23G00187
23G00187
Riordino e revisione degli ammortizzatori e delle indennita' e per l'introduzione di un'indennita' di discontinuita' in favore dei lavoratori del settore dello spettacolo. (23G00187) (DECRETO LEGISLATIVO 30 novembre 2023 n. 175)
Premessa
Entrata in vigore del provvedimento: 03/12/2023 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione ; Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400 , recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» e, in particolare, l'articolo 14; Vista la legge 15 luglio 2022, n. 106 , recante «Delega al Governo e altre disposizioni in materia di spettacolo» e, in particolare, l'articolo 2, comma 4, che alla lettera c) reca la delega per la previsione di specifiche tutele normative ed economiche per i casi di contratto di lavoro intermittente o di prestazione occasionale di lavoro, e comma 6, che reca la delega per il riordino e la revisione degli ammortizzatori e delle indennita' e per l'introduzione di un'indennita' di discontinuita', quale indennita' strutturale e permanente, in favore dei lavoratori di cui all' articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182 , nonche' dei lavoratori discontinui del settore dello spettacolo di cui alla lettera b) del predetto comma 1, individuati con decreto adottato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della cultura; Vista la legge 24 febbraio 2023, n. 14 , recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198 , recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi. Proroga di termini per l'esercizio di deleghe legislative», che ha disposto la proroga del termine di esercizio della delega di cui all' articolo 2, comma 6, della legge 15 luglio 2022, n. 106 ; Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368 , recante «Istituzione del Ministero per i beni e le attivita' culturali, a norma dell' articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59 »; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 , recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell' articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 »; Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 , recante « Codice dei beni culturali e del paesaggio », ai sensi dell' articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137 ; Vista la legge 22 novembre 2017, n. 175 , recante «Disposizioni in materia di spettacolo e deleghe al Governo per il riordino della materia» e, in particolare, l'articolo 2, comma 5; Visto il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22 , convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55 , recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri» e, in particolare, l'articolo 6; Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 25 luglio 2023, recante «Individuazione dei lavoratori discontinui del settore dello spettacolo», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 ottobre 2023, n. 234; Acquisiti i pareri resi dal Consiglio superiore dello spettacolo nelle sedute del 4 luglio 2023 e del 23 ottobre 2023; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 28 agosto 2023; Acquisita l'intesa sancita in sede di Conferenza unificata nella seduta del 12 ottobre 2023; Acquisiti i pareri, interlocutorio e definitivo, resi dal Consiglio di Stato, Sezione consultiva per gli atti normativi, rispettivamente, nelle adunanze del 26 settembre 2023 e del 7 novembre 2023 ; Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 27 novembre 2023; Sulla proposta del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali; Emana il seguente decreto legislativo:
Art. 1
Oggetto, finalita' e ambito di applicazione
1. Al fine di sostenere economicamente i lavoratori del settore dello spettacolo, tenuto conto della specificita' delle prestazioni di lavoro nel predetto settore e del loro carattere strutturalmente discontinuo, e' riconosciuta, a decorrere dal 1° gennaio 2024, un'indennita' di discontinuita', quale indennita' strutturale e permanente, in favore dei lavoratori autonomi, ivi compresi quelli con rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, e dei lavoratori subordinati a tempo determinato di cui all' articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182 , e di cui alla lettera b), individuati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 25 luglio 2023, recante «Individuazione, dei lavoratori discontinui del settore dello spettacolo», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 ottobre 2023, n. 234.
2. L'indennita' di cui al comma 1 e' riconosciuta anche ai lavoratori intermittenti a tempo indeterminato, del settore dello spettacolo, che non siano titolari della indennita' di disponibilita' di cui all' articolo 16 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 , e che siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2.
N O T E
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'articolo 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L' art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere delegato al Governo se non come determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.
- L' art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.
- L' articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400 , recante disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, S.O., cosi' recita:
«Art. 14 (Decreti legislativi). - 1. I decreti legislativi adottati dal Governo ai sensi dell' articolo 76 della Costituzione sono emanati dal Presidente della Repubblica con la denominazione di "decreto legislativo" e con l'indicazione, nel preambolo, della legge di delegazione, della deliberazione del Consiglio dei ministri e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla legge di delegazione.
2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire entro il termine fissato dalla legge di delegazione; il testo del decreto legislativo adottato dal Governo e' trasmesso al Presidente della Repubblica, per la emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza.
3. Se la delega legislativa si riferisce ad una pluralita' di oggetti distinti suscettibili di separata disciplina, il Governo puo' esercitarla mediante piu' atti successivi per uno o piu' degli oggetti predetti. In relazione al termine finale stabilito dalla legge di delegazione, il Governo informa periodicamente le Camere sui criteri che segue nell'organizzazione dell'esercizio della delega.
4. In ogni caso, qualora il termine previsto per l'esercizio della delega ecceda in due anni, il Governo e' tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei decreti delegati. Il parere e' espresso dalle Commissioni permanenti delle due Camere competenti per materia entro sessanta giorni, indicando specificamente le eventuali disposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive della legge di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni successivi, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle Commissioni per il parere definitivo che deve essere espresso entro trenta giorni.»
