Monitoring Gesetzessammlung

099G0186

IT - Decreti Legislativi

099G0186

Riordino del servizio nazionale della riscossione, in attuazione della delega prevista dalla legge 28 settembre 1998, n. 337. (DECRETO LEGISLATIVO 13 aprile 1999 n. 112)

Art. 1 - Definizioni

Definizioni 1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) "ufficio": la struttura dell'ente creditore incaricata della gestione delle attivita' connesse alla riscossione mediante ruolo;
b) "quota": l'importo complessivamente iscritto in uno stesso ruolo a carico di un debitore;
c) "ambito": la circoscrizione territoriale nella quale il concessionario o il commissario governativo gestisce il servizio di riscossione.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota al titolo:
- La legge n. 337/1998 reca: "Delega al Governo per il riordino della disciplina relativa alla riscossione".
Note alle premesse:
- L' art. 76 della Costituzione disciplina la delega al Governo dell'esercizio della funzione legislativa e stabilisce che essa non puo' avvenire se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.
- L' art. 87, quinto comma, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 1, della citata legge 28 settembre 1998, n. 337 :
"1. Il Governo e' delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi recanti disposizioni volte al riordino della disciplina della riscossione e del rapporto con i concessionari e con i commissari governativi provvisoriamente delegati alla riscossione, al fine di conseguire un miglioramento dei risultati della riscossione mediante ruolo e di rendere piu' efficace ed efficiente l'attivita' dei concessionari e dei commissari stessi, con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) affidamento, mediante procedure ad evidenza pubblica, ai concessionari della riscossione mediante ruolo delle entrate dello Stato, degli enti territoriali e degli enti pubblici, anche previdenziali, e previsione della facolta', per i contribuenti, di effettuare il versamento diretto di tali entrate anche mediante delega ai concessionari stessi;
b) possibilita', per gli enti diversi dallo Stato legittimati a riscuotere tramite i concessionari e per le societa' cui partecipino i medesimi enti, di affidare mediante procedure ad evidenza pubblica agli stessi ogni forma di riscossione delle proprie entrate, anche di natura non tributaria;
c) (Omissis);
d) affidamento in concessione del servizio di riscossione a societa' per azioni, con capitale sociale interamente versato pari ad almeno 5 miliardi di lire, in possesso di adeguati requisiti tecnici e finanziari e di affidabilita' ed aventi come oggetto lo svolgimento di tale servizio e di compiti ad esso connessi o complementari indirizzati anche al supporto delle attivita' tributarie e di gestione patrimoniale degli enti impositori diversi dallo Stato e ridefinizione delle modalita' di determinazione degli ambiti territoriali delle concessioni, con estensione almeno provinciale, secondo modalita' che assicurino il conseguimento di miglioramenti dell'efficienza e dell'efficacia della funzione e la diminuzione dei costi.
Resta comunque fermo quanto stabilito dall' art. 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 ;
e) previsione di un sistema di compensi collegati alle somme iscritte a ruolo effettivamente riscosse, alla tempestivita' della riscossione e ai costi della riscossione, normalizzati secondo criteri individuati dal Ministero delle finanze, nonche' alla situazione socioeconomica degli ambiti territoriali con il rimborso delle spese effettivamente sostenute per la riscossione di somme successivamente sgravate, o dovute da soggetti sottoposti a procedure concorsuali;
f)-g) (Omissis);
h) snellimento e razionalizzazione delle procedure di esecuzione anche nel rispetto del principio della collaborazione del debitore all'esecuzione, secondo modalita' che prevedano, tra l'altro:
1)-5) (Omissis);
6) la facolta', per il concessionario, di non procedere, per motivate ragioni, all'esecuzione mobiliare mediante accesso alla casa di abitazione del debitore, con eventuale utilizzazione degli istituti di vendite giudiziarie;
7) l'accesso dei concessionari, con le opportune cautele e garanzie, alle informazioni disponibili presso l'anagrafe tributaria, con obbligo di utilizzazione delle stesse ai soli fini dell'espletamento delle procedure esecutive;
8) l'obbligo, per i concessionari, di utilizzare sistemi informativi collegati fra loro e con quelli dell'amministrazione finanziaria e procedure informatiche uniformi per l'espletamento degli adempimenti amministrativo contabili contemplati dalla legge;
9) (Omissis);
i) (Omissis);
l) revisione delle attuali procedure volte al riconoscimento dell'inesigibilita' delle somme iscritte a ruolo, con previsione di meccanismi di discarico automatico e dell'effettuazione di controlli effettivi;
m) revisione delle procedure di sgravio e rimborso di iscrizioni a ruolo non dovute;
n)-o) (Omissis);
p) revisione delle sanzioni amministrative a carico dei concessionari, anche al fine di potenziarne l'efficacia deterrente per le violazioni diverse dagli omessi o tardivi versamenti, tenendo conto anche dei tempi necessari per l'adeguamento delle procedure ad eventuali nuove disposizioni, e ridefinizione delle ipotesi di revoca e decadenza dalla concessione per gli inadempimenti di particolare gravita', mantenendo comunque ferma l'ipotesi di decadenza prevista dall' art. 20, comma 1, lettera e), del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43 ;
q)-v) (Omissis);
2)-6) (Omissis)".
- Si riporta il testo dell' art. 8 del D.Lgs. 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la conferenza Statocitta' ed autonomie locali):
"Art. 8 (Conferenza Statocitta' ed autonomie locali e conferenza unificata). - 1. La conferenza Statocitta' ed autonomie locali e' unificata per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunita' montane, con la conferenza Statoregioni.
2. La conferenza Statocitta' ed autonomie locali e' presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per gli affari regionali; ne fanno parte altresi' il Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani - UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI. Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque rappresentano le citta' individuate dall' art. 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142 . Alle riunioni possono essere invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La conferenza Statocitta' ed autonomie locali e' convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
4. La conferenza unificata di cui al comma 1 e' convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal Ministro dell'interno".

Art. 2 - Requisiti per l'affidamento del servizio

Requisiti per l'affidamento del servizio 1. Il Ministero delle finanze organizza il servizio nazionale della riscossione mediante ruolo articolato in ambiti territoriali affidati a concessionari di pubbliche funzioni.
2. La concessione del servizio di riscossione mediante ruolo e' affidata dal Ministero delle finanze a societa' per azioni con capitale, interamente versato, pari ad almeno 5 miliardi di lire, aventi come oggetto lo svolgimento di tale servizio, di compiti ad esso connessi o complementari indirizzati anche al supporto delle attivita' tributarie e di gestione patrimoniale degli enti creditori diversi dallo Stato, delle altre attivita' di riscossione ad essi attribuite dalla legge e che non siano state dichiarate decadute da precedenti concessioni del servizio stesso.
3. I partecipanti al capitale delle societa' indicate al comma 1 ed i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo delle stesse societa', devono possedere, rispettivamente, i requisiti stabiliti dagli articoli 25, commi 1 e 2 , e 26, commi 1 e 3, del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 , o comunque requisiti di professionalita' equipollenti da determinarsi con decreto ministeriale. La mancanza di tali requisiti produce gli effetti previsti dall'articolo 25, comma 3, del citato decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 ; in tal caso, le funzioni attribuite dalle predette norme alla Banca d'Italia sono esercitate dal Ministero delle finanze.
4. I trasferimenti, per atto tra vivi, delle azioni delle societa' concessionarie, nonche' le fusioni e le scissioni alle quali prendono parte tali societa' sono soggette, a pena di inefficacia, alla preventiva autorizzazione del Ministero delle finanze.
5. Non possono essere rappresentanti legali, amministratori o sindaci delle societa' di cui al comma 1:
a) i membri del Parlamento e del Governo;
b) i membri dei consigli o assemblee o giunte, e dei relativi comitati di controllo, regionali, provinciali e comunali;
c) i dipendenti in servizio attivo degli enti che riscuotono mediante ruolo;
d) i componenti dell'organo di revisione economica e finanziaria degli enti che riscuotono mediante ruolo.
6. Le societa' di cui al comma 2 devono disporre di sistemi informativi automatizzati adeguati al volume delle operazioni da trattare e collegati telematicamente tra di loro e, con modalita' centralizzate, con la rete unitaria della pubblica amministrazione.
Le specifiche tecniche dei sistemi e delle procedure, nonche' le misure di sicurezza dei dati e delle strutture, e le informazioni che i concessionari devono fornire ai fini di rilevazione e controllo sulla loro attivita', sono individuate con decreto del Ministero delle finanze, sentita l'autorita' per l'informatica nella pubblica amministrazione e il garante per la protezione dei dati personali.
Nota all'art. 2:
- Si riporta il testo degli articoli 25, commi 1 , 2 e 3 , e 26, commi 1 e 3, del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia):
"Art. 25 (Requisiti di onorabilita' dei partecipanti).
- 1. Il Ministro del tesoro, sentita la Banca d'Italia, determina, con regolamento emanato ai sensi dell' art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , i requisiti di onorabilita' dei partecipanti al capitale delle banche.
2. Con il regolamento previsto dal comma 1 il Ministro del tesoro stabilisce la quota del capitale che deve essere posseduta per l'applicazione del medesimo comma 1. A questo fine si considerano anche le azioni o quote possedute per il tramite di societa' controllate, di societa' fiduciarie o per interposta persona.
3. In mancanza dei requisiti non puo' essere esercitato il diritto di voto inerente alle azioni o quote eccedenti il suddetto limite. In caso di inosservanza, la deliberazione e' impugnabile a norma dell' art. 2377 del codice civile se la maggioranza richiesta non sarebbe stata raggiunta senza i voti inerenti alle predette azioni o quote. L'impugnazione puo' essere proposta anche dalla Banca d'Italia entro sei mesi dalla data della deliberazione ovvero, se questa e' soggetta a iscrizione nel registro delle imprese, entro sei mesi dall'iscrizione. Le azioni o quote per le quali non puo' essere esercitato il diritto di voto sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea".
"Art. 26 (Requisiti di professionalita' e di onorabilita' degli esponenti aziendali). - 1. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso banche devono possedere i requisiti di professionalita' e di onorabilita' stabiliti con regolamento del Ministro del tesoro adottato, sentita la Banca d'Italia, ai sensi dell' art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 .
2. (Omissis).
3. Il regolamento previsto dal comma 1 stabilisce le cause che comportano la sospensione temporanea dalla carica e la sua durata. La sospensione e' dichiarata con le modalita' indicate nel comma 2".

Art. 3 - Procedura di affidamento

Procedura di affidamento 1. Le concessioni del servizio nazionale della riscossione sono affidate, per ciascun ambito, mediante procedure di evidenza pubblica, nel rispetto delle norme nazionali e comunitarie.
2. La scelta del metodo di gara viene effettuata tenendo conto del trasferimento di pubbliche funzioni disposto in concessione.
3. Ai fini dell'affidamento della concessione vengono necessariamente valutati, con riferimento all'estensione dell'ambito, i seguenti elementi:
a) capacita' finanziaria; b) capacita' tecnica ed organizzativa, anche in relazione alle attivita' affidabili a terzi; c) ubicazione, stato e consistenza dei locali da destinare al servizio; d) percentuali di ribasso dell'aggio di cui all'articolo 17, comma 1.
4. La concessione viene affidata con decreto del Ministero delle finanze; con tale decreto viene fissato il termine entro il quale il concessionario stipula una convenzione accessoria all'atto di concessione nella quale si prevede necessariamente l'obbligo per i concessionari di accettare gli incarichi di svolgimento del servizio di riscossione coattiva mediante ruolo di cui al comma 6 su richiesta degli enti locali.
5. Per le province ed i comuni restano ferme le disposizioni contenute negli articoli 52 e 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e, per gli enti previdenziali, quelle contenute nel capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 .
6. ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 25 MARZO 2010, N. 40 , CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 22 MAGGIO 2010, N. 73 )) .
6-bis. L'attivita' di riscossione a mezzo ruolo delle entrate indicate dal comma 6, se esercitata dagli agenti della riscossione con esclusivo riferimento alla riscossione coattiva, e' remunerata con un compenso maggiorato del 25 per cento rispetto a quello ordinariamente previsto, per la riscossione delle predette entrate, in attuazione dell'articolo 17.
7. Gli enti territoriali, gli enti pubblici e le societa' per azioni o a responsabilita' limitata, cui partecipino i predetti enti, possono, nel rispetto delle norme sull'evidenza pubblica, incaricare i concessionari di gestire la riscossione spontanea mediante versamento diretto delle proprie entrate. Nel rispetto delle stesse norme gli enti territoriali possono affidare al concessionario del servizio della riscossione anche il servizio di tesoreria.
8. I concessionari del servizio nazionale di riscossione possono, nel rispetto delle norme vigenti, assumere il servizio di tesoreria degli enti locali.

