 , e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 63 - (Avanzamento per meriti eccezionali)

(Avanzamento per meriti eccezionali) 1. I ((luogotenenti del Corpo della guardia di finanza)) possono conseguire avanzamento straordinario per meriti eccezionali ((, disciplinato dall'articolo 61)) del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199 , al grado di sottotenente del ruolo ((normale - comparto speciale)) .

Art. 64 - (Competenze ed attribuzioni degli ufficiali medici della Guardia di finanza)

(Competenze ed attribuzioni degli ufficiali medici della Guardia di finanza) 1. In relazione alle esigenze di carattere sanitario, gli ufficiali medici in servizio nel Corpo della Guardia di finanza, oltre alle competenze generali derivanti dal loro status di ufficiali medici delle Forze Armate, hanno le seguenti attribuzioni:
a) partecipano, con voto deliberativo, alle commissioni medico ospedaliere di cui agli articoli 193 e 194 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 , allorche' vengano prese in esame pratiche relative al personale della Guardia di finanza. Provvedono, anche quali componenti delle commissioni medico ospedaliere della Sanita' Militare, alle valutazioni collegiali medico-legali inerenti il riconoscimento del diritto ai benefici previsti dalla legge 13 agosto 1980, n. 466 , dalla legge 20 ottobre 1990, n. 302 , dalla legge 23 novembre 1998, n. 407 , dalla legge 23 febbraio 1999, n. 44 e dalla legge 23 dicembre 2005, n. 266 , in materia di vittime del dovere, della criminalita' organizzata, del terrorismo, delle richieste estorsive e dell'usura;
b) partecipano, con voto deliberativo, nel numero di due ufficiali superiori con funzioni di membro aggiunto, alle sezioni del Collegio medico legale di cui all' articolo 189 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 , allorche' sono prese in esame pratiche relative al personale del Corpo della Guardia di finanza;
c) svolgono attivita' di medico nel settore del lavoro nell'ambito delle strutture del Corpo della Guardia di finanza. Coloro che hanno svolto per almeno quattro anni tali attribuzioni sono altresi' preposti alle attivita' di sorveglianza e vigilanza nonche' a quella di medico competente previste dalle disposizioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, ai sensi della vigente normativa;
d) a richiesta degli interessati, forniscono assistenza al personale del Corpo, ai sensi del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 , avanti alle commissioni medico ospedaliere deputate all'accertamento della dipendenza da causa di servizio di infermita' contratte.
(( 1-bis. Agli ufficiali superiori medici che dirigono uffici sanitari del Corpo della guardia di finanza spettano, in relazione al personale del medesimo Corpo e limitatamente alle attribuzioni di cui all' articolo 1880 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 , i compiti previsti per le infermerie presidiarie di cui all'articolo 199 del predetto decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 . )) 2. Ai fini del soddisfacimento delle proprie esigenze, il Corpo della Guardia di finanza puo':
a) stipulare particolari convenzioni con strutture sanitarie pubbliche e, ove necessario, anche con singoli professionisti nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio;
b) fruire, a livello locale come centralmente, a condizione di reciprocita', delle strutture sanitarie e veterinarie di singola Forza Armata e di Polizia.
2-bis. Il servizio sanitario del Corpo della guardia di finanza provvede, ai sensi del regio decreto-legge 19 gennaio 1928, n. 26 , convertito dalla legge 6 settembre 1928, n. 2103 , all'assistenza sanitaria e alla tutela della salute del personale in servizio con le risorse umane, finanziare e strumentali disponibili a legislazione vigente nonche', anche a favore del personale in congedo e dei rispettivi familiari, con le risorse del Fondo di assistenza per i finanzieri, integralmente riassegnabili secondo le norme previste dal relativo statuto. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli da 181 a 195 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 . Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono emanate le conseguenti disposizioni tecniche attuative dell'ordinamento del servizio sanitario del medesimo Corpo e dei rapporti con il predetto Fondo.

Art. 65 - (Ricompense al valore e al merito della Guardia di finanza)

(Ricompense al valore e al merito della Guardia di finanza) 1. Per premiare gli atti di singolare coraggio compiuti in attivita' d'istituto svolte dalla Guardia di finanza, diretti a salvare vite umane, ad impedire sinistri o ad attenuarne le conseguenze, nonche' imprese e studi volti allo sviluppo e al progresso del Corpo ovvero singole azioni caratterizzate da somma perizia, da cui siano derivati lustro e decoro alla Guardia di finanza, sono istituite le seguenti ricompense.
a) atti di valore
1) medaglia d'oro al valore della Guardia di finanza,
2) medaglia d'argento al valore della Guardia di finanza,
3) medaglia di bronzo al valore della Guardia di finanza;
b) imprese, studi e azioni caratterizzate da somma perizia
1) croce d'oro al merito della Guardia di finanza,
2) croce d'argento al merito della Guardia di finanza,
3) croce di bronzo ad merito della Guardia di finanza.
2. Le ricompense di cui al comma 1, sono conferite con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del ((Ministro dell'economia e delle finanze)) .
3. I requisiti, le modalita' di attribuzione, le caratteristiche delle decorazioni, le autorita' competenti a formulare le proposte di conferimento e la composizione della commissione presieduta dal Comandante Generale della Guardia di finanza per l'espressione del parere sulla concessione, sono determinati con regolamento del ((Ministro dell'economia e delle finanze)) , emanato ai sensi dell' articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 .

