Monitoring Gesetzessammlung

24G00063

IT - Decreti Legislativi

24G00063

Disposizioni per il riordino della disciplina del collocamento fuori ruolo dei magistrati ordinari, amministrativi e contabili, in attuazione dell'articolo 1, comma 1, della legge 17 giugno 2022, n. 71. (24G00063) (DECRETO LEGISLATIVO 28 marzo 2024 n. 45)

Premessa

Entrata in vigore del provvedimento: 21/04/2024 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione ; Vista la legge 17 giugno 2022, n. 71 , recante «Deleghe al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario e per l'adeguamento dell'ordinamento giudiziario militare, nonche' disposizioni in materia ordinamentale, organizzativa e disciplinare, di eleggibilita' e ricollocamento in ruolo dei magistrati e di costituzione e funzionamento del Consiglio superiore della magistratura» e, in particolare, l'articolo 1, comma 1, lettera d), l'articolo 5, comma 1 e 2, e l'articolo 6; Visto il regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 , recante «Ordinamento giudiziario»; Visto il decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106 , recante «Disposizioni in materia di riorganizzazione dell'ufficio del pubblico ministero, a norma dell' articolo 1, comma 1, lettera d), della legge 25 luglio 2005, n. 150 »; Visto il decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160 , recante «Nuova disciplina dell'accesso in magistratura, nonche' in materia di progressione economica e di funzioni dei magistrati, a norma dell' articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 25 luglio 2005, n. 150 »; Vista la legge 21 aprile 2023, n. 41 , concernente «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13 , recante disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonche' per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune. Disposizioni concernenti l'esercizio di deleghe legislative» e, in particolare, l'articolo 1, comma 3, il quale ha prorogato fino al 31 dicembre 2023 il termine per l'attuazione della delega; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 27 novembre 2023; Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 17 giugno n. 71 del 2022; Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 26 marzo 2024; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'universita' e della ricerca; Emana il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Ambito applicativo 1. Le disposizioni del presente decreto si applicano ai magistrati ordinari, amministrativi e contabili.
N O T E
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'articolo 10, commi 2 e 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L' art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.
- L' art. 87 della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
- Si riportano gli articoli 1 , 5 e 6 della legge 17 giugno 2022, n. 71 (Deleghe al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario e per l'adeguamento dell'ordinamento giudiziario militare, nonche' disposizioni in materia ordinamentale, organizzativa e disciplinare, di eleggibilita' e ricollocamento in ruolo dei magistrati e di costituzione e funzionamento del Consiglio superiore della magistratura):
«Art. 1 (Oggetto e procedimento). - 1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro il 31 dicembre 2023, uno o piu' decreti legislativi recanti disposizioni finalizzate alla trasparenza e all'efficienza dell'ordinamento giudiziario, nel rispetto dei principi e criteri direttivi previsti dal presente capo, in relazione:
a) alla revisione dell'assetto ordinamentale della magistratura, con specifico riferimento alla necessita' di rimodulare, secondo principi di trasparenza e di valorizzazione del merito, i criteri di assegnazione degli incarichi direttivi e semidirettivi, di rivedere il numero degli incarichi semidirettivi e di ridefinire, sulla base dei medesimi principi, i criteri di accesso alle funzioni di consigliere di cassazione e di sostituto procuratore generale presso la Corte di cassazione, nonche' alla riforma del procedimento di approvazione delle tabelle organizzative degli uffici giudicanti;
b) alla razionalizzazione del funzionamento del consiglio giudiziario, con riferimento alla necessita', di assicurare la semplificazione, la trasparenza e il rigore nelle valutazioni di professionalita';
c) alla modifica dei presupposti per l'accesso in magistratura dei laureati in giurisprudenza;
d) al riordino della disciplina del collocamento fuori ruolo dei magistrati ordinari, amministrativi e contabili.
2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'universita' e della ricerca. I medesimi schemi sono trasmessi alle Camere affinche' su di essi sia espresso il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari entro il termine di trenta giorni dalla data della trasmissione.
Decorso il predetto termine, i decreti legislativi possono essere adottati anche in mancanza dei pareri. Qualora detto termine venga a scadere nei trenta giorni antecedenti alla scadenza del termine previsto per l'esercizio della delega o successivamente, quest'ultimo e' prorogato di novanta giorni.
3. Il Governo, con la procedura indicata al comma 2, entro due anni dalla scadenza del termine per l'esercizio della delega di cui al comma 1 e nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dal presente capo, puo' adottare disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi adottati.
4. Il Governo, entro tre anni dalla scadenza del termine per l'esercizio della delega di cui al comma 1 del presente articolo, provvede alla raccolta delle disposizioni vigenti in materia di ordinamento giudiziario ai sensi dell' articolo 17-bis, commi 1 e 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 .».
