003G0156
003G0156
Riordino dell'Agenzia spaziale italiana (A.S.I.). (DECRETO LEGISLATIVO 04 giugno 2003 n. 128)
Premessa
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione ; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 ; Vista la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 ; Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59 , e successive modificazioni; Vista la legge 6 luglio 2002, n. 137 ; Visto il decreto legislativo 30 gennaio 1999, n. 27 ; Visto il decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204 ; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ; Viste le linee guida per la politica scientifica e tecnologica del Governo, emanate il 13 marzo 2002; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 31 gennaio 2003; Acquisito il parere della Commissione parlamentare di cui all' articolo 5 della legge 15 marzo 1997, n. 59 ; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 maggio 2003; Sulla proposta del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro dell'economia e delle finanze; Emana il seguente decreto legislativo:
Art. 1
O g g e t t o 1. Il presente decreto legislativo detta la disciplina di riordino dell'Agenzia spaziale italiana (A.S.I.) e ne definisce le finalita', le attivita', gli organi, i principi e criteri di organizzazione e funzionamento, al fine di ottimizzarne l'attivita' di agenzia nel settore della ricerca spaziale e aerospaziale.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare in lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L' art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.
- L' art. 87 della Costituzione stabilisce che il Presidente della Repubblica e' il Capo dello Stato e rappresenta l'unita' nazionale. Puo' inviare messaggi alle Camere. Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione.
Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo.
Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione.
Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato.
Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione delle Camere.
Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere. Presiede il Consiglio superiore della magistratura. Puo' concedere grazia e commutare le pene.
Conferisce le onorificenze della Repubblica.
- Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 , concerne: Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell' art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 .
- La legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 , reca: «Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione».
- L' art. 5, della legge 15 marzo 1997, n. 59 , e successive modificazioni e integrazioni reca: «Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa».
«Art. 5. - 1. E' istituita una Commissione parlamentare, composta da venti senatori e venti deputati, nominati rispettivamente dai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, su designazione dei gruppi parlamentari.
2. La Commissione elegge tra i propri componenti un presidente, due vicepresidenti e due segretari che insieme con il presidente formano l'ufficio di presidenza. La Commissione si riunisce per la sua prima seduta entro venti giorni dalla nomina dei suoi componenti, per l'elezione dell'ufficio di presidenza. Sino alla costituzione della Commissione, il parere, ove occorra, viene espresso dalle competenti Commissioni parlamentari.
3. Alle spese necessarie per il funzionamento della Commissione si provvede, in parti uguali, a carico dei bilanci interni di ciascuna delle due Camere.
4. La Commissione:
a) esprime i pareri previsti dalla presente legge;
b) verifica periodicamente lo stato di attuazione delle riforme previste dalla presente legge e ne riferisce ogni sei mesi alle Camere».
- La legge 6 luglio 2002, n. 137 , recita: Delega per la riforma dell'organizzazione del Governo e della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonche' di enti pubblici.
- Il decreto legislativo 30 gennaio 1999, n. 27 , abrogato dal presente decreto legislativo concerne: «Riordino dell'Agenzia spaziale italiana - A.S.I., a norma degli articoli 11, comma 1 , e 18, comma 1, della legge 15 marzo 1997, n. 59 .»
- Il decreto legislativo 30 gennaio 1999, n. 19 , prevede: Riordino del Consiglio nazionale delle ricerche.
- Il decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204 , prevede: Disposizioni per il coordinamento, la programmazione e la valutazione della politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica, a norma dell' art. 11, comma 1, lettera d), della legge 15 marzo 1997, n. 59 .
- Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 , prevede: Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.
Art. 2
Finalita' dell'Agenzia 1. L'A.S.I. e' ente pubblico nazionale con il compito di promuovere, sviluppare e diffondere, attraverso attivita' di agenzia, la ricerca scientifica e tecnologica applicata al campo spaziale e aerospaziale, con esclusione della ricerca aeronautica e lo sviluppo di servizi innovativi, perseguendo obiettivi di eccellenza, coordinando e gestendo i progetti nazionali e la partecipazione italiana a progetti europei ed internazionali, in conformita' con gli indirizzi del Governo come promossi dal Comitato interministeriale per le politiche relative allo spazio e alla ricerca aerospaziale e nel quadro del coordinamento delle relazioni internazionali assicurato dal Ministero degli affari esteri, avendo attenzione al mantenimento della competitivita' del comparto industriale italiano.
2. L'A.S.I. ha personalita' giuridica di diritto pubblico, autonomia scientifica, finanziaria, patrimoniale e contabile e si dota di un ordinamento autonomo in conformita' al presente decreto, al decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204 , al decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218 , nonche' per quanto non previsto dalle predette disposizioni, al codice civile .
3. Il Presidente del Consiglio dei ministri o il ((Ministro o Sottosegretario di Stato delegato)) , fatte salve le competenze attribuite espressamente al Comitato interministeriale dal presente decreto esercita nei confronti dell'A.S.I. poteri di indirizzo, coordinamento, programmazione e vigilanza. Il Ministero dell'Universita' e della ricerca esercita poteri di indirizzo strategico limitatamente all'attivita' di ricerca scientifica svolta dall'ASI.