Art. 66 - (Norme che non si applicano alla Guardia di finanza)

(Norme che non si applicano alla Guardia di finanza) 1. Non si applicano al Corpo della Guardia di finanza:
a) gli articoli 24 , 25 , 26 , 27 , 34 , 35 , 36 , 37 , 45 , 49 , 50 , 51 , 52 , 53 della legge 12 novembre 1955, n. 1137 ;
b) gli articoli 58 commi 1, 3 e 4, 59 comma 1, e 60 della legge 10 maggio 1983, n. 212 .
2. Agli ufficiali della Guardia di finanza non si applica, altresi', ogni disposizione vigente incompatibile con quelle contenute nel presente decreto.
Nota all'art. 66:
- Si riporta il testo degli articoli 24 , 25 , 26 , 27 , 34 , 35 , 36 , 37 , 45 , 49 , 50 , 51 , 52 e 53 della legge 12 novembre 1955, n. 1137 (v. nota alle premesse):
"Art. 24. La Commissione superiore e la Commissione ordinaria esprimono i giudizi sull'avanzamento ad anzianita' dichiarando se l'ufficiale sottoposto a valutazione sia idoneo o non idoneo all'avanzamento. E' giudicato dalla Commissione idoneo all'avanzamento l'ufficiale che riporti un numero di voti favorevoli superiore alla meta' dei volanti.
Gli ufficiali che hanno riportato giudizio di idoneita' e gli ufficiali che hanno riportato giudizio di non idoneita' sono iscritti dalla Commissione in due distinti elenchi, in ordine di ruolo".
"Art. 25. La Commissione superiore e la Commissione ordinaria esprimono i giudizi sull'avanzamento a scelta dichiarando anzitutto se l'ufficiale sottoposto a valutazione sia idoneo o non idoneo all'avanzamento. E' giudicato dalla Commissione idoneo all'avanzamento l'ufficiale chi riporti un numero di voti favorevoli superiore ai due terzi dei votanti.
Successivamente la Commissione attribuisce a ciascuno degli ufficiali da essa giudicati idonei un punto di merito da uno a trenta e, in base al punto attribuito, compila una graduatoria di merito di detti ufficiali, dando, a parita' di punti, precedenza al piu' anziano in ruolo.
Gli ufficiali che hanno riportato giudizio di non idoneita' sono iscritti dalla Commissione in un elenco in ordine di ruolo".
"Art. 26. Il punto di merito di cui al secondo comma dell'art. 25 e' attribuito dalla Commissioni con l'osservanza delle norme che seguono.
Quando il giudizio riguardi ufficiali aventi grado non superiore a colonnello o corrispondente, ogni componente della Commissione assegna all'ufficiale un punto da uno a trenta per ciascun complesso di elementi di cui alle seguenti lettere:
a) qualita' morali, di carattere e fisiche;
b) benemerenze di guerra e comportamento in guerra e qualita' professionali dimostrate durante la carriera, specialmente nel grado rivestito, con particolare riguardo all'esercizio del comando o delle attribuzioni specifiche, qualora richiesti dalla presente legge ai fini dell'avanzamento, al servizio prestato presso reparti o in imbarco;
c) doti intellettuali e di cultura con particolare riguardo ai risultati di corsi, esami, esperimenti;
d) attitudine ad assumere incarichi nel grado superiore, con specifico riferimento ai settori di impiego di particolare interesse per l'Amministrazione.
Le somme dei punti assegnati per ciascun complesso di elementi di cui alle lettere a), b), c), d) sono divise per il numero dei votanti, e i relativi quozienti, calcolati al centesimo, sono sommati tra di loro. Il totale cosi' ottenuto e' quindi diviso per quattro, calcolando il quoziente, al centesimo. Detto quoziente costituisce il punto di merito attribuito all'ufficiale dalla Commissione.
Quando il giudizio riguardi ufficiali aventi grado di generale di divisione odi brigata o ufficiali di grado corrispondente, ogni componente della Commissione assegna all'ufficiale un punto da uno a trenta in relazione agli elementi indicati nelle precedenti lettere a), b), c), d) considerati nel loro insieme; la somma dei punti cosi' assegnati e' divisa per il numero dei volanti, calcolando il quoziente al centesimo. Detto quoziente costituisce il punto di merito attribuito all'ufficiale dalla Commissione".
"Art. 27. Gli elenchi e le graduatorie di merito, di cui agli articoli 24 e 25, sono sottoposti al Ministro, il quale li approva dopo aver eventualmente apportato, negli elenchi degli idonei e nelle graduatorie di merito, le esclusioni che giudica giuste e necessarie nell'interesse dell'Amministrazione.
Gli ufficiali compresi negli elenchi degli idonei e nelle graduatorie di merito, approvati dal Ministro, sono idonei all'avanzamento. Gli ufficiali compresi negli elenchi dei non idonei, approvati dal Ministro, sono non idonei all'avanzamento".