Art. 4 - Ambiti e durata della concessione

Ambiti e durata della concessione 1. L'estensione dei singoli ambiti, comunque non inferiore al territorio di una provincia, e' determinata, con decreto del Ministero delle finanze, tenendo conto della necessita' di garantire l'economicita' e l'efficienza del servizio, in relazione alle caratteristiche geografiche ed alle condizioni sociali ed economiche del territorio, del numero dei residenti e dell'ammontare delle entrate iscritte a ruolo nel biennio precedente l'avvio della procedura di affidamento.
2. La durata della concessione e' fissata nell'atto di indizione della gara di cui all'articolo 3 fino al termine massimo di dieci anni.
CAPO II Sezione II Vigilanza sui concessionari ed estinzione della concessione

Art. 5 - V i g i l a n z a

V i g i l a n z a 1. Il Ministero delle finanze esercita la vigilanza sui concessionari della riscossione al fine di assicurare la regolarita', la tempestivita', l'efficienza e l'efficacia del servizio della riscossione, fermi restando gli altri controlli previsti da leggi e regolamenti, sui predetti soggetti.
2. Nell'esercizio dell'attivita' di vigilanza il Ministero delle finanze emana istruzioni e, per fini specifici, puo' impartire disposizioni ai concessionari.
3. L'amministrazione finanziaria puo' effettuare controlli nei confronti dei concessionari, anche avvalendosi della Guardia di finanza e tramite ispezioni ed acquisizione di copie di atti e documenti.

Art. 6 - Commissione consultiva

Commissione consultiva (( 1. La commissione consultiva per la riscossione di cui all' articolo 1, lettera h), della legge 4 ottobre 1986, n. 657 , esprime pareri in materia:
a) di individuazione e determinazione deg1i ambiti territoriali delle concessioni; b) di determinazione e revisione biennale della remunerazione del servizio; c) di procedure di conferimento delle concessioni; d) di criteri generali relativi al funzionamento del servizio nazionale della riscossione e all'attivita' degli intermediari della riscossione; e) di adozione di regolamenti e atti amministrativi generali.
2. La commissione, altresi', a richiesta deg1i enti interessati, esprime pareri su atti e questioni attinenti al servizio della riscossione. )) 3. La commissione si avvale della segreteria tecnica di cui all'articolo seguente e, ove necessario, di volta in volta su singole questioni puo' consultare singoli concessionari o rappresentanti della categoria e puo' ricorrere alla consulenza di esperti e di organizzazioni professionali o universitarie specializzate in analisi di costi e di bilanci. Puo' anche acquisire, tramite la Direzione centrale per la riscossione, dati e informazioni relativi alle diverse forme di riscossione e all'andamento delle gestioni.
4. L'affidamento degli incarichi di consulenza e' disposto con provvedimento ministeriale su proposta del presidente della commissione: gli incarichi devono essere a tempo determinato e la loro durata non puo' superare l'anno finanziario. Con lo stesso o con successivo decreto e' determinato il compenso da corrispondere in relazione alla durata dell'incarico e dell'importanza del lavoro affidato; il compenso e' corrisposto soltanto al termine dell'incarico dopo la consegna del lavoro eseguito. Non possono essere affidati incarichi di consulenza a dipendenti dei Ministeri delle finanze, dell'interno, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, in attivita' di servizio ovvero in quiescenza da meno di due anni.
5. I componenti della commissione durano in carica cinque anni e possono essere confermati per non piu' di una volta, ferme restando le disposizioni in materia di limite massimo di eta' previsto per il pubblico impiego. La nomina a componente della commissione degli esperti e' incompatibile con la sussistenza di un rapporto di lavoro o di collaborazione con i concessionari o con il consorzio obbligatorio tra i concessionari del servizio della riscossione.
6. Le regole di funzionamento della commissione sono stabilite, su proposta della commissione stessa, con apposito decreto ministeriale.

Art. 7 - Segreteria tecnica

Segreteria tecnica 1. La segreteria tecnica della commissione consultiva e' composta da personale dei ruoli dell'amministrazione finanziaria.
2. La segreteria ha compiti di istruzione degli affari affidati alla commissione consultiva e cura in particolare:
a) la raccolta, l'analisi e l'istruzione del materiale documentale per lo svolgimento dell'attivita' della commissione;
b) i rapporti della commissione con la Direzione centrale per la riscossione e con gli uffici ed enti interessati alle procedure della riscossione;
c) la comunicazione ai membri della commissione dell'ordine del giorno dei lavori e la redazione dei verbali delle sedute.
3. Per tutto quanto non previsto nel presente articolo, relativamente alla dotazione organizzativa e di personale della segreteria tecnica, si applicano le disposizioni del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , in materia di razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, e dell' articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400 .
Note all' art. 7:
- Il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , reca: "Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell' art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 ", ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 febbraio 1993, n. 30, supplemento ordinario. Successivamente e' stato modificato con: decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470 ; decreto legislativo 23 dicembre 1993, n. 546 ; decreto-legge 12 maggio 1995, n. 163 , convertito con modificazioni dalla legge 11 luglio 1995, n. 273 ; decreto legislativo 4 novembre 1997, n. 396 ; decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80 ; decreto legislativo 29 ottobre 1998, n. 387 .
- Si riporta il testo del comma 4-bis dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), come da ultimo modificato dall' art. 13 della legge 15 marzo 1997, n. 59 , e dalla legge 5 febbraio 1999, n. 25 :
"4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono:
a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione;
b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilita' eliminando le duplicazioni funzionali;
c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati;
d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche;
e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unita' dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali".

Art. 8 - Obblighi dei concessionari

Obblighi dei concessionari 1. I concessionari, entro trenta giorni dall'approvazione del bilancio d'esercizio, lo inviano al Ministero delle finanze; le societa' che non hanno provveduto all'approvazione del bilancio trasmettono, entro il 30 maggio di ciascun anno, un rendiconto economico finanziario provvisorio relativo al servizio svolto. Nello stesso termine sono trasmessi altri dati e notizie eventualmente stabiliti con decreto del Ministero delle finanze, che produce i suoi effetti decorsi novanta giorni dalla data di pubblicazione del medesimo nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
2. I verbali delle riunioni e degli accertamenti del collegio sindacale del concessionario concernenti irregolarita' nella gestione delle societa' concessionarie, ovvero violazione delle norme che ne disciplinano l'attivita', sono trasmesse in copia al Ministero delle finanze entro dieci giorni dalla data dell'atto a cura del presidente del collegio sindacale stesso.
3. Il Ministero delle finanze approva con decreto, previa audizione delle categorie interessate, il codice deontologico dei concessionari e degli ufficiali della riscossione. Con tale codice si definiscono gli obblighi di correttezza dei concessionari e degli ufficiali della riscossione nella gestione delle procedure.
4. Nella convenzione accessoria all'atto di concessione di cui all'articolo 3, comma 4, e' inclusa, e viene sottoscritta specificamente dal concessionario, la clausola recante l'obbligo di rispetto del codice deontologico di cui al comma 3.
5. Prima dell'adozione del decreto di cui al comma 3 i concessionari non possono esercitare l'attivita' di cui al comma 1 dell'articolo 21.

Art. 9 - R e c e s s o

R e c e s s o 1. Entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del decreto di cui all'articolo 17, comma 1, il concessionario ha facolta' di recedere dal rapporto di concessione notificando una comunicazione al Ministero delle finanze con le modalita' previste dal codice di procedura civile .
2. Il recesso ha effetto dal primo giorno del sesto mese successivo alla notifica della relativa comunicazione.

Art. 10 - D e c a d e n z a

D e c a d e n z a 1. Nel caso in cui venga a mancare almeno uno dei requisiti stabiliti nell'articolo 2, comma 3, il Ministero delle finanze invita il concessionario a provvedere al ripristino entro trenta giorni; se il concessionario non aderisce all'invito, con decreto del Ministero delle finanze, notificato al concessionario, e' disposta la decadenza della concessione. La decadenza non attribuisce al concessionario alcun diritto di indennizzo.
2. In casi di particolare gravita' la decadenza puo' essere disposta anche senza il preventivo invito previsto dal comma 1.
3. La notificazione del decreto di decadenza priva il concessionario di qualsiasi potere in ordine alla riscossione.
4. Il concessionario decaduto, sotto la vigilanza del competente ufficio dell'amministrazione finanziaria, che redige apposito processo verbale, consegna al commissario governativo, entro trenta giorni dalla data di notifica del provvedimento di decadenza, la documentazione riguardante la gestione. In caso di inerzia, alla consegna provvede la direzione regionale delle entrate a spese del concessionario decaduto.

Art. 11 - R e v o c a

R e v o c a 1. Il concessionario incorre nella revoca se:
a) non inizia il servizio alla data fissata nell'atto di concessione;
b) non trasmette gli elementi di cui all'articolo 8, comma 1;
c) commette gravi o reiterate violazioni dei propri obblighi stabiliti in disposizioni normative o amministrative, nell'atto di concessione o nella relativa convenzione accessoria;
d) risulta inadempiente agli obblighi derivanti dalle leggi in materia di lavoro e previdenza, nonche' per gravi e reiterate inadempienze agli obblighi derivanti dal contratto collettivo di lavoro applicabile agli addetti alla riscossione dei crediti e alle attivita' connesse;
e) non presta la cauzione nei termini previsti dalla convenzione accessoria di cui all'articolo 3, comma 4, o nel maggior termine assegnato dal Ministero delle finanze al ricorrere di particolari circostanze;
f) non adegua la cauzione nei termini previsti dall'articolo 29, comma 1;
g) utilizza ai fini dell'attivita' di recupero crediti di cui all'articolo 21 le informazioni acquisite nell'esercizio dell'attivita' di riscossione mediante ruolo;
h) viola gravemente o reiteratamente le disposizioni stabilite dall'articolo 21 o nel codice deontologico dei concessionari e degli ufficiali della riscossione, di cui all'articolo 8, comma 3.
2. La revoca e' pronunciata, previa contestazione, con decreto del Ministero delle finanze, notificato al concessionario, e non attribuisce allo stesso concessionario il diritto ad alcun indennizzo.
3. Si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 10, commi 3 e 4.
CAPO III Sezione III Commissario governativo delegato provvisoriamente alla riscossione e residui di gestione

Art. 12 - Nomina e durata dell'incarico

Nomina e durata dell'incarico 1. In ogni caso di vacanza della concessione, in attesa del nuovo affidamento della gestione del servizio, con decreto del Ministero delle finanze e' nominato il commissario governativo delegato provvisoriamente alla riscossione scegliendolo, previo interpello, tra i soggetti aventi i requisiti di cui all'articolo 2 che ne facciano domanda.
2. Se nessuno dei soggetti indicati nel comma 1 presenta domanda, e' nominato commissario governativo il concessionario che abbia l'organizzazione piu' idonea a garantire temporaneamente lo svolgimento del servizio.
3. L'incarico di commissario governativo ha una durata di un anno ed e' rinnovabile una sola volta per un altro anno. Esso puo' essere revocato in ogni momento.
4. Al commissario governativo, si applicano, se non diversamente disposto, le norme stabilite per il concessionario.

Art. 13 - Spese di gestione

Spese di gestione 1. Con il decreto di nomina del commissario governativo, di cui all'articolo 12, sono stabilite le modalita' di partecipazione dell'amministrazione finanziaria alle spese di gestione, di norma entro i limiti determinati per il precedente concessionario o commissario.

Art. 14 - Residui di gestione

Residui di gestione 1. I residui di gestione sono costituiti dalle entrate da riscuotere mediante ruoli, limitatamente alle rate gia' scadute durante la gestione del concessionario comunque cessato dalla titolarita' del servizio, del commissario governativo ovvero durante la vacanza della concessione.
2. I residui di cui al comma 1 riferiti alla gestione del commissario governativo o del concessionario cessato per motivi diversi dalla revoca e dalla decadenza, sono trasmessi, unitamente alle entrate gia' affidate a tali soggetti e per le quali, alla data del cambiamento di gestione, non sia ancora scaduto il termine di pagamento, al subentrante concessionario o commissario governativo mediante appositi elenchi.