Art. 3
Attivita' dell'A.S.I. 1. L'A.S.I.:
a) predispone, sulla base degli indirizzi del Presidente del Consiglio dei ministri o ((Ministro o Sottosegretario di Stato delegato)) e del Comitato interministeriale per le politiche relative allo spazio e alla ricerca aerospaziale, il Documento strategico di politica spaziale nazionale;
a-bis) predispone, sulla base degli indirizzi del Presidente del Consiglio dei ministri o ((Ministro o Sottosegretario di Stato delegato)) e del Comitato interministeriale per le politiche relative allo spazio e alla ricerca aerospaziale e del Programma nazionale per la ricerca, indicati nel Documento strategico di politica spaziale nazionale, il Documento di visione strategica per lo spazio;
b) sulla base degli indirizzi del Presidente del Consiglio dei ministri o ((Ministro o Sottosegretario di Stato delegato)) e del Comitato interministeriale per le politiche relative allo spazio e alla ricerca aerospaziale, nel quadro del coordinamento delle relazioni internazionali assicurato dal Ministero degli affari esteri, partecipa ai lavori del consiglio dell'Agenzia spaziale europea (E.S.A.), promuove e coordina la presenza italiana ai programmi da essa approvati, nonche', nei limiti delle risorse determinate dal Piano aerospaziale nazionale e delle altre entrate dell'ente, stipula accordi bilaterali o multilaterali con organismi di altri Paesi per la partecipazione dell'Italia a programmi od imprese aerospaziali. In particolare promuove, sostiene e coordina la partecipazione italiana a progetti e iniziative dell'Unione europea nel campo della ricerca spaziale e aerospaziale e dei correlati servizi applicativi;
c) intrattiene relazioni con organismi aerospaziali di altri Paesi, in linea con le indicazioni del Presidente del Consiglio dei ministri o ((Ministro o Sottosegretario di Stato delegato)) e del Comitato interministeriale per le politiche relative allo spazio e alla ricerca aerospaziale e nel quadro del coordinamento delle relazioni internazionali assicurato dal Ministero degli affari esteri; promuove e realizza, con il coinvolgimento della comunita' scientifica, la ricerca scientifica nazionale nel settore spaziale e aerospaziale predisponendo, coordinando e sviluppando appositi programmi, curando il raccordo con l'Istituto nazionale di astrofisica (INAF), per quanto riguarda il settore dell'astrofisica e con gli altri enti pubblici di ricerca, nel quadro del coordinamento della ricerca nazionale, assicurato dal Ministero dell'Universita' e della ricerca; svolge attivita' di agenzia nelle attivita' di competenza, finanziando e coordinando attivita' di ricerca spaziale e aerospaziale svolte da terzi; svolge attivita' di comunicazione e promozione della ricerca spaziale e aerospaziale e dei correlati servizi applicativi, curando la diffusione dei relativi risultati economici e sociali all'interno del Paese e garantendo l'utilizzazione delle conoscenze prodotte;
d) promuove, realizza e finanzia sulla base di appositi progetti, iniziative che integrino la ricerca pubblica con quella privata, nazionale ed internazionale, nel settore spaziale e aerospaziale e dei correlati servizi applicativi, anche al fine di acquisire risorse ulteriori per il finanziamento di progetti congiunti;
e) promuove la diffusione della cultura aerospaziale e delle conoscenze derivanti dalla relativa ricerca, nonche' la valorizzazione a fini produttivi e sociali e il trasferimento tecnologico dei risultati della ricerca nel settore spaziale e aerospaziale;
f) effettua la valutazione dei risultati dei propri programmi di ricerca, sulla base di criteri di valutazione definiti dall'Agenzia Nazionale di valutazione del sistema Universitario e della ricerca (ANVUR) ;
g) promuove la formazione e la crescita tecnico-professionale dei ricercatori italiani nel campo delle scienze e tecnologie spaziali e aerospaziali e delle loro applicazioni, attraverso l'assegnazione di borse di studio e assegni di ricerca, nonche' promuovendo e realizzando, sulla base di apposite convenzioni con le universita', corsi di dottorato di ricerca anche con il coinvolgimento del mondo produttivo;
h) fornisce, su richiesta, a soggetti pubblici e privati, tecnologie, servizi di consulenza, di ricerca e di formazione, nonche' supporto ed assistenza tecnica in campo spaziale e aerospaziale, o in settori comunque connessi alle attivita' di cui al presente comma.
Art. 4
O r g a n i 1. Sono organi dell'A.S.I.:
a) il presidente;
b) il consiglio di amministrazione;
c) il consiglio tecnico-scientifico;
d) il collegio dei revisori dei conti.
Art. 5
Principi di organizzazione 1. L'organizzazione dell'A.S.I. e' definita dal regolamento di organizzazione e funzionamento, sulla base del principio di separazione tra compiti e responsabilita' di programmazione, compiti e responsabilita' di gestione e compiti e responsabilita' di valutazione, prevedendo il direttore generale e i settori tecnici.
Art. 6
P r e s i d e n t e
1. Il presidente ha la rappresentanza legale dell'ente ed e' responsabile delle relazioni istituzionali.
Il presidente:
a) convoca e presiede il consiglio di amministrazione e il consiglio tecnico-scientifico, stabilendone l'ordine del giorno;
b) definisce le linee guida per lo sviluppo dell'ente, previa delibera del consiglio di amministrazione, e formula la proposta del piano triennale e dei relativi aggiornamenti annuali da sottoporre al consiglio di amministrazione;
c) vigila, sovrintende e controlla il corretto svolgimento delle attivita' dell'ente;
d) adotta provvedimenti di urgenza, di competenza del consiglio di amministrazione, da sottoporre alla ratifica nella prima riunione utile del consiglio stesso;
e) partecipa ai lavori del consiglio dell'Agenzia spaziale europea in rappresentanza del Governo italiano;
e-bis) LETTERA ABROGATA DAL D.L. 12 LUGLIO 2018, N. 86 , CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 9 AGOSTO 2018, N.97 ;
f) ((LETTERA ABROGATA DAL D.L. 30 APRILE 2022, N. 36 )) .
2. Il presidente e' scelto tra persone di riconosciuta onorabilita' e di alta qualificazione scientifica e manageriale, con una profonda conoscenza del sistema della ricerca in Italia e all'estero e con pluriennale esperienza nella gestione di enti o organismi pubblici o privati, operanti nel settore della ricerca. ((E' nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ed e' individuato dal Presidente del Consiglio dei ministri d'intesa con il Ministro dell'universita' e della ricerca, con le procedure di cui ai commi 1 , 2 e 2-bis dell'articolo 11 del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213 . Il Presidente dura in carica quattro anni e puo' essere confermato una sola volta.))