"Art. 34. E' sospesa la promozione dell'ufficiale iscritto nel quadro di avanzamento, che venga a trovarsi in una delle condizioni indicate nel secondo comma dell'art. 21.
La sospensione della promozione annulla la valutazione gia' effettuata.
All'ufficiale e' data comunicazione della sospensione della promozione".
"Art. 35. Il Ministro ha facolta' di sospendere, con propria determinazione, la promozione dell'ufficiale iscritto nel quadro di avanzamento, nei cui riguardi siano intervenuti fatti di notevole gravita'.
La sospensione della promozione annulla la valutazione gia' effettuata.
All'ufficiale e' data comunicazione della sospensione della promozione e dei motivi che l'hanno determinata".
"Art. 36. L'autorita', che ritenga che un dipendente ufficiale iscritto nel quadro di avanzamento abbia perduto uno dei requisiti previsti dalla presente legge per l'avanzamento, deve inoltrare, nei riguardi dell'ufficiale stesso, proposta di cancellazione dal quadro.
Sulla proposta, corredata dei pareri delle autorita' gerarchiche, decide il Ministro sentita la Commissione superiore di avanzamento, se si tratti di ufficiale di grado non inferiore a tenente colonnello o corrispondente, ovvero la Commissione ordinaria di avanzamento, se si tratti di ufficiale di altro grado.
Fino a quando non intervenga la decisione del Ministro, gli effetti dell'iscrizione in quadro dell'ufficiale sono sospesi.
L'ufficiale cancellato dal quadro e' non idoneo all'avanzamento.
All'ufficiale e' data comunicazione dell'avvenuta cancellazione e dei motivi che l'hanno determinata".
"Art. 37. La morte dell'ufficiale o la permanente inidoneita' fisica derivante da ferite, lesioni o malattie riportate in servizio o per causa di servizio, non impedisce la promozione, quando l'ufficiale avrebbe potuto conseguirla con anzianita' anteriore alla data del decesso o del sopravvenire della non idoneita'".
"Art. 45. Gli ufficiali iscritti nei quadri di avanzamento ad anzianita', che non conseguono la promozione nell'hanno di validita' dei quadri stessi, sono iscritti, senza che occorra una nuova valutazione, nei quadri dell'anno successivo".
"Art. 49 (Capo III - Effetti della cessazione delle cause impeditive della valutazione o della promozione).
L'ufficiale non valutato o non promosso a norma dell'articolo 21, secondo comma, e dell'articolo 34, perche' imputato in un procedimento penale per delitto non colposo o sottoposto a procedimento disciplinare o perche' sospeso dall'impiego o perche' in aspettativa per infermita', e' valutato o nuovamente valutato per l'avanzamento dopo che sia cessata la causa impeditiva della valutazione o della promozione e, nel caso abbia subito detrazioni di anzianita' ai sensi della legge sullo stato degli ufficiali, sempre che risulti piu' anziano di un pari grado gia' valutato. Se l'avanzamento ha luogo a scelta la valutazione e' effettuata in occasione della formazione della prima graduatoria successiva alla cessazione della causa impeditiva.
All'ufficiale nei cui riguardi il procedimento penale o disciplinare si sia concluso in senso favorevole o per il quale sia stata revocata la sospensione dall'impiego di carattere precauzionale o che sia stato in aspettativa per infermita' dipendente da causa di servizio, quando sia valutato o nuovamente valutato, si applicano le disposizioni seguenti:
a) l'ufficiale appartenente a grado nel quale l'avanzamento ha luogo ad anzianita', se giudicato idoneo e sia gia' raggiunto dal turno di promozione, e' promosso anche se non esista vacanza nel grado superiore, con l'anzianita' che sarebbe spettata qualora la promozione avesse avuto luogo a suo tempo;
b) l'ufficiale appartenente a grado nel quale l'avanzamento ha luogo a scelta, se giudicato idoneo e se riponi un punto di merito per cui sarebbe stato promosso qualora lo stesso punto gli fosse stato attribuito in una precedente graduatoria, e' promosso anche se non esista vacanza nel grado superiore, con anzianita' che gli sarebbe spettata se la promozione avesse avuto luogo a suo tempo. La promozione e' computata nel numero di quelle da effettuare per l'anno cui si riferisce la graduatoria in occasione della quale l'ufficiale e' stato valutato o nuovamente valutato;