- L' articolo 2 della legge 15 luglio 2022, n. 106 , recante delega al Governo e altre disposizioni in materia di spettacolo, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 3 agosto 2022, n. 180, cosi' recita:
«Art. 2. (Deleghe al Governo per il riordino delle disposizioni di legge in materia di spettacolo e per il riordino e la revisione degli strumenti di sostegno in favore dei lavoratori del settore nonche' per il riconoscimento di nuove tutele in materia di contratti di lavoro e di equo compenso per i lavoratori autonomi). - Omissis
4. Il Governo e' delegato ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, secondo il procedimento di cui all' articolo 2, commi 5 e 7, della legge 22 novembre 2017, n. 175 , un decreto legislativo recante disposizioni in materia di contratti di lavoro nel settore dello spettacolo, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) riconoscimento delle specificita' del lavoro e del carattere strutturalmente discontinuo delle prestazioni lavorative nel settore dello spettacolo, indipendentemente dalla qualificazione autonoma o subordinata del rapporto e dalla tipologia del contratto di lavoro sottoscritto dalle parti;
b) riconoscimento di un'indennita' giornaliera, quale elemento distinto e aggiuntivo del compenso o della retribuzione, in caso di obbligo per il lavoratore di assicurare la propria disponibilita' su chiamata o di garantire una prestazione esclusiva;
c) previsione di specifiche tutele normative ed economiche per i casi di contratto di lavoro intermittente o di prestazione occasionale di lavoro;
d) previsione di tutele specifiche per l'attivita' preparatoria e strumentale all'evento o all'esibizione artistica.
5. Il Governo e' delegato ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, secondo il procedimento di cui all' articolo 2, commi 5 e 7, della legge 22 novembre 2017, n. 175 , un decreto legislativo recante disposizioni in materia di equo compenso per i lavoratori autonomi dello spettacolo, ivi compresi gli agenti e i rappresentanti dello spettacolo dal vivo, di cui all'articolo 4, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) determinazione di parametri retributivi diretti ad assicurare ai lavoratori autonomi la corresponsione di un equo compenso, proporzionato alla quantita' e alla qualita' del lavoro svolto, nonche' al contenuto, alle caratteristiche e alla complessita' della prestazione;
b) obbligo per le amministrazioni pubbliche di retribuire ogni prestazione di lavoro autonomo nello spettacolo derivante da bandi o procedure selettive.
6. Il Governo e' delegato ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, secondo il procedimento di cui all' articolo 2, commi 5 e 7, della legge 22 novembre 2017, n. 175 , un decreto legislativo per il riordino e la revisione degli ammortizzatori e delle indennita' e per l'introduzione di un'indennita' di discontinuita', quale indennita' strutturale e permanente, in favore dei lavoratori di cui all' articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182 , nonche' dei lavoratori discontinui del settore dello spettacolo di cui alla lettera b) del predetto comma 1, individuati con decreto adottato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della cultura, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il decreto legislativo e' adottato tenuto conto del carattere strutturalmente discontinuo delle prestazioni lavorative, nonche' nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) aggiornamento e definizione dei requisiti di accesso agli strumenti di sostegno, anche in ragione del carattere discontinuo delle prestazioni lavorative, fondati su:
1) limite massimo annuo di reddito riferito all'anno solare precedente a quello di corresponsione dei sostegni;
2) limite minimo di prestazioni lavorative effettive nell'anno solare precedente a quello di corresponsione dei sostegni;
3) reddito derivante in misura prevalente dalle prestazioni lavorative rese nel settore dello spettacolo;
b) determinazione dei criteri di calcolo dell'indennita' giornaliera, della sua entita' massima su base giornaliera e del numero massimo di giornate indennizzabili e oggetto di tutela economica e previdenziale, nel limite delle risorse di cui al comma 7;
c) incompatibilita' con eventuali sostegni, indennita' e assicurazioni gia' esistenti;
d) individuazione di misure dirette a favorire percorsi di formazione e di aggiornamento per i percettori dei sostegni;
e) determinazione degli oneri contributivi a carico dei datori di lavoro, nonche' di un contributo di solidarieta' a carico dei soli lavoratori che percepiscono retribuzioni o compensi superiori al massimale contributivo per gli iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo, stabilito annualmente ai sensi dell' articolo 2, comma 18, della legge 8 agosto 1995, n. 335 , per la sola quota di retribuzioni o compensi eccedente il predetto massimale.
Omissis»
- La legge 24 febbraio 2023, n. 14 , recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198 , recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi. Proroga di termini per l'esercizio di deleghe legislative», e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 27 febbraio 2023, n. 49.
- Il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368 , recante istituzione del Ministero per i beni e le attivita' culturali, a norma dell' articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59 , e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 ottobre 1998, n. 250.
- Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 , recante riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell' articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 , e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1999, n. 203, S.O.