3. In caso di assenza o impedimento il presidente e' sostituito da un vice presidente nominato dal consiglio di amministrazione tra i suoi componenti. Il vice presidente puo' operare anche in virtu' di specifiche deleghe secondo quanto previsto dal regolamento di organizzazione e funzionamento dell'ente.
Art. 7
Consiglio di amministrazione 1. Il consiglio di amministrazione , fatti salvi i poteri del Presidente del Consiglio dei ministri e del Comitato interministeriale di cui all'articolo 21, ha compiti di indirizzo e programmazione generale dell'attivita' dell'Agenzia.
Il consiglio di amministrazione, su proposta del presidente:
a) delibera il piano triennale dell'Agenzia e i relativi aggiornamenti annuali, sentito il consiglio scientifico;
b) approva il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo e le relative relazioni di accompagnamento;
c) delibera i regolamenti dell'agenzia;
d) nomina il vice presidente, eleggendolo tra i propri componenti;
e) nomina il consiglio tecnico-scientifico, ((...)) ;
f) verifica i risultati dell'attivita' gestionale ed economica dell'Agenzia, previo parere del comitato di valutazione;
g) ripartisce le risorse finanziarie, strumentali e umane tra i settori tecnico-scientifici, tenendo conto delle proposte da essi formulate;
h) delibera l'affidamento degli incarichi ai dirigenti e ai responsabili dei settori tecnici;
i) delibera sui grandi investimenti in infrastrutture e su commesse rilevanti, secondo criteri definiti dal regolamento di amministrazione e contabilita';
l) delibera in ordine ad ogni altra materia attribuitagli dal presente decreto e dai regolamenti dell'Agenzia.
2. Il consiglio di amministrazione, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o ((Ministro o Sottosegretario di Stato delegato)) , sentito il Comitato interministeriale per le politiche relative allo spazio e alla ricerca aerospaziale, e' composto dal presidente, designato dal ((Ministro o Sottosegretario di Stato delegato)) , e da altri sei componenti, scelti tra personalita' di elevata e documentata qualificazione ed esperienza nel campo della ricerca e dell'industria spaziale e aerospaziale, dei quali uno designato dal Presidente del Consiglio dei ministri o ((Ministro o Sottosegretario di Stato delegato)) , uno dal Ministro dell'universita' e della ricerca, uno dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, uno dal Ministro della difesa, uno dal Ministro dello sviluppo economico e uno dal Ministro dell'economia e delle finanze. La composizione del consiglio di amministrazione e' definita altresi' favorendo la presenza di entrambi i sessi.
3. I componenti del consiglio di amministrazione sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o ((Ministro o Sottosegretario di Stato delegato)) , durano in carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta.
Art. 8
Consiglio tecnico-scientifico 1. Il consiglio tecnico-scientifico ha compiti consultivi nei confronti del consiglio di amministrazione, relativi agli aspetti tecnico-scientifici dell'attivita' dell'Agenzia.
Il consiglio tecnico-scientifico:
a) esprime al consiglio di amministrazione il parere tecnico-scientifico sulle proposte di piano triennale e sui relativi aggiornamenti annuali;
b) realizza, su richiesta del presidente, analisi, studi e confronti sullo stato della ricerca spaziale e aerospaziale a livello nazionale e internazionale;
c) individua, su richiesta del presidente, le possibili linee evolutive della ricerca spaziale e aerospaziale.
((2. Il consiglio tecnico-scientifico e' nominato dal consiglio di amministrazione ed e' composto, oltre che dal presidente dell'Agenzia che lo presiede, da non piu' di sette componenti, scienziati, anche stranieri, di fama internazionale, con particolare e qualificata professionalita' ed esperienza nel settore di competenza dell'Agenzia, di cui due designati dal presidente medesimo e gli altri dal Comitato interministeriale per le politiche relative allo spazio e alla ricerca aerospaziale. Uno dei componenti e' individuato tra personalita' significative del mondo industriale e della piccola impresa. I componenti del consiglio tecnico-scientifico durano in carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta))
Art. 9
Collegio dei revisori dei conti 1. Il collegio dei revisori dei conti e' l'organo di controllo della regolarita' amministrativa e contabile dell'Agenzia e svolge i compiti previsti dall' articolo 2403 del codice civile , per quanto applicabile.
2. Il collegio dei revisori dei conti e' composto da tre membri effettivi e tre membri supplenti, iscritti al registro dei revisori contabili di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88 , nominati dal Presidente del Consiglio dei ministri o ((Ministro o Sottosegretario di Stato delegato)) , con proprio decreto. Due membri effettivi e due membri supplenti sono designati, uno effettivo e uno supplente ciascuno, dal Presidente del Consiglio dei ministri e dal Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, un membro effettivo e un membro supplente sono designati dal Ministro dell'economia e delle finanze. Il membro effettivo designato dal Ministro dell'economia e delle finanze svolge funzioni di presidente del collegio dei revisori dei conti dell'ente. I membri del collegio dei revisori dei conti durano in carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta. Il presidente e i membri effettivi del collegio dei revisori dei conti possono essere collocati fuori ruolo per la durata del mandato.
Art. 10
Comitato di valutazione 1. Il comitato di valutazione valuta periodicamente i risultati dei programmi e dei progetti di ricerca dell'Agenzia, anche in relazione agli obiettivi definiti nel piano aerospaziale nazionale, in accordo con i criteri di valutazione definiti, in deroga a quanto previsto dall' articolo 5, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204 , dal Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, sentito il Comitato di indirizzo per la valutazione della ricerca (CIVR).
