095G0213
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Attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di nuovo inquadramento del personale non direttivo e non dirigente del Corpo della Guardia di finanza. (DECRETO LEGISLATIVO 12 maggio 1995 n. 199)
Art. 1 - Istituzione ruoli
Istituzione ruoli 1. Nell'ambito del Corpo della guardia di finanza sono istituiti i seguenti ruoli:
a) ruolo "ispettori";
b) ruolo "sovrintendenti";
c) ruolo "appuntati e finanzieri".
2. L'ordinamento gerarchico dei ruoli e la corrispondenza dei gradi o qualifiche di ciascun ruolo, fra gli appartenenti al personale del Corpo della guardia di finanza e il personale appartenente alle Forze di polizia a ordinamento militare e civile, sono stabiliti dalla tabella A allegata al presente decreto.
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Nota redazionale
Il testo delle premesse e' riportato gia' integrato con le correzioni apportate dall'errata-corrige pubblicato in G.U. 13/07/1995, n. 162 durante il periodo di "vacatio legis".
E' possibile visualizzare il testo originario accedendo alla versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L' art. 76 della Costituzione regola la delega al Governo dell'esercizio della funzione legislativa e stabilisce che essa non puo' avvenire se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.
- L' art. 87 della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
- La legge 6 marzo 1992, n. 216 reca: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 gennaio 1992, n. 5 , recante autorizzazione di spesa per la perequazione del trattamento economico dei sottufficiali dell'Arma dei carabinieri in relazione alla sentenza della Corte costituzionale n. 277 del 3-12 giugno 1991 e all'esecuzione di giudicati, nonche' perequazione dei trattamenti economici relativi al personale delle altre forze di polizia. Delega al Governo per disciplinare i contenuti del rapporto d'impiego delle Forze di polizia e del personale delle Forze armate nonche' per il riordino delle relative carriere, attribuzione e trattamento economici".
- La legge 29 aprile 1995, n. 130 reca: "Delega al Governo in materia di procedure per la disciplina del rapporto d'impiego e per il riordino delle carriere, delle attribuzioni e dei trattamenti economici delle Forze di polizia e delle Forze armate".
CAPO II TITOLO II RUOLO APPUNTATI E FINANZIERI Capo I ORDINAMENTO DEL PERSONALE DEL RUOLO APPUNTATI E FINANZIERI
Art. 2 - Ruolo "appuntati e finanzieri"
Ruolo "appuntati e finanzieri" 1. Il ruolo "appuntati e finanzieri" e' articolato nei seguenti quattro gradi gerarchici:
a) appuntato scelto; b) appuntato; c) finanziere scelto; d) finanziere.
Art. 3 - Consistenza organica del ruolo "appuntati e finanzieri"
Consistenza organica del ruolo
"appuntati e finanzieri" 1. Tenuto conto della forza organica del ruolo Finanzieri e Appuntati del Corpo della guardia di finanza indicata nella tabella H allegata alla legge 28 febbraio 1992, n. 217 e del riordino dei ruoli di cui al presente decreto, la consistenza organica del ruolo "appuntati e finanzieri", alla data del 1° gennaio 2017, e' pari a 23.313 unita'. (6a)
1-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2020 la consistenza organica di cui al comma 1 e' fissata in 24.263 unita'. (17)
1-ter. A decorrere dal 1° gennaio 2022, la consistenza organica di cui al comma 1 e' fissata in 23.605 unita'.
((1-quater. A decorrere dal 1° gennaio 2023, la consistenza organica di cui al comma 1 e' fissata in 23.894 unita'.)) ----------- AGGIORNAMENTO (6a)
Il D.Lgs. 19 marzo 2001, n. 69 ha disposto (con l'art. 68, comma 1) che "Le consistenze organiche del personale appartenente ai ruoli ispettori, sovrintendenti, appuntati e finanzieri di cui agli articoli 3 , 17 e 33 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199 , sono cosi' rideterminate:
a) ruolo ispettori n. 23.450 unita',
b) ruolo sovrintendenti n. 13.300 unita',
c) ruolo appuntati e finanzieri n. 26.807 unita'." ---------- AGGIORNAMENTO (17)
Il Decreto 5 ottobre 2020 (in G.U. 23/11/2020, n. 291) ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettere a), b), c) e d)) che "Le consistenze organiche dei ruoli «ispettori», «sovrintendenti» e «appuntati e finanzieri» del Corpo della guardia di finanza, di cui agli articoli 33, comma 1 , 17 , comma 1 , e 3, comma 1-bis, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199 , sono cosi' rideterminate:
a) dal 1° settembre 2020, 25.702 unita' del ruolo «ispettori», 11.242 unita' del ruolo «sovrintendenti» e 23.363 unita' del ruolo «appuntati e finanzieri»;
b) dal 1° gennaio 2022, 26.702 unita' del ruolo «ispettori», 10.112 unita' del ruolo «sovrintendenti» e 23.363 unita' del ruolo «appuntati e finanzieri»;
c) dal 1° gennaio 2024, 27.702 unita' del ruolo «ispettori», 10.000 unita' del ruolo «sovrintendenti» e 22.282 unita' del ruolo «appuntati e finanzieri»;
d) dal 1° gennaio 2026, 28.702 unita' del ruolo «ispettori», 10.000 unita' del ruolo «sovrintendenti» e 21.082 unita' del ruolo «appuntati e finanzieri»".
Art. 4 - Funzioni del personale appartenente al Ruolo "appuntati e finanzieri"
Funzioni del personale appartenente al
Ruolo "appuntati e finanzieri" 1. Agli appartenenti al ruolo "appuntati e finanzieri" del Corpo della guardia di finanza sono attribuite le qualifiche di agente di polizia giudiziaria, agente di polizia tributaria e agente di pubblica sicurezza.
2. Il personale di cui al comma 1 svolge mansioni esecutive, con i margini di iniziativa e di discrezionalita' inerenti alle qualifiche possedute, e puo' altresi' esercitare incarichi di comando di uno o piu' militari, nonche' compiti di insegnamento, formazione e istruzione del personale del medesimo Corpo, in relazione alla professionalita' posseduta.
2-bis. Gli appuntati scelti che maturano ((cinque)) anni di anzianita' nel grado conseguono la qualifica di «qualifica speciale».
La qualifica e' attribuita, a decorrere dal giorno successivo a quello di maturazione del requisito di anzianita' di grado, con determinazione del Comandante generale della guardia di finanza. Si applicano gli articoli 10, 11, 12 e 13 in quanto compatibili, nonche' l'articolo 15 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale , approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 . (13) ((16)) 2-ter. Le disposizioni di cui al comma 2-bis si applicano, previa verifica del possesso dei requisiti da parte della Commissione di cui all'articolo 55-bis, agli appuntati scelti che:
a) abbiano riportato in sede di valutazione caratteristica, nell'ultimo triennio, la qualifica non inferiore a «superiore alla media» o giudizio equivalente;
b) non abbiano riportato nell'ultimo biennio sanzioni penali per delitto non colposo o disciplinari piu' gravi della «consegna»;
c) LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 5 OTTOBRE 2018, N. 126 .
2-ter.1. Al personale non in possesso dei requisiti di cui al comma 2-ter, la qualifica e' attribuita con decorrenza dal giorno successivo a quello di maturazione dei medesimi requisiti di cui al comma 2-ter, ferme restando le condizioni per l'iscrizione a ruolo e il possesso dell'anzianita' di grado di cui al comma 2-bis.
2-quater. L'appuntato scelto «qualifica speciale» ha rango preminente sul parigrado non in possesso della medesima qualifica. In presenza di piu' appuntati scelti «qualifica speciale» prevale quello con maggiore anzianita' nella medesima qualifica.
2-quinquies. In relazione al qualificato profilo professionale raggiunto, l'appuntato scelto «qualifica speciale» e' principalmente impiegato in incarichi di maggiore responsabilita' nell'ambito del ruolo di appartenenza. Il medesimo puo' essere impiegato altresi' in compiti di coordinamento del personale dipendente, anche in servizi non operativi, al fine di assicurare la funzionalita' dei reparti e lo svolgimento delle attivita' istituzionali.
------------- AGGIORNAMENTO (13)
Il D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 95 , ha disposto (con l'art. 36, comma 16) che "Agli appuntati scelti in servizio al 1° ottobre 2017 che hanno compiuto sette anni di permanenza nel grado, in deroga alla permanenza prevista dall' articolo 4, comma 2-bis, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199 e che non si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 11 dello stesso decreto, e' attribuita la qualifica di «qualifica speciale», con decorrenza 1° ottobre 2017".
Ha inoltre disposto (con l'art. 36, comma 17) che "Per il conseguimento della qualifica di «qualifica speciale», fermi restando gli altri requisiti, in deroga alla permanenza nel grado prevista dall' articolo 4, comma 2-bis, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199 , gli appuntati scelti non rientranti nella previsione di cui al comma 16 e in servizio alla data del 1° ottobre 2017, sono valutati dopo 7 anni di permanenza nel grado". ------------- AGGIORNAMENTO (16)
Il D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 95 , come modificato dal D.Lgs. 27 dicembre 2019, n. 172 , ha disposto (con l'art. 36, comma 16-bis) che "Agli appuntati scelti in servizio permanente al 1° gennaio 2020 che hanno compiuto quattro anni di permanenza nel grado, in deroga alla permanenza prevista dall' articolo 4, comma 2-bis, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199 e che non si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 11 dello stesso decreto, e' attribuita la qualifica di "qualifica speciale", con decorrenza 1° gennaio 2020.
Al fine dell'accertamento del possesso dei prescritti requisiti, il personale di cui al presente comma e' valutato dalla commissione di cui all' articolo 55-bis del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199 ". CAPO III Capo II RECLUTAMENTO
Art. 5 - Accesso al ruolo "appuntati e finanzieri"
Accesso al ruolo "appuntati e finanzieri" 1. Il reclutamento del personale appartenente al ruolo "appuntati e finanzieri" e' disposto, annualmente, nel limite delle prevedibili vacanze nell'organico del ruolo, alla data in cui agli aspiranti viene conferita la nomina a finanziere.
(( 1-bis. Al fine di garantire la piena funzionalita' del Corpo della guardia di finanza, le assunzioni nel ruolo iniziale del predetto Corpo possono essere effettuate, anche in eccedenza rispetto alla dotazione organica del medesimo ruolo, entro il limite delle vacanze esistenti nei ruoli sovrintendenti e ispettori. Le conseguenti posizioni di soprannumero che si determinano nel ruolo appuntati e finanzieri sono riassorbite per effetto delle cessazioni e dei passaggi, per qualunque causa, del personale del predetto ruolo a quelli superiori. ))
Art. 6 - Requisiti per l'ammissione al corso
Requisiti per l'ammissione al corso 1. L'ammissione al corso per la promozione a finanziere ha luogo mediante un concorso al quale possono essere ammessi i giovani in possesso dei seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana e godimento dei diritti civili e politici;
b) eta', alla data indicata nel bando di concorso, non inferiore ad anni 18 e non superiore ad anni 24. PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 29 MAGGIO 2017, N. 95 ; (13)
c) LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 29 MAGGIO 2017, N. 95 ;
d) idoneita' fisico-attitudinale al servizio incondizionato nella Guardia di finanza;
d-bis) assenza di tatuaggi o di altre permanenti alterazioni volontarie dell'aspetto fisico, non conseguenti a interventi di natura comunque sanitaria, lesivi del decoro dell'uniforme o della dignita' della condizione dell'appartenente al Corpo della guardia di finanza di cui all' articolo 721 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 , secondo quanto stabilito dal bando di concorso;
e) rientrare nei parametri fisici correlati alla composizione corporea, alla forza muscolare e alla massa metabolicamente attiva, secondo le tabelle stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207 ;
f) possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado che consente l'iscrizione ai corsi per il conseguimento della laurea;
g) non essere, alla data dell'effettivo incorporamento, imputato o condannato ovvero non aver ottenuto l'applicazione della pena ai sensi dell' articolo 444 del codice di procedura penale per delitto non colposo, ne' essere o essere stato sottoposto a misure di prevenzione;
h) non trovarsi, alla data dell'effettivo incorporamento, in situazioni comunque incompatibili con l'acquisizione o la conservazione dello stato giuridico di finanziere;
i) essere in possesso dei requisiti di cui all' articolo 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53 . A tal fine, il Corpo della guardia di finanza accerta, d'ufficio, l'irreprensibilita' del comportamento del candidato in rapporto alle funzioni proprie del grado da rivestire.
Sono causa di esclusione dall'arruolamento anche l'esito positivo agli accertamenti diagnostici, ((...)) l'uso o la detenzione di sostanze stupefacenti o psicotrope a scopo non terapeutico, anche se saltuari, occasionali o risalenti; (23)
l) non essere stato destituito, dispensato o dichiarato decaduto dall'impiego presso una Pubblica amministrazione, licenziato dal lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni a seguito di procedimento disciplinare, ovvero prosciolto, d'autorita' o d'ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze armate o di polizia, a eccezione dei proscioglimenti per inattitudine alla vita di bordo o al volo, qualora compatibili con il contingente per il quale si concorre;
m) aver ottenuto, per gli aspiranti gia' sottoposti all'apposita visita, l'idoneita' fisica alla leva.
m-bis) non essere stato dimesso, per motivi disciplinari o per inattitudine alla vita militare, da accademie, scuole o istituti di formazione delle Forze armate o di polizia. (13)
1-bis. Per il reclutamento degli allievi finanzieri da destinare ai gruppi sportivi in qualita' di atleti, non sono richiesti i requisiti indicati alle lettere e) e f) del comma 1. Gli aspiranti devono essere in possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado.
2. Possono inoltre essere ammessi al corso per la promozione a finanziere, nell'ambito delle vacanze disponibili, il coniuge ed i figli superstiti, nonche' i fratelli o le sorelle del personale delle Forze di' polizia, deceduto o reso permanentemente invalido al servizio, con invalidita' non inferiore all'ottanta per cento della capacita' lavorativa, in conseguenza delle azioni criminose di cui all' articolo 82, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 ed alle leggi ivi richiamate ovvero per effetto di ferite o lesioni riportate nell'espletamento di servizi di polizia o di soccorso pubblico, i quali ne facciano richiesta, purche' siano in possesso dei requisiti di cui al comma 1.
3. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano, altresi', al coniuge ed ai figli superstiti, nonche' ai fratelli o alle sorelle del personale del Corpo della Guardia di finanza deceduto o reso permanentemente invalido al servizio, con invalidita' non inferiore all'ottanta per cento della capacita' lavorativa, per effetto di ferite o lesioni riportate nell'espletamento di missioni internazionali di pace ovvero in attivita' di servizio caratterizzate da esposizione al rischio, da individuare con determinazione del Comandante generale della guardia di finanza.
----------- AGGIORNAMENTO (6)
La Corte Costituzionale, con sentenza 12-24 luglio 2000, n. 332 (in G.U. 1a s.s. 2/8/2000, n. 32) ha dichiarato, in applicazione dell' art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 , l'illegittimita' costituzionale del comma 1, lettera c), del presente articolo "nella parte in cui include, tra i requisiti necessari per essere ammessi al corso per la promozione a finanziere, l'essere senza prole". ----------- AGGIORNAMENTO (13)
Il D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 95 ha disposto (con l'art. 36, comma 22) che "Il titolo di studio per l'accesso al ruolo degli appuntati e finanzieri di cui all' articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199 , non e' richiesto per i volontari delle Forze armate di cui agli articoli 703 e 2199 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 , in servizio alla data del 31 dicembre 2020, ovvero congedato entro la stessa data".
Ha inoltre disposto (con l'art. 36, comma 57) che "L' articolo 6, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199 , nel testo vigente il giorno precedente la data di entrata in vigore del presente decreto, continua ad applicarsi ai cittadini che svolgono o hanno svolto servizio militare volontario, di leva e di leva prolungato al medesimo giorno precedente". ----------- AGGIORNAMENTO (23)
La Corte Costituzionale, con sentenza 6 febbraio - 11 marzo 2024, n. 40 (in G.U. 1ª s.s. 13/03/2024, n. 11), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell' art. 6, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199 (Attuazione dell' art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216 , in materia di nuovo inquadramento del personale non direttivo e non dirigente del Corpo della Guardia di finanza), limitatamente alle parole «la guida in stato di ebbrezza costituente reato,»".
Art. 7 - (Modalita' dei concorsi)
(Modalita' dei concorsi) 1. Nei bandi di concorso per l'arruolamento degli allievi finanzieri, indetti con determinazione del Comandante generale della guardia di finanza, sono stabiliti:
a) il numero e le tipologie dei posti da mettere a concorso;
b) le modalita' e la data di scadenza per la presentazione della domanda di ammissione al concorso;
c) le date entro le quali gli aspiranti devono possedere e conservare i titoli e i requisiti richiesti per l'ammissione al concorso;
d) le modalita' e la data di scadenza per la presentazione della documentazione comprovante il possesso dei requisiti;
e) la composizione della commissione giudicatrice, ripartita in sottocommissioni, presieduta e formata da personale in servizio nel Corpo della guardia di finanza, con l'intervento, ove necessario, di uno o piu' esperti o docenti nelle materie o prove oggetto di valutazione, in servizio presso istituti pubblici o in quiescenza da non piu' di tre anni alla data di nomina della commissione;
f) le modalita' di accertamento dei requisiti e di esclusione dei concorrenti per difetto dei medesimi;
g) le tipologie e le modalita' di svolgimento e di valutazione delle prove e delle fasi concorsuali, nonche' l'ordine di successione delle stesse;
h) i titoli che devono essere valutati ai fini della redazione delle graduatorie finali di merito.
2. Al fine di accrescere l'efficienza del Servizio di soccorso alpino e della componente specialistica Anti Terrorismo e Pronto Impiego (A.T.P.I.) del Corpo della guardia di finanza, in deroga agli articoli 703 e 2199 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 , le riserve di cui ai medesimi articoli 703 e 2199 non operano per i posti messi a concorso per le predette specialita' nel limite massimo di 180 unita' annuali, ferma restando la dotazione organica di cui all'articolo 3. ((22))
3. Con determinazioni del Comandante generale della guardia di finanza:
a) e' nominata la commissione giudicatrice dei concorsi;
b) sono approvate le graduatorie, distinte per le tipologie di posti a concorso, e sono dichiarati vincitori del concorso i candidati che nell'ordine delle singole graduatorie risultino compresi nel numero dei posti messi a concorso;
c) possono essere dichiarati vincitori del concorso altri concorrenti idonei nell'ordine delle graduatorie, per ricoprire i posti resisi comunque disponibili, nei trenta giorni dall'inizio dei corsi di formazione, tra i concorrenti precedentemente dichiarati vincitori;
d) sono stabilite la durata, le modalita' di svolgimento, la sede e il rinvio dai corsi.
4. Decorso il termine di cui al comma 3, lettera c), le graduatorie redatte al termine del concorso cessano di avere validita'.
5. Per quanto non disciplinato dal presente decreto si osservano le norme concernenti i pubblici concorsi laddove compatibili con la specificita' del Corpo della guardia di finanza. A tal fine il bando di concorso tiene conto anche delle esigenze di funzionalita' del medesimo Corpo e di economicita' e snellezza dell'azione amministrativa.
-------------- AGGIORNAMENTO (22)
Il D.L. 22 aprile 2023, n. 44 ha disposto (con l'art. 15, comma 11, lettera b)) che "Per le esigenze di potenziamento degli organici del Corpo della guardia di finanza:
[...]
b) al fine di accrescere l'efficienza della componente specialistica Antiterrorismo e pronto impiego del Corpo della guardia di finanza, il limite massimo annuale di cui all' articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199 , e' incrementato di 24 unita' per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026". CAPO IV Capo III STATO GIURIDICO
Art. 8 - Posizione di stato degli allievi finanzieri
Posizione di stato degli allievi finanzieri 1. Gli ammessi al corso per allievo finanziere sono promossi finanzieri dopo sei mesi dalla data di arruolamento, se giudicati idonei da apposita commissione esaminatrice, con determinazione del Comandante generale o dell'autorita' da esso delegata. I militari in servizio e in congedo delle forze armate e quelli in congedo della guardia di finanza nonche' il personale appartenente alle forze di polizia a ordinamento civile perdono, rispettivamente, il grado e le qualifiche all'atto della ammissione al corso.
2. La commissione di cui al precedente comma viene nominata con determinazione del Comandante generale o dell'autorita' da esso delegata.
3. ((La promozione a finanziere e' sospesa qualora nei confronti dell'allievo finanziere, gia' giudicato idoneo ai sensi del comma 1, sia stata emessa, per delitto non colposo, sentenza di condanna in primo grado ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta o decreto penale di condanna esecutivo, anche qualora la pena sia condizionalmente sospesa)) .
4. Al venir meno della causa impeditiva specificata al comma 3, trovano applicazione le disposizioni relative alla decorrenza della promozione di cui al successivo articolo 11, comma 2.
5. Gli allievi finanzieri, all'atto dell'arruolamento, contraggono una ferma volontaria di anni quattro.
Art. 8-bis
(( (Proscioglimento degli allievi finanzieri).)) (( 1. Gli allievi finanzieri frequentatori di corso presso le scuole di formazione, dichiarati non idonei per inettitudine al servizio nel Corpo della guardia di finanza per cause intellettuali, morali, fisiche, attitudinali o disciplinari sono prosciolti, su proposta del comandante della Legione allievi, con determinazione del Comandante generale della guardia di finanza.
2. L'inettitudine per una delle cause di cui al comma 1 deve risultare da verbale redatto da una commissione nominata dal Comandante generale della guardia di finanza.
3. Gli allievi finanzieri possono altresi' essere prosciolti dal Corpo della guardia di finanza, con determinazione del Comandante generale:
a) a domanda dell'interessato;
b) per infermita', quando siano riconosciuti non piu' idonei al servizio militare incondizionato da parte della competente autorita' sanitaria militare.
4. La posizione degli allievi prosciolti ai sensi dei commi 1, 2 e 3, nei riguardi degli obblighi di leva e del servizio militare, e' comunicata al competente reparto dell'Esercito italiano o della Marina militare, in relazione al contingente di provenienza. ))
Art. 9 - Stato degli appartenenti al ruolo "appuntati e finanzieri"
Stato degli appartenenti al ruolo
"appuntati e finanzieri" 1. Lo stato giuridico del personale di cui al precedente art. 8 e del personale appartenente al ruolo "appuntati e finanzieri" ((e' costituito dal complesso dei doveri e dei diritti inerenti al grado)) .
(( 1-bis. Lo stato giuridico si acquista con il conferimento del grado e cessa con la perdita del medesimo.
1-ter. Il grado e' conferito, secondo le norme previste dal presente decreto, con determinazione del Comandante generale della guardia di finanza. )) 2. Per il passaggio in servizio permanente per il personale appartenente al ruolo "appuntati e finanzieri" si applicano, dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le disposizioni di cui al successivo art. 49, commi 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12.
Art. 9-bis
(( (Posizione di stato degli appartenenti al ruolo appuntati e finanzieri).)) (( 1. Gli appartenenti al ruolo appuntati e finanzieri si distinguono in:
a) appuntati scelti, appuntati, finanzieri scelti e finanzieri in servizio permanente;
b) finanzieri in ferma volontaria;
c) appuntati scelti, appuntati, finanzieri scelti e finanzieri in congedo illimitato, nell'ausiliaria, nella riserva e in congedo assoluto.
2. I posti in organico sono occupati solo dai militari di cui alle lettere a) e b) del comma 1. ))
Art. 9-ter - (Posizione di stato degli appartenenti al ruolo appuntati e finanzieri in servizio permanente)
(Posizione di stato degli appartenenti al ruolo appuntati e finanzieri in servizio permanente) 1. Gli appartenenti al ruolo appuntati e finanzieri in servizio permanente sono vincolati da rapporto d'impiego di carattere stabile e possono trovarsi in una delle seguenti posizioni:
a) servizio permanente effettivo;
b) sospesi ((dall'impiego)) ;
c) in aspettativa.
Art. 9-quater
(( (Idoneita' fisica al servizio effettivo degli appartenenti al ruolo appuntati e finanzieri).)) (( 1. Il personale appartenente al ruolo appuntati e finanzieri deve possedere l'idoneita' fisica al servizio militare incondizionato per essere impiegato dovunque, presso reparti, specialita', comandi, uffici e, per il militare del contingente di mare, a bordo delle unita' navali. ))
Art. 9-quinquies
(( (Aspettativa).)) (( 1. I finanzieri in servizio permanente, i finanzieri scelti, gli appuntati e appuntati scelti del Corpo della guardia di finanza possono essere collocati in aspettativa per infermita' e per motivi privati. Sono altresi' collocati di diritto in aspettativa i militari in stato di prigionia di guerra o perche' dispersi.
2. L'aspettativa non puo' superare due anni in un quinquennio, tranne per prigionia di guerra o perche' il militare e' disperso, e termina col cessare della causa che l'ha determinata.
3. Prima del collocamento in aspettativa per infermita' ai militari di cui al comma 1 sono concessi i periodi di licenza non ancora fruiti.
4. L'aspettativa per motivi privati e' disposta a domanda. I motivi devono essere provati dall'interessato e la sua concessione e' subordinata alle esigenze di servizio.
5. Fermo restando quanto previsto dal comma 2, l'aspettativa per motivi privati non puo' avere durata inferiore a quattro mesi e non puo' eccedere il periodo continuativo di un anno. L'interessato che sia gia' stato in aspettativa per motivi privati, per qualsiasi durata, non puo' esservi ricollocato se non siano trascorsi almeno due anni dal rientro in servizio.
6. L'aspettativa e' disposta con determinazione del Comandante generale della guardia di finanza. L'aspettativa per prigionia o di disperso di guerra decorre dalla data di cattura o dispersione.
7. Al militare in aspettativa perche' prigioniero di guerra o disperso o per infermita' dipendente da causa di servizio compete l'intero trattamento economico goduto dal pari grado in attivita' di servizio.
8. Durante l'aspettativa per infermita' non dipendente da causa di servizio e' corrisposto il trattamento economico di cui all' articolo 26 della legge 5 maggio 1976, n. 187 .
9. Agli effetti della pensione, il tempo trascorso dal militare in aspettativa perche' prigioniero di guerra o disperso o per infermita' dipendente o non dipendente da causa di servizio e' computato per intero.
10. I militari di cui al comma 1 in aspettativa per infermita', che devono frequentare corsi o sostenere esami prescritti ai fini dell'avanzamento o per la nomina a ispettore o sovrintendente, a domanda sono sottoposti ad accertamenti sanitari e, se riconosciuti idonei, sono richiamati in servizio.
11. I militari di cui al comma 1 in aspettativa per motivi privati, che devono essere valutati per l'avanzamento o che devono sostenere esami prescritti ai fini dell'avanzamento o per la nomina a ispettore o sovrintendente, sono richiamati in servizio a domanda.
12. Ai militari in aspettativa per motivi privati non compete lo stipendio o altro assegno. Il tempo trascorso in aspettativa per motivi privati non e' computato ai fini della progressione di carriera, dell'attribuzione degli aumenti periodici di stipendio e del trattamento di quiescenza e previdenza. ))
Art. 9-sexies
(( (Cause di cessazione dal rapporto di impiego).)) (( 1. Gli appartenenti al ruolo appuntati e finanzieri in servizio permanente cessano dal rapporto di impiego per una delle seguenti cause:
a) per eta';
b) per infermita';
c) per scarso rendimento, nonche' gravi reiterate mancanze disciplinari che siano state oggetto di consegna di rigore;
d) a domanda;
e) a seguito di nomina all'impiego civile;
f) a seguito di transito all'impiego civile;
g) per infermita', a seguito di rinuncia al transito a domanda nell'impiego civile;
h) per perdita del grado;
i) per decadenza, ai sensi dell' articolo 898 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 ;
l) a seguito della perdita dello stato di militare, ai sensi dell' articolo 622 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 .
2. Il provvedimento di cessazione dal servizio permanente e' adottato con determinazione del Comandante generale della guardia di finanza.
3. Il militare cessa dal servizio nel momento in cui nei suoi riguardi si verifica una delle predette cause, anche se si trova sottoposto a procedimento penale o disciplinare. Se detto procedimento si conclude successivamente con un provvedimento di perdita del grado, la cessazione dal servizio si considera avvenuta per tale causa. ))
Art. 9-septies
(( (Raggiungimento dei limiti d'eta').)) (( 1. Gli appartenenti al ruolo appuntati e finanzieri cessano dal servizio permanente al raggiungimento del sessantesimo anno di eta'. ))
Art. 9-octies
(( (Categorie del congedo).)) (( 1. Il personale del ruolo appuntati e finanzieri in congedo appartiene a una delle seguenti categorie:
a) ausiliaria;
b) riserva;
c) congedo illimitato;
d) congedo assoluto.
2. L'ausiliaria riguarda il personale cessato dal servizio permanente e collocato in detta categoria del congedo secondo quanto stabilito dall' articolo 886 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 .
3. La riserva e' composta dai militari che cessano dal servizio permanente o che vi transitano dalla categoria dell'ausiliaria. I militari della riserva hanno obblighi di servizio soltanto in tempo di guerra o di grave crisi internazionale. Cessano di appartenere alla riserva e sono collocati in congedo assoluto al compimento del sessantacinquesimo anno di eta'.
4. Il congedo illimitato riguarda i militari in ferma volontaria e i militari cessati dal servizio permanente, a domanda, con meno di venti anni di servizio effettivo. In tale categoria sono soggetti ai seguenti obblighi di servizio:
a) in tempo di pace, rispondere ai richiami in servizio per eccezionali esigenze, nonche' alle chiamate di controllo;
b) in tempo di guerra, rimanere costantemente a disposizione del Governo per essere, all'occorrenza, richiamati in servizio.
5. I militari in congedo assoluto non sono piu' vincolati a obblighi di servizio attivo in tempo di pace, in tempo di guerra o di grave crisi internazionale, conservano il grado e l'onore dell'uniforme e sono soggetti alle disposizioni di legge riflettenti il grado e la disciplina. ))
Art. 9-novies
(( (Infermita').)) (( 1. Gli appartenenti al ruolo appuntati e finanzieri, che devono assicurare in costanza di servizio i requisiti di idoneita' specifici previsti dal Libro IV, Titolo II, Capo II, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 e accertati secondo le apposite metodologie ivi previste, cessano dal servizio permanente e sono collocati in congedo, a seconda dell'idoneita', nella riserva o in congedo assoluto, quando:
a) sono divenuti permanentemente inidonei al servizio militare incondizionato;
b) non hanno riacquistato l'idoneita' allo scadere del periodo massimo di aspettativa per infermita' temporanea;
c) sono giudicati non idonei al servizio militare incondizionato dopo che, nel quinquennio, hanno fruito del periodo massimo di aspettativa e sono state concesse loro le licenze spettanti.
2. Il provvedimento adottato in applicazione del comma 1 decorre, a seconda dei casi, dalla data di scadenza del periodo massimo di aspettativa o dalla data dell'accertamento sanitario definitivo o dalla data di rinuncia al transito nell'impiego civile, di cui all'articolo 9-sexies, comma 1, lettera g).
3. Al militare cessato dal servizio permanente per infermita' sono corrisposti per un periodo di tre mesi gli interi assegni spettanti al pari grado del servizio permanente. Si applica l' articolo 58 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092 , in materia di cumulo delle rate di pensione con gli assegni di attivita' spettanti dopo la cessazione dal servizio. ))
Art. 9-decies
(( (Cessazione a domanda).)) (( 1. Gli appartenenti al ruolo appuntati e finanzieri non possono di norma chiedere di cessare dal servizio permanente e di essere collocati in congedo se devono rispettare gli obblighi di permanenza in servizio, contratti all'atto dell'incorporazione o al termine dei corsi di formazione.
2. Il Corpo della guardia di finanza, in casi eccezionali, puo' concedere il proscioglimento dagli obblighi di servizio ai quali e' vincolato il militare, in relazione alla durata minima del servizio stesso.
3. Gli appartenenti al ruolo appuntati e finanzieri che hanno compiuto almeno venti anni di servizio effettivo e che cessano dal servizio permanente a domanda sono collocati nella riserva.