- Il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 , recante codice dei beni culturali e del paesaggio , ai sensi dell' articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137 , e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 febbraio 2004, n. 45, S.O.
- L' articolo 2, comma 5, della legge 22 novembre 2017, n. 175 , recante disposizioni in materia di spettacolo e deleghe al Governo per il riordino della materia, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 dicembre 2017, n. 289, cosi' recita:
«Art. 2. (Deleghe al Governo). - Omissis
5. Il decreto o i decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, sentito il Consiglio superiore dello spettacolo di cui all'articolo 3 della presente legge e di concerto con i Ministri interessati, previa acquisizione dell'intesa in sede di Conferenza unificata e del parere del Consiglio di Stato, da rendere nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione dello schema di decreto legislativo, decorso il quale il Governo puo' comunque procedere. Gli schemi di decreto legislativo sono successivamente trasmessi alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti legislativi possono essere comunque adottati. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente il testo alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Le Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari possono esprimersi sulle osservazioni del Governo entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono essere comunque adottati.
Omissis»
- L' articolo 6 del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22 , pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 1° marzo 2021, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55 , recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», cosi' recita:
«Art. 6. (Ministeri della cultura e del turismo). - 1. Il «Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il turismo» e' ridenominato «Ministero della cultura».
2. Al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al Capo XII del Titolo IV la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Ministero della cultura»;
b) all'articolo 52, comma 1, le parole «per i beni e le attivita' culturali» sono sostituite dalle seguenti: «della cultura» e le parole «, audiovisivo e turismo» sono sostituite dalle seguenti: «e audiovisivo»; (12)
c) all'articolo 53, comma 1, il secondo periodo e' soppresso;
d) dopo il Capo XII del Titolo IV e' aggiunto il seguente:
«CAPO XII-BIS - MINISTERO DEL TURISMO
Art. 54-bis (Istituzione del Ministero e attribuzioni). - 1. E' istituito il Ministero del turismo, cui sono attribuiti le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di turismo, eccettuati quelli attribuiti, anche dal presente decreto, ad altri ministeri o ad agenzie, e fatte salve in ogni caso le funzioni conferite dalla vigente legislazione alle regioni e agli enti locali.
2. Al Ministero del turismo sono trasferite le funzioni esercitate dal Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il turismo in materia di turismo.
Art. 54-ter (Aree funzionali). - 1. Il Ministero cura la programmazione, il coordinamento e la promozione delle politiche turistiche nazionali, i rapporti con le regioni e i progetti di sviluppo del settore turistico, le relazioni con l'Unione europea e internazionali in materia di turismo, fatte salve le competenze del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale; esso cura altresi' i rapporti con le associazioni di categoria e le imprese turistiche e con le associazioni dei consumatori.
Art. 54-quater (Ordinamento). - 1. Il Ministero si articola in uffici dirigenziali generali, coordinati da un segretario generale ai sensi degli articoli 4 e 6. Il numero degli uffici dirigenziali generali, incluso il segretario generale, e' pari a 4.».
3. Le denominazioni «Ministro della cultura» e «Ministero della cultura» sostituiscono, ad ogni effetto e ovunque presenti, le denominazioni «Ministro per i beni e le attivita' culturali e per il turismo» e «Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il turismo». Con riguardo alle funzioni in materia di turismo, le denominazioni «Ministro del turismo» e «Ministero del turismo» sostituiscono, ad ogni effetto e ovunque presenti, rispettivamente, le denominazioni «Ministro per i beni e le attivita' culturali e per il turismo» e «Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il turismo».
[4. La dotazione finanziaria destinata alle esigenze di cui all' articolo 5, comma 5, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 dicembre 2019, n. 169 , e' incrementata complessivamente di euro 692.000 annui a decorrere dall'anno 2021. ]
5. Per l'attuazione di quanto previsto al comma 2, lettera d), capoverso «Art. 54-quater», e' autorizzata la spesa di euro 441.750 per l'anno 2021 e di euro 883.500 annui a decorrere dall'anno 2022.»
- Il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 25 luglio 2023, recante «Individuazione dei lavoratori discontinui del settore dello spettacolo», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 ottobre 2023, n. 234.
Note all' art. 1 :
- L' articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182 , recante attuazione della delega conferita dall' articolo 2, commi 22 e 23, lettera a), della legge 8 agosto 1995, n. 335 , in materia di regime pensionistico per i lavoratori dello spettacolo iscritti all'ENPALS, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 giugno 1997, n. 147, cosi' recita:
«Art. 2 (Soggetti assicurati al Fondo pensioni per i lavoratori dello spettacolo istituito presso l'ENPALS). - 1. Nell'ambito delle categorie di cui all' articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708 , come modificato dalla legge 29 novembre 1952, n. 2388 , e successive modificazioni ed integrazioni, ai fini dell'individuazione dei requisiti contributivi e delle modalita' di calcolo delle contribuzioni e delle prestazioni, i lavoratori vengono distinti in tre gruppi, indipendentemente dalla natura autonoma o subordinata del rapporto di lavoro e individuati con successivo decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, a seconda che:
a) prestino a tempo determinato, attivita' artistica o tecnica, direttamente connessa con la produzione e la realizzazione di spettacoli;
b) prestino a tempo determinato attivita' al di fuori delle ipotesi di cui alla lettera a); (9)
c) prestino attivita' a tempo indeterminato.»