«Art. 5 (Collocamento fuori ruolo dei magistrati ordinari, amministrativi e contabili). - 1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il decreto o i decreti legislativi recanti riordino della disciplina del collocamento fuori ruolo dei magistrati ordinari, amministrativi e contabili sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) individuare le tipologie di incarichi extragiudiziari da esercitare esclusivamente con contestuale collocamento fuori ruolo per tutta la durata dell'incarico, tenendo conto della durata dello stesso, del tipo di impegno richiesto e delle possibili situazioni di conflitto di interessi tra le funzioni esercitate nell'ambito di esso e quelle esercitate presso l'amministrazione di appartenenza e includendo in ogni caso gli incarichi di capo di gabinetto, vice capo di gabinetto, direttore dell'ufficio di gabinetto e capo della segreteria di un Ministro;
b) individuare le tipologie di incarichi extragiudiziari per le quali e' ammesso il ricorso all'istituto dell'aspettativa ai sensi dell' articolo 23-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ;
c) prevedere che il collocamento fuori ruolo di un magistrato ordinario, amministrativo o contabile possa essere autorizzato a condizione che l'incarico da conferire corrisponda a un interesse dell'amministrazione di appartenenza; stabilire i criteri dei quali i rispettivi organi di autogoverno debbano tenere conto nella relativa valutazione e prevedere che, in ogni caso, vengano sempre valutate puntualmente le possibili ricadute che lo svolgimento dell'incarico fuori ruolo puo' determinare sotto i profili dell'imparzialita' e dell'indipendenza del magistrato;
d) prevedere che la valutazione della sussistenza dell'interesse di cui alla lettera c) sia effettuata sulla base di criteri oggettivi che tengano conto anche dell'esigenza di distinguere, in ordine di rilevanza: gli incarichi che la legge affida esclusivamente a magistrati; gli incarichi di natura giurisdizionale presso organismi internazionali e sovranazionali; gli incarichi presso organi costituzionali; gli incarichi presso organi di rilevanza costituzionale; gli incarichi non giurisdizionali apicali e di diretta collaborazione presso istituzioni nazionali o internazionali; gli altri incarichi;
e) prevedere che il magistrato, al termine di un incarico svolto fuori ruolo per un periodo superiore a cinque anni, possa essere nuovamente collocato fuori ruolo, indipendentemente dalla natura del nuovo incarico, non prima che siano trascorsi tre anni dalla presa di possesso nell'ufficio giudiziario, e indicare tassativamente le ipotesi di deroga;
f) prevedere che non possa comunque essere autorizzato il collocamento del magistrato fuori ruolo prima del decorso di dieci anni di effettivo esercizio delle funzioni giudicanti o requirenti e quando la sua sede di servizio presenta una rilevante scopertura di organico, sulla base di parametri definiti dai rispettivi organi di autogoverno;
g) stabilire che i magistrati ordinari, amministrativi e contabili non possano essere collocati fuori ruolo per un tempo che superi complessivamente sette anni, salvo che per gli incarichi, da indicare tassativamente, presso gli organi costituzionali o di rilevanza costituzionale, gli organi del Governo e gli organismi internazionali, per i quali il tempo trascorso fuori ruolo non puo' superare complessivamente dieci anni, ferme restando le deroghe previste dall' articolo 1, comma 70, della legge 6 novembre 2012, n. 190 ;
h) ridurre il numero massimo di magistrati che possono essere collocati fuori ruolo, sia in termini assoluti che in relazione alle diverse tipologie di incarico che saranno censite, prevedendo la possibilita' di collocamento fuori ruolo dei magistrati per la sola copertura di incarichi rispetto ai quali risultino necessari un elevato grado di preparazione in materie giuridiche o l'esperienza pratica maturata nell'esercizio dell'attivita' giudiziaria o una particolare conoscenza dell'organizzazione giudiziaria; individuare tassativamente le fattispecie cui tale limite non si applica;
i) disciplinare specificamente, con regolamentazione autonoma che tenga conto della specificita' dell'attivita', gli incarichi fuori ruolo svolti in ambito internazionale.
2. Lo schema del decreto o gli schemi dei decreti legislativi di cui al presente articolo sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'universita' e della ricerca, secondo la procedura indicata all'articolo 1, commi 2 e 3.».
«Art. 6 (Coordinamento con le disposizioni vigenti).
- 1. Il decreto o i decreti legislativi attuativi della delega di cui all'articolo 1 della presente legge provvedono al coordinamento delle disposizioni vigenti con le disposizioni introdotte in attuazione della medesima delega, anche modificando la formulazione e la collocazione delle disposizioni dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 , del decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106 , del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160 , nonche' delle disposizioni contenute in leggi speciali non direttamente investite dai principi e criteri direttivi di delega, e operando le necessarie abrogazioni nonche' prevedendo le opportune disposizioni transitorie.».
- Si riporta l' articolo 1, comma 3, della legge 21 aprile 2023, n. 41 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13 , recante disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonche' per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune. Disposizioni concernenti l'esercizio di deleghe legislative):
«Art. 1. - 1. - 2. (Omissis).
3. All'articolo 1, comma 1, alinea, della legge 17 giugno 2022, n. 71 , le parole: «un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «il 31 dicembre 2023».
4. (Omissis).».