2. Il comitato di valutazione e' composto da cinque membri esterni all'Agenzia, ivi compreso il presidente, nominati dal consiglio di amministrazione, di cui due, tra i quali il presidente, designati dal Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, uno designato dal Ministro delle attivita' produttive, uno designato dal Ministro della difesa ed uno designato dalla Conferenza dei rettori delle universita' italiane. Il presidente e i componenti del comitato durano in carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta.
3. Il comitato di valutazione svolge i propri compiti in piena autonomia. Il comitato presenta al presidente ed al consiglio di amministrazione dell'Agenzia una relazione di valutazione annuale dei risultati dell'attivita' di ricerca. (1) ((3)) ------------- AGGIORNAMENTO (1) Il D.P.R. 21 febbraio 2008, n. 64 ha disposto (con l'art. 14, comma 1) che "A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 13, comma 1, sono soppressi il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario, il Comitato di indirizzo per la valutazione della ricerca ed i Comitati di valutazione di cui all' articolo 10 del decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 127 , ed all' articolo 10 del decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 128 , e l'Agenzia subentra nei rapporti giuridici in essere dei comitati soppressi". ------------- AGGIORNAMENTO (3) Il D.P.R. 1 febbraio 2010, n. 76 ha disposto (con l'art. 14, comma 2) che "A decorrere dalla data di insediamento del Consiglio direttivo e della nomina del Presidente sono soppressi il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario, il Comitato di indirizzo per la valutazione della ricerca ed i Comitati di valutazione di cui all' articolo 10 del decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 127 , ed all' articolo 10 del decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 128 ".
Art. 11
Direttore generale 1. Il direttore generale ha la responsabilita' della gestione e cura l'attuazione delle delibere del consiglio di amministrazione e dei provvedimenti del presidente; dirige, coordina e controlla la struttura organizzativa; partecipa alle riunioni del consiglio di amministrazione senza diritto di voto.
Il direttore generale:
a) predispone il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo dell'Agenzia;
b) elabora, sulla base delle indicazioni dei settori tecnici, la relazione annuale di verifica dei risultati gestionali ed economici dell'Agenzia da sottoporre al presidente che la presenta al consiglio di amministrazione;
c) predispone gli schemi dei regolamenti da sottoporre al presidente che li presenta al consiglio di amministrazione;
d) conferisce gli incarichi ai dirigenti previa delibera del consiglio di amministrazione.
2. Il direttore generale, il cui rapporto di lavoro e' regolato con contratto di diritto privato, con durata coincidente con la scadenza del mandato del presidente, e' scelto tra persone di alta qualificazione tecnico-professionale e di comprovata esperienza gestionale, con profonda conoscenza delle normative e degli assetti organizzativi degli enti pubblici.
(( 2-bis. Il direttore generale e' nominato dal Presidente dell'Agenzia, previa delibera del consiglio di amministrazione. ))
Art. 12
Settori tecnici 1. I settori tecnici sono le unita' organizzative con le quali l'Agenzia realizza le attivita' di ricerca applicata al campo spaziale e aerospaziale. I settori tecnici dell'A.S.I. sono definiti, in numero non superiore a 2, dal regolamento di organizzazione e funzionamento.
2. I settori tecnici possono istituire, previa autorizzazione del consiglio di amministrazione, unita' di ricerca per singoli progetti, a tempo definito, presso le universita', gli enti di ricerca pubblici o privati, o le imprese, sulla base di specifiche convenzioni.
3. I responsabili dei settori tecnici, il cui incarico e' a tempo pieno, sono scelti tra soggetti in possesso di alta qualificazione professionale ed esperienza scientifica e manageriale nel settore spaziale e aerospaziale sulla base di procedure selettive, definite dal regolamento di organizzazione e funzionamento. L'incarico di direzione dei settori tecnici e' attribuito per una durata massima di cinque anni e puo' essere rinnovato.
Art. 13
Disposizioni specifiche 1. Le incompatibilita' con le cariche di presidente, componente del consiglio di amministrazione e del consiglio tecnico scientifico, di presidente e componente del collegio dei revisori dei conti, di direttore generale e responsabile di settore tecnico, sono disciplinate dal regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Agenzia. Il presidente, il direttore generale, i componenti del consiglio di amministrazione e del consiglio tecnico-scientifico non possono essere amministratori o dipendenti di societa' che partecipano a programmi cui e' interessata l'A.S.I., salvo quelle a partecipazione A.S.I., e non possono ricoprire cariche di governo o cariche politiche elettive a qualunque livello, ovvero incarichi o uffici di rappresentanza nei partiti politici. Sono immediatamente sostituiti in caso di incompatibilita' sopravvenuta, grave violazione dei doveri inerenti all'ufficio, ovvero nel caso in cui riportino condanna, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale .
2. Il presidente, se professore o ricercatore universitario, puo' essere collocato in aspettativa ai sensi dell' articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 ; se dipendente di pubbliche amministrazioni e' collocato in aspettativa senza assegni.
3. Il direttore generale ed i responsabili dei settori tecnici, se professori o ricercatori universitari, sono collocati in aspettativa ai sensi dell' articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 ; se ricercatori o tecnologi o dipendenti di pubbliche amministrazioni sono collocati in aspettativa senza assegni ai sensi dell' articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 .
4. Le indennita' di carica del presidente dell'ente, dei componenti del consiglio di amministrazione, del presidente e dei componenti del collegio dei revisori dei conti sono determinate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o ((Ministro o Sottosegretario di Stato delegato)) , di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
5. I compensi dei responsabili dei settori tecnici e del direttore generale sono determinati dal consiglio di amministrazione, su proposta del presidente dell'ente, con riferimento al decreto di cui al comma 4.