c) qualora il provvedimento di sospensione dall'impiego abbia colpito un ufficiale con responsabilita' di comando, al medesimo deve essere attribuito lo stesso comando o un altro di livello equivalente alla prima assegnazione di comandi dopo la cessazione della causa impeditiva".
"Art. 50. L'ufficiale non valutato a norma dell'articolo 21, primo comma, e' valutato per l'avanzamento dopo che abbia cessato dalla carica di Ministro o di Sottosegretario di Stato, se l'avanzamento ha luogo a scelta la valutazione e' effettuata in occasione della formazione della prima graduatoria successiva alla cessazione dalla carica.
All'ufficiale si applicano le disposizioni delle lettere a) e b) del secondo comma dell'articolo 49".
"Art. 51. L'ufficiale per il quale sia stata sospesa la promozione a norma dell'art. 35 e' nuovamente valutato per l'avanzamento entro sei mesi dalla data della sospensione della promozione, se si tratti di avanzamento ad anzianita', o in occasione della formazione della prima graduatoria successiva alla data predetta, se si tratti di avanzamento a scelta. All'ufficiale si applicano le disposizioni delle lettere a) e b) del secondo comma dell'art. 49".
"Art. 52. All'ufficiale non valutato a suo turno per mancanza delle condizioni prescritte dall'art. 38, e per il quale il raggiungimento delle condizioni anzidette sia stato ritardato per motivi di servizio riconosciuti dal Ministro con propria determinazione o per motivi di salute dipendenti da cause di servizio, si applicano, quando sia valutato per l'avanzamento, le disposizioni delle lettere a) e b) del secondo comma dell'art. 49.
Se l'avanzamento ha luogo a scelta, l'ufficiale e' valutato in occasione della formazione della prima graduatoria successiva al raggiungimento delle predette condizioni".
"Art. 53. L'ufficiale, nei cui riguardi sia stato sospeso il giudizio sull'avanzamento a norma dell'art. 22, e' valutato per l'avanzamento quando le autorita' competenti riconoscano cessati i motivi della sospensione, e comunque non oltre un anno dalla data della sospensione stessa.
L'ufficiale appartenente a grado, nel quale l'avanzamento ha luogo ad anzianita', se giudicato idoneo, e' iscritto nel quadro di avanzamento in vigore e, se gia' raggiunto dal turno di promozione, e' promosso anche se non esista vacanza nel grado superiore, con l'anzianita' che gli sarebbe spettata qualora la valutazione non fosse stata sospesa.
L'ufficiale appartenente a grado nel quale l'avanzamento ha luogo a scelta, se giudicato idoneo, e' iscritto, secondo il punto di merito attribuitogli, nella graduatoria in cui sarebbe stato compreso qualora la valutazione non fosse stata sospesa. Se, per effetto del posto conseguito nella graduatoria, l'ufficiale venga iscritto nel quadro di avanzamento e sia gia' raggiunto dal turno di promozione, egli e' promosso anche se non esista vacanza nel grado superiore, con l'anzianita' che gli sarebbe spettata. Nel caso che la promozione abbia luogo dopo che sia stato raggiunto il numero delle promozioni stabilite per l'anno dalle tabelle, la promozione e' computata in quelle da effettuare per l'anno successivo".
- Si riporta il testo degli articoli 58, commi primo, terzo e quarto, 59, primo comma, e 60 della legge 10 maggio 1983, n. 212 (v. nota alle premesse):
"Art. 58. Per l'avanzamento da tenente a capitano e gradi corrispondenti, da capitano a maggiore e gradi corrispondenti, sono competenti le Commissioni ordinarie di avanzamento previste per gli ufficiali.
(Omissis).
Gli ufficiali dei gradi di cui al precedente comma, giudicati per due volte non idonei all'avanzamento, non sono piu' valutati a tale fine restano in servizio fino al raggiungimento dei limiti di eta' previsti per il proprio grado.
Agli ufficiali appartenenti ai ruoli di cui all'articolo 53 si applicano le leggi in vigore in materia di avanzamento e di stato degli ufficiali, ove non diversamente disposto dalla presente legge".
"Art. 59. I limiti di eta' per la cessazione dal servizio permanente degli ufficiali dei ruoli di cui all'articolo 53 sono stabiliti come segue:
- maggiore o grado corrispondente: 63 anni;
- ufficiali inferiori e subalterni: 61 anni.
(Omissis)".
"Art. 60. Il consiglio di disciplina per gli ufficiali dei ruoli di cui all'articolo 53 e' composto con le stesse modalita' previste per gli ufficiali delle Armi dell'Esercito, del Corpo di stato maggiore della Marina, del ruolo naviganti normale dell'Aeronautica e degli ufficiali del Corpo della Guardia di finanza".