- Il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 25 luglio 2023 e' citato nei riferimenti alle premesse.
- L' articolo 16 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 , recante disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell' articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183 , pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 giugno 2015, n. 144, S.O., cosi' recita:
«Art. 16. (Indennita' di disponibilita'). - 1. La misura dell'indennita' mensile di disponibilita', divisibile in quote orarie, e' determinata dai contratti collettivi e non e' comunque inferiore all'importo fissato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentite le associazioni sindacali comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale.
2. L'indennita' di disponibilita' e' esclusa dal computo di ogni istituto di legge o di contratto collettivo.
3. L'indennita' di disponibilita' e' assoggettata a contribuzione previdenziale per il suo effettivo ammontare, in deroga alla normativa in materia di minimale contributivo.
4. In caso di malattia o di altro evento che gli renda temporaneamente impossibile rispondere alla chiamata, il lavoratore e' tenuto a informarne tempestivamente il datore di lavoro, specificando la durata dell'impedimento, durante il quale non matura il diritto all'indennita' di disponibilita'. Ove non provveda all'adempimento di cui al periodo precedente, il lavoratore perde il diritto all'indennita' per un periodo di quindici giorni, salvo diversa previsione del contratto individuale.
5. Il rifiuto ingiustificato di rispondere alla chiamata puo' costituire motivo di licenziamento e comportare la restituzione della quota di indennita' di disponibilita' riferita al periodo successivo al rifiuto.
6. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e' stabilita la misura della retribuzione convenzionale in riferimento alla quale il lavoratore intermittente puo' versare la differenza contributiva per i periodi in cui ha percepito una retribuzione inferiore a quella convenzionale ovvero ha usufruito dell'indennita' di disponibilita' fino a concorrenza del medesimo importo.»
Art. 2
Requisiti per il riconoscimento dell'indennita' di discontinuita'
1. L'indennita' di discontinuita' e' riconosciuta, previa domanda, ai lavoratori di cui all'articolo 1 iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo in possesso, al momento della presentazione della domanda, dei seguenti requisiti:
a) essere cittadino di uno Stato membro dell'Unione europea ovvero cittadino straniero regolarmente soggiornante nel territorio italiano;
b) essere residente in Italia da almeno un anno;
c) essere in possesso di un reddito ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), determinato in sede di dichiarazione quale reddito di riferimento per le agevolazioni fiscali, non superiore a euro ((35.000)) nell'anno di imposta precedente alla presentazione della domanda;
d) aver maturato, nell'anno precedente a quello di presentazione della domanda, almeno cinquantuno giornate di contribuzione accreditata al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo. ((Per i soli attori cinematografici o di audiovisivi, il requisito di cui al primo periodo si intende soddisfatto anche qualora il lavoratore abbia maturato almeno quindici giornate di contribuzione accreditata al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo nell'anno precedente ovvero almeno trenta giornate complessive nei due anni precedenti a quello di presentazione della domanda)) . Ai fini del calcolo delle giornate non si computano le giornate eventualmente riconosciute a titolo di indennita' di discontinuita', di indennita' di disoccupazione per i lavoratori autonomi dello spettacolo (ALAS) e di indennita' della nuova assicurazione sociale per l'impiego (NASpI) ((nell'anno o negli anni considerati ai fini della presente lettera)) ;
e) avere, nell'anno precedente a quello di presentazione della domanda, un reddito da lavoro derivante in via prevalente dall'esercizio delle attivita' lavorative per le quali e' richiesta l'iscrizione obbligatoria al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo;
f) non essere stato titolare di rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato nell'anno precedente a quello di presentazione della domanda, fatta eccezione per i rapporti di lavoro intermittente a tempo indeterminato, per i quali non sia prevista l'indennita' di disponibilita' di cui all' articolo 16 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 ;
g) non essere titolare di trattamento pensionistico diretto.
Art. 3
Misura e durata dell'indennita' di discontinuita'
1. L'indennita' di discontinuita' e' riconosciuta per un numero di giornate pari ad un terzo di quelle accreditate al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo nell'anno civile precedente la presentazione della domanda dell'indennita', detratte le giornate coperte da altra contribuzione obbligatoria o indennizzate ad altro titolo, di cui all'articolo 6, nel limite della capienza di 312 giornate annue complessive. ((PERIODO SOPPRESSO DALLA L. 30 DICEMBRE 2024, N. 207 )) .
2. La misura giornaliera dell'indennita' e' calcolata sulla media delle retribuzioni imponibili in rapporto alle giornate oggetto di contribuzione derivanti dall'esercizio delle attivita' lavorative per le quali e' richiesta l'iscrizione obbligatoria al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo relative all'anno precedente la presentazione della domanda dell'indennita'.