6. In caso di gravi irregolarita', di difficolta' finanziarie perduranti, di esigenze di adeguamento della missione dell'ente alle politiche della ricerca scientifica e tecnologica definite dal Governo, ovvero in caso di contemporanea cessazione del presidente e di un numero di componenti del Consiglio di amministrazione non inferiore ad un terzo prima della scadenza del mandato, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o ((Ministro o Sottosegretario di Stato delegato)) e' disposta la decadenza degli organi in carica, ad eccezione del collegio dei revisori, ed e' nominato un commissario straordinario per la durata massima di dodici mesi e, comunque, per il periodo necessario ad assicurare la funzionalita' dell'ente fino all'insediamento del nuovo presidente e del nuovo consiglio di amministrazione.
7. L'A.S.I. si avvale del patrocinio dell'Avvocatura generale dello Stato.
Art. 14
Piani di attivita' 1. L'A.S.I. opera sulla base di un piano triennale di attivita', aggiornato annualmente. Il piano triennale definisce gli obiettivi, i programmi di ricerca, i risultati socio-economici attesi, nonche' le correlate risorse, in coerenza con il programma nazionale per la ricerca, di cui all' articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204 , con gli indirizzi del Parlamento e del Governo in materia spaziale, con il piano aerospaziale nazionale, nonche' nel quadro dei programmi dell'E.S.A. Il piano comprende la pianificazione triennale del fabbisogno del personale, sia a tempo indeterminato sia a tempo determinato.
1-bis. Il piano triennale dell'ente ed i relativi aggiornamenti annuali sono approvati dal Presidente del Consiglio dei ministri o ((Ministro o Sottosegretario di Stato delegato)) , con proprio decreto, d'intesa con il Ministero dell'universita' e della ricerca limitatamente agli aspetti riguardanti i piani di esplorazione e di ricerca e sentito il Ministero dell'economia e delle finanze per gli aspetti di competenza.
2. COMMA ABROGATO DALLA L. 11 GENNAIO 2018, N. 7 .
3. L'A.S.I., previo confronto con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, ai sensi dell' articolo 9 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 , determina in autonomia gli organici del personale e le assunzioni nelle diverse tipologie contrattuali, nei limiti stabiliti dai piani di cui al presente articolo, dandone comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze ai fini del monitoraggio della spesa pubblica.
Art. 15
Entrate dell'A.S.I. 1. Le entrate dell'A.S.I. sono costituite:
a) dai contributi ordinari a carico del Fondo per il finanziamento dell'Agenzia spaziale italiana (ASI), di cui al comma 2-bis, con vincoli di destinazione a funzionamento e gestione ordinaria; dal contributo per i programmi di collaborazione con l'Agenzia spaziale europea (E.S.A.); da impegni assunti per altri accordi intergovernativi e per trattati o convenzioni internazionali; da altri impegni derivanti dal piano triennale e dai relativi aggiornamenti annuali, ove approvati;
b) da contributi dell'Unione europea o da organismi internazionali;
c) dai proventi derivanti dalla valorizzazione economica di prototipi, prodotti industriali e beni immateriali di interesse aerospaziale, nonche' dalla cessione di licenze d'uso su brevetti acquisiti;
d) da ogni altra eventuale entrata.
2. Il Presidente del Consiglio dei ministri, in sede di distribuzione del Fondo di cui al comma 2-bis, assegna priorita' alle risorse destinate ad obbligazioni derivanti da programmi internazionali. Sono esclusi dalla determinazione del fabbisogno i programmi in collaborazione con l'ESA ed i programmi realizzati con leggi speciali, ivi compresa la legge 29 gennaio 2001, n. 10 . Entro il 30 giugno di ciascun anno, il Presidente del Consiglio dei ministri trasmette al Ministro dell'economia e delle finanze l'elenco analitico degli oneri per il successivo esercizio derivanti dalle predette obbligazioni internazionali.
2-bis. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e' istituito un Fondo per il finanziamento dell'Agenzia spaziale italiana (ASI), con una dotazione pari a 499 milioni di euro a decorrere dal 2022, destinato alla copertura delle spese di funzionamento e gestione dell'ASI, nonche' al finanziamento delle attivita' dell'ASI, ivi comprese quelle di svolgimento dei programmi in collaborazione con l'ESA. Le risorse del predetto Fondo sono trasferite al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri per essere assegnate all'Autorita' ((di Governo)) delegata per le politiche spaziali e aerospaziali, che ne cura la ripartizione con apposito decreto.
Art. 16
S t r u m e n t i 1. L'A.S.I. per lo svolgimento delle attivita' di cui all'articolo 3 e di ogni altra attivita' connessa, ivi compreso l'utilizzo economico dei risultati della ricerca propria e di quella commissionata, secondo criteri e modalita' determinati con il regolamento di organizzazione e funzionamento, puo':
a) stipulare accordi e convenzioni;
b) partecipare o costituire consorzi, fondazioni o societa' con soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri, previa autorizzazione del Comitato interministeriale per le politiche relative allo spazio e alla ricerca aerospaziale. Decorsi sessanta giorni dalla richiesta di autorizzazione, in assenza di osservazioni da parte del Comitato interministeriale per le politiche relative allo spazio e alla ricerca aerospaziale, l'autorizzazione si intende concessa. Per la costituzione o la partecipazione in societa' con apporto al capitale sociale superiore a 500.000,00 euro o con quota pari o superiore al 50 per cento del predetto capitale sociale e' inoltre richiesto il parere del Ministro dell'economia e delle finanze che deve esprimersi entro trenta giorni, decorsi i quali si prescinde dal parere;
c) promuovere la costituzione di nuove imprese conferendo personale proprio, anche in costanza di rapporto, nel rispetto della normativa vigente;
d) partecipare alla costituzione ed alla conduzione anche scientifica di centri di ricerca internazionali, in collaborazione con analoghe istituzioni scientifiche di altri Paesi;
e) commissionare attivita' di ricerca e studio a soggetti pubblici e privati, nazionali e internazionali, secondo le disposizioni del suo regolamento amministrativo.