Art. 67 - (Modificazione e abrogazione di norme)

(Modificazione e abrogazione di norme) 1. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1999, n. 34 , concernente norme relative alla struttura ordinativa del Corpo della Guardia di finanza, sono approvate le seguenti modificazioni:
a) nell'articolo 1, comma 2, lettera a), prima del punto 1) e' inserito il seguente "01) generale del corpo d'armata",
b) nell'articolo 4, comma 2, le parole: "generali di divisione" sono sostituite dalle seguenti: "generali di corpo d'armata",
c) nell'articolo 5
1) comma 1, le parole "generale di divisione" sono sostituite dalle seguenti: "generale di corpo d'armata",
2) comma 2, dopo le parole "sono retti da" sono inserite le seguenti: "un generale di divisione o da" e le parole "un colonnello" sono soppresse,
3) comma 3, le parole "colonnello o altro ufficiale superiore"
sono sostituite dalle seguenti: "generale di brigata o ufficiale superiore".
d) nell'articolo 6, comma 1, le parole "generale di divisione" sono sostituite dalle seguenti: "generale di corpo d'armata",
e) nell'articolo 7, comma 1, le parole "generale di divisione" sono sostituite dalle seguenti: "generale di corpo d'armata", f) nell'articolo 7, comma 2, le parole: "generale di brigata e colonnello" sono sostituite dalle seguenti: "generale di divisione o di brigata".
(( 1-bis. Fanno parte del Consiglio superiore della Guardia di finanza, di cui all' articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1999, n. 34 , gli ufficiali generali in servizio permanente effettivo titolari di incarichi rilevati organicamente nell'ambito della medesima Guardia di finanza. )) 2. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 53, comma 3, per gli ufficiali che si trovano nella posizione del servizio permanente a disposizione, dalla data di entrata in vigore del presente decreto e' abrogato l' articolo 48, della legge 12 novembre 1955, n. 1137 .
3. Sono inoltre, abrogati
a) l' articolo 10, comma 1, n. 5, della legge 10 aprile 1954, n. 113 ,
b) il decreto legislativo C.P.S. 5 ottobre 1947, n. 1557 ,
c) gli articoli 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 15 bis, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 54, 192, nonche' il Titolo II, Capi VI, VII, e VIII, e il Titolo III della legge 12 novembre 1955, n. 1137 , estesa al Corpo ai sensi della legge 24 ottobre 1966, n. 887 ,
d) il decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1959, n. 1006 ,
e) la legge 18 ottobre 1962, n. 1551 ,
f) la legge 29 maggio 1967, n. 371 ,
g) gli articoli 53, 54, 55, 56 e 57 limitatamente al riferimento al ((Ministro dell'economia e delle finanze)) ed al Corpo della Guardia di finanza, nonche' gli articoli 58, comma 2 e 59, commi 2 e 3 e la tabella D/4 della legge 10 maggio 1983, n. 212 ;
h) l' articolo 32, comma 9 ter, della legge 19 maggio 1986, n. 224 ;
i) l' articolo 4, della legge 28 giugno 1986, n. 338 ;
j) gli articoli 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 e 12 della legge 25 maggio 1989, n. 190 ;
k) l'articolo 1, comma 6, secondo periodo, della legge 27 dicembre 1990, n. 404 ;
l) l' articolo 3, commi 221 e 222, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 ;
m) l' articolo 8, della legge 28 marzo 1997, n. 85 .
4. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e' abrogato l' articolo 6, del Regio Decreto 3 giugno 1926, n. 1163 .

Art. 68 - (Riduzione e rimodulazione degli organici)

(Riduzione e rimodulazione degli organici) 1. Le consistenze organiche del personale appartenente ai ruoli ispettori, sovrintendenti, appuntati e finanzieri di cui agli articoli 3 , 17 e 33 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199 , sono cosi' rideterminate:
a) ruolo ispettori n. 23.450 unita',
b) ruolo sovrintendenti n. 13.300 unita',
c) ruolo appuntati e finanzieri n. 26.807 unita'.
2. La riduzione della consistenza organica del ruolo sovrintendenti di cui al comma 1, lett. b), operata ai fini della compensazione degli oneri di cui al presente decreto per una quota pari a 200 unita', sara' praticata gradualmente, salvaguardando in ogni caso l'attivita' di contrasto all'evasione fiscale ed alla criminalita' economica e finanziaria svolta dalla Guardia di finanza sul territorio, mediante appositi decreti del ((Ministro dell'economia e delle finanze)) , di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, in proporzione all'effettivo incremento della consistenza dei ruoli degli ufficiali e sino al raggiungimento dei nuovi volumi organici per essi previsti, in modo tale da assicurare che l'onere netto annuo determinato dall'attuazione del presente decreto non ecceda le risorse finanziarie di cui all'articolo 69.

Art. 69 - (Clausola finanziaria)

(Clausola finanziaria) 1. All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto si
provvede con le risorse finanziarie previste dall' articolo 8, della legge 31 marzo 2000, n. 78 .
Nota all'art. 69:
- Si riporta il testo dell' articolo 8 della legge 31 marzo 2000, n.78 (v. nota al titolo):
"Art. 8 (Copertura finanziaria). 1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 3.100 milioni annue relativamente alle previsioni di cui all'articolo 1, in lire 700 milioni annue relativamente alle previsioni di cui all'articolo 3, in lire 3.100 milioni annue relativamente alle previsioni di cui all'articolo 4 ed in lire 3.100 milioni annue relativamente alle previsioni di cui all'articolo 5, quantificato nella misura massima di lire 10.000 milioni annue a decorrere dal 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziano 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle finanze.
2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio".