4. Gli appartenenti al ruolo appuntati e finanzieri se hanno meno di venti anni di servizio effettivo e cessano dal servizio permanente a domanda sono collocati nel congedo illimitato.
5. Nei casi previsti dai commi 2 e 3, il Corpo della guardia di finanza ha facolta' di non accogliere la domanda di cessazione per motivi penali o disciplinari, o di ritardarne l'accoglimento per gravi motivi di servizio. ))
Art. 9-undecies
(( (Nomina all'impiego civile).)) (( 1. Gli appartenenti al ruolo appuntati e finanzieri in servizio permanente possono presentare domanda per l'impiego civile e, se riconosciuti idonei e meritevoli, acquistano titolo a conseguirlo nel limite dei posti vacanti negli impieghi prescelti.
2. L'ordine di precedenza per la nomina all'impiego civile e' determinato dalla data di presentazione delle domande.
3. I militari di cui al comma 1 che siano cessati dal servizio permanente a domanda o d'autorita' non possono fare domanda di transito all'impiego civile.
4. Perdono titolo a conseguire l'impiego civile coloro che abbiano acquisito diritto a pensione vitalizia per anzianita' di servizio, che siano cessati dal servizio per una delle cause indicate al comma 3 o comunque da piu' di cinque anni o che siano incorsi nella perdita del grado.
5. Gli impieghi civili che il personale del Corpo della guardia di finanza puo' conseguire sono stabiliti dal Ministero dell'economia e delle finanze.
6. L'accertamento dell'idoneita' e meritevolezza dell'appartenente al ruolo appuntati e finanzieri al transito all'impiego civile e' effettuato da una commissione nominata dal Ministro dell'economia e delle finanze e composta da un ufficiale generale della Guardia di finanza, presidente, e da due dirigenti del Ministero dell'economia e delle finanze, membri.
7. La nomina all'impiego civile costituisce causa di cessazione dal servizio e da' luogo alla corresponsione del trattamento economico, pensionistico e previdenziale previsto per il personale dell'amministrazione di destinazione. ))
Art. 9-duodecies
(( (Cause di cessazione dalla ferma).)) (( 1. Il militare con grado di finanziere cessa dalla ferma volontaria, anche prima del termine della stessa, oltre che per le cause previste all'articolo 9-sexies, per motivi disciplinari o per superamento del limite massimo di licenza straordinaria di convalescenza.
2. L'appartenente al ruolo degli appuntati e finanzieri che cessa dal servizio al termine della ferma volontaria o prima del termine della stessa per una delle cause previste al comma 1, eccettuata la perdita del grado, e' collocato in congedo illimitato.
3. Nel caso di cessazione dal servizio per infermita', se si tratta di non idoneita' permanente al servizio militare incondizionato, il militare e' collocato in congedo assoluto.
4. I provvedimenti di cessazione dal servizio relativi al personale appartenente al ruolo appuntati e finanzieri sono adottati con determinazione del Comandante generale della guardia di finanza. ))
Art. 9-terdecies
(( (Tipologia dei richiami in servizio).)) (( 1. Il personale del ruolo appuntati e finanzieri in congedo puo' essere richiamato in servizio a norma dell' articolo 986 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 . )) CAPO V Capo IV AVANZAMENTO
Art. 10 - Avanzamento degli appartenenti al Ruolo "appuntati e finanzieri"
Avanzamento degli appartenenti al
Ruolo "appuntati e finanzieri" 1. L'avanzamento del personale appartenente al ruolo "appuntati e finanzieri" ((in servizio permanente)) si effettua secondo le disposizioni contenute nella tabella "B" allegata al presente decreto.
2. Le promozioni sono conferite con decorrenza dal giorno successivo a quello di compimento del periodo minimo ((...)) di permanenza nel grado, data in cui ha inizio la procedura di valutazione, previo giudizio sull'idoneita' o non idoneita' all'avanzamento espresso dalla commissione di cui ((agli articoli 55-bis e 55-ter)) .
3. Il giudizio sulla idoneita' o non idoneita' all'avanzamento e' formulato con riferimento al possesso dei seguenti requisiti:
a) avere bene assolto le funzioni inerenti al grado rivestito;
(( b) fisici, intellettuali, culturali, morali, caratteriali e professionali necessari per adempiere degnamente le funzioni del grado superiore. )) 4. Nel caso in cui la commissione di cui al comma 2 esprima giudizio di non idoneita' all'avanzamento per il militare interessato, tale giudizio dovra' essere motivato con riferimento alle disposizioni richiamate al comma 3.
5. La commissione esprime i giudizi di avanzamento sulla base degli elementi risultanti dalla documentazione personale di ciascun militare.
6. Nel computo dei requisiti temporali fissati dalla tabella "B" di cui al comma 1, non vanno calcolati gli anni per i quali gli interessati sono stati giudicati non idonei all'avanzamento ovvero e' stato espresso parere contrario ai sensi dell' articolo 15 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 , nonche' i periodi di detrazione ((e riduzione di anzianita')) .
7. I militari giudicati idonei all'avanzamento sono promossi con determinazione del ((Comandante)) generale della Guardia di finanza ((...)) .
8. La promozione del militare e' sospesa nel caso in cui, nei suoi confronti, sia stato espresso un parere non favorevole all'avanzamento da parte della competente autorita' giudiziaria, ai sensi dell' articolo 15 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 . Tale sospensione determina l'annullamento della valutazione gia' effettuata. Il provvedimento di sospensione della promozione e' adottato con determinazione del ((Comandante)) generale ((...)) . In tal caso, il militare, previa sottoposizione a nuova valutazione all'epoca dell'anno successivo, viene promosso con un anno di ritardo rispetto al periodo minimo di anzianita' o di permanenza nel grado previsto dalla tabella "B".
Art. 11 - Esclusione dalla valutazione
Esclusione dalla valutazione 1. .
2. Al venir meno delle singole cause impeditive elencate al comma 1, purche' sussistano i requisiti di legge per l'iscrizione a ruolo, il medesimo personale deve essere sottoposto a valutazione con le modalita' di cui all'art. 10 e, se dichiarato idoneo, deve essere promosso con la stessa decorrenza che gli sarebbe spettata qualora la valutazione fosse stata effettuata in assenza della causa impeditiva.
Art. 12 - (Cause di sospensione della valutazione e della promozione)
(Cause di sospensione della valutazione e della promozione) 1. Qualora durante i lavori della commissione ((permanente di avanzamento di cui agli articoli 55-bis e 55-ter)) il personale indicato all'articolo 10 venga a trovarsi in una delle condizioni previste dall'articolo 1l, comma 1 , lettere a), b) e c), la medesima commissione sospende la valutazione.
(( 1-bis. Se eccezionalmente la commissione di cui al comma 1 ritenga di non poter addivenire alla pronuncia del giudizio sull'avanzamento sospende la valutazione, indicandone i motivi. )) 2. E' altresi' sospesa la promozione del militare che successivamente alla valutazione venga a trovarsi in una delle condizioni previste dall'articolo 1l, comma 1, lettere a), b) e c).
3. Della predetta sospensione della valutazione ovvero della promozione e dei motivi che l'hanno determinata, e' data comunicazione al militare interessato.
4. La sospensione della promozione annulla la valutazione gia' effettuata.
5. Il provvedimento di sospensione della promozione e' adottato con determinazione del Comandante generale della Guardia di finanza.
6. Al venire meno delle cause sospensive della valutazione ovvero della promozione, salvo che le anzidette cause non comportino la cessazione dal servizio, il militare, se ha mantenuto i requisiti di cui alla tabella "B" allegata al presente decreto, e' valutato o nuovamente valutato. Se giudicato idoneo, consegue la promozione con la decorrenza che gli sarebbe spettata se non si fosse manifestata la causa di sospensione.
Art. 13 - Avanzamento del personale appartenente al ruolo "appuntati e finanzieri" in particolari situazioni
Avanzamento del personale appartenente al ruolo
"appuntati e finanzieri" in particolari situazioni 1. Il personale di cui all'articolo 10 che sia stato escluso o sospeso dalla valutazione perche' in aspettativa per infermita' e che sia stato dichiarato permanentemente inabile al servizio militare incondizionato nel Corpo, ovvero sia deceduto, ha diritto al conseguimento della promozione con decorrenza dal giorno antecedente alla riforma ovvero al decesso.
2. I militari che, nell'anno in cui avrebbero maturato i requisiti prescritti per l'avanzamento, siano divenuti permanentemente inabili al servizio militare incondizionato ovvero deceduti sono promossi al grado superiore dal giorno precedente alle suddette intervenute cause impeditive.
3. La promozione di cui ai precedenti commi e' conferita, previo giudizio espresso dalla commissione di cui all' articolo 31 della legge 10 maggio 1983, n. 212 e successive modificazioni, con determinazione del comandante generale della Guardia di finanza ((...)) .
Art. 14
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 29 MAGGIO 2017, N. 95 ))
Art. 14-bis
(( (Ordine di iscrizione a ruolo del personale appartenente al ruolo appuntati e finanzieri).)) (( 1. Gli appuntati e finanzieri sono iscritti a ruolo nel contingente e nel grado di appartenenza in ordine di anzianita' giuridica.
2. A parita' di condizioni di cui al comma 1, l'iscrizione avviene in ordine:
a) di anzianita' giuridica nei gradi, gerarchicamente ordinati, rivestiti dal militare;
b) di data di arruolamento;
c) di data di nascita;
d) alfabetico.
3. Il personale che e' trasferito di contingente conserva l'anzianita' posseduta prima del trasferimento ed e' iscritto nel contingente di destinazione secondo i criteri di cui ai commi 1 e 2. )) CAPO VI TITOLO III ((RUOLO SOVRINTENDENTI E RUOLO ISPETTORI)) Capo I DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 15
(( Ruolo sovrintendenti e ruolo ispettori )) 1. (( COMMA SOPPRESSO DAL D.LGS. 28 FEBBRAIO 2001, N. 67 )) .
2. La successione gerarchica nei vari gradi dei singoli ruoli e' prevista nella tabella C allegata al presente decreto.
CAPO VII Capo II RUOLO SOVRINTENDENTI SEZIONE I ORDINAMENTO DEL PERSONALE APPARTENENTE AL RUOLO SOVRINTENDENTI
Art. 16 - Ruolo "sovrintendenti"
Ruolo "sovrintendenti"
Il ruolo "sovrintendenti" e' articolato nei seguenti tre gradi
gerarchici:
a) brigadiere capo;
b) brigadiere;
c) vice brigadiere.
((13)) ------------- AGGIORNAMENTO (13)
Il D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 95 , ha disposto (con l'art. 36, comma 2) che "In deroga alle disposizioni sull'avanzamento del personale del ruolo sovrintendenti di cui all' articolo 16 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199 , i brigadieri in servizio permanente al 1° gennaio 2017, inclusi nelle aliquote di valutazione determinate al 31 dicembre 2016, prima e seconda valutazione, giudicati idonei, iscritti in quadro e non promossi perche' non utilmente ricompresi nei rispettivi quadri di avanzamento, sono promossi al grado superiore con decorrenza 1° gennaio 2017, nell'ordine di iscrizione nel ruolo di provenienza. A tal fine, il giudizio espresso dalla commissione permanente di avanzamento di cui all'articolo 55-bis del medesimo decreto legislativo, con riferimento alle aliquote al 31 dicembre 2016, e' valido anche ai fini del conseguimento della promozione di cui al presente comma".
Art. 17 - Consistenza organica del ruolo "sovrintendenti"
Consistenza organica del ruolo "sovrintendenti" 1. Tenuto conto della forza organica del ruolo "appuntati e finanzieri" di cui all'art. 3 del presente decreto e della tabella H allegata alla legge 28 febbraio 1992, n. 217 , la consistenza organica del ruolo "sovrintendenti", a decorrere dal 1° gennaio 2017, e' pari a 12.655 unita'.
(6a) ((17)) ------------- AGGIORNAMENTO (6a)
Il D.Lgs. 19 marzo 2001, n. 69 ha disposto (con l'art. 68, comma 1) che "Le consistenze organiche del personale appartenente ai ruoli ispettori, sovrintendenti, appuntati e finanzieri di cui agli articoli 3 , 17 e 33 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199 , sono cosi' rideterminate:
a) ruolo ispettori n. 23.450 unita',
b) ruolo sovrintendenti n. 13.300 unita',
c) ruolo appuntati e finanzieri n. 26.807 unita'." ---------- AGGIORNAMENTO (17)
Il Decreto 5 ottobre 2020 (in G.U. 23/11/2020, n. 291) ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettere a), b), c) e d)) che "Le consistenze organiche dei ruoli «ispettori», «sovrintendenti» e «appuntati e finanzieri» del Corpo della guardia di finanza, di cui agli articoli 33, comma 1 , 17 , comma 1 , e 3, comma 1-bis, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199 , sono cosi' rideterminate:
a) dal 1° settembre 2020, 25.702 unita' del ruolo «ispettori», 11.242 unita' del ruolo «sovrintendenti» e 23.363 unita' del ruolo «appuntati e finanzieri»;
b) dal 1° gennaio 2022, 26.702 unita' del ruolo «ispettori», 10.112 unita' del ruolo «sovrintendenti» e 23.363 unita' del ruolo «appuntati e finanzieri»;
c) dal 1° gennaio 2024, 27.702 unita' del ruolo «ispettori», 10.000 unita' del ruolo «sovrintendenti» e 22.282 unita' del ruolo «appuntati e finanzieri»;
d) dal 1° gennaio 2026, 28.702 unita' del ruolo «ispettori», 10.000 unita' del ruolo «sovrintendenti» e 21.082 unita' del ruolo «appuntati e finanzieri»".
Art. 18 - Funzioni del personale appartenente al ruolo "sovrintendenti"
Funzioni del personale appartenente al ruolo "sovrintendenti" 1. Agli appartenenti al ruolo "sovrintendenti" sono attribuite le qualifiche di ufficiale di polizia giudiziaria, di ufficiale di polizia tributaria e di agente di pubblica sicurezza.
2. ll personale di cui al comma 1 svolge mansioni esecutive, ((anche qualificate e complesse,)) richiedenti una adeguata preparazione professionale e con i margini di iniziativa e discrezionalita' inerenti alle qualifiche di ufficiale di polizia giudiziaria e tributaria, nonche' di agente di pubblica sicurezza. Al medesimo personale possono essere affidati il comando di uno o piu' militari, cui impartisce ordini dei quali controlla l'esecuzione e di cui risponde, nonche' compiti di carattere operativo e di insegnamento, formazione e istruzione del personale del Corpo in relazione alla professionalita' posseduta. Lo stesso collabora, altresi', con i propri superiori gerarchici, con possibilita' di sostituire il proprio superiore diretto in caso di temporanea assenza o impedimento.
3. Ai brigadieri capo, oltre alle funzioni di cui ai precedenti commi, possono essere attribuite mansioni che implicano, nell'ambito del ruolo di appartenenza, maggiori livelli di responsabilita' e di apporto professionale, incarichi operativi di piu' elevato impegno nonche' il comando di piccole unita' operative, in sostituzione del proprio superiore diretto del ruolo ispettori in caso di assenza o impedimento.
3-bis. I brigadieri capo che maturano ((sei)) anni di anzianita' nel grado conseguono la qualifica di «qualifica speciale» dal giorno successivo a quello di maturazione del requisito di anzianita' di grado e, in relazione al qualificato profilo professionale raggiunto, sono principalmente impiegati in incarichi di maggiore responsabilita' nell'ambito del ruolo di appartenenza. I medesimi possono essere impiegati altresi' in compiti di coordinamento del personale dipendente, anche in servizi non operativi, al fine di assicurare la funzionalita' dei reparti e lo svolgimento delle attivita' istituzionali. La qualifica e' attribuita con determinazione del Comandante generale della guardia di finanza. Si applicano gli articoli 55, 56 e 59, nonche' l'articolo 15 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale , approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 .
3-ter. Le disposizioni di cui al comma 3-bis si applicano, previa verifica del possesso dei requisiti da parte della Commissione di cui all'articolo 55-bis, ai brigadieri capo che:
a) abbiano riportato in sede di valutazione caratteristica, nell'ultimo triennio, la qualifica non inferiore a «superiore alla media» o giudizio equivalente;
b) non abbiano riportato nell'ultimo biennio sanzioni penali per delitto non colposo o disciplinari piu' gravi della «consegna»;
c) LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 5 OTTOBRE 2018, N. 126 .
3-ter.1. Al personale non in possesso dei requisiti di cui al comma 3-ter, la qualifica e' attribuita con decorrenza dal giorno successivo a quello di maturazione dei medesimi requisiti di cui al comma 3-ter, ferme restando le condizioni per l'iscrizione a ruolo e il possesso dell'anzianita' di grado di cui al comma 3-bis.
3-quater. Il brigadiere capo «qualifica speciale» ha rango preminente sul parigrado non in possesso della medesima qualifica. In presenza di piu' brigadieri capo «qualifica speciale» prevale quello con maggiore anzianita' nella medesima qualifica.
(13)
--------------- AGGIORNAMENTO (13)
Il D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 95 ha disposto (con l'art. 36, comma 19) che "Attribuita la qualifica di cui al comma 18, al fine di assicurare l'armonico sviluppo del ruolo, le aliquote di valutazione dei brigadieri capo per il conseguimento della qualifica di «qualifica speciale», fermi restando gli altri requisiti e in deroga alla permanenza nel grado prevista dall' articolo 18 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199 , sono fissate secondo i seguenti criteri:
a) per l'anno 2017, i brigadieri capo con anzianita' compresa fra il 1° ottobre e il 31 dicembre 2013;
b) per l'anno 2018, i brigadieri capo con anzianita' compresa fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2014;
c) per l'anno 2019, i brigadieri capo con anzianita' compresa fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2015;
d) per l'anno 2020, i brigadieri capo con anzianita' compresa fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2016;
e) per l'anno 2021, i brigadieri capo che rivestivano il grado di brigadiere con anzianita' fino al 31 dicembre 2010;
f) per l'anno 2022, i brigadieri capo che rivestivano il grado di brigadiere con anzianita' compresa fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2011;
g) per l'anno 2023, i brigadieri capo che rivestivano il grado di brigadiere con anzianita' compresa fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2012;
h) per l'anno 2024, i brigadieri capo che rivestivano il grado di brigadiere con anzianita' compresa fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2013". CAPO VIII Capo II RUOLO SOVRINTENDENTI SEZIONE II RECLUTAMENTO E STATO
Art. 19 - Accesso al ruolo "sovrintendenti"
Accesso al ruolo "sovrintendenti" 1. I vicebrigadieri in servizio permanente della Guardia di finanza sono tratti, annualmente, con le modalita' indicate nei successivi articoli, nei limiti delle seguenti percentuali dei posti complessivamente messi a concorso:
a) per una percentuale non superiore al 70 per cento, attraverso un concorso interno, per titoli, riservato agli appuntati scelti, previo superamento del corso di formazione di cui all'articolo 27;
b) per la rimanente percentuale, attraverso un concorso interno, per titoli ed esami, riservato agli appartenenti al ruolo "appuntati e finanzieri" in servizio permanente, previo superamento del corso di formazione di cui all'articolo 27.
2. Nell'ambito dello stesso anno solare, il corso di formazione di cui al comma 1, lettera a), ha termine anteriormente a quello di cui alla lettera b) dello stesso comma.
3. Le percentuali di posti da riservare al concorsi di cui al comma 1, sono annualmente stabilite con Determinazione del Comandante generale.
3-bis. I posti eventualmente non coperti nell'ambito del concorso di cui al comma 1, lettera a), sono devoluti in favore del concorso di cui al comma 1, lettera b). Il medesimo meccanismo opera nel caso in cui restano posti non coperti nell'ambito del concorso di cui al comma 1, lettera b).
((16)) ------------ AGGIORNAMENTO (16)
Il D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 95 , come modificato dal D.Lgs. 27 dicembre 2019, n. 172 , ha disposto (con l'art. 36, comma 60-quinquies) che "Il ruolo dei sovrintendenti del Corpo della Guardia di finanza, in deroga alle percentuali previste dall' articolo 19 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199 , e' incrementato con le modalita' di cui al medesimo articolo 19, per un massimo di 1.750 unita' soprannumerarie, suddivise in 350 unita' per il concorso relativo all'anno 2020, 400 unita' per il concorso relativo all'anno 2021, 450 unita' per il concorso relativo all'anno 2022 e 550 unita' per il concorso relativo all'anno 2023, di cui, rispettivamente, 300 unita' per l'anno 2020, 350 unita' per l'anno 2021, 400 unita' per l'anno 2022 e 500 unita' per l'anno 2023, tratte dagli appuntati scelti e, per le restanti 50 unita' per ciascuno dei predetti anni, dagli appartenenti al ruolo appuntati e finanzieri, in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 20 del predetto decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199 . Al completo riassorbimento delle predette posizioni soprannumerarie si provvede, entro il 2029, con i concorsi indetti dall'anno 2024 e con effetti a partire dal 1° gennaio 2026. A tal fine, il numero massimo delle unita' soprannumerarie e' fissato:
a) al 31 dicembre 2026, in 1.320 unita';
b) al 31 dicembre 2027, in 893 unita';
c) al 31 dicembre 2028, in 363 unita';
d) al 31 dicembre 2029, in 0 unita'".
Art. 20
Requisiti per l'ammissione al ruolo "sovrintendenti"
1. Ai concorsi di cui all'articolo 19, puo' essere ammesso il personale ((in servizio permanente)) che, oltre ai requisiti di grado rispettivamente indicati nel predetto articolo:
a) abbia riportato, in sede di valutazione caratteristica nell'ultimo biennio di servizio, una qualifica di almeno "nella media" o giudizio equivalente;
b) non abbia riportato sanzioni disciplinari nell'ultimo biennio piu' gravi della consegna;
c) ((non risulti imputato o condannato ovvero non abbia ottenuto l'applicazione della pena ai sensi dell' articolo 444 c.p.p. per delitto non colposo, ne' sia o sia stato sottoposto a misure di prevenzione;)) d) non sia sottoposto ad un procedimento disciplinare di corpo da cui possa derivare l'irrogazione di una sanzione piu' grave della consegna, ad un procedimento disciplinare di stato o ad un procedimento disciplinare ai sensi dell' articolo 17 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 ;
e) non sia sospeso ((dall'impiego)) o in aspettativa;
f) non sia stato dichiarato non idoneo all'avanzamento al grado superiore, ovvero se dichiarato non idoneo al grado superiore, abbia successivamente conseguito un giudizio di idoneita' e siano trascorsi almeno due anni dalla dichiarazione di non idoneita';
g) non sia comunque gia' stato rinviato d'autorita' dal corso per la nomina a vicebrigadiere.
2. Gli aspiranti che presenteranno domanda di partecipazione per un contingente diverso da quello di appartenenza non verranno ammessi ai concorsi di cui al comma 1.
3. Gli appuntati scelti possono partecipare, per ciascun anno, soltanto ad uno dei concorsi di cui al precedente articolo l9.
Art. 21 - (Modalita' dei concorsi)
(Modalita' dei concorsi) 1. Nei bandi di concorso, indetti con determinazione del Comandante generale della guardia di finanza, sono stabiliti:
a) il numero e le tipologie dei posti da mettere a concorso;
b) le modalita' e la data di scadenza per la presentazione della domanda di ammissione al concorso;
c) le date entro le quali gli aspiranti devono possedere e conservare i titoli e i requisiti richiesti per l'ammissione al concorso;
d) le modalita' e la data di scadenza per la presentazione della documentazione comprovante il possesso dei requisiti;
e) la composizione della commissione giudicatrice, ripartita in sottocommissioni, presieduta e formata da personale in servizio nel Corpo della guardia di finanza, con l'intervento, ove necessario, di uno o piu' esperti o docenti nelle materie o prove oggetto di valutazione, in servizio presso istituti pubblici o in quiescenza da non piu' di tre anni alla data di nomina della commissione;
f) le modalita' di accertamento dei requisiti e di esclusione dei concorrenti per difetto dei medesimi;
g) per i soli concorsi di cui all'articolo 19, comma 1, lettera b), le tipologie e le modalita' di svolgimento e di valutazione delle prove e delle fasi concorsuali, nonche' l'ordine di successione delle stesse;
h) i titoli che devono essere valutati ai fini della redazione delle graduatorie finali di merito.
2. Con determinazioni del Comandante generale della guardia di finanza:
a) e' nominata la commissione giudicatrice dei concorsi;
b) sono approvate le graduatorie, distinte per le tipologie di posti a concorso, e sono dichiarati vincitori del concorso i candidati che nell'ordine delle singole graduatorie risultino compresi nel numero dei posti messi a concorso. A parita' di punteggio prevalgono, nell'ordine, il grado, l'anzianita' di grado, l'anzianita' di servizio nel Corpo della guardia di finanza e la maggiore anzianita' anagrafica;
c) possono essere dichiarati vincitori del concorso altri concorrenti idonei nell'ordine delle graduatorie per ricoprire i posti resisi comunque disponibili nel periodo corrispondente a un ((sesto)) della durata dei corsi di formazione di cui all'articolo 27, tra i concorrenti precedentemente dichiarati vincitori.
2-bis. La nomina a vincitore di concorso e' revocata nei confronti del candidato di uno dei concorsi di cui all'articolo 19, comma 1, lettere a) e b), che, dopo l'approvazione della graduatoria finale di merito, ha effettuato il transito di contingente ai sensi dell'articolo 68-bis. In deroga a quanto previsto dal presente comma e fermo restando il numero complessivo dei posti messi a concorso, il candidato transitato e' comunque ammesso a frequentare il corso di formazione previsto per il contingente di destinazione se il punteggio finale di merito conseguito, da rideterminare secondo le disposizioni del bando di concorso, e' utile ai fini della nomina a vincitore per il medesimo contingente. L'incremento dei posti a concorso per il contingente di destinazione e' pari al decremento dei posti per il contingente di provenienza.
3. Per quanto non disciplinato dal presente decreto si osservano le norme concernenti i pubblici concorsi laddove compatibili con la specificita' del Corpo della guardia di finanza. A tal fine il bando di concorso tiene conto anche delle esigenze di funzionalita' del medesimo Corpo e di economicita' e snellezza dell'azione amministrativa.
Art. 22
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 29 MAGGIO 2017, N. 95 ))
Art. 23
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 29 MAGGIO 2017, N. 95 ))
Art. 24
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 29 MAGGIO 2017, N. 95 ))
Art. 25
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 29 MAGGIO 2017, N. 95 ))
Art. 26
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 29 MAGGIO 2017, N. 95 ))
Art. 27 - (Svolgimento dei corsi di formazione)
(Svolgimento dei corsi di formazione) 1. I vincitori dei concorsi di cui all'articolo 19, comma 1, lettere a) e b), ((se in servizio permanente,)) sono avviati alla frequenza di un corso di formazione professionale, di durata non inferiore a un mese, che si svolge con le modalita' e in base ai programmi stabiliti dal Comandante generale della guardia di finanza, distintamente per i militari del contingente ordinario e del contingente di mare.
2. I corsi di cui al comma 1 possono essere erogati anche con modalita' telematiche.
3. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 29 MAGGIO 2017, N. 95 .
Art. 28 - (Esclusione e rinvio dai corsi)
(Esclusione e rinvio dai corsi) 1. Gli ammessi alla frequenza dei corsi di cui all'articolo 27 possono ottenere, a domanda, di essere rinviati dagli stessi per rinunzia.
2. Sono rinviati dai corsi, d'autorita', i frequentatori che:
a) dimostrino, in qualsiasi momento, di non possedere le qualita' necessarie per ben esercitare le funzioni del nuovo grado;
b) vengano riprovati agli esami di seconda sessione, dopo aver gia' ripetuto per una volta i corsi;
c) siano stati, per qualsiasi motivo, assenti dalle attivita' didattiche per periodi, anche non continuativi, superiori a un ((quarto)) delle rispettive durate;
c-bis) siano stati, per qualsiasi motivo, assenti alle sessioni di esame.
3. PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 5 OTTOBRE 2018, N. 126 . I frequentatori rinviati per assenze dovute a infermita' o altre cause indipendenti dalla loro volonta' sono ammessi per un massimo di due volte a frequentare, alla cessazione della causa impeditiva, il relativo corso successivo senza essere considerati ripetenti.
4. I provvedimenti di cui ai commi 1, 2 e 3 sono adottati con determinazione del comandante generale della Guardia di finanza.
Art. 29 - (Nomina a vicebrigadiere)
(Nomina a vicebrigadiere) 1. Al termine dei corsi di cui all'articolo 27, ai frequentatori:
a) se dichiarati idonei in prima sessione, viene conferita con determinazione del comandante generale della Guardia di finanza ((...)) , la nomina a vicebrigadiere nell'ordine determinato dalle graduatorie finali del corso, con decorrenza dal giorno successivo a quello di termine degli esami di idoneita'. Gli stessi, secondo il medesimo ordine, sono iscritti in ruolo;
b) se dichiarati idonei in seconda sessione, viene conferita con determinazione del comandante generale della Guardia di finanza ((...)) , la nomina a vicebrigadiere con decorrenza giuridica dal giorno successivo a quello di termine degli esami di idoneita' di seconda sessione al corso, nell'ordine determinato dalle graduatorie finali. Gli stessi sono iscritti in ruolo secondo il medesimo ordine e, comunque, dopo quelli dichiarati idonei ai sensi della lettera a).
2. Il frequentatore che non supera i corsi di cui all'articolo 27 permane nel grado rivestito, senza detrazioni di anzianita', ed e' restituito al normale servizio d'istituto.
3. Il conferimento della nomina a vicebrigadiere e' sospeso con determinazione del comandante generale della Guardia di finanza ((...)) , nel caso in cui l'interessato, dichiarato idoneo ai sensi del comma 1, venga a trovarsi in una delle situazioni di cui all'articolo 55 comma 2, lettere a), b) e c) del presente decreto.
4. Al venire meno delle singole cause impeditive richiamate al comma 3, purche' sussistano i requisiti di legge per l'iscrizione in ruolo, si procede al conferimento della nomina a vicebrigadiere con la stessa decorrenza che gli sarebbe spettata qualora il conferimento di tale nomina non fosse stato sospeso.
Art. 30 - Stato degli appartenenti al ruolo "sovrintendenti"
Stato degli appartenenti al ruolo "sovrintendenti" 1. Agli appartenenti al ruolo "sovrintendenti" si applicano le disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto in materia di "Stato dei Sottufficiali", purche' non siano in contrasto, o, comunque, incompatibili con le disposizioni stabilite dal presente decreto.
2. Ai frequentatori del corso, sino al conferimento della nomina di vice brigadiere, continuano ad applicarsi le disposizioni dell'art. 9 del presente decreto.
CAPO IX Capo II RUOLO SOVRINTENDENTI SEZIONE III AMBITO DI APPLICAZIONE
Art. 31 - Ambito di applicazione
Ambito di applicazione 1. Le disposizioni di cui al presente capo si applicano ai concorsi da indire successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.
CAPO X Capo III RUOLO ISPETTORI SEZIONE I ORDINAMENTO DEL PERSONALE DEL RUOLO ISPETTORI
Art. 32 - Ruolo "ispettori"
Ruolo "ispettori" (( 1. Il ruolo ispettori, con carriera a sviluppo direttivo, e' articolato nei seguenti cinque gradi gerarchici:
a) luogotenente;
b) maresciallo aiutante;
c) maresciallo capo;
d) maresciallo ordinario;
e) maresciallo. )) 2. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 29 MAGGIO 2017, N. 95 )) .
((13)) ------------- AGGIORNAMENTO (13)
Il D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 95 ha disposto (con l'art. 36, comma 14) che "I marescialli capo non utilmente iscritti nel quadro di avanzamento al 31 dicembre 2016, in deroga alle disposizioni sull'avanzamento del personale del ruolo ispettori di cui all' articolo 32 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199 , sono promossi nell'ordine del proprio ruolo al grado superiore, qualora in servizio permanente alla data di decorrenza della promozione, con le seguenti modalita':
a) il primo terzo, con decorrenza 1° gennaio 2017;
b) il secondo terzo, con decorrenza 1° aprile 2017;
c) il restante terzo, con decorrenza 1° luglio 2017".