Art. 2

Incarichi esercitabili esclusivamente fuori ruolo 1. Tutti gli incarichi presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni la cui assunzione non puo' garantire l'integrale svolgimento ordinario del lavoro giudiziario possono essere svolti, nel rispetto delle previsioni del presente decreto, soltanto a seguito del collocamento fuori ruolo o, nei casi specificamente previsti dalla legge, del collocamento in aspettativa.
2. Devono in ogni caso essere svolti con il collocamento fuori ruolo gli incarichi ai quali si applica la disciplina di cui all' articolo 20, comma 1, della legge 17 giugno 2022, n. 71 , oltre a quelli di direttore dell'ufficio di gabinetto e capo della segreteria di un Ministro.
3. Gli organi di governo autonomo possono autorizzare lo svolgimento di incarichi presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni, senza collocamento fuori ruolo o in aspettativa, anche se non e' garantito l'integrale svolgimento ordinario del lavoro giudiziario, esclusivamente nei casi in cui una specifica disposizione di legge preveda che quegli incarichi siano svolti da magistrati senza collocamento fuori ruolo o in aspettativa e con esonero totale o parziale dalle attivita' giudiziarie.
Note all'art. 2:
- Si riporta l'articolo 20, comma 1, della citata legge 17 giugno 2022, n. 71 :
«Art. 20 (Ricollocamento a seguito dell'assunzione di incarichi apicali e di incarichi di governo non elettivi).
- 1. I magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari collocati fuori ruolo per l'assunzione di incarichi di capo e di vice-capo dell'ufficio di gabinetto, di Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei Ministeri, di capo e di vice-capo di dipartimento presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e i Ministeri, nonche' presso i consigli e le giunte regionali, per un periodo di un anno decorrente dalla data di cessazione dall'incarico, restano collocati fuori ruolo, in ruolo non apicale, presso il Ministero di appartenenza o presso l'Avvocatura dello Stato o presso altre amministrazioni senza che ne derivino posizioni soprannumerarie, ovvero, per i magistrati amministrativi e contabili, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri.
In alternativa, essi possono essere ricollocati in ruolo e destinati dai rispettivi organi di autogoverno allo svolgimento di attivita' non giurisdizionali, ne' giudicanti ne' requirenti, fermo restando il rispetto delle norme ordinamentali che disciplinano l'accesso a tali specifiche funzioni. Per un ulteriore periodo di tre anni i magistrati di cui al primo periodo non possono assumere incarichi direttivi e semidirettivi.
2. I magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, non eletti, che hanno ricoperto la carica di componente del Governo, di assessore nelle giunte delle regioni o delle province autonome di Trento e di Bolzano, o di assessore comunale, al termine del mandato, qualora non abbiano gia' maturato l'eta' per il pensionamento obbligatorio, sono collocati fuori ruolo presso il Ministero di appartenenza o, per i magistrati amministrativi e contabili, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, ovvero sono ricollocati in ruolo e destinati dai rispettivi organi di autogoverno allo svolgimento di attivita' non direttamente giurisdizionali, ne' giudicanti ne' requirenti, fermo restando il rispetto delle norme ordinamentali che disciplinano l'accesso a tali specifiche funzioni, fatta salva l'assunzione di incarichi diversi fuori ruolo presso l'Avvocatura dello Stato o presso altre amministrazioni senza che ne derivino posizioni soprannumerarie. In caso di collocamento fuori ruolo ai sensi del presente comma, nella dotazione organica della magistratura e' reso indisponibile un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario, fino alla cessazione dall'impiego. Il trattamento economico spettante ai magistrati di cui al secondo periodo resta a carico dell'amministrazione di appartenenza senza nuovi o maggiori oneri.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano nei casi in cui l'incarico sia cessato prima del decorso di un anno dalla data dell'assunzione, salvo che la cessazione consegua a dimissioni volontarie che non dipendano da ragioni di sicurezza, da motivi di salute o da altra giustificata ragione.
4. Le disposizioni del presente articolo si applicano agli incarichi ivi previsti assunti dopo la data di entrata in vigore della presente legge.».