Art. 15 - Residui di gestione in caso di decadenza o revoca

Residui di gestione in caso di decadenza o revoca 1. Nel caso di decadenza o revoca del concessionario o del commissario governativo alla compilazione e trasmissione degli elenchi dei residui di gestione provvede il subentrante concessionario o commissario governativo.
2. Le spese per la formazione degli elenchi sono a carico del concessionario o commissario governativo decaduto o revocato.
3. Gli importi riscossi sono provvisoriamente versati alla cassa depositi e prestiti.
4. Le somme giacenti presso la cassa depositi e prestiti sono ripartite secondo la procedura di cui all'articolo 31 tra gli enti creditori interessati secondo le rispettive spettanze.

Art. 16 - Trasmissione e riscossione dei residui

Trasmissione e riscossione dei residui
Le modalita' di compilazione e trasmissione degli elenchi dei residui di gestione sono definite con decreto del Ministero delle finanze di concerto con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
2. In tutte le ipotesi di cambiamento di gestione il subentrante concessionario o commissario governativo continua, ove possibile, la procedura di riscossione gia' avviata dal cessato concessionario o commissario governativo, ovvero pone in riscossione i residui e le altre entrate ricevute in carico secondo la procedura prevista dal presente decreto. A tal fine la consegna dei residui e' equiparata alla consegna dei ruoli e fino alla consegna i termini di cui all'articolo 19, comma 2, lettere a), b) e c), sono interrotti e riprendono a decorrere dalla data di tale consegna.
3. Su segnalazione dell'ente creditore, ed a spese del medesimo, il commissario governativo o il concessionario subentrante provvede alla interruzione dei termini di prescrizione.
CAPO IV Capo II ((PRINCIPI GENERALI DEI DIRITTI E DEGLI OBBLIGHI)) DEL CONCESSIONARIO Sezione I Diritti del concessionario

Art. 17

(( (Oneri di funzionamento del servizio nazionale della riscossione) )) (( 1. Al fine di assicurare il funzionamento del servizio nazionale della riscossione, per il progressivo innalzamento del tasso di adesione spontanea agli obblighi tributari e per il presidio della funzione di deterrenza e contrasto dell'evasione, l'agente della riscossione ha diritto alla copertura dei costi da sostenere per il servizio nazionale della riscossione a valere sulle risorse a tal fine stanziate sul bilancio dello Stato, in relazione a quanto previsto dall' articolo 1, comma 13, lettera b), del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193 , convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225 .
2. Resta fermo quanto previsto dall' articolo 1, comma 6-bis, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193 , convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225 .
3. Sono riversate ed acquisite all'entrata del bilancio dello Stato:
a) una quota, a carico del debitore, denominata "spese esecutive", correlata all'attivazione di procedure esecutive e cautelari da parte dell'agente della riscossione, nella misura fissata con decreto non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, che individua anche le tipologie di spese oggetto di rimborso;
b) una quota, a carico del debitore, correlata alla notifica della cartella di pagamento e degli altri atti di riscossione, da determinare con il decreto di cui alla lettera a);
c) una quota, a carico degli enti creditori, diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, trattenuta all'atto dei riversamenti, a qualsiasi titolo, in favore di tali enti, in caso di emanazione da parte dell'ente medesimo di un provvedimento che riconosce in tutto o in parte non dovute le somme affidate, nella misura determinata con il decreto di cui alla lettera a);
d) una quota, trattenuta all'atto del riversamento, pari all'1 per cento delle somme riscosse, a carico degli enti creditori, diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, che si avvalgono dell'agente della riscossione. Tale quota puo' essere rimodulata fino alla meta', in aumento o in diminuzione, con decreto non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, tenuto conto dei carichi annui affidati e dell'andamento della riscossione.
4. Le quote riscosse ai sensi del comma 3 sono riversate dall'agente della riscossione ad apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato entro il giorno quindici del mese successivo a quello in cui il medesimo agente della riscossione ha la disponibilita' delle somme e delle informazioni complete relative all'operazione di versamento effettuata dal debitore)) ------------- AGGIORNAMENTO (14)
Il D.L. 29 novembre 2008, n. 185 , convertito con modificazioni dalla L. 28 gennaio 2009, n. 2 , ha disposto (con l'art. 32, comma 2) che le suddette modifiche si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2009. ------------- AGGIORNAMENTO (19)
Il D.L. 6 luglio 2011, n. 98 , convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 2011, n. 111 , ha disposto (con l'art. 23, comma 33) che "Ferma restando, per i rimborsi spese maturati fino al 31 dicembre 2010, la disciplina dell' articolo 17, comma 6, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112 , nel testo vigente fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, le disposizioni contenute nel comma 6-bis dello stesso articolo 17, del decreto legislativo n. 112 del 1999 , nel testo introdotto dal presente decreto, si applicano ai rimborsi spese maturati a partire dall'anno 2011". ------------- AGGIORNAMENTO (20)
Il D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 , convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214 , ha disposto (con l'art. 10, comma 13-quinquies) che "Il decreto di cui all' articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112 , come da ultimo sostituito dal comma 13-quater del presente articolo, nonche' il decreto di cui al comma 6.1 del predetto articolo 17, introdotto dal medesimo comma 13-quater, sono adottati entro il 31 dicembre 2013". ------------- AGGIORNAMENTO (23)
Il D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 , convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214 , come modificato dal D.L. 21 giugno 2013, n. 69 , convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2013, n. 98 , ha disposto (con l'art. 10, comma 13-quinquies) che "Il decreto di cui all' articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112 , come da ultimo sostituito dal comma 13-quater del presente articolo, nonche' il decreto di cui al comma 6.1 del predetto articolo 17, introdotto dal medesimo comma 13-quater, sono adottati entro il 30 settembre 2013". ------------- AGGIORNAMENTO (25)
Il D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 159 ha disposto (con l'art. 9, comma 2) che "In caso di mancata erogazione del rimborso previsto dall' articolo 17, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112 , come modificato dal presente decreto, resta fermo quanto disposto dal comma 6-bis dello stesso articolo 17, vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto".

Art. 18 - Accesso dei concessionari agli uffici pubblici

Accesso dei concessionari agli uffici pubblici 1. Ai soli fini della riscossione mediante ruolo, i concessionari sono autorizzati ad accedere (( ,gratuitamente ed anche in via telematica, a tutti i dati rilevanti a tali fini, anche se detenuti da uffici pubblici )) con facolta' di prendere visione e di estrarre copia degli atti riguardanti i beni dei debitori iscritti a ruolo e i coobbligati, nonche' di ottenere, in carta libera, le relative certificazioni.
2. Ai medesimi fini i concessionari sono altresi' autorizzati ad accedere alle informazioni disponibili presso il sistema informativo del Ministero delle finanze e presso i sistemi informativi degli altri soggetti creditori, salve le esigenze di riservatezza e segreto opponibili in base a disposizioni di legge o di regolamento.
3. Con decreto (( di natura non regolamentare )) del Ministero delle finanze, sentito il garante per la protezione dei dati personali, sono stabiliti i casi, i limiti e le modalita' di esercizio delle facolta' indicate nei commi 1 e 2 e le cautele a tutela della riservatezza dei debitori.
(( 3-bis. I concessionari possono procedere al trattamento dei dati acquisiti ai sensi dei commi 1 e 2 senza rendere l'informativa di cui all' articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 . ))

Art. 19

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 29 LUGLIO 2024, N. 110 ))

Art. 20

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 29 LUGLIO 2024, N. 110 ))

Art. 21 - Attivita' di recupero crediti

Attivita' di recupero crediti 1. I concessionari possono esercitare l'attivita' di recupero crediti secondo le ordinarie procedure civilistiche tenendone separata contabilita'.
2. Tale attivita' e' svolta attraverso strutture ed uffici distinti da quelli addetti al servizio nazionale della riscossione.
3. Gli ufficiali della riscossione non possono in nessun caso svolgere le attivita' di recupero crediti od esserne coinvolti.
4. L'attivita' di recupero crediti non puo' essere esercitata dai concessionari a favore di soggetti nei confronti dei quali sono state avviate procedure di riscossione coattiva a mezzo ruolo. Il divieto deve intendersi esteso anche ai prossimi congiunti, ove si tratti di persone fisiche, e alle societa' controllate e collegate di cui all' articolo 2359 codice civile , ove si tratti persone giuridiche.
Nota all'art. 21:
- Si riporta il testo dell' art. 2359 del codice civile :
"Art. 2359 (Societa' controllate e societa' collegate).
- 1. Sono considerate societa' controllate:
1) le societa' in cui un'altra societa' dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;
2) le societa' in cui un'altra societa' dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria;
3) le societa' che sono sotto influenza dominante di un'altra societa' in virtu' di particolari vincoli contrattuali con essa.
2. Ai fini dell'applicazione dei numeri 1) e 2) del primo comma si computano anche i voti spettanti a societa' controllate, a societa' fiduciarie e a persona interposta; non si computano i voti spettanti per conto di terzi.
3. Sono considerate collegate le societa' sulle quali un'altra societa' esercita un'influenza notevole.
L'influenza si presume quando nell'assemblea ordinaria puo' essere esercitato almeno un quinto dei voti, ovvero un decimo se la societa' ha azioni quotate in borsa".
CAPO V Sezione II Obblighi contabili e di garanzia

Art. 22 - Termini di riversamento delle somme riscosse

Termini di riversamento delle somme riscosse 1. Il concessionario riversa all'ente creditore le somme riscosse entro il decimo giorno successivo alla riscossione. Per le somme riscosse attraverso le agenzie postali e le banche il termine di riversamento decorre dal giorno individuato con decreto del Ministero delle finanze, di concerto con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Per gli enti diversi dallo Stato e da quelli previdenziali il termine di riversamento decorre dal giorno successivo allo scadere di ogni decade di ciascun mese.
(( 1-bis. In caso di versamento di somme eccedenti almeno cinquanta euro rispetto a quelle complessivamente richieste dall'agente della riscossione, quest'ultimo ne offre la restituzione all'avente diritto notificandogli una comunicazione delle modalita' di restituzione dell'eccedenza. Decorsi tre mesi dalla notificazione senza che l'avente diritto abbia accettato la restituzione, ovvero, per le eccedenze inferiori a cinquanta euro, decorsi tre mesi dalla data del pagamento, l'agente della riscossione riversa le somme eccedenti all'ente creditore ovvero, se tale ente non e' identificato ne' facilmente identificabile, all'entrata del bilancio dello Stato, ad esclusione di una quota pari al 15 per cento, che affluisce ad apposita contabilita' speciale. Il riversamento e' effettuato il giorno 20 dei mesi di giugno e dicembre di ciascun anno.
1-ter. La restituzione ovvero il riversamento sono effettuati al netto dell'importo delle spese di notificazione, determinate ai sensi dell'articolo 17, comma 7-ter, trattenute dall'agente della riscossione a titolo di rimborso delle spese sostenute per la notificazione.
1-quater. Resta fermo il diritto di chiedere, entro l'ordinario termine di prescrizione, la restituzione delle somme eccedenti di cui al comma 1-bis all'ente creditore ovvero allo Stato. In caso di richiesta allo Stato, le somme occorrenti per la restituzione sono prelevate dalla contabilita' speciale prevista dal comma 1-bis e riversate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze )) 2. Per le somme versate con mezzi diversi dal contante la decorrenza dei termini di riversamento di cui al comma 1 e' determinata con decreto del Ministero delle finanze, di concerto con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
3. Il comma 2 dell'articolo 5 del decreto-legge 8 agosto 1996, n. 437 , convertito, con modificazioni, dalla legge 24 ottobre 1996, n. 556 , e' abrogato.

Art. 23 - Obbligo di contabilizzazione

Obbligo di contabilizzazione 1. Il concessionario rende la contabilita' delle riscossioni mediante ruolo e conserva le posizioni dei singoli contribuenti anche con sistemi informatici; le modalita' e i termini sono individuati con decreto del Ministero delle finanze, di concerto con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
(( 2. Le modalita' con le quali le banche e le Poste italiane S.p.a. riversano ai concessionari le somme iscritte a ruolo pagate dai debitori sono stabilite con convenzioni approvate con il decreto previsto dall'articolo 22, comma 1. )) 3. Con decreto del Ministero delle finanze, di concerto con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono stabiliti gli adempimenti degli uffici finanziari e dei concessionari in ordine allo svolgimento dei controlli delle ragionerie provinciali dello Stato ed alla resa delle contabilita' di cui al comma 1.