1-bis. Le attivita' di cui al comma 1, lettere a), b) c) e d) sono in ogni caso sottoposte alla previa autorizzazione del Presidente del Consiglio dei ministri o del ((Ministro o Sottosegretario di Stato delegato)) . La disposizione di cui al primo periodo non si applica agli accordi e alle convenzioni con le universita' e gli enti pubblici di ricerca di cui all' articolo 1 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218 , adottati in esecuzione di azioni previste nel piano triennale di attivita' di cui all'articolo 14, limitatamente agli aspetti riguardanti i piani di esplorazione e di ricerca.
2. Per lo svolgimento delle attivita' nel settore aerospaziale, l'A.S.I. si avvale anche del Centro italiano di ricerche aerospaziali (CIRA S.p.a.), di cui al regolamento emanato con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 10 giugno 1998, n. 305 , sulla base di apposita convenzione approvata dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca.
3. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca si provvede al trasferimento della gestione della base di lancio e controllo di satelliti di San Marco - Malindi in Kenya, all'A.S.I. Con apposita convenzione, volta ad assicurare la piu' avanzata valorizzazione della ricerca nel settore aerospaziale, da stipularsi, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, tra l'A.S.I. e l'Universita' «La Sapienza» di Roma, vengono garantite tutte le forme piu' idonee di collaborazione tra le due amministrazioni quali la ricerca, la formazione, nonche' forme di collaborazione nella gestione.
4. L'A.S.I. riferisce sui programmi, sugli obiettivi, sulle attivita' e sui risultati dei soggetti di cui al comma 1 in apposita sezione del piano triennale dell'ente, nonche' con apposita relazione semestrale al Presidente del Consiglio dei ministri.
Art. 17
Regolamenti 1. L'A.S.I. si dota del regolamento di organizzazione e funzionamento, del regolamento di amministrazione contabilita' e finanza e del regolamento del personale, nonche' di altri regolamenti interni disciplinanti specifiche materie, ((sottoposti al controllo della Presidenza del Consiglio dei ministri in coerenza con le procedure e modalita' di cui all' articolo 4 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218 .)) Sui regolamenti, prima dell'adozione, sono sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. Il regolamento sul personale e' inoltre sottoposto al parere del Ministro per la funzione pubblica che si esprime nel termine di trenta giorni, decorsi i quali si prescinde dal parere.
2. Il regolamento di organizzazione e funzionamento:
a) definisce i settori tecnici e le relative aree di intervento;
b) stabilisce le procedure di selezione per la nomina dei responsabili dei settori tecnici;
c) definisce le regole per le partecipazione dell'Agenzia in altri soggetti pubblici e privati.
3. Il regolamento di amministrazione, contabilita' e finanza:
a) definisce uno schema tipo per la redazione da parte dei settori tecnici del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo;
b) definisce modalita' che assicurino la trasparenza nell'affidamento delle attivita' di ricerca;
c) definisce modalita' per l'acquisto di beni, servizi e forniture, anche in conformita' alla normativa comunitaria;
d) individua le modalita' per l'acquisizione di risorse esterne all'ente;
e) definisce modalita' per la gestione patrimoniale, economica, finanziaria e contabile interna, anche in deroga alle disposizioni sulla contabilita' generale dello Stato.
4. Il regolamento del personale:
a) definisce modalita' per la gestione e l'amministrazione del personale;
b) stabilisce le procedure per il reclutamento del personale sia a tempo determinato che a tempo indeterminato.
Art. 18
Bilanci, relazioni e controlli 1. I bilanci preventivi e consuntivi e le relative relazioni di accompagnamento, le relazioni del collegio dei revisori dei conti, la relazione annuale di verifica dei risultati gestionali ed economici dell'Agenzia, la relazione del comitato di valutazione sono inviati ((alla Presidenza del Consiglio dei ministri,)) al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca ed al Ministero dell'economia e delle finanze nonche' al Comitato interministeriale per le politiche relative allo spazio e alla ricerca aerospaziale.
2. L'A.S.I. e' soggetto al controllo previsto dall' articolo 3, comma 7, della legge 14 gennaio 1994, n. 20 , da parte della Corte dei conti.
Art. 19
P e r s o n a l e
1. Il rapporto di lavoro dei dipendenti dell'A.S.I. e' regolato ai sensi delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, all'articolo 15 della legge 24 giugno 1997, n. 196 , al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, e all'articolo 51, comma 6 , della legge 27 dicembre 1997, n. 449 . Alle selezioni pubbliche per le assunzioni possono partecipare, se in possesso dei requisiti richiesti, anche cittadini stranieri.
2. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 31 DICEMBRE 2009, N. 213 )) .
3. L'A.S.I., sentito il consiglio tecnico-scientifico, nell'ambito del 10 per cento dell'organico dei ricercatori, nei limiti delle disponibilita' di bilancio, puo' assumere con chiamata diretta, con contratto a tempo determinato per specifici progetti di ricerca, per la durata del progetto e, comunque, non oltre cinque anni, ricercatori o tecnologi italiani o stranieri, con documentata produzione scientifica di eccellenza, o documentata attivita' di ricerca in enti di ricerca o imprese private o in atenei stranieri o in istituzioni di ricerca internazionali; nelle predette ipotesi di chiamata diretta il trattamento economico e' rapportato a quello previsto dal Contratto collettivo nazionale di comparto per le medesime qualifiche, con una eventuale integrazione in considerazione della natura temporanea del rapporto.
4. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 31 DICEMBRE 2009, N. 213 )) .