3. L'indennita' e' corrisposta in un'unica soluzione, previa domanda presentata dal lavoratore all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), secondo le modalita' telematiche indicate dall'Istituto stesso, entro il ((30 aprile)) di ogni anno a pena di decadenza, con riferimento ai requisiti maturati dal richiedente nell'anno precedente, nella misura del 60 per cento del valore calcolato ai sensi del comma 2. L'importo giornaliero dell'indennita' non puo' in ogni caso superare l'importo del minimale giornaliero contributivo stabilito annualmente dall'INPS ai sensi dell' articolo 7, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463 , convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, e dell'articolo 1, comma 1 , del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338 , convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389 .
L'INPS procede alla valutazione delle domande entro il 30 settembre successivo alla presentazione delle stesse.
4. L'INPS effettua la verifica dei requisiti reddituali dei soggetti che hanno presentato domanda di indennita' accedendo ai dati dell'Anagrafe tributaria con le modalita' e nei termini definiti mediante accordi di cooperazione con l'Agenzia delle entrate.
Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione del presente comma con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
5. L'indennita' di cui all'articolo 1 concorre alla formazione del reddito ai sensi del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 .
Art. 4
Contribuzione figurativa 1. La contribuzione figurativa e' rapportata alla retribuzione di cui all'articolo 3, comma 2, entro un limite di retribuzione giornaliera pari a 1,4 volte l'importo massimo di cui all'articolo 3, comma 3, secondo periodo.
2. Le giornate riconosciute ai sensi dell'articolo 3, comma 1, sono accreditate figurativamente nell'anno precedente a quello di presentazione della domanda presso il Fondo pensione lavoratori dello spettacolo, fino a concorrenza del numero di giornate richieste ai fini del raggiungimento del requisito dell'annualita' di contribuzione ai sensi dell' articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182 , e comunque nei limiti dei periodi non coperti da contribuzione a qualsiasi altro titolo.
Note all' art. 4 :
- L' articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182 , recante attuazione della delega conferita dall' articolo 2, commi 22 e 23, lettera a), della legge 8 agosto 1995, n. 335 , in materia di regime pensionistico per i lavoratori dello spettacolo iscritti all'ENPALS, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 giugno 1997, n. 147, cosi' recita:
«Art. 2 (Soggetti assicurati al Fondo pensioni per i lavoratori dello spettacolo istituito presso l'ENPALS). - Omissis
2. Per i lavoratori di cui al comma 1 il requisito dell'annualita' di contribuzione richiesto per il sorgere del diritto alle prestazioni si considera soddisfatto con riferimento a:
a) 90 contributi giornalieri per i lavoratori appartenenti al gruppo di cui alla lettera a) del medesimo comma 1;
b) 260 contributi giornalieri per i lavoratori appartenenti al gruppo di cui alla lettera b) del medesimo comma 1;
c) 312 contributi giornalieri per i lavoratori appartenenti al gruppo di cui alla lettera c) del medesimo comma 1.
Omissis»
Art. 5
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 30 DICEMBRE 2024, N. 207 ))
Art. 6
Incumulabilita' con altre indennita'
1. L'indennita' di discontinuita' non e' cumulabile, nell'anno di competenza e con riferimento alle medesime giornate, con le indennita' di maternita', malattia, infortunio e con tutte le indennita' di disoccupazione involontaria, anche in agricoltura, ivi compresa la prestazione NASpI erogata in forma anticipata e le prestazioni integrative di durata della NASpI. Non e' altresi' cumulabile con le tutele previste in caso di sospensione del rapporto di lavoro, le prestazioni di cassa integrazione salariale ordinaria e straordinaria anche in deroga, le prestazioni di assegno di integrazione salariale a carico del Fondo di integrazione salariale e dei Fondi di solidarieta' di cui al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 . L'indennita' di discontinuita' non e' cumulabile con l'assegno ordinario di invalidita' di cui alla legge 12 giugno 1984, n. 222 .
Note all' art. 6:
- Il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 , e' citato nelle note all'articolo 5.
- La legge 12 giugno 1984, n. 222 , recante «Revisione della disciplina della invalidita' pensionabile.» e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 16 giugno 1984, n. 165.
Art. 7
Contribuzione 1. A decorrere dal 1° gennaio 2024, per i lavoratori di cui all'articolo 1 e' dovuto un contributo a carico del datore di lavoro o committente con aliquota pari all'1 per cento dell'imponibile contributivo, nonche' un contributo di solidarieta' a carico dei lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo, pari allo 0,50 per cento della retribuzione o dei compensi eccedenti il massimale contributivo previsto per gli iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo e stabilito annualmente ai sensi dell' articolo 2, comma 18, della legge 8 agosto 1995, n. 335 . La contribuzione di cui al primo periodo confluisce presso la Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti, di cui all' articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88 .