Art. 24 - Quietanze

Quietanze 1. I concessionari possono compilare le quietanze da rilasciare ai sensi dell' articolo 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 , anche con mezzi informatici, in conformita' al modello approvato con decreto del Ministero delle finanze.
Nota all'art. 24:
- Si riporta il testo dell' art. 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito):
"Art. 29 (Rilascio della quietanza). - Per ogni pagamento di imposte iscritte a ruolo l'esattore deve rilasciare quietanza al contribuente e deve farne annotazione nella scheda intestata al contribuente.
L'esattore puo' rilasciare la quietanza sulla cartella di pagamento. In tale caso la quietanza, oltre ad essere annotata nel ruolo o nella scheda, deve essere trascritta in apposito registro, numerato, timbrato e siglato in ogni foglio, prima dell'uso, dall'ufficio delle imposte.
Le quietanze possono essere firmate anche dai dipendenti dell'esattoria espressamente autorizzati dal titolare".

Art. 25 - Conto giudiziale

Conto giudiziale 1. Nel bimestre successivo alla chiusura dell'esercizio finanziario o, se precedente, alla cessazione delle funzioni, il concessionario rende, per le entrate statali, il conto giudiziale ai sensi dell' articolo 74 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 , e, per le altre entrate, un conto della gestione compilato, anche con l'utilizzo di sistemi informatici, con le modalita' individuate con decreto ministeriale.
Nota all'art. 25:
- Si riporta il testo dell' art. 74 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 (Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita' generale dello Stato):
"Art. 74. - Gli agenti incaricati della riscossione delle entrate e dell'esecuzione dei pagamenti delle spese, o che ricavano somme dovute allo Stato e altre delle quali lo Stato diventa debitore, o hanno maneggio qualsiasi di denaro ovvero debito di materia, nonche' coloro che si ingeriscono negli incarichi attribuiti ai detti agenti, dipendono direttamente, a seconda dei rispettivi servizi, dalle amministrazioni centrali o periferiche dello Stato, alle quali debbono rendere il conto della gestione e, sono sottoposti alla vigilanza del Ministero del tesoro e alla giurisdizione della Corte dei conti.
Sono anche obbligati alla resa del conto alle amministrazioni centrali o periferiche dalle quali direttamente dipendono gli impiegati ai quali sia stato dato incarico di riscuotere entrate di qualunque natura e provenienza.
I conti giudiziali sono trasmessi dalle amministrazioni di cui ai commi precedenti per il controllo di rispettiva competenza alle ragionerie centrali, regionali e provinciali dello Stato, a norma delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, entro i due mesi successivi alla chiusura dell'esercizio cui il conto si riferisce.
Le predette ragionerie, riveduti i conti ad esse pervenuti, qualora non abbiano nulla da osservare, appongono sui singoli conti la dichiarazione di aver eseguito il riscontro di loro competenza e li trasmettono alla Corte dei conti entro i due mesi successivi alla data della loro ricezione ovvero a quella della ricezione dei chiarimenti o dei documenti richiesti".

Art. 26 - Rimborso delle somme iscritte a ruolo riconosciute indebite

Rimborso delle somme iscritte
a ruolo riconosciute indebite 1. Se le somme iscritte a ruolo, pagate dal debitore, sono riconosciute indebite, l'ente creditore incarica dell'effettuazione del rimborso il concessionario, che ((, entro trenta giorni dal ricevimento di tale incarico, invia apposita comunicazione all'avente diritto, invitandolo a presentarsi presso i propri sportelli per ritirare il rimborso ovvero ad indicare che intende riceverlo mediante bonifico in conto corrente bancario o postale.
1-bis. L'agente della riscossione anticipa le somme di cui al comma 1, provvedendo al pagamento:
a) immediatamente, in caso di presentazione dell'avente diritto presso i propri sportelli;
b) entro dieci giorni dal ricevimento della relativa richiesta, in caso di scelta del pagamento mediante bonifico; in tale caso le somme erogate sono diminuite dell'importo delle relative spese. 2. L'ente creditore restituisce al concessionario le somme anticipate ai sensi del comma 1, corrispondendo sulle stesse gli interessi legali a decorrere dal giorno dell'effettuazione del rimborso al debitore.
3. Le modalita' di esecuzione dei rimborsi e di restituzione al concessionario delle somme anticipate sono stabilite con decreto del Ministero delle finanze, di concerto con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
4. Se le somme iscritte a ruolo sono riconosciute indebite prima del pagamento del contribuente, si rettifica il ruolo secondo modalita' definite nel decreto previsto dal comma 3.
5. Gli enti creditori diversi dallo Stato possono, con proprio provvedimento, determinare modalita' di rimborso differenti da quelle previste dai commi da 1 a 4.
CAPO VI Sezione III Cauzione

Art. 27 - C a u z i o n e

C a u z i o n e
1. A garanzia degli obblighi derivanti dall'affidamento della concessione nei confronti degli enti tenuti ad effettuare la riscossione coattiva delle proprie entrate mediante ruolo, il concessionario presta una cauzione per un importo pari ad un settantaduesimo dell'ammontare delle entrate di tali enti iscritte a ruolo scadute nell'anno precedente a quello dell'affidamento e dei versamenti diretti spettanti agli stessi enti riscossi nello stesso periodo; la misura della cauzione e' determinata con decreto del Ministero delle finanze.
2. La cauzione da prestare ai sensi del comma 1 garantisce anche le province ed i comuni dell'ambito che non abbiano esercitato la facolta' di cui all' articolo 52 e 59, comma 1, lettera n), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 ; in tal caso, la cauzione e' calcolata anche sull'ammontare delle entrate iscritte a ruolo da tali enti e dell'imposta comunale sugli immobili spettante agli stessi.
3. Per i commissari governativi l'importo della cauzione e' ridotto alla meta'.
4. Se la cauzione risulta regolarmente prestata, il Ministero delle finanze ne dichiara l'idoneita' con apposito provvedimento, da comunicare al concessionario.
Nota all'art. 27:
- I testi degli articoli 52 e 59, comma 1, lettera n), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 , sono riportati nelle note all'art. 3.

Art. 28 - Modalita' di prestazione della cauzione

Modalita' di prestazione della cauzione 1. La cauzione puo' essere prestata:
a) mediante polizza fideiussoria rilasciata da istituti di assicurazione autorizzati con decreto del Ministero delle finanze;
b) mediante fideiussione bancaria.
2. La polizza e la fideiussione previste dal comma 1 sono redatte in conformita' allo schema tipo approvato con decreto ministeriale e la mora nel pagamento dei premi non libera l'istituto e la banca dalla garanzia assunta per tutto il periodo per cui e' stata prestata la garanzia stessa e fino all'emissione del decreto di svincolo.
3. Per i gruppi di societa' con patrimonio netto risultante dal bilancio consolidato superiore a cinquecento miliardi di lire, la garanzia puo' essere prestata anche mediante la diretta assunzione, da parte della societa' capogruppo di cui all' articolo 2359 del codice civile , dell'obbligazione di integrale restituzione della somma da rimborsare, comprensiva degli interessi, anche per il caso di cessione della partecipazione nella societa' controllata o collegata. In ogni caso, la societa' capogruppo e' tenuta a comunicare in anticipo l'intendimento di cedere.
Nota all'art. 28:
- Il testo dell' art. 2359 del codice civile e' riportato nella nota all'art. 21.

Art. 29 - Adeguamento e sostituzione della cauzione

Adeguamento e sostituzione della cauzione 1. Se nel corso della gestione l'ammontare di cui all'articolo 27, comma 1, e' aumentato di almeno il dieci per cento, il Ministero delle finanze notifica apposito avviso al concessionario, che e' tenuto a provvedere, entro trenta giorni, ad integrare proporzionalmente la cauzione; il termine puo' essere prorogato fino ad un massimo di ulteriori sessanta giorni al ricorrere di particolari circostanze. Se tale ammontare e' diminuito di almeno il dieci per cento, la cauzione, su richiesta del concessionario, e' proporzionalmente ridotta. ((8)) 2. Nel corso della gestione la cauzione puo' essere sostituita in tutto o in parte con un'altra prestata a garanzia anche degli obblighi gravanti sul concessionario alla data di prestazione della nuova cauzione. In tal caso, il decreto di svincolo previsto dall'articolo 32, comma 2, puo' essere emesso solo dopo che e' stata dichiarata l'idoneita' della nuova cauzione.
--------------- AGGIORNAMENTO (8)
Il D.L. 30 settembre 2005, n. 203 , convertito con modificazioni dalla L. 2 dicembre 2005, n. 248 , ha disposto (con l'art. 3, comma 34) che "A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, cessano di trovare applicazione le disposizioni di cui all' articolo 29, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112 ."

Art. 30 - Esecuzione nei confronti del garante

Esecuzione nei confronti del garante 1. Se si verificano le violazioni previste (( dal capo IV )) , con decreto ministeriale, su richiesta del competente ufficio, e' disposta l'espropriazione della cauzione nei confronti del garante.
Il decreto e' comunicato agli altri enti garantiti e trasmesso all'ufficio proponente ai fini della notifica al garante ed al concessionario; con lo stesso decreto e' disposta, se necessario, l'espropriazione di beni del concessionario.
2. Il decreto previsto dal comma 1 costituisce titolo esecutivo. In virtu' di esso la competente direzione regionale delle entrate procede all'espropriazione, anche nell'interesse degli altri enti garantiti, con le modalita' indicate nel libro III del codice di procedura civile .
3. Con il decreto previsto dal comma 1 il concessionario e' invitato a reintegrare la cauzione nel termine di trenta giorni dalla notifica del decreto stesso.

Art. 31 - Riparto della cauzione

Riparto della cauzione 1. Se vi sono piu' creditori, il riparto delle somme ricavate dall'espropriazione forzata della cauzione e degli altri beni del concessionario e' disposto con provvedimento del Ministero delle finanze, comunicato alla cancelleria del giudice dell'esecuzione, e diviene esecutivo a tutti gli effetti se, entro trenta giorni dalla notifica agli interessati, non e' proposta opposizione davanti al giudice dell'esecuzione.
2. Se davanti al giudice dell'esecuzione non si raggiunge accordo tra le parti in merito alla proposta opposizione, si applica l' articolo 512 del codice di procedura civile .
3. Se le somme ricavate non sono sufficienti al pagamento di tutti i crediti degli enti creditori, il debito residuo e' proporzionalmente accollato a ciascuno di essi.
Nota all'art. 31:
- Si riporta il testo dell' art. 512 del codice di procedura civile :
"Art. 512 (Risoluzione delle controversie). - 1. Se, in sede di distribuzione, sorge controversia tra creditori concorrenti o tra creditore e debitore o terzo assoggettato all'espropriazione circa la sussistenza o l'ammontare di uno o piu' crediti o circa la sussistenza di diritti di prelazione, il giudice dell'esecuzione provvede all'istruzione della causa, se e' competente; altrimenti rimette le parti davanti al giudice competente a norma dell'art. 17, fissando un termine perentorio per la riassunzione.
2. Il giudice, se non sospende totalmente il procedimento, provvede alla distribuzione della parte della somma ricavata non controversa".

Art. 32 - Svincolo della cauzione

Svincolo della cauzione 1. La cauzione e' svincolata in caso di cambiamento di gestione, a condizione che il concessionario non abbia debiti nei confronti dello Stato e degli altri enti garantiti dalla cauzione stessa.
2. Lo svincolo e' disposto con decreto del Ministero delle finanze, previo parere favorevole degli altri enti garantiti, che si intende concesso in caso di silenzio protrattosi per sei mesi dalla richiesta.
CAPO VII Sezione IV Adempimenti dei concessionari nelle procedure concorsuali

Art. 33 - Insinuazione del credito

Insinuazione del credito 1. Relativamente ai debitori sottoposti alle procedure concorsuali di cui al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 , e al decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26 , convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95 , l'ente creditore iscrive a ruolo il credito ed il concessionario provvede all'insinuazione del credito in tali procedure.
Note all' art. 33:
- Il regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 , reca: "Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa".
- Il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26 , convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95 , reca: "Provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi".

Art. 34 - Rinuncia all'insinuazione

Rinuncia all'insinuazione 1. Con decreto del Ministero delle finanze, di concerto con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale sono stabiliti i casi e le modalita' con cui si puo' rinunciare alla domanda di ammissione al passivo.
CAPO VIII Sezione V Altri obblighi dei concessionari

Art. 35 - Segreto d'ufficio

Segreto d'ufficio 1. Tutte le notizie, le informazioni ed i dati in possesso del concessionario in ragione dell'attivita' affidatagli in concessione sono coperti da segreto d'ufficio.
2. I terzi di cui il concessionario si avvale per l'esercizio della sua attivita' sono tenuti al segreto di ufficio e sono responsabili del trattamento dei dati ai fini della legge 31 dicembre 1996, n. 675 .
Nota all' art. 35:
- La legge 31 dicembre 1996, n. 675 , reca disposizioni in tema di "T utela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali".