Art. 70 - (Entrata in vigore)

(Entrata in vigore) 1. Il presente decreto entra in vigore a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
2. Alla data di entrata in vigore del presente decreto restano comunque validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base delle norme sull'avanzamento abrogate o disapplicate ai sensi del presente decreto.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservano e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 19 marzo 2001 CIAMPI AMATO, Presidente del Consiglio dei Ministri DEL TURCO, Ministro delle finanze VISCO, Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica BIANCO, Ministro dell'interno MATTARELLA, Ministro della difesa BASSANINI, Ministro per la funzione pubblica Visto, il Guardasigilli: FASSINO

Tabelle

Tabella n. 1
Parte di provvedimento in formato grafico
(12) (13) (14) (15)
Tabella n. 2
TABELLA NON PIU' PREVISTA DAL D.LGS. 29 MAGGIO 2017, N. 95
Tabella n. 3
TABELLA NON PIU' PREVISTA DAL D.LGS. 29 MAGGIO 2017, N. 95
Tabella n. 4
Parte di provvedimento in formato grafico
(13) ((17))
Tabella n. 5
Art. 36 comma 1
Parte di provvedimento in formato grafico
(13)
Tabella n. 6
Parte di provvedimento in formato grafico
Modello A Serie N - Mod. 22 documenti caratteristici
Anno............ N. d'ordine.................
del documento caratteristico
COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA
(a).........................................
SCHEDA VALUTATIVA
PER UFFICIALE GENERALE
(GENERALE DI BRIGATA, GENERALE DI DIVISIONE E GRADI CORRISPONDENTI)
del (b) ...........................................................
...................................................................
nato a .........................il.................................
Motivo per il quale la scheda e' compilata ......................... ...................................................................
per il periodo dal .............al.................................
Incarico ricoperto ................................................
...................................................................
Compilatore: ......................................................
Dal al ............................................................
1^ Revisore: ......................................................
dal ............................al.................................
2^ Revisore: ......................................................
dal ............................al ................................
(Data).......................
(a) Comando o Ufficio dal quale l'ufficiale dipende
(b) indicare: grado, arma, corpo, ruolo o servizio, posizione di
stato (spe., cpl, ecc.) cognome e nome.
===================================================================
Parte I - QUALITÀ FISICHE, MORALI E DI CARATTERE
-------------------------------------------------------------------
...................................................................
...................................................................
...................................................................
...................................................................
-------------------------------------------------------------------
Parte II - QUALITÀ CULTURALI ED INTELLETTUALI
-------------------------------------------------------------------
...................................................................
...................................................................
...................................................................
...................................................................
-------------------------------------------------------------------
Parte III - QUALITÀ PROFESSIONALI
-------------------------------------------------------------------
...................................................................
...................................................................
...................................................................
...................................................................
-------------------------------------------------------------------
Parte IV - GIUDIZIO COMPLESSIVO DEL COMPILATORE (d)
-------------------------------------------------------------------
...................................................................
...................................................................
...................................................................
...................................................................
Lo giudico (e)......................
(Bollo e firma) ............
(Localita' e data) ..................
(d) Il compilatore, nell'esprimere il giudizio complessivo, deve mettere in risalto, in un quadro unitario e sintetico, gli aspetti essenziali che caratterizzano la figura dell'Ufficiale generale. Deve inoltre specificare l'eventuale attivita' di rilievo (importanti esercitazioni, lavori, studi ecc.) svolta dall'Ufficiale generale nel periodo cui si riferisce la scheda valutativa.
(e) Il giudizio riguardante la qualifica finale deve essere espresso con una delle seguenti voci: "Eccellente" - "Superiore alla media" - "Nella media" - "inferiore alla media" - "insufficiente".
===================================================================
Parte V - GIUDIZIO COMPLESSIVO DEL 1° REVISORE (f)
-------------------------------------------------------------------
...................................................................
...................................................................
...................................................................