2. Con effetto sui periodi contributivi maturati a decorrere dal 1° gennaio 2024, per i lavoratori subordinati di cui all'articolo 1 del presente decreto, il contributo addizionale di cui all'articolo 2, comma 28, primo periodo, della legge 28 giugno 2012, n. 92 , e' pari all'1,10 per cento dell'imponibile previdenziale.
Note all' art. 7 :
L' articolo 2, comma 18, della legge 8 agosto 1995, n. 335 , recante «Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 16 agosto 1995, n. 190, S.O., cosi' recita:
«Art. 2 (Armonizzazione). - Omissis
18. A decorrere dal periodo di paga in corso alla data di entrata in vigore della presente legge rientra nella retribuzione imponibile ai sensi dell' articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153 , e successive modificazioni e integrazioni, il 50 per cento della differenza tra il costo aziendale della provvista relativa ai mutui e prestiti concessi dal datore di lavoro ai dipendenti ed il tasso agevolato, se inferiore al predetto costo, applicato ai dipendenti stessi. Per i lavoratori, privi di anzianita' contributiva, che si iscrivono a far data dal 1° gennaio 1996 a forme pensionistiche obbligatorie e per coloro che esercitano l'opzione per il sistema contributivo, ai sensi del comma 23 dell'articolo 1, e' stabilito un massimale annuo della base contributiva e pensionabile di lire 132 milioni, con effetto sui periodi contributivi e sulle quote di pensione successivi alla data di prima assunzione, ovvero successivi alla data di esercizio dell'opzione. Detta misura e' annualmente rivalutata sulla base dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, cosi' come calcolato dall'ISTAT. Il Governo della Repubblica e' delegato ad emanare, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, norme relative al trattamento fiscale e contributivo della parte di reddito eccedente l'importo del tetto in vigore, ove destinata al finanziamento dei Fondi pensione di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 , e successive modificazioni ed integrazioni, seguendo criteri di coerenza rispetto ai principi gia' previsti nel predetto decreto e successive modificazioni ed integrazioni.
Omissis»
- L' articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88 , recante «Ristrutturazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 13 marzo 1989, n. 60, S.O., cosi' recita:
«Art. 24. (Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti). - 1. A decorrere dal 1° gennaio 1989, le gestioni per l'assicurazione contro la disoccupazione involontaria, ivi compreso il Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto e per l'assicurazione contro la tubercolosi, la cassa per l'integrazione guadagni degli operai dell'industria, la cassa per l'integrazione guadagni dei lavoratori dell'edilizia, la cassa per l'integrazione salariale ai lavoratori agricoli, la cassa unica per gli assegni familiari, la cassa per il trattamento di richiamo alle armi degli impiegati ed operai privati, la gestione per i trattamenti economici di malattia di cui all' articolo 74 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 , il Fondo per il rimpatrio dei lavoratori extracomunitari istituito dall' articolo 13 della legge 30 dicembre 1986, n. 943 , ed ogni altra forma di previdenza a carattere temporaneo diversa dalle pensioni, sono fuse in una unica gestione che assume la denominazione di «Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti».
2. La predetta gestione, alla quale affluiscono i contributi afferenti ai preesistenti fondi, casse e gestioni, ne assume le attivita' e le passivita' ed eroga le relative prestazioni.
3. Dalla data di entrata in vigore della presente legge e' soppresso il Fondo per gli assuntori dei servizi delle ferrovie, tranvie, filovie e linee di navigazione interna di cui agli accordi economici collettivi dell'8 luglio 1941 e dell'11 dicembre 1942. La residua attivita' patrimoniale, come da bilancio consuntivo della gestione del predetto fondo, e' contabilizzata nella gestione dei trattamenti familiari di cui al comma 1.
4. Il bilancio della gestione e' unico ed evidenzia per ciascuna forma di previdenza le prestazioni e il correlativo gettito contributivo.»
- L' articolo 2, comma 28, della legge 28 giugno 2012, n. 92 , recante «Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 3 luglio 2012, n. 153, S.O., cosi' recita:
«Art. 2. (Ammortizzatori sociali). - Omissis
28. Con effetto sui periodi contributivi di cui al comma 25, ai rapporti di lavoro subordinato non a tempo indeterminato si applica un contributo addizionale, a carico del datore di lavoro, pari all'1,4 per cento della retribuzione imponibile ai fini previdenziali. Il contributo addizionale e' aumentato di 0,5 punti percentuali in occasione di ciascun rinnovo del contratto a tempo determinato, anche in regime di somministrazione. Le disposizioni del precedente periodo non si applicano ai contratti di lavoro domestico, nonche' nelle ipotesi di cui al comma 29.
Omissis»
Art. 8
Disposizioni transitorie 1. Per i periodi di competenza relativi all'anno 2022, i lavoratori di cui all'articolo 1 sono ammessi a presentare domanda, a pena di decadenza, entro il 15 dicembre 2023, con riferimento ai requisiti maturati dal richiedente nell'anno precedente.