Art. 33 - Consistenza organica del ruolo "ispettori"
Consistenza organica del ruolo "ispettori" 1. Tenuto conto di quanto stabilito dall'art. 17 del presente decreto, relativamente alla forza organica del ruolo "Sovrintendenti" e della tabella H allegata alla legge 28 febbraio 1992, n. 217 , la consistenza organica del ruolo "ispettori" e' pari a ((23.747 unita')) .
(6a) (17)
---------- AGGIORNAMENTO (6a)
Il D.Lgs. 19 marzo 2001, n. 69 ha disposto (con l'art. 68, comma 1) che "Le consistenze organiche del personale appartenente ai ruoli ispettori, sovrintendenti, appuntati e finanzieri di cui agli articoli 3 , 17 e 33 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199 , sono cosi' rideterminate:
a) ruolo ispettori n. 23.450 unita',
b) ruolo sovrintendenti n. 13.300 unita',
c) ruolo appuntati e finanzieri n. 26.807 unita'." ---------- AGGIORNAMENTO (17)
Il Decreto 5 ottobre 2020 (in G.U. 23/11/2020, n. 291) ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettere a), b), c) e d)) che "Le consistenze organiche dei ruoli «ispettori», «sovrintendenti» e «appuntati e finanzieri» del Corpo della guardia di finanza, di cui agli articoli 33, comma 1 , 17 , comma 1 , e 3, comma 1-bis, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199 , sono cosi' rideterminate:
a) dal 1° settembre 2020, 25.702 unita' del ruolo «ispettori», 11.242 unita' del ruolo «sovrintendenti» e 23.363 unita' del ruolo «appuntati e finanzieri»;
b) dal 1° gennaio 2022, 26.702 unita' del ruolo «ispettori», 10.112 unita' del ruolo «sovrintendenti» e 23.363 unita' del ruolo «appuntati e finanzieri»;
c) dal 1° gennaio 2024, 27.702 unita' del ruolo «ispettori», 10.000 unita' del ruolo «sovrintendenti» e 22.282 unita' del ruolo «appuntati e finanzieri»;
d) dal 1° gennaio 2026, 28.702 unita' del ruolo «ispettori», 10.000 unita' del ruolo «sovrintendenti» e 21.082 unita' del ruolo «appuntati e finanzieri»".
Art. 34 - Funzioni del personale appartenente al ruolo "ispettori"
Funzioni del personale appartenente al ruolo "ispettori" 1. Agli appartenenti al ruolo "ispettori" sono attribuite le qualifiche di ufficiale di polizia tributaria, di ufficiale di polizia giudiziaria e di agente di pubblica sicurezza.
2. Il personale di cui al comma 1:
a) collabora con il superiore diretto, che puo' sostituire in caso di impedimento o di assenza;
b) assolve, in via prioritaria, funzioni di polizia tributaria, con particolare riguardo all'attivita' di ricerca e di constatazione delle violazioni tributarie, finanziarie ed economiche;
c) svolge funzioni di polizia giudiziaria, con particolare riguardo all'attivita' investigativa;
d) di norma e' preposto al comando di unita' operative, di reparti territoriali o di addestramento e di mezzi tecnici;
e) svolge, di norma, in relazione alla professionalita' posseduta, compiti di insegnamento, formazione e di istruzione del personale del Corpo;
f) espleta attivita' di studio e pianificazione, nonche' mansioni la cui esecuzione richiede continuita' di impiego per elevata specializzazione e capacita' di utilizzazione di strumentazioni tecnologiche.
3. Ai marescialli aiutanti, oltre alle funzioni di cui ai precedenti commi, sono di norma attribuite mansioni che implicano, nell'ambito del ruolo di appartenenza, maggiori livelli di responsabilita' e di apporto professionale, nonche' incarichi di comando ed operativi di piu' elevato impegno. Essi, in relazione alla formazione accademica e professionale acquisita, svolgono altresi' funzioni di indirizzo e di coordinamento del personale dipendente, anche del medesimo ruolo degli ispettori.
4. I luogotenenti sono principalmente impiegati in incarichi di massima responsabilita' ed impegno operativo tra quelli di cui ai commi 2 e 3.
5. I luogotenenti che maturano quattro anni di anzianita' nel grado conseguono la qualifica di «cariche speciali» con decorrenza dal giorno successivo a quello di maturazione del requisito di anzianita' di grado e sono principalmente impiegati in incarichi di piu' qualificato rango, da individuare con determinazione del Comandante generale, nell'ambito del grado di appartenenza e in sostituzione dell'ufficiale da cui dipendono direttamente. Si applicano gli articoli 55, 56 e 59, nonche' l'articolo 15 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale , approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 . ((16)) 5-bis. Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano, previa verifica del possesso dei requisiti da parte della Commissione di cui all'articolo 55-bis, ai luogotenenti che:
a) abbiano riportato in sede di valutazione caratteristica, nell'ultimo triennio, la qualifica di «eccellente» o giudizio equivalente;
b) non abbiano riportato nell'ultimo biennio sanzioni penali per delitto non colposo o disciplinari piu' gravi della «consegna»;
c) LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 5 OTTOBRE 2018, N. 126 .
5-bis.1. Al personale non in possesso dei requisiti di cui al comma 5-bis, la qualifica e' attribuita con decorrenza dal giorno successivo a quello di maturazione dei medesimi requisiti di cui al comma 5-bis, ferme restando le condizioni per l'iscrizione a ruolo e il possesso dell'anzianita' di grado di cui al comma 5.
5-ter. Il luogotenente «cariche speciali» ha rango preminente sul parigrado non in possesso della medesima qualifica. In presenza di piu' luogotenenti «cariche speciali» prevale quello con maggiore anzianita' nella medesima qualifica.
5-quater. La qualifica di «cariche speciali» e' conferita con determinazione del Comandante generale della guardia di finanza.
(13)
-------------- AGGIORNAMENTO (13)
Il D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 95 , ha disposto (con l'art. 36, comma 21) che "Per il personale promosso al grado di luogotenente ai sensi del comma 13, lettera a), fermi restando gli altri requisiti, la permanenza minima nel grado richiesta, in deroga a quanto indicato dall' articolo 34 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199 , per il conseguimento della qualifica di «cariche speciali» e' la seguente:
a) per il personale che riveste il grado di maresciallo aiutante non oltre il 2006: 1 anno;
b) per il personale che riveste il grado di maresciallo aiutante dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2007: 2 anni;
c) per il personale che riveste il grado di maresciallo aiutante dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2008: 3 anni". -------------- AGGIORNAMENTO (16)
Il D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 95 , come modificato dal D.Lgs. 27 dicembre 2019, n. 172 , ha disposto (con l'art. 36, comma 21-ter) che "Al fine di assicurare l'armonico sviluppo del ruolo, le aliquote di valutazione per l'attribuzione della qualifica di "cariche speciali", riservate ai luogotenenti promossi ai sensi dei commi 15-sexies, 15-septies e 15-duodecies, in deroga alla permanenza nel grado prevista dall' articolo 34, comma 5, del decreto legislativo n. 199 del 1995 , sono fissate secondo le seguenti decorrenze:
a) per l'anno 2021, coloro che rivestivano il precedente grado di maresciallo aiutante con anzianita' compresa fra il 1° gennaio 2012 e il 31 dicembre 2012;
b) per l'anno 2022, i marescialli aiutanti con anzianita' compresa fra il 1° gennaio 2013 e il 31 dicembre 2013;
c) per l'anno 2023, i marescialli aiutanti con anzianita' compresa fra il 1° gennaio 2014 e il 31 dicembre 2014;
d) per l'anno 2024, i marescialli aiutanti con anzianita' compresa fra il 1° gennaio 2015 e il 31 dicembre 2015;
e) per l'anno 2025, i marescialli aiutanti con anzianita' compresa fra il 1° gennaio 2016 e il 31 dicembre 2016;
f) per l'anno 2026, i marescialli aiutanti promossi con decorrenza 1° gennaio 2017 con riferimento all'aliquota determinata al 31 dicembre 2016;
g) per l'anno 2027, i marescialli aiutanti promossi con riferimento alla "selezione per titoli" di cui al comma 15-duodecies. CAPO XI Capo III RUOLO ISPETTORI SEZIONE II RECLUTAMENTO
Art. 35 - (Accesso al ruolo ispettori)
(Accesso al ruolo ispettori) 1. I marescialli della Guardia di finanza sono tratti, annualmente, con le modalita' indicate nei successivi articoli, nei limiti delle seguenti percentuali dei posti complessivamente messi a concorso:
a) per il 70%, attraverso un concorso pubblico, per titoli ed esami, aperto a tutti i cittadini in possesso dei requisiti previsti all'articolo 36, comma 1; (13) (14)
b) per il 30%, attraverso un concorso interno:
1) per titoli, nel limite dei posti stabili nel bando di concorso di cui all'articolo 46, riservato ai brigadieri capo in servizio permanente in possesso dei requisiti di cui all'articolo 36, comma 5, lettera a);
2) per titoli ed esami, per il restante numero di posti stabiliti, eventualmente anche per singolo ruolo, nel bando di concorso di cui al medesimo articolo 46, riservato al personale dei ruoli sovrintendenti, appuntati e finanzieri in servizio permanente in possesso dei requisiti previsti nell'articolo 36, comma 5. (13) (14)
2. I vincitori del concorso di cui al comma 1, lettere a) e b), sono immessi in ruolo previo superamento, rispettivamente, del corso di cui all'articolo 44 e di un corso di formazione di durata non inferiore a sei mesi.
3. I posti eventualmente non coperti nell'ambito dei concorsi di cui al comma 1, lettera b), numero 1) sono devoluti in favore dei concorrenti risultati idonei ma non vincitori del concorso di cui al numero 2) della medesima lettera b). Il medesimo meccanismo opera in caso contrario.
((16)) ------------ AGGIORNAMENTO (13)
Il D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 95 ha disposto (con l'art. 36, comma 23) che "In deroga a quanto previsto dall' articolo 35 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199 , nel periodo 1° gennaio 2018-31 dicembre 2022, gli ispettori sono tratti mediante:
a) il concorso di cui al predetto articolo 35, comma 1, lettera a): nel primo anno, nella misura del 50 per cento; nel secondo e terzo anno, nella misura del 60 per cento; nel quarto e quinto anno, nella misura del 65 per cento;
b) il concorso di cui al predetto articolo 35, comma 1, lettera b): nel primo anno, nella misura del 50 per cento; nel secondo e terzo anno, nella misura del 40 per cento; nel quarto e quinto anno, nella misura del 35 per cento". ------------ AGGIORNAMENTO (14)
Il D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 95 , come modificato dal D.Lgs. 5 ottobre 2018, n. 126 , ha disposto (con l'art. 36, comma 23 ) che "In deroga a quanto previsto dall' articolo 35 e 37, comma 6, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199 , nel periodo 1° gennaio 2018-31 dicembre 2022, gli allievi marescialli sono tratti mediante:
a) il concorso di cui al predetto articolo 35, comma 1, lettera a): nel primo anno, nella misura del 50 per cento; nel secondo e terzo anno, nella misura del 60 per cento; nel quarto e quinto anno, nella misura del 65 per cento;
b) il concorso di cui al predetto articolo 35, comma 1, lettera b): nel primo anno, nella misura del 50 per cento; nel secondo e terzo anno, nella misura del 40 per cento; nel quarto e quinto anno, nella misura del 35 per cento". ------------ AGGIORNAMENTO (16)
Il D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 95 , come modificato dal D.Lgs. 27 dicembre 2019, n. 172 , ha disposto (con l'art. 36, comma 23, lettere a) e b) che "In deroga a quanto previsto dall' articolo 35 e 37, comma 6, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199 , nel periodo 1° gennaio 2018-31 dicembre 2022, gli allievi marescialli sono tratti mediante:
a) il concorso di cui al predetto articolo 35, comma 1, lettera a): nel primo anno, nella misura del 50 per cento; nel secondo, terzo, quarto e quinto anno, nella misura del 60 per cento;
b) il concorso di cui al predetto articolo 35, comma 1, lettera b): nel primo anno, nella misura del 50 per cento; nel secondo, terzo, quarto e quinto anno, nella misura del 40 per cento".
Art. 36 - Requisiti per la partecipazione ai concorsi
Requisiti per la partecipazione ai concorsi 1. Al concorso di cui all'articolo 35, comma 1, lettera a), indetto con le modalita' di cui all'articolo 37, sono ammessi:
a) gli appartenenti al ruolo sovrintendenti ed al ruolo appuntati e finanzieri, gli allievi finanzieri, i finanzieri ausiliari e gli allievi finanzieri ausiliari nonche' gli ufficiali di complemento o in ferma prefissata, che abbiano completato diciotto mesi di servizio, del Corpo della guardia di finanza che:
1) non abbiano superato il trentacinquesimo anno di eta';
2) siano in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado che consenta l'iscrizione ai corsi per il conseguimento della laurea;
3) non abbiano demeritato durante il servizio prestato, secondo le disposizioni emanate con determinazione del Comandante generale, sulla base dei requisiti di cui all'articolo 10, comma 3;
4) se in servizio permanente, non siano stati dichiarati non idonei all'avanzamento al grado superiore ovvero, se dichiarati non idonei al grado superiore, abbiano successivamente conseguito un giudizio di idoneita' e siano trascorsi almeno due anni dalla dichiarazione di non idoneita';
5) non risultino imputati o condannati ovvero non abbiano ottenuto l'applicazione della pena ai sensi dell' articolo 444 c.p.p. per delitto non colposo, ne' siano o siano stati sottoposti a misure di prevenzione;
6) non siano sottoposti ad un procedimento disciplinare di corpo da cui possa derivare l'irrogazione di una sanzione piu' grave della consegna, ad un procedimento disciplinare di stato o ad un procedimento disciplinare ai sensi dell' articolo 17 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 ;
7) non siano sospesi dall'impiego o in aspettativa;
7-bis) siano riconosciuti in possesso dell'idoneita' attitudinale al servizio incondizionato quale maresciallo del Corpo della guardia di finanza;
b) i giovani, anche se alle armi, che posseggono i seguenti requisiti:
1) cittadinanza italiana e godimento dei diritti civili e politici;
2) eta' non inferiore ad anni 17 e non superiore ad anni 26;
3) rientrare nei parametri fisici correlati alla composizione corporea, alla forza muscolare e alla massa metabolicamente attiva, secondo le tabelle stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207 ;
4) non essere, alla data dell'effettivo incorporamento, imputato o condannato ovvero non aver ottenuto l'applicazione della pena ai sensi dell' articolo 444 del codice di procedura penale per delitto non colposo, ne' essere o essere stato sottoposto a misure di prevenzione;
5) non trovarsi, alla data dell'effettivo incorporamento, in situazioni comunque incompatibili con l'acquisizione o la conservazione dello stato di ispettore del Corpo della guardia di finanza;
6) essere in possesso dei requisiti di cui all' articolo 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53 . A tal fine, il Corpo della guardia di finanza accerta, d'ufficio, l'irreprensibilita' del comportamento del candidato in rapporto alle funzioni proprie del grado da rivestire. Sono causa di esclusione dall'arruolamento anche l'esito positivo agli accertamenti diagnostici, ((...)) l'uso o la detenzione di sostanze stupefacenti o psicotrope a scopo non terapeutico, anche se saltuari, occasionali o risalenti;
7) possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado che consenta l'iscrizione ai corsi per il conseguimento della laurea;
8) essere riconosciuto in possesso dell'idoneita' psico-fisica e attitudinale al servizio incondizionato quale maresciallo in ferma volontaria del Corpo della guardia di finanza; (13) (14)
8-bis) assenza di tatuaggi o di altre permanenti alterazioni volontarie dell'aspetto fisico, non conseguenti a interventi di natura comunque sanitaria, lesivi del decoro dell'uniforme o della dignita' della condizione dell'appartenente al Corpo della guardia di finanza di cui all' articolo 721 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 , secondo quanto stabilito dal bando di concorso;
9) non essere stato destituito, dispensato o dichiarato decaduto dall'impiego presso una Pubblica amministrazione, licenziato dal lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni a seguito di procedimento disciplinare, ovvero prosciolto, d'autorita' o d'ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze armate o di polizia, a eccezione dei proscioglimenti per inattitudine alla vita di bordo o al volo, qualora compatibili con il contingente per il quale si concorre;
10) non essere stato dimesso, per motivi disciplinari o per inattitudine alla vita militare, da accademie, scuole, istituti di formazione delle Forze armate e di polizia.
2. Il personale in possesso dei requisiti stabiliti dal comma 1, lett. a), che abbia frequentato, con esito favorevole, il corso motoristi navali presso la scuola nautica della Guardia di finanza, se qualificato meritevole dalle autorita' di cui al comma 1, lettera a), numero 3), puo' essere ammesso, a domanda, nel limite massimo di un quinto dei posti disponibili per il contingente di mare, al corso di cui all'art. 35 con esonero dalle relative prove concorsuali. I posti disponibili sono assegnati ai militari giudicati meritevoli che abbiano conseguito la specializiazione di motorista navale con maggior punteggio di merito, maggiorato degli eventuali titoli ovvero, a parita' di punteggio, nell'ordine, a quelli di maggior grado, di maggiore anzianita' di servizio e di maggiore eta'.
3. La partecipazione al concorso di cui al comma 2 non e' ammessa per piu' di due volte.
4. Non si applicano gli aumenti dci limiti di eta' previsti per l'ammissione ai pubblici concorsi.
5. Al concorso di cui all'art. 35, comma 1, lett. b), indetto con le modalita' di cui all'art. 46, possono essere ammessi:
a) gli appartenenti al ruolo "sovrintendenti" che:
1) abbiano riportato, nell'ultimo triennio, la qualifica almeno di "superiore alla media" o giudizio equivalente;
2) non abbiano riportato, nell'ultimo biennio, sanzioni disciplinari piu' gravi della consegna ;
3) non siano gia' stati rinviati, d'autorita', dal corso previsto dall'art. 44 del presente decreto ovvero da corsi equipollenti per il conseguimento della nomina a maresciallo;
4) non risultino imputati o condannati ovvero non abbiano ottenuto l'applicazione della pena ai sensi dell' articolo 444 c.p.p. per delitto non colposo, ne' siano o siano stati sottoposti a misure di prevenzione;
5) non siano sottoposti ad un procedimento disciplinare di corpo da cui possa derivare l'irrogazione di una sanzione piu' grave della consegna, ad un procedimento disciplinare di stato o ad un procedimento disciplinare ai sensi dell' articolo 17 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 ;
6) non siano sospesi dall'impiego o in aspettativa;
7) non siano stati dichiarati non idonei all'avanzamento al grado superiore, ovvero, se dichiarati non idonei al grado superiore, abbiano successivamente conseguito un giudizio di idoneita' e siano trascorsi almeno due anni dalla dichiarazione di non idoneita';
8) siano in possesso di un diploma di istruzione secondaria che consenta l'iscrizione ai corsi universitari, qualora partecipano al concorso di cui all'articolo 35, comma 1, lettera b), n. 1), ovvero della laurea triennale in discipline economico-giuridiche qualora partecipano al concorso di cui al successivo comma 1, lettera b), n. 2), dello stesso articolo 35;
8-bis) siano riconosciuti in possesso dell'idoneita' attitudinale al servizio incondizionato quale maresciallo del Corpo della guardia di finanza;
b) gli appartenenti al ruolo «appuntati e finanzieri» che, oltre a possedere i requisiti di cui alla precedente lettera a), hanno compiuto almeno cinque anni di servizio nel Corpo:
1) abbiano compiuto almeno 7 anni di servizio nel corpo;
2) siano in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado.
5-bis. Gli aspiranti che presentano domanda di partecipazione per un contingente diverso da quello di appartenenza non sono ammessi ai concorsi di cui all'articolo 35, comma 1, lettera b).
5-ter. I brigadieri capo possono partecipare, per ciascun anno, soltanto ad uno dei concorsi di cui all'articolo 35, comma 1, lettera b).
5-quater. In aggiunta ai requisiti di cui al comma 1 e di cui all'articolo 3 , commi 2 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 12 ottobre 2004, n. 287 , per la partecipazione ai concorsi per la nomina a esecutore e archivista in servizio permanente della Banda musicale del Corpo della guardia di finanza, e' richiesto:
a) il possesso di un'eta' non inferiore ad anni 18 e non superiore ad anni 40. Per il personale in servizio nel Corpo della guardia di finanza, nelle Forze armate, nelle Forze di polizia e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, il limite anagrafico massimo e' elevato a 45 anni;
b) di non essere stati giudicati non idonei a prestare servizio nel medesimo complesso bandistico.
6. Con determinazione del comandante generale della Guardia di finanza puo' essere disposta, in ogni momento, l'esclusione dei concorrenti di cui all'articolo 35, comma 1, lettere a) e b), per difetto dei prescritti requisiti.
--------------- AGGIORNAMENTO (6)
La Corte Costituzionale, con sentenza 12-24 luglio 2000, n. 332 (in G.U. 1a s.s. 2/8/2000, n. 32) ha dichiarato, in applicazione dell' art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 , l'illegittimita' costituzionale del comma 1, lettera b), numero 3, del presente articolo "nella parte in cui include, tra i requisiti necessari per essere ammessi ai corsi per il conferimento della nomina a maresciallo, l'essere senza prole". --------------- AGGIORNAMENTO (8)
La Corte Costituzionale, con sentenza 24 ottobre-12 novembre 2002, n. 445 (in G.U. 1a s.s. 20/11/2002, n. 46) ha dichiarato, in applicazione dell' articolo 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 , l'illegittimita' costituzionale del presente articolo,comma 1, lettera b), numero 3. ------------ AGGIORNAMENTO (13)
Il D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 95 ha disposto (con l'art. 36, comma 23) che "In deroga a quanto previsto dall' articolo 36, comma 1, lettera b), numero 8), del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2022 , per la partecipazione al concorso di cui all'articolo 35, comma 1, lettera b), numero 2), del medesimo decreto e' richiesto il possesso di un diploma di istruzione secondaria che consenta l'iscrizione ai corsi universitari. Per il medesimo concorso, il Comandante generale della Guardia di finanza, nell'ambito dei posti messi a concorso per ciascun ruolo, puo' fissare con il bando di concorso di cui all'articolo 46 del medesimo decreto, aliquote di posti da riservare al personale in possesso di laurea triennale, individuandone le relative classi". ------------ AGGIORNAMENTO (14)
Il D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 95 , come modificato dal D.Lgs. 5 ottobre 2018, n. 126 , ha disposto (con l'art. 36, comma 24) che "In deroga a quanto previsto dall' articolo 36, comma 1, lettera b), numero 8), del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2022 , per la partecipazione al concorso di cui all'articolo 35, comma 1, lettera b), numero 2), del medesimo decreto e' richiesto il possesso di un diploma di istruzione secondaria che consenta l'iscrizione ai corsi universitari. Per il medesimo concorso, il Comandante generale della Guardia di finanza, nell'ambito dei posti messi a concorso per ciascun ruolo, puo' fissare con il bando di concorso di cui all'articolo 46 del medesimo decreto, aliquote di posti da riservare al personale in possesso di laurea triennale, individuandone le relative classi".
Art. 37 - (Modalita' dei concorsi pubblici)
(Modalita' dei concorsi pubblici) 1. Nel bando di concorso di cui all'articolo 35, comma 1, lettera a), indetto con determinazione del Comandante generale della guardia di finanza, sono stabiliti:
a) il numero e le tipologie dei posti da mettere a concorso;
b) le modalita' e la data di scadenza per la presentazione della domanda di ammissione al concorso;
c) le date entro le quali gli aspiranti devono possedere e conservare i titoli e i requisiti richiesti per l'ammissione al concorso;
d) le modalita' e la data di scadenza per la presentazione della documentazione comprovante il possesso dei requisiti;
e) la composizione della commissione giudicatrice, ripartita in sottocommissioni, presieduta e formata da personale in servizio nel Corpo della guardia di finanza, con l'intervento, ove necessario, di uno o piu' esperti o docenti nelle materie o prove oggetto di valutazione, in servizio presso istituti pubblici o in quiescenza da non piu' di tre anni alla data di nomina della commissione;
f) le modalita' di accertamento dei requisiti e di esclusione dei concorrenti per difetto dei medesimi;
g) le tipologie e le modalita' di svolgimento e di valutazione delle prove e delle fasi concorsuali, nonche' l'ordine di successione delle stesse;
h) i titoli che devono essere valutati ai fini della redazione delle graduatorie finali di merito;
i) la durata del corso.
2. Nell'ambito delle graduatorie finali di merito, distinte per le tipologie di posti a concorso, a parita' di merito e' data la precedenza, nell'ordine, agli orfani di guerra ed equiparati, ai figli di decorati al valor militare, nonche' ai figli di decorati di medaglia d'oro al valor di marina, al valor aeronautico o al valor civile, ai militari in servizio nel soccorso alpino della Guardia di finanza.
3. Con determinazioni del Comandante generale della guardia di finanza:
a) e' nominata la commissione giudicatrice;
b) sono approvate le graduatorie e sono dichiarati vincitori del concorso i candidati che nell'ordine delle singole graduatorie risultino compresi nel numero dei posti messi a concorso.
4. Con determinazione del Comandante generale della guardia di finanza possono essere dichiarati vincitori del concorso altri concorrenti idonei nell'ordine delle graduatorie ((...)) :
((a) nel massimo di un quinto dei posti messi a concorso e comunque nel limite delle vacanze organiche nel ruolo ispettori nell'anno in cui gli aspiranti dovrebbero conseguire la nomina al grado di maresciallo, fermo restando il numero di assunzioni annualmente autorizzate secondo quanto previsto dalla normativa vigente;)) ((b) per ricoprire i posti resisi comunque disponibili, nei trenta giorni dall'inizio del corso di cui all'articolo 44, tra i concorrenti precedentemente dichiarati vincitori;)) (( 5. Decorso il termine di cui al comma 4, lettera b), le graduatorie redatte al termine del concorso cessano di avere validita'. )) 6. Il numero dei posti da mettere a concorso e' calcolato in relazione alle prevedibili vacanze nell'organico del ruolo ispettori alla data in cui agli interessati e' conferita la nomina a maresciallo. (14) ((16)) 7. Per quanto non disciplinato dal presente decreto si osservano le norme concernenti i pubblici concorsi laddove compatibili con la specificita' del Corpo della guardia di finanza. A tal fine il bando di concorso tiene conto anche delle esigenze di funzionalita' del medesimo Corpo e di economicita' e snellezza dell'azione amministrativa.
--------------- AGGIORNAMENTO (14)
Il D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 95 , come modificato dal D.Lgs. 5 ottobre 2018, n. 126 , ha disposto (con l'art. 36, comma 23) che "In deroga a quanto previsto dall' articolo 35 e 37, comma 6, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199 , nel periodo 1° gennaio 2018-31 dicembre 2022, gli allievi marescialli sono tratti mediante:
a) il concorso di cui al predetto articolo 35, comma 1, lettera a): nel primo anno, nella misura del 50 per cento; nel secondo e terzo anno, nella misura del 60 per cento; nel quarto e quinto anno, nella misura del 65 per cento;
b) il concorso di cui al predetto articolo 35, comma 1, lettera b): nel primo anno, nella misura del 50 per cento; nel secondo e terzo anno, nella misura del 40 per cento; nel quarto e quinto anno, nella misura del 35 per cento". ------------ AGGIORNAMENTO (16)
Il D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 95 , come modificato dal D.Lgs. 27 dicembre 2019, n. 172 , ha disposto (con l'art. 36, comma 23, lettere a) e b) che "In deroga a quanto previsto dall' articolo 35 e 37, comma 6, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199 , nel periodo 1° gennaio 2018-31 dicembre 2022, gli allievi marescialli sono tratti mediante:
a) il concorso di cui al predetto articolo 35, comma 1, lettera a): nel primo anno, nella misura del 50 per cento; nel secondo, terzo, quarto e quinto anno, nella misura del 60 per cento;
b) il concorso di cui al predetto articolo 35, comma 1, lettera b): nel primo anno, nella misura del 50 per cento; nel secondo, terzo, quarto e quinto anno, nella misura del 40 per cento".
Art. 38
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 29 MAGGIO 2017, N. 95 ))
Art. 39
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 29 MAGGIO 2017, N. 95 ))
Art. 40
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 29 MAGGIO 2017, N. 95 ))
Art. 41
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 29 MAGGIO 2017, N. 95 ))
Art. 42
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 29 MAGGIO 2017, N. 95 ))
Art. 43
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 29 MAGGIO 2017, N. 95 ))
Art. 44 - Svolgimento del corso
Svolgimento del corso 1. I vincitori del concorso di cui all'articolo 35, comma 1, lettera a), frequentano un corso di formazione a carattere universitario, anche per il conseguimento della laurea in discipline economico-giuridiche, che ha durata non inferiore a due anni accademici e si svolge con le modalita' e in base ai programmi stabiliti dal Comandante generale della guardia di finanza.
2. Sono ammessi al secondo anno di corso i frequentatori dichiarati idonei al termine del primo anno di corso.
3. Ai frequentatori dichiarati idonei al termine del secondo anno di corso viene conferito, con determinazione del Comandante generale della guardia di finanza, il grado di maresciallo nell'ordine determinato dalle graduatorie ((del biennio)) , con decorrenza dal giorno successivo alla data in cui hanno avuto termine gli esami di idoneita', di prima ovvero di seconda sessione.
(( 3-bis. Le graduatorie del biennio del contingente ordinario e del contingente di mare sono determinate dalla media aritmetica dei punti complessivi di classifica assegnati al termine del primo e del secondo anno di corso.
3-ter. Alla data in cui ha termine il ciclo formativo, i marescialli sono nuovamente iscritti in ruolo secondo l'ordine determinato dalle graduatorie finali. )) 4. Le graduatorie finali del contingente ordinario e del contingente di mare sono determinate dalla media aritmetica dei punti complessivi di classifica assegnati al termine ((di ciascun)) anno di corso.
(( 4-bis. Il frequentatore ammesso a recuperare un anno di corso eccedente il biennio alla data di termine del ciclo formativo e' nuovamente iscritto in ruolo secondo la posizione di graduatoria nell'ambito del corso originario, determinata dalla media aritmetica dei punti complessivi di classifica ottenuti al termine di ciascun anno di corso.
4-ter. Il maresciallo esonerato dalla frequenza di un anno di corso eccedente il biennio e' nuovamente iscritto in ruolo dopo l'ultimo dei colleghi del medesimo corso. )) 5. I frequentatori del corso che al termine del secondo anno di corso conseguono l'idoneita' nella seconda sessione sono iscritti in graduatoria dopo quelli dichiarati idonei nella prima sessione. Il frequentatore dichiarato non idoneo al termine del primo o del secondo anno di corso, puo' ripetere un solo anno di corso.
6. Il conferimento della nomina al grado di maresciallo e' sospeso con determinazione del comandante generale della Guardia di finanza nel caso in cui il frequentatore del corso, dichiarato idoneo ai sensi del comma 3, venga a trovarsi in una delle situazioni di cui all'articolo 55, comma 2, lettere a), b) e c), del presente decreto.
7. Al venir meno delle singole cause impeditive richiamate al comma 6, purche' sussistano i requisiti di legge per l'iscrizione a ruolo, il frequentatore del corso deve vedersi attribuire la nomina a maresciallo con la stessa decorrenza che gli sarebbe spettata qualora tale nomina non fosse stata sospesa.
Art. 45 - Rinvio dal corso
Rinvio dal corso 1. I frequentatori del corso possono ottenere, a domanda, di essere rinviati dal corso per rinunzia.
2. Sono rinviati dal corso, d'autorita', ((gli allievi marescialli)) che:
a) dimostrino, in qualsiasi momento, di non possedere le qualita' necessarie per bene esercitare le funzioni del grado cui aspirano;
b) riportino un punto caratteristico inferiore a 10 ventesimi;
c) vengano riprovati agli esami dopo aver gia' ripetuto un anno di corso.
d) siano stati per qualsiasi motivo assenti ((, per singolo anno di corso, piu' di novanta giorni)) , anche se non continuativi ((;)) (( d-bis) siano stati, per qualsiasi motivo, assenti alle sessioni di esame. )) 3. ((PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 5 OTTOBRE 2018, N. 126 )) . ((I frequentatori rinviati per assenze dovute a infermita' o altre cause indipendenti dalla loro volonta')) sono ammessi, per un massimo di due volte , a frequentare, nell'anno scolastico successivo a quello di cessazione della causa impeditiva, ((il primo o il secondo)) anno di corso senza essere considerati ripetenti ai sensi del comma 5 dell'art. 44.