Art. 3

Aspettativa senza assegni 1. Il magistrato puo' essere collocato in aspettativa ai sensi e per gli effetti dell' articolo 23-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 .
2. In tutti i casi di collocamento in aspettativa ai sensi dell' articolo 23-bis del decreto legislativo n. 165 del 2001 , il posto di provenienza e' considerato vacante e il ricollocamento del magistrato a seguito della cessazione dell'aspettativa avviene secondo le modalita' previste per il magistrato collocato fuori ruolo.
Note all'art. 3:
- Si riporta l' articolo 23-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche):
«Art. 23-bis (Disposizioni in materia di mobilita' tra pubblico e privato). - 1. In deroga all'articolo 60 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 , i dipendenti delle pubbliche amministrazioni, ivi compresi gli appartenenti alle carriere diplomatica e prefettizia, e, limitatamente agli incarichi pubblici, i magistrati ordinari, amministrativi e contabili e gli avvocati e procuratori dello Stato sono collocati, salvo motivato diniego dell'amministrazione di appartenenza in ordine alle proprie preminenti esigenze organizzative, in aspettativa senza assegni per lo svolgimento di attivita' presso soggetti e organismi, pubblici o privati, anche operanti in sede internazionale, i quali provvedono al relativo trattamento previdenziale. Resta ferma la disciplina vigente in materia di collocamento fuori ruolo nei casi consentiti. Il periodo di aspettativa comporta il mantenimento della qualifica posseduta. E' sempre ammessa la ricongiunzione dei periodi contributivi a domanda dell'interessato, ai sensi della legge 7 febbraio 1979, n. 29 , presso una qualsiasi delle forme assicurative nelle quali abbia maturato gli anni di contribuzione. Quando l'incarico e' espletato presso organismi operanti in sede internazionale, la ricongiunzione dei periodi contributivi e' a carico dell'interessato, salvo che l'ordinamento dell'amministrazione di destinazione non disponga altrimenti.
2. I dirigenti di cui all'articolo 19, comma 10, sono collocati a domanda in aspettativa senza assegni per lo svolgimento dei medesimi incarichi di cui al comma 1 del presente articolo, salvo motivato diniego dell'amministrazione di appartenenza in ordine alle proprie preminenti esigenze organizzative.
3. Per i magistrati ordinari, amministrativi e contabili, e per gli avvocati e procuratori dello Stato, gli organi competenti deliberano il collocamento in aspettativa, fatta salva per i medesimi la facolta' di valutare ragioni ostative all'accoglimento della domanda.
4. Nel caso di svolgimento di attivita' presso soggetti diversi dalle amministrazioni pubbliche, il periodo di collocamento in aspettativa di cui al comma 1 non puo' superare i cinque anni, e' rinnovabile per una sola volta e non e' computabile ai fini del trattamento di quiescenza e previdenza.
5. L'aspettativa per lo svolgimento di attivita' o incarichi presso soggetti privati o pubblici da parte del personale di cui al comma 1 non puo' comunque essere disposta se:
a) il personale, nei due anni precedenti, e' stato addetto a funzioni di vigilanza, di controllo ovvero, nel medesimo periodo di tempo, ha stipulato contratti o formulato pareri o avvisi su contratti o concesso autorizzazioni a favore di soggetti presso i quali intende svolgere l'attivita'. Ove l'attivita' che si intende svolgere sia presso una impresa, il divieto si estende anche al caso in cui le predette attivita' istituzionali abbiano interessato imprese che, anche indirettamente, la controllano o ne sono controllate, ai sensi dell' articolo 2359 del codice civile ;
b) il personale intende svolgere attivita' in organismi e imprese private che, per la loro natura o la loro attivita', in relazione alle funzioni precedentemente esercitate, possa cagionare nocumento all'immagine dell'amministrazione o comprometterne il normale funzionamento o l'imparzialita'.
6. Il personale di cui al comma 1, nei successivi due anni, non puo' essere destinatario di incarichi ne' essere impiegato nello svolgimento di attivita' che comportino l'esercizio delle funzioni individuate alla lettera a) del comma 5.
7. Sulla base di appositi protocolli di intesa tra le parti, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, possono disporre, per singoli progetti di interesse specifico dell'amministrazione e con il consenso dell'interessato, l'assegnazione temporanea di personale presso altre pubbliche amministrazioni o imprese private. I protocolli disciplinano le funzioni, le modalita' di inserimento, l'onere per la corresponsione del trattamento economico da porre a carico delle imprese destinatarie. Nel caso di assegnazione temporanea presso imprese private i predetti protocolli possono prevedere l'eventuale attribuzione di un compenso aggiuntivo, con oneri a carico delle imprese medesime.
8. Il servizio prestato dai dipendenti durante il periodo di assegnazione temporanea di cui al comma 7 costituisce titolo valutabile ai fini della progressione di carriera.
9. Le disposizioni del presente articolo non trovano comunque applicazione nei confronti del personale militare e delle Forze di polizia, nonche' del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
10.».

Art. 4

Requisiti per il collocamento fuori ruolo 1. ((Il collocamento del magistrato fuori ruolo puo' essere autorizzato solo se ricorrono entrambe le seguenti condizioni:)) a) ((sono decorsi sei anni di effettivo esercizio delle funzioni proprie della magistratura;)) b) ((sono decorsi tre anni dal rientro in ruolo a seguito di un incarico svolto fuori ruolo per un periodo superiore a cinque anni.)) 2. Ai fini di quanto indicato alla lettera a) del comma 1, il magistrato deve avere esercitato le funzioni per ((sei anni)) dalla data del loro conferimento, anche presso magistrature diverse da quelle di attuale appartenenza o avere prestato servizio presso l'Avvocatura dello Stato o presso gli organi costituzionali, con esclusione di ogni periodo di tempo nel quale il magistrato sia stato collocato fuori ruolo o in aspettativa, salvi i casi di aspettativa per maternita' o per congedo parentale e di svolgimento degli incarichi di cui all'articolo 11, comma 3. L'effettivo esercizio delle funzioni per il periodo di tempo indicato nella lettera a) del comma 1 non e' richiesto nei casi di conferimento delle funzioni ai sensi dell' articolo 19, comma 1, numero 2), della legge 27 aprile 1982, n. 186 , dell' articolo 1 della legge 5 agosto 1998, n. 303 , dell' articolo 7, comma 3, del regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 , e dell'articolo unico del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1977, n. 385 .
3. Il decorso di almeno tre anni dal rientro in ruolo a seguito di un precedente collocamento fuori ruolo si calcola dal momento in cui il magistrato ha assunto il nuovo incarico successivo al rientro in ruolo, escluso il periodo di tempo nel quale il magistrato sia stato collocato in aspettativa, ad esclusione dell'aspettativa per maternita' o per congedo parentale e degli incarichi caratterizzati dall'esercizio di funzioni giudiziarie all'estero.
4. La limitazione temporale di cui al comma 1, lettera b), non si applica:
a) per gli incarichi di cui all'articolo 11, comma 3;
b) per i magistrati destinati a funzioni non giudiziarie presso la Presidenza della Repubblica, la Corte costituzionale, nonche', limitatamente agli incarichi di segretario generale, vicesegretario o segretario delegato, presso gli organi di governo autonomo e presso la Scuola superiore della magistratura;
c) per gli incarichi di segretario generale e vicesegretario generale e di capo e vice capo di dipartimento presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, nonche' di capo e vice capo di dipartimento presso il Ministero della giustizia;
d) per i magistrati investiti di funzioni al vertice di autorita' indipendenti;
e) per gli incarichi di diretta collaborazione con il Presidente del Consiglio dei ministri, con il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, con il Segretario del Consiglio dei ministri e con singoli Ministri anche senza portafoglio, limitatamente, per ciascuna ipotesi, agli incarichi di capo o vice capo;
f) per gli incarichi di diretta collaborazione con i soggetti ai quali sono affidati compiti di rappresentanza e difesa dello Stato italiano presso Corti internazionali, per gli incarichi presso organismi giudiziari internazionali o sovranazionali, per gli incarichi di esperto presso le medesime organizzazioni, nonche' per gli incarichi di esperto giuridico conferiti ai sensi dell' articolo 168 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 .