Art. 36 - Trasmissione dei flussi informativi

Trasmissione dei flussi informativi 1. Entro la fine di ogni mese il concessionario trasmette al soggetto creditore che ha formato il ruolo, anche in via telematica, e con le modalita' stabilite con decreto ministeriale, le informazioni relative allo svolgimento del servizio e all'andamento delle riscossioni effettuati nel mese precedente.
2. Eventuali anomalie, rilevate dall'analisi delle informazioni di cui al comma 1, sono segnalate al competente ufficio del Ministero delle finanze per l'adozione dei provvedimenti conseguenti anche, se del caso, di tipo sanzionatorio.

Art. 37 - Conservazione degli atti

Conservazione degli atti 1. Il concessionario deve conservare i ruoli e gli altri atti della gestione fino alla data del discarico.
2. Con decreto del Ministero delle finanze possono essere stabilite particolari modalita' di conservazione dei ruoli e degli atti di cui al comma 1.

Art. 38 - Delega di riscossione

Delega di riscossione 1. In caso di delega di riscossione, il delegato, nei termini previsti dall'articolo 22 riversa, con bonifico bancario, l'importo pagato, dando al delegante notizia in via telematica; in tal caso il termine per il versamento dal delegante all'ente creditore decorre dal quinto giorno successivo a quello in cui e' stato effettuato il bonifico.
2. Ai fini dell'invio, da parte del delegante, della comunicazione annuale prevista dall'articolo 19, comma 2, lettera b), il delegato trasmette al delegante, in via telematica, le necessarie informazioni entro il trentesimo giorno precedente la scadenza del termine per la presentazione della comunicazione stessa.
3. In caso di esecuzione infruttuosa o insufficiente, il delegato, entro il ventesimo giorno dal completamento dell'attivita' di riscossione, trasmette la relativa documentazione ed invia una comunicazione telematica al delegante.
4. Il delegante, se non ottiene il discarico della quota per fatto imputabile al delegato, ha diritto di rivalersi nei confronti di quest'ultimo.

Art. 39 - Chiamata in causa dell'ente creditore

Chiamata in causa dell'ente creditore 1. Il concessionario, nelle liti promosse contro di lui che non riguardano esclusivamente la regolarita' o la validita' degli atti esecutivi, deve chiamare in causa l'ente creditore interessato; in mancanza, risponde delle conseguenze della lite.

Art. 40 - Determinazione dei giorni festivi

Determinazione dei giorni festivi 1. Ai fini dello svolgimento del servizio previsto dal presente decreto la giornata di sabato e' considerata festiva a tutti gli effetti di legge.
CAPO IX Capo III PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO DI RISCOSSIONE

Art. 41 - Rappresentanza dei concessionari

Rappresentanza dei concessionari 1. Il legale rappresentante del concessionario puo' delegare uno o piu' dipendenti che lo rappresentano nel compimento degli atti inerenti il servizio di riscossione, dinanzi al giudice dell'esecuzione.
(( 2. L'agente della riscossione puo' essere rappresentato dai dipendenti delegati ai sensi del comma 1, che possono stare in giudizio personalmente, salvo che non debba procedersi all'istruzione della causa, nei procedimenti relativi:
a) alla dichiarazione tardiva di credito di cui all' articolo 101 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 ; b) al ricorso di cui all' articolo 499 del codice di procedura civile ; c) alla citazione di cui all' articolo 543, secondo comma, numero 4, del codice di procedura civile . ))

Art. 42

(( (Ufficiali della riscossione).)) 1. ((Ferme restando le abilitazioni gia' conseguite fino alla data del 31 dicembre 2024, gli ufficiali della riscossione sono nominati dal legale rappresentante dell'agente della riscossione, sulla base di una valutazione delle effettive esigenze del sistema di riscossione nazionale, tra i dipendenti dello stesso agente in possesso dei requisiti individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. Con lo stesso decreto sono stabilite le modalita' di revoca della nomina.)) 2. ((Gli ufficiali della riscossione sono autorizzati all'esercizio delle loro funzioni dal prefetto del luogo in cui ha sede legale l'agente della riscossione, che appone il proprio visto sull'atto di nomina sempreche' non vi siano le condizioni ostative di cui all' articolo 11 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 ; l'autorizzazione puo' essere revocata in ogni momento dal prefetto.))

Art. 43

(( (Funzioni degli ufficiali della riscossione).)) 1. ((L'ufficiale della riscossione esercita le sue funzioni in tutto il territorio nazionale, in rapporto di lavoro subordinato con l'agente della riscossione stesso e sotto la sua sorveglianza; l'ufficiale della riscossione non puo' farsi rappresentare ne' sostituire.))

Art. 44 - Registro cronologico e bollettario

Registro cronologico e bollettario 1. L'ufficiale della riscossione annota in ordine cronologico tutti gli atti ed i processi verbali, numerandoli progressivamente, in apposito registro conforme al modello approvato con decreto ministeriale, da tenersi con le forme e con le modalita' stabilite per il registro cronologico dell'ufficiale giudiziario.
2. Il registro, prima di essere messo in uso, e' numerato progressivamente in ogni pagina dall'ufficio individuato in via generale, per ciascun ambito, con decreto del Ministero delle finanze, da notificare al concessionario. Il predetto registro e' vidimato non oltre il 15 gennaio di ogni anno. I registri esauriti e quelli degli ufficiali cessati dalla carica devono essere consegnati entro dieci giorni a cura del concessionario all'ufficio delle entrate.
3. L'ufficiale della riscossione, per ogni pagamento ricevuto, rilascia quietanza da apposito bollettario e ne comunica gli estremi al concessionario.
4. Il decreto di cui al comma 1, nello stabilire le forme e le modalita' di tenuta dei registri, tiene adeguato conto dei progressi tecnologici delle attivita' informatiche e telematiche e della possibilita' di prevedere forme di documentazione informatica equipollenti alle formalita' di cui ai commi 2 e 3.

Art. 45 - Messi notificatori

Messi notificatori 1. Il concessionario, per la notifica delle cartelle di pagamento e degli avvisi contenenti l'intimazione ad adempiere, puo' nominare uno o piu' messi notificatori.
2. Il messo notificalore esercita le sue funzioni nei comuni compresi nell'ambito del concessionario che lo ha nominato e non puo' farsi rappresentare ne' sostituire.
CAPO X Capo IV SANZIONI

Art. 46 - Principio di legalita' ed altri principi generali in tema di sanzioni

Principio di legalita' ed altri principi generali in tema di sanzioni 1. Alle violazioni commesse dai concessionari si applicano i principi di cui al capo I, sezione I, della legge 24 novembre 1981, n. 689 , salve le espresse deroghe al principio di specialita' stabilite dagli articoli 47 e 50.
(( 1-bis. Se la legge in vigore al momento in cui e' stata commessa la violazione e le leggi posteriori stabiliscono sanzioni di entita' diverse, si applica la legge piu' favorevole, salvo che il provvedimento di irrogazione sia divenuto definitivo. ))

Art. 47 - Omissione dei riversamenti agli enti creditori

Omissione dei riversamenti agli enti creditori 1. Ferme le eventuali sanzioni penali, il concessionario che non esegue, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze i riversamenti agli enti creditori delle somme riscosse, e' tenuto a versare all'ente stesso anche gli interessi legali ed e' punito con una sanzione amministrativa pecuniaria pari alla somma di cui e' stato ritardato o omesso il riversamento.
2. La sanzione di cui al comma 1 e' ridotta del 95 per cento, del 90 per cento e del 75 per cento se il concessionario riversa, rispettivamente, entro dieci giorni, trenta giorni o sei mesi dalla prescritta scadenza, le somme di cui ha omesso, in tutto o in parte, il riversamento.

Art. 48 - Ritardo nell'esecuzione della restituzione di somme dichiarate indebite

Ritardo nell'esecuzione della restituzione di somme dichiarate indebite 1. Il concessionario che, senza giustificato motivo, non esegue, in tutto o in parte, entro (( i termini di cui all'articolo 26, comma 1-bis )) la restituzione delle somme iscritte a ruolo riconosciute indebite, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria pari a tali somme ed e' tenuto a corrispondere al soggetto che ha diritto gli interessi legali dal giorno successivo a quello in cui la restituzione avrebbe dovuto essere effettuata.

Art. 49

(( (Ritardo o omissione di riversamento dal concessionario delegato al concessionario delegante). ))
(( 1. In caso di delega di riscossione, al concessionario delegato che non esegue, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze il riversamento al concessionario delegante delle somme riscosse, si applicano le disposizioni dell'articolo 47 )).

Art. 50 - Atti compiuti da personale non autorizzato

Atti compiuti da personale non autorizzato 1. Ferme le eventuali sanzioni penali, il concessionario che fa eseguire notificazioni o atti esecutivi da ufficiali della riscossione o messi notificatori non abilitati o non autorizzati e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria di lire trecentomila per ciascuno degli atti irregolarmente compiuti.
2. L'ufficiale della riscossione o il messo notificatore che fa eseguire atti da soggetti non abilitati e' punito, salve le eventuali sanzioni penali, con la sanzione amministrativa pecuniaria di lire centomila per ciascuno degli atti irregolarmente compiuti.

Art. 51 - Omessa o irregolare tenuta del registro cronologico

Omessa o irregolare tenuta del registro cronologico (( 1. Se l'ufficiale della riscossione non tiene il registro cronologico degli atti e dei processi verbali, ovvero non lo sottopone alla numerazione e alla vidimazione, all'ufficiale della riscossione stesso e al concessionario da cui dipende si applica la sanzione amministrativa di lire cinquecentomila per ogni violazione.
2. Se l'ufficiale della riscossione non annota un atto o un processo verbale nel registro cronologico o compie altra irregolarita' nella tenuta del registro stesso, all'ufficiale della riscossione stesso e al concessionario da cui dipende si applica la sanzione amministrativa di lire centomila per ogni violazione. ))

Art. 52 - Ritardata, omessa o irregolare comunicazione dei dati di riscossione

Ritardata, omessa o irregolare comunicazione
dei dati di riscossione 1. In caso di omessa o tardiva comunicazione dei dati previsti dall'articolo 36 o di difformita' di tali dati rispetto alle relative specifiche tecniche si applicano le sanzioni previste dall' articolo 15, commi 1 e 2, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237 , ridotte della meta'; in tal caso, la riduzione ad un quarto prevista dal citato articolo 15, comma 1, del decreto legislativo n. 237 del 1997 si applica alla sanzione in tal modo determinata.
Nota all'art. 52:
- Si riporta il testo dell' art. 15 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237 (Modifica della disciplina in materia di servizi autonomi di cassa degli uffici finanziari):
"Art. 15 (Inadempienze nell'invio dei dati). - 1. Nei confronti dei concessionari che non effettuano la trasmissione all'anagrafe tributaria, in via telematica, dei dati relativi alle operazioni eseguite nell'ambito delle attivita' di riscossione nei termini stabiliti dall'Amministrazione finanziaria, si applica la sanzione amministrativa di lire 100 mila per ogni giorno di ritardo. Per ogni operazione effettuata, i cui dati sono inseriti in forniture successive a quelle di competenza, si applica una sanzione amministrativa di lire 50 mila per ciascuna operazione. Le sanzioni amministrative sono ridotte a un quarto se il ritardo non supera i trenta giorni. Resta fermo in ogni caso l'obbligo di trasmissione dei dati.
2. Per la difformita' dei dati trasmessi rispetto alle relative specifiche tecniche, la sanzione amministrativa e' commisurata alla percentuale di errore riscontrata a fronte di ciascuna tipologia di dato ed e' pari a lire 300 mila per una percentuale di errore fino all'1 per cento e a lire l milione per una percentuale di errore fino al 5 per cento. Per percentuali di errore che eccedono il 5 per cento, in aggiunta alla sanzione fissa di lire 1 milione si applica, sull'eccedenza, una ulteriore sanzione amministrativa di lire l milione per ogni punto o frazione di punto percentuale; tale sanzione non puo' in ogni caso superare l'importo di lire 35 milioni.
3. Per le sanzioni di cui ai commi 1 e 2, il concessionario ha diritto di rivalsa sugli istituti di credito per la quota parte delle sanzioni a questi ultimi imputabili in relazione alle forniture di loro competenza.
4. Le reiterate e rilevanti infrazioni all'obbligo di invio dei dati delle operazioni eseguite nell'ambito delle attivita' di riscossione costituiscono causa di decadenza dalla concessione".