...................................................................
Lo giudico (e) .................
(Bollo e firma) ................
(Localita' e data) ..............
-------------------------------------------------------------------
Parte VI. - GIUDIZIO COMPLESSIVO DEL 2° REVISORE (F)
-------------------------------------------------------------------
...................................................................
...................................................................
...................................................................
...................................................................
Lo giudico (e)..................
(Bollo e firma) ................
(Localita' e data) ..............
---------------------------------------------------------------------
(f) Il 1 ed il 2 revisore devono esprimere un giudizio unico sul complesso delle qualita' indicate nelle parti I, II e III della scheda, mettendo in risalto gli aspetti essenziali che caratterizzano la figura dell'ufficiale generale. In caso di discordanza col compilatore, devono spiegarne le ragioni.
(e) Il giudizio riguardante la qualifica finale deve essere espresso con una delle seguenti voci: "Eccellente" - "Superiore alla media" - "Nella media" - "Inferiore alla media" - "Insufficiente".
------------- AGGIORNAMENTO (3)
Il D.M. 22 luglio 2005, n. 181 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Alla Tabella 1 allegata al decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69 , alla colonna 2, "Organico", i numeri "9", "19", "62" e "323" sono sostituiti, rispettivamente, dai seguenti: "10", "23", "69" e "305".
Conseguentemente, alla medesima Tabella sono apportate le seguenti variazioni:
a) alla colonna 8, "Promozioni a scelta al grado superiore", le parole "2 o 3 (b)", relative al grado di generale di brigata, e "7", relativa al grado di colonnello, sono sostituite, rispettivamente, da: "3" e "8 o 7 (b)";
b) la nota (a) e' sostituita dalla seguente: "(a) Fino al 2010, 2 promozioni; dal 2011, ciclo di 3 anni: 1 promozione nel 1° e nel 3°, 2 promozioni nel 2°";
c) la nota (b) e' sostituita dalla seguente "(b) Dal 2006, ciclo di 2 anni: 8 promozioni nel 1°, 7 promozioni nel 2°"." ------------- AGGIORNAMENTO (4)
Il D.L. 31 dicembre 2007, n. 248 , convertito, con modificazioni, dalla L. 28 febbraio 2008, n. 31 ha disposto (con l'art. 2, comma 4-bis, lettera d)) che " alla nota [5] dell'allegata Tabella 1, la parola: "2011" esostituita dalla seguente: "2015"". ------------- AGGIORNAMENTO (5)
Il Decreto 22 giugno 2009, n. 109, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) la modifica della Tabella 4 come segue:
"a) nella colonna 2, "specialita' sanita'", la parola "1" e' sostituita dalla seguente: "5";
b) nella colonna 5, "specialita' amministrazione", la parola "2" e' sostituita dalla seguente: "6";
c) nella colonna 6, "specialita' commissariato", la parola "1" e' sostituita dalla seguente: "2";
d) nella colonna "Organico", la parola "222" e' sostituita dalla seguente: "209"".
Inoltre ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che, in conseguenza, la nota (c) della stessa Tabella 4 e' sostituita dalla seguente: "(c) Dall'anno 2009, per ciascuna specialita', eccetto quella di psicologia, ciclo di sei anni: 0 promozioni, nel 1°, 2°, 3°, 4° e 5° anno; 1 promozione nel 6° anno". ------------- AGGIORNAMENTO (8)
La L. 24 dicembre 2012, n. 228 ha disposto (con l'art. 1, comma 307) che "A decorrere dal 1° ottobre 2013, nella colonna 4 della tabella 1 allegata al decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69 , la parola: «4», ovunque ricorra, e' sostituita dalla seguente: «5»." ------------- AGGIORNAMENTO (10)
Il D.L. 30 dicembre 2013, n. 150 convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2014, n. 15 ha disposto (con l'art. 1, comma 11, lettera b-bis)) che "alla nota [5] della tabella 1, la parola: "2015" e' sostituita dalla seguente: "2016"". ------------- AGGIORNAMENTO (11)
Il Decreto 5 aprile 2016, n. 66 ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che la rideterminazione, indicata nella tabella n. 4, delle dotazioni organiche dirigenziali del ruolo tecnico-logistico-amministrativo ha efficacia dal 31 dicembre 2018. ------------- AGGIORNAMENTO (12)
Il D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 95 ha disposto:
-(con l'art. 36, comma 34) che "Gli anni di anzianita' nel grado di tenente colonnello previsti dalla tabella n. 1 allegata al decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69 , come modificata dal presente decreto, ai fini dell'inclusione nella 1ª, 2ª e 3ª aliquota di valutazione per l'avanzamento al grado di colonnello, sono riferiti agli ufficiali che hanno maturato 5 anni di permanenza nel grado di maggiore per essere promossi a tenente colonnello";
-(con l'art. 36, comma 35) che "Ai tenenti colonnelli con quattro anni di permanenza nel grado di maggiore continuano ad applicarsi, ai fini dell'inclusione nell'aliquota di valutazione per l'avanzamento al grado di colonnello, le disposizioni di cui alle note (c), (d) ed (e) della tabella n. 1 vigente il giorno precedente all'entrata in vigore del presente decreto";
-(con l'art. 36, comma 39) che "I requisiti di comando previsti dalla tabella n. 1 allegata al decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69 , come modificata dal presente decreto, per gli ufficiali fino al grado di tenente colonnello, sono richiesti nei confronti degli ufficiali immessi in servizio, al termine dei corsi di formazione, a partire dall'anno 2017. Per gli ufficiali in servizio alla data del 31 dicembre 2016, continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti alla medesima data";