Art. 5

Interesse dell'amministrazione 1. Il collocamento fuori ruolo e' autorizzato quando l'incarico da conferire corrisponde a un interesse dell'amministrazione di appartenenza.
2. L'incarico da conferire corrisponde a un interesse dell'amministrazione di appartenenza quando consente al magistrato di acquisire competenze e conoscenze utili per l'esercizio della giurisdizione.
3. Nel valutare la sussistenza dell'interesse dell'amministrazione di appartenenza l'organo di governo autonomo tiene in ogni caso conto:
a) della natura e delle competenze dell'ente conferente l'incarico;
b) dell'attinenza del contenuto dell'incarico alla professione del magistrato;
c) della idoneita' dell'incarico fuori ruolo all'acquisizione di competenze utili all'amministrazione.
4. In ogni caso l'organo di governo autonomo deve valutare le ricadute provenienti dallo svolgimento dell'incarico fuori ruolo sotto il profilo della possibile lesione della immagine di imparzialita' e indipendenza del magistrato o del pregiudizio derivante al prestigio delle magistrature.
5. L'interesse dell'amministrazione e' sempre sussistente per gli incarichi che la legge affida esclusivamente a magistrati, per gli incarichi presso organi costituzionali o di rilevanza costituzionale, per gli incarichi apicali, anche di diretta collaborazione, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e i Ministeri o per incarichi presso organismi dell'Unione europea o organizzazioni internazionali di cui l'Italia e' parte.
6. L'interesse dell'amministrazione di appartenenza non si ritiene sussistente quando l'incarico non richieda un elevato grado di preparazione in materie giuridiche ovvero una particolare conoscenza dell'organizzazione giudiziaria o esperienza pratica maturata nell'esercizio dell'attivita' giurisdizionale, giudiziaria, consultiva o di controllo.

Art. 6

Percentuale di scopertura dell'ufficio di provenienza ed esigenze d'ufficio 1. Non puo' essere collocato fuori ruolo il magistrato la cui sede di servizio presenti un rilevante indice di scopertura dell'organico stabilita in via generale dall'organo di governo autonomo. Ai fini della individuazione della sede di servizio sono irrilevanti eventuali destinazioni in applicazione distrettuale o extra distrettuale. Nella determinazione dell'indice di scopertura si tiene conto anche delle assenze per aspettativa o per congedo straordinario, purche' di durata superiore a sessanta giorni. Si tiene altresi' conto degli esoneri, totali o parziali, dallo svolgimento dell'ordinario lavoro giudiziario, fermo restando che eventuali esoneri parziali sono computati pro quota.
2. Non puo' essere collocato fuori ruolo il magistrato che, alla data della deliberazione, sia impegnato nella trattazione di procedimenti penali per gravi reati in avanzato stato di istruttoria rispetto ai quali il suo allontanamento possa incidere gravemente sui tempi di definizione.
3. Nonostante la sussistenza delle condizioni di cui ai commi 1 e 2, l'organo di governo autonomo puo' sempre valutare, tenendo conto delle esigenze dell'ufficio di provenienza e dell'interesse dell'amministrazione di appartenenza, la possibilita' di concedere il collocamento fuori ruolo in ragione del rilievo costituzionale dell'organo conferente nonche' presso gli organi di cui all'articolo 11, comma 3.

Art. 7

Criteri di priorita' per il collocamento fuori ruolo
1. Quando il numero di richieste di collocamento di magistrati fuori ruolo ecceda quello dei posti disponibili calcolati ai sensi dell'articolo 13, l'organo di governo autonomo si determina sulla base della seguente graduatoria di priorita':
a) incarichi destinati per legge esclusivamente a magistrati;
b) incarichi di natura giudiziaria e giurisdizionale presso l'Unione europea o organizzazioni internazionali di cui l'Italia e' parte;
c) incarichi presso organi costituzionali;
d) incarichi presso organi di rilevanza costituzionale;
e) incarichi apicali e incarichi di diretta collaborazione, previsti da norme primarie, ricoperti presso organi istituzionali, con particolare riferimento agli incarichi di diretta collaborazione di cui all' articolo 13 del decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217 , convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317 ;
f) incarichi non giudiziari o giurisdizionali ricoperti presso organizzazioni internazionali di cui l'Italia e' parte;
g) altri incarichi.
Note all'art. 7:
- Si riporta l' articolo 13 del decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217 (Modificazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 , nonche' alla L. 23 agosto 1988, n. 400 , in materia di organizzazione del Governo), convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317 :
«Art. 13. - 1. Gli incarichi di diretta collaborazione con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Segretario del Consiglio dei Ministri o con i singoli Ministri, anche senza portafoglio, possono essere attribuiti anche a dipendenti di ogni ordine, grado e qualifica delle amministrazioni di cui all' articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 , nel rispetto dell'autonomia statutaria degli enti territoriali e di quelli dotati di autonomia funzionale. In tal caso essi, su richiesta degli organi interessati, sono collocati, con il loro consenso, in posizione di fuori ruolo o di aspettativa retribuita, per l'intera durata dell'incarico, anche in deroga ai limiti di carattere temporale previsti dai rispettivi ordinamenti di appartenenza e in ogni caso non oltre il limite di cinque anni consecutivi, senza oneri a carico degli enti di appartenenza qualora non si tratti di amministrazioni dello Stato.
2. Nelle ipotesi indicate al comma 1, gli attuali contingenti numerici eventualmente previsti dai rispettivi ordinamenti di appartenenza dei soggetti interessati ed ostativi al loro collocamento fuori ruolo o in aspettativa retribuita sono aumentati fino al 30 per cento e, comunque, non oltre il massimo di trenta unita' aggiuntive per ciascun ordinamento.
3. Per i magistrati ordinari, amministrativi e contabili e per gli avvocati e procuratori dello Stato, nonche' per il personale di livello dirigenziale o comunque apicale delle regioni, delle province, delle citta' metropolitane e dei comuni, gli organi competenti deliberano il collocamento fuori ruolo o in aspettativa retribuita, ai sensi di quanto disposto dai commi precedenti, fatta salva per i medesimi la facolta' di valutare motivate e specifiche ragioni ostative al suo accoglimento.
4. All'attuazione del presente articolo si provvede nel rispetto di quanto previsto, dall' articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 , e successive modificazioni, in materia di programmazione delle assunzioni del personale delle amministrazioni pubbliche.».