Art. 19-bis
(( (Obblighi di pubblicita'). )) ((1. In attuazione dei principi di trasparenza, di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 , l'A.S.I. e' tenuta a pubblicare in apposita sezione del proprio sito istituzionale:
a) le informazioni sull'attivita' complessivamente svolta;
b) le informazioni sui curricula e i compensi lordi percepiti dai dirigenti, dai collaboratori e dai consulenti;
c) i criteri e le modalita' per le assegnazioni di lavori e forniture di qualsiasi tipologia))
Art. 20
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 11 GENNAIO 2018, N. 7 ))
Art. 21
(Indirizzo e coordinamento in materia spaziale e aerospaziale) 1. Al fine di assicurare l'indirizzo e il coordinamento in materia spaziale e aerospaziale anche con riferimento ai servizi operativi correlati e' istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Comitato interministeriale per le politiche relative allo spazio e alla ricerca aerospaziale, di seguito denominato "Comitato".
2. Per le finalita' di cui al comma 1, il Presidente del Consiglio dei ministri, con proprio decreto da adottare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, individua il Ministro, anche senza portafoglio, ovvero il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega alle politiche spaziali e aerospaziali e l'ufficio della Presidenza del Consiglio responsabile delle attivita' di supporto, coordinamento e segreteria del Comitato.
3. Il Comitato e' presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri ovvero dal Ministro, anche senza portafoglio, o dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega alle politiche spaziali e aerospaziali, ed e' composto dai Ministri della difesa, dell'interno, per i beni e le attivita' culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, dello sviluppo economico, delle infrastrutture e dei trasporti, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dell'economia e delle finanze e dai Ministri per il Sud e per gli affari europei, ove nominati, ((dall'Autorita' delegata di cui all' articolo 3, comma 1, della legge 3 agosto 2007, n. 124 ,)) nonche' dal Presidente della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome. I citati Ministri possono delegare la loro partecipazione al Comitato ad un vice Ministro o ad un Sottosegretario di Stato competente per i rispettivi Dicasteri.
4. In merito agli specifici argomenti discussi dal Comitato, il Presidente, sentiti i componenti di cui al comma 3, puo' invitare a partecipare alla seduta Ministri o Sottosegretari di Stato di altri Dicasteri e rappresentanti di enti pubblici e privati la cui presenza sia utile all'espletamento delle funzioni del Comitato. Laddove convocato, il presidente dell'A.S.I. partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Comitato con funzione di alta consulenza tecnico-scientifica. Ai soggetti invitati non spettano gettoni di presenza, indennita' o altri emolumenti comunque denominati. Agli eventuali oneri per rimborsi di spese di missione si provvede nell'ambito delle risorse di ciascuna Amministrazione disponibili a legislazione vigente.
5. Le spese per il funzionamento del Comitato sono poste a carico della Presidenza del Consiglio dei ministri. Ai componenti del Comitato non sono riconosciuti compensi, indennita' o altri emolumenti comunque denominati. All'attuazione del presente comma si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
6. Il Comitato, nell'ambito e a supporto dei compiti di alta direzione, indirizzo e coordinamento del Presidente del Consiglio dei ministri, con le modalita' definite da un proprio regolamento interno adottato nella sua prima seduta e tenendo conto degli indirizzi della politica estera nazionale e della politica dell'Unione europea nel settore spaziale e aerospaziale:
a) definisce gli indirizzi del Governo in materia spaziale e aerospaziale con riferimento anche alla ricerca, all'innovazione tecnologica e alle ricadute sul settore produttivo, nonche' in ordine alla predisposizione del Documento strategico di politica spaziale nazionale;
b) indirizza e supporta l'A.S.I. nella definizione di accordi internazionali e nelle relazioni con organismi spaziali internazionali;
c) approva il Documento strategico di politica spaziale nazionale che definisce la strategia politica e le linee di intervento finanziario per lo sviluppo di tecnologie industriali innovative e di servizi applicativi spaziali a favore della crescita economica del Paese;
d) assicura il coordinamento dei programmi e dell'attivita' dell'A.S.I. con i programmi e con le attivita' delle amministrazioni centrali e periferiche;
e) individua le linee prioritarie per la partecipazione ai programmi europei dell'Agenzia spaziale europea (E.S.A.) e per lo sviluppo degli accordi bilaterali e multilaterali;
f) definisce gli indirizzi per lo sviluppo di forme di sinergia e di cooperazione nel settore spaziale tra gli enti di ricerca, le amministrazioni pubbliche, le strutture universitarie e il mondo dell'impresa, con particolare riferimento alle piccole e medie imprese di settore;
g) definisce gli indirizzi per le iniziative delle amministrazioni e dei soggetti pubblici interessati, individuati ai sensi della normativa vigente, e competenti nelle applicazioni e nei servizi spaziali, anche di pubblica responsabilita', nel rispetto dei rispettivi compiti e funzioni, favorendo sinergie e collaborazioni anche con soggetti privati, per la realizzazione di programmi applicativi di prevalente interesse istituzionale;
h) definisce le priorita' di ricerca e applicative nazionali e gli investimenti pubblici del settore, incentivando le cooperazioni finanziarie e le sinergie tra soggetti pubblici e privati, al fine di promuovere, sviluppare e diffondere la ricerca scientifica e tecnologica applicata al settore spaziale e aerospaziale e lo sviluppo di servizi innovativi, nonche' di favorire lo sviluppo e la competitivita' del sistema produttivo italiano, con particolare riguardo alle piccole e medie imprese;
i) definisce il quadro delle risorse finanziarie disponibili per l'attuazione delle politiche spaziali ed aerospaziali, secondo criteri di promozione e sviluppo di servizi satellitari innovativi di interesse pubblico, perseguendo obiettivi di sinergia delle risorse pubbliche e private, destinate alla realizzazione di infrastrutture spaziali e aero-spaziali e nel rispetto di quanto previsto dalla lettera h);