4. I provvedimenti di rinvio di cui ai commi ((1 e 2)) sono adottati con determinazione del comandante generale della Guardia di finanza.
Art. 46 - (Modalita' dei concorsi interni)
(Modalita' dei concorsi interni) 1. Nei bandi di concorso di cui all'articolo 35, comma 1, lettera b), indetti con determinazione del Comandante generale della guardia di finanza, sono stabiliti:
a) il numero e le tipologie dei posti da mettere a concorso;
b) le modalita' e la data di scadenza per la presentazione della domanda di ammissione al concorso;
c) le date entro le quali gli aspiranti devono possedere e conservare i requisiti richiesti per l'ammissione al concorso, nonche' i titoli indicati nel bando;
d) le modalita' e la data di scadenza per la presentazione della documentazione comprovante il possesso dei requisiti;
e) la composizione della commissione giudicatrice, ripartita in sottocommissioni, presieduta e formata da personale in servizio nel Corpo della guardia di finanza, con l'intervento, ove necessario, di uno o piu' docenti nelle materie o prove oggetto di valutazione, in servizio presso istituti pubblici o in quiescenza da non piu' di tre anni alla data di nomina della commissione;
f) le modalita' di accertamento dei requisiti e di esclusione dei concorrenti per difetto dei medesimi;
g) se previste, le tipologie e le modalita' di svolgimento e di valutazione delle prove e delle fasi concorsuali, nonche' l'ordine di successione delle stesse;
h) i titoli che devono essere valutati ai fini della redazione delle graduatorie finali di merito;
i) la durata del corso.
2. Nell'ambito delle graduatorie finali di merito, distinte per le tipologie di posti a concorso, a parita' di punteggio prevalgono, nell'ordine, il grado, l'anzianita' di grado, l'anzianita' di servizio e la maggiore anzianita' anagrafica.
3. Con determinazioni del Comandante generale della guardia di finanza:
a) e' nominata la commissione giudicatrice;
b) sono approvate le graduatorie e sono dichiarati vincitori del concorso i candidati che nell'ordine delle singole graduatorie risultino compresi nel numero dei posti messi a concorso.
4. Con determinazione del Comandante generale della guardia di finanza possono essere dichiarati vincitori del concorso altri concorrenti idonei nell'ordine delle graduatorie, per ricoprire i posti resisi comunque disponibili ((nel periodo corrispondente a un nono della durata)) del corso di cui all'articolo 48, tra i concorrenti precedentemente dichiarati vincitori.
5. Per quanto non disciplinato dal presente decreto si osservano le norme concernenti i pubblici concorsi laddove compatibili con la specificita' del Corpo della guardia di finanza. A tal fine il bando di concorso tiene conto anche delle esigenze di funzionalita' del medesimo Corpo e di economicita' e snellezza dell'azione amministrativa.
Art. 46-bis
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 29 MAGGIO 2017, N. 95 ))
Art. 47
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 29 MAGGIO 2017, N. 95 ))
Art. 48 - Modalita' del corso
Modalita' del corso 1. Per l'avvio e lo svolgimento del corso, per l'esclusione e per il rinvio dallo stesso, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 21, comma 2-bis, 27 e 28 del presente decreto. ((Ai fini del presente comma, il periodo indicato all'articolo 28, comma 2, lettera c), e' pari a un sesto della durata del corso.)) 2. Al termine del corso ai relativi frequentatori:
a) se dichiarati idonei in prima sessione, e' conferita la nomina a maresciallo, con determinazione del Comandante generale della guardia di finanza, nell'ordine determinato dalle graduatorie finali, con decorrenza dal giorno successivo a quello di termine degli esami di idoneita' di prima sessione al corso. Gli stessi, secondo il medesimo ordine, sono iscritti a ruolo, dopo l'ultimo dei parigrado nominati nello stesso anno, anche in seconda sessione, maresciallo al termine del corso di cui all'art. 44 del presente decreto;
b) se dichiarati idonei in seconda sessione, e' conferita la nomina a maresciallo, con determinazione del Comandante generale della guardia di finanza, con decorrenza dal giorno successivo a quello di termine degli esami di idoneita' di seconda sessione al corso, nell'ordine determinato dalle graduatorie finali. Gli stessi sono iscritti a ruolo secondo il medesimo ordine e, comunque, dopo quelli dichiarati idonei nella prima sessione.
3. Il conferimento della nomina a maresciallo e' sospeso nel caso in cui il frequentatore del corso, dichiarato idoneo ai sensi del comma 2, venga a trovarsi in una delle situazioni di cui all'art. 55, comma 2, lettere a), b) e c), del presente decreto.
4. Al venir meno delle singole cause impeditive richiamate al comma 3, purche' sussistano i requisiti di legge per l'iscrizione a ruolo, il frequentatore del corso deve essere nominato con la stessa decorrenza che gli sarebbe spettata qualora la nomina al grado di maresciallo non fosse stata sospesa.
CAPO XII Capo III RUOLO ISPETTORI SEZIONE III STATO
Art. 49 - Posizione di Stato dei frequentatori dei corsi per il conferimento della nomina a maresciallo
Posizione di Stato dei frequentatori dei corsi per il conferimento della nomina a maresciallo 1. I frequentatori del corso di cui all'art. 44:
a) se provenienti dai civili, assumono lo stato, il grado e il trattamento economico di allievo finanziere e sono promossi finanzieri dopo sei mesi dalla data di arruolamento, con l'osservanza della disposizione di cui all'art. 8, commi 3 e 4, del presente decreto. I militari in servizio e in congedo delle altre Forze armate e quelli in congedo della Guardia di finanza, nonche' il personale appartenente alle Forze di polizia ad ordinamento civile perdono, rispettivamente, il grado e la qualifica;
b) se provenienti dagli allievi finanzieri, conseguono la promozione a finanziere dopo sei mesi dalla data di arruolamento nel Corpo, con osservanza delle disposizioni di cui all'art. 8, commi 3 e 4, del presente decreto;
c) se provenienti dal ruolo "appuntati e finanzieri", mantengono lo stato giuridico della categoria di appartenenza;
d) se provenienti dal ruolo "sovrintendenti" mantengono lo stato giuridico della categoria di appartenenza.
2. I frequentatori del corso di cui al comma 1, lettere a) e b):
a) contraggono una ferma volontaria di quattro anni, con decorrenza dalla data di arruolamento; ((24)) b) al termine del corso, i dichiarati idonei, vengono nominati maresciallo in ferma volontaria e inviati ai reparti di impiego.
3. Al termine del complessivo periodo di ferma volontaria previsto dalle rispettive norme di stato giuridico, i marescialli di cui al comma 2 ed il personale di cui al comma 1, lettera c) che ha conseguito la nomina a maresciallo, che conservino l'idoneita' psico-fisica al servizio incondizionato e siano meritevoli, per qualita' morali e culturali, per buona condotta, per attitudini e rendimento, di continuare a prestare servizio nel Corpo sono ammessi, salvo esplicita rinunzia, al servizio permanente con determinazione del comandante generale, o dell'autorita' dal medesimo delegata.
4. La domanda di rinunzia al passaggio in servizio permanente, di cui al comma 3, va presentata, almeno 60 giorni prima della scadenza della permanenza volontaria, al reparto in cui e' in forza il militare.
5. L'ufficiale che ha alle dirette dipendenze l'ispettore di cui al comma 3, qualora ritenga che il medesimo non sia meritevole di essere ammesso in servizio permanente, inoltra, per via gerarchica, motivata proposta di proscioglimento al comandante generale, che decide, sentito il parere della commissione permanente di avanzamento per i sottufficiali , di cui agli articoli 55-bis e 55-ter, integrata - nel solo caso di parere da esprimere sul conto del personale di cui al titolo II del presente decreto - da tre appuntati scelti qualifica speciale dallo stesso comandante generale designati. Avverso tale decisione l'interessato puo' esperire le impugnative di legge. (7)
6. Il personale di cui al comma 3 che non sia ammesso in servizio permanente cessa dalla ferma volontaria ed e' collocato in congedo.
Il periodo di tempo eventualmente trascorso in servizio oltre la scadenza della ferma volontaria e' considerato servizio prestato in ferma volontaria.
7. All'atto del congedo, al personale di cui al comma 6 e' corrisposto un premio pari all'ultimo stipendio mensile percepito per ogni anno o frazione superiore a sei mesi di servizio prestato. Tale premio non e' comunque cumulabile con la indennita' di anzianita' di servizio che dovesse essere corrisposta per effetto di altra normativa.
8. L'ispettore che alla scadenza della ferma volontaria non possa essere ammesso in servizio permanente per temporanea inidoneita' psico-fisica al servizio incondizionato, congedo obbligatorio per maternita' o perche' imputato in procedimento penale per delitto non colposo o sottoposto a procedimento disciplinare di Stato, anche se sospeso dal servizio, puo' ottenere, a domanda, di continuare a permanere in ferma volontaria. Qualora la ferma sia prolungata per imputazione in procedimento penale, la concessione di tale beneficio non condiziona le valutazioni concernenti la successiva istanza di ammissione in servizio permanente e non preclude la possibilita' di disporre il proscioglimento dalla ferma.
9. La durata complessiva del prolungamento della ferma:
a) per l'ispettore temporaneamente non idoneo al servizio incondizionato, non puo' superare il periodo massimo previsto per l'aspettativa;
a-bis) per l'ispettore in congedo obbligatorio per maternita', non puo' superare il periodo concesso ai sensi dell' articolo 16 o dell' articolo 20 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 ;
b) per l'ispettore imputato in procedimento penale ovvero sottoposto a procedimento disciplinare di Stato, non puo' protrarsi oltre la data entro la quale viene definito il procedimento stesso.
10. L'ispettore che abbia riacquistato l'idoneita' psico-fisica incondizionata, quello nei cui confronti sia terminato il periodo di congedo obbligatorio per maternita' e quello nei cui confronti il procedimento penale o disciplinare di stato si sia concluso favorevolmente possono ottenere, a domanda, l'ammissione in servizio permanente con decorrenza dal giorno successivo alla scadenza della ferma volontaria precedentemente contratta. In caso di conclusione del procedimento penale, la domanda puo' essere presentata soltanto successivamente alla definizione della conseguente posizione disciplinare.
11. La domanda di cui al comma 10 deve essere presentata entro 60 giorni dalla data di comunicazione del giudizio di idoneita' fisica o della notificazione dell'esito del procedimento penale o disciplinare di stato.
12. L'ispettore che, allo scadere del periodo massimo di cui al precedente comma 9, lettera a), non abbia riacquistato l'idoneita' fisica incondizionata o che venga riconosciuto temporaneamente non idoneo, viene collocato in congedo con decorrenza dal giorno successivo a quello della data di comunicazione del relativo giudizio.
13. I frequentatori comunque rinviati dal corso per il conseguimento della nomina a maresciallo cessano dalla ferma volontaria, a meno che all'atto dell'ammissione al corso non fossero in servizio nella Guardia di finanza e salvo l'adozione nei loro confronti degli ulteriori occorrenti provvedimenti. Coloro che sono rinviati dal corso ai sensi del comma 2 del precedente articolo 45 non possono partecipare a successivi concorsi indetti dalla Guardia di finanza per il reclutamento di personale del ruolo «ispettori» o degli esecutori, compreso l'archivista, della Banda musicale del medesimo Corpo. Coloro che rivestivano un grado all'atto dell'ammissione al corso sono reintegrati nel grado medesimo, sempre che non sussistano cause di impedimento.
14. I frequentatori provenienti dai civili che non abbiano superato gli esami del primo o del secondo anno di corso possono chiedere, attraverso apposita domanda, di continuare a prestare servizio nella Guardia di finanza nel ruolo "appuntati e finanzieri". In merito all'accoglimento della domanda, decide, con propria determinazione, il comandante generale della Guardia di finanza.
15. Ai frequentatori del corso di cui all'art. 48, provenienti dai ruoli "sovrintendenti" e "appuntati e finanzieri", sino al conferimento della nomina a maresciallo, continuano ad applicarsi, rispettivamente. le norme di stato di cui all'art. 30, comma 1, e all'art. 9 del presente decreto.
---------------
AGGIORNAMENTO (7)
Il D.Lgs. 28 febbraio 2001, n. 67 ha disposto (con l'art. 5, comma 17, lettera b)) che al comma 5 del presente articolo "le parole "per sottufficiali"sono soppresse".
-------------- AGGIORNAMENTO (24)
Il D.L 24 febbraio 2026, n. 23 , ha disposto (con l'art. 21, comma 7) che in deroga all' articolo 49, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199 , il personale arruolato ai sensi del comma 1 del presente articolo contrae una ferma volontaria di due anni, con decorrenza dalla data di arruolamento.
Art. 50 - Stato giuridico degli appartenenti al ruolo "ispettori"
Stato giuridico degli appartenenti al ruolo "ispettori" 1. Agli appartenenti al ruolo "ispettori" si applicano le disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto in materia di "stato dei sottufficiali", purche' non siano in contrasto, o comunque, incompatibili con le disposizioni stabilite dal presente decreto.
CAPO XIII Capo III RUOLO ISPETTORI SEZIONE IV AMBITO DI APPLICAZIONE
Art. 51 - Entrata in vigore
Entrata in vigore 1. Le disposizioni di cui al presente capo si applicano ai concorsi da indire successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.
CAPO XIV Capo IV AVANZAMENTO
Art. 52 - Forme di avanzamento
Forme di avanzamento 1. L'avanzamento degli ispettori e dei sovrintendenti del Corpo della Guardia di finanza ha luogo:
a) ad anzianita';
b) a scelta;
c) LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 29 MAGGIO 2017, N. 95 ;
d) per meriti eccezionali;
e) LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 29 MAGGIO 2017, N. 95 . (13) ((16)) 2. L'avanzamento di cui alle lettere a) e b) si effettua secondo quanto stabilito dalle tabelle D/1 e D/2 allegate al presente decreto.
------------- AGGIORNAMENTO (13)
Il D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 95 , ha disposto (con l'art. 36, comma 15) che "Le promozioni a maresciallo aiutante per gli anni dal 2017 al 2021, in deroga a quanto previsto dall' articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199 , sono conferite anche mediante la procedura di valutazione a scelta per esami. Possono partecipare a ciascuna delle citate procedure i marescialli capo che hanno il requisito di anzianita' di grado di seguito indicato:
a) per l'anno 2017: fino al 31 dicembre 2012;
b) per gli anni 2018 e 2019: fino al 31 dicembre 2013;
c) per gli anni 2020 e 2021: fino al 31 dicembre 2014". ------------- AGGIORNAMENTO (16)
Il D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 95 , come modificato dal D.Lgs. 27 dicembre 2019, n. 172 , ha disposto (con l'art. 36, comma 15-undecies) che "Fermo restando quanto previsto dal comma 15, per gli anni dal 2021 al 2023 le promozioni a maresciallo aiutante sono conferite, nella misura di 330 unita' annuali e in deroga a quanto previsto dall' articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199 , anche mediante procedure straordinarie di valutazione a scelta per esami riservate ai marescialli capo in possesso del requisito di anzianita' di grado di seguito indicato:
a) per l'anno 2021: fino al 31 dicembre 2017;
b) per l'anno 2022: fino al 31 dicembre 2018;
c) per l'anno 2023: fino al 31 dicembre 2019".
Art. 53 - Periodi minimi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio, ed espletamento di corsi ed esami
Periodi minimi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio, ed espletamento di corsi ed esami 1. (( Gli ispettori ed i sovrintendenti )) in servizio permanente del Corpo della guardia di finanza per essere valutati devono aver compiuto i periodi minimi di permanenza nel grado previsti nelle tabelle D/1 e D/2 allegate al presente decreto.
Art. 54 - Determinazione aliquote di avanzamento
Determinazione aliquote di avanzamento 1. Gli Ispettori ed i sovrintendenti da valutare per l'avanzamento devono essere inclusi in apposite aliquote determinate dal comandante generale della Guardia di finanza con propria determinazione al 31 dicembre di ogni anno.
(( 1-bis. Il personale con anzianita' 1° gennaio e' inserito nell'aliquota formata al 31 dicembre antecedente. ))
Art. 55 - Inclusione ed esclusione dalle aliquote
Inclusione ed esclusione dalle aliquote 1. Nelle aliquote di valutazione sono inclusi tutti gli ispettori ed i sovrintendenti che alla data indicata nell'articolo 54 abbiano soddisfatto le condizioni di cui all'articolo 53. Per l'inclusione in aliquota dei marescialli capo e dei marescialli aiutanti e' richiesto il possesso di una laurea triennale rientrante in una delle classi individuate con determinazione del Comandante generale della guardia di finanza.
1-bis. .
3. Nei riguardi degli ispettori e dei sovrintendenti esclusi dalle aliquote di valutazione per non aver maturato, per motivi di servizio, le condizioni di cui all'art. 53, ovvero esclusi dalle stesse ai sensi del comma 2, e' apposta riserva fino al cessare delle cause impeditive.
4. Al venir meno delle predette cause impeditive, salvo che le stesse non comportino la cessazione dal servizio, gli interessati sono inclusi, affinche' si proceda al loro scrutinio nell'aliquota nella quale avrebbero dovuto essere inseriti laddove non si fosse manifestata la causa di esclusione. Gli stessi conseguiranno, eventualmente, la promozione al grado superiore con la medesima anzianita' che gli sarebbe spettata qualora non si fosse manifestata la causa di esclusione.
Art. 55-bis
(( (Commissione permanente di avanzamento).)) (( 1. Per la valutazione ai fini dell'avanzamento ad anzianita' e a scelta e per la compilazione dei relativi quadri, e' istituita una commissione permanente di avanzamento. ))
Art. 55-ter
(( (Composizione della commissione permanente di avanzamento).)) (( 1. La commissione permanente di avanzamento e' costituita come segue:
a) presidente: un ufficiale generale;
b) membri ordinari: tre ufficiali superiori, dei quali il piu' anziano assume il ruolo di vice presidente e il meno anziano quello di segretario; un luogotenente «cariche speciali» o un brigadiere capo «qualifica speciale» ovvero un appuntato scelto «qualifica speciale», rispettivamente se trattasi di valutazione di personale del ruolo ispettori, sovrintendenti ovvero appuntati e finanzieri, che possa far parte della commissione almeno per l'intero anno solare a cui si riferiscono le valutazioni da effettuare.
2. Per la commissione di cui al comma 1 sono nominati membri supplenti. ))
Art. 55-quater
(( (Competenze della commissione permanente di avanzamento).)) (( 1. La commissione esprime i giudizi di avanzamento sulla base degli elementi risultanti dalla documentazione personale di ciascun ispettore o sovrintendente sottoposto a valutazione.
2. La commissione ha facolta' d'interpellare qualunque superiore in grado, ancora in servizio, che abbia o abbia avuto alle dipendenze l'ispettore o il sovrintendente.
3. La commissione, qualora necessario, e' chiamata a pronunciarsi anche sulle ammissioni o esclusioni o ripetizioni dei corsi, degli esami e degli esperimenti e negli altri casi previsti dalla presente legge o da altre disposizioni legislative.
4. Il parere della commissione di avanzamento puo' essere acquisito, altresi', in ogni altro caso in cui sia ritenuto necessario dal Ministro dell'economia e delle finanze.
5. La commissione permanente di avanzamento e' competente a pronunciarsi sulle idoneita' degli appuntati scelti, degli appuntati, dei finanzieri scelti o dei finanzieri, aspiranti al conseguimento della nomina a vice brigadiere di complemento e della riserva, ai sensi delle disposizioni di legge regolanti i rispettivi conseguimenti. ))
Art. 55-quinquies
(( (Giudizio sull'avanzamento ad anzianita').)) (( 1. La commissione esprime i giudizi sull'avanzamento ad anzianita' dichiarando se l'ispettore o il sovrintendente sottoposto a valutazione sia idoneo o non idoneo all'avanzamento. E' giudicato idoneo l'ispettore o il sovrintendente che riporti un numero di voti favorevoli superiore alla meta' dei votanti.
2. Gli ispettori o i sovrintendenti giudicati idonei sono iscritti nel quadro di avanzamento in ordine di ruolo.
3. Agli ispettori o ai sovrintendenti giudicati non idonei e' data comunicazione delle motivazioni del giudizio di non idoneita'. ))
Art. 55-sexies
(( (Giudizio sull'avanzamento a scelta).)) (( 1. La commissione esprime i giudizi sull'avanzamento a scelta dichiarando preliminarmente se l'ispettore sia idoneo o non idoneo all'avanzamento. E' giudicato idoneo l'ispettore che riporti un numero di voti favorevoli superiore alla meta' dei votanti.
2. Successivamente la commissione valuta gli ispettori giudicati idonei, attribuendo a ciascuno di essi un punto di merito secondo i criteri di cui al comma 3.
3. Ogni componente della commissione assegna distintamente per ciascun ispettore un punto da 1 a 30 per ognuno dei seguenti complessi di elementi:
a) qualita' morali, caratteriali e fisiche;
b) benemerenze di guerra e comportamento in guerra, benemerenze di pace, qualita' professionali dimostrate durante la carriera, specialmente nel grado rivestito, con particolare riguardo al servizio prestato presso reparti o in imbarco, eventuale attivita' svolta al comando di minori unita', nonche' numero e importanza degli incarichi ricoperti e delle specializzazioni possedute;
c) doti culturali e risultati di corsi, esami ed esperimenti.
4. Le somme dei punti assegnati per ciascun complesso di elementi di cui alle lettere a), b) e c), sono divise per il numero dei votanti e i relativi quozienti, calcolati al centesimo, sono sommati tra loro. Il totale cosi' ottenuto e' quindi diviso per tre, calcolando il quoziente al centesimo. Detto quoziente costituisce il punto di merito attribuito all'ispettore dalla commissione. Sulla base della graduatoria di merito risultante da tali punteggi la commissione compila il relativo quadro d'avanzamento.
5. I quadri d'avanzamento a scelta sono pubblicati sul portale istituzionale del Comando generale della guardia di finanza.
6. Agli interessati e' data comunicazione, se idonei, del punteggio conseguito e, se non idonei, delle motivazioni del giudizio di non idoneita'))
Art. 56 - Cause di sospensione della valutazione e di sospensione della promozione
Cause di sospensione della valutazione e di sospensione della promozione 1. Qualora durante i lavori della commissione permanente di avanzamento di cui agli articoli 55-bis e 55-ter, l'ispettore o il sovrintendente venga a trovarsi in almeno una delle situazioni previste dall'articolo 55, comma 2, ((lettere a), b) e c),)) del presente decreto, la commissione sospende la valutazione o cancella l'interessato dal quadro di avanzamento, se questo e' stato formato.
2. ((Se eccezionalmente la commissione di cui al comma 1 ritenga di non poter addivenire alla pronuncia del giudizio sull'avanzamento sospende la valutazione, indicandone i motivi.)) 3. E' sospesa la promozione dell'ispettore o dei sovrintendente, iscritto nel quadro di avanzamento, che venga trovarsi in almeno una delle condizioni previste dall'articolo 55, comma 2, lettere a), b) e c), del presente decreto. Della sospensione della valutazione o della promozione ovvero dalla cancellazione dal quadro di avanzamento e dei motivi che l'hanno determinata e' data comunicazione all'interessato.
4. La sospensione della promozione annulla la valutazione gia' effettuata.
5. Il provvedimento di sospensione della promozione e' adottato con determinazione del Comandante generale della Guardia di finanza.
6. Al venire meno delle predette cause sospensive della valutazione ovvero della promozione, l'ispettore ovvero il sovrintendente, salvo che le anzidette cause non comportino la cessazione dal servizio, qualora abbia conservato i requisiti stabiliti dalle tabelle D/1 e D/2 allegate al presente decreto, e' valutato o nuovamente valutato per l'iscrizione nel quadro di avanzamento originario ed, eventualmente, promosso con la sede di anzianita' che gli sarebbe spettata in assenza delle intervenute cause impeditive.
7. La promozione dell'ispettore ovvero del sovrintendente e' sospesa nel caso in cui, nei confronti di tale personale, sia stato espresso parere non favorevole da parte della competente autorita' giudiziaria, ai sensi dell' articolo 15 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 . Tale sospensione determina l'annullamento della valutazione gia' effettuata. Il provvedimento di sospensione della promozione e' adottato con determinazione del comandante generale. In tal caso, il militare, previa sottoposizione a nuova valutazione all'epoca della formazione delle corrispondenti aliquote di scrutinio dell'anno successivo, viene promosso con un anno di ritardo rispetto al periodo minimo di permanenza nel grado previsto dalle tabelle D/1 e D/2, qualora risulti utilmente iscritto nel relativo quadro di avanzamento.
Art. 57
Avanzamento "ad anzianita'"
1. L'avanzamento "ad anzianita'" avviene secondo le modalita' di cui all'articolo ((55-quinquies)) , attraverso la formulazione dei giudizi di idoneita' o di non idoneita' ivi specificati, espressi con riferimento al possesso, da parte del valutando, dei seguenti requisiti:
a) aver bene assolto le funzioni inerenti il proprio grado;
b) fisici, intellettuali, di cultura, morali e di carattere, professionali necessari per adempiere degnamente le funzioni del grado superiore.
2. Il giudizio di non idoneita' all'avanzamento deve essere motivato indicando quali dei requisiti di cui al comma 1 facciano difetto.
3. Il personale iscritto nel quadro di avanzamento "ad anzianita'" e' promosso, con determinazione del ((Comandante)) generale della Guardia di finanza ((...)) , a ruolo aperto, dal giorno successivo a quello del compimento del periodo di permanenza nel grado previsto dalle tabelle D/1 e D/2 allegate al presente decreto.
Art. 58 - Avanzamento "a scelta"
Avanzamento "a scelta" 1. L'avanzamento "a scelta" avviene secondo le modalita' di cui all'art. 55-sexies, attraverso la formulazione dei giudizi di idoneita' o di non idoneita' ivi specificati, espressi con riferimento al possesso, da parte dell'ispettore interessato, dei requisiti specificati all'art. 57, comma 1.
1-bis. Il giudizio di non idoneita' all'avanzamento "a scelta" deve essere motivato indicando quali dei requisiti prescritti facciano difetto.
2. Nell'avanzamento "a scelta", le promozioni da effettuare sono cosi' determinate:
a) il primo terzo degli iscritti nel quadro d'avanzamento a scelta, relativo alla prima valutazione, e' promosso al grado superiore con decorrenza dal giorno successivo a quello di compimento del periodo minimo di permanenza nel grado rivestito, previsto dalla tabella D/2 allegata al presente decreto;
b) per il restante personale, si procede ad una seconda valutazione, per l'avanzamento "a scelta", all'epoca della formazione delle corrispondenti aliquote di scrutinio dell'anno successivo. Fra questi, la prima meta' viene promossa con un anno di ritardo rispetto al periodo minimo di permanenza nel grado rivestito previsto dalla tabella D/2, prendendo posto nel ruolo di appartenenza, a parita' di anzianita' assoluta di grado, dopo i parigrado iscritti nel primo terzo del quadro di avanzamento relativo alla prima valutazione, formato nel medesimo anno;
c) la seconda meta' del quadro di avanzamento di cui alla lettera b), in deroga a quanto previsto dai commi 2, 3 e 4 dell'articolo 55-sexies, viene promossa, previo giudizio di idoneita' all'avanzamento, con due anni di ritardo rispetto al periodo minimo di permanenza nel grado previsto dalla tabella D/2, prendendo posto nel ruolo di appartenenza, a parita' di anzianita' assoluta di grado, dopo i parigrado iscritti nella prima meta' del quadro di avanzamento relativo alla seconda valutazione, formato nel medesimo anno. I militari giudicati idonei in terza valutazione sono iscritti nel relativo quadro di avanzamento in ordine di ruolo.
2-bis. Le promozioni di cui al presente articolo sono conferite con determinazione del Comandante generale della Guardia di finanza.
3. In deroga alle disposizioni di cui al comma 2, il numero delle promozioni annualmente conferibili a scelta al grado di luogotenente e' stabilito con determinazione del Comandante generale della guardia di finanza, in misura non superiore a un quarantesimo dell'organico del ruolo ispettori di cui all'articolo 33, comma 1. I marescialli aiutanti giudicati idonei e iscritti nel quadro di avanzamento a scelta, compresi nel numero delle promozioni conferibili, sono promossi al grado superiore con decorrenza dal giorno successivo a quello di compimento del periodo di permanenza nel grado rivestito fino all'anno cui si riferisce la valutazione. ((16)) --------------- AGGIORNAMENTO (16)
Il D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 95 , come modificato dal D.Lgs. 27 dicembre 2019, n. 172 , ha disposto (con l'art. 36, comma 15-duodecies) che "Per l'anno 2021, in deroga all' articolo 58, comma 3, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199 , e' indetta una "selezione per titoli" straordinaria per il conferimento di 1.000 promozioni al grado di luogotenente con decorrenza 1° gennaio 2021 a cui possono partecipare, a domanda, i marescialli aiutanti con anzianita' di grado fino al 31 dicembre 2017 che non si trovino in una delle condizioni di cui all' articolo 55, comma 2, lettere a) , b) e c), del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199 . I criteri e le modalita' per l'effettuazione della selezione, nonche' l'individuazione dei titoli da valutare sono stabiliti con determinazione del Comandante generale".
Art. 58-bis
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 29 MAGGIO 2017, N. 95 ))
Art. 58-ter
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 30 MAGGIO 2003, N. 193 ))
Art. 58-quater
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 29 MAGGIO 2017, N. 95 ))
Art. 59 - (Avanzamento del personale dei ruoli ispettori e sovrintendenti in particolari situazioni)
(Avanzamento del personale dei ruoli ispettori e sovrintendenti in particolari situazioni) 1. Gli ispettori ed i sovrintendenti gia' giudicati idonei all'avanzamento "a scelta", iscritti in quadro e non promossi e che non possono essere ulteriormente valutati perche', essendo stati raggiunti dai limiti di eta' per la cessazione dal servizio permanente o deceduti ovvero divenuti permanentemente inabili al servizio incondizionato, non hanno maturato i periodi minimi di permanenza nel grado per essere sottoposti ad ulteriori valutazioni, sono promossi al grado superiore dal giorno precedente le intervenute cause impeditive.
2. Gli ispettori ed i sovrintendenti che siano divenuti permanentemente inabili al servizio militare incondizionato ovvero deceduti nell'anno in cui hanno maturato ovvero avrebbero maturato i requisiti per essere inclusi nelle aliquote di valutazione, ovvero nei cui confronti sia stata sospesa la valutazione perche' in aspettativa per motivi di infermita', sono promossi al grado superiore, previo giudizio di idoneita' all'avanzamento, dal giorno precedente le intervenute cause impeditive.
3. I marescialli capo che, con riferimento all'ultima procedura di avanzamento "a scelta per esami" cui avevano diritto a partecipare, risultino iscritti in quadro e non promossi e che non possono partecipare alla successiva procedura valutativa, perche' raggiunti dai limiti di eta' per la cessazione dal servizio permanente o perche' deceduti ovvero perche' divenuti permanentemente inabili al servizio incondizionato, sono promossi al grado superiore dal giorno precedente le intervenute cause impeditive.
4. Le promozioni di cui ai precedenti commi sono conferite con determinazione del comandante generale della Guardia di finanza ((...)) . Le promozioni al grado di maresciallo aiutante, conferite ai sensi del presente articolo, non concorrono alla determinazione del limite di cui all'articolo 58-bis, comma 4, del decreto di inquadramento.
4-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche per l'attribuzione della qualifica di luogotenente al maresciallo aiutante.