Art. 8

Procedura di autorizzazione al collocamento fuori ruolo 1. Il procedimento per il collocamento fuori ruolo del magistrato e' avviato su richiesta inoltrata all'organo di governo autonomo dall'amministrazione o dall'istituzione richiedente.
2. L'amministrazione o l'istituzione richiedente specifica la durata, la natura e la tipologia dell'incarico fuori ruolo affidato al magistrato.
3. Qualora la richiesta provenga da amministrazione o istituzione diversa dal Ministero della giustizia, relativamente ai magistrati ordinari, il Consiglio superiore della magistratura provvede a inoltrare a quest'ultimo copia dell'istanza, nonche' copia della documentazione rilevante, per le eventuali osservazioni.

Art. 9

Assenso del magistrato e documentazione 1. Il collocamento fuori ruolo puo' essere disposto solo previa acquisizione dell'assenso scritto del magistrato, che deve essere trasmesso all'organo di governo autonomo dallo stesso magistrato.
2. L'assenso e' revocabile, con la stessa forma, sino a che non sia iniziato l'effettivo svolgimento delle funzioni presso l'amministrazione o l'istituzione richiedente.
3. Il magistrato e' tenuto ad allegare all'atto di assenso:
a) una breve relazione che contenga: le caratteristiche, la durata e il luogo di svolgimento dell'attivita'; i compensi, le indennita' o le remunerazioni previsti sotto qualsiasi forma o titolo; gli eventuali procedimenti o processi da lui trattati, o in corso di trattazione, nei quali sia stato o sia parte l'ente o il soggetto che ha formulato la richiesta; le eventuali situazioni di conflitto di interesse;
b) il parere del dirigente dell'ufficio, comprensivo della valutazione relativa alla compatibilita' dell'incarico con l'assicurazione del buon andamento dell'ufficio, con indicazione dell'eventuale avvenuta designazione del magistrato, alla data della richiesta, alla trattazione di procedimenti, processi o affari tali che il suo allontanamento possa nuocere gravemente agli stessi;
c) il parere del Consiglio giudiziario, ove applicabile.

Art. 10

Valutazione dell'organo di governo autonomo 1. A seguito della richiesta di autorizzazione al collocamento fuori ruolo, l'organo di governo autonomo accerta la sussistenza dei presupposti di cui agli articoli 2, 4, 5, 6 e 7, dandone conto in apposita motivazione.

Art. 11

Limiti di permanenza fuori ruolo 1. I magistrati ordinari, amministrativi e contabili non possono essere collocati fuori ruolo per un tempo che superi complessivamente sette anni.
2. Per tutti gli incarichi di cui all'articolo 4, comma 4, lettere b), c) ed e), il tempo trascorso fuori ruolo non puo' superare complessivamente dieci anni.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano agli incarichi caratterizzati dall'esercizio di funzioni giudiziarie o giurisdizionali all'estero, tra i quali quelli presso Corti comunque denominate previste da accordi internazionali ai quali l'Italia aderisce, di procuratore capo europeo, di procuratore europeo, di magistrato di collegamento, nonche' agli incarichi di coordinamento e/o supporto all'attivita' giudiziaria e giurisdizionale svolti a livello internazionale.

Art. 12

Relazione informativa 1. Al termine del periodo trascorso fuori ruolo o in regime di aspettativa l'istituzione conferente l'incarico redige una dettagliata relazione illustrativa dell'attivita' svolta dal magistrato.
2. La relazione e' in ogni caso redatta, a richiesta del magistrato, anche in occasione delle valutazioni di professionalita' e della presentazione di domande per il conferimento di incarichi semidirettivi o direttivi.