l) elabora le linee strategiche governative del settore spaziale e aerospaziale, promuovendo i necessari processi di internazionalizzazione delle capacita' nazionali, individuando le esigenze capacitive nel settore spaziale e aerospaziale indicate dalle amministrazioni interessate, favorendo lo sviluppo e il potenziamento tecnologico delle piccole e medie imprese, l'utilizzo delle tecnologie spaziali e aerospaziali negli altri comparti dell'industria e dei servizi nazionali, nonche' i trasferimenti di conoscenze dal settore della ricerca alle applicazioni commerciali e ai servizi di pubblica utilita' con particolare riferimento ai settori dell'ambiente, del trasporto e delle telecomunicazioni;
m) promuove, sulla base delle condivise esigenze capacitive nel settore spaziale individuate dalle amministrazioni interessate, di cui alla lettera l), specifici accordi di programma congiunti tra le amministrazioni interessate, che prevedano il finanziamento interministeriale di servizi applicativi, sistemi, infrastrutture spaziali;
n) effettua la valutazione globale dei ritorni e dei risultati dei programmi pluriennali per gli aspetti sociali, strategici ed economici;
o) promuove opportune iniziative normative per la realizzazione di nuovi servizi satellitari di interesse pubblico, in conformita' alle norme dell'Unione europea;
p) promuove lo sviluppo dei programmi spaziali e aerospaziali che coinvolgono aspetti di sicurezza nazionale e di tipo duale, con particolare riferimento alle applicazioni per la sicurezza civile e militare, anche in raccordo con i programmi internazionali ed europei a valenza strategica;
q) predispone, entro il 30 giugno di ogni anno, una relazione alle Camere contenente l'illustrazione delle attivita' e dei risultati degli investimenti nel settore spaziale e aerospaziale;
r) promuove il trasferimento di conoscenze dal settore della ricerca ai servizi di pubblica utilita', con riferimento ai settori dell'ambiente, della gestione del territorio e della previsione e prevenzione delle calamita' naturali e dei rischi derivanti dall'attivita' dell'uomo, nonche' ai settori del trasporto e delle telecomunicazioni;
s) promuove misure volte a sostenere le domande e l'offerta di formazione in discipline spaziali e aerospaziali, tenendo conto annualmente del quadro delle iniziative promosse dalle universita' italiane.
7. Per l'espletamento dei compiti di cui al comma 6, il Comitato si avvale del supporto tecnico-scientifico dell'A.S.I. e di eventuali altri esperti del settore, ivi compreso il settore industriale, nel limite massimo di cinque unita', selezionati secondo procedure obiettive e trasparenti, nel rispetto della normativa vigente, di gruppi di lavoro e di comitati di studio coordinati dall'A.S.I. Agli esperti e ai componenti dei gruppi di lavoro e dei comitati di studio non spettano gettoni di presenza, indennita' o altri emolumenti comunque denominati. Agli eventuali oneri per rimborsi di spese di missione si provvede nell'ambito delle risorse di ciascuna Amministrazione disponibili a legislazione vigente, con esclusione dei soggetti privati, per i quali non sono previsti rimborsi a carico della finanza pubblica.
8. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Art. 22
Norme transitorie e finali 1. Le dotazioni organiche dell'A.S.I. sono ridefinite, ai sensi dell' articolo 34, commi 1 e 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 , come indicato nella tabella allegata.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto decadono il presidente, il consiglio di amministrazione, i comitati e le commissioni in carica ed e' nominato con la procedura di cui all'articolo 13, comma 6, un commissario straordinario per assicurare la funzionalita' dell'Agenzia nella fase transitoria fino all'insediamento degli organi di cui all'articolo 4, costituiti con le modalita' di cui agli articoli 6, 7, 8 e 9, entro sessanta giorni dalla nomina dello stesso commissario. Il collegio dei revisori nominato secondo il previgente ordinamento esercita le sue funzioni fino all'insediamento del nuovo collegio dei revisori.
3. In sede di prima attuazione del presente decreto legislativo il mandato del presidente decaduto e quello del commissario straordinario nominato ai sensi del comma 2 non rilevano ai fini dell'applicazione dell' articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204 , in ordine al limite massimo dei due mandati per i presidenti di enti di ricerca.
4. Le indennita' spettanti al commissario straordinario sono stabilite con le modalita' di cui all'articolo 13, comma 4.
5. Il decreto legislativo 30 gennaio 1999, n. 27 , e' abrogato.
Note all' art. 22 :
- L' art. 34, commi 1 e 2 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 : Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato ( legge finanziaria 2003 ) e' il seguente:
«1. Le amministrazioni pubbliche di cui agli articoli 1, comma 2 , e 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 , e successive modificazioni, ad esclusione dei comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti, provvedono alla rideterminazione delle dotazioni organiche sulla base dei principi di cui all'art. 1, comma 1, del predetto decreto legislativo e, comunque, tenuto conto:
a) del processo di riforma delle amministrazioni in atto ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 , e successive modificazioni, della legge 6 luglio 2002, n. 137 , nonche' delle disposizioni relative al riordino e alla razionalizzazione di specifici settori;
b) dei processi di trasferimento di funzioni alle regioni e agli enti locali derivanti dall'attuazione della legge 15 marzo 1997, n. 59 , e successive modificazioni, e dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 ;
c) di quanto previsto dal capo III del titolo III della legge 28 dicembre 2001, n. 448 .
2. In sede di applicazione delle disposizioni di cui al comma 1 e' assicurato il principio dell'invarianza della spesa e le dotazioni organiche rideterminate non possono comunque superare il numero dei posti di organico complessivi vigenti alla data del 29 settembre 2002.».
- Per il testo dell' art. 6, comma 2, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204 , si veda la nota all'art. 6.
- Per il decreto legislativo 30 gennaio 1999, n. 27 , si veda la nota alle premesse.
Art. 23
Entrata in vigore 1. Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 4 giugno 2003 CIAMPI Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Moratti, Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca Mazzella, Ministro per la funzione pubblica Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze Visto, il Guardasigilli: Castelli
Allegato
Allegato
Parte di provvedimento in formato grafico