Art. 52-bis

(( (Mancato rispetta del termine di notifica della cartella in materia di riscossione spontanea a mezzo ruolo).
1. In caso di mancato rispetto del termine di cui all' articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46 , il concessionario e' punito con la sanzione amministrativa di lire un milione per ciascuna cartella di pagamento, aumentata di una somma pari agli interessi legali sull'importo iscritto a ruolo, calcolati dalla scadenza del predetto termine fino alla data della notifica.

Art. 53 - Altre violazioni

Altre violazioni 1. Per le violazioni delle disposizioni del presente decreto, diverse da quelle previste negli articoli da 47 a 52, si applica al concessionario la sanzione amministrativa pecuniaria da lire duecentomila a lire due milioni.
2. Sono considerate violazioni punibili ai sensi del comma 1 anche quelle relative ad ordini impartiti dall'amministrazione finanziaria ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del presente decreto, anche se contenuti in circolari.

Art. 54 - Procedura di irrogazione delle sanzioni

Procedura di irrogazione delle sanzioni 1. All'irrogazione delle sanzioni amministrative previste nel presente decreto provvede, per ciascun ambito, l'ufficio delle entrate individuato in via generale con provvedimento del direttore regionale delle entrate notificato al concessionario.
2. Nel termine di sessanta giorni dalla notificazione del provvedimento di irrogazione della sanzione il concessionario puo' definire la controversia con il pagamento di meta' della sanzione irrogata e, nei casi previsti dagli articoli 47, 48 e 49, delle altre somme dovute.
3. Se non procede alla definizione agevolata della violazione prevista dal comma 2, il concessionario puo', entro lo stesso termine, ricorrere in opposizione contro il provvedimento di irrogazione della sanzione alla competente direzione regionale delle entrate, che decide entro sessanta giorni con provvedimento definitivo immediatamente esecutivo.
4. Le sanzioni amministrative pecuniarie irrogate ai sensi degli articoli del presente capo spettano in ogni caso allo Stato e sono versate alla competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato.

Art. 55 - Esecuzione delle sanzioni

Esecuzione delle sanzioni 1. Se il concessionario commette la violazione prevista (( dal presente capo )) , il relativo provvedimento di irrogazione delle sanzioni, se non impugnato entro i termini stabiliti nell'articolo 54, comma 3, ovvero, in caso di ricorso, se divenuto definitivo a seguito della decisione della direzione regionale delle entrate, costituisce titolo per procedere all'espropriazione, anche nei confronti del garante, ai sensi dell'articolo 30.

Art. 56 - Prescrizione delle violazioni

Prescrizione delle violazioni 1. Le violazioni dei concessionari si prescrivono il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di commissione.
CAPO XI Capo V DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 57 - Titolarita' dei rapporti concessori

Titolarita' dei rapporti concessori 1. (( Fino all'anno 2004 e anche in deroga all'articolo 12, comma 3, primo periodo, il servizio di riscossione resta affidato, nei singoli ambiti, ai soggetti che, alla data del 1 luglio 1999, lo gestivano a titolo di concessionari o di commissari governativi e, nei casi di recesso, decadenza e revoca successivi a tale data, il servizio resta affidato al commissario governativo nominato ai sensi del medesimo articolo 12, commi 1 e 2 )) ; tali soggetti sono tenuti, a pena di decadenza, ad adeguare, entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il loro capitale sociale alla misura prevista nell'articolo 2, comma 2, e il loro sistema informativo secondo quanto previsto dal comma 6 dello stesso articolo 2.
2. La titolarita' dei rapporti concessori e commissariali in atto alla data di pubblicazione del presente decreto puo' essere trasferita, per la residua durata, con decreto del Ministero delle finanze, ad una societa' facente parte dello stesso gruppo societario, a condizione che la societa' capogruppo detenga, direttamente o tramite altra societa' totalmente controllata, la totalita' del capitale della societa' cui e' stata trasferita la titolarita' del predetto rapporto. Se la societa' capogruppo non detiene direttamente o tramite altra societa' totalmente controllata, la totalita' del capitale della societa' cui e' stata trasferita la titolarita' del rapporto, il trasferimento puo' comunque essere effettuato se la stessa societa' capogruppo garantisce direttamente l'adempimento di tutte le obbligazioni derivanti dal rapporto di concessione nei confronti degli enti creditori e sempre che essa detenga, ai sensi dell' articolo 2359, primo comma, del codice civile , direttamente o tramite altra societa' controllata, il controllo della societa' cui e' stata trasferita la titolarita' del rapporto.
3. Per i rapporti gestiti in forma diretta da una banca, la titolarita' del rapporto puo' essere trasferita anche ad una societa' per azioni in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 2, comma 3, il cui capitale sia totalmente detenuto dalla banca originariamente titolare del rapporto.
3-bis. Nei casi diversi da quelli di cui ai commi 2 e 3, l'Agenzia delle entrate puo', comunque, autorizzare i trasferimenti azionari, le fusioni e le scissioni di cui all'articolo 2, comma 4, a condizione che non vi sia diminuzione della capacita' finanziaria, tecnica ed organizzativa.
4. In caso di trasferimento della titolarita' del rapporto effettuato ai sensi dei commi 2 e 3 non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 14, 15 e 16.

Art. 57-bis

(Somme anticipate dai concessionari).
1. Fino all'emanazione del decreto del Ministero delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, previsto dall'articolo 26, comma 3, il rimborso delle somme iscritte a ruolo riconosciute indebite e' eseguito, con le modalita' in vigore al 30 giugno 1999.
2. La restituzione ai concessionari delle somme da essi anticipate ai sensi del comma 1 e' disposta con provvedimenti che autorizzano gli stessi concessionari ad utilizzare tali somme in diminuzione dai versamenti in Tesoreria dei tributi riscossi ai sensi dell' articolo 4 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237 .
((26)) --------------- AGGIORNAMENTO (26)
Il Decreto 13 settembre 2019 (in G.U. 13/12/2019, n. 292) ha disposto (con l'art. 5, comma 2) che "A decorrere dalla data di cui al comma 1, vengono meno le modalita' transitorie di cui all' art. 57-bis del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112 ".

Art. 58 - Cauzioni e meccanismo di salvaguardia

Cauzioni e meccanismo di salvaguardia 1. Le cauzioni prestate dai concessionari e dai commissari in carica alla data di entrata in vigore del presente decreto sono rideterminate in conformita' a quanto previsto dall'articolo 27, comma 1.
(( 1-bis. Le disposizioni dell'articolo 32 si applicano anche allo svincolo delle cauzioni prestate dai cessati esattori e ricevitori provinciali delle imposte dirette; lo svincolo di tali cauzioni e' disposto, per i cessati esattori, con decreto del prefetto competente per territorio e, per i cessati ricevitori, con decreto del Ministero delle finanze. )) 2. Per il periodo tra il 1 luglio 1999 e il 30 giugno 2001 sono corrisposte a ciascun concessionario, a valere sugli stanziamenti della pertinente unita' previsionale di base dello stato di previsione del Ministero delle finanze, somme pari all'eventuale differenza tra la media delle remunerazioni erogate negli anni 1997 e 1998 ai sensi dell' articolo 61, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43 , e quelle erogate in applicazione dell'articolo 17 (( , comma 1, )) del presente decreto.
Le modalita' di erogazione di tale somma sono determinate, sulla base di rilevazione infrannuale delle esigenze, con decreto del Ministero delle finanze, di concerto con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
(( 2-bis. Il primo decreto di attuazione dell'articolo 17, comma 1, determina la remunerazione del servizio fino al 31 dicembre 2001. ))

Art. 59 - Procedure in corso

Procedure in corso 1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 60 e 61, le domande di rimborso o di discarico per inesigibilita' giacenti presso gli enti creditori alla data di entrata in vigore del presente decreto, continuano ad essere esaminate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43 .
2. Se alla data di entrata in vigore del presente decreto, l'ufficio non ha fornito le indicazioni di cui all' articolo 79, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43 , sui verbali esibiti dal concessionario, quest'ultimo, se non ha ancora presentato domanda di rimborso o di discarico, procede nei confronti del debitore, previo accesso al sistema informativo del Ministero delle finanze, eseguito ai sensi dell'articolo 18, comma 2, del presente decreto.
3. Qualora dall'accesso di cui al comma 2 non emerga la possibilita' di procedere nell'azione esecutiva, il concessionario e' autorizzato a presentare documentata domanda di rimborso o di discarico, che e' esaminata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43 . In caso contrario, nonche' nelle ipotesi in cui il concessionario non abbia richiesto il visto di cui all' articolo 79, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43 , il concessionario procede in conformita' alle disposizioni del presente decreto, nonche' del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 .
4. Per le somme anticipate in forza dell'obbligo del non riscosso come riscosso, decorsi sei mesi dalla presentazione della documentata domanda di cui al comma 3 o della comunicazione di inesigibilita', il concessionario ha diritto al rimborso provvisorio del 90 per cento di tali somme.
4-bis. (( COMMA ABROGATO DAL D.L. 30 SETTEMBRE 2005, N. 203 , CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 2 DICEMBRE 2005, N. 248 )) .
4-ter. Per i ruoli resi esecutivi prima del 30 settembre 1999:
a) i compensi spettanti ai concessionari sulla base delle disposizioni in vigore alla data del 30 giugno 1999 sono aumentati nella misura prevista dall'articolo 17, comma 2;
b) non si applica l'articolo 19, comma 2, lettera a);
c) il termine previsto dall'articolo 19, comma 2, lettera b), secondo periodo, decorre dalla data stabilita con decreto del Ministero delle finanze;
d) LETTERA ABROGATA DAL D.L. 29 NOVEMBRE 2004, N. 282 , CONVERTITO
CON MODIFICAZIONI DALLA L. 27 DICEMBRE 2004, N. 307
e) le informazioni di cui all'articolo 36, comma 1, sono trasmesse con le modalita' e nei tempi stabiliti con il decreto di cui alla lettera c).
(( 4-quater. Per i ruoli consegnati fino al 30 giugno 2003 la comunicazione di inesigibilita' di cui all'articolo 19, comma 2, lettera c), e' presentata entro il 30 giugno 2006. )) 4-quinquies. Per le comunicazioni di inesigibilita' relative ai ruoli di cui al comma 4-quater il termine previsto dall'articolo 19, comma 3, decorre dal (( 1° luglio 2006. )) ---------------- AGGIORNAMENTO (5) Il D.L. 29 novembre 2004, n. 282 , convertito con modificazioni
dalla L. 27 dicembre 2004, n. 307 , ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "In relazione al differimento previsto dal comma 1, per gli anni 2004 e 2005 e' soppressa l'autorizzazione di spesa di cui all' articolo 59, comma 4-bis, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112 ."

Art. 59-bis

(( Termini di notificazione della cartella di pagamento )) (( 1. In deroga all'articolo 19, comma 2, lettera a), costituisce causa di perdita del diritto al discarico la mancata notificazione della cartella di pagamento, se imputabile al concessionario:
a) entro il 31 dicembre 2003, per i ruoli di cui all' articolo 25, comma 3-quater, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 ; b) entro il 31 dicembre 2002, per i ruoli diversi da quelli di cui alla lettera a), consegnati ai concessionari fino al 31 luglio 2002. ))

Art. 60 - Definizione automatica delle domande di rimborso e di discarico dei ruoli erariali e rimborso delle relative anticipazioni.