Art. 13

Numero massimo dei magistrati fuori ruolo 1. I magistrati possono essere collocati fuori ruolo nel rispetto dei seguenti numeri massimi:
a) ordinari, numero 180 unita';
b) amministrativi, numero 25 unita';
c) contabili, numero 25 unita'.
2. In ogni caso, i magistrati ordinari non possono essere collocati fuori ruolo presso organi o enti diversi dal Ministero della giustizia, dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dal Consiglio superiore della magistratura e dagli organi costituzionali in numero superiore a 40 unita'.
3. Gli incarichi destinati per legge esclusivamente a magistrati e quelli di cui all'articolo 11, comma 3, possono essere autorizzati anche nel caso in cui sia raggiunto il numero massimo di cui ai commi 1 e 2, con necessario riassorbimento nel medesimo numero massimo in occasione del successivo rientro in ruolo di altri magistrati.
4. All' articolo 1-bis del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143 , convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, il comma 4 e' abrogato. Note all'art. 13:
- Si riporta l' articolo 1-bis del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143 (Interventi urgenti in materia di funzionalita' del sistema giudiziario), convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181 , come modificato dal presente decreto:
«Art. 1-bis (Rideterminazione del ruolo organico della magistratura ordinaria). - 1. In attuazione della disposizione di cui all' articolo 2, comma 606, lettera a), della legge 24 dicembre 2007, n. 244 , a decorrere dal 1° luglio 2008, la tabella B prevista dall' articolo 5, comma 9, della legge 30 luglio 2007, n. 111 , e' sostituita dalla tabella di cui all'allegato 1 del presente decreto.
2. Il Ministro della giustizia, sentito il Consiglio superiore della magistratura, provvede con propri decreti alla rideterminazione delle piante organiche del personale di magistratura.
3. Fermo restando quanto previsto dall' articolo 13 del decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217 , convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317 , e successive modificazioni, la destinazione alle funzioni di cui alla lettera M della tabella di cui all'allegato 1 del presente decreto non puo' superare gli anni dieci anche continuativi, fatto salvo il maggior termine stabilito per gli incarichi la cui durata e' prevista da specifiche disposizioni di legge.
4. (abrogato).
5. All' articolo 1, comma 1, della legge 13 febbraio 2001, n. 48 , le parole: "delle quali trecento da destinare" sono sostituite dalle seguenti: "assicurando la adeguata destinazione di magistrati".».

Art. 14

Incarichi elettivi e di Governo 1. Le disposizioni del presente decreto non si applicano ai membri di Governo e alle cariche elettive, anche presso gli organi di governo autonomo, e il periodo trascorso fuori ruolo o in aspettativa per lo svolgimento di quelle attivita' non si considera ai fini dell'articolo 11.
2. Le disposizioni di cui al presente decreto non si applicano, inoltre, quando il collocamento fuori ruolo avviene per effetto degli articoli 19 e 20 della legge 17 giugno 2022, n. 71 .
3. Nel numero massimo di magistrati collocati fuori ruolo di cui alla lettera M della tabella b allegata alla legge 5 marzo 1991, n. 71 non si computano i magistrati indicati ai commi 1 e 2.
Note all'art. 14:
- Si riporta l'articolo 19 della citata legge 17 giugno 2022, n. 71 :
«Art. 19 (Ricollocamento dei magistrati a seguito della cessazione di mandati elettivi). - 1. I magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari che hanno ricoperto la carica di parlamentare nazionale o europeo, di consigliere regionale o provinciale nelle province autonome di Trento e di Bolzano, di presidente delle giunte delle regioni o delle province autonome di Trento e di Bolzano, di sindaco o di consigliere comunale, al termine del mandato, qualora non abbiano gia' maturato l'eta' per il pensionamento obbligatorio, sono collocati fuori ruolo, presso il Ministero di appartenenza o, per i magistrati amministrativi e contabili, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, ovvero sono ricollocati in ruolo e destinati dai rispettivi organi di autogoverno allo svolgimento di attivita' non direttamente giurisdizionali, ne' giudicanti ne' requirenti, fermo restando il rispetto delle norme ordinamentali che disciplinano l'accesso a tali specifiche funzioni, fatta salva l'assunzione di diversi incarichi fuori ruolo presso l'Avvocatura dello Stato o presso altre amministrazioni senza che ne derivino posizioni soprannumerarie. In caso di collocamento fuori ruolo ai sensi del presente comma, nella dotazione organica della magistratura e' reso indisponibile un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario, fino alla cessazione dall'impiego. Il trattamento economico spettante ai magistrati di cui al secondo periodo resta a carico dell'amministrazione di appartenenza senza nuovi o maggiori oneri.
2. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle cariche di cui al comma 1 assunte dopo la data di entrata in vigore della presente legge.».
- Per l'articolo 20 della citata legge 17 giugno 2022, n. 71 , si vedano le note all'articolo 2 del presente decreto.