-(con l'art. 36, comma 46) che "Nell'anno di entrata in vigore del presente decreto e nel triennio successivo, i periodi minimi di comando previsti dalla tabella 1 allegata al decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69 , necessari ai fini dell'inclusione nelle aliquote di valutazione per l'avanzamento al grado superiore sono ridotti di 31 giorni". --------------- AGGIORNAMENTO (13)
Il D.Lgs. 5 ottobre 2018, n. 126 ha disposto:
- (con l'art. 9, comma 1, lettera h)) che "alla tabella 1:
1) alla colonna 4, denominata «Anni di anzianita' minima di grado richiesti per inserimento aliquota valutazione a scelta», la parola «6» in corrispondenza del grado di tenente colonnello e' sostituita dalla seguente: «7». Conseguentemente:
1.1) alla nota (f), le parole: «con 4 e 5 anni» sono sostituite dalle seguenti: «4, 5 e 6 anni»;
1.2) alla nota (g), le parole: «6, 7 e 8 anni» sono sostituite dalle seguenti: «7 e 8 anni»;
2) alla colonna 6:
2.1) nell'intestazione, le parole: «in valutazione» sono sostituite dalle parole: «di valutazione»;
2.2) primo periodo, dopo le parole: «Tre anni di cui almeno due in comando» sono aggiunte le seguenti: «di reparto» e le parole: «di reparto» sono soppresse;
2.3) secondo periodo, dopo le parole: «Due anni di comando» sono aggiunte le seguenti: «di reparto» e le parole: «di reparto» sono soppresse;
3) alla colonna 7, denominata «Promozioni al grado superiore», le parole: «12» in corrispondenza del grado di tenente colonnello sono sostituite, nell'ordine, dalle seguenti: «15» e «9».
Conseguentemente:
3.1) alla nota (i), la parola: «2023» e' sostituita dalla seguente: «2019»;
3.2) la nota (l) e' sostituita dalla seguente: «Ciclo di due anni: 5 promozioni nel 1° anno, 4 promozioni nel 2° anno»;
4) alle note (n) e (o), le parole: «, nell'ordine, delle vacanze disponibili nei singoli comparti e, a seguire,» sono soppresse;
5) alla nota (1), secondo alinea, le parole: «territoriale ovvero dal comando di reparto aeronavale» e la parola: «direttivi» sono soppresse;
6) alla nota (2), le parole: «territoriale o speciale» sono soppresse e dopo le parole: «qualora il comando» sono aggiunte le seguenti: «di reparto territoriale, speciale, di istruzione o aeronavale»;
7) alla nota (3), la parola: «territoriale» e' sostituita dalle seguenti: «di reparto»;
8) alla nota (4), dopo le parole: «in aggiunta al» sono inserite le seguenti: «periodo minimo di»";
- (con l'art. 9, comma 1, lettera i)) che "alla tabella 4, alla colonna denominata «Organico», dopo la parola: «252» sono aggiunte le seguenti: «(c-bis)». Conseguentemente nelle note, dopo la lettera (c), e' aggiunta la seguente: «(c-bis) La ripartizione delle unita' tra i gradi delle singole specialita' e' stabilita con determinazione del Comandante Generale.»";
- (con l'art. 9, comma 1, lettera l)) che "alla tabella 5, colonna 3, la parola: «60» in corrispondenza del grado di sottotenente e' soppressa".
Il D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 95 , come modificato dal D.Lgs. 5 ottobre 2018, n. 126 , ha disposto (con l'art. 36, comma 47, lettera b)) che "Per l'avanzamento al grado di generale di brigata degli ufficiali provenienti dal soppresso ruolo aeronavale, sono inseriti in aliquota di valutazione per l'anno:
[...]
b) 2019, i colonnelli con anzianita' di grado pari o anteriore al 1° luglio 2010. Per il medesimo anno, il numero delle promozioni stabilito dalla tabella n. 1 annessa al decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69 , come modificata dal presente decreto, e' incrementato di n. 1 unita'". --------------- AGGIORNAMENTO (14)
Il D.Lgs. 27 dicembre 2019, n. 172 , ha disposto (con l'art. 27, comma 1, lettere a) e b)) che "La tabella 1 allegata al decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69 , e' sostituita:
a) a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, dalla tabella 1a di cui alla tabella 11.1 allegata al medesimo decreto;
b) dal 30 settembre 2027, dalla tabella 1 di cui alla tabella 11.2 allegata al presente decreto legislativo".
Si riportano di seguito le tabelle:
Parte di provvedimento in formato grafico
Parte di provvedimento in formato grafico
--------------- AGGIORNAMENTO (15)
Il D.L. 14 agosto 2020, n. 104 , convertito con modificazioni dalla L. 13 ottobre 2020, n. 126 , ha disposto (con l'art. 37, comma 5-bis) che "Alla tabella 1a allegata al decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69 , alla colonna 2, la parola: "623" e' sostituita dalla seguente: "635" e la parola: "98" e' sostituita dalla seguente: "86"."
Ha inoltre disposto (con l'art. 37, comma 5-ter) che "Alla tabella 1 allegata al decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69 , alla colonna 2, la parola: "623" e' sostituita dalla seguente: "635" e la parola: "98" e' sostituita dalla seguente: "86"." --------------- AGGIORNAMENTO (17)
La L. 30 dicembre 2021, n. 234 , come modificata dal D.L. 30 aprile 2022, n. 36 , convertito con modificazioni dalla L. 29 giugno 2022, n. 79 , ha disposto (con l'art. 1, comma 961-quater, lettera d)) che "alla tabella 4 allegata al decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69 , sono apportate le seguenti modificazioni:
1) alla colonna 5, 'Specialita' Amministrazione', il numero: '5' e' sostituito dal seguente: '6';
2) alla colonna 'Organico', il numero: '258' e' sostituito dal seguente: '297'".
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