Definizione automatica delle domande di rimborso e di discarico dei ruoli erariali e rimborso delle relative anticipazioni. 1. Relativamente alle quote non superiori a cinquecento milioni di lire, i concessionari possono definire automaticamente le domande di rimborso e di discarico per inesigibilita' da essi presentate fino al 31 dicembre 1997 e giacenti presso gli uffici e non ancora esaminate.
2. Al fine di accedere alla definizione di cui al comma 1, i concessionari presentano entro il 31 luglio 1999 all'ufficio che ha effettuato l'iscrizione a ruolo una richiesta, nella quale dichiarano, in conformita' alle vigenti norme sull'autocertificazione e per le quote inserite nelle domande per le quali esercitano la facolta' di definizione automatica:
a) la sussistenza delle condizioni indicate nell' articolo 24, comma 13, lettere a) e c), della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e l'assenza della condizione ostativa di cui alla lettera b) dello stesso articolo 24, comma 13, della legge n. 449 del 1997 , nonche' di provvedimenti di sgravio per indebito;
b) l'importo delle quote inserite nelle domande e, limitatamente alle domande di rimborso, quello delle relative anticipazioni, calcolato al netto degli sgravi provvisoni e dei provvedimenti di dilazione.
3. La somma da corrispondere a ciascun concessionario e' pari al 99 per cento dell'importo delle anticipazioni relative alle domande di rimborso definite automaticamente, calcolato al netto degli sgravi provvisori e dei provvedimenti di dilazione.
4. L'importo globale da corrispondere ai concessionari, con le modalita' di cui al comma 5, non puo' superare 4.000 miliardi di lire complessive e 1.000 miliardi di lire annue. ((1a)) 5. Con decreto del Ministero delle finanze sono definite le modalita' ed i tempi di trattazione delle richieste presentate ai sensi del comma 1; in ogni caso, la definizione di tali richieste deve essere ultimata entro il 31 maggio 2000 e si procede comunque al rilascio dei titoli entro l'anno 1999. In conseguenza del completamento della definizione automatica, i provvedimenti di sgravio provvisorio relativi alle domande definite assumono il valore di provvedimenti di rimborso definitivi.
6. Per le finalita' di cui al comma 4, e' autorizzata l'emissione di titoli di Stato per un importo massimo di lire 4.000 miliardi, con imputazione della relativa spesa ad apposita unita' previsionale di base dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, cosi' ripartita:
a) miliardi 1.000 per l'anno 1999, con godimento dei titoli dal 1 gennaio 2000;
b) miliardi 1.000 per l'anno 2000, con godimento dei titoli dal 1 gennaio 2001;
c) miliardi 1.000 per l'anno 2001, con godimento dei titoli dal 1 gennaio 2002;
d) miliardi 1.000 per l'anno 2002, con godimento dei titoli dal 1 gennaio 2003.
7. Con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica sono stabilite le caratteristiche, le modalita' e le procedure di assegnazione dei titoli medesimi.
8. All'onere derivante dall'applicazione del comma 6, valutato, per il triennio 1999-2001, in lire 1.000 miliardi per l'anno 1999, in lire 1.045 miliardi per il 2000, ed in lire 1.090 miliardi per il 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, all'uopo utilizzando parte dell'accantonamento relativo al Ministero medesimo.
9. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
--------------- AGGIORNAMENTO (1a)
La L. 21 novembre 2000, n. 342 ha disposto (con l'art. 79, comma 4) che "L'importo globale da corrispondere ai sensi del comma 2 non puo' superare 2.400 miliardi di lire complessive e 800 miliardi di lire annue. Sono conseguentemente ridotti di 600 miliardi di lire l'importo globale di cui all' articolo 60, comma 4, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112 , e di 200 miliardi di lire ciascuno degli importi indicati alle lettere b), c) e d) del comma 6 del medesimo articolo, riferiti rispettivamente alle quote degli anni
2000, 2001 e 2002."

Art. 60-bis

(( Effetti della definizione automatica sul rimborso delle spese della procedure esecutive infruttuose )) (( 1. A seguito della definizione automatica effettuata ai sensi del precedente articolo 60, ai concessionari spetta, relativamente alle quote oggetto di tale definizione, il rimborso del 99 per cento della meta' delle spese delle procedure esecutive infruttuose di cui all' articolo 61, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43 .
2. Il rimborso previsto dal comma 1 e' erogato in titoli di Stato, nel rispetto dei limiti di spesa fissati dall'articolo 60, comma 4, come modificati dall' articolo 79, comma 4, della legge 21 novembre 2000, n. 342 ; a tale rimborso si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 60, commi 5, primo periodo, 7, 8 e 9. ))

Art. 61 - Definizione automatica delle domande di rimborso e di discarico dei ruoli non erariali e rimborso delle anticipazioni

Definizione automatica delle domande di rimborso e di discarico dei ruoli non erariali e rimborso delle anticipazioni 1. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 dell'articolo 60 possono applicarsi ai ruoli degli enti previdenziali.
2. Le disposizioni dell'articolo 60, commi 1, 2 e 3, possono essere applicate anche ai ruoli degli altri enti creditori, sulla base di apposita convenzione, nella quale e' determinata la percentuale delle anticipazioni da rimborsare.
(( 2-bis. La definizione automatica di quote inserite in ruoli degli enti territoriali eseguita ai sensi del comma 2 produce effetti anche sulle addizionali erariali contenute in tali ruoli.
2-ter. Il pagamento ai concessionari delle somme ad essi dovute ai sensi del comma 2-bis avviene con le modalita' indicate nell'articolo 57-bis, comma 2. ))

Art. 62 - Norma transitoria per il calcolo delle maggiorazioni sui compensi

Norma transitoria per il calcolo delle maggiorazioni
sui compensi 1. In sede di prima applicazione, per il calcolo della maggiorazione di cui al comma 2 dell'articolo 17, si tiene conto anche della media dei recuperi dell'ultimo biennio effettuati dagli enti previdenziali.

Art. 63 - Misure di riqualificazione e sostegno dell'occupazione

Misure di riqualificazione e sostegno dell'occupazione 1. Il consorzio nazionale obbligatorio tra i concessionari del servizio della riscossione organizza, entro il 30 giugno 2001, lo svolgimento di corsi di formazione per le funzioni di ufficiale della riscossione, di durata non inferiore a trenta giorni lavorativi a favore dei dipendenti delle societa' concessionarie che abbiano una anzianita' di servizio non inferiore a cinque anni, e rilascia un attestato di proficua frequenza ai partecipanti a detti corsi.
2. I prefetti autorizzano l'esercizio delle funzioni di ufficiale della riscossione a semplice presentazione della attestazione di cui al comma 1.
3. I corsi di cui al comma 1 sono finanziati dalle societa' concessionarie.
4. Il personale che, alla scadenza o cessazione del rapporto di concessione, risulta iscritto da almeno due anni al relativo fondo di previdenza, ha diritto ad essere mantenuto in servizio dal subentrante concessionario senza soluzione di continuita'.
5. La disposizione del comma 4 non si applica ai dipendenti che alla data di inizio della nuova gestione abbiano maturato il diritto alla pensione di vecchiaia, fermo restando quanto previsto dall' articolo 6 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791 , convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 54 .
6. Nel caso in cui alla scadenza delle concessioni della riscossione dei tributi e di altre entrate degli enti locali, il relativo servizio venga esercitato direttamente dall'ente locale o affidato ad altri soggetti, il nuovo concessionario del servizio di riscossione riconosce nell'assunzione di personale da adibire all'attivita' di riscossione, priorita' ai dipendenti dei precedenti concessionari e, in particolare, agli ufficiali della riscossione abilitati dalle procure della Repubblica o dai prefetti e solo successivamente agli ufficiali della riscossione di cui al comma 1.
7. La realizzazione di misure di sostegno del reddito e dell'occupazione, ivi compresa l'attivita' di formazione, mirate a fronteggiare processi di ristrutturazione aziendale, per il personale delle societa' concessionarie della riscossione, dell'associazione nazionale di categoria e del consorzio nazionale obbligatorio tra i concessionari del servizio di riscossione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 44 , e' attuata ai sensi dell' articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 , secondo le modalita' del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro 27 novembre 1997, n. 477 .
Note all'art. 63:
- Si riporta il testo dell' art. 6 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791 (Disposizioni in materia previdenziale):
"Art. 6. - Gli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti ed alle gestioni sostitutive, esclusive ed esonerative dalla medesima, i quali non abbiano raggiunto l'anzianita' contributiva massima utile prevista dai singoli ordinamenti, possono optare di continuare a prestare la loro opera fino al perfezionamento di tale requisito o per incrementare la propria anzianita' contributiva e comunque non oltre il compimento del sessantacinquesimo anno di eta', sempreche' non abbiano ottenuto o non richiedano la liquidazione di una pensione a carico dell'INPS o di trattamenti sostitutivi, esclusivi od esonerativi dall'assicurazione generale obbligatoria.
L'esercizio della facolta' di cui al comma precedente deve essere comunicato al datore di lavoro almeno sei mesi prima della data di conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia.
Per gli assicurati che alla data di entrata in vigore del presente decreto prestano ancora attivita' lavorativa, pur avendo maturato i requisiti per avere diritto alla pensione di vecchiaia, si prescinde dalla comunicazione al datore di lavoro di cui al comma precedente. Tale disposizione si applica anche agli assicurati che maturano i requisiti previsti entro i sei mesi successivi alla entrata in vigore del presente decreto. In tale caso la comunicazione al datore di lavoro deve essere effettuata non oltre la data in cui i predetti requisiti vengono maturati.
Nei confronti dei lavoratori che esercitano l'opzione di cui ai commi precedenti e con i limiti in essi fissati, si applicano le disposizioni della legge 15 luglio 1966, n. 604 , in deroga all'art. 11 della legge stessa.
Qualora i lavoratori abbiano esercitato l'opzione di cui ai commi precedenti, la pensione di vecchiaia decorre dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale e' stata presentata la domanda.
Nel caso che venga esercitata l'opzione di cui al primo comma, la cessazione del rapporto di lavoro per avvenuto raggiungimento del requisito di anzianita' contributiva di cui al comma stesso avviene in ogni caso, senza obblighi di preavviso per alcuna delle parti".
- Il decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 44 , reca: "Adeguamento del Consorzio nazionale obbligatorio tra gli esattori delle imposte dirette alla nuova disciplina del servizio di riscossione, ai sensi dell' art. 2, comma 1, lettera c), della legge 4 ottobre 1986, n. 657 ".
- Si riporta il testo dell' art. 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica):
"28. In attesa di un'organica riforma del sistema degli ammortizzatori sociali, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con uno o piu' decreti del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, adottati ai sensi dell' art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , sentite le organizzazioni sindacali ed acquisito il parere delle competenti commissioni parlamentari, sono definite, in via sperimentale, misure per il perseguimento di politiche attive di sostegno del reddito e dell'occupazione nell'ambito dei processi di ristrutturazione aziendali e per fronteggiare situazioni di crisi di enti ed aziende pubblici e privati erogatori di servizi di pubblica utilita', nonche' delle categorie e settori di impresa sprovvisti del sistema di ammortizzatori sociali. Nell'esercizio della potesta' regolamentare il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) costituzione da parte della contrattazione collettiva nazionale di appositi fondi finanziati mediante un contributo sulla retribuzione non inferiore allo 0,50 per cento;
b) definizione da parte della contrattazione medesima di specifici trattamenti e dei relativi criteri, entita', modalita' concessivi, entro i limiti delle risorse costituite, con determinazione dei trattamenti al lordo dei correlati contributi figurativi;
c) eventuale partecipazione dei lavoratori al finanziamento con una quota non superiore al 25 per cento del contributo;
d) in caso di ricorso ai trattamenti, previsione della obbligatorieta' della contribuzione con applicazione di una misura addizionale non superiore a tre volte quella della contribuzione stessa;
e) istituzione presso l'INPS dei fondi, gestiti con il concorso delle parti sociali;
f) conseguimento, limitatamente all'anno 1997, di maggiori entrate contributive nette complessivamente pari a lire 150 miliardi".
- Il decreto ministeriale 27 novembre 1997, n. 477 , reca: "Regolamento recante norme in materia di ammortizzatori per le aree non coperte da cassa integrazione guadagni" ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 gennaio 1998, n. 9.