Art. 60
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 29 MAGGIO 2017, N. 95 ))
Art. 61
(( (Promozione straordinaria per meriti eccezionali).)) (( 1. La promozione straordinaria per meriti eccezionali puo' aver luogo nei riguardi del personale appartenente ai ruoli ispettori, sovrintendenti e appuntati e finanzieri che, effettivamente e personalmente, abbia partecipato a operazioni di polizia o di servizio di rilevante entita' ovvero abbia reso servizi di eccezionale importanza dimostrando, nel portarli a compimento, non comune senso di responsabilita' e spiccate qualita' professionali, militari, intellettuali e culturali, tali da dare sicuro affidamento di adempiere in modo esemplare le funzioni del grado superiore.
2. La proposta di promozione straordinaria per meriti eccezionali e' formulata dall'ufficiale generale dal quale l'interessato gerarchicamente dipende ed e' corredata dei pareri motivati delle autorita' gerarchiche superiori. Qualora una di queste autorita' esprima parere contrario, la proposta non puo' avere ulteriore corso.
3. Sulla proposta di promozione per meriti eccezionali decide il Comandante generale della guardia di finanza, previo motivato parere favorevole espresso, all'unanimita', dalla competente commissione permanente di avanzamento di cui all'articolo 55-bis. Qualora quest'ultima non esprima parere favorevole all'unanimita' ovvero esprima parere contrario, la proposta non puo' avere ulteriore corso.
4. Il personale di cui al comma 1, riconosciuto meritevole all'avanzamento per meriti eccezionali, e' promosso con decorrenza dalla data della proposta, con determinazione del Comandante generale della guardia di finanza che ne reca la motivazione. I militari riconosciuti meritevoli all'avanzamento per meriti eccezionali con proposta di pari data sono promossi nell'ordine con il quale essi sono inseriti nei relativi ruoli di appartenenza.
5. Possono beneficiare della promozione straordinaria per meriti eccezionali anche coloro che rivestono il grado apicale dei ruoli sovrintendenti e appuntati e finanzieri. In tal caso il personale interessato consegue la nomina, rispettivamente, a maresciallo e a vice brigadiere. )) CAPO XV TITOLO IV DISPOSIZIONI TRANSITORIE Capo I INQUADRAMENTO
Art. 62 - Criteri di inquadramento
Criteri di inquadramento 1. Gli appartenenti al ruolo dei sottufficiali ed al ruolo finanzieri e appuntati ((sono inquadrati nei ruoli)) "ispettori", "sovrintendenti" ed "appuntati e finanzieri", secondo i criteri di cui ai successivi articoli.
2. Gli inquadramenti di cui al comma 1:
a) hanno effetto giuridico ed economico a decorrere dal 1 settembre 1995;
b) sono effettuati sulla base dell'anzianita' di servizio maturata dal momento di iscrizione al rispettivo ruolo di appartenenza, calcolata, per ciascun grado, secondo i criteri di cui ai seguenti provvedimenti:
1) per il personale appartenente al ruolo "Sottufficiali", la legge 31 luglio 1954, n. 599 , il decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1959, n. 1088 , e la legge 10 maggio 1983, n. 212 ;
2) per il personale appartenente al ruolo "finanzieri e appuntati", la legge 3 agosto 1961, n. 833 , e la legge 1 febbraio 1989, n. 53 .
Art. 63 - Inquadramento nel ruolo "appuntati e finanzieri"
Inquadramento nel ruolo "appuntati e finanzieri" 1. Gli appuntati scelti, ad eccezione di quelli menzionati al successivo art. 64, gli appuntati, i finanzieri scelti e i finanzieri del Corpo della guardia di finanza, in servizio alla data del 1 settembre 1995, sono inquadrati a tale data, con la medesima anzianita' di servizio e di grado rivestita e secondo le modalita' di cui al successivo art. 66, nel ruolo "appuntati e finanzieri".
2. Gli allievi finanzieri frequentatori dei battaglioni allievi del Corpo della guardia di finanza, alla data di cui ai comma 1, sono inquadrati, al termine del corso, dopo i finanzieri inquadrati nello stesso grado in attuazione del comma 1.
3. Gli appartenenti al ruolo "finanzieri ed appuntati" di cui alla legge 1 febbraio 1989, n. 53 , nei cui confronti sia stata sospesa la valutazione, ai sensi dell' art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1959, n. 1088 , cosi' come sostituito dall' art. 5 della legge 5 dicembre 1978, n. 786 , ovvero sia stata sospesa la promozione, ai sensi degli articoli 8 e 12 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 1088 del 1959 , al venir meno delle cause impeditive, purche' mantengano le condizioni di legge per l'iscrizione nel ruolo, saranno valutati, anche in deroga alle disposizioni del presente decreto, con i criteri fissati dai citati provvedimenti legislativi e, nell'avanzamento, se idonei, prenderanno posto nel predetto ruolo "finanzieri e appuntati" con la medesima anzianita' che sarebbe loro spettata qualora la valutazione ovvero la promozione non fosse stata per essi sospesa. Successivamente gli stessi verranno inquadrati ai sensi del comma 1.
Note all' art. 63:
- La legge 1 febbraio 1989, n. 53 , reca: "Modifiche alle norme sullo stato giuridico e sull'avanzamento dei vicebrigadieri, dei graduati e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza nonche' disposizioni relative alla Polizia di Stato, al Corpo dei agenti di custodia e al Corpo forestale dello Stato".
- L' art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1959, n. 1088 , cosi' come sostituito dall' art. 5 della legge 5 dicembre 1978, n. 786 (Approvazione del regolamento per l'avanzamento dei sottufficiali e militari di truppa della Guardia di finanza); e' il seguente:
"Art. 8. - I sottufficiali in aspettativa, sospesi dall'impiego, dal servizio o dalle attribuzioni del grado, i militari di truppa sospesi dal grado, i sottufficiali, i graduati e i militari di truppa imputati di procedimento penale per delitto non colposo o sottoposti a procedimento disciplinare non possono essere valutati per l'avanzamento e, se gia' valutati, conseguire la promozione.
Nel caso di esito favorevole del procedimento i sottufficiali e militari, se gia' valutati o, nel caso che debbano ancora essere sottoposti a valutazione, se dichiarati idonei debbono essere promossi, anche in soprannumero, con la sede di anzianita' e la data di promozione che sarebbero loro spettate qualora la promozione non fosse stata per essi sospesa".
- L' art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1959, n. 1088 , (Approvazione del regolamento per l'avanzamento dei sottufficiali e militari di truppa della Guardia di finanza), e' il seguente:
"Art. 12. - E' sospesa la promozione del sottufficiale o del militare di truppa, iscritto nel quadro di avanzamento, che venga a trovarsi in una delle condizioni indicate nel precedente art. 8.
Al sottufficiale o al militare di truppa e' data comunicazione della sospensione della promozione e dei motivi che l'hanno determinata.
La sospensione annulla la valutazione gia' effettuata; essa e' disposta nei confronti del sottufficiale con determinazione del Ministro, nei confronti del militare di truppa con determinazione del comandante generale.".
Art. 64 - Inquadramento nel ruolo "sovrintendenti"
Inquadramento nel ruolo "sovrintendenti" 1. Gli appuntati scelti ufficiali di polizia giudiziaria e gli appuntati scelti del Corpo della guardia di finanza che abbiano superato il corso per l'esercizio delle funzioni di ufficiale di polizia giudiziaria, di cui all' art. 13, comma 5, della legge 1 febbraio 1989, n. 53 , comunque in servizio alla data del 1 settembre 1995, sono inquadrati nei seguenti gradi del ruolo "sovrintendenti":
a) nel grado di brigadiere capo, i graduati con oltre ventinove anni di servizio; b) nel grado di brigadiere, i graduati con oltre 22 anni di servizio e fino a ventinove anni di servizio compreso; c) nel grado di vice brigadiere, i rimanenti graduati.
2. Gli appuntati scelti della Guardia di finanza comunque in servizio alla data del 1 settembre 1995, aventi a tale data l'anzianita' prescritta per il conseguimento della qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria, sono avviati, a domanda, alla frequenza di un corso straordinario, della durata di un mese, da effettuarsi con le modalita' da stabilirsi con determinazione del comandante generale della Guardia di finanza. Al termine del predetto corso, i graduati dichiarati idonei, previo conferimento della qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria con decorrenza 1 settembre 1995, sono inquadrati nel ruolo "sovrintendenti" secondo i criteri di cui al comma 1.
3. Gli appuntati scelti che non partecipano al corso di cui al comma 2 o che non risultano idonei al termine del corso stesso, sono inquadrati nel ruolo "appuntati e finanzieri", conservando la medesima anzianita' di servizio e di grado rivestita, secondo i criteri previsti dall'art. 63.
Nota all' art. 64 :
- L' articolo 13, comma 5, della legge 1 febbraio 1989, n. 53 (Modifiche alle norme sullo stato giuridico e sull'avanzamento dei vicebrigadieri, del graduati e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza nonche' disposizioni relative alla Polizia di Stato, al Corpo degli agenti di custodia e al Corpo forestale dello Stato), e' il seguente:
"Art. 13. - 1. Ai carabinieri e finanzieri, che abbiano compiuto cinque anni di servizio, e' conferita la qualifica di scelto.
2. Ai carabinieri scelti e finanzieri scelti, che abbiano compiuto dieci anni di servizio, e' conferito il grado di appuntato, a ruolo aperto.
3. Agli appuntati dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, che abbiano cinque anni di anzianita' di grado o quindici anni di servizio, e' conferito il grado di appuntato scelto.
4. La qualifica ed i gradi di cui ai commi precedenti sono conferiti con determinazione dei rispettivi comandanti generali, o dell'autorita' da essi delegata, previo giudizio di idoneita' all'avanzamento espresso dall'autorita' competente, sentito il parere della
Commissione di cui al precedente art. 4.
5. Agli appuntati scelti dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, con almeno un anno di anzianita' nel grado, e' attribuita la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria, previo superamento di apposito corso di qualificazione della durata prevista, di norma, in trenta giorni, a cui possono accedere a domanda.
I programmi e le modalita' di svolgimento del corso, che puo' essere ripetuto una sola volta, sono stabiliti con determinazione dei rispettivi comandanti generali.
6. Nei periodi di servizio di cui ai commi precedenti non vanno computati gli anni per i quali gli interessati sono stati giudicati non idonei all'avanzamento, nonche' i periodi di detrazione di anzianita' subiti per effetto di condanne penali o di sospensioni dal servizio per motivi disciplinari.
7. I carabinieri scelti, i finanzieri scelti e gli appuntati che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano maturato titolo per la promozione al grado superiore, sono promossi, previa valutazione di
idoneita' delle autorita' competenti ad esprimere i giudizi di avanzamento, con decorrenza dalla stessa data di entrata in vigore della legge.
8. La data in cui e' attribuita la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria e' quella del 1 gennaio dell'anno successivo a quello in cui si e' concluso il corso. Dalla medesima data, al personale che supera il corso di cui al comma 5 spetta un aumento stipendiale nella misura pari al 2,50 per cento dello stipendio tabellare iniziale di livello. Tale beneficio e' riassorbito in caso di promozione al grado superiore e non costituisce presupposto per l'applicazione del quinto comma dell'art. 140 della legge 11 luglio 1980, n. 312 .".
Art. 65 - Inquadramento nel ruolo "ispettori"
Inquadramento nel ruolo "ispettori" 1. I marescialli maggiori, i marescialli capi, i marescialli ordinari, i brigadieri e i vice brigadieri della Guardia di finanza, comunque in servizio alla data del 1 settembre 1995, sono inquadrati, con le modalita' indicate nel comma 2, nei seguenti gradi del ruolo "ispettori":
a) nel grado di maresciallo aiutante, i sottufficiali che, alla predetta data del 1 settembre 1995, rivestono il grado di maresciallo maggiore, compresi quelli che rivestono la qualifica di "aiutante" e la nomina a "cariche speciali", nonche' i marescialli capi utilmente iscritti, ai fini della promozione al grado superiore, nei quadri di avanzamento, formati alla suddetta data, ai sensi della legge 10 maggio 1983, n. 212 , e del presente decreto; b) nel grado di maresciallo capo, i sottufficiali che, alla predetta data del 1 settembre 1995, rivestono il grado di maresciallo capo e di maresciallo ordinario, nonche' i brigadieri utilmente iscritti, ai fini della promozione al grado superiore, nei quadri di avanzamento, formati alla suddetta data, ai sensi della legge 10 maggio 1983, n. 212 , e del presente decreto; c) nel grado di maresciallo ordinario, i sottufficiali che alla predetta data del 1 settembre 1995, rivestono il grado di brigadiere, nonche' i sottufficiali utilmente iscritti, ai fini della promozione al grado di brigadiere, nei quadri di avanzamento, formati alla suddetta data, ai sensi della legge 10 maggio 1983, n. 212 , e del presente decreto; d) nel grado di maresciallo, i vice brigadieri.
2. L'inquadramento di cui al comma 1 avviene, per il personale indicato alle lettere b), c) e d) dello stesso comma, previa rideterminazione dell'anzianita' di grado di ciascun sottufficiale sulla base di quella precedentemente maturata ai sensi della legge 10 maggio 1983, n. 212 , aumentata di un quinto dei tempi residui di permanenza minima nel grado per conseguire il diritto alla valutazione al grado superiore ai sensi della tabella C allegata alla legge 10 maggio 1983, n. 212 .
3. Il personale di cui alla lettera d) del comma 1, fermo restando l'inquadramento previsto dal comma 2, per il conseguimento del requisito previsto dalla tabella D/2 allegata al presente decreto, dovra' maturare sei anni di permanenza nel grado di maresciallo ordinario in luogo dei sette anni previsti dalla stessa tabella per detto grado. In tal senso verra' determinata l'anzianita' di grado, ai soli fini giuridici, all'atto del conseguimento della promozione a maresciallo ordinario di detto personale.
4. I frequentatori del corso per il conseguimento della nomina a vice brigadiere, gia' reclutati e da reclutare ai sensi di bandi di concorso emanati, in vigenza della legge 11 dicembre 1975, n. 627 , e successive modificazioni, ed in fase di esecuzione alla data di entrata in vigore del presente decreto, conseguiranno la nomina a sottufficiale secondo le disposizioni stabilite dal presente decreto, con il grado di maresciallo in luogo del grado di vice brigadiere.
5. Al personale di cui al comma 4, dopo il conferimento della nomina a maresciallo, ai fini del conseguimento del requisito per l'avanzamento ai gradi di maresciallo ordinario e maresciallo capo, previsto dalla tabella D/2 allegata al presente decreto, si applicano le disposizioni di cui, rispettivamente, ai commi 2 e 3. In tal senso verra' determinata l'anzianita' di grado, ai soli fini giuridici, all'atto del conseguimento, rispettivamente, della nomina a maresciallo e della promozione a maresciallo ordinario.
Note all' art. 65:
- La legge 10 maggio 1983, n. 212 , reca: "Norme sul reclutamento, gli organici e l'avanzamento dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e della Guardia di finanza".
- La tabella C allegata alla legge 10 maggio 1983, n. 212 , e' la seguente:
"TABELLA C FORME DI AVANZAMENTO DEI SOTTUFFICIALI
=====================================================================
GRADI O QUALIFICA | Forme di | Periodi di
| Avanzamento | minimi di
DA | A | | permanenza
| | | nel grado
| | |
Maresciallo |Tenente o grado | Concorso | 1 anno
maggiore e gradi |corrispondenti | |
corrispondente | | |
| | |
Maresciallo |Aiutante o scelto | Anzianita' | 5 anni
maggiore e gradi | | |
corrispondente | | |
| | |
Maresciallo capo |Maresciallo | Scelta | 4 anni
e gradi |maggiore e gradi | |
corrispondente |corrispondenti | |
| | |
Maresciallo |Maresciallo capo | Anzianita' | 4 anni
ordinario e gradi|e gradi corrispon- | |
corrispondente |denti | |
| | |
Sergente |Maresciallo | Scelta | 7 anni e
maggiore e gradi |ordinario e gradi | | 6 mesi
corrispondente |corrispondenti | |
| | |
Sergente |Sergente maggiore | Concorso | 2 anni e
|e gradi | | 6 mesi
|corrispondenti | |
| | |
Nota: I vice brigadieri dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza, in relazione alle particolari forme di arruolamento, sono promossi ad anzianita' brigadieri dopo un anno e sei mesi di permanenza nel grado".
- La legge 11 dicembre 1975, n. 627 , reca: "Reclutamento dei sottufficiali della Guardia di finanza".
Art. 66 - Inquadramento del personale appartenente al ruolo finanzieri e appuntati di cui alla legge 1 febbraio 1989, n. 53.
Inquadramento del personale appartenente al ruolo finanzieri e appuntati di cui alla legge 1 febbraio 1989, n. 53. 1. L'inquadramento del personale appartenente, alla data del 1 settembre 1995, al ruolo "finanzieri e appuntati", ad eccezione del personale dello stesso ruolo che, ai sensi dell'art. 64, viene inquadrato nel ruolo "sovrintendenti", con decorrenza da tale data e fermo restando il criterio di computo dell'anzianita' di servizio di cui all'art. 62, comma 2, lettera b), ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 63, verra' effettuato secondo le modalita' stabilite nella tabella E allegata al presente decreto.
2. L'inquadramento degli appuntati scelti ufficiali di polizia giudiziaria e degli appuntati scelti menzionati all'art. 64, alla data del 1 settembre 1995, con decorrenza da tale data e fermo restando il criterio di computo dell'anzianita' di servizio stabilito dall'art. 62, comma 2, lettera b), verra' effettuato ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 64.
3. Il personale di cui al comma 2, ai fini del conseguimento dei requisiti indicati dalla tabella D/1 allegata al presente decreto, per conseguire il titolo per la valutazione a scelta di cui all'art. 58 del presente decreto, e' ammesso a beneficiare, per una sola volta, di una riduzione del periodo minimo di permanenza nel grado indicato dalla tabella D/1 pari al tempo per il quale ciascun graduato ha rivestito la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria di cui all' art. 13, comma 5, della legge 1 febbraio 1989, n. 53 , calcolato alla data del 1 settembre 1995.
4. Ai fini della sottoposizione alle procedure di avanzamento a scelta di cui all'art. 58 del presente decreto, il personale menzionato al comma 3 viene inserito nelle corrispondenti aliquote di ruolo per l'avanzamento, in relazione all'anzianita' di grado rivestita nel ruolo "sovrintendenti" per effetto dell'inquadramento di cui al comma 2.
5. Gli appartenenti al ruolo "sovrintendenti" di cui al comma 4, sottoposti alle procedure di valutazione nello stesso comma richiamate, se giudicati idonei ed utilmente iscritti in quadro di avanzamento, conseguono la promozione al grado superiore con anzianita' al 31 dicembre dell'anno in cui risultano utilmente collocati nel citato quadro di avanzamento. La loro conseguente iscrizione a ruolo avviene sulla base dell'anzianita' di grado precedentemente rivestita.
Note all' art. 66:
- La legge 1 febbraio 1989, n. 53 , reca: "Modifiche alle norme sullo stato giuridico e sull'avanzamento dei vicebrigadieri, dei graduati e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza nonche' disposizioni relative alla Polizia di Stato, al Corpo degli agenti di custodia e al Corpo forestale dello Stato".
- Per l' art. 13, comma 5, della legge 1 febbraio 1989, n. 53 , vedi nota all'art. 64.
CAPO XVI Capo II AVANZAMENTO
Art. 67 - Passaggio al nuovo sistema di avanzamento
Passaggio al nuovo sistema di avanzamento 1. Sono determinate al 31 agosto 1995 aliquote straordinarie di valutazione in cui sono ricompresi i sottufficiali che hanno maturato i periodi prescritti dalla tabella C allegata alla legge 10 maggio 1983, n. 212 , nel periodo dal 2 giugno al 31 agosto 1995. Sono, altresi', determinate al 31 dicembre 1995 aliquote straordinarie di valutazione in cui sono ricompresi gli appartenenti ai ruoli sottufficiali di cui al presente decreto che hanno maturato i requisiti previsti dalle tabelle D/1 e D/2 allegate al presente decreto nel periodo dal 1 settembre al 31 dicembre 1995.
(( 1-bis. Alla stessa data del 31 agosto 1995 i marescialli capo e i brigadieri, gia' valutati, giudicati idonei ed iscritti in quadro, ma non promossi perche' non compresi nel primo terzo o nella prima meta' delle rispettive aliquote, sono inquadrati, a decorrere dal 1 settembre 1995, nel ruolo degli ispettori con il grado di, rispettivamente, maresciallo aiutante e maresciallo capo, secondo l'ordine di ruolo di provenienza, previo giudizio di idoneita' espresso dalla commissione permanente di avanzamento di cui all' articolo 31 della legge 10 maggio 1983, n. 212 . )) 2. I sottufficiali esclusi a qualsiasi titolo dalle aliquote determinate secondo i criteri di cui alla legge 10 maggio 1983, n. 212 , o di cui a leggi previgenti, ivi comprese le aliquote straordinarie determinate al 31 agosto 1995 di cui al precedente comma, al venir meno delle cause impeditive, purche' mantengano le condizioni di legge per l'iscrizione nel ruolo, saranno valutati, anche in deroga a quanto stabilito dalle disposizioni del presente decreto, con i medesimi criteri fissati dalla predetta legge e, nell'avanzamento, prenderanno posto, se idonei, nella graduatoria di merito dei parigrado, con i quali sarebbero stati valutati in assenza delle cause impeditive. Gli stessi saranno promossi con le modalita' previste dalle disposizioni precedentemente in vigore.
Successivamente saranno inquadrati secondo le disposizioni, con le modalita' e con il riconoscimento degli eventuali ulteriori avanzamenti cui avranno titolo ai sensi delle disposizioni del presente decreto.
3. Le disposizioni di cui al precedente comma 2 si applicano nei confronti dei sottufficiali:
a) la cui valutazione sia stata sospesa ai sensi della predetta legge 10 maggio 1983, n. 212 ;
b) la cui promozione sia stata sospesa ai sensi degli articoli 8 e 12 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1959, n. 1088 , e successive modificazioni;
c) la cui nomina a "cariche speciali" sia stata sospesa ai sensi delle disposizioni richiamate nella lettera b).
4. A coloro che rivestono il grado di maresciallo maggiore della Guardia di finanza, che, ai sensi dell' art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1959, n. 1088 , sono stati iscritti nell'elenco ivi menzionato e nei cui confronti, a tutto il 1 settembre 1995, in virtu' di mancanza di vacanze nel contingente di nomina a "cariche speciali" da conferire agli appartenenti al ruolo sottufficiali di cui alla legge 10 maggio 1983, n. 212 , non sia stata ancora conferita la predetta nomina, e' attribuita, prima dell'effettuazione del predetto inquadramento di cui all'art. 65, la nomina a "cariche speciali" con decorrenza 1 settembre 1995, anche in deroga alle disposizioni abrogative contenute nel presente decreto. CAPO XVII Capo III NORME TRANSITORIE
Art. 68 - Riammissione in servizio
Riammissione in servizio 1. Il personale appartenente ai ruoli "ispettori", "sovrintendenti" e "appuntati e finanzieri" della Guardia di finanza, gia' posti in congedo a domanda, puo' ottenere la riammissione in servizio a condizione che non abbia superato il ((40°)) anno di eta', sia in possesso dell'idoneita' fisica e degli altri requisiti previsti per il reclutamento nel Corpo e, a pena di decadenza, non sia trascorso alla data di presentazione della domanda di riammissione piu' di un anno dalla data del congedo.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche nei confronti del personale collocato in congedo per infermita', sempreche' abbia chiesto ed ottenuto presso le competenti autorita' sanitarie militari la revisione del giudizio di permanente inidoneita' con attribuzione della relativa idoneita' a poter prestare servizio incondizionato nel Corpo. Il termine di un anno in questo caso, decorre dalla data della riacquistata idoneita' fisica.
3. La previsione di cui al comma 2 non si applica nei confronti di coloro che, ai sensi dell' articolo 14, comma 5, della legge 28 luglio 1999, n. 266 , hanno ottenuto il transito nelle qualifiche funzionali del personale civile del Ministero delle Finanze.
4. La riammissione in servizio e' disposta dal comandante generale della Guardia di finanza, nei limiti delle vacanze esistenti nei ruoli organici, tenuto conto:
a) dei precedenti di carriera, disciplinari e sanitari;
b) delle valutazioni caratteristiche riportate in servizio;
c) del comportamento tenuto nel periodo trascorso in congedo;
d) delle qualita' morali.
5. E' escluso dalla riammissione in servizio il personale collocato in congedo d'autorita', ad eccezione di quanto indicato al precedente comma 2.
6. Il personale riammesso subisce una riduzione dell'anzianita' assoluta di grado pari al periodo di tempo trascorso in congedo.
7. Sono abrogate le disposizioni di legge in contrasto con quanto stabilito dal presente articolo.
Art. 68-bis - (Transito di contingente)
(Transito di contingente) 1. Il personale del Corpo della guardia di finanza, appartenente ai ruoli ispettori, sovrintendenti, appuntati e finanzieri, ((compatibilmente con le esigenze dell'Amministrazione,)) puo' transitare a domanda:
((a) dal contingente ordinario a quello di mare, se in possesso dell'idoneita' fisica richiesta per l'arruolamento in tale comparto, accertata dalla competente autorita' sanitaria militare marittima, e previo superamento di apposito esperimento marinaresco. In tal caso, la relativa decisione e' assunta anche tenendo conto della conoscenza di aspetti del settore nautico desumibile dalla tipologia del titolo di studio, dalla titolarita' di specializzazioni, abilitazioni o brevetti in uso nel contingente di mare del Corpo medesimo e di quanto previsto al comma 1-bis, lettera a);))
b) dal contingente di mare a quello ordinario:
1) ((se)) dichiarato dall'autorita' sanitaria militare marittima non idoneo alla vita di bordo, fermo restando il mantenimento dell'idoneita' al servizio militare incondizionato per continuare a essere impiegato nel contingente ordinario. In tal caso, il transito al contingente ordinario e' disposto con decorrenza giuridica dalla data dell'accertata non idoneita' alla vita di bordo;
((2) per motivi non riconducibili a cause di carattere sanitario, con decorrenza dalla data del provvedimento di transito.)) (( 1-bis. Con determinazioni del Comandante generale:
a) fermi restando i requisiti di cui al comma 1, lettera a), per il passaggio dal contingente ordinario a quello di mare puo' essere stabilita l'eta' anagrafica massima, comunque non superiore a 35 anni, di cui devono essere in possesso gli aspiranti all'atto della presentazione della domanda;
b) all'esito della definizione della procedura di cui al comma 1, e' disposto il transito di contingente. )) 2. Il personale appartenente ai ruoli ispettori e sovrintendenti che ha effettuato il transito di contingente e' iscritto nel ruolo di assegnazione, mantenendo il grado e l'anzianita' posseduta, dopo l'ultimo dei parigrado avente la stessa anzianita' assoluta. Ai fini dell'iscrizione nel ruolo di assegnazione del personale del ruolo appuntati e finanzieri si osservano i criteri stabiliti dalle disposizioni in materia di avanzamento nel medesimo ruolo.
3. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 27 DICEMBRE 2019, N. 172 )) .
Art. 69 - Modifiche alla legge 10 maggio 1983, n. 212
Modifiche alla legge 10 maggio 1983, n. 212 1. Gli articoli 8 , 24 , 25 , 26 , 27 , 28 , 29 , 30 , 36 , 37 , 38 , 40 , 41 e 42 della legge 10 maggio 1983, n. 212 , a far data dal 1 settembre 1995, ad eccezione delle deroghe espressamente previste nel presente decreto e fermi restando, comunque, gli articoli 39 e 43 della stessa legge, non si applicano agli appartenenti alla Guardia di finanza.
(( 1-bis. All' articolo 32 della legge 10 maggio 1983, n. 212 , e' aggiunto infine il seguente comma: "Per il Corpo della Guardia di finanza, la commissione permanente di avanzamento di cui all'articolo 31 della presente legge e' costituita come segue:
presidente: un ufficiale generale;
membri ordinari: 3 ufficiali superiori, dei quali il piu' anziano assume il ruolo di vice presidente e il meno anziano quello di segretario; un maresciallo aiutante o un brigadiere capo ovvero un appuntato scelto, rispettivamente se trattasi di valutazione di personale del ruolo ispettori, sovrintendenti ovvero "appuntati e finanzieri", che possa far parte della commissione almeno per l'intero anno solare a cui si riferiscono le valutazioni da effettuare.".
1-ter Gli articoli 16 e 17 della, legge 18 gennaio 1952, n. 40 , e gli articoli 21 , 22 , 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1959, n. 1088 , sono abrogati. )) 2. Il comma 6 dell'art. 33 della legge 10 maggio 1983, n. 212 , e' sostituito dal seguente: "La commissione permanente di avanzamento per i sottufficiali del Corpo della guardia di finanza e' competente a pronunciarsi sulle idoneita' degli appuntati scelti, degli appuntati, dei finanzieri scelti o dei finanzieri, aspiranti al conseguimento della nomina a vice brigadiere di complemento e della riserva, ai sensi delle disposizioni di legge regolanti i rispettivi conseguimenti".
3. Il secondo comma dell'art. 50 della legge 10 maggio 1983, n. 212 , e' sostituito dal seguente: "I sottufficiali di cui all' art. 18 della legge 20 dicembre 1973, n. 824 , che cessano dal servizio per aver raggiunto i limiti di eta', sono collocati nell'ausiliaria, nella riserva o in congedo assoluto a seconda dell'idoneita' fisica.".
Art. 70 - Modifiche alla legge 1 febbraio 1989, n. 53
Modifiche alla legge 1 febbraio 1989, n. 53 1. Gli articoli 3 , 4 , 5 , 6 , 13 , 14 e 15 della legge 1 febbraio 1989, n. 53 , a decorrere dal 1 settembre 1995, ad eccezione delle deroghe espressamente previste nel presente decreto, non si applicano agli appartenenti alla Guardia di finanza.
2. Nell' art. 1 della legge 1 febbraio 1989, n. 53 le parole: "vice brigadieri" sono sostituite dalla seguente: "marescialli".
3. Il comma 5 dell'art. 2 della legge 1 febbraio 1989, n. 53 , e' sostituito dal seguente:
"5. In tutte le norme in vigore, le espressioni 'militare di truppa' e 'servizio continuativo' riferite all'Arma dei carabinieri ed al Corpo della guardia di finanza, sono sostituite rispettivamente con quelle di 'personale appartenente al ruolo appuntati e carabinieri', 'personale appartenente al ruolo appuntati e finanzieri' e 'servizio permanente'.".
4. Dopo il comma 2 dell'art. 7 della legge 1 febbraio 1989, n. 53 e' aggiunto il seguente comma:
"2-bis. Parimenti si procede al calcolo delle riduzioni di anzianita' conseguenti ad interruzioni del servizio.".
Note all' art. 70 :
- Gli articoli 3 , 4 , 5 , 6 , 13 , 14 e 15 della legge 10 febbraio 1989, n. 53 (Modifiche alle norme sullo stato giuridico e sull'avanzamento dei vicebrigadieri, dei graduati e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza nonche' disposizioni relative alla Polizia di Stato, al Corpo degli agenti di custodia e al Corpo forestale dello Stato), recitano:
"Art. 3. - 1. Gli allievi carabinieri e finanzieri e gli allievi sottufficiali dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, all'atto dell'arruolamento, contraggono una ferma volontaria della durata di anni quattro, salvo quanto disposto dal successivo art. 5".
"Art. 4. - 1. Al termine della ferma volontaria i carabinieri, i finanzieri e gli appuntati dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, che conservino l'idoneita' psico-fisica al servizio incondizionato e siano meritevoli per qualita' morali e culturali, buona condotta, attitudini e rendimento, di continuare a prestare servizio nell'Arma e nel Corpo, sono ammessi, salvo esplicita rinunzia, in servizio permanente con determinazione del comandante generale che puo' delegare tale facolta' ai comandanti di Corpo.
2. Possono ottenere altresi' l'ammissione al servizio permanente, con le modalita' di cui al comma 1, i vicebrigadieri che abbiano un'anzianita' di servizio di almeno quattro anni.
3. La domanda di rinunzia al passaggio in servizio permanente va presentata, almeno sessanta giorni prima della scadenza della ferma volontaria, al comando cui e' in forza il militare.