2. Allo scopo di favorire lo sviluppo del settore dello spettacolo, in via eccezionale, per le domande presentate entro il 15 dicembre 2023, l'indennita' di discontinuita' e' riconosciuta per un numero di giornate pari al 90 per cento di quelle accreditate al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo nell'anno civile precedente a quello della presentazione della domanda, detratte le giornate coperte da altra contribuzione obbligatoria o indennizzate ad altro titolo, ed e' corrisposta nella misura del 90 per cento del valore calcolato ai sensi dell'articolo 3, comma 2, ferma restando l'applicazione degli altri requisiti e delle modalita' di cui agli articoli 2 e 3.
3. L' articolo 66, commi da 7 a 16, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 , convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 , non si applica agli eventi di cessazione involontaria intervenuti a decorrere dal 1° gennaio 2024. Agli oneri derivanti dal primo periodo del presente comma, valutati in 5,6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, 5,4 milioni di euro per l'anno 2026, 5,2 milioni di euro per l'anno 2027, 5,3 milioni di euro per l'anno 2028, 5,4 milioni di euro per l'anno 2029, 5,5 milioni di euro per l'anno 2030, 5,6 milioni per l'anno 2031, 5,7 milioni di euro per l'anno 2032 e 5,8 milioni di euro annui a decorrere dal 2033, si provvede ai sensi dell'articolo 9.
4. In aggiunta a quanto stabilito dall'articolo 6, l'indennita' di discontinuita' non e' cumulabile con l'indennita' ALAS di cui all' articolo 66, commi da 7 a 16, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 , convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 .
Note all' art. 8 :
- L' articolo 1, comma 352, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 , recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 2021, n. 310, S.O, cosi' recita:
«Art. 1 - Comma 352 - 352. Al fine di introdurre nell'ordinamento un sostegno economico temporaneo in favore dei lavoratori di cui all' articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182 , tenuto conto del carattere strutturalmente discontinuo delle prestazioni lavorative, nello stato di previsione del Ministero della cultura e' istituito un fondo, denominato «Fondo per il sostegno economico temporaneo - SET», con una dotazione di 40 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022. Con apposito provvedimento normativo, nei limiti delle risorse di cui al primo periodo, che costituiscono il relativo limite di spesa, si provvede a dare attuazione all'intervento previsto.»
- L' articolo 66, commi da 7 a 16, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 , recante «Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 25 maggio 2021, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 , cosi' recita:
«Art. 66. (Disposizioni urgenti in tema di previdenza e assistenza nel settore dello spettacolo). - Omissis
7. A decorrere dal 1° gennaio 2022, e' riconosciuta una indennita' per i lavoratori autonomi dello spettacolo (ALAS) di cui all' articolo 2, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182 , per la disoccupazione involontaria. L'indennita' e' erogata dall'Istituto nazionale di previdenza sociale (INPS).
8. L'indennita' e' riconosciuta, previa domanda, ai lavoratori di cui al comma 7 in possesso dei seguenti requisiti:
a) non avere in corso rapporti di lavoro autonomo o subordinato;
b) non essere titolari di trattamento pensionistico diretto a carico di gestioni previdenziali obbligatorie;
c) non essere beneficiari di reddito di cittadinanza di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 , convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26 ;
d) aver maturato, nel periodo che va dal 1° gennaio dell'anno solare precedente la conclusione dell'ultimo rapporto di lavoro autonomo alla data di presentazione della domanda di indennita', almeno quindici giornate di contribuzione versata o accreditata al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo;
e) avere un reddito relativo all'anno solare precedente alla presentazione della domanda non superiore a 35.000 euro.
9. La domanda e' presentata dal lavoratore all'INPS in via telematica entro il termine di decadenza di sessantotto giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro autonomo.
10. I requisiti di cui al comma 8, lettere b) e c), devono essere mantenuti anche durante il percepimento dell'indennita'.
11. L'indennita' e' rapportata al reddito imponibile ai fini previdenziali risultante dai versamenti contributivi effettuati al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo, relativo all'anno in cui si e' concluso l'ultimo rapporto di lavoro autonomo e all'anno solare precedente, diviso per il numero di mesi di contribuzione, o frazioni di essi.
12. L'indennita', rapportata al reddito medio mensile come determinato al comma 11, e' pari al 75 per cento dello stesso reddito nel caso in cui il reddito mensile sia pari o inferiore nel 2021 all'importo di 1.227,55 euro, annualmente rivalutato sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati intercorsa nell'anno precedente. Nel caso in cui il reddito medio mensile sia superiore al predetto importo l'indennita' e' pari al 75 per cento del predetto importo incrementata di una somma pari al 25 per cento della differenza tra il reddito medio mensile e il predetto importo. L'indennita' non puo' in ogni caso superare l'importo massimo mensile di 1.335,40 euro nel 2021, annualmente rivalutato sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati intercorsa nell'anno precedente.
13. L'indennita' e' corrisposta mensilmente per un numero di giornate pari alla meta' delle giornate di contribuzione versata o accreditata al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo nel periodo che va dal 1° gennaio dell'anno solare precedente la conclusione dell'ultimo rapporto di lavoro autonomo. Ai fini della durata non sono computati i periodi contributivi che hanno gia' dato luogo ad erogazione della prestazione.