Art. 64 - Sanzioni

Sanzioni 1. Sono fatti salvi gli effetti degli atti di contestazione notificati entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui e' avvenuta la violazione nel periodo dal 1 aprile al 31 dicembre 1998 con la procedura di cui all' articolo 16 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 ; se, a seguito della notifica di tali atti, il responsabile della violazione ha prodotto deduzioni difensive e non e' stato emesso atto di irrogazione della sanzione, il competente ufficio, se del caso, procede all'irrogazione applicando le disposizioni di cui all'articolo 54.
2. Sono fatti salvi gli effetti dei provvedimenti di irrogazione delle sanzioni notificati ai concessionari con la procedura di cui al citato articolo 16 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 .
3. I procedimenti sanzionatori in corso alla data del 31 dicembre 1998 possono essere definiti, quanto alle sanzioni, con il pagamento, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, di una somma pari al quarto dell'irrogato ovvero al quarto dell'ammontare risultante dall'ultima sentenza o decisione amministrativa. ((PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 27 APRILE 2001, N. 193 )) .
(( 3-bis. Per i casi di ritardati riversamenti alle competenti tesorerie provinciali dello Stato e alle casse degli altri enti creditori da parte del concessionario, limitatamente ai tardivi riversamenti effettuati entro il 30 giugno 1999 su conti correnti postali vincolati a favore di tali enti, si applica la sanzione amministrativa pari a due milioni di lire per ciascun postagiro. ))

Art. 65 - Notificazione degli atti e dei provvedimenti

Notificazione degli atti e dei provvedimenti 1. Per la notificazione degli atti e dei provvedimenti dell'amministrazione finanziaria previsti dal presente decreto si applicano le disposizioni dell' articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 . Le notificazioni sono effettuate con le modalita' stabilite dall' articolo 14, primo comma, della legge 20 novembre 1982, n. 890 , come modificato dall' articolo 20, comma 1, della legge 8 maggio 1998, n. 146 .
Note all'art. 65:
- Si riporta il testo dell' art. 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi):
"Art. 60 (Notificazioni). - La notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente e' eseguita secondo le norme stabilite dagli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile , con le seguenti modifiche:
a) la notificazione e' eseguita dai messi comunali ovvero dai messi speciali autorizzati dall'ufficio delle imposte;
b) il messo deve fare sottoscrivere dal consegnatario l'atto o l'avviso ovvero indicare i motivi per i quali il consegnatario non ha sottoscritto;
c) salvo il caso di consegna dell'atto o dell'avviso in mani proprie, la notificazione deve essere fatta nel domicilio fiscale del destinatario;
d) e' in facolta' del contribuente di eleggere domicilio presso una persona o un ufficio nel comune del proprio domicilio fiscale per la notificazione degli atti o degli avvisi che lo riguardano. In tal caso l'elezione di domicilio deve risultare espressamente dalla dichiarazione annuale ovvero da altro atto comunicato successivamente al competente ufficio imposte a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento;
e) quando nel comune nel quale deve eseguirsi la notificazione non vi e' abitazione, ufficio o azienda del contribuente, l'avviso del deposito prescritto dall' art. 140 del codice di procedura civile si affigge nell'albo del comune e la notificazione, ai fini della decorrenza del termine per ricorrere si ha per eseguita nell'ottavo giorno successivo a quello di affissione;
f) le disposizioni contenute negli articoli 142 , 143 , 146 , 150 e 151 del codice di procedura civile non si applicano.
L'elezione di domicilio non risultante dalla dichiarazione annuale ha effetto dal sessantesimo giorno successivo a quello della data di ricevimento della comunicazione prevista alla lettera d) del comma precedente.
Le variazioni e le modificazioni dell'indirizzo non risultanti dalla dichiarazione annuale hanno effetto, ai fini delle notificazioni, dal sessantesimo giorno successivo a quello dell'avvenuta variazione anagrafica, o, per le persone giuridiche e le societa' ed enti privi di personalita' giuridica, dal trentesimo giorno successivo a quello della ricezione da parte dell'ufficio della comunicazione prescritta nel secondo comma dell'art. 36. Se la comunicazione e' stata omessa la notificazione e' eseguita validamente nel comune di domicilio fiscale risultante dall'ultima dichiarazione annuale".
- Si riporta il testo vigente dell' art. 14 della legge 20 novembre 1982, n. 890 (Notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari):
"Art. 14. - La notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente deve avvenire con l'impiego di plico sigillato e puo' eseguirsi a mezzo della posta direttamente dagli uffici finanziari, nonche', ove cio' risulti impossibile, a cura degli ufficiali giudiziari dei messi comunali ovvero dei messi speciali autorizzati dall'amministrazione finanziaria secondo le modalita' previste dalla presente legge. Sono fatti salvi i disposti di cui agli articoli 62 , 45 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 , e 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 , nonche' le altre modalita' di notifica previste dalle norme relative alle singole leggi di imposta.
Qualora i messi comunali e i messi speciali autorizzati dall'amministrazione finanziaria si avvalgano del sistema di notifica a mezzo posta, il compenso loro spettante ai sensi del primo comma dell'art. 4 della legge 10 maggio 1976, n. 249 , e' ridotto della meta'".

Art. 66 - Regime fiscale degli atti di affidamento delle concessioni e degli atti relativi alle procedure esecutive

Regime fiscale degli atti di affidamento delle concessioni
e degli atti relativi alle procedure esecutive 1. Gli atti di affidamento delle concessioni e di prestazione delle relative cauzioni sono registrati gratuitamente e sono soggetti all'imposta di bollo solo in caso d'uso.
2. Sono esenti dalle imposte di registro e di bollo gli atti e le copie relativi alle procedure esecutive svolte per la riscossione delle entrate iscritte a ruolo.

Art. 67 - Decreti attuativi

Decreti attuativi 1. I decreti attuativi previsti dal presente decreto sono adottati entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione dello stesso nella Gazzetta Ufficiale.

Art. 68 - Abrogazioni

Abrogazioni 1. Salvo quanto previsto dagli articoli 58 e 59, e' abrogato il decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43 . Tale abrogazione non opera limitatamente al rinvio contenuto nell'articolo 4, comma 1, ultimo periodo, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.
237 .
2. E' abrogato l' articolo 2, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 349 .
Note all'art. 68:
- Per il titolo del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43 , v. nelle note all'art. 58.
- Si riporta il testo dell'art. 4, comma 1, del citato decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237 : "1. Le entrate sono riscosse dal concessionario del servizio di riscossione dei tributi nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio finanziario competente e dagli istituti di credito secondo le modalita' di cui agli articoli 6, 7 e 8 del regolamento concernente l'istituzione del conto fiscale, emanato con decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1993, n. 567 . Per i compensi alle aziende di credito si applicano le disposizioni di cui all'art. 10 del citato regolamento n. 567 del 1993 e per i compensi ai concessionari si applicano le disposizioni di cui all' art. 61, comma 3, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43 ".
- Il testo dell' art. 2 della legge 8 agosto 1995, n. 349 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 giugno 1995, n. 250 , recante differimento di taluni termini ed altre disposizioni in materia tributaria), come modificato dal presente decreto, e' il seguente:
"Art. 2. - 1. Con regolamento, da emanare ai sensi dell' art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge 28 giugno 1995, n. 250 , possono essere stabilite le disposizioni necessarie per garantire la tempestiva riscossione delle entrate tributarie e la continuita' del servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici. I termini, anche processuali, relativi alle procedure esecutive di cui all' art. 97, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 nonche' agli articoli 75 e 77 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43 , relativi alla riscossione delle entrate di cui all'art. 41 dello stesso decreto n. 43 del 1988, sono sospesi dal 1 febbraio 1995 fino al 29 febbraio 1996.
2. I termini cui all' art. 97, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 , ed agli articoli 75 e 77 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43 , pendenti alla data del 30 giugno 1995, iniziano a decorrere dal 1 luglio 1995, ferma restando la validita' degli atti gia' compiuti. Fino al 29 febbraio 1996 possono essere validamente espletati gli atti e gli adempimenti previsti dalle norme di cui al precedente periodo, i cui termini siano gia' scaduti alla data del 30 giugno 1995 e sempreche' siano riferiti a crediti iscritti in ruoli la cui prima od unica rata sia scaduta successivamente al 1 gennaio 1993. Qualora il concessionario della riscossione ovvero il commissario governativo intenda espletare gli atti e gli adempimenti di cui al precedente periodo relativamente a crediti gia' compresi, alla data di entrata in vigore della presente legge di conversione, in domande di rimborso o di scarico, lo stesso concessionario ovvero commissario governativo revoca dette domande entro il 30 settembre 1995 con contestuale riversamento degli eventuali sgravi provvisori concessi, ai sensi dell' art. 86 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43 , su dette domande di rimborso.
3. Le disposizioni, contenute nell'art. 12, commi da 5 e 5-quater, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16 , convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75 , continuano ad applicarsi fino al 31 ottobre 1995 relativamente al periodo compreso tra il 1 gennaio 1993 ed il 28 febbraio 1995 e secondo le modalita' stabilite dall'art. 5 del decreto ministeriale 23 aprile 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 26 aprile 1993, n. 96. A tal fine le date del 24 marzo, giorno di entrata in vigore della legge 24 marzo 1993, n. 75, e del 30 aprile 1993 previste dai citati articoli 12, commi da 5 a 5-quater, del citato decreto-legge n. 16 del 1993 , convertito, con modificazioni, dalla legge n. 75 del 1993 , e 5 del citato decreto ministeriale 23 aprile 1993 sono differite rispettivamente, a quella di entrata in vigore della presente legge ed al 31 ottobre 1995; la misura delle somme da versare per la definizione di cui ai commi 5 e 5-bis e' triplicata. A tal fine le date del 24 marzo, giorno di entrata in vigore della legge ed al 31 ottobre 1995; la misura delle somme da versare per la definizione di cui ai commi 5 e 5-bis e' triplicata.
4. Al decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'art. 75, comma 1, lettere a) e b), le parole: ''sei mesi'' e ''dieci mesi'' sono sostituite, rispettivamente dalle seguenti: ''diciotto mesi'', e ''ventidue mesi'';
b) all'art. 77, comma 1, le parole: ''dodici mesi'' sono sostituite dalle seguenti: ''ventiquattro mesi'';
c) all'art. 82, comma 1, e' soppressa la lettera d).
5. Le disposizioni previste dal comma 4 si applicano anche alle procedure esecutive per crediti iscritti a ruolo per i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge di conversione, non siano scaduti i termini di presentazione della eventuale domanda di rimborso o di discarico.
6. (Abrogato)".

Art. 69 - Norma di coordinamento

Norma di coordinamento 1. I rinvii contenuti in norme vigenti alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43 , si intendono riferiti alle corrispondenti disposizioni del presente decreto.
2. I riferimenti contenuti nelle disposizioni che precedono, a decreti o altri provvedimenti ministeriali sono da intendere come attributivi di competenze secondo i principi stabiliti dall' articolo 3, commi 1 e 2 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 .
Note all'art. 69:
- Si riporta il testo dell' art. 3 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 (Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell' art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 ):
"Art. 3 (Indirizzo politicoamministrativo.
Funzioni e responsabilita'). - 1. Gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politicoamministrativo, definendo gli obiettivi ed i programmi da attuare ed adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni, e verificano la rispondenza dei risultati dell'attivita' amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti. Ad essi spettano, in particolare:
a) le decisioni in materia di atti normativi e l'adozione dei relativi atti di indirizzo interpretativo ed applicativo;
b) la definizione di obiettivi, priorita', piani, programmi e direttive generali per l'azione amministrativa e per la gestione;
c) la individuazione delle risorse umane, materiali, ed economicofinanziarie da destinare alle diverse finalita' e la loro ripartizione tra gli uffici di livello dirigenziale generale;
d) la definizione dei criteri generali in materia di ausili finanziari a terzi e di determinazione di tariffe, canoni e analoghi oneri a carico di terzi;
e) le nomine, designazioni ed atti analoghi ad essi attribuiti da specifiche disposizioni;
f) le richieste di pareri alle autorita' amministrative indipendenti ed al Consiglio di Stato;
g) gli altri atti indicati dal presente decreto.
2. Ai dirigenti spetta l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, nonche' la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo. Essi sono responsabili in via esclusiva dell'attivita' amministrativa, della gestione e dei relativi risultati.
3. Le attribuzioni dei dirigenti indicate dal comma 2 possono essere derogate soltanto ad opera di specifiche disposizioni legislative.
4. Le amministrazioni pubbliche, i cui organi di vertice non siano direttamente o indirettamente espressione di rappresentanza politica, adeguano i propri ordinamenti al principio della distinzione tra indirizzo e controllo, da un lato, e attuazione e gestione dall'altro".

Art. 70 - Potesta' legislativa delle regioni a statuto speciale e delle province autonome

Potesta' legislativa delle regioni a statuto speciale e delle province autonome 1. I principi generali desumibili dalla legge 28 settembre 1998, n. 337 , e dal presente decreto costituiscono norme fondamentali di riforma economicosociale della Repubblica, quale limite della potesta' legislativa primaria delle regioni a statuto speciale e delle province autonome.
2. I principi generali richiamati dal comma 1 si applicano anche alla regione siciliana, che, nell'esercizio della sua potesta' legislativa, provvede a disciplinare il servizio di riscossione delle entrate da riscuotere mediante ruolo.
Nota all' art. 70:
- La legge 28 settembre 1998, n. 337 , reca: "Delega al Governo per il riordino della disciplina relativa alla riscossione" ed e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 228 del 30 settembre 1998 .

Art. 71 - Entrata in vigore

Entrata in vigore 1. Il presente decreto legislativo entra in vigore il 1 luglio 1999.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 13 aprile 1999 SCALFARO D'Alema, Presidente del Consiglio dei Ministri Visco, Ministro delle finanze Ciampi, Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica Diliberto, Ministro di grazia e giustizia Visto, il Guardasigilli: Diliberto
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