Art. 15

Disposizioni transitorie 1. Salvo quanto previsto al comma 4, la disciplina prevista dal presente decreto si applica agli incarichi conferiti o autorizzati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.
2. Ai magistrati fuori ruolo al momento della data di entrata in vigore del presente decreto si applica la disciplina vigente al momento del conferimento o dell'autorizzazione dell'incarico. I limiti temporali di permanenza nell'incarico previsti dalle disposizioni vigenti non operano per tutti gli incarichi indicati nell'articolo 11, comma 3.
3. Ai magistrati collocati fuori ruolo successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, che abbiano anteriormente ricoperto incarichi con collocamento fuori ruolo, si applica la disciplina relativa ai limiti temporali prevista dal presente decreto , salvo il caso in cui il collocamento fuori ruolo sia stato effettuato senza soluzione di continuita' rispetto al precedente incarico. La durata del precedente incarico e' computata nel termine complessivo.
3-bis. In deroga a quanto previsto dai commi 1, 2 e 3, la durata del precedente incarico non e' mai computata nel termine complessivo per gli incarichi conferiti o autorizzati e per quelli da conferire o autorizzare presso la Presidenza della Repubblica, la Corte costituzionale, il Parlamento, la Presidenza del Consiglio dei ministri e gli organi di governo autonomo, nonche' presso il Ministero della giustizia limitatamente agli incarichi di capo e vice capo degli uffici di diretta collaborazione e agli incarichi di capo e vice capo di dipartimento.
3-ter. Le disposizioni di cui al comma 3-bis si applicano anche agli incarichi di capo e vice capo degli uffici di diretta collaborazione e agli incarichi di capo e vice capo di dipartimento gia' conferiti o da conferire fino al 31 dicembre 2029 presso i Ministeri titolari di interventi previsti nel PNRR, ovvero nel Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR di cui all' articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59 , convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101 .
4. Le disposizioni di cui all'articolo 13 e all'articolo 17, comma 2, non si applicano sino al 31 dicembre 2029. Nelle more dell'applicabilita' delle disposizioni di cui agli articoli 13 e 17, comma 2 ((,)) e al fine di garantire il rispetto della dotazione organica complessiva, il limite dei magistrati ordinari destinati a funzioni non giudiziarie, indicati alla lettera M) della Tabella B allegata alla legge 5 marzo 1991, n. 71 ((,)) e' rideterminato nel numero di 200 fino al 31 dicembre 2029 e il limite dei magistrati indicati alla lettera L) della medesima tabella e' rideterminato nel numero di 9.981 fino al 30 giugno 2026 e nel numero di 10.039 fino al ((31 dicembre 2029)) .

Art. 16

Limiti di applicazione della legge 6 novembre 2012, n. 190 1. Salvo quanto previsto dall'articolo 15, commi 2 e 3, dalla data di entrata in vigore del presente decreto le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 68, primo periodo, e commi da 69 a 72, della legge 6 novembre 2012, n. 190 , non si applicano ai magistrati ordinari, amministrativi e contabili.
1-bis. All'articolo 1, comma 68 ((,)) della legge 6 novembre 2012, n. 190 , dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: «Ai fini dell'applicazione del primo periodo, non e' mai computata nel termine complessivo la durata degli incarichi conferiti o autorizzati e di quelli da conferire o autorizzare presso la Presidenza della Repubblica, la Corte costituzionale, il Parlamento, la Presidenza del Consiglio dei ministri e gli organi di governo autonomo. Le disposizioni del secondo periodo si applicano anche agli incarichi di capo e vice capo degli uffici di diretta collaborazione e agli incarichi di capo e vice capo di dipartimento gia' conferiti o da conferire fino al 31 dicembre 2029 presso i Ministeri titolari di interventi previsti nel PNRR, ovvero nel Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR di cui all' articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59 , convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, ((n. 101)) .

Art. 17

Abrogazioni e disposizioni di coordinamento 1. All' articolo 50 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160 , il comma 2 e' abrogato.
1-bis. ((All' articolo 21, quinto comma, della legge 27 aprile 1982, n. 186 )) , il secondo periodo e' soppresso.
2. La tabella B allegata alla legge 5 marzo 1991, n. 71 , e' sostituita dalla tabella allegata al presente decreto.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 28 marzo 2024 MATTARELLA Meloni, Presidente del Consiglio dei ministri Nordio, Ministro della giustizia Giorgetti, Ministro dell'economia e delle finanze Bernini, Ministro dell'universita' e della ricerca Visto, il Guardasigilli: Nordio

Allegato

Allegato
(articolo 17, comma 2)
«
TABELLA B
RUOLO ORGANICO DELLA MAGISTRATURA ORDINARIA
A. Magistrato con funzioni direttive apicali giudicanti di legittimita': Primo Presidente della Corte di cassazione 1 B. Magistrato con funzioni direttive apicali requirenti di legittimita': Procuratore generale presso la Corte di cassazione 1 C. Magistrati con funzioni direttive superiori di legittimita': Presidente aggiunto della Corte di cassazione 1 Procuratore generale aggiunto presso la Corte di Cassazione 1 Presidente del Tribunale superiore delle acque pubbliche 1 D. Magistrati con funzioni giudicanti e requirenti direttive di legittimita 65 E. Magistrati con funzioni giudicanti e requirenti di legittimita' nonche' magistrati destinati all'esercizio delle funzioni di procuratori europei delegati innanzi alla Corte di cassazione 442 F. Magistrato con funzioni direttive requirenti di coordinamento nazionale: Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo 1 G. Magistrati con funzioni direttive di merito di secondo grado, giudicanti e requirenti 52 H. Magistrati con funzioni direttive di merito di primo grado elevate, giudicanti e requirenti 53 I. Magistrati con funzioni direttive di merito giudicanti e requirenti di primo grado 314 L. Magistrati con funzioni giudicanti e requirenti di merito di primo e di secondo grado, di magistrato distrettuale, di coordinamento nazionale presso la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo e semidirettive di primo grado, di primo grado elevate e di secondo grado, magistrati destinati alle funzioni di procuratori europei delegati, nonche' magistrati destinati alle funzioni requirenti di membro nazionale, aggiunto e assistente presso l'Eurojust 9.741 M. Magistrati destinati a funzioni non giudiziarie 180 N. Magistrati ordinari in tirocinio (numero pari a quello dei posti vacanti nell'organico) TOTALE 10.853
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