4. L'ufficiale diretto da cui dipende il militare, qualora ritenga che il medesimo non sia meritevole di essere ammesso in servizio permanente, inoltra, per via gerarchica, motivata proposta di proscioglimento al comandante generale, che decide, sentito il parere della Commissione di avanzamento per i sottufficiali, integrata da tre appuntati da lui designati. Avverso la decisione l'interessato puo' esperire le impugnative di legge.
5. I militari che non siano ammessi in servizio permanente cessano dalla ferma volontaria e sono collocati in congedo. Il periodo di tempo eventualmente trascorso in servizio oltre la scadenza della ferma volontaria e' considerato come servizio prestato in ferma volontaria.
6. All'atto del congedo e' corrisposto un premio pari all'ultimo stipendio mensile percepito per ogni anno o frazione superiore a sei mesi di servizio prestato. Tale premio non e' comunque cumulabile con la indennita' di anzianita' di servizio, che dovesse essere corrisposta per effetto di altra normativa".
"Art. 5. - 1. Il militare che alla scadenza della ferma volontaria non possa essere ammesso in servizio permanente per temporanea inidoneita' fisica al servizio incondizionato o perche' imputato in un procedimento penale per delitto non colposo o sottoposto a procedimento disciplinare, anche se sospeso dal servizio, puo' ottenere, a domanda, di continuare a permanere in ferma volontaria.
2. La durata complessiva del prolungamento della ferma:
a) per il militare temporaneamente non idoneo al servizio incondizionato, non puo' essere superiore al periodo massimo previsto per la aspettativa;
b) per il militare sottoposto a procedimento penale o disciplinare, non puo' protrarsi oltre la data in cui viene definito il procedimento stesso.
3. Il militare che abbia riacquistato l'idoneita' fisica incondizionata e quello nei cui confronti il procedimento penale o disciplinare si sia concluso favorevolmente possono ottenere, a domanda, l'ammissione in servizio permanente con decorrenza dal giorno successivo alla scadenza della ferma volontaria precedentemente contratta.
4. La domanda di cui al comma 3 deve essere presentata entro sessanta giorni dalla data di comunicazione del giudizio di idoneita' fisica o della notificazione dell'esito del procedimento penale o disciplinare.
5. Il militare che, allo scadere del periodo massimo di cui al comma 2, lettera a), non abbia riacquistato l'idoneita' fisica incondizionata o che venga riconosciuto temporaneamente non idoneo, viene collocato in congedo con decorrenza dal giorno successivo a quello della data di comunicazione del relativo giudizio".
"Art. 6. - 1. La partecipazione a corsi di particolare livello tecnico dei carabinieri, dei finanzieri, dei graduati e dei vicebrigadieri dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza e' subordinata al vincolo di una ulteriore ferma proporzionale alla durata del corso, fino ad un massimo di cinque anni, dalla quale possono essere prosciolti, a domanda, per gravi e comprovati motivi. Il programma e la durata dei corsi e del vincolo di ferma obbligatoria che essi comportano sono determinati con decreto, rispettivamente, del Ministro della difesa e del Ministro delle finanze.
2. Il vincolo della ferma obbligatoria di cui al comma 1 vale anche per i militari in servizio permanente".
"Art. 13. - 1. Ai carabinieri e finanzieri, che abbiano compiuto cinque anni di servizio, e' conferita la qualifica di scelto.
2. Ai carabinieri scelti e finanzieri scelti, che abbiano compiuto dieci anni di servizio, e' conferito il grado di appuntato, a ruolo aperto.
3. Agli appuntati dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, che abbiano cinque anni di anzianita' di grado o quindici anni di servizio, e' conferito il grado di appuntato scelto.
4. La qualifica ed i gradi di cui ai commi precedenti sono conferiti con determinazione dei rispettivi comandanti generali, o dell'autorita' da essi delegata, previo giudizio di idoneita' all'avanzamento espresso dall'autorita' competente, sentito il parere della Commissione di cui al precedente art. 4.
5. Agli appuntati scelti dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, con almeno un anno di anzianita' nel grado, e' attribuita la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria, previo superamento di apposito corso di qualificazione della durata prevista, di norma, in trenta giorni, a cui possono accedere a domanda.
I programmi e le modalita' di svolgimento del corso, che puo' essere ripetuto una sola volta, sono stabiliti con determinazione dei rispettivi comandanti generali.
6. Nei periodi di servizio di cui ai commi precedenti non vanno computati gli anni per i quali gli interessati sono stati giudicati non idonei all'avanzamento, nonche' i periodi di detrazione di anzianita' subiti per effetto di condanne penali o di sospensioni dal servizio per motivi disciplinari.
7. I carabinieri scelti, i finanzieri scelti e gli appuntati che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano maturato titolo per la promozione al grado superiore, sono promossi, previa valutazione di idoneita' delle autorita' competenti ad esprimere i giudizi di avanzamento, con decorrenza dalla stessa data di entrata in vigore della legge.
8. La data in cui e' attribuita la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria e' quella del 1 gennaio dell'anno successivo a quello in cui si e' concluso il corso. Dalla medesima data, al personale che supera il corso di cui al comma 5 spetta un aumento stipendiale nella misura pari al 2,50 per cento dello stipendio tabellare iniziale di livello. Tale beneficio e' riassorbito in caso di promozione al grado superiore e non costituisce presupposto per l'applicazione del quinto comma dell'art. 140 della legge 11 luglio 1980, n. 312 ".
"Art. 14. - 1. Al primo comma dell'art. 1 della legge 28 marzo 1968, n. 397 , come modificato dall' art. 2 della legge 8 agosto 1980, n. 435, il numero 2 ) e' sostituito dal seguente:
"2) per i rimanenti tre decimi dei posti disponibili, mediante corso-concorso per titoli ed esami, indetto con decreto del Ministro della difesa, dagli appuntati ed appuntati scelti che abbiano compiuto trentacinque anni di eta' o quindici anni di servizio da carabiniere ed abbiano riportato nell'ultimo triennio la qualifica di almeno 'superiore alla media'. Le modalita' ed i programmi della durata prevista di norma in tre mesi sono indicati con determinazione del comandante generale. Il corso puo' essere ripetuto, a domanda, per una sola volta. I vincitori del corso-concorso sono nominati vicebrigadieri secondo l'ordine di graduatoria e nel limite massimo dei posti disponibili, con decorrenza dal giorno successivo alla data di nomina dell'ultimo vicebrigadiere proveniente dal corso della scuola sottufficiali concluso nell'anno. I posti rimasti scoperti sono devoluti in aumento ai corsi di reclutamento ordinario dello stesso anno".
2. I numeri 1) e 2) dell'art. 1 della legge 11 dicembre 1975, n. 627 , sono sostituiti dai seguenti:
"1) per sette decimi posti disponibili nell'organico, dagli allievi della scuola sottufficiali della Guardia di finanza che abbiano superato apposito corso della durata di due anni;
2) per i rimanenti tre decimi dei posti disponibili nell'organico mediante concorso per titoli ed esami indetto con decreto del Ministro delle finanze, dagli appuntati e appuntati scelti della Guardia di finanza. Per la partecipazione al concorso gli appuntati e gli appuntati scelti debbono aver riportato la qualifica di 'superiore alla media' nell'ultimo triennio di servizio. La partecipazione al concorso, non e' consentita agli appuntati e appuntati scelti che abbiano riportato il giudizio di non idoneita' in due precedenti concorsi. I posti eventualmente rimasti scoperti possono essere devoluti in aumento a quelli assegnati al concorso di cui al successivo art. 2".
3. L' art. 15 della legge 11 dicembre 1975, n. 627 , e' sostituito dal seguente:
"Art. 15. - 1. La composizione della commissione esaminatrice, l'indicazione dei titoli da valutare, le prove d'esame e le norme di svolgimento degli esami del concorso di cui al numero 2) dell'art. 1 della presente legge sono stabiliti con decreto del Ministro delle finanze.
2. I requisiti ed i titoli debbono essere posseduti alla data indicata nel bando di concorso.
3. La commissione esaminatrice valuta i titoli degli appuntati in possesso dei requisiti necessari per partecipare al concorso per titoli ed esami ed attribuisce a ciascun concorrente un punto complessivo espresso in ventesimi.
4. I graduati che superano gli esami di concorso, i cui voti sono espressi in ventesimi, sono iscritti in graduatorie, distinte per contingente, formate in base alla media dei voti riportati negli esami stessi ed al punto attribuito ai titoli posseduti.
5. Sono giudicati idonei i concorrenti che nelle prove di esame riportano almeno 10/20.
6. I medesimi sono nominati vicebrigadieri secondo l'ordine delle graduatorie e nel limite massimo dei posti loro spettanti in applicazione dell'art. 1 e solo dopo aver frequentato, con esito favorevole, un corso speciale della durata non inferiore a sei mesi".
"Art. 15. - 1. I titoli da valutare, le prove e le norme di svolgimento degli esami dei corsi-concorsi di cui al comma 1 dell'art. 14, nonche' la composizione e la nomina della commissione esaminatrice sono stabiliti con decreto del Ministro della difesa.
2. I requisiti ed i titoli debbono essere posseduti alle date indicate nel bando di concorso.
3. La commissione esaminatrice valuta i titoli ed i requisiti necessari per partecipare ai concorsi, nonche' le prove degli esami, attribuendo a ciascuno un punteggio complessivo espresso in ventesimi ed in decimi di punto ai fini della formazione della graduatoria".
- L' art. 1 della legge 1 febbraio 1989, n. 53 (Modifiche alle norme sullo stato giuridico e sull'avanzamento dei vicebrigadieri, dei graduati e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza nonche' disposizioni relative alla Polizia di Stato, al Corpo degli agenti di custodia e al Corpo forestale dello Stato), recita:
"Art. 1. - 1. I vicebrigadieri dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza si distinguono in:
a) vicebrigadieri in servizio permanente;
b) vicebrigadieri in ferma volontaria;
c) vicebrigadieri in congedo;
d) vicebrigadieri in congedo assoluto.
2. I vicebrigadieri in congedo sono ripartiti nelle categorie dell'ausiliaria, del complemento e della riserva.
3. Ai vicebrigadieri che cessano dal servizio permanente per il raggiungimento del limite di eta' sono estese le norme di cui al titolo IV della legge 10 maggio 1983, n. 212 , e successive modificazioni".
- Il comma 5 dell'art. 2 della legge 1 febbraio 1989, n. 53 (Modifiche alle norme sullo stato giuridico e sull'avanzamento dei vicebrigadieri, dei graduati e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza nonche' disposizioni relative alla Polizia di Stato, al Corpo degli agenti di custodia e al Corpo forestale dello Stato), recitava:
5. In tutte le norme in vigore, le espressioni 'militari di truppa' e 'servizio continuativo' riferite all'Arma dei carabinieri e al Corpo della guardia di finanza, sono sostituite rispettivamente con le dizioni 'personale appartenente al ruolo carabinieri ed appuntati' oppure 'personale appartenente al ruolo finanzieri ed appuntati' e 'servizio permanente'".
- Il comma 2 dell'art. 7 della legge 1 febbraio 1989, n. 53 (Modifiche alle norme sullo stato giuridico e sull'avanzamento dei vicebrigadieri, dei graduati e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza nonche' disposizioni relative alla Polizia di Stato, al Corpo degli agenti di custodia e al Corpo forestale dello Stato), recita:
"2. La detrazione di anzianita' e' pari al tempo trascorso in una delle suddette posizioni".
Art. 71 - Abrogazione e modifiche di norme in contrasto con il presente decreto
Abrogazione e modifiche di norme in contrasto con il presente decreto 1. Sono abrogati, a decorrere dal l settembre 1995:
a) la legge 10 dicembre 1942, n. 1551 ; b) gli articoli 1, 3, 6, 7, 8 e successive modificazioni, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 e 38 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1959, n. 1088 ; c) la legge 13 luglio 1966, n. 558 ; d) gli articoli da 1 a 20 compreso, nonche' i primi tre commi dell' art. 21 della legge 11 novembre 1975, n. 627 , e successive modificazioni; e) tutte le disposizioni di legge in contrasto o, comunque, incompatibili con le norme del presente decreto, oltre a quelle espressamente menzionate nei precedenti e nel presente articolo.
2. Gli articoli 2 e 3 della legge 22 luglio 1971, n. 536 , nonche' l' art. 20, commi 2 e 3 della legge 5 maggio 1976, n. 187 , a far data dal 1 settembre 1995 non si applicano al personale appartenente ai ruoli sottufficiali della Guardia di finanza.
3. Al personale che, alla data del 31 agosto 1995, si trova nella posizione di ausiliaria non si applicano le disposizioni del presente decreto ai fini dell'adeguamento dell'indennita' prevista dagli articoli 46 della legge 10 maggio 1983, n. 212 , e successive modificazioni, e 12 della legge 1 febbraio 1989, n. 53 , e successive modificazioni. Ai fini della determinazione dell'indennita' di ausiliaria spettante al medesimo personale, restano in vigore i livelli retributivi di inquadramento di cui al decreto-legge 7 gennaio 1992, n. 5 , e alla relativa legge di conversione 6 marzo 1992, n. 216.
Note all' art. 71:
- La legge 10 dicembre 1942, n. 1551 , reca: "Modificazioni alla legge 7 giugno 1937, n. 913 , sull'avanzamento dei sottufficiali e dei militari di truppa della regia Guardia di finanza".
- Gli articoli 1, 3, 6, 7, 8 e successive modificazioni, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 26, 27, 28, 29,
30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 e 38 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1959, n. 1088 (Approvazione del regolamento per l'avanzamento dei sottufficiali e militari di truppa della Guardia di finanza), recitavano:
"Art. 1. - L'avanzamento dei sottufficiali ha luogo:
ad anzianita', con o senza esperimenti;
a scelta per esami.
L'avanzamento dei finanzieri ha luogo ad anzianita'".
"Art. 3. - La Commissione di avanzamento ed i superiori gerarchici indicati nella tabella n. 1 allegata al presente regolamento esprimono i giudizi sull'avanzamento e sull'ammissione agli esami od esperimenti per l'avanzamento ad anzianita' o a scelta.
La Commissione di avanzamento e' composta da:
tre ufficiali generali, membri;
un ufficiale superiore o un capitano, segretario senza voto.
I giudizi sono espressi, in base agli elementi risultanti dal foglio matricolare e caratteristico, su appositi specchi".
"Art. 6. - Quando i candidati devono sostenere prove scritte ed orali, sono ammessi alle prove orali solo coloro che abbiano superato le prove scritte, a meno che non sia diversamente disposto nei singoli casi".
"Art. 7. - I sottufficiali e i militari di truppa da valutare per l'iscrizione nei quadri di avanzamento ad anzianita' ed i sottufficiali che possono essere ammessi agli esami per l'avanzamento a scelta ovvero agli esperimenti per l'avanzamento ad anzianita', devono trovarsi compresi nelle aliquote di molo o nei limiti di anzianita' stabiliti dal comandante generale, con l'osservanza, per quanto riguarda l'ammissione agli esami per l'avanzamento a scelta, dei limiti stabiliti dall' art. 4 della legge 18 gennaio 1952, n. 40 ".
"Art. 8. - I sottufficiali in aspettativa, sospesi dall'impiego dal servizio o dalle attribuzioni del grado, i militari di truppa sospesi dal grado, i sottufficiali, i graduati e i militari di truppa imputati di procedimento
penale per delitto non colposo o sottoposti a procedimento disciplinare non possono essere valutati per l'avanzamento e, se gia' valutati, conseguire la promozione.
Nel caso di esito favorevole del procedimento i sottufficiali e militari, se gia' valutati o, nel caso che debbano ancora essere sottoposti a valutazione, se dichiarati idonei debbono essere promossi, anche in soprannumero, con la sede di anzianita' e la data di promozione che sarebbero loro spettate qualora la promozione non fosse stata per essi sospesa".
"Art. 10. - Il comandante generale forma, per ciascun grado i quadri di avanzamento ad anzianita' e a scelta iscrivendovi, nell'ordine di ruolo, tutti i sottufficiali idonei, e nell'ordine di anzianita' tutti i militari di truppa idonei.
I quadri di avanzamento hanno validita' per l'anno al quale si riferiscono".
"Art. 11. - Il sottufficiale o il militare di truppa iscritto nel quadro di avanzamento e' promosso secondo l'ordine della sua iscrizione nel quadro stesso, salvo quanto e' stabilito dalla legge per intercalare le promozioni di militari iscritti in quadri di avanzamento distinti".
"Art. 12. - E' sospesa la promozione del sottufficiale o del militare di truppa, iscritto nel quadro di avanzamento, che venga a trovarsi in una delle condizioni indicate nel precedente art. 8.
Al sottufficiale o al militare di truppa e' data comunicazione della sospensione della promozione e dei motivi che l'hanno determinata.
La sospensione annulla la valutazione gia' effettuata; essa e' disposta nei confronti del sottufficiale con determinazione del Ministro, nei confronti del militare di truppa con determinazione del comandante generale".
"Art. 13. - L'autorita' che ritenga che un dipendente sottufficiale o militare di truppa, iscritto nel quadro di avanzamento, abbia perduto uno dei requisiti fissati dalla legge per l'avanzamento, deve proporne la cancellazione dal quadro.
Sulla proposta, corredata dei pareri delle autorita' gerarchiche, decide il comandante generale sentita, nei confronti del sottufficiale e dell'appuntato proposto per la nomina a vicebrigadiere per merito di servizio, la commissione di avanzamento.
Fino a quando non intervenga la decisione del comandante generale, gli effetti dell'iscrizione in quadro sono sospesi.
Il sottufficiale o il militare di truppa cancellato dal quadro non e' idoneo all'avanzamento.
Al sottufficiale o al militare di truppa e' data comunicazione dell'avvenuta cancellazione e dei motivi che l'hanno determinata".
"Art. 14. - I sottufficiali e i militari di truppa per essere valutati per l'avanzamento devono, a seconda del grado rivestito, aver compiuto i periodi minimi di comando, di servizio presso reparti, d'imbarco, aver superato gli esami o gli esperimenti stabiliti dalla legge.
I sottufficiali per poter essere ammessi agli esami od esperimenti richiesti per l'avanzamento o per la nomina alle cariche speciali devono, a seconda del grado rivestito, aver compiuto i periodi minimi di comando, di servizio presso reparti, d'imbarco di permanenza minima nel grado, stabiliti dalla legge.
Nella tabella numero 2 allegata al presente regolamento sono indicati gli incarichi di carattere particolarmente tecnico il cui adempimento esime i marescialli capi e i brigadieri dal compimento dei periodi di comando o di servizio".
"Art. 15. - I requisiti di cui al precedente art. 14 devono essere posseduti alla data del 31 marzo dell'anno in cui si devono effettuare le valutazioni per l'avanzamento ovvero gli esami od esperimenti, indetti per formare i quadri di avanzamento dell'anno successivo.
Entro la medesima data, ogni anno il comandante generale determina, per ciascun grado:
1) le aliquote di ruolo dei sottufficiali e i limiti di anzianita' dei militari di truppa da valutare per la formazione dei quadri di avanzamento per l'anno successivo;
2) la data entro la quale deve essere presentata la domanda di ammissione agli esami per l'avanzamento a scelta o all'esperimento per la nomina alle cariche speciali.
Qualora nel corso dell'anno di validita' dei quadri di avanzamento si verifichino vacanze in numero superiore a quello dei sottufficiali o militari di truppa iscritti in quadro, il comandante generale dispone che sia valutato per l'avanzamento un ulteriore numero di sottufficiali o militari di truppa, per la formazione di quadri suppletivi".
"Art. 16. - Il sottufficiale che rinuncia agli esperimenti prescritti per l'avanzamento ad anzianita' o che non vi e' ammesso o che non li supera, e' considerato non idoneo all'avanzamento.
La rinunzia deve risultare da dichiarazione scritta del sottufficiale".
"Art. 17. - Il sottufficiale e il militare di truppa iscritto in quadro di avanzamento e' promosso quando si verifica vacanza nel grado superiore, con anzianita' non anteriore alla data di formazione della vacanza stessa.
Le promozioni nei gradi di truppa sono conferite con determinazione del comandante generale".
"Art. 18. - Determinano vacanze organiche:
a) le promozioni;
b) le cessazioni dal servizio permanente o dalla ferma o dalla rafferma;
c) i collocamenti in soprannumero agli organici disposti per legge;
d) i decessi.
Le vacanze derivanti dalle cause di cui alle lettere a), b), c), si verificano dalla data di decorrenza della promozione o della cessazione dal servizio permanente, o dalla ferma o rafferma o del collocamento in soprannumero agli organici; le vacanze di cui alla lettera d) si considerano verificate dal giorno successivo a quello del decesso.
Qualora, eccezionalmente, venga a risultare che una vacanza si sia verificata in un determinato grado sotto una data anteriore a quella dell'anzianita' attribuita al militare ultimo iscritto nel ruolo di quel medesimo grado, la vacanza deve intendersi costituita sotto la data di anzianita' di detto militare.
La stessa disposizione si applica nei confronti delle vacanze conseguenziali nei gradi inferiori".
"Art. 19. - Il sottufficiale o il militare di truppa non valutato o non promosso a norma dei precedenti artt. 8 e 12, o nei confronti del quale si debba rinnovare il giudizio di avanzamento annullato d'ufficio od in seguito ad accoglimento di ricorso, e' valutato o nuovamente valutato per l'avanzamento quando sia cessata la causa impeditiva della valutazione o della promozione o dopo che sia intervenuto l'annullamento del precedente giudizio purche', se si tratta di sottufficiale che abbia subito detrazioni di anzianita' ai sensi della legge 31 luglio 1954, n. 599 , il medesimo risulti piu' anziano di un pari grado gia' valutato".
"Art. 20. - Il sottufficiale o il militare di truppa nei cui riguardi:
si sia concluso favorevolmente il procedimento penale o disciplinare;
o sia stata revocata la sospensione precauzionale dall'impiego o dal servizio o dalle attribuzioni del grado; o sia stata accertata come dipendente da causa di servizio la temporanea inidoneita' fisica per cui non venne valutato o promosso;
o debba rinnovarsi il giudizio di avanzamento annullato;
quando e' valutato o nuovamente valutato, se viene giudicato idoneo ed e' gia' raggiunto dal turno di promozione, e' promosso, con l'anzianita' che gli sarebbe spettata qualora la promozione avesse avuto luogo a suo tempo, appena si' verifica la prima vacanza destinata all'avanzamento ad anzianita' o a scelta, a seconda che abbia titolo all'una o all'altra forma di avanzamento".
"Art. 26. - Il concorso per l'ammissione al corso allievi sottufficiali e' bandito dal comandante generale.
Nel bando e' stabilito:
il numero dei posti messi a concorso, calcolato in relazione alle vacanze organiche prevedibili, nel grado di vicebrigadiere, alla data in cui gli aspiranti dovrebbero conseguire la nomina.
Nel fare il calcolo si deve tener conto della riserva di posti stabilita dagli articoli 12 e 13 della legge 18 gennaio 1952, n. 40 , per i motoristi navali e per gli appuntati aventi almeno 22 anni di servizio;
la ripartizione dei posti messi a concorso fra il contingente ordinario e il contingente di mare;
la data entro la quale gli aspiranti dovranno essere in possesso dei requisiti stabiliti dalla legge per poter essere ammessi al concorso;
la data entro la quale gli aspiranti devono presentare domanda di ammissione al concorso".
"Art. 27. - Sono ammessi al concorso gli appuntati e i finanzieri che, oltre ai requisiti stabiliti dalla legge, siano giudicati meritevoli di parteciparvi dalle autorita' incaricate di esprimere i giudizi sull'avanzamento".
"Art. 28. - Il comandante generale puo', in qualsiasi momento, escludere dal concorso l'aspirante che ritenga, per particolari motivi, non meritevole di parteciparvi".
"Art. 29. - Gli aspiranti ammessi al concorso sostengono:
una prova scritta di composizione italiana;
una prova orale di cultura generale (lingua italiana, geografia, matematica).
Il tema per la prova scritta e' scelto dalla Commissione
giudicatrice.
Il comandante generale stabilisce i programmi delle prove orali e le modalita' di svolgimento delle medesime.
Per lo svolgimento delle prove scritte si applicano le disposizioni contenute nel precedente art. 25. Le Commissioni di vigilanza sono nominate dai comandanti delle legioni o scuole presso cui hanno luogo le prove scritte".
"Art. 30. - Il giudizio sulle prove, scritta e orale, e' devoluto ad una Commissione composta da un ufficiale superiore e da due a quattro ufficiali di grado non inferiore a capitano, a seconda del numero dei concorrenti.
E' giudicato idoneo dalla Commissione il concorrente che riporti un punto non inferiore a dieci ventesimi nella prova scritta e in quella orale".
"Art. 31. - La Commissione forma le graduatorie degli idonei separatamente per il contingente ordinario e per quello di mare.
Il comandante generale dichiara vincitori del concorso i concorrenti che, nell'ordine delle graduatorie, risultano compresi nel numero dei posti messi a concorso.
Entro quindici giorni dall'inizio del corso allievi sottufficiali il comandante generale puo' dichiarare vincitori del concorso altri concorrenti idonei, nell'ordine di graduatoria, per:
ricoprire posti resisi comunque disponibili tra i concorrenti precedentemente dichiarati vincitori;
ricoprire altri posti, nel limite di un decimo di quelli messi a concorso, quando sia prevedibile un corrispondente aumento del numero delle vacanze nel grado di vicebrigadiere per l'anno in cui i concorrenti dovrebbero conseguire la nomina a sottufficiale".
"Art. 32. - Il corso allievi sottufficiali ha la durata di un anno scolastico e si svolge con le modalita' ed in base ai programmi stabiliti dal comandante generale, su materie di cultura giuridico-tributaria, professionale e tecnica, militare".
"Art. 33. - Al termine delle lezioni del corso gli allievi sostengono esami consistenti in una prova scritta da svolgere su argomenti di cultura giuridico-tributaria o professionale e tecnica, ed in prove orali, sulle materie di insegnamento.
L'allievo che non consegue l'idoneita' nella prova scritta, non e' escluso dalle prove orali.
Dopo gli esami e le eventuali esercitazioni di campagna, viene assegnato a ciascun allievo, collegialmente dal comandante della Scuola sottufficiali e dai comandanti di battaglione, compagnia e plotone, un punto caratteristico che esprime la valutazione delle sue complessive qualita' fisiche, morali, di carattere, disciplinari e di attitudine militare.
Sono dichiarati idonei alla nomina a sottufficiale gli allievi che riportino almeno dieci ventesimi in ciascuna prova d'esame, scritta e orale, e come punto caratteristico.
L'allievo che consegue l'idoneita' in punto caratteristico, ma non in tutte le prove d'esame, e' ammesso a sostenere, in esami di seconda sessione, le prove scritte ed orali nelle quali e' stato riprovato o che non ha sostenuto. Se non le supera puo' ripetere il corso.
La seconda sessione d'esame ha inizio, di regola dopo due mesi dal termine della prima sessione".
"Art. 34. - La Commissione cui e' devoluta la valutazione delle prove di esame e' composta da un colonnello, che di regola e' il comandante della Scuola sottufficiali, e dagli insegnanti delle singole materie.
Puo' essere integrata da ufficiali superiori e inferiori non insegnanti e puo' essere ripartita in sottocommissioni, ciascuna presieduta da un ufficiale superiore.
Essa forma le graduatorie degli idonei, separatamente per il contingente ordinario e per quello di mare, sulla base del punto complessivo di classifica costituito dalla somma dei seguenti punti parziali:
punto caratteristico;
media generale conseguita al termine delle lezioni del corso;
media delle classificazioni riportate nelle prove di esame.
Gli allievi che conseguono l'idoneita' negli esami di seconda sessione sono iscritti in graduatoria dopo quelli dichiarati idonei nella prima sessione.
La nomina a sottufficiale e' disposta nell'ordine delle graduatorie".
"Art. 35. - Sono rinviati dal corso gli allievi sottufficiali che:
a) dimostrino di non possedere le qualita' necessarie per bene esercitare le funzioni del grado cui aspirano;
b) riportino un punto caratteristico inferiore a dieci ventesimi;
c) vengano riprovati agli esami dopo aver gia' ripetuto il corso.
I predetti allievi non possono piu' concorrere per l'ammissione al corso allievi sottufficiali.
Il provvedimento per i motivi di cui alla precedente lettera a) e' adottato con determinazione del comandante generale, su proposta del comandante della Scuola sottufficiali.
Sono anche rinviati dal corso gli allievi che per infermita' o altre cause indipendenti dalla loro volonta' ne siano rimasti assenti per oltre 90 giorni. Essi, pero', sono ammessi, per una sola volta, a frequentare il corso successivo, senza essere considerati ripetenti".
"Art. 36. - Gli appuntati che abbiano compiuto almeno 22 anni di servizio effettivo nella Guardia di finanza e si siano segnalati per servizi di speciale importanza, possono essere proposti per la nomina al grado di vicebrigadiere, entro i termini che saranno stabiliti anno per anno dal comandante generale.
Le proposte sono formulate da qualsiasi ufficiale da cui l'appuntato dipende per servizio, sono annotate dalle successive autorita' gerarchiche e sono sottoposte al giudizio della Commissione di avanzamento di cui al precedente art. 3.
La Commissione di avanzamento dichiara quali candidati sono meritevoli di essere ammessi all'esperimento e ne forma una graduatoria in base ai titoli di merito.
Il comandante generale approva la graduatoria dopo avervi eventualmente apportato le esclusioni che giudica giuste, e ammette all'esperimento gli appuntati compresi, secondo l'ordine della graduatoria stessa, nell'aliquota stabilita dalla legge".
"Art. 37. - L'esperimento consiste in una prova orale di cultura professionale svolta secondo le modalita' e in base a programmi stabiliti dal comandante generale.
Il giudizio sull'esperimento e' devoluto ad una Commissione composta da tre ufficiali superiori.
E' dichiarato dalla Commissione idoneo alla nomina a sottufficiale l'appuntato che riporti un voto non inferiore a dodici ventesimi.
"Art. 38. - L'avanzamento dei sottufficiali e dei militari di truppa della banda musicale ha luogo esclusivamente ad anzianita', senza esperimento.
Si osservano, in quanto applicabili, le altre disposizioni sull'avanzamento contenute nel presente regolamento".
- La legge 13 luglio 1966, n. 558 , reca: "Istituzione della promozione straordinaria per 'benemerenze di servizio' per i sottufficiali e per i militari di truppa della Guardia di finanza".
- Gli articoli da 1 a 20 compreso, nonche' i primi tre commi dell' art. 21 della legge 11 novembre 1975, n. 627 (Reclutamento dei sottufficiali della guardia di finanza), recavano:
"Art. 1. - I vicebrigadieri in ferma volontaria, in rafferma e in servizio continuativo della guardia di finanza sono tratti annualmente, con le modalita' indicate nei successivi articoli:
1) per sette decimi dei posti disponibili nell'organico, dagli allievi della scuola sottufficiali della Guardia di finanza che abbiano superato apposito corso della durata di due anni;
2) per i rimanenti tre decimi dei posti disponibili nell'organico mediante concorso per titoli ed esami indetto con decreto del Ministro delle finanze, dagli appuntati e appuntati scelti della Guardia di finanza. Per la partecipazione al concorso gli appuntati e gli appuntati scelti debbono aver riportato la qualifica di 'superiore alla media' nell'ultimo triennio di servizio. La partecipazione al concorso non e' consentita agli appuntati e appuntati scelti che abbiano riportato il giudizio di non idoneita' in due precedenti concorsi. I posti eventualmente rimasti scoperti possono essere devoluti in aumento a quelli assegnati al concorso di cui al successivo art. 2".
"Art. 2. - L'ammissione al corso di reclutamento previsto dall'art. 1 ha luogo mediante concorso per titoli ed esami.
Al concorso possono essere ammessi:
1) i graduati e i finanzieri in servizio nella Guardia di finanza che non abbiano superato il trentacinquesimo anno di eta', contino almeno un anno di effettivo servizio dalla nomina a finanziere e non abbiano demeritato durante il servizio prestato. Il giudizio di merito viene emesso dai superiori gerarchici competenti ad esprimere giudizi sull'avanzamento dei graduati e dei finanzieri;
2) i giovani, anche se alle armi, che posseggano i seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana;
b) eta' non inferiore ad anni 18 e non superiore ad anni 26;
c) stato di celibe o vedovo, comunque senza prole;
d) statura non inferiore a metri 1,68;
e) non siano imputati o condannati per delitti non colposi, ovvero non si trovino in situazioni comunque incompatibili con l'acquisizione o la conservazione dello stato di sottufficiale della Guardia di finanza;
f) diploma d'istruzione secondaria di primo grado.