L'indennita' non puo' in ogni caso superare la durata massima di sei mesi.
14. Per i periodi di fruizione dell'indennita' e' riconosciuta la contribuzione figurativa rapportata al reddito medio mensile come determinato dal comma 6 entro un limite di retribuzione pari a 1,4 volte l'importo massimo mensile dell'indennita' per l'anno in corso. A decorrere dal 1° gennaio 2022, per i lavoratori di cui al comma 7, e' dovuta un'aliquota contributiva pari al 2 per cento, che confluisce presso la Gestione prestazioni temporanee di cui all' articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88 .
15. La prestazione e' incompatibile con le altre prestazioni a tutela della disoccupazione involontaria.
16. L'indennita' di cui ai commi da 7 a 15 non concorre alla formazione del reddito ai sensi del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 .
Omissis»
Art. 9
Disposizioni finanziarie 1. Le prestazioni per l'indennita' di discontinuita' di cui al presente decreto sono riconosciute nel limite massimo di 90,6 milioni di euro per l'anno 2023, 39,6 milioni di euro per l'anno 2024, 40,7 milioni di euro per l'anno 2025, 41,6 milioni di euro per l'anno 2026, 42,4 milioni di euro per l'anno 2027, 43,2 milioni di euro per l'anno 2028, 44,1 milioni di euro per l'anno 2029, 45 milioni di euro per l'anno 2030, 45,9 milioni di euro per l'anno 2031, 46,8 milioni di euro per l'anno 2032 e 47,7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2033.
2. L'INPS provvede al monitoraggio del limite di spesa di cui al comma 1 e invia la relativa rendicontazione al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al Ministero della cultura e al Ministero dell'economia e delle finanze. Se l'ammontare complessivo delle risorse finanziarie non consente di soddisfare il numero delle domande ammesse all'indennita' di discontinuita', l'INPS, entro trenta giorni dalla scadenza del termine di valutazione delle domande di cui all'articolo 3, comma 3, stabilisce la quota dell'indennita' da erogare, riparametrata in misura proporzionale in base alla dotazione finanziaria e all'ammontare complessivo delle indennita' liquidabili agli aventi diritto, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 1.
3. Agli oneri derivanti dal comma 1 e dall'articolo 8, comma 3, nonche' alle minori entrate derivanti dall'articolo 7 valutate in 4,8 milioni di euro per l'anno 2025, 2,9 milioni di euro per l'anno 2026, 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028, 3,1 milioni di euro per ciascuno degli anni 2029 e 2030, 3,2 milioni di euro per l'anno 2031, 3,3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2032, per un importo complessivo di 90,6 milioni di euro per l'anno 2023, 45,2 milioni per l'anno 2024, 51,1 milioni di euro per l'anno 2025, 49,9 milioni di euro per l'anno 2026, 50,6 milioni di euro per l'anno 2027, 51,5 milioni di euro per l'anno 2028, 52,6 milioni di euro per l'anno 2029, 53,6 milioni di euro per l'anno 2030, 54,7 milioni di euro per l'anno 2031, 55,8 milioni di euro per l'anno 2032 e 56,8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2033 si provvede: a) quanto a 12,2 milioni di euro per l'anno 2024, 12,4 milioni di euro per l'anno 2025, 12,7 milioni di euro per l'anno 2026, 12,9 milioni di euro per l'anno 2027, 13,2 milioni di euro per l'anno 2028, 13,4 milioni di euro per l'anno 2029, 13,7 milioni di euro per l'anno 2030, 14 milioni di euro per l'anno 2031, 14,3 milioni di euro per l'anno 2032 e a 14,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2033 mediante le complessive maggiori entrate contributive derivanti dall'articolo 7; b) quanto a 3,7 milioni di euro per l'anno 2025, 2,2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026- 2028, 2,4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2029-2031, 2,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2032 mediante le maggiori entrate derivanti dall'articolo 8, comma 2; c) quanto a 90,6 milioni di euro per l'anno 2023, 33 milioni di euro per l'anno 2024, 35 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, 35,5 milioni di euro per l'anno 2027, 36,1 milioni di euro per l'anno 2028, 36,8 milioni di euro per l'anno 2029, 37,5 milioni di euro per l'anno 2030, 38,3 milioni di euro per l'anno 2031, 39 milioni di euro per l'anno 2032 e 39,8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2033 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 352, della legge della legge 30 dicembre 2021, n. 234 ; quanto a 29,6 milioni di euro per l'anno 2024, in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, mediante corrispondente riduzione del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all' articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154 , convertito, con modificazioni, dallalegge 4 dicembre 2008, n. 189.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Note all' art. 9 :
- L' articolo 1, comma 352, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 , e' citato nelle note all'art. 8.
Art. 10
Entrata in vigore 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 30 novembre 2023 MATTARELLA Meloni, Presidente del Consiglio dei ministri Sangiuliano, Ministro della cultura Calderone, Ministro del lavoro e delle politiche sociali Visto, il Guardasigilli: Nordio