048U0001
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Proroga dei termini legali o convenzionali nell'ipotesi di chiusura delle aziende di credito o singole dipendenze a causa di eventi eccezionali. (DECRETO LEGISLATIVO 15 gennaio 1948 n. 1)
Premessa
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151 , con le modificazioni ad esso apportate dall' art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98 ; Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione; Visto l' art. 87, comma quinto, della Costituzione ; Sulla proposta del Ministro per la grazia e giustizia, di concerto con i Ministri per il tesoro e per l'interno; PROMULGA il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 9 gennaio 1948:
Art. 1
Qualora le aziende di credito e gli istituti di cui al regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 , e successive modificazioni, o alcuna delle loro dipendenze non potessero funzionare a causa di eventi eccezionali, i termini legali o convenzionali scadenti durante il periodo di mancato funzionamento o nei cinque giorni successivi, ancorche relativi ad atti od operazioni da compiersi su altra piazza, sono prorogati di 15 giorni a favore delle aziende di credito e degli istituti di cui sopra, a decorrere dal giorno della riapertura degli sportelli al pubblico.
Art. 2
La eccezionalita' dell'evento e il periodo di mancato funzionamento delle aziende di credito, istituti o dipendenze di cui al precedente art. 1 sono determinati per ogni provincia con decreto prefettizio, emanato su richiesta della filiale della Banca d'Italia sedente nel capoluogo della provincia, e da pubblicarsi nel Foglio annunzi legali della provincia.
Art. 3
I titoli che si trovano giacenti presso l'azienda di credito, istituto o dipendenza durante il periodo di chiusura degli sportelli per l'evento eccezionale, dovranno essere muniti di una dichiarazione del dirigente dell'azienda, istituto o dipendenza, redatta nei seguenti termini:
"Ai sensi e per gli effetti del D.L........ si dichiara che gli adempimenti a carico della sottoscritta azienda di credito (istituto o dipendenza) relativamente al presente titolo non si sono potuti effettuare
a causa del mancato funzionamento della azienda (istituto o dipendenza) protrattosi dal.........al ....... come dal decreto del Prefetto della provincia di...... del giorno......".
La dichiarazione di che al precedente comma s'intende rilasciata sotto la responsabilita dell'azienda o istituto nonche' sotto quella personale dei funzionari che l'hanno sottoscritta.
Art. 4
Qualora non esista un documento su cui possa essere apposta la dichiarazione di cui all'articolo precedente, i dirigenti l'azienda, l'istituto o la dipendenza rilasceranno una dichiarazione analoga in un separato documento nel quale dovra' essere esattamente indicato il negozio giuridico al quale la dichiarazione si riferisce.
Art. 5
Resta abrogata ogni precedente disposizione di legge concernente la proroga dei termini legali o convenzionali in caso di chiusura di aziende di credito a causa di eventi eccezionali.
Art. 6
Il presente decreto ha effetto dal 30 dicembre 1947 ed entra in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato. Dato a Roma, addi' 15 gennaio 1948 DE NICOLA DE GASPERI - GRASSI - DEL VECCHIO - SCELBA Visto, il Guardasigilli: GRASSI Registrato alla Corte dei conti, addi' 10 gennaio 1948 Atti del Governo, registro n. 16, foglio n. 85 - FRASCA