I graduati e i finanzieri in possesso dei requisiti stabiliti dal comma secondo, n. 1), che abbiano frequentato con esito favorevole il corso per motoristi navali presso la scuola nautica della Guardia di finanza, se qualificati meritevoli dalle autorita' di grado competente ad esprimere giudizi sull'avanzamento dei graduati e finanzieri, possono essere ammessi, a domanda, nel limite massimo di un quinto dei posti disponibili per il contingente di mare, al corso di reclutamento previsto dall'art. 1, con esonero dal relativo concorso. I posti disponibili sono assegnati ai militari giudicati meritevoli che abbiano conseguito la specializzazione di motorista navale con maggior punteggio di merito, ovvero, a parita' di punteggio, a quelli di maggior grado. A parita' di grado e' prevalente la maggiore anzianita' di servizio ed, a parita' della stessa, la maggiore eta'.
La documentazione comprovante il possesso dei requisiti prescritti deve essere esibita nei termini e con le modalita' stabilite dal bando di concorso".
"Art. 3. - Nel bando di concorso di cui all'art. 2, indetto con decreto del Ministro delle finanze, sono stabiliti:
a) il numero dei posti da mettere a concorso, distinto per il contingente ordinario e per il contingente di mare.
I posti fissati per il contingente di mare possono essere ripartiti fra le categorie di specializzazione determinate ai sensi dell' art. 9 della legge 23 aprile 1959, n. 189 ;
b) le modalita' e la data di scadenza per la presentazione della domanda di ammissione al concorso;
c) la data entro la quale gli aspiranti dovranno essere in possesso del requisito dell'eta' e degli altri richiesti dall'art. 2 per l'ammissione al concorso, nonche' dei titoli indicati dall'art. 9;
d) le modalita' e la data di scadenza per la presentazione della documentazione comprovante il possesso dei requisiti;
e) la composizione della commissione per l'accertamento dei requisiti per l'ammissione al concorso, della commissione esaminatrice per la valutazione delle prove d'esame, delle commissioni per la visita medica di primo accertamento e di revisione e di quella per l'accertamento psico-attitudinale.
Della commissione esaminatrice fanno anche parte due professori abilitati all'insegnamento nelle scuole medie;
f) i programmi, le norme per lo svolgimento e l'ordine di successione delle prove d'esame, della visita medica e dell'accertamento psico-attitudinale di cui all'art. 4.
Il numero dei posti da mettere a concorso e' calcolato in relazione alle prevedibili vacanze nell'organico dei sottufficiali alla data in cui gli interessati conseguiranno la nomina a vicebrigadiere".
"Art. 4. - 1. I partecipanti al concorso sono sottoposti a visita medica e ad accertamenti intesi a stabilire l'idoneita' psico-attitudinale al servizio quali sottufficiali della Guardia di finanza. I graduati e i finanzieri in servizio non sono sottoposti alla visita medica.
2. Il giudizio espresso in sede di visita medica dalla commissione di primo accertamento e' soggetto, ove l'interessato ne faccia richiesta, a revisione da parte dell'apposita commissione prevista dall'art. 3; quello espresso in sede di accertamento dell'idoneita' psico-attitudinale e' definitivo.
3. Il concorrente giudicato non idoneo a seguito della visita medica o dell'accertamento psico-attitudinale e' escluso dal concorso".
"Art. 5. - 1. Gli esami di concorso per l'ammissione al corso di reclutamento comprendono:
a) test culturali di livello;
b) una prova scritta di composizione italiana;
c) una prova orale di cultura generale.
2. I test culturali di livello sono destinati ad accertare le abilita' linguistiche, ortogrammaticali e sintattiche dei candidati.
3. Il concorrente che non supera i test culturali di livello viene escluso dal concorso.
4. Per lo svolgimento delle prove si osservano in quanto applicabili le norme concernenti i pubblici concorsi".
"Art. 6 (Abrogato dall'art. 7 legge 14 febbraio 1992. n. 201).
"Art. 7. - La commissione esaminatrice assegna a ciascuna composizione scritta giudicata sufficiente un punto di merito da 10 a 20 ventesimi.
Il concorrente giudicato idoneo ai sensi dell'art. 4 e che abbia superato la prova scritta e' ammesso a sostenere la prova orale di esame.
La commissione esaminatrice assegna a ciascun concorrente per la prova orale un punto di merito espresso in ventesimi. E' idoneo il concorrente che riporta almeno 10 ventesimi.
La media aritmetica dei voti riportati nella prova scritta e nella prova orale costituisce il punto da attribuire a ciascun concorrente ai fini della formazione della graduatoria di merito".
"Art. 8. - Il concorrente che ne abbia fatto richiesta in sede di domanda di ammissione al concorso e sempreche' abbia riportato la idoneita' nelle prove previste dall'art. 5 e' sottoposto all'esame della lingua estera prescelta, consistente in una prova scritta e in una prova orale secondo i programmi stabiliti nel bando di concorso. Il candidato puo' scegliere una o piu' delle seguenti lingue: francese, inglese, spagnolo, tedesco.
Per la valutazione dell'esame di lingua estera la commissione esaminatrice e' integrata da un docente abilitato all'insegnamento della lingua estera oggetto dell'esame, o, in mancanza, da un ufficiale in servizio permanente, qualificato conoscitore della lingua stessa.
La commissione assegna sia per la prova scritta che per quella orale un voto espresso in ventesimi. Il concorrente che nella media aritmetica dei due punti ha riportato un
voto compreso tra i 10 e i 20 ventesimi consegue nel punteggio della graduatoria finale di merito le maggiorazioni indicate alla lettera c) dell'art. 9".
"Art. 9. - La commissione esaminatrice forma distinte graduatorie di merito per il contingente ordinario e per il contingente di mare. Per il contingente di mare, qualora i posti messi a concorso siano stati ripartiti per categorie di specializzazione, la graduatoria unica e' sostituita dalle graduatorie distinte per categoria di specializzazione.
Per la formazione delle graduatorie e' preso come base il punto attribuito a ciascun concorrente ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 7, eventualmente cosi' maggiorato:
a) diploma di maturita' tecnica commerciale o industriale con indirizzo particolare per l'informatica ed equiparati ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419 : 4 ventesimi; la stessa maggiorazione e' attribuita per il diploma di maturita' tecnica nautica, nei soli confronti dei partecipanti al concorso per il contingente di mare;
b) diploma di altra scuola secondaria di secondo grado: 2 ventesimi; qualora il candidato sia in possesso di piu' diplomi di scuola secondaria di secondo grado si tiene conto soltanto del diploma cui e' attribuito il maggior punteggio;
c) conoscenza di lingue estere, per ogni lingua conosciuta:
1) 0,25 ventesimi per voto compreso tra i 10 e i 12 ventesimi;
2) 1 ventesimo per voto compreso tra i 12,01 e i 15 ventesimi;
3) 1,50 ventesimi per voto superiore ai 15 ventesimi;
c-bis) conoscenza dell'informatica:
1) 0,25 ventesimi per voto compreso tra i 10 e i12 ventesimi;
2) 1 ventesimo per voto compreso tra i 12,01 e i 15 ventesimi;
3) 1,50 ventesimi per voto superiore ai 15 ventesimi;
d) precedenti di carriera e benemerenze militari, civili e di servizio:
3 ventesimi per ogni medaglia d'oro al valor militare o al
valor civile;
2 ventesimi per ogni medaglia d'argento al valor militare o al valor civile o per promozione straordinaria per merito di guerra;
1 ventesimo per ogni medaglia di bronzo al valor militare o al valor civile, per ogni croce di guerra al valor militare o per promozione straordinaria per benemerenze di servizio;
qualora il candidato sia decorato con piu' medaglie al valor militare o civile, si tiene conto soltanto della decorazione cui e' attribuito il maggior punteggio;
0,50 ventesimi per ogni anno o frazione di anno superiore a sei mesi di campagna di guerra e per ogni encomio solenne o attestato di benemerenza;
1 ventesimo al concorrente avente il grado di appuntato;
2 ventesimi per gli ufficiali ed i sottufficiali provenienti dalle altre Forze armate in servizio o in congedo e per i sottufficiali in congedo della Guardia di finanza;
0,50 ventesimi per i militari in ferma di leva prolungata biennale o triennale provenienti dalle Forze armate (esclusa l'Arma dei carabinieri) quali elettricisti, magnetisti, specialisti in aeromobili, meccanici di mezzi corazzati, meccanici di automezzi, radiomontatori, operatori meccanografici, piloti di elicottero, nocchieri, meccanici e motoristi navali, tecnici elettronici, incursori e sommozzatori, in congedo o in servizio che abbiano completato la predetta ferma senza demerito;
1 ventesimo per ogni anno o frazione di anno superiore a sei mesi di effettivo servizio nella Guardia di finanza, fino ad un massimo di 4 ventesimi. Nel computo del servizio prestato e' considerato anche il tempo trascorso, per infermita' riconosciuta dipendente da causa di servizio, in luoghi di cura, in licenza di convalescenza o in aspettativa;
e) concorrenti per il contingente di mare iscritti nelle matricole della gente di mare di 1a categoria: 0,25 ventesimi.
La maggiorazione da attribuire ai candidati in possesso dei diplomi di cui alle lettere a) e b) dal precedente comma e' ridotta alla meta' se i predetti diplomi sono stati conseguiti con un punteggio inferiore a 45/60.
I titoli di cui alle lettere a) e b) del secondo comma devono essere posseduti al 31 dicembre dell'anno di indizione dal concorso.
A parita' di merito e' data la precedenza, nell'ordine, agli orfani di guerra ad equiparati, ai figli di decorati
al valor militare, nonche' ai figli di decorati di medaglia d'oro al valor di marina, al valor aeronautico o al valor civile, ai militari in servizio nel Soccorso alpino della Guardia di finanza alla data di presentazione della domanda di partecipazione al concorso.
Il Ministro per le finanze approva le graduatoria e dichiara vincitori del concorso i candidati che nell'ordine delle singole graduatorie risultano compresi nel numero di posti messi a concorso.
Entro venti giorni dall'inizio del corso allievi sottufficiali, il Ministro per le finanze puo' dichiarare vincitori del concorso altri concorrenti idonei, nell'ordine delle graduatorie, per:
ricoprire posti resisi comunque disponibili tra i concorrenti precedentemente dichiarati vincitori;
ricoprire altri posti, nel limite di un decimo di quelli messi a concorso, quando sia prevedibile un corrispondente aumento del numero delle vacanze nel grado di vicebrigadiere per l'anno in cui gli aspiranti dovrebbero conseguire la nomina a sottufficiale".
"Art. 10. - Gli ammessi al corso allievi sottufficiali della guardia di finanza:
se provenienti dai civili, assumono lo stato, il grado e il trattamento economico di allievo finanziere e sono promossi finanzieri dopo sei mesi dalla data di inizio del corso. I sottufficiali in servizio ed in congedo delle altre Forze armate e quelli in congedo della guardia di finanza perdono il grado;
se provenienti dagli allievi finanziari, conseguono la promozione a finanziere dopo sei mesi dalla data di arruolamento nel Corpo".
"Art. 11. Il corso allievi sottufficiali ha la durata di due anni scolastici e si svolge con le modalita' e in base ai programmi stabiliti dal comandante generale della guardia di finanza, distintamente per i militari del contingente ordinario e del contingente di mare.
Sono ammessi al secondo anno di corso gli allievi sottufficiali dichiarati idonei al termine del primo anno di corso.
Gli allievi sottufficiali dichiarati idonei al termine del secondo anno di corso conseguono la nomina a vicebrigadiere nell'ordine determinato dalle graduatoria finali del corso.
Le graduatorie finali del contingente ordinario e del contingente di mare sono determinate dalla media aritmetica dei punti complessivi di classffica assegnati al termine del primo e del secondo anno di corso.
Gli allievi sottufficiali che al termine del secondo
anno di corso conseguono l'idoneita' nella seconda sessione sono iscritti in graduatoria dopo quelli dichiarati idonei nella prima sessione. Gli allievi sottufficiali dichiarati non idonei al termine del primo o del secondo anno di corso possono ripetere un solo anno di corso".
"Art. 12. - Gli allievi sottufficiali possono ottenere, a domanda, di essere rinviati dal corso per rinunzia.
Sono rinviati dal corso d'autorita' gli allievi sottufficiali che:
a) dimostrino in qualsiasi momento di non possedere le qualita' necessarie per bene esercitare le funzioni del grado cui aspirano;
b) riportino un punto caratteristico inferiore a 10 ventesimi;
c) vengano riprovati agli esami dopo aver gia' ripetuto un anno di corso.
Sono anche rinviati dal corso gli allievi sottufficiali che per infermita' o altra cause indipendenti dalla loro volonta' ne siano rimasti assenti per oltre novanta giorni per ciascun anno di corso. Essi, pero', sono ammessi, per una sola volta, a frequentare, nell'anno scolastico successivo a quello di cessazione della causa impeditiva, il primo o il secondo anno di corso senza essere considerati ripetenti ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 11.
Il provvedimento per i motivi di cui alla lettera a) dal secondo comma del presente articolo e' adottato con decreto del Ministro per le finanze; gli altri provvedimenti di rinvio con determinazione del comandante generale della guardia di finanza".
"Art. 13. - Gli allievi comunque rinviati dal corso allievi sottufficiali cessano dalla ferma o dalla rafferma, a meno che all'atto dell'ammissione non fossero in servizio nella Guardia di finanza e salvo l'adozione nei loro confronti degli ulteriori occorrenti provvedimenti. Coloro che sono rinviati dal corso ai sensi del secondo comma dell'art. 12 non possono partecipare a successivi concorsi di reclutamento per sottufficiali della Guardia di finanza.
Coloro che rivestivano all'atto dell'ammissione al corso un grado di sottufficiale sono reintegrati nel grado medesimo, sempre che non sussistano cause di impedimento.
Gli allievi sottufficiali provenienti dai civili che non abbiano superato gli esami del primo o del secondo anno di corso possono chiedere di continuare a prestare servizio nella guardia di finanza".
"Art. 14 - Le norme che prevedono la sospensione della promozione ai vari gradi di sottufficiale si applicano alla nomina a vicebrigadiere".
"Art. 15. - 1. La composizione dalla commissione esaminatrice, l'indicazione dei titoli da valutare, le prove d'esame e la norma di svolgimento degli esami del concorso di cui al numero 2) dell'art. 1 della presente legge sono stabiliti con decreto del Ministro delle finanze.
2. I requisiti ed i titoli debbono essere posseduti alla data indicata nel bando di concorso.
3. La commissione esaminatrice valuta i titoli degli appuntati in possesso dei requisiti necessari per partecipare al concorso per titoli ed esami ed attribuisce a ciascun concorrente un punto complessivo espresso in ventesimi.
4. I graduati che superano gli esami di concorso, i cui voti sono espressi in ventesimi, sono iscritti in graduatoria, distinte per contingente, formate in base alla media dei voti riportati negli esami stessi ed al punto attribuito ai titoli posseduti.
5. Sono giudicati idonei i concorrenti che nelle prove di esame riportano almeno 10/20.
6. I medesimi sono nominati vicebrigadiari secondo l'ordine della graduatoria e nel limite massimo dei posti loro spettanti in applicazione dell'art. 1 e solo dopo aver frequentato, con esito favorevole, un corso speciale della durata non inferiore a sei mesi".
"Art. 16.- La nomina a vicebrigadiere decorre:
1) per i provenienti dai corsi di reclutamento, da data non anteriore a quella in cui sono stati dichiarati idonei;
2) per gli appuntati nominati a norma del precedente art. 15, sotto la data successiva a quella attribuita all'ultimo vicebrigadiere proveniente dai corsi di reclutamento".
"Art. 17. - Restano in vigore le disposizioni concernenti la nomina al grado di vicebrigadiere per benemerenze di servizio previste dalla legge 13 luglio 1966, n. 558 ".
"Art. 18. - E' conferita, a domanda, la nomina a vicebrigadiere di complemento, all'atto del collocamento in congedo e previo giudizio favorevole delle autorita' incaricate di esprimere i giudizi sull'avanzamento dei sottufficiali:
1) agli appuntati, purche' abbiano acquisito diritto al collocamento a riposo per aver compiuto il periodo minimo di servizio prescritto e cessino dal servizio medesimo per motivi diversi da quelli penali e disciplinari;
2) agli appuntati, ai finanzieri scelti ed ai finanzieri con almeno tre anni di servizio, che non abbiano superato l'eta' di 33 anni, siano in possesso di diploma di scuola secondaria di secondo grado e cessino dal servizio medesimo per motivi diversi da quelli penali e disciplinari".
"Art. 19. - Gli appuntati che cessino dal servizio per infermita' dipendente da causa di servizio a siano giudicati idonei al servizio quali sottufficiali della riserva, possono essere nominati, a domanda, vicebrigadieri della riserva con effetto dalla data di congedo, previo parere favorevole delle autorita' incaricate di esprimere il giudizio sull'avanzamento dei sottufficiali".
"Art. 20. - Gli articoli 18 e 19 sono applicabili anche nei confronti dei militari collocati in congedo anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge che ne facciano domanda entro sei mesi e non abbiano superato, alla data anzidetta, i limiti di eta' relativi ai sottufficiali della riserva e del complemento.
Per detti militari la nomina a vicebrigadiare decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge".
"Art. 21. - Gli articoli da 9 a 13 compreso della legge 18 gennaio 1952, n. 40 , continuano ad applicarsi ai reclutamenti per le nomine a vicebrigadiere da conferire nell'anno in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e nei due anni successivi.
Le disposizioni degli articoli precedenti iniziano ad avere applicazione nel secondo anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge con riferimento ai reclutamenti per le nomine a vicebrigadiere degli appuntati ai sensi del precedente art. 15 o degli allievi sottufficiali del corso di reclutamento biennale da conferire rispettivamente nel terzo e nel quarto anno successivo.
Le nomine a vicebrigadiere da conferire agli appuntati nel terzo anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge decorrono dal 1 luglio di detto anno e sono conferite nella misura di un decimo dei posti disponibili nell'organico".
- Gli articoli 2 e 3 della legge 22 luglio 1971, n. 536 (Norme in materia di avanzamento di ufficiali e
sottufficiali in particolari situazioni), recitano:
"Art. 2. - I sottufficiali dell'Esercito, della Marina a dell'Aeronautica fino al grado di maresciallo capo e gradi corrispondenti, iscritti in quadro di avanzamento o giudicati idonei una o piu' volte ma non iscritti in quadro, i quali, rispettivamente non possono conseguire la promozione od essere ulteriormente valutati perche' raggiunti dai limiti di eta' per la cessazione dal servizio permanente o perche' divenuti permanentemente inabili al servizio incondizionato o perche' decaduti, sono promossi al grado superiore in eccedenza dal giorno precedente a quello del raggiungimento dei limiti di eta' o del giudizio di permanente inabilita' o del decesso. Nel primo caso i sottufficiali promossi sono collocati nella riserva applicandosi i limiti di eta' del grado rivestito prima della promozione, nel secondo caso i sottufficiali promossi sono collocati nella riserva o in congedo assoluto a seconda della idoneita'".
"Art. 3. - Le disposizioni degli articoli precedenti sono estese agli ufficiali e ai sottufficiali in servizio permanente del Corpo della guardia di finanza e del Corpo dalle guardie di pubblica sicurezza.
Per i sottufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza l'iscrizione in quadro di avanzamento e il giudizio di idoneita' sono sostituiti dalla inclusione nelle aliquote di scrutinio seguita dal giudizio favorevole per la promozione".
- L' art. 20, commi 2 e 3, della legge 5 maggio 1976, n. 187 (Riordinamento di indennita' ed altri provvedimenti per le Forze armate), recita:
"A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, i benefici di cui agli articoli 2 e 3 della legge 22 luglio 1971, n. 536 , si applicano anche per il
conseguimento della qualifica di aiutante o scelto dai marescialli maggiori e gradi corrispondenti in servizio permanente appartenenti al ruolo normale della Arma dei carabinieri, al ruolo unico delle altre armi e dei servizi dall'Esercito, al ruolo normale della Marina, ai ruoli ordinari dell'Aeronautica e del Corpo della guardia di finanza e delle guardie di pubblica sicurezza.
I benefici previsti agli articoli 1 , 2 e 3, della legge 22 luglio 1971, n. 536 , si applicano, con le stessa modalita', a favore degli ufficiali e sottufficiali i quali, divenuti permanentemente inabili al servizio
incondizionato o deceduti per ferite, lesioni o infermita' provenienti da causa di servizio o riportate od aggravate per causa di servizio di guerra, cessano dal servizio nell'anno in cui, pur avendo maturata l'anzianita' necessaria per essere compresi nelle aliquote di ruolo per la formazione dei quadri di avanzamento, ne sarebbero stati esclusi per non avere raggiunto le condizioni di scrutinio, volute dalla legge di avanzamento, per motivi di salute dipendenti da causa di servizio".
- L' art. 46 della legge 10 maggio 1983, n. 212 (Norme
sul reclutamento, gli organici e l'avanzamento dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e della Guardia di finanza), recita:
"Art. 46. - Al sottufficiale in ausiliaria compete, in aggiunta al trattamento di quiescenza, una indennita' annua lorda pari all'80 per cento della differenza tra il trattamento normale di quiescenza percepito ed il trattamento economico onnicomprensivo spettante nel tempo, da attribuire virtualmente ai soli fini pensionistici, al pari grado in servizio e con anzianita' di servizio corrispondente a quella posseduta dal sottufficiale all'atto del collocamento in ausiliaria. Per il calcolo della predetta differenza non si tiene conto dell'indennita' integrativa speciale, ne' della quota di aggiunta di famiglia.
Le disposizioni di cui agli articoli 67, terzo comma , e 69 primo e terzo comma, della legge 10 aprile 1954, n. 113 , e successive modificazioni ed integrazioni, nonche' quelle di cui all' art. 55 del D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 , sono estese al sottufficiale dell'ausiliaria.
Allo scadere del periodo di permanenza in ausiliaria, durante il quale la ritenuta in conto entrata Tesoro viene operata in ragione del 7 per cento, e' liquidato al sottufficiale un nuovo trattamento di quiescenza in relazione a detto periodo e sulla base degli assegni pensionabili che servirono ai fini della liquidazione del trattamento concesso all'atto della cessazione dal servizio permanente o dal richiamo, maggiorati dagli aumenti biennali di cui all' art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19 , relativi al periodo trascorso in ausiliaria non altrimenti computato in precedenti eventuali liquidazioni, nonche' dell'indennita' di cui al precedente primo comma. Al sottufficiale, che sia stato richiamato dall'ausiliaria per almeno un anno, e' liquidato all'atto della cassazione dal richiamo un nuovo trattamento di quiescenza, sulla base degli assegni pensionabili percepiti durante il richiamo, maggiorati degli aumenti biennali maturati nel periodo trascorso in ausiliaria prima del richiamo stesso".
- L' art. 12 dalla legge 1 febbraio 1989, n. 53 (Modifiche alle norme sullo stato giuridico e sull'avanzamento dai vicebrigadieri, dei graduati e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza nonche' disposizioni relative alla Polizia di Stato, al Corpo degli agenti di custodia e al Corpo forestale dello Stato), recita:
"Art. 12. - 1. Al personale di cui alla presente legge collocato in ausiliaria compete, in aggiunta al trattamento di quiescenza, una indennita' annua lorda pari all'80 per
cento della differenza tra il trattamento normale di quiescenza percepito ed il trattamento economico onnicomprensivo spettante nel tempo, da attribuire virtualmente ai soli fini pensionistici, al pari grado in servizio e con anzianita' di servizio corrispondente a quella posseduta all'atto del collocamento in ausiliaria.
Per il calcolo della predetta differenza non si tiene conto dell'indennita' integrativa speciale, ne' della quota di aggiunta di famiglia.
2. Ai fini di quanto stabilito nel comma 1 si applicano le disposizioni di cui all' art. 46 della legge 10 maggio 1983, n. 212 . A tal fine al primo comma dell'art. 46 della legge 10 maggio 1983, n. 212 , dopo la parola: 'spettante', sono aggiunte le seguenti: 'nel tempo'".
- Il decreto-legge 7 gennaio 1992, n. 5 , convertito con modificazioni dalla legge 6 marzo 1992, n. 216 , reca: "Autorizzazione di spesa per la perequazione del trattamento economico dei sottufficiali dell'Arma dei carabinieri in relazione alla sentenza della Corte costituzionale n. 277 del 3-12 giugno 1991 e all'esecuzione di giudicati, nonche' perequazione dei trattamenti economici relativi al personale delle altre forze di polizia".
Art. 72 - Personale in forza alla banda musicale del Corpo della guardia di finanza
Personale in forza alla banda musicale del Corpo della guardia di finanza 1. In deroga alle disposizioni di cui al presente decreto, al personale inquadrato nei ruoli degli appartenenti alla banda musicale della Guardia di finanza continuano ad applicarsi le disposizioni del decreto legislativo 27 febbraio 1991, n. 79 , salvo quanto previsto nel presente articolo.
2. A decorrere dal 1 settembre 1995, fatte salve le posizioni del personale gia' in forza, a tale data, alla banda musicale della Guardia di finanza quale esecutore ed archivista:
a) la tabella E allegata al decreto legislativo 27 febbraio 1991, n. 79 e' sostituita dalla tabella F allegata al presente decreto; b) la tabella F allegata al predetto decreto legislativo n. 79 del 1991 e' sostituita dalla tabella G allegata al presente decreto; c) la tabella I allegata al menzionato decreto legislativo n. 79 del 1991 e' sostituita dalla tabella H allegata al presente decreto.
3. Il personale del ruolo degli esecutori della banda musicale del Corpo della guardia di finanza, in servizio al 1 settembre 1995, e' inquadrato, a tale data, secondo l'ordine di iscrizione a ruolo, nel grado di maresciallo aiutante, mantenendo l'anzianita' di servizio maturata quale esecutore ovvero archivista nel complesso bandistico sino alla predetta data e ferma restando la collocazione nella parte e per lo strumento suonato alla data anzidetta, nonche' conservando il trattamento economico in godimento, se piu' favorevole.
4. Ai fini della progressione di carriera, ai sottufficiali della banda musicale della Guardia di finanza si applicano, a decorrere dal 1 settembre 1995, i periodi minimi di permanenza nei gradi previsti dalla tabella F allegata al decreto legislativo 27 febbraio 1991, n. 79 , come sostituita dalla tabella G allegata al presente decreto.
Nota all'art. 72:
- Le tabelle E, F ed I allegate al decreto legislativo 27 febbraio 1991, n. 79 (Riordinamento della banda musicale della Guardia di finanza), recitavano:
"TABELLA E INQUADRAMENTO DEL PERSONALE DELLA BANDA MUSICALE DELLA GUARDIA DI
FINANZA CORRISPONDENTE ALLE PARTI E QUALIFICHE PREVISTE NEL PRESENTE DECRETO.
Archivista .. .. .. ... Maresciallo maggiore
| B Maresciallo maggiore
III parte .. .. .. .... |
| A Maresciallo maggiore
| B Maresciallo maggiore - Aiutante II parte .. .. .. .. .. |
| A Maresciallo maggiore - Aiutante | B Maresciallo maggiore - Aiutante I parte .. .. .. .. ... |
| A Maresciallo maggiore a.c.s.
Maestro vice direttore . Tenente
Maestro direttore .. .. Maggiore
"TABELLA F PERIODI MINIMI DI PERMANENZA NEL GRADO O QUALIFICA PER LA
PROGRESSIONE DI CARRIERA DEI SOTTUFFICIALI DELLA BANDA
DELLA GUARDIA DI FINANZA
=====================================================================
| Anzianita' minima di servizio
| dalla nomina (anni)
|
ANZIANITA' | Parte
|
| 1a A | 1a B | 2a A | 2a B | 3a A | 3a B
| | | | | |
da Mar. magg. a Mar. | | | | | |
magg. a. .. .. .. .. ... | - | - | - | - | 5 | 5
da Mar. magg. a Mar. | | | | | |
magg. a.c.s .. .. .. ... | - | 3 | 9 | 11 | 8 | 10"
| | | | | |
"TABELLA I TRATTAMENTO ECONOMICO DEI MILITARI
APPARTENENTI AL RUOLO DEGLI ESECUTORI
Maresciallo maggiore .. .. .. .. .. .. .. .. .. livello VI
Maresciallo maggiore a. .. .. .. .. .. .. .. .. livello VI-bis
Maresciallo maggiore a.c.s. .. .. .. .. .. .. .. livello VII"
CAPO XVIII TITOLO V DISPOSIZIONI FINALI Capo I TRATTAMENTO ECONOMICO
Art. 73 - Trattamento economico
Trattamento economico 1. Le disposizioni che seguono si applicano a decorrere dal 1 settembre 1995, nei riguardi del personale comunque in servizio a tale data.
2. Con la decorrenza di cui al comma 1, al personale non direttivo e non dirigente della Guardia di finanza e' attribuito lo stipendio del livello retributivo e l'indennita' mensile pensionabile risultanti dalla tabella I allegata al presente decreto, nonche' gli scatti stipendiali ivi previsti in luogo, di ogni altro scatto aggiuntivo, comunque denominato, previsto in caso di promozione o nomina al grado o qualifica superiore, nell'ambito dello stesso livello retributivo.
3. Fino alla successiva determinazione del trattamento economico del personale delle Forze di polizia, al personale inquadrato o promosso nel grado di "maresciallo aiutante", l'indennita' mensile pensionabile e' fissata nella misura lorda di lire 748.800.
4. L'importo relativo al livello retributivo VII-bis attribuito al personale di cui al comma 3 corrisponde a quello relativo al VII livello retributivo aumentato del 50 per cento dell'incremento previsto per l'VIII livello.
Art. 73-bis
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 30 MAGGIO 2003, N. 193 ))
Art. 73-ter
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 30 MAGGIO 2003, N. 193 ))
Art. 73-quater
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 30 MAGGIO 2003, N. 193 ))
Art. 73-quinquies
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 30 MAGGIO 2003, N. 193 ))
Art. 73-sexies
(( (Trattamento economico del personale in ausiliaria) )) (( 1. Al personale che alla data di entrata in vigore del presente decreto si trova nella posizione di ausiliaria, non si applicano le disposizioni del presente decreto ai fini dell'adeguamento dell'indennita' prevista rispettivamente dall' articolo 46 della legge 10 maggio 1983, n. 212 , e successive modificazioni e integrazioni, e dell' articolo 12 della legge 1o febbraio 1989, n. 53 , e successive modificazioni ed integrazioni. Ai fini della determinazione delle indennita' di ausiliaria spettate al medesimo personale, sono confermati i livelli retributivi di cui al decreto legge 7 gennaio 1992, n. 5 , convertito in legge, con modificazioni, con la legge 6 marzo 1992, n. 216 , ovvero del combinato disposto di cui all'articolo 73 e alla tabella "I" allegata al decreto di inquadramento.
2. Le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1963, n. 252 , sono estese a tutto il personale in ausiliaria del Corpo della Guardia di finanza. )) CAPO XIX Capo II NORME DI COORDINAMENTO
Art. 74 - Modifiche alla legge 7 gennaio 1929, n. 4
Modifiche alla legge 7 gennaio 1929, n. 4 1. I commi 1 e 2 dell'art. 31 della legge 7 gennaio 1929, n. 4 , sono sostituiti dai seguenti:
"1. Sono ufficiali della polizia tributaria gli ufficiali e il personale appartenente ai ruoli 'ispettori' e 'sovrintendenti' del Corpo della guardia di finanza.
2. Sono agenti della polizia tributaria gli appartenenti al ruolo 'appuntati e finanzieri' della Guardia di finanza".
Nota all'art. 74:
- I commi 1 e 2 dell'art. 31 della legge 7 gennaio 1929, n. 4 (Norme generali per la repressione delle violazioni delle leggi finanziarie), recitavano:
"Art. 31. - Sono ufficiali della polizia tributaria gli ufficiali e sottufficiali del Corpo della Regia guardia di finanza.
