Monitoring Gesetzessammlung

048U0150

IT - Decreti Legislativi

048U0150

Erezione in comune autonomo delle frazioni di Bosio, Spessa, Costa di Santo Stefano e Capanne di Marcarolo del comune di Parodi Ligure, con capoluogo in Bosio (Alessandria). (DECRETO LEGISLATIVO 05 marzo 1948 n. 150)

Premessa

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151 , con le modificazioni ad esso apportate dall' art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98 ; Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione; Visto l' art. 87, comma quinto, della Costituzione ; Sulla proposta del Ministro per l'interno; PROMULGA il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 4 marzo 1948:

Art. 1

Le frazioni di Bosio, Spessa, Costa di Santo Stefano e Capanne di Marcarolo del comune di Parodi Ligure, sono erette in unico comune autonomo con capoluogo in Bosio e denominazione "Bosio" e con il territorio delimitato nella pianta planimetrica annessa al presente decreto.
Il Prefetto di Alessandria, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvedera' al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra i Comuni interessati.

Art. 2

Gli organici del comune di Parodi Ligure e del costituito comune di Bosio, saranno stabiliti dal Prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa.
Il numero complessivo dei posti ed i gradi relativi non potranno essere superiori a quelli attualmente assegnati al comune di Parodi Ligure.
Al personale gia' in servizio presso il comune di Parodi Ligure, che sara' inquadrato nei predetti organici, non potranno essere attribuiti posizione gerarchica e trattamento economico superiori a quelli goduti all'atto dell'inquadramento medesimo.

Art. 3

Il presente decreto entra in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato. Dato a Roma, addi' 5 marzo 1948 DE NICOLA DE GASPERI - SCELBA Visto, il Guardasigilli: GRASSI Registrato alla Corte dei conti, addi' 17 marzo 1948 Atti del Governo, registro n. 18, foglio n. 74. - FRASCA
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