Sono agenti della polizia tributaria gli appuntati e le guardie del corpo suddetto".
Art. 75 - Modifiche alla legge 23 aprile 1959, n. 189
Modifiche alla legge 23 aprile 1959, n. 189 1. I commi 3 , 4 e 5 dell'art. 2 della legge 23 aprile 1959, n. 189 , sono sostituiti, dai seguenti:
"3. Il personale appartenente ai ruoli dei sottufficiali e' ordinato nei seguenti gradi gerarchici:
a) ruolo 'ispettori':
1) maresciallo aiutante;
2) maresciallo capo;
3) maresciallo ordinario;
4) maresciallo;
b) ruolo 'sovrintendenti':
1) brigadiere capo;
2) brigadiere;
3) vice brigadiere.
4. Il personale appartenente al ruolo 'appuntati e finanzieri' e' ordinato secondo i seguenti gradi gerarchici:
1) appuntato scelto;
2) appuntato;
3) finanziere scelto;
4) finanziere.
A tale personale e' sottoposto gerarchicamente, pur non appartenendo al ruolo 'appuntati e finanzieri', l'allievo finanziere.'".
Nota all'art. 75:
- I commi 3 , 4 e 5 dell'art. 2 della legge 23 aprile 1959, n. 189 (Ordinamento del Corpo della Guardia di finanza), recitavano:
"Il personale sottufficiali e' ordinato nei seguenti gradi gerarchici:
aiutante di battaglia;
maresciallo maggiore;
maresciallo capo;
maresciallo ordinario;
brigadiere;
vicebrigadiere.
Il grado di aiutante di battaglia e' conferito ai sottufficiali di ogni grado e ai militari di truppa, soltanto per azioni compiute in guerra.
I militari di truppa sono ordinati nei seguenti gradi gerarchici:
appuntato;
finanziere;
allievo finanziere".
Art. 76 - Agenti di pubblica sicurezza
Agenti di pubblica sicurezza 1. Ai sensi dell' art. 18 del regio decreto 31 agosto 1907, n. 690 , al personale del Corpo della guardia di finanza appartenente ai ruoli "ispettori", "sovrintendenti" e "appuntati e finanzieri", e' attribuita la qualifica di agente di pubblica sicurezza.
Nota all' art. 76 :
- L' art. 18 del regio decreto 31 agosto 1907, n. 690 (Testo unico della legge sugli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza), recita:
" Art. 18 ( Art. 15 legge 21 agosto 1901, n. 409 ). - Sono pure agenti di pubblica sicurezza le guardie di finanza forestali, le guardia carcerarie, nonche' le guardie campestri, daziarie, boschive, ed altre dei comuni, costituite in forza di regolamenti, deliberati ed approvati nelle forme di legge, e riconosciute dal prefetto".
Art. 77
(( (Nomina a vice brigadiere e a maresciallo di complemento) )) (( 1. Con specifica domanda, da presentarsi in data coincidente con l'ultimo giorno di servizio effettivo, e' conferita la nomina a "vice brigadiere di complemento" ovvero a "maresciallo di complemento", all'atto del collocamento in congedo, rispettivamente, agli appuntati scelti ovvero ai brigadieri capo, a condizione che gli stessi abbiano compiuto il periodo minimo di servizio prescritto.
2. Con le medesime modalita' di cui al precedente comma, tale nomina ai suddetti gradi e' conferita agli appartenenti ai ruoli "appuntati e finanzieri" e "sovrintendenti" che:
a) abbiano maturato almeno sei anni di servizio;
b) siano in possesso del diploma di scuola media superiore.
3. Le suddette nomine sono conferite previo giudizio di idoneita' formulato dalle autorita' incaricate ad esprimere i giudizi sull'avanzamento al grado superiore, sempreche' gli interessati cessino dal servizio per motivi diversi da quelli penali, disciplinari ovvero per infermita'. ))
Art. 78
(( (Nomina a vice brigadiere e a maresciallo della riserva) )) (( 1. Con specifica domanda e' conferita la nomina a "vice brigadiere della riserva" ovvero a "maresciallo della riserva", rispettivamente agli appuntati scelti ovvero ai brigadieri capo, a condizione che siano collocati in congedo per infermita' dipendente da causa di servizio dalle competenti commissioni medico-ospedaliere, e giudicati idonei al servizio nella riserva.
2. Le suddette nomine sono conferite previo giudizio di idoneita' formulato dalle autorita' incaricate di esprimere i giudizi sull'avanzamento al grado superiore, ed hanno decorrenza dal giorno in cui il citato collegio medico ha espresso il giudizio di non idoneita', di cui al precedente comma. ))
Art. 79 - Impiego
Impiego 1. Nel periodo di applicazione delle disposizioni del titolo IV, capo I, e fino all'esaurimento degli effetti delle norme transitorie, i sottufficiali, in relazione a preminenti esigenze di servizio, possono essere impiegati anche in incarichi diversi da quelli normalmente attribuiti sulla base delle funzioni di cui agli articoli 18 e 34 del presente decreto.
2. Con decreto del Ministro delle finanze, previe intese con i Ministri della difesa, dell'interno, di grazia e giustizia e delle risorse agricole, alimentari e forestali, saranno determinati i nuovi distintivi di grado e di qualifica derivanti dall'applicazione delle disposizioni contenute nel presente decreto.
(( 2-bis. Il Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, il Ministro della difesa, il Ministro della giustizia ed il Ministro per le risorse agricole, alimentari e forestali, determina le caratteristiche dell'insegna della qualifica di luogotenente del Corpo della Guardia di finanza. Fino all'emanazione del suindicato decreto, le insegne di qualifica sono provvisoriamente adottate con provvedimento direttoriale del comandante generale della Guardia di finanza. )) 3. Il personale che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, viene inquadrato nei ruoli "appuntati e finanzieri", "sovrintendenti", e "ispettori", in via transitoria e sino all'emanazione del decreto ministeriale di cui al comma 2, conserva i distintivi di grado, di qualifica e di nomina posseduti prima dell'inquadramento.
CAPO XX Capo III NORME FINALI
Art. 80 - Norma di equivalenza
Norma di equivalenza 1. A decorrere dal 1 settembre 1995, le disposizioni di legge e di regolamento vigenti per il personale non direttivo e non dirigente del Corpo della guardia di finanza devono intendersi riferite, compatibilmente alle disposizioni contenute nel presente decreto, al personale appartenente ai ruoli "sottufficiali" e "appuntati e finanzieri" di cui al presente decreto.
2. Le disposizioni di legge e di regolamento richiamate al comma 1, ove facciano espresso riferimento a gradi e/o qualifiche del personale di cui al comma 1, si devono intendere riferite, compatibilmente alle norme contenute nel presente decreto, allo stesso personale sulla base della equivalenza prevista dalla tabella L allegata al presente decreto.
(( 3. A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, tutte le norme in vigore in cui si fa riferimento al personale "sottufficiali" del Corpo della Guardia di finanza devono intendersi rivolte al personale del ruolo "ispettori" e/o del ruolo "sovrintendenti", in conformita' al disposto di cui all'articolo 15 del decreto di inquadramento. ))
Art. 80-bis
(( (Adeguamento delle dotazioni organiche dei ruoli).)) (( 1. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze le dotazioni organiche dei singoli ruoli previste dal presente decreto e dal decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69 possono essere modificate, fermo restando il volume organico complessivo dei medesimi e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, al fine di adeguarne la consistenza al piu' efficace soddisfacimento delle esigenze operative e di economicita' dell'azione amministrativa. ))
Art. 80-ter - (Ripartizione dei corsi di formazione su piu' cicli)
(Ripartizione dei corsi di formazione su piu' cicli) 1. Il Corpo della guardia di finanza, per oggettive esigenze organizzative e logistiche che non consentono di ospitare tutti i vincitori dello stesso concorso presso gli Istituti di Istruzione del Corpo, puo' articolare i corsi di formazione in piu' cicli aventi identico ordinamento didattico. A tutti i frequentatori, ove non sia diversamente disposto, e' riconosciuta, previo superamento degli esami finali del ciclo addestrativo frequentato, la stessa decorrenza giuridica ed economica dei frequentatori del primo ciclo. Al termine dell'ultimo ciclo, l'anzianita' relativa di iscrizione in ruolo di tutti i frequentatori sara' rideterminata sulla base degli esiti degli esami sostenuti a conclusione di ciascun ciclo.
(( 1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai vincitori dello stesso concorso che hanno frequentato corsi di formazione articolati in piu' cicli aventi identico ordinamento didattico per effetto di quanto previsto dal bando concorsuale emanato in data antecedente a quella di entrata in vigore del medesimo comma 1, qualora tali cicli siano stati avviati successivamente a tale ultima data.
1-ter. Qualora la facolta' di cui al comma 1 sia esercitata per i corsi formativi per allievo finanziere di cui all'articolo 8, a tutti i frequentatori e' riconosciuta, ai soli fini giuridici, la data di arruolamento degli incorporati del primo ciclo, da cui decorre la ferma volontaria prevista dal comma 5 del predetto articolo 8. )) CAPO XXI Capo IV ENTRATA IN VIGORE
Art. 81 - Entrata in vigore
Entrata in vigore 1. Salvo quanto eventualmente stabilito in ogni singolo articolo del presente decreto legislativo, le disposizioni del medesimo entrano in vigore dal 1 settembre 1995.
CAPO XXII Capo V CLAUSOLA FINANZIARIA
Art. 82 - Clausola finanziaria
Clausola finanziaria 1. All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto si provvede ai sensi dell' art. 1 della legge 29 aprile 1995, n. 130 .
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 12 maggio 1995 SCALFARO DINI, Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro FANTOZZI, Ministro delle finanze FRATTINI, Ministro per la funzione pubblica BRANCACCIO, Ministro dell'interno Visto, il Guardasigilli: MANCUSO Nota all' art. 82 :
- L' art. 1 della legge 29 aprile 1995, n. 130 (Delega al Governo in materia di procedure per la disciplina del rapporto d'impiego e per il riordino delle carriere, delle attribuzioni e dei trattamenti economici delle Forze di polizia e delle Forze armate), reca:
"Art. 1. - 1. I decreti legislativi di cui agli articoli 2 e 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216 , sono adottati entro il 15 maggio 1995.
2. Restano salvi gli affetti prodottisi e gli atti compiuti in applicazione delle disposizioni richiamate al comma 1 e dei successivi decreti-legge di proroga.
3. Gli effetti giuridici ed economici del decreto legislativo di cui all' art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216 , decorrono dalla data del 1 settembre 1995.
4. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato complessivamente in lire 153.000 milioni per l'anno 1995, lire 442.000 milioni per l'anno 1996 e lire 450.000 milioni per l'anno 1997 e a regime, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.
5. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio".
Tabelle
Tabella A (art. 1) ((ORDINAMENTO GERARCHICO DEI RUOLI E CORRISPONDENZA DEI GRADI E DELLE
QUALIFICHE DEL PERSONALE DELLE FORZE DI POLIZIA, ESCLUSI GLI UFFICIALI E I FUNZIONARI.
=====================================================================
| | CORPO | | | |
| | DELLA | | | |
| |GUARDIA DI| ARMA DEI | POLIZIA DI | POLIZIA |
| RUOLO | FINANZA |CARABINIERI| STATO |PENITENZIARIA |
+==============+==========+===========+==============+==============+
| |Luogo- |Luogo- | | |
| |tenente |tenente |Sostituto |Sostituto |
| |cariche |carica |Commissario |Commissario |
| |speciali |speciale |"coordinatore"|"coordinatore"|
| +----------+-----------+--------------+--------------+
| |Luogo- |Luogo- |Sostituto |Sostituto |
| |tenente |tenente |Commissario |Commissario |
| +----------+-----------+--------------+--------------+
| |Mare- |Mare- | | |
| |sciallo |sciallo |Ispettore |Ispettore |
| ISPETTORI |Aiutante |Maggiore |Superiore |Superiore |
| +----------+-----------+--------------+--------------+
| |Mare- |Mare- | | |
| |sciallo |sciallo | | |
| |Capo |Capo |Ispettore Capo|Ispettore Capo|
| +----------+-----------+--------------+--------------+
| |Mare- |Mare- | | |
| |sciallo |sciallo | | |
| |Ordinario |Ordinario |Ispettore |Ispettore |
| +----------+-----------+--------------+--------------+
| |Mare- |Mare- | | |
| |sciallo |sciallo |Vice Ispettore|Vice Ispettore|
+--------------+----------+-----------+--------------+--------------+
| |Brigadiere|Brigadiere | | |
| |Capo |Capo |Sovrin- |Sovrin- |
| |"qualifica|"qualifica |tendente Capo |tendente Capo |
|SOVRINTENDENTI|speciale" |speciale" |"coordinatore"|"coordinatore"|
| +----------+-----------+--------------+--------------+
| |Brigadiere|Brigadiere |Sovrin- |Sovrin- |
| |Capo |Capo |tendente Capo |tendente Capo |
| +----------+-----------+--------------+--------------+
| | | |Sovrin- |Sovrin- |
| |Brigadiere|Brigadiere |tendente |tendente |
| +----------+-----------+--------------+--------------+
| |Vice |Vice |Vice Sovrin- |Vice Sovrin- |
| |Brigadiere|Brigadiere |tendente |tendente |
+--------------+----------+-----------+--------------+--------------+
| | | | | |
| |Appuntato |Appuntato | | |
| |Scelto |Scelto |Assistente |Assistente |
| |"qualifica|"qualifica |Capo "coordi- |Capo |
| APPUNTATI |speciale" |speciale" |natore" |"coordinatore"|
| ASSISTENTI +----------+-----------+--------------+--------------+
| FINANZIERI |Appuntato |Appuntato |Assistente |Assistente |
| CARABINIERI |Scelto |Scelto |Capo |Capo |
| AGENTI +----------+-----------+--------------+--------------+
| |Appuntato |Appuntato |Assistente |Assistente |
| +----------+-----------+--------------+--------------+
| |Finanziere|Carabiniere| | |
| |Scelto |Scelto |Agente Scelto |Agente Scelto |
| +----------+-----------+--------------+--------------+
| |Finanziere|Carabiniere|Agente |Agente |
+--------------+----------+-----------+--------------+--------------+))
TABELLA B (art. 10, comma 1)
PROGRESSIONE DI CARRIERA PER IL PERSONALE APPARTENENTE AL RUOLO
"APPUNTATI E FINANZIERI"
+-----------------------------+------------------+------------------+
| GRADO | | |
|-----------------------------| | |
| | | | FORME DI |
|DA | A | REQUISITI | AVANZAMENTO |
+--------------+--------------+------------------+------------------+
| | |4 anni e 6 mesi di| |
| |Finanziere |permanenza nel | |
|Finanziere |scelto |grado | ad anzianita' |
+--------------+--------------+------------------+------------------+
| | |5 anni di | |
|Finanziere | |permanenza nel | |
|scelto |Appuntato |grado | ad anzianita' |
+--------------+--------------+------------------+------------------+
| | |4 anni di | |
| |Appuntato |permanenza nel | |
|Appuntato |scelto |grado | ad anzianita' |
+--------------+--------------+------------------+------------------+
|Appuntato | | | |
|scelto | | | |
+--------------+--------------+------------------+------------------+
TABELLA C (art. 15, comma 2) SUCCESSIONE GERARCHICA NEI VARI GRADI DEI SINGOLI RUOLI ISPETTORI E
SOVRINTENDENTI DEL CORPO DELLA GUARDIA DI FINANZA.
R U O L O G R A D O "ISPETTORI" LUOGOTENENTE MARESCIALLO AIUTANTE MARESCIALLO CAPO MARESCIALLO ORDINARIO MARESCIALLO "SOVRINTENDENTI" BRIGADIERE CAPO BRIGADIERE VICE BRIGADIERE
TABELLA "D/1"
(art. 52, comma 2)
((PROGRESSIONE DI CARRIERA PER IL PERSONALE APPARTENENTE AL RUOLO
"SOVRINTENDENTI"
=====================================================================
| | | | |
| GRADO | | | FORME DI |
+=====================+==============+ REQUISITI | AVANZAMENTO |
| DA | A | | |
+=====================+==============+==============+===============+
| | | 4 ANNI DI | |
| | |PERMANENZA NEL| AD ANZIANITA' |
| VICE BRIGADIERE | BRIGADIERE | GRADO | |
+---------------------+--------------+--------------+---------------+
| | | 5 ANNI DI | |
| | BRIGADIERE |PERMANENZA NEL| AD ANZIANITA' |
| BRIGADIERE | CAPO | GRADO | |
+---------------------+--------------+--------------+---------------+
| BRIGADIERE CAPO | | | |
+---------------------+--------------+--------------+---------------+))
TABELLA "D/2" (art. 52, comma 2)
((PROGRESSIONE DI CARRIERA PER IL PERSONALE APPARTENENTE AL RUOLO
"ISPETTORI"
=====================================================================
| | | | |
| GRADO | | | FORME DI |
+=====================+==============+ REQUISITI | AVANZAMENTO |
| DA | A | | |
+=====================+==============+==============+===============+
| | | 2 ANNI DI | |
| | MARESCIALLO |PERMANENZA NEL| AD ANZIANITA' |
| MARESCIALLO | ORDINARIO | GRADO | |
+---------------------+--------------+--------------+---------------+
| | | 6 ANNI DI | |
| MARESCIALLO | MARESCIALLO |PERMANENZA NEL| AD ANZIANITA' |
| ORDINARIO | CAPO | GRADO | |
+---------------------+--------------+--------------+---------------+
| | | 7 ANNI DI | |
| MARESCIALLO | MARESCIALLO |PERMANENZA NEL| A SCELTA |
| CAPO | AIUTANTE | GRADO | |
+---------------------+--------------+--------------+---------------+
| | | 8 ANNI DI | |
| MARESCIALLO | LUOGOTENENTE |PERMANENZA NEL| A SCELTA |
| AIUTANTE | | GRADO | |
+---------------------+--------------+--------------+---------------+)) ((16))
TABELLA E (art. 66, comma 1) TABELLA DI CONVERSIONE DELLE PREGRESSE ANZIANITA' DI GRADO, AI FINI DELL'INQUADRAMENTO NEL RUOLO "APPUNTATI E FINANZIERI"
| | | | ANTE NUOVO INQUADRAMENTO | NUOVO INQUADRAMENTO | | | | | | | | | | GRADO O | ANZIANITA' DI | GRADO | ANZIANITA' DI | | QUALIFICA | GRADO | | GRADO | | | (ANNI) | | (ANNI) | | | | | | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | | | | | | | | | | | | FINANZIERE | 0 - 1 | FINANZIERE | 0 - 1 | | | | | | | FINANZIERE | 1 - 2 | FINANZIERE | 1 - 2 | | | | | | | FINANZIERE | 2 - 3 | FINANZIERE | 2 - 3 | | | | | | | FINANZIERE | 3 - 4 | FINANZIERE | 3 - 4 | | | | | | | FINANZIERE | 4 - 5 | FINANZIERE | 4 - 5 | | | | | | | FINANZIERE | 5 o piu' | FINANZIERE | 5 o piu' | | | | | | | | | | | | FINANZIERE SC. | 1 - 2 | FINANZIERE SC. | 1 - 2 | | | | | | | FINANZIERE SC. | 2 - 3 | FINANZIERE SC. | 2 - 3 | | | | | | | FINANZIERE SC. | 3 - 4 | FINANZIERE SC. | 3 - 4 | | | | | | | FINANZIERE SC. | 4 - 5 | FINANZIERE SC. | 4 - 5 | | | | | | | FINANZIERE SC. | 5 o piu' | FINANZIERE SC. | 5 o piu' | | | | | | | | | | | | APPUNTATO | 0 - 1 | APPUNTATO | 0 - 1 | | | | | | | APPUNTATO | 1 - 2 | APPUNTATO | 1 - 2 | | | | | | | APPUNTATO | 2 - 3 | APPUNTATO | 2 - 3 | | | | | | | APPUNTATO | 3 - 4 | APPUNTATO | 3 - 4 | | | | | | | APPUNTATO | 4 - 5 | APPUNTATO | 4 - 5 | | | | | | | APPUNTATO | 5 o piu' | APPUNTATO | 5 o piu' | | | | | | | | | | | | APPUNTATO SC. | 0 - 1 | APPUNTATO SC. | 0 - 1 | | | | | | | APPUNTATO SC. | 1 o piu' | APPUNTATO SC. | 1 o piu' | | | | | |
TABELLA F (Art. 72) (in sostituzione della tabella E allegata al D.Leg.vo n. 79/1991 )
| | | ARCHIVISTA MARESCIALLO ORDINARIO | | | | | | ( B MARESCIALLO ORDINARIO | | III PARTE .. .. .. .. .... ) | | ( A MARESCIALLO ORDINARIO | | | | | | ( B MARESCIALLO CAPO | | II PARTE .. .. .. .. .. .. ) | | ( A MARESCIALLO CAPO | | | | | | ( B MARESCIALLO CAPO | | I PARTE .. .. .. .. .. ... ) | | ( A MARESCIALLO AIUTANTE | | | | | | MAESTRO VICE DIRETTORE TENENTE | | | | | | | | MAESTRO DIRETTORE MAGGIORE | | |
TABELLA G (Art. 72) (sostituisce la Tabella F allegata al Decreto Legislativo n. 79/1991 )
((PERIODI MINIMI DI PERMANENZA NEL GRADO PER LA PROGRESSIONE DI
CARRIERA DEGLI ESECUTORI DELLA BANDA MUSICALE DELLA GUARDIA DI FINANZA (1)
=====================================================================
| | Anzianita' minima di grado (anni) |
| |=========================================|
| | Parte |
=================================+======+======+======+======+=======
| | 1^ A | 1^ B | 2^ A | 2^ B | 3^ A | 3^ B |
+-------------------------+------+------+------+------+------+------+
|da MARESCIALLO ORDINARIO | | | | | | |
|a MARESCIALLO CAPO | - | - | - | - | 6 | 6 |
+-------------------------+------+------+------+------+------+------+
|da MARESCIALLO CAPO a | | | | | | |
|MARESCIALLO AIUTANTE | - | 1 | 5 | 7 | 5 | 7 |
+-------------------------+------+------+------+------+------+------+
|da MARESCIALLO AIUTANTE a| | | | | | |
|LUOGOTENENTE | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
+-------------------------+------+------+------+------+------+------+
(1) Le disposizioni sull'attribuzione della qualifica di "cariche speciali" di cui all'articolo 34 del presente decreto legislativo si applicano al personale del ruolo esecutori dopo due anni di permanenza nel grado. ))
TABELLA "H" (Art.72)
(in sostituzione della Tabella I allegata al D.Leg.vo.n.79/1991)
TRATTAMENTO ECONOMICO DEI MILITARI DELLA GUARDIA DI FINANZA,
APPARTENENTI AL RUOLO DEGLI ESECUTORI
MARESCIALLO ORDINARIO (1) livello VI bis + 1 scatto
aggiuntivo;
MARESCIALLO CAPO livello VII;
MARESCIALLO AIUTANTE livello VII bis;
MARESCIALLO AIUTANTE (2) (3) livello VII bis + 1 scatto
aggiuntivo;
MARESCIALLO AIUTANTE LUOGOTENENTE (3) livello VII bis + 2 scatti
aggiuntivi.
(1) Nei confronti dei marescialli ordinari si applicano le
disposizioni di cui all' articolo 73-quater, commi 2 , 4 e 5, del
decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199 , e successive
modificazioni.
(2) Trattamento economico spettante ai marescialli aiutanti di cui
all'articolo 58-ter del decreto di inquadramento.
(3) Gli scatti aggiuntivi di cui alla presente tabella non competono in caso di passaggio ad un livello retributivo superiore dei ruoli ufficiali.
TABELLA "I" (articolo 73)
TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE DEI RUOLI "ISPETTORI",
"SOVRINTENDENTI", "APPUNTATI E FINANZIERI" DELLA GUARDIA DI FINANZA.
====================================================================
GRADI LIVELLO SCATTI INDENNITÀ
AGGIUNTIVI (1) PENSIONABILE MENSILE LORDA====================================================================
Maresciallo Aiutante VII bis 2 1.103.000
Luogotenente (2)
Maresciallo Aiutante VII bis 1 1.103.000
(2)(3)
Maresciallo Aiutante VII bis 0 1.103.000
Maresciallo Capo (4) VII 0 1.053.000
Maresciallo Ordinario (4) VI bis 1 1.015.000
Maresciallo (4) VI 2 976.000
Brigadiere Capo (5) VI bis 1 1.010.000
Brigadiere Capo VI bis 0 1.010.000
Brigadiere VI 1 941.000
Vice Brigadiere (6) VI 0 936.000
Appuntato Scelto (7) V 4 829.000
Appuntato Scelto V 3 829.000
Appuntato V 2 747.000
Finanziere Scelto V 1 680.000
Finanziere V 0 622.000
-------------------------------------------------------------------
(1) Lo scatto aggiuntivo e' pari al 2,50% dello stipendio in godimento
(importo iniziale del livello e la retribuzione individuale di anzianita' comprensiva, quest'ultima, degli scatti gerarchici
attribuiti, eventualmente, nel precedente livello retributivo) e, ove previsto, non costituisce presupposto per la determinazione degli scatti gerarchici. Nei casi di passaggio dal V ai livelli retributivi VI e VI bis, nella RIA confluisce un solo scatto, qualora risulti attribuito.
(2) Gli scatti (aggiuntivi e/o gerarchici) non competono in caso di passaggio ad un livello retributivo superiore dei ruoli ufficiali.
(3) Trattamento economico spettante ai marescialli aiutanti di cui all'articolo 58-ter del decreto di inquadramento.
(4) Ai "marescialli capo", ai "marescialli ordinari" ed ai "marescialli" di cui all'articolo 73-quater del decreto di inquadramento, spetta, in aggiunta al trattamento economico di cui alla presente tabella, l'emolumento previsto, rispettivamente, ai commi 1, 2 e 3 del medesimo articolo.
(5) Trattamento economico spettante ai "brigadieri capo" di cui all'articolo 73-ter, comma 1, del decreto dl inquadramento.
(6) Ai "vice brigadieri" di cui all'articolo 73-ter, comma 2, del decreto di inquadramento, spetta, in aggiunta al trattamento economico di cui alla presente tabella, l'emolumento previsto dal medesimo articolo.
(7) Trattamento economico spettante agli appuntati scelti di cui all'articolo 73-bis del decreto di inquadramento.
TABELLA L
(Art. 80)
EQUIVALENZA TRA I GRADI E LE QUALIFICHE DEL PERSONALE NON DIRETTIVO E NON DIRIGENTE DELLA GUARDIA DI FINANZA, IN EPOCA PRECEDENTE ALL'ENTRATA IN VIGORE DEL PRESENTE DECRETO LEGISLATIVO E A DECORRERE DAL 1 SETTEMBRE 1995
| | | | | | RUOLO | VECCHIO ORDINAMENTO | RUOLO | NUOVO | | | | | ORDINAMENTO | | | | | | | | | | | | | MARESCIALLO MAGGIORE | | MARESCIALLO | | | | | AIUTANTE | | | | | | | | MARESCIALLO CAPO | | MARESCIALLO | | | | | CAPO | | | | | | | SOTTUFFICIALI| MARESCIALLO | ISPETTORI | MARESCIALLO | | | ORDINARIO | | CAPO | | | | | | | | BRIGADIERE | | MARESCIALLO | | | | | ORDINARIO | | | | | | | | VICEBRIGADIERE | | MARESCIALLO | | | | | | | | | | | | | | | BRIGADIERE | | | | | CAPO | | | | | | | | APPUNTATO SCELTO |SOVRINTENDENTI| BRIGADIERE | | | UPG | | | | | | | | | FINANZIERI | | | VICE | | | | | BRIGADIERE | | E | | | | | | | | | | APPUNTATI | APPUNTATO SCELTO | | APPUNTATO | | | | | SCELTO | | | | APPUNTATI | | | | APPUNTATO | | APPUNTATO | | | | E | | | | FINANZIERE SCELTO | | FINANZIERE | | | | FINANZIERI | SCELTO | | | | | | | | FINANZIERE | | FINANZIERE | | | | | |
--------------- AGGIORNAMENTO (7)
Il D.Lgs. 28 febbraio 2001, n. 67 ha disposto (con l'art. 15, comma 4) che a decorrere dal 1 gennaio 2002 le tabelle D/1 e D/2 sono sostituite dalle tabelle D ed E. --------------- AGGIORNAMENTO (13)
Il D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 95 , ha disposto (con l'art. 36, comma 9) che "Effettuate le promozioni di cui ai commi 2 e 8, al fine di assicurare l'armonico sviluppo del ruolo, le aliquote di valutazione per l'avanzamento a brigadiere capo, in deroga alla tabella D/1 allegata al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199 e salvo quanto previsto dagli articoli 55 e 56 dello stesso decreto, sono fissate secondo i seguenti criteri:
a) per l'anno 2017, i brigadieri con anzianita' compresa fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2014;
b) per l'anno 2018, i brigadieri con anzianita' compresa fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2015;
c) per l'anno 2019, i brigadieri con anzianita' compresa fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2016;
d) per l'anno 2020, i brigadieri che rivestivano il grado di vice brigadiere con anzianita' compresa fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2010;
e) per l'anno 2021, i brigadieri che rivestivano il grado di vice brigadiere con anzianita' compresa fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2011". --------------- AGGIORNAMENTO (16)
Il D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 95 , come modificato dal D.Lgs. 27 dicembre 2019, n. 172 , ha disposto:
- (con l'art. 36, comma 15-quinquies) che "Per i marescialli capo con anzianita' compresa tra il 1° gennaio 2014 e il 31 dicembre 2019, la permanenza minima nel grado richiesta per essere sottoposti a valutazione per la promozione al grado di maresciallo aiutante, in deroga a quanto previsto dalla tabella D/2 allegata al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199 , e' pari a sei anni";
- (con l'art. 36, comma 15-septies) che "I marescialli aiutanti con anzianita' compresa tra il 1° gennaio 2016 e il 31 dicembre 2016 nonche' il personale promosso al grado di maresciallo aiutante con decorrenza 1° gennaio 2017 con riferimento all'aliquota determinata al 31 dicembre 2016 sono inclusi in una aliquota straordinaria di valutazione formata al 1° gennaio 2020 e, se giudicati idonei, conseguono la promozione al grado di luogotenente, in deroga a quanto previsto dalla tabella D/2 allegata al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199 , a decorrere dal 1° gennaio 2020, prendendo posto dopo i parigrado promossi ai sensi del comma 15-sexies. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 55 e 56 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199 ";
- (con l'art. 36, comma 15-octies) che "I marescialli capo promossi al grado di maresciallo aiutante ai sensi dell'articolo 36, comma 14, nonche' i marescialli aiutanti in possesso di una anzianita' di grado compresa tra il 1° gennaio 2017 e il 31 dicembre 2019, sono sottoposti a valutazione e conseguono la promozione al grado di luogotenente, in deroga alla permanenza prevista dalla tabella D/2 allegata al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199 , al compimento di sei anni di servizio effettivo nel grado";
- (con l'art. 36, comma 15-nonies) che "In deroga a quanto previsto dalla tabella D/2 allegata al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199 e fermi restando gli altri requisiti, per il personale promosso al grado di maresciallo aiutante ai sensi del comma 15-ter, la permanenza nel grado richiesta per essere sottoposti a valutazione per il conseguimento del grado di luogotenente e' pari a 6 anni";
- (con l'art. 36, comma 15-decies) che "In deroga a quanto previsto dalla tabella D/2 allegata al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199 e fermi restando gli altri requisiti, per il personale promosso al grado di maresciallo aiutante ai sensi del comma 15-quater, la permanenza nel grado richiesta per essere sottoposti a valutazione per il conseguimento del grado di luogotenente e' pari a:
a) sei anni, per i marescialli capo con anzianita' compresa tra il 2 gennaio 2012 e il 31 dicembre 2012;
b) sette anni, per i marescialli capo con anzianita' compresa tra il 1º gennaio 2013 e il 31 dicembre 2013".